Polizza Infortuni collettiva abbinata
Polizza Infortuni collettiva abbinata
al conto corrente
DIP - Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni
HDI Italia S.p.A. Società per azioni a socio unico appartenente al Gruppo Assicurativo «HDI Assicurazioni». Numero di iscrizione nell’Albo delle Imprese tenuto dall’IVASS: 1.00031.
Compagnia: HDI Italia S.p.A.
Impresa soggetta al controllo dell'organo italiano di vigilanza IVASS
Prodotto: "Correntista Sicuro Top"
Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti
Che tipo di assicurazione è?
Questa polizza assicura la persona titolare di un conto corrente, che ha aderito alla Polizza Collettiva a contraenza con la Banca Distributrice, indennizzando gli eredi in caso di Infortunio che provoca la morte dell'assicurato.
Che cosa è assicurato? ✓ La copertura Infortuni offre un indennizzo per le lesioni fisiche che abbiano come conseguenza la Morte, con una copertura che include sia gli eventi occorsi nello svolgimento di attività professionali sia nel tempo libero. | 🗶 dalla guida: • di veicoli per i quali è prescritta, alla data di stipulazione della polizza, una patente dì categoria superiore alla B; • di macchine agricole e operatrici; • di natanti a motore per uso non privato; 🗶 dalla partecipazione a competizioni - o relative prove - ippiche, calcistiche, ciclistiche, salvo che esse abbiano carattere ricreativo; 🗶 da ubriachezza, da abuso di psicofarmaci; 🗶 dall’uso di stupefacenti a allucinogeni; 🗶 da operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche non resi necessari da infortunio; 🗶 da delitti dolosi compiuti o tentati dall’Assicurato. | |
Che cosa non è assicurato? Sono esclusi gli infortuni: 🗶 da guerra, insurrezione, movimento tellurico, inonda-zione od eruzione vulcanica; da trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati, e da accelerazione di particelle atomiche (fissione o fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.); 🗶 dall’uso, anche come passeggero, di veicoli o natanti a motore in competizioni non di regolarità pura e nelle relative prove; 🗶 dalla guida di qualsiasi veicolo o natante a motore se l’Assicurato è privo della prescritta abilitazione; 🗶 dall’uso, anche come passeggero, di aeromobili (compresi deltaplani ed ultraleggeri); | Ci sono limiti di copertura? Si, sono previsti limiti di copertura: il massimo esborso a carico della Società per singolo conto corrente non potrà essere superiore a Euro 30.000,00. |
Dove vale la copertura?
L’assicurazione ti copre per gli infortuni accaduti in tutto il mondo.
Che obblighi ho?
Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l’omessa comunicazione dell’aggravamento del rischio, possono comportare la cessazione della polizza.
Quando e come devo pagare?
La polizza devi pagarla per intero alla firma del contratto nonché ad ogni scadenza di polizza successiva.
Puoi pagarla tramite assegno bancario, postale o circolare, bonifico e altri sistemi di pagamento elettronico oppure con denaro contante nei limiti previsti dalla legge (750 euro).
Quando comincia la copertura e quando finisce?
La copertura dura un anno dalla data di decorrenza della polizza oppure dalla data del pagamento della stessa e si rinnova automaticamente di anno in anno in assenza di disdetta del contraente che deve manifestare tale volontà con disdetta a mezzo raccomandata A/R alla Compagnia o all’agenzia alla quale è assegnata la polizza, oppure a mezzo P.E.C. all’indirizzo xxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxx.xx almeno trenta giorni prima della scadenza. Se non paghi la polizza o le rate successive, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze, ai sensi dell’Art. 1901 c.c.
Come posso disdire la polizza?
Puoi disdire il contratto ad ogni scadenza inviando un fax, una raccomandata A/R alla Compagnia o all’agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure a mezzo P.E.C. all’indirizzo xxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxx.xx almeno trenta giorni prima della scadenza.
Assicurazione Infortuni collettiva abbinata al conto
corrente
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo Danni)
HDI Italia S.p.A.
Prodotto Correntista Sicuro Top
Documento aggiornato il 1° ottobre 2022
Il DIP Aggiuntivo pubblicato sul sito internet della Società è l’ultimo disponibile
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali del prodotto e la situazione patrimoniale dell’impresa.
Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.
