POLIZZA DI ASSICURAZIONE
POLIZZA DI ASSICURAZIONE
“RCT/O e RC PRODOTTI”
POLIZZA – CONDIZIONI
stipulata tra
TERME MERANO S.P.A.
Piazza Terme, 9 – 00000 Xxxxxx (XX)
X. XXX 00000000000
e
la Spettabile
..................
che agisce nell'interesse proprio e delle Società Coassicuratrici (di seguito chiamata Società)
Decorrenza: ore 24,00 del 31.05.2020
Scadenza: ore 24,00 del 31.05.2024 Scadenza rate annuali: Al 31.05 di ogni anno.
Sommario
A) DEFINIZIONI
B) NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE Art. 1. Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Art. 2. Variazione del rischio
Art. 3. Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali Art. 4. Clausola di recesso
Art. 5. Altre assicurazioni
Art. 6. Pagamento del premio – Decorrenza dell’assicurazione Art. 7. Modifiche dell’assicurazione
Art. 8. Obblighi del contraente e dell’assicurato in caso di sinistro Art. 9. Durata del contratto e proroga dell’assicurazione
Art. 10. Oneri fiscali
Art. 11. Foro competente
Art. 12. Rinvio alle norme di legge e alle condizioni generali di assicurazione Art. 13. Difesa civile e penale - Spese legali
Art. 14. Estensione territoriale Art. 15. Rinuncia alla rivalsa
Art. 16. Coassicurazione e Delega Art. 17. Regolazione del premio Art. 18. Clausola Broker
Art. 19. Forma delle comunicazioni dal Contraente alla Società Art. 20. Imposte
Art. 21. Rinvio alle norme di legge
Art. 22. Obbligo dell’impresa di fornire periodicamente i dati afferenti all’andamento del rischio Art. 23. Gestione della “Franchigia”
Art. 24. Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari in base alla L.n. 136/2010 Art. 25. Sanctions Limitations Exclusion Clause
Art. 26. Produzione di informazione sui sinistri
C) NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI E VERSO PRESTATORI D’OPERA e LA RESPONSABILITA’ CIVILE PRODOTTI
A) Xxxxxxxxx e rischi assicurati
B) Descrizione dell'attività
1) Oggetto della Garanzia
2) Novero dei Terzi
3) Esclusioni
4) Malattie Professionali
5) Estensioni di garanzia
6) Franchigie e limiti di risarcimento
7) Responsabilità civile prodotti (R.C.P.)
A) DEFINIZIONI
Alle seguenti denominazioni le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato qui precisato:
- Per Assicurazione: il contratto di assicurazione
- Per Polizza: il documento che prova l'assicurazione
- Per Assicurato o Contraente: il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione, e pertanto:
- Terme Merano S.p.A.;
- il legale rappresentante;
- gli amministratori ed i dipendenti nonché tutti i soggetti che partecipano alle attività svolte dall'Assicurato;
- gli enti per i quali l'Assicurato gestisce per delega i servizi
- Per Società: l'impresa assicuratrice
- Xxx Xxxxxx: il mandatario incaricato dall'Assicurato per la gestione ed esecuzione
del contratto.
- Per Premio: la somma dovuta dal Contraente alla Società
- Per Fatturato: somma dei ricavi da bilancio
- Per Rischio: la probabilità che si verifichi il sinistro
- Per Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia
assicurativa
- Per Risarcimento: la somma dovuta all'Assicurato in caso di sinistro
- Per Prodotto: Le merci e/o prodotti specificati nella descrizione dell’attività i relativi
recipienti e/o contenitori e/o imballaggi e le istruzioni per l’uso stampate o predisposte a cura dell’Assicurato.
B) NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE
Art. 1. Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente/Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
Nell’ipotesi di cui all’art. 1893, comma 1, del Codice Civile, in assenza di dolo o colpa grave, il diritto di recesso della Società potrà avvenire, fermo restando l’obbligo della dichiarazione da farsi al Contraente/Assicurato nei tre mesi successivi al giorno in cui la Società ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, secondo la procedura di cui agli artt. 3 e 2 della presente Sezione e con decorrenza del termine di cui al comma 2 del citato art. 3 dalla ricezione della citata dichiarazione.
Art. 2. Variazione del rischio
Per variazione del rischio si intende qualsiasi modifica che determini una diversa probabilità di verificarsi di un sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze, non previste o non prevedibili, al momento della stipula del contratto.
Qualsiasi elemento intervenuto successivamente all’aggiudicazione del contratto, che comporti una variazione del rischio deve essere comunicato immediatamente, ovvero entro quindici giorni dall’intervenuta conoscenza, per iscritto alla Società. Le variazioni che devono essere comunicate possono concernere, a titolo esemplificativo, i mutamenti interni all’organizzazione del Contraente/Assicurato (xx.xx. variazione significativa del numero dei dipendenti, adozione di strumenti di riduzione del rischio, delibere che impattano sulle competenze e sulle funzioni svolte).
Il Contraente/Assicurato non è tenuto a comunicare per iscritto le variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative ovvero da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali
Art. 3. Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali
Qualora la Società intenda chiedere la revisione del prezzo, sei mesi prima della scadenza dell’annualità, sulla base dei dati a disposizione da comunicare al Contraente/Assicurato, la Società può segnalare al Contraente/Assicurato il verificarsi delle ipotesi di modifiche del rischio previsti all’art.
2 della presente Sezione e richiedere motivatamente, ai sensi dell’art.106 del d.lgs. 50/2016, la revisione dei premi o delle condizioni contrattuali attinenti alle franchigie, agli scoperti o ai massimali assicurati.
Il Contraente/Assicurato, entro 15 giorni, a seguito della relativa istruttoria e tenuto conto delle richieste formulate, decide in ordine alle stesse, formulando la propria controproposta di revisione.
In caso di accordo tra le parti, si provvede alla modifica del contratto a decorrere dalla nuova annualità.
Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente/Assicurato ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.
