SCHEMA DI CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE CORRETTIVA DEL SISTEMA DI SUPPORTO DECISIONALE (DSS) DI MONITORAGGIO E PREVISIONE DEGLI INCENDI BOSCHIVI
SCHEMA DI CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE CORRETTIVA DEL SISTEMA DI SUPPORTO DECISIONALE (DSS) DI MONITORAGGIO E PREVISIONE DEGLI INCENDI BOSCHIVI
tra
SMA CAMPANIA Spa – con sede in Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxx X0 P.IVA – C.F. n.
……………….., in persona dell’Amministratore Unico dott. Xxxx Xx Xxx, in prosieguo anche denominata più semplicemente “Committente”
e
con sede in , Via P.IVA – C.F. , in persona del
, in prosieguo anche denominata più semplicemente “Affidatario”.
premesso
- che con bando di gara pubblicato sulla G.U. n. 88 del 29.07.2013, sul sito regionale SITAR Campania e sul profilo del committente xxx.xxxxxxxxxxx.xxxx, il Committente ha indetto una gara pubblica per l’affidamento del servizio di assistenza tecnica e manutenzione correttiva del sistema di supporto decisionale (DSS) di monitoraggio e previsione degli incendi boschivi, così come specificato nel Disciplinare di gara pubblicato sul sito web xxx.xxxxxxxxxxx.xxxx;
- che il soggetto indicato in epigrafe è risultato aggiudicatario della predetta gara e conseguentemente affidatario dei servizi previsti nel bando di gara e negli ulteriori atti e documenti di cui agli artt. 2 e 3 del presente contratto;
- che l’aggiudicatario ha dimostrato il possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara e ha prestato la cauzione definitiva a garanzia delle obbligazioni assunte con il presente contratto, nelle forme e nella misura richiesta dal Disciplinare di gara, a mezzo di polizza fideiussoria che costituisce l’allegato n. 1 al presente contratto;
- che sono state positivamente espletate le verifiche antimafia secondo la normativa vigente;
- che, conseguentemente, può procedersi alla stipula del contratto.
* * * * *
Tutto ciò premesso, fra le parti come sopra costituite e rappresentate, si conviene e stipula quanto segue.
ARTICOLO 1
Valore giuridico delle premesse e degli allegati
1. Le premesse, gli allegati e tutti i documenti richiamati nel presente contratto ne costituiscono parte integrante e sostanziale ed hanno ad ogni effetto valore di patto.
ARTICOLO 2
Normativa di riferimento
1. Nello svolgimento del servizio oggetto del presente affidamento, l’Affidatario deve fare riferimento alla normativa comunitaria e alla normativa nazionale applicabile in materia.
In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
a) il Codice dei Contratti, approvato con X.Xxx. 12 aprile 2006, n. 163, da ora in poi “Codice dei Contratti”;
b) il regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 approvato con
D.P.R. n. 207/2010, da ora in poi “Regolamento generale”.
2. Dovranno, comunque, essere presi in debita considerazione tutti i documenti informativi od orientativi, le direttive, le istruzioni e gli altri atti – comunque denominati – adottati od adottandi, con riferimento alle attività ed adempimenti di cui trattasi, da tutti i soggetti aventi competenza istituzionale in materia.
ARTICOLO 3
Disciplina contrattuale del rapporto
1. Il rapporto è regolato dalle disposizioni contenute nei seguenti documenti, che si applicheranno, in casi di discordanza, nell’ordine qui appresso indicato:
- il presente contratto;
- il Bando e il Disciplinare di gara;
- il Capitolato tecnico (allegato n. 2 al presente contratto);
- l’offerta tecnica e l’offerta economica presentate dall’Affidatario in sede di gara (allegati nn. 3 e 4 al presente contratto);
- le norme e i documenti richiamati nel presente contratto e nei documenti sopra menzionati.
