Contract
Assicurazione della responsabilità civile per amministratori, sindaci, dirigenti ed altri organi aziendali di società non quotate
Documento informativo relativo al prodotto denominato "Business
GUARD - 2015"
Compagnia di assicurazione: AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l’Italia.
Stato membro di registrazione: Lussemburgo. Compagnia operante in italia in regime di stabilimento
Il presente documento informativo pre-contrattuale fornisce una sintesi delle principali coperture ed esclusioni del Prodotto. Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al Prodotto sono fornite in altri documenti (DIP aggiuntivo, condizioni e scheda e/o certificato di Polizza). Modifiche al Prodotto (ad esempio ulteriori coperture) non previste in detti documenti possono essere concordate con la Compagnia.
Che tipo di assicurazione è?
Il Prodotto denominato "Business Guard " è in forma "claims made" e copre le perdite patrimoniali derivanti o conseguenti a qualsiasi richiesta di risarcimento cagionata da un atto illecito dell'Assicurato e presentata per la prima volta durante il periodo di assicurazione o il periodo di osservazione (qualora applicabile).
Che cosa è assicurato?
Che cosa non è assicurato?
✓ Perdite patrimoniali dell'Assicurato derivanti o conseguenti a qualsiasi richiesta di risarcimento cagionata da un atto illecito dell'Assicurato stesso
✓ Perdite patrimoniali della Società derivanti o conseguenti a qualsiasi richiesta di risarcimento cagionata da un atto illecito dell'Assicurato
Sono altresì inclusi in copertura:
✓ I costi di indagine
✓ Le spese per il ripristino della reputazione
✓ Le perdite patrimoniali subite dal coniuge, dal convivente, dal legale rappresentante o dall'erede dell'Assicurato
✓ Le perdite patrimoniali per conto di qualsiasi rappresentante in Società partecipate
Alle Condizioni di assicurazione, la copertura è estesa:
✓ Alla costituzione o all'acquisizione di nuove Società controllate
✓ Alle richieste di risarcimento relative ad errori nella gestione dei rapporti di lavoro
✓ Ai costi di difesa di emergenza
✓ Ai costi sostenuti in relazione a procedimenti di estradizione
✓ Alla responsabilità per illegittima costituzione societaria.
Non sono coperte le perdite patrimoniali riconducibili a qualsiasi richiesta di risarcimento presentata nei confronti di qualsiasi Assicurato in qualsiasi modo riconducibile a:
🗶 Conseguimento da parte di un Assicurato di un profitto cui non ha diritto
🗶 Azioni, errori, omissioni dolose o violazioni dolose di disposizioni legislative
🗶 Fatti noti, circostanze e precedenti richieste di risarcimento
🗶 Danno a persone e/o cose
🗶 Responsabilità amministrativo/contabile
🗶 Ipotesi in cui è illecito fornire copertura alla Compagnia, alla sua capogruppo o alla sua controllante in conseguenza di un embargo o altra sanzione applicabile
🗶 Perdite patrimoniali derivanti dall'esercizio, da parte della società, delle controllate, delle partecipate o da parte degli assicurati di specifiche attività professionali, servizi o consulenze resi a terzi, e/o da qualsiasi atto, errore od omissione relativi a tali servizi o consulenze.
(esclusioni principali)
(coperture principali)
Ci sono limiti di copertura?
! Le franchigie, gli scoperti di polizza e le richieste di risarcimento/le perdite che eccedono i massimali pattuiti I danni derivanti da fatti dolosi del contraente o dell’assicurato (art. 1917 del codice civile)
Le richieste di risarcimento avanzate al di fuori del periodo di polizza e/o relative ad atti illeciti commessi prima del periodo
di retroattività (ove previsto)
Dove vale la copertura?
✓ L'assicurazione vale nel territorio indicato nella scheda di polizza.
Che obblighi ho?
Obbligo di:
• pagamento del premio
• alla sottoscrizione del contratto, fornire alla Compagnia informazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare
• nel corso del contratto, fornire alla Compagnia o all’intermediario informazioni in merito ai mutamenti che comportano un aggravamento o una diminuzione del rischio assicurato
Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l’omessa comunicazione dell’aggravamento del rischio, possono comportare la perdita totale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 del codice civile
• alla sottoscrizione del contratto e successivamente, informare la Compagnia della esistenza o della successiva stipulazione di altre assicurazioni per il medesimo rischio e, in caso di sinistro, darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi degli artt. 1910 e 1913 del codice civile
L’omesso avviso può comportare la perdita totale del diritto all’Indennizzo
• in caso di situazioni di crisi o di situazioni di crisi legate al prospetto, darne immediatamente avviso all'assicuratore
• in caso di richiesta di risarcimento, informare tempestivamente la Compagnia.
L'omesso o ritardato avviso possono comportare la perdita totale del diritto all'Indennizzo
• in caso di richiesta di risarcimento, collaborare con la Compagnia in base a quanto prescritto dal contratto
• in caso di richiesta di risarcimento, contestarla e predisporre le proprie difese
• non fare ammissione o assumersi la responsabilità, stipulare accordi transattivi o prestare acquiescenza a sentenze o pagare somme senza il preventivo consenso dell'assicuratore.
• comunicare le circostanze che potrebbero dare adito a richieste di risarcimento
• rimborsare all'assicuratore qualunque pagamento che non rientri nella copertura.
Quando e come devo pagare?
Il premio deve essere pagato nelle periodicità indicate nel contratto all'assicuratore o all'intermediario da questi incaricato. Il premio è comprensivo delle imposte ed è interamente dovuto per tutta la durata del contratto secondo le modalità e i termini previsti dalla Scheda.