Art. 4. Clausola di recesso
In caso di mancato accordo ai sensi dell’art. 3 (Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali) tra le parti, la Società può recedere dal contratto di assicurazione. Il recesso decorre dalla scadenza dell’annualità.
La facoltà di recesso si esercita entro 30 (trenta) giorni dalla proposta di cui al comma 1 dell’art. 3 (Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali), presentata dalla Società, ovvero, nei casi di cui al comma 2 del medesimo articolo, entro trenta giorni dalla ricezione della controproposta del Contraente.
Qualora alla data di effetto del recesso il Contraente/Assicurato non sia riuscita ad affidare il nuovo contratto di assicurazione, a semplice richiesta di quest’ultimo, la Società s’impegna a prorogare l’assicurazione alle medesime condizioni, normative ed economiche, in vigore per un periodo massimo di 30 (trenta) giorni. Il Contraente/Assicurato contestualmente provvede a corrispondere l’integrazione del premio.
Il recesso non produce effetto in caso di mancata produzione dei dati di cui all’art. 26 (Produzione di informazioni sui sinistri) riferiti fino al mese antecedente a quello di esercizio del recesso.
Art. 5. Altre assicurazioni
Si dà atto che possono sussistere altre assicurazioni per lo stesso rischio.
In tale caso, per quanto coperto da assicurazione con la presente polizza, ma non coperto da altre, la Società risponde per l'intero danno e fino alla concorrenza dei limiti previsti dalla presente polizza.
Per quanto coperto di assicurazione sia dalla presente polizza sia dalle altre, il presente contratto sarà considerato a secondo rischio rispetto ai massimali ed alle garanzie prestate con contratti antecedentemente stipulati dal Contraente o da altri soggetti per i medesimi rischi.
Il Contraente/Assicurato è esonerato dall'obbligo di comunicare alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. In caso di sinistro, il Contraente/Assicurato deve darne tuttavia avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art.1910 C.C.
Art. 6. Pagamento del premio – Decorrenza dell’assicurazione
L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza, anche se il premio o la prima rata di premio possono essere pagati entro 90 giorni dalla decorrenza suddetta.
Previa comunicazione da parte dell’Amministrazione dell’avvenuta aggiudicazione, il rischio si intende in copertura dalle ore 24 del giorno indicato in polizza.
In deroga a quanto diversamente convenuto, si precisa che il termine di rispetto per il pagamento delle rate di premio successive alla prima viene elevato a 90 giorni.
I pagamenti saranno effettuati tramite il broker incaricato della gestione della polizza.
Art. 7. Modifiche dell’assicurazione
Le eventuali modifiche dell’assicurazione devono essere provate per iscritto.
Art. 8. Obblighi del Contraente e dell’assicurato in caso di sinistro
In caso di sinistro, il Contraente/Assicurato deve:
darne avviso scritto alla Società o all'Agenzia alla quale è assegnata la xxxxxxx, xxxxx 00 (xxxxxx) giorni lavorativi da quando ne ha avuto conoscenza, a parziale deroga dell'art. 1913 C.C., limitatamente ai casi di morte, di infortunio grave o a quelli in cui ci fosse contestuale richiesta di risarcimento da parte di terzi.
Il Contraente/Assicurato è tenuto a denunciare alla Società eventuali sinistri rientranti nella garanzia "Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro" solo ed esclusivamente:
a) in caso di sinistro per il quale ha luogo l'inchiesta giudiziaria/amministrativa a norma di legge;
b) in caso di richiesta di risarcimento o azione legale da parte di dipendenti o loro aventi diritto nonchè da parte dell'INAIL qualora esercitasse diritto di surroga a sensi del D.P.R. 30.06.1965 n. 1124.
In tutti gli altri casi di sinistro la Contraente è esonerata dal presentare denuncia, restando egualmente impegnata, pena la decadenza da ogni risarcimento, ad istruire la relativa pratica, tenendo per sé ed a disposizione della Compagnia di Assicurazione, la documentazione relativa, tanto di carattere sanitario quanto testimoniale.
Art. 9. Durata del contratto e proroga dell’assicurazione
La presente polizza viene stipulata per la durata di TRE ANNI con inizio dalle ore 24.00 del 31.05.2021 e con scadenza al 31.05.2024. Il contraente si riserva la facoltà di prorogare il contratto
alle medesime condizioni per una durata pari a un altro ANNO: La decisione del Contraente di prorogare il contratto deve essere comunicata alla Società almeno trenta giorni prima della scadenza del contratto.
Tale proroga potrà essere richiesta anche in caso di recesso in caso di sinistro da parte della società.
Art. 10. Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico della Contraente.
Art. 11. Foro competente
Per ogni eventuale controversia sarà competente il Foro di Bolzano.
Art. 12. Rinvio alle norme di legge e alle condizioni generali di assicurazioni
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge e le condizioni generali di assicurazione relative alle corrispondenti sezioni di assicurazione.
Art. 13. Difesa civile e penale - Spese legali
La Società assume la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando di intesa con lo stesso, legali o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso, e ciò fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della completa tacitazione del/i danneggiato/i.
Qualora la tacitazione del/i danneggiato/i intervenga durante l'istruttoria, l'assistenza legale verrà ugualmente fornita qualora il Pubblico Ministero abbia già, in quel momento, deciso e/o richiesto il rinvio a giudizio dell'Assicurato.
Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.
Si prende atto fra le parti che qualora sia necessaria una difesa penale, l'Assicurato potrà indicare alla Società il nominativo di un legale di fiducia che risieda nel luogo ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente.
Art. 14. Estensione territoriale
L’assicurazione vale per il mondo intero. Qualora la responsabilità sia regolata da leggi di uno stato estero, l’assicurazione vale soltanto in quanto il fatto generatore della responsabilità sia previsto come tale dalla legge italiana e nei limiti nei quali la stessa responsabilità sia prevista.
