COMUNE DI EMPOLI
COMUNE DI EMPOLI
Città Metropolitana di Firenze
Settore VI - Servizi Finanziari e Sistemi informatici Servizio Economato
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO RELATIVO ALL’ACCORDO QUADRO FINALIZZATO ALLA FORNITURA DI ARTICOLI DI CANCELLERIA AD XXX XXXXX XXXXXX XXX XXXXXX XX XXXXXX XXX XXXX 0 (XXX).
ART. 1 OGGETTO DELLA FORNITURA
Costituisce oggetto del presente accordo quadro con unico operatore ai sensi dell’art. 54 comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016 la fornitura continuativa per il periodo di anni due di cancelleria per gli uffici comunali, tramite l’utilizzo di un catalogo personalizzato composto da tutti gli articoli dettagliati nell’allegato a) “Elenco prodotti, qualità e caratteristiche tecniche dell’accordo quadro”.
L’inclusione delle voci nel catalogo personalizzato non comporta l’obbligo, da parte del Comune di Empoli, di acquisto di tutte le voci inserite.
Tenuto conto che si tratta di un’unica categoria merceologica l’Accordo Quadro è suddiviso in un unico lotto.
L’amministrazione si riserva di determinare le effettive quantità dei prodotti all’atto della stipula dei singoli contratti attuativi, con facoltà di escludere completamente una o più categorie di beni.
Nella formulazione dei prezzi unitari l’operatore offerente dovrà tener conto anche dei costi di imballaggio, trasporto e consegna al piano. I prezzi unitari indicati nell’offerta dell’operatore aggiudicatario dovranno rimanere invariati fino alla fine del contratto relativo all’accordo quadro.
ART. 2 DURATA DELL’ACCORDO QUADRO E VALORE DELLA FORNITURA
Salvo che l’importo massimo di cui ai successivi paragrafi sia raggiunto in un termine minore, il presente accordo quadro avrà durata di anni due a decorrere dalla data di sottoscrizione, con la facoltà dell’Amministrazione Comunale di prorogare la fornitura per ulteriori 3 mesi agli stessi patti e condizioni.
L’importo imponibile complessivo presunto dell’appalto è pari a euro 11.250,00 ed è comprensivo dei costi di imballaggio, trasporto e consegna al piano oltre che dell’eventuale proroga. Si precisa che l’importo dell’appalto suindicato (euro 10.000,00 per anni due oltre ad euro 1.250,00 per eventuale proroga) è presunto e che, in caso di mancato esaurimento dello stesso alla data di scadenza dell’accordo quadro, l’aggiudicatario non potrà vantare alcuna pretesa al riguardo.
ART. 3 CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA
Tutti gli articoli oggetto della presente fornitura dovranno avere, pena l’esclusione, le caratteristiche tecniche descritte nel documento di dettaglio allegato a) “Elenco prodotti, qualità e caratteristiche tecniche dell’accordo quadro”, secondo le specifiche ivi riportate. La mancata offerta anche di un solo prodotto conforme comporterà l’esclusione dalla gara.
ART. 4 REQUISITI DI CONFORMITA’
Tutti gli articoli offerti devono rispettare, pena l’esclusione dalla gara, i seguenti requisiti di conformità:
-essere nuovi di fabbrica e conformi alle norme di legge o regolamenti che ne disciplinano la produzione, la vendita ed il trasporto;
-rispondere ai requisiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia all’atto dell’offerta;
-essere realizzati con l’uso di materie prime conformi ai requisiti ambientali .
ART. 5 MODALITÀ DI ESECUZIONE, TERMINI e LUOGO DELLA CONSEGNA
I singoli contratti attuativi daranno luogo a singoli ordinativi di fornitura che dovranno essere sottoscritti secondo gli usi del commercio ai sensi dell’art. 32 c. 14 del D. Lgs.50/16. L’ordine sarà impartito esclusivamente per iscritto, tramite mail o PEC.
Ciascun ordine avrà valore non inferiore ad Euro 200,00 iva esclusa. La consegna dovrà essere effettuata entro 10 (dieci) giorni lavorativi successivi a quello di trasmissione dell'ordine.