Quando comincia la copertura e quando finisce?
La copertura inizia dalle ore 24 del giorno indicato nella scheda se il premio o la prima rata del premio sono stati pagati; altrimenti inizia dalle ore 24 del giorno del pagamento ricevuto dagli Assicuratori. Se alle scadenze convenute i premi successivi non sono stati versati, l'assicurazione rimane sospesa dalle ore 24 del trentesimo giorno dopo la scadenza. La copertura cessa alla data di scadenza indicata nella Scheda.
Come posso disdire la polizza?
In mancanza di disdetta con lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, la polizza è prorogata pr un ulteriore anno e così successivamente.
Polizza di Assicurazione della Responsabilità Civile per Amministratori, Sindaci, Dirigenti ed altri organi aziendali di società non quotate
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP Aggiuntivo Danni)
Compagnia: AIG Europe SA - Rappresentanza Generale per l'Italia Prodotto assicurativo: "Business Guard - 2015"
Il DIP Aggiuntivo danni pubblicato è l’ultimo disponibile
Data di ultimo aggiornamento: gennaio 2019
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’impresa.
Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.
AIG Europe SA - Rappresentanza Generale per l'Italia
• Filiale italiana della società lussemburghese AIG Europe S.A. avente la sede legale in 00 X Xxxxxx X.X. Xxxxxxx, X-0000, Xxxxxxxxxxx ed appartenente al gruppo AIG.
• Numero di iscrizione nell’Albo delle Imprese di assicurazione: I.00146 iscrizione del 16.3.2018
• Codice ISVAP impresa D947R
• Sede secondaria in Italia: Via della Chiusa, n. 2, cap: 00000, Xxxxxx; C.F. 97819940152/P.I. 10479810961; REA Milano n. 0000000; tel. +39 02.36.90.1; sito internet: xxx.xxx.xx.xx; e- mail: xxxx.xxxxx@xxx.xxx; pec: xxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xxxxxxxxx.xx.
• Regime di operatività in Italia: libertà di stabilimento
• Autorità di vigilanza competente: autorità di vigilanza per il mercato assicurativo lussemburghese Commissariat Aux Assurances.
AIG Europe S.A. (AESA) ha approvato il bilancio relativo all'esercizio 17 ottobre 2017 - 30 novembre 2018. AESA non ha tuttavia svolto attività assicurativa nel predetto esercizio. Tenuto conto del fatto che AIG Europe Limited (AEL) - cui facevano capo le attività britanniche trasferite ad altra società del gruppo - si è fusa per incorporazione in AESA con effetto dal 1° dicembre 2018 e quindi successivamente all'approvazione del bilancio di AESA, si ritiene di fornire l'ultima situazione patrimoniale di AEL: i dati oltre indicati sono relativi all’ultimo bilancio approvato, relativo al periodo: 1° dicembre 2016 - 30 novembre 2017, bilancio precedente al trasferimento ed alla fusione sopra indicate. I dati sono espressi in milioni di sterline inglesi ed euro. Il cambio è effettuato in base al tasso praticato il giorno 30 novembre 2017:
• L’ammontare del patrimonio netto di AIG Europe Limited è pari a £ 3.163milioni (Euro 3.596 milioni), di cui la parte relativa al capitale sociale è pari a £ 197 milioni (Euro 224 milioni) e la parte relativa alle riserve patrimoniali ammonta a £ 2.966 milioni (Euro 3.372 milioni);
• Requisito Patrimoniale Minimo (MCR) £ 1.136 milioni (Euro 1.291 milioni);
• Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR) £ 2.524 milioni (Euro 2.869 milioni);
• Fondi propri ammissibili alla loro copertura £ 3.676 milioni (Euro 4.179 milioni);
• L’indice di copertura dei requisiti patrimoniali, come rapporto tra Fondi propri ammissibili e Requisito Patrimoniale di Solvibilità è pari al 146%;
• La relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell’impresa (SFCR) si può
consultare collegandosi al link xxxxx://xxx.xxx.xx.xx (AIG Europe Group Solvency e Financial Condition Report). | |
Al contratto si applica la legge Italiana. | |
Che cosa è assicurato? | |
L'impegno dell'impresa è rapportato ai massimali e, se previste, alle somme assicurate concordate con il contraente. Il presente contratto costituisce un'assicurazione "claims made". | |
Responsabilità civile personale | Perdite Patrimoniali derivanti o conseguenti a qualsiasi Richiesta di risarcimento cagionata da un Atto illecito dell’Assicurato e presentata, per la prima volta, durante il Periodo di assicurazione o il Periodo di osservazione (qualora applicabile), escluso il caso in cui l’Assicurato sia indennizzabile o sia stato indennizzato dalla Società in virtù di un obbligo di legge o di contratto. |
Rimborso alla Società | Perdite patrimoniali derivanti o conseguenti a qualsiasi Richiesta di risarcimento cagionata da un Atto illecito dell’Assicurato e presentata per la prima volta durante il Periodo di assicurazione o il Periodo di osservazione (qualora applicabile) ma solo nella misura in cui la Società abbia tenuto indenne l’Assicurato. |
Costi di indagine | Xxxxx di indagine sostenuti dall’Assicurato in seguito a un’Indagine iniziata per la prima volta durante il Periodo di assicurazione o il Periodo di assicurazione o il Periodo di osservazione (qualora applicabile). |
Spese per il ripristino della reputazione | Spese per il ripristino della reputazione sostenute dall’Assicurato in conseguenza di una Richiesta di risarcimento rientrante in una delle ipotesi che precedono. |
Coniugi, Conviventi, Legale rappresentante ed Eredi | Perdite patrimoniali subite dal coniuge, convivente, legale rappresentante o erede dell’Assicurato, derivanti o conseguenti a qualsiasi Richiesta di risarcimento cagionata da un Atto illecito dell’Assicurato e presentata per la prima volta durante il Periodo di assicurazione o il Periodo di osservazione (qualora applicabile). |
