UNA RIVOLUZIONE NELLE COLLABORAZIONI?
UNA RIVOLUZIONE NELLE COLLABORAZIONI?
a cura di Xxxxxxx Xxxxxxxx, consulente fiscale Ordine Psicologi Xxxxxx-Romagna
Il X.Xxx. n.81 del 2015, attuativo della legge di riforma in materia di lavoro n.183/2014, interviene in modo diretto sulla disciplina ed in alcuni casi sull'esistenza stessa dei rapporti di collaborazione.
UN PO' DI STORIA PER CAPIRE IL PRESENTE
Il rapporto di collaborazione nasce già negli anni '70 del secolo scorso come contratto atipico (cioè privo di una disciplina normativa) per disciplinare alcune fattispecie di rapporti non caratterizzati in modo preciso né dalla subordinazione né dalla totale autonomia. In particolare esso viene definito come "rapporto di collaborazione coordinata e continuativa" e per lungo tempo ne sono stati esempi tipici il ruolo di amministratore, sindaco o revisore di società, la collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili, e la partecipazione a collegi e commissioni. A metà degli anni 90 si è assistito però ad una proliferazione di questo tipo di contratti al di fuori delle ricordate fattispecie, sfruttando - a volte in modo un po' stiracchiato - la locuzione aperta contenuta nell'art. 49 comma 2 TUIR "rapporti aventi per oggetto la prestazione di attività che pur avendo contenuto intrinsecamente artistico o professionale sono svolte senza vincolo di subordinazione a favore di un determinato soggetto nel quadro di un rapporto unitario e continuativo senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita".
A seguito di tale proliferazione, spesso denunciata come abuso o come tentativo di mascherare un rapporto di lavoro
dipendente, venne attuata una tipizzazione del contratto con la legge n.276 del 2003 al fine di distinguere tra collaborazioni "genuine" e "mascherate", individuando nell'esistenza di un "progetto" un importante discrimine.
Dopo quasi dodici anni di questa esperienza, nel frattempo evolutasi più negli aspetti di contorno che nella sostanza, il Governo ed il Parlamento hanno deciso di ridefinirne i contorni normativi, nel presupposto che molti dei rapporti di collaborazione a progetto non fossero pienamente genuini.
LA NUOVA LEGGE
Infatti la nuova legge prevede che (art.2), a far data dal 1° gennaio 2016, si applichi la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione
a) che si concretino in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e
b) le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro.
La norma - all'apparenza molto chiara - in realtà potrà creare qualche difficoltà applicativa, come minimo nell'interpretazione dell'avverbio "esclusivamente" poiché la giurisprudenza dovrà valutare ad esempio se l'utilizzo di una qualche minima strumentazione da parte del Collaboratore (per esempio l'utilizzo del proprio PC o del proprio videoproiettore) possa essere sufficiente o meno ad escludere una prestazione dal novero di quelle "esclusivamente personali". E non mancherei inoltre di osservare che anche in molti rapporti "genuini" di lavoro autonomo è il Committente ad organizzare le modalità di esecuzione della prestazione anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro.
In ogni caso rispetto a questa regola generale la legge ha previsto alcune eccezioni.
LE ECCEZIONI (generali)
Rimangono nell'alveo della collaborazione e non verranno disciplinate come rapporto di lavoro subordinato i seguenti casi:
- collaborazioni per le quali gli accordi collettivi nazionali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale prevedono discipline specifiche riguardanti il trattamento economico e normativo, in ragione delle particolari esigenze produttive ed organizzative del relativo settore;
- collaborazioni prestate nell'esercizio di professioni intellettuali per le quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali;
- attività prestate nell'esercizio della loro funzione dai componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società e dai partecipanti a collegi e commissioni (casistica "storica");
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- collaborazioni rese a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I., come individuati e disciplinati dall'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
LE ECCEZIONI (la Pubblica Amministrazione)
Analogamente rimangono ancora nell'alveo della collaborazione e non verranno disciplinate come rapporto di lavoro subordinato, fino al completo riordino della disciplina dell'utilizzo dei contratti di lavoro flessibile da parte delle Pubbliche Amministrazioni, i contratti di collaborazione stipulati dalle Pubbliche Amministrazioni stesse.
Tuttavia dal 1° gennaio 2017 è fatto divieto alle Pubbliche Amministrazioni di stipulare nuovi contratti di collaborazione con la caratteristiche sopra evidenziate alle lettere a) e b), ferma restando la permanenza in vita fino alla loro scadenza di tutti i contratti stipulati entro il 31 dicembre 2016.
LE ECCEZIONI "CERTIFICATE"
Come è facile intuire, l'entrata in vigore delle nuove disposizioni non permetterà di superare facilmente le difficoltà di distinguere tra collaborazioni alle quali dal 1° gennaio 2016 si dovrà applicare la disciplina del lavoro subordinato da quelle "genuine". E questo perché nella realtà potrebbe non essere immediato capire se un rapporto si concreti o meno "in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro". Al fine di consentire una riduzione del potenziale contenzioso la legge prevede che le Parti del contratto di collaborazione (e pertanto è necessario l'intervento anche del Collaboratore, eventualmente assistito da un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da un avvocato o da un consulente del lavoro) possano richiedere a Commissioni specializzate la certificazione dell'assenza dei requisiti di cui sopra ed evitare che il rapporto perda la disciplina del rapporto di lavoro autonomo.
GLI PSICOLOGI LIBERI PROFESSIONISTI
In base alla fenomenologia conosciuta da chi scrive queste note, numerosi sono gli Psicologi iscritti all'Albo che sono parte di un contratto di collaborazione vuoi di tipo ordinario (collaborazione coordinata e continuativa tout court) vuoi a progetto; e "controparti" sono talora Pubbliche Amministrazioni talora soggetti privati. E' necessario pertanto chiedersi in che modo questi rapporti potranno essere coinvolti dalla modifica normativa.