Art. 15. Rinuncia alla rivalsa
La Società rinuncia al diritto di surrogazione spettante ai sensi dell’art. 1916 C.C. nei confronti:
- dei dipendenti del Contraente/Assicurato e delle persone delle quali la Contraente si avvale nello svolgimento della propria attività a qualsiasi titolo;
- delle Controllate o collegate all’Assicurato;
- delle Associazioni, patronati ed enti in genere senza scopo di lucro, che possano collaborare con l’Assicurato per le sue attività;
La Società si obbliga, in seguito al decesso di Assicurati, a tenere indenni i rispettivi eredi dalla rivalsa dei terzi per sinistri verificatisi durante il periodo di efficacia della garanzia assicurativa. La Società rinuncia al diritto di rivalsa e surrogazione nei confronti, salvo il caso in cui il danno sia dovuto a dolo
dei soggetti sopra indicati.
Art. 16. Coassicurazione e Delega
L’assicurazione è ripartita per quota tra le Società indicate nel riparto allegato.
La Spettabile ………, all’uopo designata Coassicuratrice Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle coassicuratrici indicate nel riparto a firmare gli atti sopraindicati anche in loro nome e per conto e ciò vale anche per il presente atto.
Pertanto, le comunicazioni inerenti alla polizza (ivi comprese le comunicazioni relative al recesso ed alla disdetta) devono trasmettersi dall’una all’altra parte solo per il tramite della Spettabile la
cui firma in calce di eventuali futuri atti impegnerà anche le Coassicuratrici che in forza della presente clausola ne conferiscono mandato.
Sia nel caso in cui il presente contratto sia aggiudicato a Coassicurazione che a Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituitosi in termini di legge, si deroga totalmente al disposto dell’art. 1911 c.c., essendo tutte le imprese o coassicurate sottoscrittrici responsabili in solido nei confronti del contraente aggiudicatore.
Art. 17. Regolazione del premio
Premesso che il premio è convenuto in base ad elementi di rischio variabili, esso viene anticipato in via presuntiva nell’importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine del periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo stabilito in polizza.
A tale scopo, entro 120 giorni dalla fine del periodo annuo di assicurazione o della minor durata del contratto, la Contraente deve fornire per iscritto alla Società i dati, relativi allo stesso periodo, necessari per la regolazione del premio.
Le differenze attive e passive, risultanti dalla regolazione devono essere pagate entro 60 giorni dalla relativa comunicazione da parte della società.
Se la Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti o il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società può fissargli un ulteriore termine non inferiore a 15 giorni, trascorso il quale, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo cui si riferisce la mancata regolazione.
Qualora all’atto della regolazione annuale, il consuntivo degli elementi variabili di rischio superi il doppio di quanto preso come base per la determinazione del premio dovuto in via anticipata, quest’ultimo viene rettificato, a partire dalla prima scadenza annua successiva alla comunicazione, sulla base di una adeguata rivalutazione del preventivo degli elementi variabili. Il nuovo importo di questi ultimi non può comunque essere inferiore al 75% di quello dell’ultimo consuntivo.
La Società ha diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali la Contraente è tenuta a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.
Art. 18. Clausola Broker
Xxxxxx incaricato dal Contraente/Assicurato, ai sensi di legge e riconosciuto dall’impresa di assicurazioni per la gestione ed esecuzione della presente polizza è Inser S.p.A. – sede di 00000 Xxxxxx, Viale Xxxxxxx Xxxxxxxx 36, tel. 0000 000000, pec xxxxxxxx@xxx.xx, CF e PIVA n. 01628540229,
R.E.A. TN 165.581, iscrizione al RUI n. B000073708. Di conseguenza tutti i rapporti inerenti il presente contratto gestiti, per conto del Contraente/Assicurato dal predetto broker.
La remunerazione del broker è a carico dell’impresa di assicurazione nella misura, in percentuale sul premio imponibile, del 5%.
Tale remunerazione è parte dell’aliquota riconosciuta dall’impresa di assicurazione alla propria rete di vendita e non potrà quindi, in ogni caso, rappresentare un costo aggiuntivo per il Contraente/Assicurato.
Qualora l’impresa di assicurazione intenda avvalersi di intermediari per l’amministrazione dei contratti (art. 109 comma 2, lettera a) del D.Lgs. 209/2005) appartenenti alla propria rete distributiva, garantirà il rispetto delle modalità e termini di rimessa premi previsti, convenuti o comunque riconosciuti dalle procedure amministrative vigenti in caso di gestione diretta o tramite gerenza, al fine di garantire l’adeguato collegamento tra le parti, per il tramite del broker.
L’impresa assicuratrice inoltre garantirà al Contraente/Assicurato che nessuna erogazione, mediante pagamento o conferimento di qualunque altra utilità, è stata riconosciuta o promessa, a titolo di intermediazione assicurativa, né direttamente, né indirettamente o attraverso terzi, al broker incaricato o a Società o persone ad esso collegate, in eccedenza alle provvigioni regolarmente indicate nel bando e nei documenti di gara.
L’impresa assicuratrice si impegna altresì a rendicontare annualmente al Contraente/Assicurato di ogni somma corrisposta al Broker in esecuzione del presente contratto.
Qualora il Contraente/Assicurato dovesse affidare il servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo ad un diverso broker, la clausola broker presente nelle condizioni di polizza verrà automaticamente volturata da parte dell’impresa di assicurazione su indicazione del Contraente/Assicurato, pertanto le provvigioni del premio alla firma saranno di esclusiva competenza del broker uscente, mentre le provvigioni relative ai successivi premi saranno di esclusiva competenza del subentrante broker.
Il Contraente e l’impresa assicuratrice si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente all’esecuzione della presente assicurazione avverrà per il tramite del broker incaricato. Farà fede, ai fini della copertura assicurativa, la data di comunicazione ufficiale del broker all’impresa. I pagamenti saranno effettuati tramite il broker incaricato della gestione della polizza e tale procedura è accettata dall’impresa. Il pagamento eseguito in buona fede al Broker o ai suoi collaboratori, ai sensi dell’art. 118 del d.lgs.209/2005 ha effetto liberatorio nei confronti del contraente e conseguentemente impegna la Società a garantire la copertura assicurativa oggetto del contratto.
