CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO
PER LA VENDITA DI SPAZI DI PUBBLICITA’
1. DEFINIZIONI
Agli effetti delle presenti condizioni generali, i termini utilizzati hanno il significato di seguito definito:
Condizioni generali: le presenti condizioni generali di vendita di spazi di pubblicità.
Società: Publiadige srl.
Committente: il cliente che ordina l’inserzione pubblicitaria.
Parti: la Società ed il Committente, complessivamente intesi.
Contratto: il contratto di vendita di spazi di pubblicità concluso con la Società.
Mezzi: i canali radiotelevisivi, i quotidiani, i periodici, i siti internet, ai quali si riferisce la vendita di spazi di pubblicità curata dalla Società ai sensi delle Condizioni generali.
Proprietario dei Mezzi: l’editore o l’emittente, proprietario dei Mezzi.
Messaggio pubblicitario: comunicazione da diffondere sui Mezzi, nello spazio acquistato dal Committente in forza del Contratto.
Spazio pubblicitario: spazio sui Mezzi dedicato alla diffusione del Messaggio pubblicitario.
2. AMBITO DI APPLICAZIONE
2.1 Le Condizioni generali si applicano a tutti i contratti aventi ad oggetto vendita, da parte della Società, degli Spazi pubblicitari sui Mezzi.
Condizioni difformi e/o aggiuntive rispetto a quelle che seguono, anche se non espressamente rifiutate dalla Società, non avranno efficacia alcuna.
2.2 Le presenti condizioni generali, pertanto, salva diversa espressa pattuizione scritta e salvo quanto inderogabilmente previsto dalla legge:
- implicano l’adesione completa e senza riserve alle stesse del Committente;
- rimarranno valide anche in caso di successive modifiche o revisioni da parte della Società, che non si applicheranno ai Contratti già conclusi in forza delle stesse, salvo quanto diversamente ed espressamente previsto nelle presenti condizioni generali;
- annullano ogni diversa clausola contenuta nella corrispondenza intercorsa tra le Parti, anche se anteriore alle Condizioni generali, salva espressa diversa previsione.
3. CONCLUSIONE DEL CONTRATTO
3.1 Il Contratto si intenderà concluso quando il Committente avrà inviato alla Società la proposta di vendita denominata “Ordine” precedentemente trasmesso da quest’ultima, sottoscritto per accettazione in ogni sua parte.
3.2 Fermo quanto previsto al punto 3.1, la Società, a propria discrezione, avrà facoltà di intendere il Contratto concluso quanto il Committente avrà inviato accettazione dell’Ordine di cui al punto 3.1 in qualunque forma scritta, anche a mezzo email.
3.3. Nel caso di ordini “aperti”, le singole richieste di pubblicazione di Messaggi pubblicitari da parte del Committente rappresentano unicamente l’esecuzione del Contratto già perfezionato con l’accettazione della proposta di vendita relativa all’intero pacchetto acquistato dal Committente.
4. CONSEGNA DEL MESSAGGIO PUBBLICITARIO
4.1 Il Messaggio pubblicitario dovrà essere consegnato alla Società, a cura e spese del Committente, unitamente al materiale necessario a dare esecuzione al Contratto, nelle forme previste in funzione del Mezzo al quale è destinato.
4.2 Il Messaggio pubblicitario ed il relativo materiale verrà consegnato alla Società almeno 7 giorni prima della data prevista per la relativa diffusione, fatta salva la facoltà della Società di accettare la consegna di Messaggi pubblicitari con anticipo inferiore rispetto a quello sopra indicato.
4.3 La mancata diffusione del Messaggio dovuta al ritardo nella consegna da parte del Committente o all’invio di materiale non conforme e/o inidoneo non escluderà, comunque, l’obbligo del Committente di corrispondere il corrispettivo dovuto, come da Contratto.
5. MODALITA’ DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO
5.1 Il Committente prende atto ed accetta che la collocazione spazio-temporale del Messaggio pubblicitario sui Mezzi, eventualmente indicata nel Contratto o concordata successivamente, ha valore puramente indicativo e non vincolante per la Società e/o per i Proprietari dei Mezzi.
5.2 La programmazione della diffusione del Messaggio pubblicitario, pertanto, potrà essere soggetta a variazioni, conseguenti ad esigenze tecniche e/o di programmazione generale e/o di servizio, senza che ciò possa comportare alcuna responsabilità della Società e/o dei Proprietari dei Mezzi, e conseguente diritto a risarcimenti o indennizzi a favore del Committente.