Ovviamente è facile affermare che se il committente è una Pubblica Amministrazione nel breve non dovrebbe accadere nulla. Ovvero i contratti potranno essere rinnovati, se in scadenza, e si potranno stipulare anche nuovi contratti; il tutto, ci permettiamo di osservare, senza modifiche rispetto al passato.
Più complesso è invece immaginare il destino degli altri contratti, tenuto conto del fatto che la legge prevede una specifica deroga per le "collaborazioni prestate nell'esercizio di professioni intellettuali per le quali e' necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali". Infatti - a parere di chi scrive - tale locuzione deve essere interpretata nel senso che sono escluse dalla disciplina del lavoro subordinato NON TUTTE le collaborazioni nelle quali sia parte uno Psicologo ma quelle nelle quali lo Psicologo sia chiamato ad esercitare la sua professione intellettuale. Ad esempio (e per paradosso) se il contratto di collaborazione prevede che lo Psicologo svolga unicamente il compito di vigilanza notturna di uno stabilimento industriale, tale contratto non potrà considerarsi escluso dall'applicazione delle nuove regole a partire dal 1° gennaio 2016; mentre potrà considerarsi ragionevolmente escluso il contratto che lo Psicologo stipuli con una scuola privata per fornire a giorni ed ore prefissate il sostegno psicologico agli studenti "in difficoltà".
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Pertanto, cercando di schematizzare i ragionamenti sopra esposti, si potrebbe procedere come segue:
COMMITTENTE NON PUBBLICA AMMINISTRAZIONE in relazione a collaborazioni per le quali NON esistano accordi collettivi nazionali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale che prevedano discipline specifiche riguardanti il trattamento economico e normativo, in ragione delle particolari esigenze produttive ed organizzative del relativo settore
Fino al 31-12-2015 | Dal 1° gennaio 2016 | |
collaborazioni prestate da uno Psicologo nell'esercizio di professioni intellettuali per le quali e' necessaria l'iscrizione nell'Albo degli Psicologi | DISCIPLINA ATTUALE DI LAVORO AUTONOMO CON POSSIBILTA' DI RINNOVO E DI STIPULA NUOVI CONTRATTI | DISCIPLINA ATTUALE DI LAVORO AUTONOMO CON POSSIBILTA' DI RINNOVO E DI STIPULA NUOVI CONTRATTI |
collaborazioni prestate da uno Psicologo nell'esercizio di attività per le quali NON E' NECESSARIA l'iscrizione nell'Albo degli Psicologi | DISCIPLINA ATTUALE DI LAVORO AUTONOMO | IL RAPPORTO VIENE DISCIPLINATO COME LAVORO SUBORDINATO |
COMMITTENTE NON PUBBLICA AMMINISTRAZIONE in relazione a collaborazioni per le quali esistano accordi collettivi nazionali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale che prevedano discipline specifiche riguardanti il trattamento economico e normativo, in ragione delle particolari esigenze produttive ed organizzative del relativo settore
Fino al 31-12-2015 | Dal 1° gennaio 2016 | |
collaborazioni prestate da uno Psicologo nell'esercizio di professioni intellettuali per le quali e' necessaria l'iscrizione nell'Albo degli Psicologi | DISCIPLINA ATTUALE DI LAVORO AUTONOMO CON POSSIBILTA' DI RINNOVO E DI STIPULA NUOVI CONTRATTI | DISCIPLINA ATTUALE DI LAVORO AUTONOMO CON POSSIBILTA' DI RINNOVO E DI STIPULA NUOVI CONTRATTI |
collaborazioni prestate da uno Psicologo nell'esercizio di attività per le quali NON E' NECESSARIA l'iscrizione nell'Albo degli Psicologi | DISCIPLINA ATTUALE DI LAVORO AUTONOMO CON POSSIBILTA' DI RINNOVO E DI STIPULA NUOVI CONTRATTI | DISCIPLINA ATTUALE DI LAVORO AUTONOMO CON POSSIBILTA' DI RINNOVO E DI STIPULA NUOVI CONTRATTI |
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COMMITTENTE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Fino al 31-12-2015 | Dal 1° gennaio 2016 e fino al 31-12-2016 | Dal 1° gennaio 2017 | |
collaborazioni prestate da uno Psicologo nell'esercizio di professioni intellettuali per le quali e' necessaria l'iscrizione nell'Albo degli Psicologi | DISCIPLINA ATTUALE DI LAVORO AUTONOMO CON POSSIBILTA' DI RINNOVO E DI STIPULA NUOVI CONTRATTI | DISCIPLINA ATTUALE DI LAVORO AUTONOMO CON POSSIBILTA' DI RINNOVO E DI STIPULA NUOVI CONTRATTI | DISCIPLINA ATTUALE DI LAVORO AUTONOMO CON POSSIBILTA' DI RINNOVO E DI STIPULA NUOVI CONTRATTI |
collaborazioni prestate da uno Psicologo nell'esercizio di attività per le quali NON E' NECESSARIA l'iscrizione nell'Albo degli Psicologi | DISCIPLINA ATTUALE DI LAVORO AUTONOMO CON POSSIBILTA' DI RINNOVO E DI STIPULA NUOVI CONTRATTI | DISCIPLINA ATTUALE DI LAVORO AUTONOMO CON POSSIBILTA' DI RINNOVO E DI STIPULA NUOVI CONTRATTI | DISCIPLINA ATTUALE DI LAVORO AUTONOMO CON POSSIBILTA' DI RINNOVO E DIVIETO DI STIPULA NUOVI CONTRATTI |
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