Rappresentanza in Società partecipate | Perdite patrimoniali conseguenti a qualsiasi Richiesta di risarcimento presentata per la prima volta durante il Periodo di assicurazione e relativa ad un Atto illecito commesso dal Rappresentante in Società partecipate nello svolgimento del proprio incarico nell’ambito della Società partecipata. |
Costituzione o acquisizione di nuove Società controllate | La definizione di Società controllata è estesa a qualsiasi società costituita dal Contraente o della quale il Contraente acquisisce direttamente o indirettamente il controllo ai sensi dell’art. 2359 c.c. successivamente alla data di decorrenza della Polizza, a condizione che la stessa: (a) Non abbia effettuato alcuna offerta pubblica di titoli; ovvero (b) Non sia quotata in alcuna borsa valori; ovvero (c) Non abbia patrimonio netto negativo; ovvero (d) Non sia in liquidazione; ovvero (e) Non sia una Istituzione Finanziaria o Compagnia di Assicurazioni. Una Società cesserà di essere considerata Società controllata ai sensi della presente Polizza qualora si dovesse verificare una delle condizioni sopra indicate. |
Periodo di osservazione a favore degli Amministratori, | Nel caso in cui alla scadenza del Periodo di assicurazione la Polizza non dovesse essere rinnovata o sostituita con analoga copertura prestata da altro assicuratore, qualsiasi Amministratore e Sindaco, Dirigente o altro organo aziendale che, antecedentemente alla scadenza del Periodo di assicurazione, |
Sindaci, Dirigenti o altri organi aziendali cessati | cessa di prestare la propria attività a favore della Società per ragioni diverse dalla revoca o licenziamento per giusta causa, avrà automaticamente diritto ad un periodo di osservazione gratuito della durata di 5 anni, decorrente dalla data di mancato rinnovo, per le Richieste di risarcimento relative all’attività prestata. |
Richieste di risarcimento relative ad errori nella gestione dei rapporti di lavoro | Perdite patrimoniali derivanti o conseguenti a qualsiasi Richiesta di risarcimento cagionata da un Errore nella gestione dei rapporti di lavoro dell’Assicurato e presentata, per la prima volta, durante il Periodo di assicurazione o il Periodo di osservazione (qualora applicabile). |
Costi di difesa di emergenza | Costi di difesa sostenuti dall’Assicurato senza la preventiva approvazione dell’Assicuratore in relazione ad una Richiesta di risarcimento allorquando, a causa di un’emergenza, non sia ragionevolmente possibile per l’Assicurato ottenere la previa autorizzazione scritta dall’Assicuratore. |
Costi sostenuti in relazione a procedimenti di estradizione | Costi di difesa nell’ambito di procedimenti di estradizione (a) L’Assicuratore si obbliga a tenere indenne ciascun Assicurato di quanto quest’ultimo sia tenuto a pagare ad un legale qualificato per costi, spese e onorari (fatta eccezione per la remunerazione di qualsiasi Assicurato) sostenuti con la previa autorizzazione scritta dell’Assicuratore, da parte o per conto dell’Assicurato che agisce in tale veste, per contestare, resistere a, e/o difendersi da procedimenti di estradizione promossi nei confronti dell’Assicurato a seguito di uno dei seguenti eventi: (i) Ricevimento, da parte dell’Assicurato di una comunicazione scritta ufficiale, trasmessa dalle autorità statali competenti, che lo informi di una richiesta di estradizione avanzata nei suoi confronti; oppure, (ii) L’esecuzione di un mandato di arresto nei confronti di tale Assicurato. (b) I procedimenti di estradizione includono, a titolo esemplificativo e non limitativo, qualsiasi ricorso inerente ai provvedimenti di estradizione, qualsiasi procedimento giurisdizionale nell’ambito del quale si contesti l’ambito territoriale rilevante ai fini della legge sull'estradizione, la contestazione o il ricorso relativi a qualsiasi decisione di estradizione adottata dalle autorità statali competenti, inclusa l’individuazione della cittadinanza rilevante in relazione ai procedimenti di estradizione, oppure le domande depositate presso la Corte Europea dei diritti dell’uomo o tribunale analogo in relazione a procedimenti di estradizione. Costi per Procedimenti di Estradizione Previo consenso scritto dell’Assicuratore, quest’ultimo corrisponderà alla Contraente la copertura dei Costi per Procedimenti di Estradizione. Per Costi per Procedimenti di Estradizione si intendono: Xxxxx, spese e onorari di qualsiasi: (A) consulente fiscale qualificato (B) consulenti di pubbliche relazioni delle cui prestazioni professionali l’Assicurato si avvalga direttamente in relazione a procedimenti di estradizione promossi nei suoi confronti. |
Responsabilità per illegittima costituzione societaria | Perdite patrimoniali derivanti da una Richiesta di risarcimento avanzata per la prima volta nei confronti del Fondatore di Società durante il Periodo di assicurazione e comunicata per iscritto all’Assicuratore in conformità alle condizioni della presente Polizza per qualsiasi Atto illecito commesso da tale Fondatore di Società nel corso della costituzione, ovvero avente per effetto l’illegittima costituzione della Contraente, di una Società controllata o di |
qualsiasi entità giuridica che sarebbe diventata una Società controllata se tale Atto illecito non fosse stato commesso. Per Fondatore di società si intende qualsiasi persona fisica diversa da: (i) un consulente esterno; o (ii) altri soggetti la cui attività abituale consista nella costituzione di Società, che (a) abbia agito o agisca per conto della Società al fine di costituire la Contraente, una Società controllata oppure un’entità giuridica che, nell’intenzione della Società, doveva o deve diventare una Società controllata, e (b) sia stato o sia un Assicurato nel momento in cui ha compiuto le attività relative alla costituzione della Contraente o di una Società controllata, oppure (c) in caso di illegittima costituzione societaria, sarebbe diventata un Assicurato se la costituzione della Società non fosse stata illegittima. | ||
Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare? | ||
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO | ||
Periodo di osservazione | Nel caso in cui alla scadenza del Periodo di assicurazione l’Assicuratore o il Contraente dovessero decidere di non rinnovare la Polizza, il Contraente avrà diritto ad un periodo di Periodo di osservazione a condizione che (i) non si sia verificata una Modifica rilevante; o (ii) il Contraente non abbia rinnovato o sostituito la presente Polizza con un’altra Polizza che garantisce un’analoga copertura assicurativa. Per fruire del Periodo di osservazione, il Contraente deve presentare apposita richiesta, per iscritto, entro 15 giorni dalla data di scadenza della Polizza, e deve versare l’eventuale premio addizionale entro 30 giorni dalla data di scadenza. | |
Che cosa non è assicurato? | ||
Condotta | Conseguimento da parte di un Assicurato di qualsiasi profitto o vantaggio a cui lo stesso non ha legalmente diritto, azioni, errori, omissioni dolose o violazioni dolose di disposizioni legislative da parte di un Assicurato. L’esclusione opererà esclusivamente nel caso in cui quanto sopra indicato sia confermato mediante sentenza passata in giudicato, arbitrato od altro provvedimento definitivo, od in seguito ad ammissione da parte dell’Assicurato. | |
Fatti noti, Circostanze e precedenti Richieste di risarcimento | Qualsiasi fatto o circostanza reale o presunta da cui, antecedentemente alla data di continuità della Polizza, un Assicurato avrebbe potuto prevedere che sarebbe derivata una Richiesta di risarcimento, qualsiasi controversia pendente o Xxxxxxxxx di risarcimento ricevuta antecedentemente alla data di decorrenza della presente Polizza o che sia conseguenza diretta o indiretta o abbia ad oggetto i medesimi fatti delle stesse. | |
Danno a persone e/o cose | Infortuni, malattia, sofferenza psicologica, danni, perdita, distruzione o danneggiamento di qualunque bene materiale, ivi incluso l’ambiente, dovuto a qualsiasi causa, ivi compresa la sua perdita d’uso (eccezion fatta per i costi di difesa relativi ad una richiesta di risarcimento derivante dalla dispersione di sostanze inquinanti con un sottolimite pari al 20% del Massimale di Polizza e con un massimo di €500.000,00). |
Responsabilità amministrativo-contabile | Responsabilità amministrativa ed amministrativo-contabile dell’Assicurato. |
Paesi OFAC | Se, in virtù di qualsiasi legge o regolamento applicabile alla Compagnia, alla sua capogruppo o alla sua controllante al momento della decorrenza della presente Polizza o in qualsiasi momento successivo, dovesse risultare illecito fornire copertura all'Assicurato in conseguenza di un embargo o di altra sanzione applicabile, la Compagnia, la sua capogruppo o la sua controllante, non potrà fornire alcuna copertura né assumere alcun obbligo, né fornire alcuna difesa all'Assicurato o disporre alcun pagamento per i costi di difesa, né garantire alcuna forma di indennizzo per conto dell'Assicurato, nella misura in cui ciò costituisse, appunto, violazione della suddetta sanzione o embargo. |
R.C. Professionale | Perdite patrimoniali derivanti dall'esercizio, da parte della Società, da parte di Società controllate e partecipate o degli Assicurati, di specifiche attività professionali, servizi o consulenze resi a terzi, e/o da qualsiasi atto, errore ed omissione relativi a tali servizi o consulenze anche inerenti alla attività del Contraente. |
Per ulteriori limitazioni o esclusioni, si rimanda alle Condizioni di Polizza e alle definizioni in esse contenute. | |
Ci sono limiti di copertura? | |
L'impegno dell'impresa è rapportato ai massimali e, se previste, alle somme assicurate concordate con il contraente. L’assicurazione prevede i limiti di indennizzo e le franchigie come indicate nel Certificato Per ulteriori limitazioni o esclusioni, si rimanda alle Condizioni di Polizza ed alle definizioni in esse contenute. | |
Che obblighi ho? | |
Cosa fare in caso di sinistro? | L'Assicurato deve, come condizione essenziale per l'insorgere degli obblighi dell'Assicuratore in base alla presente polizza, trasmettere non appena ne sia venuto a conoscenza e durante il Periodo di validità della polizza o durante il Periodo di osservazione una comunicazione scritta all'Assicuratore – mediante lettera raccomandata al seguente indirizzo: AIG Europe SA Financial Lines Claims Xxx xxxxx Xxxxxx, 0 00000 Xxxxxx Xxxxxx - informandolo di qualsiasi Richiesta di risarcimento avanzata per la prima volta nei suoi confronti. |
Ai sensi dell'art. 2952 c.c., il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze. Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di |
questo l'azione. La comunicazione all'assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o dell'azione da questo proposta sospende il corso della prescrizione finché il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile oppure il diritto del terzo danneggiato non sia prescritto. | |
Dichiarazioni inesatte o reticenti | Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché lo stesso annullamento dell'assicurazione ai sensi dell’Art.1892 c.c., o il recesso della Società ai sensi dell’Art.1893 c.c.; in caso di assicurazione in nome o per conto di terzi si applica la disposizione di cui all’Art.1894 c.c. |