HDI Italia S.p.A. Viale Certosa, n. civico 222; CAP 20156; città Milano; tel. x00 00 00000; sito internet: xxx.xxxxxxxxx.xx; e-mail: xxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxx.xx; PEC: xxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxx.xx.
HDI Italia S.p.A. Società per azioni a socio unico appartenente al Gruppo Assicurativo «HDI Assicurazioni» iscritto con il
n. 015 all'Albo dei Gruppi Assicurativi istituito presso l'IVASS., ed assoggettata a direzione e coordinamento da parte di HDI Assicurazioni S.p.A. Sede legale e Direzione Generale: Xxxxx Xxxxxxx 000, 00000 Xxxxxx, Xxxxxx Tel. x00 00 00000 - Fax x00 00 0000000 - sito: xxx.xxxxxxxxx.xx – email: xxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxx.xx – indirizzo di Posta Elettronica Certificata: xxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxx.xx. Numero di iscrizione nell’Albo delle Imprese tenuto dall’IVASS: 1.00031 - Impresa autorizzata con Decreto del Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato del 27.3.63 (G.U. del 6.4.63 n. 93).
Con riferimento all’ultimo bilancio approvato al 31 dicembre 2021, redatto ai sensi dei principi contabili vigenti, l’ammontare del Patrimonio Netto di HDI Italia S.p.A. è pari ad Euro 195.410.302, la parte relativa al Capitale Sociale è pari ad Euro 209.652.480 e le Riserve Patrimoniali sono pari ad Euro 157.411.700.
Si rinvia alla relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell’impresa (SFCR), disponibile sul sito internet dell’impresa (xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx/XXXX), dove è rappresentato al 31 dicembre 2021 l’indice di solvibilità (solvency ratio) pari al 135%, il requisito patrimoniale di solvibilità di Euro 125.066.857 ed i Fondi propri ammissibili alla sua copertura di Euro 168.615.970, ed il requisito patrimoniale minimo di Euro 44.743.756 ed i Fondi propri ammissibili alla sua copertura di Euro 115.031.292.
Al contratto si applica la legge italiana.
Che cosa è assicurato? |
Ad integrazione di quanto indicato nel DIP, le garanzie assicurano, a titolo esemplificativo e non esaustivo: - Morte: durante i viaggi aerei turistici o di trasferimento, effettuati in qualità di passeggero, su velivoli o elicotteri. L’ampiezza dell’impegno dell’impresa è rapportata alle somme assicurate concordate con il Contraente. |
Che cosa NON è assicurato? | |
Xxxxxx esclusi | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP. |
Ci sono limiti di copertura? |
Sì, sono presenti i seguenti limiti di copertura: ad integrazione di quanto indicato all’interno del DIP, si intendono esclusi gli infortuni derivanti: - dall’uso, anche come passeggero, di veicoli o natanti a motore in competizioni non di regolarità pura e nelle relative prove; |
- dalla pratica di pugilato, atletica pesante, lotta nelle sue varie forme, scalata di roccia o ghiaccio, speleologia, salto dal trampolino con sci od idrosci, sci acrobatico, xxx, rugby, football americano, immersione con autorespiratore, paracadutismo e sport aerei in genere;
- infezioni dei virus dell’A.I.D.S.
Infine, l’assicurazione non vale se l’Assicurato risulta persona affetta da AIDS, alcoolismo, tossicodipendenza, sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco depressive o stati paranoidi. Il manifestarsi nell’Assicurato di una o più delle affezioni di cui sopra nel corso del contratto, costituisce causa di cessazione dell’Assicurazione.
Per le singole coperture Infortuni sono operanti i seguenti limiti e/o esclusioni:
Morte:
- l’indennizzo è dovuto se la Morte si verifica entro due anni dal giorno dell’infortunio;
- restano comunque esclusi gli infortuni derivanti da allenamenti e gare di qualsiasi tipo, gli infortuni sofferti in conseguenza di proprie provocazioni, risse, duelli ed azioni delittuose, gli infortuni sofferti in stato di ubriachezza alla guida di veicoli di ogni genere azionati da motore;
- il massimo esborso a carico della Società per singolo conto corrente non potrà superare Euro 30.000,00;
- in caso di intestazione di più conti corrente, il massimo esborso non potrà superare Euro 60.000,00.