2. I predetti documenti ed elaborati fanno parte integrante del presente contratto, anche se non materialmente allegati, e l’Affidatario dichiara espressamente di ben conoscerli e di accettarli in ogni loro parte.
ARTICOLO 4
Oggetto del Contratto
1. Il Committente affida con il presente contratto all’Affidatario, che accetta, la realizzazione del servizio di assistenza tecnica e manutenzione correttiva del sistema di supporto decisionale (DSS) di monitoraggio e previsione degli incendi boschivi.
2. L’Affidamento oggetto del presente contratto si specifica nelle seguenti attività:
A. Servizio di assistenza tecnica mediante piattaforma help desk
B. Manutenzione correttiva
C. Formazione del personale interno della S.M.A. Campania S.p.A..
3. L’Affidatario si obbliga a cedere al Committente la proprietà piena di tutti i prodotti sviluppati nell’ambito del servizio oggetto del presente contratto, fermo restando quanto previsto al successivo art. 13 del presente contratto.
4. Le attività elencate sono specificate, in dettaglio, nel Capitolato tecnico, allegato al presente contratto nonché pubblicato sul sito web xxx.xxxxxxxxxxx.xxxx.
5. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010 e smi, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, per il presente appalto è 52598830C4.
ARTICOLO 5
Gruppo di lavoro
1. Deve essere costituito un gruppo di lavoro misto, composto dai responsabili del progetto dell’Affidatario e del Committente, che ne seguirà tutte le fasi. In particolare, il gruppo deve approvare, mediante sottoscrizione, tutti i documenti di specifica delle funzionalità.
2. Tale gruppo di lavoro può riunirsi, a discrezione del Committente o su richiesta formale dell’Affidatario, presso la sede indicata dal Committente stesso.
3. L’Affidatario deve nominare un proprio Responsabile di progetto al quale vengono affidate le mansioni di supervisione e coordinamento delle attività svolte dall’Affidatario stesso nell’esecuzione del servizio. Il Responsabile di progetto rappresenta il referente unico del corrispondente Responsabile di progetto nominato dal Committente e garantirà tra l’altro la necessaria assistenza consulenziale al Committente al fine delle interazioni con sistemi di organizzazioni sociali, enti ed istituzioni.
ARTICOLO 6
Esatta conoscenza del servizio da eseguire
1. L’Affidatario dichiara espressamente di aver esaminato con la massima cura e attenzione il Bando e il Disciplinare di gara, nonché gli atti, i provvedimenti, le circolari e i documenti ivi
richiamati, e di essersi reso conto esattamente del servizio da eseguire, delle sue particolarità, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sull’esecuzione del medesimo.
ARTICOLO 7
Luogo di esecuzione del contratto
Le prestazioni oggetto del presente contratto dovranno essere eseguite presso la sede dell’Affidatario, del Committente o di altri soggetti a ciò autorizzati dal Committente stesso.
ARTICOLO 8
Variazioni del servizio
1. È in facoltà del Committente introdurre nel suo esclusivo interesse, in fase di esecuzione del servizio, le ulteriori specificazioni o modificazioni non sostanziali che riterrà opportune ai fini della buona riuscita e della funzionalità della prestazione inerente il servizio, senza che l’Affidatario possa, per ciò solo, far valere pretese di alcun genere in ordine a maggiori compensi o indennizzi di sorta, nonché in ordine a richieste di maggior tempo per il completamento delle prestazioni oggetto del contratto.
2. L’Affidatario non potrà, invece, apportare al servizio variazioni o aggiunte, salvo che le stesse siano state preventivamente indicate, richieste o autorizzate dal Committente.
ARTICOLO 9
Corrispettivo dell’affidamento
1. Il corrispettivo, inteso quale costo forfettario ed omnicomprensivo del servizio richiesto con riferimento a tutte le attività previste nel presente contratto, è stabilito in euro , (……………………/ ) al netto d’IVA, corrispondente all’importo offerto in sede di gara dall’Affidatario, ivi compresi gli oneri della sicurezza pari ad € 1000,00.