Obblighi dell’impresa | Il pagamento dell’indennizzo è eseguito entro 30 giorni dalla data in cui la Compagnia, ricevuta ogni informazione, documento o perizia necessaria per verificare l’operatività della garanzia, riceve quietanza firmata. |
Quando e come devo pagare? | |
Premio | Il premio di assicurazione, comprensivo di imposte, è predeterminato per tutta la durata contrattuale indicata nel Certificato di Assicurazione per ogni Assicurato. L’ammontare del premio è individuato sulla base del Piano assicurativo prescelto che determina il livello di prestazioni corrisposte. L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° (trentesimo) giorno successivo alla data di scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti, ai sensi dell'Art.1901 C.C. Il premio è interamente dovuto per l’intero periodo assicurativo e deve essere pagato all’Intermediario, cui è assegnata la polizza. |
Rimborso | Nella polizza non è previsto alcun rimborso a favore dell'assicurato. |
Quando comincia la copertura e quando finisce? | |
Durata | L’assicurazione ha la durata indicata nella Scheda di Polizza. In mancanza di disdetta da una delle Parti, mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 gg. prima della scadenza, ed in assenza di sinistri e/o fatti o circostanze comunicate all’Assicuratore che possano generare una Richiesta di risarcimento, la Polizza, di durata non inferiore ad un anno, è rinnovata automaticamente per 12 mesi pari a 365 giorni o 366 giorni in caso di anno bisestile e così successivamente. |
Sospensione | Non sono previste ipotesi di sospensione della polizza. |
Come posso disdire la polizza? |
Ripensamento dopo la stipulazione | Non è prevista alcuna possibilità di recedere dall'assicurazione a favore dell'assicurato. |
Risoluzione | Non sono previsti casi di risoluzione dell'assicurazione a favore dell'assicurato |
A chi è rivolto questo prodotto? | |
Il prodotto è rivolto ai soggetti che intendono assicurare la responsabilità di Amministratori, Sindaci, Dirigenti o altri organi aziendali di società non quotate. | |
Quali costi devo sostenere? | |
Costi di intermediazione. La quota parte del premio (al netto delle imposte) percepita in media dagli intermediari è pari al 22,57%. Il dato è calcolato sulla base delle rilevazioni contabili relative all’ultimo esercizio dell’impresa di assicurazione per il quale è stato approvato il bilancio. | |
COME PRESENTARE RECLAMI? | |
All'impresa assicuratrice | Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell’attribuzione di responsabilità, dell’effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all’avente diritto o della gestione dei sinistri dovranno essere formulati per iscritto all’Assicuratore ed indirizzati a: AIG Europe SA Rappresentanza Generale per l’Italia Servizio Reclami Xxx xxxxx Xxxxxx, 0 – 00000 Xxxxxx Fax 00 00 00 000 e-mail: xxxxxxxx.xxxxxxx@xxx.xxx Sarà cura della Compagnia comunicare gli esiti del reclamo entro il termine massimo di 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo stesso. |
All'IVASS | In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all’IVASS, Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx, fax 00.00000000, pec: tutela.consumatore@pec.ivass Info su: xxx.xxxxx.xx Poiché AIG Europe S.A. è una società di assicurazioni con sede legale in Lussemburgo, oltre alla procedura di reclami di cui sopra, è possibile avere accesso agli organismi di mediazione lussemburghesi per qualsiasi reclamo che possa riferirsi a questa Polizza. I recapiti degli organismi di mediazione lussemburghesi sono disponibili sul sito web di AIG Europe S.A.: |
PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile, in alcuni casi necessario, avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali: | |
Arbitrato | Tutte le controversie relative al presente contratto di assicurazione e ad esso connesse, ivi incluse a titolo esemplificativo quelle concernenti la sua validità, |
interpretazione, esecuzione e risoluzione, verranno definite mediante arbitrato rituale in diritto regolato dalla legge italiana. | |
Mediazione | Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx (Legge 9/8/2013, n. 98). Ai sensi dell'art. 5, comma 1 e comma 1-bis, D.Lgs. 28/2010 in materia di contratti assicurativi la mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. |
Negoziazione assistita | Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa. |
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie | Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare direttamente il reclamo al sistema estero competente, ossia quello del Paese in cui ha sede l’impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto (rintracciabile accendendo al sito: xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxx/xxx-xxx/xxxxxxx_xx.xxx), o all’IVASS, chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET. L’IVASS provvederà all’inoltro a detto sistema, dandone notizia al reclamante. |
PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA NON DISPONE DI UN’AREA INTERNET DISPOSITIVA RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO. |
Business Guard 2015
Polizza di responsabilità civile per Amministratori, Sindaci, Dirigenti ed altri organi aziendali di società non quotate
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AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l’Italia - Xxx xxxxx Xxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx
Tel: x00 00 00000, Fax: x00 00 0000000, xxx.xxx.xx.xx - Registro Imprese Milano / C.F. 97819940152 - P.I. 10479810961 - REA Milano n. 2530954.
Sede Secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806.