La responsabilità per eventuali danni dovuti al trasporto della merce è a carico dell’operatore aggiudicatario; questi, a propria cura e spesa, dovrà provvedere all'imballaggio in modo da evitare qualsiasi danno. Il personale incaricato del trasporto non potrà abbandonare nei locali dell'Amministrazione eventuali imballaggi utilizzati per il trasporto.
La consegna di quanto commissionato dall’Amministrazione Comunale dovrà avvenire nelle ore utili di lavoro, ovvero dal lunedì al venerdì 8,30 – 13,00 (festivi esclusi), con consegna all’ufficio Economato al 2° piano di P.zza del Popolo 33 o presso il magazzino comunale sito a piano terra di P.zza del Popolo 17, previ accordi con il personale dell’ufficio.
Nel caso di consegne difformi, per tipologia e caratteristiche, da quanto ordinato, il Comune di Empoli si riserva la facoltà di rifiutarle e di richiederne la sostituzione entro 8 (otto) giorni solari dal ricevimento della merce, a totale carico della impresa, con riconsegna entro 7 giorni lavorativi dalla comunicazione del rifiuto ovvero di acquistare analogo materiale presso terzi addebitando all’impresa affidataria l'eventuale maggiore prezzo.
ART. 6 OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO.
Il fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti scaturenti da disposizioni legislative e regolamenti vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché in materia previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
ART. 7 GARANZIE
L’impresa affidataria è inoltre tenuta a garantire per tutti gli articoli, ai sensi dell’art. 1490 Codice Civile, che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all’uso a cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore. Il Comune di Empoli si riserva di denunciare i vizi occulti entro trenta giorni dalla data della scoperta. Nel caso di vizi apparenti il termine per la denuncia è di 8 (otto) giorni da quello dell’effettivo ricevimento della merce da parte dell’ufficio ordinante del Comune di Empoli, come indicato al precedente articolo 5.
L’impresa affidataria potrà presentare, entro sette giorni dal ricevimento della contestazione scritta, le proprie controdeduzioni, che verranno valutate nell’ambito dell’istruttoria curata dal responsabile del procedimento.
Qualora, al termine dell’istruttoria, dovesse continuare a permanere l’evidenza dei vizi del materiale consegnato, l’impresa dovrà provvedere alla sostituzione del materiale viziato entro 7( sette) giorni dalla diffida ad adempiere, comunicata per iscritto.
ART. 8 ONERI E OBBLIGHI DELL’AGGIUDICATARIO
È fatto obbligo all’impresa affidataria di:
- comunicare, entro 5 gg dall’aggiudicazione definitiva, il Conto Corrente Bancario/Postale ai fini della tracciabilità dei pagamenti in osservanza della Legge 136/2010, il/i nominativo/i del/i soggetto/i incaricato/i della gestione commerciale dell’appalto e della fatturazione, nonché l’e-mail al quale inoltrare tutte le comunicazioni relative all’appalto ed il recapito telefonico (anche di cellulare) del referente responsabile dell’operatore stesso, impegnandosi a comunicare eventuali variazioni al Comune di Empoli;
- provvedere tempestivamente, qualora l’Amministrazione con apposita segnalazione evidenziasse criticità nell’esecuzione della fornitura, all’adozione dei rimedi necessari ed idonei a risolvere le anomalie riscontrate;
- assumere la responsabilità della condotta dei propri dipendenti nelle operazioni di scarico e consegna;
- risarcire, a propria cura e spese, senza riserve od eccezioni, all’Amministrazione o a terzi, eventuali danni conseguenti all’espletamento della fornitura, alla consegna e al trasporto;
- sostenere tutte le spese e gli oneri derivanti dalla stipula del contratto;
- applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali e per il settore di attività;
- rispettare, in applicazione di quanto previsto dall’art. 30 comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016, gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell’allegato X del predetto decreto legislativo;
- comunicare qualsiasi modifica possa intervenire nel sistema di gestione della fornitura in oggetto, nonché qualsiasi variazione circa il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016.
ART. 9 PENALITA’
L’Amministrazione Comunale si riserva di effettuare, mediante proprio personale, controlli ed accertamenti sulla corretta esecuzione delle singole forniture rispetto alle norme prescritte.