Art. 19. Forma delle comunicazioni dal Contraente alla Società
Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata (anche a mano) o PEC indirizzata alla Società oppure al Broker al quale l'Assicurato ha conferito incarico per la gestione della polizza.
Art. 20. Imposte
Le imposte e tutti i relativi oneri stabiliti per legge presenti e futuri, relativi al premio, al contratto ed agli atti da esso dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.
Art. 21. Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è regolato dalla polizza valgono le norme di legge.
Art. 22. Obbligo dell’impresa di fornire periodicamente i dati afferenti all’andamento del rischio La Società all’accensione del contratto ed entro 60 giorni dalla scadenza annuale di polizza, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri.
Art. 23. Gestione della “Franchigia”
Si prende atto che la Società prenderà in carico la gestione di qualsiasi richiesta di risarcimento indipendentemente dal fatto che la stessa comporti o prevedibilmente possa comportare un risarcimento inferiore alla franchigia prevista dalla presente polizza.
Successivamente la Società provvederà a richiedere all’Assicurato il rimborso dell’importo delle franchigie previste dalla presente polizza.
A tale scopo la Società, entro 120 giorni dal termine di ciascuna annualità, dovrà inviare all’Assicurato la documentazione comprovante l’avvenuta liquidazione di sinistri dell’anno precedente e/o di annualità per le quali esistesse una residua franchigia a carico dell’Assicurato, nonché la richiesta di rimborso annuo della franchigia.
L’assicurato entro 90 giorni dal ricevimento della suddetta documentazione provvederà ad effettuare il rimborso dovuto.
Art. 24. Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari in base alla L.n. 136/2010
a) La Società appaltatrice è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010.
b) Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante.
c) L’Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all’appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l’assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.
d) La Società s’impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.
Secondo quanto previsto dall’art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.. La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all’altra che intende valersi della presente clausola risolutiva. La risoluzione, in base all’art. 1458 c.c., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.
Art. 25. Sanctions Limitations Exclusion Clause
Nessun assicuratore è tenuto a fornire la copertura, e nessun assicuratore è tenuto a prestare beneficio conseguente o a pagare alcuna pretesa, nella misura in cui la fornitura di tale copertura, la prestazione di tali benefici o il pagamento di tale pretesa possa esporre l'assicuratore stesso a qualsivoglia sanzione, divieto o restrizione ai sensi delle risoluzioni delle Nazioni Unite ovvero sanzioni economiche o commerciali, legislative o regolamentari dell'Unione Europea, dell' Area Economica Europea e/o di qualunque altra legge nazionale applicabile in materia di sanzioni economiche o commerciali e/o embargo internazionale.
Art. 26. Produzione di informazione sui sinistri
Entro tre mesi dalla scadenza di ogni annualità e in ogni caso sei mesi prima della scadenza contrattuale, entro i 30 giorni solari successivi, la Società, nel rispetto delle vigenti disposizioni in
materia di riservatezza dei dati personali, si impegna a fornire al Contraente l’evidenza dei sinistri denunciati a partire dalla data di decorrenza del contratto.
Tale elenco dovrà essere fornito in formato standard digitale aperto tramite file modificabili (quindi non nella modalità di sola lettura), e non modificabili, e dovrà riportare per ciascun sinistro:
- il numero del sinistro attribuito dall’Assicuratore;
- la data di accadimento dell’evento;
- la data della denuncia;
- la tipologia dell’evento;
- la tipologia di rischio assicurato (ad esempio, ramo assicurativo);
- la tipologia di indennizzo (se diretto o indiretto);
- l’indicazione dello stato del sinistro secondo la seguente classificazione e con i dettagli di seguito indicati:
a) sinistro denunciato;
b) sinistro liquidato, in data _ con liquidazione pari a € _ ;
c) sinistro aperto, in corso di verifica con relativo importo a riserva, stimato pari a
€ ;
d) sinistro agli atti, senza seguito;
e) sinistro respinto.
La Società si impegna a fornire ogni altra informazione disponibile, relativa al contratto assicurativo in essere che il Contraente, d'intesa con la Società, ritenga utile acquisire nel corso della vigenza del contratto.
Al riguardo il Contrente deve fornire adeguata motivazione.
C) NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI E VERSO PRESTATORI D’OPERA e LA
RESPONSABILITA’ CIVILE PRODOTTI
A) Xxxxxxxxx e rischi assicurati
La Compagnia sulla base delle condizioni di assicurazione che seguono, presta l'assicurazione, fino alla concorrenza delle seguenti somme:
RESPONSABILITA’ CIVILE TERZI E PRESTATORI D’OPERA
Massimale aggregato: Euro 10.000.000,00 unico per sinistro con il limite di:
Euro 3.000.000,00 per persona / prestatore d’opera danneggiato
RESPONSABILITA’ CIVILE PRODOTTI
Massimale: Euro 10.000.000,00 unico per sinistro
per le conseguenze della Responsabilità Civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di Esercente del complesso Termale di Merano (di seguito menzionato come Assicurato), nonché del suo legale rappresentante, degli amministratori e dei dipendenti, di tutti i soggetti che partecipano alle attività svolte dall'Assicurato, e degli Enti per i quali l'Assicurato gestisce per delega i servizi, in relazione allo svolgimento di attività e di compiti, ovunque svolti, previsti dalle norme e comunque di fatto svolti. L'assicurazione comprende tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle principali, comunque e dovunque svolte, nessuna esclusa né eccettuata.
B) Descrizione dell'attività
La garanzia della presente polizza è operante per la responsabilità civile derivante all’Assicurato nello svolgimento delle attività istituzionali delle Terme Merano S.p.a., anche l’utilizzo di ogni mezzo ritenuto utile o necessario. La presente polizza esplica la propria validità per tutti i casi in cui possa essere reclamata una responsabilità in capo all’Assicurato anche quale committente, organizzatore o altro, salve le esclusioni espressamente previste.