Per le singole condizioni sono operanti i seguenti limiti e/o esclusioni:
RISCHIO VOLO
- la copertura non si intende estesa a Società/Aziende di lavoro aereo in occasione di voli diversi da trasporto pubblico o di passeggeri, né ad aeroclubs.
LIMITE CATASTROFALE
È previsto un massimo indennizzo pari al 10% dei premi ramo Infortuni rilevati nel bilancio dell’esercizio precedente l’evento, con il massimo di Euro 1.050.000,00.
La Società rinuncia, a favore delle persone assicurate e dei suoi aventi diritto, al diritto di surrogazione di cui all’Art. 1916
c.c. verso i terzi responsabili dell’infortunio.
Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa? | |
Cosa fare in caso di sinistro? | Denuncia di sinistro: in caso di sinistro, i beneficiari dell’Assicurato devono darne avviso all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell’Art. 1913 c.c., mediante avviso scritto di sinistro, tramite A.R., da indirizzare al seguente indirizzo: HDI ITALIA S.p.A. Ufficio Contact Center - Servizio B.O. Gestionale Canali Alternativi - Mura di Xxxxx Xxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx (Xx). L’inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, ai sensi dell’Art. 1915 c.c. La denuncia dell’Infortunio deve contenere l’indicazione del luogo, giorno, ora e causa dell’evento e deve essere corredata da certificato medico. I beneficiari devono consentire alla Società le indagini e gli accertamenti necessari. |
Assistenza diretta/in convenzione: non sono previste forme di assistenza diretta o in convenzione. | |
Gestione da parte di altre imprese: non sono previste forme di gestione da parte di altre imprese. | |
Prescrizione: fatto salvo quanto previsto dal primo comma dell’Art. 2952 c.c., i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi del medesimo Art. 2952 c.c. | |
Dichiarazioni inesatte o reticenti | Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l’omessa comunicazione dell’aggravamento del rischio, possono comportare la cessazione della polizza. |
Obblighi dell’impresa | Pagamento dell’indennizzo: espletata l’attività istruttoria necessaria alla verifica della copertura di polizza e alla quantificazione del danno, l’indennizzo o il risarcimento – se dovuto – verrà liquidato da HDI Italia entro 30 giorni dal compimento dell’ultimo atto istruttorio necessario. In caso di contenzioso civile, l’indennizzo o risarcimento verrà erogato negli stessi termini temporali, in ossequio a quanto disposto dal giudice in sentenza e nel rispetto dei termini previsti dal Codice di Procedura Civile. |
Quando e come devo pagare? | |
Premio | Per il pagamento del premio non sono previste forme di frazionamento diverse da annuale. |
Rimborso | In caso di recesso per sinistro esercitato dalla Società, quest’ultima, entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, mette a disposizione dell’Aderente/Assicurato la parte di premio al netto delle imposte relative al periodo di rischio non corso. |
Quando comincia la copertura e quando finisce? | |
Durata | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP. |
Sospensione | Non è prevista la possibilità di sospendere le garanzie. |
Come posso disdire la polizza? | |
Ripensamento dopo la stipulazione | In caso di sinistro, dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo, le Parti possono recedere dall’assicurazione con preavviso di 30 giorni da darsi con lettera raccomandata; in caso di recesso esercitato dalla Società, quest’ultima, entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, mette a disposizione del Contraente la parte di premio al netto delle imposte relative al periodo di rischio non corso. |
Risoluzione | Non sono previsti altri casi, oltre quelli disciplinati dalla Legge. |
A chi è rivolto questo prodotto? |
Il prodotto è rivolto a persone fisiche correntiste della Banca Distributrice per la tutela contro gli infortuni che determinino la Morte. |
Quali costi devo sostenere? |
costi di intermediazione: il contratto prevede costi di intermediazione pari al 25% del premio imponibile. |
COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? | |
All’impresa assicuratrice | Le modalità di presentazione dei reclami all’impresa sono: • A mezzo raccomandata al seguente indirizzo: HDI Xxxxxx X.x.X. - Xxxxxxx Xxxxxxx - Xxxxx Xxxxxxx, 000 – 00000 Xxxxxx • A mezzo fax 02/00000000 • A mezzo mail: xxxxxxx@xxxxxxxxx.xx La Compagnia è tenuta a rispondere entro 45 giorni. |
All’IVASS | In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all’IVASS, Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx, fax 00.00000000, pec: xxxxxx.xxxxxxxxxxx@xxx.xxxxx.xx Info su: |
PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali (indicare quando obbligatori): | |
Mediazione | La procedura di mediazione è obbligatoria, ovverosia condizione di procedibilità per la successiva (ed eventuale) domanda giudiziale. È possibile interpellare un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx. (Legge 9/8/2013, n. 98). |
Negoziazione assistita | Tramite richiesta del proprio avvocato all’Impresa. |
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie | Conciliazione paritetica gratuita per l’Assicurato: tramite una delle Associazioni dei consumatori aderenti al sistema e indirizzando una richiesta di conciliazione secondo le modalità descritte sui siti: xxx.xxxxx.xx - xxx.xxxx.xx. Arbitrato Irrituale: le controversie di natura medica possono essere demandate per iscritto ad un Collegio di tre medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Consiglio dell’Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio dei Medici. Il Collegio medico, risiede nel Comune, sede di Istituto di medicina legale, più vicino al luogo di residenza dell’Assicurato. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico. È data facoltà al Collegio medico di rinviare, ove ne riscontri l’opportunità, l’accertamento definitivo della Invalidità Permanente ad epoca da definirsi dal Collegio stesso, nel qual caso il Collegio può intanto concedere una provvisionale sull’indennizzo. In caso di liti transfrontaliere infine, il reclamante avente domicilio in Italia potrà presentare reclamo direttamente al sistema estero competente, individuabile accedendo al sito internet xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxxx_xxxxxx/xxx-xxx/xxxxxxx_xx.xxx, chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET, oppure all’IVASS, che provvederà all’inoltro a detto sistema, dandone notizia al reclamante. |
PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA DISPONE DI UN’AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.
CORRENTISTA SICURO TOP
Contratto di Assicurazione a tutela del decesso da infortunio
Il presente documento (Edizione 10/2022), contenente:
• Glossario
• Condizioni di assicurazione
deve essere consegnato all’Aderente / Assicurato prima della sottoscrizione del contratto.
Gruppo Assicurativo «HDI Assicurazioni»
CORRENTISTA SICURO TOP 1 / 6
AVVERTENZA: per effetto di quanto disposto dall’Art. 166, 2° comma del Codice delle Assicurazioni Private, le clausole che indicano decadenze, nullità o limitazioni delle garanzie ovvero oneri a carico del Contraente o dell’Assicurato sono evidenziate su sfondo grigio.
Glossario
Nella presente polizza, i termini di seguito definiti hanno il seguente significato:
ADERENTE:
la persona fisica o giuridica titolare di un conto corrente presso una Banca Distributrice, che ha sottoscritto la scheda di adesione ed ha accettato di corrispondere il premio dovuto.
ASSICURATO:
il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione.
ASSICURAZIONE:
il contratto di assicurazione.
BANCA DISTRIBUTRICE:
Banca Carige – Banca del Monte di Lucca – Banca Xxxxxx Xxxxx.
CONTRAENTE:
il soggetto che stipula il contratto di assicurazione.
FRANCHIGIA:
l’importo prestabilito, espresso in cifra fissa o in percentuale, che rimane a carico dell’Assicurato e per il quale la Società non riconosce l’indennizzo.
INDENNIZZO:
la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
INFORTUNIO:
ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili.
IVASS:
Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni.
POLIZZA:
il documento che prova l’assicurazione.
PREMIO:
la somma dovuta alla Società.
RISCHIO:
la probabilità che si verifichi il sinistro.
SCOPERTO:
la percentuale di danno indennizzabile che rimane a carico dell’Assicurato. Il suo ammontare, essendo espresso in percentuale sul danno, non è definibile a priori.
SINISTRO/CASO ASSICURATIVO:
il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l’assicurazione.
HDI ITALIA S.p.A.
CORRENTISTA SICURO TOP 2 / 6
Condizioni di assicurazione
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE
Art. 1 – DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO – CAUSE DI NULLITÀ
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono
comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione, ai sensi degli Art. 1892,
1893 e 1894 c.c.
Il contratto di assicurazione è nullo nei seguenti casi:
• se il rischio non è mai esistito o ha cessato di esistere prima della conclusione del contratto, ai sensi dell’Art. 1895 c.c.;
• se al momento in cui l’assicurazione deve avere inizio, non esiste un interesse dell’Assicurato al risarcimento del danno, come previsto dall’Art. 1904 c.c.;
• nei casi previsti dall’Art. 1418 c.c.