In caso di ritardata esecuzione delle forniture rispetto ai termini stabiliti all’art. 5 non imputabile a causa di forza maggiore, previa formale contestazione dell’amministrazione, rispetto alla quale l’impresa avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 5 (cinque) giorni, l’Impresa affidataria, in mancanza di controdeduzioni congrue e/o documentate e/o non pertinenti sarà passibile dell’applicazione delle seguenti penalità:
- una quota pari all’4 % (quattro per cento) dell’importo della fornitura non effettuata per ogni giorno lavorativo di ritardo, rispetto all’ultimo giorno utile per la consegna, fino al giorno di consegna effettiva;
Oltre l’11giorno, sarà facoltà dell'Amministrazione, in alternativa all’applicazione della suddetta penalità, far eseguire presso terzi la fornitura non consegnata, o eseguita in maniera non conforme dall’impresa aggiudicataria addebitando a quest’ultima l'eventuale maggior prezzo, e ferma restando la possibilità di richiedere il risarcimento del danno;
L’applicazione delle penalità in danno all'impresa affidataria saranno comunicate alla stessa via PEC. L’impresa avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 7 (sette) giorni dalla notifica della contestazione stessa, per fatti di forza maggiore non imputabili alla propria gestione.
Le penalità suddette verranno prelevate dai pagamenti in corso.
L’impresa affidataria non potrà opporre all’Amministrazione la mancanza di colpa per i ritardi nelle consegne derivanti dalla negligenza di eventuali corrieri terzi individuati dalla stessa impresa.
L’ Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi degli artt. 1453 e 1454 Cod. Civ., applicando penali per un importo complessivo non superiore al 10%, del valore dell’appalto in caso di grave inadempimento, ovvero qualora l’impresa affidataria si renda colpevole di frode, di grave negligenza o la stessa contravvenga reiteratamente agli obblighi e condizioni stabiliti a suo carico dal presente capitolato, o qualora siano state riscontrate e, non tempestivamente sanate, irregolarità che abbiano causato disservizio per l’Amministrazione.
È facoltà dell’Amministrazione Comunale di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 C.C. a danno dell’impresa affidataria qualora nel xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx:
- xxxxxx due ritardi, per complessivi 20 (venti) gg lavorativi, rispetto ai termini stabiliti per l’esecuzione della fornitura, che abbia determinato gravi disservizi all’amministrazione;
- due rifiuti da parte dell’Amministrazione della fornitura consegnata per evidenti difetti dipendenti dalla lavorazione e/o dal materiale utilizzato.
Il contratto si intende altresì risolto nel caso in cui, all’esito dei controlli sui requisiti di ordine generale e di idoneità professionale richiesti per l’affidamento in oggetto, l’Amministrazione comunale accerti il difetto degli stessi in capo all’affidatario del servizio al quale verrà, inoltre, applicata una penale del 10% del valore del contratto. L’affidatario avrà diritto al pagamento delle sole prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta dall’Amministrazione comunale.
La risoluzione del contratto sarà comunicata all’Impresa mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento che produrrà effetto dalla data di ricezione ovvero a mezzo pec.
Resta inteso che, ai sensi della normativa vigente in materia, eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione del contratto, saranno oggetto di segnalazione all’autorità nazionale anticorruzione (ANAC).
ART. 11 RECESSO
La stazione appaltante, ai sensi dell’art. 109 del D. Lgs. 50/2016 ss.mm.ii, può recedere dal contratto in qualunque tempo, nel rispetto della normativa vigente e previo pagamento forniture eseguite, nonché previo formale preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni.
Ai sensi dell’art. 1 comma 13 del D.L. 95/2012 l’Amministrazione si riserva la facoltà di recedere dal contratto, previa formale comunicazione all’appaltatore con preavviso non inferiore a (15) quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite, qualora accerti la disponibilità di Convenzioni o Accordi quadro di Consip o di altri soggetti aggregatori con parametri migliorativi rispetto al contratto stipulato e l’appaltatore non acconsenta alla modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'art. 26 comma 3 della legge 23 dicembre 1999 n. 488.