L'assicurazione comprende altresì tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle principali sotto elencate, comunque ed ovunque svolte, nessuna esclusa né eccettuata
Descrizione del rischio:
- Esercente/Proprietario del Complesso Termale di Merano.
- Esercente/Proprietario di un’autorimessa, con rampe di accesso e sbarre di passaggio in favore di terzi e dipendenti.
- Proprietario delle opere di presa nonché della condotta forzata che porta l’acqua termale dalla fonte sul Monte San Vigilio allo stabilimento Termale di Merano.
Alcuni dei servizi/impianti che vengono erogati:
Zona Balneare, Sauna, Centro Benessere (SPA), Assistenza Medica, Centro Fitness, Ristorante, Bar (Bistro), Babysitteraggio, Parco giochi all’aperto, Negozi, Sale Convegni, Parchi, Giardini, Piazza Terme ecc.
Si precisa peraltro che sulla Piazza Terme e su parte del Parco Terme grava la servitù di passaggio a
piedi per uso pubblico a favore del Comune di Merano.
1) Oggetto della Garanzia
1.a) La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di Legge, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a Xxxxx, per morte, per lesioni personali, per danneggiamenti a cose in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attività svolta, comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata.
L'assicurazione vale anche per i danni determinati da colpa grave dell'Assicurato nonché da dolo o colpa grave delle persone della quali deve rispondere, anche se non dipendenti, purché operanti nell'ambito delle attività dell'Assicurato.
1.b) La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:
- ai sensi degli artt.10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e successive modifiche, integrazioni ed interpretazioni per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti (anche solo funzionalmente) addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione
- ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del
D.P.R. 30 giungo 1965 n.1124, cagionati ai prestatori di cui al precedente punto 1) per morte e lesioni personali.
L’assicurazione R.C.O. è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi dell'assicurazione di legge. L'assicurazione conserva tuttavia la propria validità anche se l'Assicurato non è in regola con gli obblighi di cui sopra, in quanto ciò derivi da inesatta od erronea interpretazione delle norme di legge vigenti in materia.
L'assicurazione si estende anche a coloro (studenti, borsisti, allievi, tirocinanti, ecc.) che prestano servizio presso l'Assicurato per addestramento, corsi di istruzione professionale, studi, prove ed altro e che per essere assimilati agli apprendisti vengono assicurati contro gli infortuni sul lavoro a norma di legge.
I dipendenti soggetti all'assicurazione obbligatoria INAIL inviati all'estero saranno considerati terzi qualora l'INAIL non riconosca la propria copertura assicurativa. La Società si impegna a tacitare civilmente la controparte indipendentemente dalla perseguibilità d'ufficio del reato commesso dall'Assicurato o da persona della quale questi debba rispondere ai sensi dell'art. 2049 C.C. ed indipendentemente dall'accertamento giudiziale. A questo riguardo si conviene che ogni decisione in merito sarà di volta in volta concordata tra il Contraente e la Società, tenendo conto degli interessi dell'Assicurato e delle persone delle quali l'Assicurato debba rispondere ai sensi del citato art.2049 X.X.
0) Xxxxxx xxx Xxxxx
Xx prende atto fra le Parti che:
- quando l'Assicurato è una persona fisica non sono considerati terzi esclusivamente il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato stesso;
- quando l'Assicurato non è una persona fisica non sono considerati terzi esclusivamente i prestatori di lavoro da lui dipendenti assicurati ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e successive modifiche, integrazioni, interpretazioni quando opera la garanzia R.C.O. di cui all'art.24.
I predetti prestatori di lavoro sopra definiti sono considerati terzi qualora subiscano il danno mentre non sono in servizio ed in caso di danni a cose di loro proprietà.
A titolo di maggior precisazione, si prende atto fra le Parti che sono considerati terzi tutti coloro che non rientrano nel novero dei prestatori di lavoro come sopra definiti (compresi gli amministratori), anche nel caso di partecipazione alle attività dell'Assicurato stesso, (manuali e
non) a qualsiasi titolo intraprese, nonché per la presenza, a qualsiasi titolo e/o scopo, nell'ambito delle suddette attività.
La qualifica di terzo si estende anche a coloro (studenti, borsisti, allievi, tirocinanti, obiettori di coscienza, ecc.) che prestano servizio presso l'Assicurato per addestramento, corsi di istruzione professionale, studi, prove ed altro, salvo quanto previsto al punto 1.b) dell’art.1). Si precisa che gli studenti sono considerati terzi tra loro.
3) Esclusioni
Dall'assicurazione sono esclusi i danni:
3.1) Da furto: è tuttavia compresa la responsabilità civile dell’Assicurato per danni da furto cagionati a terzi da persone che si siano avvalse – per compiere l’azione delittuosa – di impalcature e ponteggi eretti dall’Assicurato (franchigia euro 150,00, massimo risarcimento Euro 30.000,00).
3.2) Cagionati da macchine, merci e prodotti fabbricati, lavorati o in vendita dopo la consegna a Terzi.
3.3) Ricollegabili ai rischi di Responsabilità Civile per i quali, in conformità alla Legge 24.12.69,
n. 990, e del relativo regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. n. 973 del 24.11.70 e successive variazioni, l'Assicurato sia tenuto all'assicurazione obbligatoria, nonché da navigazione di natanti a motore o da impiego di aeromobili.
3.4) Derivanti dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche.
3.5) Di qualsiasi natura o da qualunque causa determinati, conseguenti a: inquinamento, infiltrazione, contaminazione di aria, acque, terreni o colture; interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua; alterazioni od impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto si trova nel sottosuolo suscettibili di sfruttamento, salvo quanto previsto dal successivo punto 5.39.
3.6) Derivanti da spargimento di acqua o rigurgiti di fogne, salvo che siano conseguenti a rotture.
3.7) Sono esclusi i danni derivanti da campi elettromagnetici e quelli derivanti da asbesto o da qualsiasi sostanza contenete in qualsiasi forma o misura asbesto e amianto.