5.3 Con particolare riguardo alla pubblicità radiotelevisiva, il Committente prende atto ed accetta che i Proprietari dei Mezzi potranno modificare in qualunque momento il proprio palinsesto, sopprimendo taluni programmi ovvero variandone orari o date di trasmissione, senza che per ciò i Proprietari dei Mezzi e/o la Società possano essere ritenuti responsabili nei confronti dei Committenti e/o senza che questi ultimi possano pretendere indennizzi o risarcimenti né risolvere e/o recedere dal Contratto.
5.4 Nell’ipotesi di cui al punto 5.3, la Società si adopererà per individuare con il Committente uno Spazio pubblicitario alternativo, ferma restando l’esclusione di qualsivoglia responsabilità nei confronti del Committente medesimo.
6. OBBLIGHI E RESPONSABILITA’ DEL COMMITTENTE
6.1 Il Committente si impegna a garantire la conformità dei Messaggi pubblicitari a leggi, regolamenti e usi vigenti, ivi compreso il Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale, che dichiara espressamente di conoscere, di accettare e che si impegna a rispettare, unitamente ai Regolamenti autodisciplinari, alle decisioni eventualmente assunte del Giurì, nonché alle ingiunzioni del Comitato di controllo divenute definitive.
6.2 Il Committente dichiara e garantisce di essere titolare dei diritti di utilizzazione economica dei Messaggi pubblicitari e dei relativi contenuti, di essere comunque in possesso di ogni eventuale autorizzazione o licenza necessarie a diffondere i Messaggi pubblicitari, e si impegna, conseguentemente, a tenere indenne e manlevata la Società e i Proprietari dei Mezzi verso i terzi ed, in generale, per ogni e qualsivoglia reclamo, pretesa, o richiesta comunque connessi o conseguenti alla realizzazione ed alla diffusione dei Messaggi pubblicitari oggetto del Contratto, anche proveniente da autorità o amministrazioni pubbliche.
6.3 Qualora il Messaggio pubblicitario abbia ad oggetto una manifestazione a premio, il Committente si assume ogni responsabilità per gli adempimenti richiesti dalla disciplina legislativa in materia, tenendo indenne e manlevata la Società o i Proprietari dei Mezzi da ogni eventuale pretesa o richiesta da parte dell’amministrazione competente o dei destinatari del Messaggio pubblicitario.
6.4 Fermo quanto precede, il Committente è e resta unico ed esclusivo responsabile per ogni e qualsivoglia pretesa di terzi e/ violazione di legge, conseguente o avente titolo nella realizzazione e diffusione dei Messaggi pubblicitari.
6.5 La Società avrà sempre facoltà di non diffondere o sospendere la diffusione di Messaggi pubblicitari qualora il relativo contenuto non sia conforme alle presenti Condizioni generali, ed, in particolare, alle previsioni di cui ai punti che precedono, e ciò anche qualora lo stesso Messaggio pubblicitario o un Messaggio analogo, per forma o contenuto, fossero già stati oggetto di precedente diffusione.
7. LIMITAZIONI DI RESPONSABILITA’ DELLA SOCIETA’ O DEI PROPRIETARI DEI MEZZI
7.1 E’ esclusa qualsivoglia responsabilità della Società e/o dei Proprietari dei Mezzi:
- nell’ipotesi di interruzioni, malfunzionamenti, sciopero dei Mezzi, o, comunque, per cause non dipendenti dalla volontà, e/o da azioni e/o omissioni della Società, che comportino la mancata diffusione dei Messaggi pubblicitari;
- per temporanea interruzione nella messa in onda di programmi radio-televisivi e/o per temporaneo malfunzionamento di siti internet conseguenti a guasti tecnici e/o a interventi di manutenzione;
- per difetti eventualmente rilevati in Messaggi pubblicitari diffusi sui Mezzi, qualora conseguenti a materiale non avente i requisiti necessari per la riproduzione a regola d’arte, ovvero per eventuali difformità tra il materiale consegnato ed il Messaggio pubblicitario diffuso, qualora rientrino nei limiti della normale tolleranza connessa con il sistema e/o il Mezzo impiegato;
- per impossibilità di dare esecuzione al Contratto in conseguenza della cessazione e/o interruzione e/o sospensione del rapporto di concessione di vendita intercorrente tra la Società ed i Proprietari dei Mezzi, a qualsiasi causa imputabile;
- qualora, per qualsiasi causa o motivo, cessassero di essere pubblicati, editi, trasmessi, messi on-line in Mezzi ai quali si riferisce il Contratto.
7.2 Fermo quanto precede, in nessun caso la Società risponderà di eventuali danni patrimoniali o non, diretti o indiretti, lamentati dal Cliente o da terzi in conseguenza della diffusione dei Messaggi pubblicitari oggetto di Contratto.