Art. 2 – ALTRE ASSICURAZIONI
Il Contraente deve comunicare per iscritto alla Società l’esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro, il Contraente deve dame avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell’Art. 1910 c.c.
Art. 3 – PAGAMENTO DEL PREMIO
L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza; se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze, ai sensi dell’Art. 1901 c.c.
I premi devono essere pagati all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società.
Il Contraente, fermo restando quanto disposto dal codice civile in tema di adempimenti alle obbligazioni, può pagare il premio, in ossequio a quanto previsto dall’Art. 47 del Regolamento ISVAP (ora IVASS) n. 5 del 16/10/2006, secondo le seguenti forme:
a) per mezzo di assegno bancario, postale o circolare munito della clausola di non trasferibilità intestato all’intermediario espressamente in qualità di rappresentante dell’impresa o all’impresa medesima;
b) per mezzo di ordine di bonifico bancario o altra disposizione di pagamento automatico laddove il beneficiario è l’intermediario espressamente identificato in qualità di rappresentante dell’impresa o all’impresa medesima;
c) il pagamento in contanti è ammesso soltanto nei limiti delle vigenti disposizioni in materia di antiriciclaggio e per le polizze aventi premio annuo non superiore ad Euro 750,00 (settecentocinquanta).
Art. 4 – MODIFICHE DELL’ASSICURAZIONE
Le eventuali modifiche alla presente polizza devono essere provate per iscritto.
Art. 5 – AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO
Il Contraente o l’Assicurato devono dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi dell’Art. 1898 c.c.
Art. 6 – DIMINUZIONE DEL RISCHIO
Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell’Assicurato ai sensi dell’Art. 1897 c.c. e rinuncia al relativo diritto di recesso.
Art. 7 – OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO
In caso di sinistro, i beneficiari dell’Assicurato devono darne avviso all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro 3 giorni da quando ne hanno avuto conoscenza ai sensi dell’Art. 1913 c.c., mediante avviso scritto di sinistro, tramite A.R., da indirizzare al seguente indirizzo:
HDI ITALIA S.p.A. Ufficio Contact Center - Servizio B.O. Gestionale Canali Alternativi - Mura di Xxxxx Xxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx (Xx).
L’inadempimento di tale obbligo comporterà la perdita del diritto all’indennizzo.
Art. 8 – FACOLTÀ DI RECESSO
In caso di sinistro, dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo, le Parti possono recedere dall’assicurazione con preavviso di 30 giorni da darsi con lettera raccomandata; in caso di recesso esercitato dalla Società, quest’ultima, entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, mette a disposizione del Contraente la parte di premio al netto delle imposte relative al periodo di rischio non corso.
Art. 9 – PROROGA DELL’ASSICURAZIONE
In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata, fax o P.E.C. (xxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxx.xx) spediti almeno 30 giorni prima della scadenza, l'assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente.
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Art. 10 – ONERI FISCALI
Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico dei Contraente.
Art. 11 – FORO COMPETENTE
Foro competente è quello del luogo di residenza o sede del Contraente o Assicurato.
Qualora il Contraente e/o l’Assicurato sia qualificabile come “consumatore” ai sensi del Codice del Consumo (Art. 3 D. Lgs. 206 del 2005 e s.m.i.), qualsiasi controversia derivante da o connessa all’interpretazione, applicazione o esecuzione della polizza sarà sottoposta all’esclusiva competenza del foro di residenza o domicilio elettivo del consumatore.
Art. 12 – RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
Per tutto quanto non qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE INFORTUNI
Art. 13 – OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
L’assicurazione vale per gli infortuni che l’Assicurato subisca nello svolgimento:
• delle attività professionali principali e secondarie;
• di ogni altra attività che l’Assicurato svolga senza carattere di professionalità.
È considerato infortunio l’evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili le quali abbiano per conseguenza la morte.