4) Malattie Professionali
L’assicurazione della Responsabilità Civile verso i Prestatori di lavoro è estesa al rischio delle malattie professionali, intendendo per queste, oltre a quelle tassativamente indicate nell'elencazione delle tabelle, in vigore al momento del contratto, allegate al D.P.R. 30.06.1965 n. 1124, anche le malattie professionali in quanto tali, purché venga riconosciuta la causa di lavoro da parte della Magistratura, con sentenza passata in Giudicato.
L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione della polizza e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta durante il tempo dell'assicurazione.
La garanzia non vale:
- per quei prestatori di lavoro dipendenti per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;
- per le malattie professionali che si manifestino dopo 36 mesi dalla data di cessazione della garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.
Il massimale indicato in polizza per sinistro rappresenta comunque la massima esposizione della Società:
- per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale manifestatasi;
- per più danni verificatisi in uno stesso periodo di assicurazione.
La Società ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli sullo stato degli stabilimenti dell'Assicurato, ispezioni per le quali l'Assicurato stesso è tenuto a consentire il libero accesso ed a fornire le notizie e la documentazione necessaria.
5) Estensioni di garanzia
A puro titolo esemplificativo e senza che ciò possa comportare limitazioni di sorta alle garanzie assicurative prestate con il presente contratto si precisa che l’assicurazione vale per i seguenti rischi:
5.1) La Responsabilità Civile derivante ai sensi dell'art. 2049 C.C., per danni cagionati a Terzi ed ai Suoi dipendenti o commessi in relazione alla guida di veicoli a motore, purché i medesimi non siano di proprietà dell'Assicurato stesso né da questi presi o dati in locazione. La garanzia vale anche per i danni corporali subiti dalle persone trasportate. Non è considerato Terzo il conducente del veicolo.
La garanzia è prestata con l'applicazione di una franchigia fissa per sinistro di Euro 250,00.
5.2) La Responsabilità Civile derivante da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi.
Questa estensione di garanzia è prestata con una franchigia del 10% con il minimo di € 2.500,00. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx euro 1.500.000,00 per sinistro ed anno.
5.3) La garanzia comprende i danni ai locali ove si eseguono i lavori ed alle cose, trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori stessi che, per volume o peso, non possono essere rimosse.
Questa estensione di garanzia è prestata con una franchigia assoluta di Euro 250,00 per ogni sinistro e la Società non risponde oltre il limite previsto per i danni a cose, con un massimo di Euro 50.000,00 per sinistro.
5.4) La Responsabilità personale/professionale del personale medico, dei massaggiatori, dei fisioterapisti ecc., utilizzati per i servizi prestati dall'Assicurato in strutture site all’interno dell’azienda, a condizione che il contraente/Assicurato disponga delle autorizzazioni previste dall'ordinamento giuridico e dai regolamenti vigenti per l'esercizio dell'attività oggetto della presente assicurazione.
La compagnia si obbliga a tenere indenne il Contraente di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi degli artt. 7 e 10 della legge 8 marzo 2017 n. 24 e s.m.i., a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione allo svolgimento dell'attività. La garanzia comprende i danni cagionati dal personale a qualunque titolo operante presso la struttura assicurata e vale anche per le prestazioni sanitarie svolte in regime di libera professione intramuraria oppure in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale nonché attraverso la telemedicina. La garanzia è estesa alla responsabilità civile degli esercenti le professioni sanitarie, salvo quando agiscono nell’adempimento di una loro obbligazione direttamente assunta con l’assistito.
5.5) La Responsabilità personale del Legale Rappresentante, di tutti i dirigenti e dipendenti e di tutti coloro che a qualunque titolo partecipano alle attività di Terme Merano, per danni arrecati a Xxxxx e ad altri dirigenti e dipendenti in genere in relazione allo svolgimento delle loro mansioni, ciò entro i limiti del massimale convenuto in polizza per sinistro, il quale resta ad ogni effetto unico anche in caso di corresponsabilità dei dirigenti/quadri/dipendenti in genere con l'Assicurato o fra di loro.
5.6) La Responsabilità Civile derivante da proprietà e/o conduzione e/o uso, a qualsiasi titolo o
destinazione, di fabbricati, terreni, terreni agricoli e relativi impianti ed attrezzature che possono essere usati, oltre che dall'Assicurato per la Sua attività da terzi, strutture aziendali (ad esempio piscine, palestre, centri fitness compresi sauna e bagno turco, parco giochi, parco giochi, parrucchiere interno, beauty farm, estetista e pedicure, salone massaggi e simili ecc.).
Si intendono assicurate a titolo esemplificativo, ma non restrittivo le:
- attività ricreative/assistenziali/didattiche;
- civili abitazioni/uffici;
- attività rurali/agricole;
- attività industriali e/o di deposito merci anche eserciti da Terzi;
- attività commerciali.
5.7) La responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi dell'Art.2049 del Codice Civile per danni cagionati a terzi dai suoi dipendenti e commessi, in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli purché i medesimi non siano di proprietà o in usufrutto dall'Assicurato o allo stesso intestati al PRA ovvero a lui locati. La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate.
5.8) La responsabilità civile derivante da danni a Terzi trasportati sui veicoli a motore di proprietà o in uso all’Assicurato mentre circolano all’interno dei recinti degli stabilimenti, salvo quanto previsto dalla Legge n.990/1969 smi.
5.9) Premesso che il Contraente/Assicurato può affidare in uso a qualsiasi titolo a propri dipendenti, collaboratori, consulenti e simili, veicoli ad uso privato di cui è proprietario o locatario, la Società si obbliga a tenere indenne il Contraente/Assicurato stesso delle somme che sia tenuto a pagare al conducente degli stessi veicoli per danni da quest'ultimo subiti a causa di difetto di manutenzione e comunque per danni di cui il Contraente/Assicurato debba rispondere.
5.10) La Responsabilità Civile derivante all'Assicurato dalla proprietà ed operatività di mezzi di trasporto o di sollevamento, macchine operatrici, macchine agricole, semoventi, gru, impiegati per le operazioni connesse all'attività svolta dall'Assicurato.