2. Il corrispettivo è fisso e invariabile, e come tale si intende comprensivo di ogni onere o spesa occorrente per l’esecuzione del servizio a perfetta regola d’arte. Il prezzo contrattuale deve intendersi comprensivo di oneri fiscali e di ogni altro onere dovuto dall’appaltatore sulla base delle norme in vigore in connessione con l’esecuzione del contratto.
3. Non si procederà alla revisione prezzi, né troverà applicazione al presente contratto l’art. 1664, primo comma, del codice civile.
ARTICOLO 10
Modalità di pagamento
1. Il Committente corrisponderà all’Affidatario l’importo di cui all’articolo precedente secondo le seguenti specifiche modalità:
- Pagamento con rata mensile costante pari a 1/24 dell’importo di aggiudicazione.
2. Il pagamento di tutti gli importi di cui al precedente comma sono subordinati al rilascio da parte del Committente di certificazioni di regolare esecuzione dei relativi servizi ed anche, secondo quanto prevede il successivo art. 15, all’effettuazione di positivo collaudo eseguito dal gruppo di collaudo nominato dal Committente.
3. I predetti importi verranno corrisposti dal Committente a mezzo bonifico bancario sul conto corrente n. , intestato a “ ” presso “ ”, codice IBAN .
ARTICOLO 11
GARANZIA FIDEJUSSORIA – Cauzione definitiva
Per la stipula del contratto ed a garanzia dell’esatto adempimento delle obblighi assunti l’esecutore del contratto ha costituito ai sensi e per gli effetti dell’art. 113 del d.lgs. n. 163/2006, cui espressamente si rinvia, garanzia fideiussoria n………………… rilasciata in data…………………dalla Società……………..corrispondente al 10% dell’importo di appalto (I.V.A. esclusa) a garanzia di tutti gli obblighi assunti col presente atto.
La cauzione definitiva copre gli oneri per il mancato, incompleto o inesatto adempimento del contratto. La garanzia fideiussoria prevista con le modalità di cui all'articolo 75, comma 3, del d.lgs.
n. 163/2006, prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
Qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto di applicazioni di penali o risarcimenti in favore della SMA Campania Spa, l’affidatario è tenuto al reintegro entro quindici giorni dalla richiesta della SMA stessa, nella misura pari alla riduzione della cauzione medesima e in proporzione alle obbligazioni ancora da adempiere.
In caso d’inadempimento a tale obbligo la Stazione Appaltante ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.
La Stazione Appaltante ha diritto di incamerare la cauzione, in tutto o in parte, per i danni che essa dichiari di aver subito, senza pregiudizio dei suoi diritti nei confronti dell’Aggiudicataria per la rifusione dell'ulteriore danno eventualmente eccedente la somma incamerata.
Lo svincolo della cauzione definitiva avverrà al termine del contratto, subordinatamente all’accettazione, espressa in forma scritta, da parte della Stazione Appaltante di tutte le forniture rese e previa deduzione di eventuali crediti verso l’Aggiudicataria.
ARTICOLO 12
Tempi di esecuzione – Penali
1. L’affidamento avrà durata di due anni a decorrere dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna dei lavori.
2. Per lo svolgimento delle varie azioni connesse al raggiungimento del risultato contrattuale, l’affidatario deve rispettare la tempistica formulata nell’offerta tecnica nonché le eventuali ulteriori prescrizioni della Committente.
La Committente si riserva comunque la facoltà di richiedere, nel corso dello svolgimento del servizio, modifiche al piano delle attività e al cronoprogramma che dovessero rendersi necessarie per un efficace svolgimento del servizio stesso.
3. Tutte le attività oggetto del presente contratto si concludono allo scadere del ventiquattresimo mese decorrente dalla data di stipula del contratto, ovvero dalla data di avvio del servizio.