Sede legale: Xxxxxx Xxxx X. Xxxxxxx x. 00X, X-0000 Xxxxxxxxxxx - Xxxxxxxx Sociale Euro 47.000.000.
Frontespizio Intermediario:
Numero di Polizza:
PUNTO | ||||
1. Contraente e Codice Fiscale/P.IVA | ||||
2. Indirizzo del Contraente | ||||
3. Periodo di assicurazione | Dalle ore 24:00 del | Alle ore 24:00 del | ||
4. Massimale | Massimale aggregato per Periodo di assicurazione per tutte le Perdite patrimoniali di tutti gli Assicurati: € | |||
I seguenti sotto limiti sono parte del, e non in aggiunta al, Massimale aggregato sopra indicato: a) Sotto limite aggregato per Spese per il ripristino della reputazione: 15% del massimale con il massimo di € 250.000,00 b) Sotto limite aggregato per Costi sostenuti in relazione a procedimenti di estradizione: € 20.000,00 c) Sotto limite aggregato per Costi di difesa per Inquinamento: 20% del Massimale di Polizza e con un massimo di € 500.000,00 | ||||
5. Estensione territoriale | ||||
6. Franchigia | ||||
7. Periodo di osservazione | Come indicato nella sezione Allegati | |||
8. Premio netto | ||||
9. Imposte | ||||
10. Premio lordo | ||||
11. Assicuratore | AIG Europe S.A. | |||
12. Indirizzo a cui comunicare le Richieste di risarcimento e le circostanze | AIG Europe S.A. Financial Lines Claims Xxx xxxxx Xxxxxx, 0 00000 Xxxxxx Xxxxxx | |||
13. Data di continuità | ||||
14. Codice Identificativo Gara (CIG) |
DICHIARAZIONE DELL’ASSICURATO - Agli effetti degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile Polizze in corso per gli stessi rischi: NO
Polizze annullate negli ultime cinque anni: NO Motivo dell’annullamento: Nessuno
Sinistri negli ultimi cinque anni: NO
La presente Xxxxxxx è emessa in Milano, il
/xx
L'ASSICURATORE IL CONTRAENTE
AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l’Italia
Xxxxx parte integrante n. 22 pagine compresa la copertina di Polizza.
====================================================================
Il versamento di € è stato effettuato a mie mani il..................in...........................
Ai sensi dell’art. 166 del Codice delle Assicurazioni, si richiama l’attenzione del Contraente alle clausole indicate in grassetto, nelle quali sono indicate decadenze, nullità, limitazioni ovvero oneri a carico del Contraente e/o dell’Assicurato.
Data dell’ultimo aggiornamento dei dati contenuti nelle presenti Condizioni di Assicurazione: 25.01.2015
Di comune accordo tra le parti, sulla base delle condizioni previste dalla Polizza e in considerazione delle informazioni contenute nel Questionario per la valutazione del rischio che è da considerarsi parte integrante della Polizza, l’Assicuratore ed il Contraente concordano quanto segue:
Articolo 1 - Oggetto dell’assicurazione
A: Responsabilità civile personale
B: Rimborso alla
Società
L’Assicuratore pagherà al terzo danneggiato per conto dell’Assicurato le Perdite Patrimoniali derivanti o conseguenti a qualsiasi Richiesta di risarcimento cagionata da un Atto illecito dell’Assicurato e presentata, per la prima volta durante il Periodo di assicurazione o il Periodo di osservazione (qualora applicabile), escluso il caso in cui l’Assicurato sia indennizzabile o sia stato indennizzato dalla Società in virtù di un obbligo di legge o di contratto.
L’Assicuratore si obbliga a tenere indenne la Società per le Perdite patrimoniali derivanti o conseguenti a qualsiasi Richiesta di risarcimento cagionata da un Atto illecito dell’Assicurato e presentata per la prima volta durante il Periodo di assicurazione o il Periodo di osservazione (qualora applicabile) ma solo nella misura in cui la Società abbia tenuto indenne l’Assicurato.
C: Costi di indagine L’Assicuratore pagherà i Xxxxx di indagine sostenuti dall’Assicurato in seguito a un’Indagine iniziata per la prima volta durante il Periodo di assicurazione o il Periodo di osservazione (qualora applicabile).
D: Spese per il
ripristino della reputazione
E: Coniugi, Conviventi, Legale rappresentante ed Xxxxx
F: Rappresentanza in Società partecipate
L’Assicuratore pagherà inoltre le Spese per il ripristino della reputazione sostenute dall’Assicurato in conseguenza di una Richiesta di risarcimento rientrante nelle lettere A, B e C che precedono.
L’Assicuratore pagherà le Perdite patrimoniali subite dal coniuge, convivente, legale rappresentante o erede dell’Assicurato, derivanti o conseguenti a qualsiasi Richiesta di risarcimento cagionata da un Atto illecito dell’Assicurato e presentata per la prima volta durante il Periodo di assicurazione o il Periodo di osservazione (qualora applicabile).
La presente estensione non opera per la responsabilità propria, del coniuge o persona convivente dell’Assicurato, nei confronti dei terzi. L’Assicuratore pagherà al terzo danneggiato, per conto di qualsiasi Rappresentante in Società partecipate, le Perdite patrimoniali conseguenti a qualsiasi Richiesta di risarcimento presentata per la prima volta durante il Periodo di assicurazione e relativa ad un Atto illecito commesso dal Rappresentante in Società partecipate nello svolgimento del proprio incarico nell’ambito della Società partecipata.