5.11) La Responsabilità Civile derivante da danni alle condutture ed agli impianti sotterranei. Questa garanzia è prestata con una franchigia di Euro 500,00 per sinistro.
5.12) La Responsabilità Civile derivante all’Assicurato per fatti connessi alla normativa in materia di prevenzione infortuni, sicurezza del lavoro, malattie professionali ed igiene dei lavoratori, nonché dagli obblighi che competono ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e del D. Lgs. n. 195/2003 e loro successive modifiche e integrazioni. La garanzia assicurativa è estesa alla responsabilità civile personale dei dipendenti della Contraente a cui sono stati attribuiti gli incarichi e le mansioni di cui al D. Lgs. 81/2008 e al D. Lgs. n. 195/2003 e loro successive modifiche e integrazioni, fra cui a titolo esemplificativo e non limitativo di: “Datore di Lavoro”; “Responsabili del servizio di prevenzione e protezione” nonché nella loro qualità di “Responsabili dei lavori ovvero di coordinatori per la progettazione e/o per l’esecuzione dei lavori”;
5.13) Si dà atto che, per quanto previsto da tutte le Sezioni della presente polizza, la copertura si intende prestata anche per le attività, rischi e responsabilità derivanti agli assicurati ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs 30.06.2003 n. 196 e successive modifiche, (Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali) e del Regolamento UE 2016/679 ed in particolare per la funzione di responsabile designato secondo quanto previsto dall’art. 29 del citato decreto.
5.14) La Responsabilità civile derivante dalla gestione di ristorante e bar all'interno delle strutture del Contraente, compreso il rischio degli alimenti smerciati, anche se affidati a terzi, compresa la somministrazione di prodotti alimentari, bevande e simili tramite distributori automatici anche di proprietà di terzi.
5.15) Xxxxx derivanti da colpa grave dell'Assicurato e/o dolo e colpa grave delle persone di cui deve rispondere.
5.16) L’assicurazione comprende anche la responsabilità civile derivante da smercio di generi e prodotti vari nonché la responsabilità civile derivante da prodotti di propria produzione.
5.17) La Responsabilità Civile personale di dipendenti, parasubordinati e collaboratori assunti in base alla legge 30/03 (Legge Biagi).
5.18) Danni derivanti da antenne televisive, spazi adiacenti di pertinenza del fabbricato, parchi, alberi d’alto fusto, attrezzature in genere (sportive, per giochi ecc.), strade private e recinzioni.
5.19) Danni da spargimento d’acqua/rigurgiti di fogna.
5.20) Lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione, ampliamento e nuove costruzioni di fabbricati; la garanzia opera a favore dell’assicurato in qualità di committente lavori.
5.21) Responsabilità civile derivante all’Assicurato dal servizio dal servizio di trasporto e consegna merci e materiali comprese le operazioni di carico/scarico.
5.22) Partecipazioni ad esposizioni, fiere, mostre, mercati, compreso i rischi derivanti dall’allestimento/smontaggio stand.
5.23) Servizi Sanitari aziendali, prestati in ambulatori, infermerie e pronto soccorso, siti all’interno dell’azienda, compresa la responsabilità personale dei Sanitari e del personale addetto al servizio.
5.24) Servizio di vigilanza effettuato con guardiani anche armati e cani.
5.25) Proprietà e manutenzione di insegne luminose e non, di cartelli pubblicitari e striscioni; la garanzia opera in favore dell’Assicurato in qualità di committente dei lavori.
5.26) Uso macchine automatiche per la distribuzione di cibi e bevande.
5.27) Organizzazione di manifestazioni, cene sociali, cerimonie, convegni, feste danzanti e celebrazioni varie, comprese gite aziendali.
5.28) Impiego da parte dell’Assicurato o di propri dipendenti di biciclette, ciclofurgoni e mezzi di trasporto a mano sia all’interno, sia all’esterno.
5.29) Esistenza di muri di cinta, tettoie, cancelli per passaggi pedonali, porte e cancelli/sbarre, manovrati anche elettricamente.
5.30) Proprietà e manutenzione di strade private e parcheggi.
5.31) RC personale della guida escursionistica, maestro di nuoto, guida sportiva, personal trainer,
attività sportive anche all’esterno dell’azienda ecc.
5.32) Organizzazione di corsi/stage/seminari a favore di clienti, dipendenti e terzi tenuti sia nelle aree interne all’esercizio che al suo esterno.
5.33) Danni a cose di dipendenti, inclusi vestiario e veicoli parcheggiati nei garage, nei parcheggi, o su altre aree aziendali, destinate alla sosta.
5.34) Danni provocati da veicoli e/o mezzi meccanici non targati.
5.35) Xxxxx a cose in affitto/locazione.
5.36) Responsabilità civile personale dei dipendenti dell’azienda nell’ambito di viaggi di lavoro – valido in tutto il mondo.
5.37) Detenzione di segnalatori di gas di combustione.
5.38) Bagagli degli ospiti presenti nelle autovetture parcheggiate.
5.39) Xxxxx da inquinamento accidentale. Scoperto e minimo vedasi punto 6.11
5.40) Autoveicoli, rimorchi e natanti, parcheggiati da ospiti nei garage, nei parcheggi, o su altre aree aziendali, destinate alla sosta.
5.41) Xxxxx a terzi causati da persone non il rapporto di dipendenza.
6) Franchigie e limiti di risarcimento
Si conviene di applicare le seguenti franchigie e/o limiti di risarcimento:
6.1) Per danni a cose in consegna e custodia franchigia fissa di Euro 500,00 per sinistro, massimo risarcimento Euro 150.000,00 per sinistro ed anno. La garanzia vale altresì per denaro, valori bollati, marche, titoli di credito, valori, oggetti preziosi consegnati in custodia.
6.2) Per danni ai veicoli ed ai mezzi di trasporto sotto carico e scarico franchigia fissa di Euro 100,00 per sinistro.