4. Sono applicate le ulteriori seguenti penali:
• Per gli interventi di manutenzione correttiva si applica una penale pari a € 30,00 per ogni ora di ritardo rispetto a quanto previsto nel Capitolato Tecnico;
• Per gli interventi di Help Desk si applica una penale pari a € 50,00 per ogni ora di ritardo rispetto a quanto previsto nel Capitolato Tecnico;
• Per la realizzazione dell’intera infrastruttura (da predisporre in 30 giorni dalla data di avvio del servizio) si applica una penali pari ad € 100,00 per ogni giorno di ritardo;
• Per la formazione del personale interno alla SMA Campania si applica una penale pari al 5% dell’appalto nel caso di totale inadempienza e di € 100,00 per ogni giorno di ritardo rispetto alla data di ultimazione del contratto.
Per il calcolo delle penali sarà ritenuto valido il dato rinvenibile dal sistema di trouble ticketing fornito dall’affidatario e regolarmente collaudato dal Committente.
5. Tutte le penali previste nei commi precedenti sono cumulabili. L’applicazione delle penali non comporta alcuna limitazione dell’obbligo dell’Affidatario di provvedere all’integrale risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare ed anche in misura superiore all’importo della penale medesima.
6. Qualora l’ammontare delle penali dovesse superare il 10% dell’importo contrattuale il Committente provvederà alla risoluzione in danno del contratto riservandosi di valutare il danno cagionato dalle inadempienze commesse dall’affidatario.
ARTICOLO 13
Xxxxxxxx e diritti d’autore
1. Il Committente non assume alcuna responsabilità nel caso in cui l’Affidatario abbia usato, nell’attuazione del servizio, oggetto del presente contratto, dispositivi o soluzioni tecniche di cui altri abbiano ottenuto la privativa. L’Affidatario, pertanto, si assume tutte le responsabilità eventualmente derivanti dall’adozione di dispositivi o soluzioni tecniche che violino brevetti, marchi, diritti di autore ed ogni genere di privativa altrui, sollevandone espressamente il Committente.
2. Ciascuna parte si obbliga a dare immediato avviso all’altra di qualsiasi rivendicazione, azione o questione di terzi, di cui al comma precedente, di cui sia venuto a conoscenza.
3. L’Affidatario assume a proprio carico tutti gli oneri derivanti da eventuali rivendicazioni o azioni legali esperite nei confronti del Committente in relazione alle apparecchiature e ai prodotti forniti o concessi in uso. L’Affidatario, pertanto, si impegna a garantire, senza limitazione alcuna e a proprie spese, il Committente contro tali rivendicazioni o azioni facendosi carico di tutti gli eventuali costi, danni ed onorari dei legali posti a carico del Committente in qualsiasi di tali rivendicazioni o azioni, fermo restando che l’Affidatario ha il diritto di essere sentito circa l’eventualità di tali rivendicazioni o azioni. Il Committente può svolgere a spese dell’Affidatario tutte le azioni e le iniziative che potranno essere ragionevolmente richieste in relazione alle transazioni o difese correlate alle predette rivendicazioni o azioni.
4. Nel caso di sentenza provvisoria o definitiva contro l’uso o la gestione da parte del Committente di una o più apparecchiature e/o prodotti oggetto del presente contratto, a causa di pretesa violazione, e ferma restando la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto nei casi più gravi, il Committente può chiedere all’Affidatario, senza alcun costo aggiuntivo:
.la modifica del componente o dei componenti delle apparecchiature e/o prodotti in modo da eliminare la violazione;
.di ottenere, per il Committente, il consenso, dal titolare del brevetto o del diritto di proprietà intellettuale, alla continuazione dell’uso delle apparecchiature e dei prodotti cui il diritto di esclusiva (eventualmente accertato dal giudice) si riferisce;
.di sostituire il componente o i componenti delle apparecchiature e/o prodotti il cui uso è contestato con altri equivalenti che soddisfino le esigenze del Committente garantendo tutte le possibili prestazioni svolte o da svolgere con essi sino alla data in cui verranno a cessare tali rivendicazioni;
.di ritirare il componente o i componenti delle apparecchiature e/o prodotti e rifondere le somme versate dal Committente, salvo una adeguata riduzione per l’uso, i danni e l’obsolescenza,.