7.3 Nel caso di contestazioni relative alle modalità di esecuzione del Contratto, ove dette risultassero fondate, il Committente avrà diritto alla sola ripetizione della diffusione del Messaggio interessato, secondo
un calendario da concordarsi con la Società, con espressa esclusione di qualsivoglia altra forma di risarcimento.
8. CONTESTAZIONI
8.1 Il Messaggio pubblicitario si intende diffuso con la semplice pubblicazione e/o trasmissione dello stesso sul Mezzo prescelto, in tal ultimo caso a prescindere dalla qualità della ricezione del canale radiotelevisivo.
8.2 Eventuali contestazioni relative alla modalità di esecuzione del Contratto dovranno essere sollevate dal Committente, a pena di decadenza, a mezzo racc.a.r. o PEC, entro 10 giorni dalla diffusione del Messaggio pubblicitario, con comunicazione scritta motivata, nella quale dovrà essere indicata e descritta l’irregolarità riscontrata.
8.3 Eventuali contestazioni non conformi alle indicazioni che precedono, anche se tempestive, resteranno prive di effetto.
9.CORRISPETTIVI E MODALITA’ DI PAGAMENTO – DECADENZA DAL BENEFICIO DEL TERMINE
9.1 Anche qualora il Committente agisca in nome e per conto di un soggetto terzo, la fattura verrà sempre emessa nei confronti del Committente, il quale è e resterà l’unico soggetto obbligato al pagamento del corrispettivo previsto nel Contratto.
9.2 I pagamenti dovranno essere effettuati nei termini indicati nel Contratto e/o nella proposta di vendita predisposta dalla Società; ove non sia previsto nessun termine, il pagamento dovrà avvenire entro 30 giorni dalla data di emissione della fattura da parte della Società.
9.3 In caso di ordini “aperti”, la Società si riserva il diritto di esigere il pagamento anticipato dell’intero corrispettivo previsto nel Contratto, qualora il Committente sia in mora nel pagamento di fatture emesse dalla Società, anche in relazione a contratti diversi; in tal caso, la società avrà altresì diritto della Società di risolvere il Contratto per inadempimento del Committente, ex art. 1456 cc, con comunicazione scritta da
inviare al Committente, a mezzo racc.a.r. e/o PEC, e di esigere il pagamento del saldo del corrispettivo convenuto, a titolo di penale non riducibile ad equità, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
9.4 Il Cliente non potrà far valere diritti o sollevare eccezioni di qualsivoglia natura, se non dopo aver eseguito l’integrale pagamento di quanto dovuto alla Società, anche per contratti diversi da quello al quale si riferisce la contestazione.
9.5 Resta fermo il diritto della Società di sospendere l’esecuzione del Contratto, ove ancora non interamente eseguito, nel caso di morosità del Committente nel pagamento di somme dovute alla Società, a qualsivoglia titolo.
9.6 Qualunque inadempimento e/o ritardo del Committente nel pagamento di somme dovute dal Committente alla Società, a qualunque titolo, darà facoltà a quest’ultima di ottenere l’immediato pagamento di tutte le somme dovute dal Committente, anche se relative a crediti non scaduti e/o anche qualora fossero state concordate con il Committente dilazioni di pagamento.
9.7 Nel caso in cui, per “ordini aperti”, fossero accordati dalla Società sconti sui prezzi di listino e/o promessi omaggi in ragione del quantitativo di Spazi pubblicitari acquistati dal Committente, l’applicazione degli sconti e/o il riconoscimento dei premi sarà condizionata all’integrale esecuzione del Contratto.
10. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE
10.1 Il Contratto è regolato dalla legge italiana.
10.2 Per ogni eventuale contestazione o controversia comunque relativa all’esistenza, all’interpretazione e/o all’esecuzione del Contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Verona.
11. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
11.1 Il trattamento dei dati personali dei Committenti, ove applicabile, avverrà da parte della Società in conformità all’informativa già resa ai sensi della normativa applicabile.
12. RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVA E CODICE ETICO
12.1 Il Fornitore si impegna ad attenersi rigorosamente ai principi ed alle regole di cui al Codice Etico della Società Publiadige Srl e del modello di Organizzazione Gestione e Controllo ai sensi del D. Lgs. 231/2001, reperibile on-line all’indirizzo xxx.xxxxxxxxxx.xx. La violazione dei principi e delle regole previsti dai predetti documenti rappresenteranno grave inadempimento contrattuale.
12.2 Il Fornitore terrà indenne e manlevata la Società per eventuali sanzioni o danni dovessero derivare a queste ultime quale conseguenza della violazione del citato Codice Etico da parte del Committente o del suo personale apicale o sottoposto.