Articolo 2 – Definizioni: il significato dei termini in corsivo
1. Amministratore, Sindaco, Dirigente o altro organo aziendale
Persona fisica che è stata, è o sarà Amministratore, Sindaco, Dirigente o altro organo aziendale della Società nominato ai sensi di legge od in virtù dello statuto, atto costitutivo od analoghi atti societari (compresi i soggetti indicati negli articoli 2380 bis e s.s. del c.c., 2409 octies e x.x. xxx x.x., 0000 xxxxxxxxxxxx x x.x. xxx x.x., x xx figure equivalenti in qualunque altro ordinamento giuridico).
2. Assicurato Qualsiasi:
(a) Amministratore, Sindaco, Dirigente;
(b) Dipendente, ma esclusivamente nel caso in cui:
(i) sia co-imputato con un Amministratore, Sindaco, Dirigente; o,
(ii) la Richiesta di risarcimento riguarda un Atto illecito commesso nell’ambito di funzioni manageriali o di supervisione; o,
(iii) sia coinvolto in un procedimento giudiziario volto ad accertare la sua responsabilità in qualità di amministratore di fatto;
(iv) sia stato designato quale Responsabile della Sicurezza, Prevenzione e Protezione ai sensi del d.lgs. 81/2008 e successive modifiche e/o integrazioni;
(v) sia stato designato quale responsabile della privacy ai sensi del d.lgs. GDPR 2016/679 e del D.lgs. 196/2003 e successive modificazioni e integrazioni;
(vi) sia stato designato quale responsabile della redazione dei documenti contabili ai sensi della legge 262/2005 e successive modifiche e/o integrazioni
(c) Coniuge, convivente, rappresentante legale o erede dei soggetti indicati alle lettere (a), e (b) relativamente alla lettera E dell’oggetto dell’assicurazione;
(d) Rappresentante in Società partecipate
(e) Qualunque membro dell’Organismo di vigilanza ai sensi del d.lgs. 231/2001 e successive modifiche e/o integrazioni
(f) Qualunque amministratore di fatto, intendendosi con tale termine qualsiasi persona fisica che, seppur in mancanza di un’investitura formale, svolga per una qualsiasi delle Società, attività di natura gestoria riservata per legge agli amministratori di diritto. Per amministratore di fatto si intende anche qualunque “shadow director”, come definito in base alla sezione 741 del Companies Act britannico del 1985 o altre leggi analoghe in altri paesi.
L’espressione Assicurato non include i revisori, i curatori fallimentari, i liquidatori giudiziari o volontari, amministratori giudiziari, amministratori fiduciari, creditori ipotecari e chiunque altro non sia dipendente dalla Società.
3. Assicuratore AIG Europe S.A.
4. Atto illecito Qualsiasi:
(a) Reale o presunta violazione di doveri, negligenza, errore, omissione o dichiarazione falsa o fuorviante, Errore nella gestione dei rapporti di lavoro commessi da un Assicurato nell’esercizio delle proprie funzioni;
(b) Qualsiasi altra pretesa avanzata nei confronti di un Assicurato
esclusivamente in funzione della posizione ricoperta.
In deroga al disposto dell’art. 1900 del codice civile italiano la copertura opera anche per colpa grave.
5. Contraente L’entità giuridica indicata al punto 1 del Frontespizio di Polizza
6. Costi di difesa Qualsiasi onorario e/o spesa necessaria sostenuta con il consenso scritto dell’Assicuratore per le indagini, la difesa, accordo o appello nei confronti
di qualsiasi Richiesta di risarcimento presentata nei confronti di un
Assicurato.
I costi di difesa sono prestati sulla base del disposto dell’articolo 1917, comma 3, del codice civile italiano e sono pari ad una somma non superiore al 25% del massimale indicato al punto 4 del Frontespizio.
7. Costi di indagine Qualsiasi onorario e/o spesa ragionevole e necessaria sostenuta con il consenso scritto dell’Assicuratore per ottemperare alla richiesta ufficiale di partecipazione ad un’Indagine.
8. Dipendente Qualsiasi passato, presente, futuro o potenziale dipendente a tempo pieno, part-time, stagionale o interinale della Società in quanto tale. La definizione comprende altresì qualsiasi altra persona fisica considerata dipendente della Società ai sensi dell’ordinamento giuridico italiano.
La definizione di dipendente non comprende amministratori non esecutivi, consulenti, appaltatori, commercialisti o legali esterni, personale distaccato od agenti.
9. Errori nella gestione dei rapporti di lavoro
Qualsiasi:
(a) Licenziamento senza giusta causa;
(b) Ingiusta mancata assunzione o promozione;
(c) Non corretta prospettazione della posizione lavorativa;
(d) Violazione delle norme in tema di discriminazione;
(e) Molestie sessuali, mobbing o qualsiasi altra molestia nell’ambiente di lavoro;
(f) Diffamazione;
(g) Sofferenza psicologica inflitta;
Commessa o che si ritiene sia stata commessa colposamente da un
Assicurato nei confronti di un Dipendente della Società.
10. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx procedimento promosso da una pubblica autorità avente ad oggetto l’attività della Società e riguardante l’operato dell’Assicurato in qualità di Amministratore, Sindaco, Dirigente o altro organo aziendale della Società, ma che non è volto ad accertare profili di responsabilità a carico dello stesso.
11. Modifiche rilevanti Uno qualsiasi dei seguenti eventi:
(a) La fusione del Contraente od il trasferimento di tutte o la maggior
parte delle sue attività ad un altro soggetto, ente, gruppo di soggetti e/o enti che agiscono di concerto;
(b) L’acquisizione da parte di un soggetto, ente, gruppo di soggetti e/o enti che agiscono di concerto, del controllo del Contraente così come definito dall’art. 2359 del codice civile;
(c) L’insolvenza, la richiesta di ammissione o l’ammissione del
Contraente a qualsiasi procedura di liquidazione e/o concorsuale.