Sono compresi in garanzia anche:
a) l’asfissia non di origine morbosa;
b) gli avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento di sostanze;
c) l’annegamento;
d) l’assideramento o il congelamento;
e) i colpi di sole o di calore;
f) le lesioni determinate da sforzi, esclusi gli infarti e le xxxxx;
g) gli infortuni subiti in stato di malore o di incoscienza;
h) gli infortuni derivanti da imperizia, imprudenza o negligenza anche gravi;
i) gli infortuni derivanti da tumulti popolari o da atti di terrorismo, a condizione che l’Assicurato non vi abbia preso parte attiva.
Art. 14 – RISCHI ESCLUSI
Sono esclusi dall’assicurazione gli infortuni causati:
1. dall’uso, anche come passeggero, di veicoli o natanti a motore in competizioni non di regolarità pura e nelle relative prove;
2. dalla guida:
• di veicoli per i quali è prescritta, alla data di stipulazione della polizza, una patente dì categoria superiore alla B;
• di macchine agricole e operatrici;
• di natanti a motore per uso non privato;
3. dalla guida di qualsiasi veicolo o natante a motore se l’Assicurato è privo della prescritta abilitazione;
4. dall’uso, anche come passeggero, di aeromobili (compresi deltaplani ed ultraleggeri), salvo quanto disposto al successivo Art. 15;
5. dalla pratica di pugilato, atletica pesante, lotta nelle sue varie forme, scalata di roccia o ghiaccio, speleologia, salto dal trampolino con sci od idrosci, sci acrobatico, bob, rugby, football americano, immersione con autorespiratore, paracadutismo e sport aerei in genere;
6. dalla partecipazione a competizioni - o relative prove - ippiche, calcistiche, ciclistiche, salvo che esse abbiano carattere ricreativo;
7. da ubriachezza, da abuso di psicofarmaci, dall’uso di stupefacenti a allucinogeni;
8. da operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche non resi necessari da infortunio;
9. da delitti dolosi compiuti o tentati dall’Assicurato;
10. da guerra, insurrezione, movimento tellurico, inondazione od eruzione vulcanica;
11. da trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati, e da accelerazione di particelle atomiche (fissione o fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.);
12. infezioni dei virus dell’A.I.D.S.
Art. 15 – RISCHIO VOLO
L’assicurazione è estesa agli infortuni che l’Assicurato subisca durante i viaggi aerei - turistici o di trasferimento - effettuati in qualità di passeggero, su velivoli o elicotteri da chiunque eserciti, tranne che:
• da Società/Aziende di lavoro aereo in occasione di voli diversi da trasporto pubblico di passeggeri;
• da aeroclubs.
Art. 16 – LIMITI DI ETÀ
La garanzia è prestata senza limiti di età.
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Art. 17 – PERSONE NON ASSICURABILI
Non sono assicurabili, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute, le persone affette da AIDS, alcolismo, tossicodipendenza, sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco-depressive o stati paranoidi.
Di conseguenza l’assicurazione cessa al manifestarsi di tali affezioni.
Art. 18 – LIMITI TERRITORIALI
L’assicurazione vale per il mondo intero, esclusi i territori in stato di guerra dichiarata o non.
Art. 19 – DENUNCIA DELL’INFORTUNIO E ONERI RELATIVI
Fermo quanto previsto dall’Art. 7 la denuncia dell’infortunio deve contenere l’indicazione del luogo, del giorno, ora e causa dell’evento e deve essere corredata da certificato medico.
I beneficiari devono consentire alla Società le indagini e gli accertamenti necessari.
Art. 20 – MORTE
L’indennizzo per il caso di morte è dovuto se la morte stessa si verifica - anche successivamente alla scadenza della polizza - entro due anni dal giorno dell’infortunio. Tale indennizzo viene liquidato ai beneficiari designati o, in difetto di designazione, agli eredi dell’Assicurato in parti uguali.
Art. 21 – DIRITTI DI SURROGAZIONE
La Società rinuncia, a favore dell’Assicurato e dei suoi aventi diritto, al diritto di surrogazione di cui all’Art. 1916 c.c. verso i terzi responsabili dell’infortunio.
Art. 22 – LIMITE CATASTROFALE
A parziale deroga delle Condizioni di Polizza, in caso di evento che colpisca più assicurati con la stessa Società, l’esborso massimo di quest’ultima non potrà superare il 10% dei premi del ramo infortuni rilevati nel bilancio dell’esercizio precedente l’evento, con il massimo di Euro 1.050.000,00. Qualora i capitali complessivamente assicurati eccedano il limite sopra indicato, gli indennizzi spettanti a ciascun Assicurato saranno ridotti in proporzione.