6.3) Per danni provocati da cedimento o franamento di terreno, e vibrazioni in genere in conseguenza di lavori relativi all'attività dell'Assicurato. Massimo risarcimento Euro 300.000,00 per sinistro e per anno, con franchigia fissa di Euro 500,00 per sinistro per i fabbricati e di Euro 150,00 per i danni ad altre cose in genere.
6.4) Per danni provocati ad infissi o manufatti nei locali o nei luoghi dove si eseguono i lavori, nonché alla pavimentazione stradale, a cavi e condotte sotterranee in genere. Xxxxxxx risarcimento Euro 300.000,00 per sinistro ed anno.
6.5) La garanzia, limitatamente ai danni da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi è prestata previa applicazione di uno scoperto del 10% del danno che resta a carico dell'Assicurato, con il minimo di Euro 1.500,00. Massimo risarcimento Euro 600.000,00 per sinistro ed anno.
6.6) Sono compresi in garanzia i danni diretti e materiali a cose di terzi conseguenti a incendio di
cose dell'Assicurato o dallo stesso detenute. Tale garanzia viene prestata fino alla concorrenza di un massimale per sinistro e per anno assicurativo di Euro 1.500.000,00 con una franchigia assoluta di Euro 500,00 per ciascun sinistro e opererà in eccesso ai massimali previsti da eventuali altre polizze per lo stesso rischio.
6.7) Resta convenuto che, per quanto riguarda i lavori di xxxxx, la garanzia vale anche dopo il rinterro degli scavi fino a novanta giorni dall'avvenuta consegna dei lavori al committente, restando compresi, entro tale periodo, gli eventuali danni in superficie imputati ad improvviso cedimento del terreno. La garanzia viene prestata con una franchigia assoluta di Euro 100,00 per sinistro e fino a concorrenza del limite stabilito in polizza per danni a cose, con il massimo di Euro 300.000,00.
6.8) La garanzia si estende alla responsabilità civile per danni (esclusi quelli da furto) arrecati alle autovetture e motoveicoli di proprietà di terzi, di dipendenti e/o Amministratori in sosta nelle aree di pertinenza dell'Assicurato. Questa estensione di garanzia viene prestata con una franchigia assoluta di Euro 50,00 per ciascun veicolo danneggiato.
6.9) Responsabilità Civile derivante all’Assicurato per i danni anche non dipendenti da rotture accidentali ma derivanti da occlusioni di tubazioni e condutture. La garanzia viene prestata fino a concorrenza di Euro 60.000,00 con l’applicazione di una franchigia assoluta di Euro 250,00 per sinistro
6.10) Premesso che il Contraente può affidare in uso a qualsiasi titolo ai propri dipendenti, collaboratori, consulenti e simili, autovetture di cui è proprietario o locatario, la Società si obbliga a tenere indenne il Contraente/Assicurato stesso delle somme che quest’ultimo sia tenuto a pagare al conducente delle stesse autovetture per danni dal conducente subiti a causa di vizio occulto di costruzione o di difetto di manutenzione di cui il Contraente/Assicurato debba rispondere. La garanzia è prestata con il massimo di Euro 600.000,00 per uno o più sinistri verificatisi in uno stesso periodo assicurativo annuo
6.11) Danni da inquinamento accidentale è prestata previa applicazione di uno scoperto del 10% del danno che resta a carico dell'Assicurato, con il minimo di Euro 2.500,00. Massimo risarcimento Euro 1.500.000,00 per sinistro ed anno
6.12) Danni alle condutture ed agli impianti sotterranei è prestata con una franchigia di Euro 500,00 per sinistro.
7) Responsabilità civile prodotti (R.C.P.)
La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per danni involontariamente cagionati a terzi da difetto dei prodotti venduti o commercializzati o distribuiti dopo la loro messa in circolazione, per morte, per lesioni personali e per distruzione o deterioramento di cose diverse dal prodotto difettoso, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è prestata l’assicurazione.
L’assicurazione è prestata altresì per i danni che i prodotti, quali componenti di altri prodotti, provochino al prodotto finito o ad altro componente con un massimo risarcimento pari al 10% del massimale assicurato.
7.1) Esclusioni e precisazioni
L’Assicurazione non comprende:
- i danni direttamente riconducibili a violazioni di leggi, norme o regole vincolanti, ai fini della sicurezza dei prodotti descritti in polizza in vigore al momento della messa in circolazione del prodotto;
- le spese di sostituzione e riparazione del prodotto difettoso e l’importo pari al suo controvalore;
- le spese e gli oneri per il ritiro dal mercato di prodotti;
- le spese da chiunque sostenute in sede extragiudiziale per ricerche ed indagini volte ad accertare le cause del danno, salvo che dette ricerche, indagini e spese siano state preventivamente autorizzate dalla Società;
- i danni derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall’Assicurato e non direttamente derivatigli dalla legge;
- danni derivanti da prodotti destinati specificamente al settore aeronautico ed aerospaziale e impiegati quali componenti di aeromobili.
7.2) Xxxxxx e termine della garanzia
L’assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate all’Assicurato per la prima volta durante il periodo di efficacia dell’assicurazione, indipendentemente dalla data di fabbricazione o di consegna dei prodotti.
L’Assicurato dichiara, e tale dichiarazione si considera essenziale per l’efficacia del contratto, di non essere a conoscenza di fatti o atti che possano determinare richieste di risarcimento indennizzabili con la presente polizza.
Le richieste di risarcimento originate da un medesimo difetto, anche se prestate in tempi successivi e dopo la cessazione dell’assicurazione, sono considerate tutte presentate alla data della prima richiesta, purché avvenuta nel periodo di efficacia dell’assicurazione.
7.3) Estensione territoriale
L’assicurazione vale per i prodotti per i quali l’Assicurato riveste in Italia la qualifica di produttore consegnati nei territori di qualsiasi paese, esclusi USA Canada e Messico e per i danni ovunque verificatisi.
7.4) Scoperto e franchigia
La presente garanzia è prestata nel limite del massimale previsto in polizza con uno scoperto del 10% minimo € 5.000.