Lingua processuale: il lettone
Convenuta: «A.» prowadzący działalność za pośrednictwem «A.» S.A.
con l’intervento di: Rzecznik Praw Obywatelskich
Dispositivo
1) L’articolo 5 della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, deve essere interpretato nel senso che il contenuto di una clausola di un contratto di mutuo concluso tra un professionista e un consumatore che fissa i tassi di acquisto e di vendita di una valuta estera, alla quale il mutuo è indicizzato, deve consentire a un consumatore normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto di comprendere, in base a criteri chiari e comprensibili, il modo in cui viene fissato il tasso di cambio della valuta estera utilizzato per calcolare l’importo delle rate di rimborso, in maniera che il consumatore sia in grado di determinare da solo, in qualsiasi momento, il tasso di cambio applicato dal professionista.
2) Gli articoli 5 e 6 della direttiva 93/13 devono essere interpretati nel senso che ostano a che il giudice nazionale, che abbia constatato il carattere abusivo di una clausola di un contratto concluso tra un professionista e un consumatore, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, di tale direttiva, fornisca un’interpretazione di detta clausola volta a rimediare al carattere abusivo di quest’ultima, quand’anche tale interpretazione corrisponda alla comune intenzione delle parti del contratto.
Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 18 novembre 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Administratīvā apgabaltiesa — Lettonia) — «Visma Enterprise» SIA / Konkurences padome
(Rinvio pregiudiziale – Concorrenza – Intese – Articolo 101, paragrafi 1 e 3, TFUE – Accordi verticali – Restrizione «per oggetto» o «per effetto» – Esenzione – Registrazione da parte del distributore della potenziale transazione con l’utente finale – Clausola che conferisce al distributore una «priorità per la finalizzazione dell’operazione di vendita» per un periodo di sei mesi dalla registrazione – Eccezione – Opposizione dell’utente – Competenza della Corte – Situazione puramente interna – Normativa nazionale che si conforma alle soluzioni accolte dal diritto dell’Unione)
(2022/C 24/08)
Lingua processuale: il lettone
Giudice del rinvio
Administratīvā apgabaltiesa
Parti nel procedimento principale
Ricorrente: «Visma Enterprise» SIA
Resistente: Konkurences padome
Dispositivo
1) L’articolo 101, paragrafo 1, TFUE deve essere interpretato nel senso che un accordo concluso tra un fornitore e un distributore in forza del quale il distributore che ha registrato per primo una potenziale transazione con l’utente finale gode, per un periodo di sei mesi dalla registrazione, di una «priorità per la finalizzazione dell’operazione di vendita», salvo che detto utente vi si opponga, non può essere qualificato come «accordo avente per oggetto» di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza, ai sensi della disposizione citata, a meno che si possa ritenere che detto accordo, in considerazione del suo tenore letterale, dei suoi obiettivi e del suo contesto, presenti un grado di dannosità per la concorrenza sufficiente per essere qualificato in tal modo.
Nell’ipotesi in cui un siffatto accordo non costituisca una restrizione della concorrenza «per oggetto», ai sensi dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE, il giudice nazionale deve esaminare se, alla luce di tutte le circostanze rilevanti del procedimento principale, vale a dire, segnatamente, il contesto economico e giuridico nel quale operano le imprese interessate, la natura dei beni o dei servizi coinvolti, nonché le condizioni effettive di funzionamento e la struttura del mercato in questione, tale accordo possa essere considerato restrittivo della concorrenza in modo sufficientemente sensibile in ragione dei suoi effetti reali o potenziali.
2) L’articolo 101, paragrafo 3, TFUE deve essere interpretato nel senso che un accordo concluso tra un fornitore e un distributore in forza del quale il distributore che ha registrato per primo una potenziale transazione con l’utente finale gode, per un periodo di sei mesi dalla registrazione, di una «priorità per la finalizzazione dell’operazione di vendita», salvo che detto utente vi si opponga, può beneficiare, nel caso in cui costituisca un accordo avente «per oggetto» o «per effetto» di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza, ai sensi dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE, di un’esenzione a norma del paragrafo 3 di detto articolo solo se soddisfa le condizioni cumulative ivi previste.
3) L’articolo 101, paragrafo 1, TFUE deve essere interpretato nel senso che l’esistenza di un accordo vietato da detta disposizione non può essere esclusa per la sola ragione che l’autorità competente ad attuare tale disposizione abbia effettuato una valutazione differenziata in merito all’attribuzione della responsabilità dell’infrazione alle parti di tale accordo.
Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 18 novembre 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Judecătoria Oradea — Romania) — Promexor Trade SRL / Direcția Generală a Finanțelor Publice Cluj — Administrația Județeană a Finanțelor Publice Bihor
[Rinvio pregiudiziale – Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Diritto a detrazione dell’IVA – Annullamento dell’identificazione ai fini dell’IVA di un soggetto passivo – Diniego del diritto a detrazione – Condizioni formali]
(2022/C 24/09)
Lingua processuale: il rumeno
Giudice del rinvio
Judecătoria Oradea
Parti nel procedimento principale
Ricorrente: Promexor Trade SRL
Convenuta: Direcția Generală a Finanțelor Publice Cluj — Administrația Județeană a Finanțelor Publice Bihor
Dispositivo
L’articolo 168, l’articolo 213, paragrafo 1, l’articolo 214, paragrafo 1, e l’articolo 273 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, come modificata dalla direttiva 2010/45/UE del Consiglio, del 13 luglio 2010, nonché il principio di neutralità dell’imposta sul valore aggiunto (IVA), letti alla luce dei principi di certezza del diritto, di tutela del legittimo affidamento e di proporzionalità, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano, nel caso in cui l’identificazione di un soggetto passivo ai fini dell’IVA sia stata annullata a causa della mancata menzione di operazioni imponibili nelle sue dichiarazioni IVA presentate per sei mesi consecutivi, ma tale soggetto passivo continui ad esercitare la propria attività nonostante detto annullamento, ad una normativa nazionale che consenta all’amministrazione fiscale competente di imporre allo stesso soggetto passivo l’obbligo di riscuotere l’IVA dovuta sulle sue operazioni soggette ad imposta, purché egli possa chiedere una nuova identificazione ai fini dell’IVA e detrarre l’IVA assolta a monte. La circostanza che l’amministratore del soggetto passivo sia socio di un’altra società sottoposta a procedura d’insolvenza non può, di per sé, essere addotta come motivo per negare sistematicamente a tale soggetto passivo una nuova identificazione ai fini dell’IVA.