Art. 23 – ASSICURAZIONI PER CONTO ALTRUI
Poiché la presente assicurazione è stipulata per conto altrui, gli obblighi derivanti dalla polizza devono essere adempiuti dal Contraente, salvo quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall’Assicurato, come disposto dall’Art. 1891 c.c.
Art. 24 – ESONERO DALL’OBBLIGO DI DENUNCIA DI INFERMITÀ, MUTILAZIONI O DIFETTI FISICI.
Fermo il disposto dell’Art. 17, il Contraente è esonerato dalla denuncia di infermità, difetti fisici o mutilazioni da cui gli assicurati fossero affetti al momento della stipulazione o che dovessero in seguito sopravvenire.
Art. 25 – ESONERO DALL’OBBLIGO DI DENUNCIA DI ALTRE ASSICURAZIONI.
In deroga all’Art. 2 delle Condizioni Generali di Assicurazione, il Contraente è esonerato dall’obbligo di denunciare le altre eventuali assicurazioni che i singoli Assicurati avessero in corso o stipulassero in proprio con altre Società.
La liquidazione dell’indennizzo dovuto in base alla presente polizza sarà cumulabile con eventuali altri indennizzi dovuti in virtù di altre polizze infortuni ancorché stipulate con la stessa Società.
CONDIZIONI PARTICOLARI
Art. 26 – L’assicurazione è prestata per gli infortuni, così come definiti dall’Art. 13 delle Norme che regolano l’Assicurazione Infortuni, che abbiano per conseguenza la morte di persone fisiche titolari di conti.
Art. 27 – L’assicurazione vale per le persone fisiche titolari dei conti sotto indicati che abbiano aderito alla presente assicurazione, presso una qualsiasi delle sedi, filiali, agenzie, uffici della Contraente.
La Contraente fornirà alla Società l’elenco degli assicurati. Nel periodo intercorrente tra l’adesione e la comunicazione alla Società, cosi come per la determinazione delle somme assicurate e per il computo del premio di cui al successivo Art. 34, si farà riferimento alle risultanze dei documenti probatori in possesso della Contraente.
Tipi di conto:
Conti correnti di corrispondenza x xxxxx correnti affidati, con saldo creditore o debitore.
Art. 28 – La somma assicurata viene stabilita:
a) per i rapporti con giacenze a credito, nell’ammontare pari alla somma di:
• saldo in linea capitale ed interessi, risultante dalle evidenze contabili della Contraente il giorno precedente a quello in cui si è verificato il sinistro;
• sommatoria degli accrediti per stipendi e trattamenti pensionistici obbligatori eseguiti sul conto corrente assicurato a favore del de cuius anteriormente alla data dell’infortunio (ultimi 12 accrediti nei 12 mesi precedenti il sinistro) risultanti dalle scritture contabili della Banca Contraente.
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Si precisa che il massimo esborso a carico della Società per singolo conto corrente non potrà essere superiore di Euro 30.000,00.
b) per i rapporti con saldo debitore, nell’ammontare pari alla somma di:
• esposizione, assunto in valore assoluto, in linea capitale ed interessi, risultante dalle evidenze contabili della Contraente il giorno precedente a quello in cui si è verificato il sinistro;
• sommatoria degli accrediti per stipendi e trattamenti pensionistici obbligatori eseguiti sul conto corrente assicurato a favore del de cuius anteriormente alla data dell’infortunio (ultimi 12 accrediti nei 12 mesi precedenti il sinistro) risultanti dalle scritture contabili della Banca Contraente.
Si precisa che il massimo esborso a carico della Società per singolo conto corrente non potrà essere superiore di Euro 30.000,00.
Qualora l’infortunato risulti intestatario di più conti su cui si è proceduto alla stipula della polizza, il massimo esborso - fermo il disposto di cui al comma successivo del presente articolo ed il limite di Euro 30.000,00 per ognuno dei conti - è pari alla somma degli importi calcolati ai sensi dei commi precedenti per ognuno dei singoli conti, esclusa ogni compensazione, ma non potrà essere superiore a Euro 60.000,00.
Si conviene inoltre, che nel caso il conto sia intestato a più persone fisiche, il massimo esborso si intende ridotto in proporzione al numero dei cointestatari.