5. Nel frattempo il contraente dovrà assicurare la continuità del servizio sostituendo gli strumenti oggetto di privativa o di brevetto con altri immuni da violazione.
Tutti i prodotti previsti, e non previsti, generati nel corso dello svolgimento del servizio oggetto del presente contratto di appalto o in relazione ad esso rimangono di esclusiva proprietà della Regione Campania.
Il contraente è tenuto a consegnarli nella sua interezza, e non potrà usarli se non previo consenso da parte della SMA Campania Spa.
ARTICOLO 14
Sospensione e proroghe
1. Il Committente può disporre la sospensione del servizio, che sarà formalizzata all’Affidatario con apposito verbale, qualora circostanze esterne impediscano temporaneamente l’utile prosecuzione del contratto, ovvero qualora la sospensione si renda necessaria o opportuna per fatti e circostanze che comunque non possono essere imputabili all’Affidatario. Cessate le cause della sospensione, il Committente ordinerà la ripresa delle attività.
2. In mancanza di formale disposizione del Committente, secondo quanto precedentemente indicato, l’eventuale sospensione ingiustificata del servizio da parte dell’Affidatario, accertata dal Committente, qualora si protragga per oltre 15 (quindici) giorni, può costituire specifica causa di risoluzione del contratto, ai sensi del art. 18 del presente contratto.
3. Ogni eventuale sospensione del servizio o slittamento del termine di ultimazione finale, anche se derivante da fatti o responsabilità di soggetti terzi non attribuisce all’Affidatario alcun diritto, pretesa o aspettativa per maggior compensi, risarcimenti, indennizzi o per qualsivoglia altro riconoscimento economico.
ARTICOLO 15
Collaudo - Verifica e controllo sull’attività
1. Il Committente può effettuare uno più collaudi per ogni attività di sviluppo svolta nell’ambito del servizio appaltato.
2. I collaudi delle predette attività sono eseguiti da un gruppo di collaudo nominato dal Committente.
3. A seguito di ciascun collaudo viene redatto apposito verbale, congiuntamente sottoscritto dal gruppo di collaudo, per il Committente da un proprio funzionario a ciò delegato, per l’Affidatario dal Responsabile di Progetto.
4. Nella fase di esecuzione del contratto il Committente si riserva la più ampia facoltà di verificare in ogni momento e anche senza preavviso che l’esecuzione del servizio avvenga in conformità alle specifiche richieste ed alle previsioni contrattuali.
5. Il Committente può effettuare le suddette verifiche sia a mezzo di proprio personale, sia con personale esterno all’uopo delegato.
6. L’esito favorevole delle verifiche non esonera l’Affidatario dai propri obblighi e dalle responsabilità; pertanto, qualora, anche successivamente all’effettuazione delle verifiche stesse, venga accertata la non corrispondenza delle modalità di esecuzione del servizio alle prescrizioni contrattuali, l’Affidatario deve provvedere a sua cura e spese al tempestivo adempimento di tutte le prescrizioni ordinate dal Committente al fine di ricondurre l’attività alle suddette prescrizioni di contratto, nonché al risarcimento degli eventuali ulteriori danni subiti dal Committente.
7. Fermo quanto sopra, qualora durante lo svolgimento del servizio il Committente accertasse che lo stesso non risulti eseguito a perfetta regola d’arte o in difformità rispetto alle norme ed alle specifiche indicate nel contratto, lo stesso provvederà ad intimare all’Affidatario di adempiere a quanto necessario entro un termine determinato.