ART. 12 FATTURAZIONE E PAGAMENTO
I corrispettivi, indicati nell’offerta di gara, si riferiscono a forniture prestate a perfetta regola d’arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al fornitore dall’esecuzione del presente capitolato e dall’osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità sono compresi nel corrispettivo contrattuale per il quale dovrà essere emessa regolare fattura.
Le fatture relative ai singoli ordini dovranno pervenire, in formato elettronico, entro e non oltre il 31 dicembre dell’anno di competenza. Secondo le disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment) previsto dall’art. 1 c. 629 lett. b) della legge 23 dicembre n. 190, la fattura elettronica dovrà contenere la dicitura “scissione dei pagamenti”.
Non è ammesso fatturare ordini evasi parzialmente. Il Codice Univoco Ufficio di questa P.A. è: UFSW83
I pagamenti delle fatture sono effettuati entro 30 (trenta) giorni dall’accertamento della regolare fornitura sul numero di conto corrente dedicato di cui all’art. 8.
Qualunque eventuale variazione relativa ai dati bancari dell’aggiudicatario deve essere tempestivamente notificata all’Amministrazione comunale, che, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità. Eventuali contestazioni sospenderanno il termine di pagamento.
ART. 13 TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
L’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.
ART. 14 DIVIETO DI SUBAPPALTO E DI CESSIONE DEL CONTRATTO
Non è consentito subappaltare, in tutto o in parte, le prestazioni oggetto del presente affidamento in considerazione della peculiarità della fornitura. È vietata la cessione del contratto a pena di nullità dello stesso
ART. 15 RISERVATEZZA
L’appaltatore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso d comunque, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del contratto.
L’appaltatore è responsabile dell’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri subappaltatori e dipendenti di quest’ultimi, degli obblighi di riservatezza anzi detti.
In caso di inosservanza, l’Amministrazione ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che l’appaltatore
ART. 16 CODICE DI COMPORTAMENTO
Il soggetto aggiudicatario dichiara di volersi attenere e di impegnarsi a far applicare ai propri dipendenti gli obblighi di condotta previsti dal DPR 62/2013 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici” in particolare per ciò che attiene alle norme relative all’accettazione di regali, compensi o altre utilità, dall’obbligo di astensione dal prendere decisioni o svolgere attività in situazione di conflitto anche potenziali di interessi personali, del coniuge, dei conviventi, dei parenti e affini entro il secondo grado. Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura anche non patrimoniali compresi quelli derivanti dall’intento di voler assecondare pressioni politiche o sindacali
ART. 17 BREVETTI
L’impresa affidataria assume ogni responsabilità conseguente all’uso di dispositivi o all’adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore e in genere privativa altrui.
L’impresa affidataria, pertanto, si obbliga a sollevare l’amministrazione dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa vantati da terzi. Qualora venisse promossa nei confronti dell’amministrazione azione giudiziaria da parte di terzi che vantano diritti sulle prestazioni contrattuali, il fornitore assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. In questa ipotesi, l’amministrazione è tenuta ad informare prontamente e per iscritto l’impresa affidataria delle suddette iniziative giudiziarie. Nell’ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente intentata nei confronti dell’amministrazione, quest’ultima, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto.
ART 18 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personali forniti sono raccolti e trattati in conformità a quanto previsto dall’art. 13 Regolamento UE 2016/679 e dalla normativa nazionale in materia (D.lgs. n. 196/2003 come modificato dal D.lgs. n. 101/2018); i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui al su citato Regolamento e D.lgs. n. 196/2003 secondo l’informativa resa in sede di gara.
Per tutto quanto non ivi previsto si fa espresso rinvio all’informativa di cui sopra e alla normativa vigente in materia.
ART. 19 CONTROVERSIE - FORO COMPETENTE
Il foro competente per tutte le controversie giudiziali che dovessero insorgere in esecuzione del rapporto contrattuale oggetto del presente capitolato sarà esclusivamente quello di Firenze.
ART. 20 RINVIO AD ALTRE NORME
Per quanto non espressamente indicato, si fa rinvio alla legislazione vigente in materia di appalti pubblici, al codice civile ed a tutte le norme presenti nell’ordinamento
ALLEGATI:
All. a) Elenco prodotti, qualità e caratteristiche tecniche dell’accordo quadro