Art. 29 – La somma assicurata è determinata in Euro. Qualora il conto sia tenuto in valuta estera, varrà la quotazione di cambio fissata al giorno antecedente quello del sinistro.
Art. 30 – Il saldo dei conti si determina avendo riguardo anche dell’esito delle operazioni eventualmente pendenti (quali ad esempio assegni versati salvo buon fine, effetti cambiari all’incasso o allo sconto), nonché alle operazioni non ancora contabilizzate ma iniziate dalla Contraente anteriormente alla data dell’infortunio, fatta eccezione per quelle effettuate con l’esercizio di cassa continua.
Art. 31 – L’assicurazione decorre per i conti o operazioni indicati all’Art. 27 delle Condizioni Particolari, dalle ore 24 del giorno di adesione alla polizza.
Art. 32 – In caso di morte dell’Assicurato la Società procederà al pagamento dell’indennizzo come segue:
• in caso di saldo creditore, l’indennizzo verrà corrisposto ai suoi eredi testamentari e/o legittimi;
• in caso di saldo debitore, invece, l’indennizzo spettante verrà corrisposto alla Contraente che lo accrediterà sul conto dell’Assicurato stesso fino alla concorrenza dell’importo a debito; l’eventuale eccedenza sarà corrisposta agli eredi testamentari e/o legittimi dell’Assicurato. La Contraente rilascerà alla Compagnia quietanza liberatoria ad ogni effetto.
Art. 33 – A parziale deroga dell’Art. 14 delle Condizioni Generali di Assicurazione la garanzia comprende:
• gli infortuni derivanti dall’uso e/o guida di qualsiasi veicolo terrestre a motore, di natante da diporto con esclusione degli allenamenti e gare di qualsiasi tipo ad eccezione delle gare di regolarità organizzate dall’A.C.I., la pratica per diletto del gioco del calcio, dello sci e lo sci d’acqua senza il salto dal trampolino, la pesca subacquea senza respiratore;
• gli infortuni derivanti dall’espletamento del servizio militare comunque effettuato sempreché in tempo di pace;
• gli infortuni derivanti da aggressioni e tumulti aventi movente politico, sociale e sindacale, restando in ogni caso esclusi gli infortuni sofferti in conseguenza di proprie provocazioni, risse, duelli e azioni delittuose;
• gli infortuni derivanti da punture di insetti, da morsi e calci di animali;
• gli infortuni sofferti in stato di ubriachezza, purché non alla guida di veicoli di ogni genere azionati da motore.
Art. 34 – CALCOLO DEL PREMIO E DELLA REGOLAZIONE PREMIO
Il premio annuo lordo (comprensivo cioè di accessori e di imposte di legge) per ciascuna adesione è pattuito in Euro 12,00. Alla firma della presente polizza, la Contraente versa l’importo di Euro 1,00 a titolo di copertura.
Detto premio a titolo di copertura è soggetto a conguaglio in funzione della variazione del numero delle adesioni intervenute e la Contraente si obbliga a comunicare mensilmente alla Società per iscritto il numero delle adesioni risultanti alla fine di ciascun mese e a pagarne il corrispondente premio.
L’atto di regolazione dovrà essere perfezionato entro 30 giorni dalla data di presentazione; in caso contrario l’efficacia dell’assicurazione è sospesa fino alle ore 24 del giorno del perfezionamento, fermo restando il diritto di HDI Italia S.p.A. al relativo premio.
Art. 35 – CONTROVERSIE - ARBITRATO IRRITUALE
Le controversie di natura medica sul grado di Invalidità Permanente o sulla natura dell’infortunio o malattia che abbiano determinato l’Inabilità Temporanea Totale, nonché sull’applicazione dei criteri di indennizzabilità previsti dalle Condizioni Particolari, sono demandate per iscritto ad un Collegio di tre medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Consiglio dell’Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio dei Medici.
Il Collegio medico risiede nel Comune, sede di Istituto di medicina legale, più vicino al luogo di residenza dell’Assicurato.
Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il Medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico.
È data facoltà al Collegio medico di rinviare, ove ne riscontri l’opportunità, l’accertamento definitivo della Invalidità Permanente ad epoca da definirsi dal Collegio stesso, nel qual caso il Collegio può intanto concedere una provvisionale sull’indennizzo.
Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali.
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I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.