8. Qualora l’Affidatario non ottemperi a quanto ordinato nel termine fissato, il Committente può dichiarare la risoluzione di diritto del presente contratto, a norma del successivo art. 18.
ARTICOLO 16
Divieto di cessione del contratto - Cessione del credito - Subappalto
1. È fatto assoluto divieto all’Affidatario di cedere ad altri, l’esecuzione di tutto o di parte del servizio. La violazione di tale divieto comporta la risoluzione di diritto del contratto ai sensi del successivo art. 18, con rivalsa sulla cauzione presentata.
2. L’Affidatario può cedere a terzi i crediti derivanti alla stessa dal presente contratto, ma tale cessione è subordinata all’accettazione espressa da parte del Committente. E’ fatto, altresì, divieto all’Affidatario di conferire, in qualsiasi forma, procure all’incasso.
3. Fermo quanto sopra, l’Affidatario si impegna in ogni caso a garantire l’espletamento del servizio oggetto del presente affidamento mediante il medesimo gruppo di lavoro indicato in sede di offerta. Tale circostanza può essere oggetto di specifica verifica da parte del Committente.
ARTICOLO 17
Riservatezza
1. L’Affidatario, in ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 e in quanto Responsabile del trattamento dei dati gestiti nell’ambito delle prestazioni oggetto del presente contratto, assume l’obbligo di mantenere riservati tutti i dati e le informazioni di cui venga in possesso nell’espletamento del servizio, di non divulgarli e di non farne oggetto di sfruttamento e si impegna, altresì, a garantire il medesimo impegno da parte di tutti i soggetti dei quali si avvalga, a qualsiasi titolo, per l’espletamento delle prestazioni contrattuali. In particolare si precisa che tutti gli
obblighi in materia di riservatezza devono essere rispettati per i due anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.
2. È in facoltà del Committente verificare il rispetto dell’obbligo di riservatezza di cui al presente articolo. Il mancato adempimento di tale obbligo rappresenta colpa grave e sarà considerato motivo per la risoluzione del contratto da parte del Committente ai sensi del successivo art. 18.
ARTICOLO 18
Risoluzione del contratto
1. È in facoltà del Committente di dichiarare la risoluzione di diritto del presente contratto, ai sensi dell’art. 1456 del codice civile:
a) qualora per grave inadempimento oppure per inosservanza degli obblighi e delle condizioni stabilite nei documenti contrattuali, l’Affidatario comprometta l’esecuzione a regola d’arte del servizio;
b) nell’ipotesi prevista dal precedente art. 14 di ingiustificata sospensione del servizio protratta per oltre 15 giorni;
c) qualora l’Affidatario non ottemperi a quanto ordinato nel termine fissato di cui al precedente art. 12;
d) quando risulti accertato il mancato rispetto della disciplina regolante la cessione del contratto ed il subappalto di cui al precedente art. 16;
e) qualora venga meno la garanzia fideiussoria prevista nel precedente art. 11;
f) in caso di mancata reintegrazione della cauzione di cui al precedente art. 11;
g) in caso di liquidazione dell’Affidatario, di cessazione di attività, di amministrazione straordinaria, oppure nel caso fallimento o altra procedura concorsuale ad esso equiparata;
h) in caso di esito negativo del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese dall’Affidatario in sede di gara ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, fatto salvo quanto previsto dall’art. 71, comma 3 del D.P.R. 445/2000.
2. In caso di risoluzione del contratto per colpa dell’Affidatario, il Committente avrà diritto al risarcimento del danno e sarà legittimato ad escutere la cauzione definitiva.
ARTICOLO 19
Controversie
1. Qualsiasi controversia o contestazione comunque relativa all’esecuzione del servizio non consentirà all’Affidatario di sospendere la prestazione, né di rifiutarsi di eseguire le disposizioni ricevute.
2. Per le eventuali controversie che non potessero essere preventivamente composte in xxx xxxxxxx, xx parti dichiarano di indicare in via esclusiva quale Foro competente quello di Napoli, sede legale della SMA Campania Spa.
3. E’ escluso il ricorso all’arbitrato.
ARTICOLO 20
Garanzia
1. L’affidatario è tenuto a garantire, per tutta la durata del contratto e fino a 2 (due) mesi oltre la scadenza del contratto, ovvero a decorrere dal collaudo finale, se successivo al termine di scadenza del contratto, l’eliminazione dei difetti del software realizzato o modificato in esecuzione del contratto stesso e/o le conseguenze sulla base dati, nonché l’eventuale conseguente allineamento della documentazione, senza alcun onere aggiuntivo per il Committente, essendo tale attività remunerata con il corrispettivo contrattuale complessivo.
2. Nella rimozione degli errori del software, di cui al precedente comma, l’Affidatario deve attenersi alle modalità per la manutenzione correttiva previste nel Capitolato di gara e nella propria offerta tecnica.
3. In caso di inadempienza da parte dell’Affidatario alle obbligazioni di cui ai precedenti commi il Committente si riserva di agire per il risarcimento dei danni, anche indiretti, che gli dovesse derivare.
ARTICOLO 21
Obblighi derivanti dal protocollo di legalità
In riferimento al Protocollo di Legalità sottoscritto tra la Regione Campania e la Prefettura di Napoli in data 1/8/2007 e pubblicato sul BURC del 15/10/2007 n. 54, l’Aggiudicataria si obbliga al rispetto delle norme ivi contenute che qui si intendono integralmente riportate e trascritte.
ARTICOLO 22
Spese contrattuali – Registrazione – Condizione risolutiva
1. Sono a carico dell’ Affidatario tutte le spese di copia, bollo, registrazione, nonché qualsiasi spesa e adempimento fiscale inerente la stipula del presente contratto, ed ogni altra spesa concernente l’esecuzione del presente contratto.
Il presente contratto è sottoposto a registrazione fiscale ai sensi della normativa vigente.
2. Le parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto è sottoposto a condizione risolutiva ai sensi dell’art. 11 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252.
ARTICOLO 23 R.U.P.
Il Responsabile del procedimento è l’xxx. Xxxxx Xxxxxxxxxx, Direttore tecnico della SMA CAMPANIA Spa.
ARTICOLO 24
Consenso al trattamento dei dati
1. Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente e prima della sottoscrizione del presente contratto le informazioni di cui all’articolo 13 del D.Lgs. n.196/2003 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali” circa il trattamento dei dati personali conferiti per l’esecuzione del contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell’art. 7 della citata normativa.
2. Il Committente tratta i dati ad essa forniti per la gestione del contratto e l’esecuzione economica ed amministrativa dello stesso e per l’adempimento degli obblighi legali ad esso connessi.
3. Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto definito dal citato D.Lgs. n. 196/2003, con particolare attenzione a quanto prescritto con riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.
Napoli,
Il Committente L’Affidatario
( ) ( )
L’Affidatario dichiara di ben conoscere e approvare in modo specifico, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 del codice civile i seguenti articoli del presente contratto di appalto:
- art. 8 (Variazioni del servizio);
- art. 9 (Corrispettivo dell’affidamento);
- art. 10 (Modalità di pagamento);
- art. 12 (Tempi di esecuzione – Penali);
- art. 14 (Sospensione e proroghe);
- art. 16 (Divieto di cessione del contratto - Cessione del credito - Subappalto);
- art. 19 (Controversie).
Napoli,
L’Affidatario
( )
Allegato n. 1: polizza fideiussoria Allegato n. 2: Capitolato tecnico Allegato n. 3: offerta tecnica Allegato n. 4: offerta economica