12. Organo aziendale Qualunque Assicurato
13. Periodo di osservazione
14. Perdita patrimoniale
15. Polizza
16. Premio
Il periodo di tempo aggiuntivo indicato alla voce “Estensioni”, durante il quale l’Assicurato può comunicare all’Assicuratore per iscritto (ai termini dell’art 1) una Richiesta di risarcimento ricevuta per la prima volta durante il Periodo di osservazione ma avente ad oggetto esclusivamente un Atto illecito commesso antecedentemente alla scadenza del Periodo di assicurazione.
Qualsiasi somma per la quale gli Assicurati siano riconosciuti responsabili in relazione ad una o più Richieste di risarcimento in seguito a sentenza giudiziale od altra pronuncia, giudizio arbitrale, transazione, accordi extragiudiziali, effettuati previo il consenso scritto dell’Assicuratore (ed i costi di difesa inerenti). Per contro Perdita patrimoniale non comprende: multe, ammende e sanzioni pecuniarie civili o penali, qualsiasi forma di risarcimento o indennizzo non compensativi, imposte e qualsiasi somma per la quale l'Assicurato non sia responsabile legalmente, o rischi non assicurabili per legge.
Si intende il documento che prova l’assicurazione.
Si intende l’ammontare indicato al punto 8 del Frontespizio di Polizza e qualsiasi premio di regolazione previsto in un’appendice alla presente Polizza che l’Assicurato dovrà versare alla Società.
Gli oneri relativi all’assicurazione devono intendersi a carico dell’Assicurato.
17. Questionario per la valutazione del rischio
18. Rappresentante in Società partecipate
Ogni singolo questionario per la valutazione del rischio ed i relative allegati sottoposti all’Assicuratore in relazione all’assunzione del rischio regolamentato dalla presente Polizza o di cui la presente Polizza rappresenta il rinnovo o la sostituzione
Qualsiasi Amministratore, Sindaco, Dirigente od altro organo aziendale della Società che agisce in qualità di Amministratore, Sindaco, Dirigente od altro organo aziendale (o loro equivalente in altri ordinamenti giuridici) di una Società partecipata in seguito ad una nomina da parte della Società.
19. Richiesta di risarcimento
(a) Qualsiasi pretesa avanzata per iscritto da un terzo, diverso dalla Società o da un Assicurato, volta ad ottenere il risarcimento di una Perdita patrimoniale conseguente ad un Atto illecito commesso da un Assicurato; e
(b) Qualsiasi procedimento civile, penale, amministrativo, regolamentare o arbitrato promosso in conseguenza di un Atto illecito commesso da un Assicurato; e
(c) Esclusivamente con riferimento all’articolo 1 Oggetto dell’assicurazione, lettera C: qualsiasi comunicazione scritta mediante la quale si richiede in via ufficiale la partecipazione dell’Assicurato ad un’Indagine.
20. Società Il Contraente e le Società controllate
21. Società controllata Qualsiasi Società in cui il Contraente esercita il controllo così come previsto dall’art. 2359 del codice civile, a condizione che la stessa:
(a) Non abbia effettuato alcuna offerta pubblica di titoli;
(b) Non sia quotata in alcuna borsa valori;
(c) Non sia una Istituzione Finanziaria o Compagnia di Assicurazioni;
(d) Non sia in liquidazione o qualsivoglia procedura concorsuale;
(e) Non abbia patrimonio netto negativo.
22. Società partecipata
Una Società cesserà di essere considerata Società controllata ai sensi della presente Polizza qualora si dovesse verificare una delle condizioni sopra indicate.
Qualsiasi entità:
(a) No profit [costituita dalla Società ed amministrata statutariamente dai suoi Dipendenti o Amministratori];
(b) Qualsiasi entità diversa da quella di cui alla lettera (a), in cui la Società detenga una quota di capitale sociale compresa tra il 5% ed il 50%;
(c) Qualsiasi entità diversa quella di cui alla lettera (a), in cui la Società detenga una quota di capitale sociale inferiore al 5% a condizione che sia espressamente indicata in un’appendice alla presente Polizza;
A condizione che la stessa:
(i) Non abbia effettuato alcuna offerta pubblica di titoli; o,
(ii) Non sia quotata in alcuna borsa valori; e,
(iii) Non sia una Istituzione Finanziaria o Compagnia di Assicurazioni; e,
(iv) Non sia una Società controllata.
Una Società cesserà di essere considerata Società partecipata ai sensi della presente Polizza qualora si dovesse verificare una delle condizioni indicate sopra.
23. Sostanza Qualsiasi sostanza solida, liquida, gassosa, o proprietà termica
inquinante contaminante, e i rifiuti ad eccezione di quelli speciali, tossici e ospedalieri.
24. Spese per il ripristino della reputazione
Qualsiasi onorario e/o spesa ragionevole e necessaria sostenuta dall’Assicurato, con il consenso scritto dell’Assicuratore, per un consulente in pubbliche relazioni incaricato di studiare una campagna pubblicitaria volta mitigare i danni causati alla reputazione personale da una Richiesta di risarcimento coperta dalla presente Polizza di cui i media, o altre fonti di informazioni, abbiano dato un obiettivo resoconto.
Articolo 3 - Condizioni generali
1. Inizio e termine della garanzia (principio claims made)
2. Rinnovo dell’assicurazione
3. Estensione territoriale
4. Altre assicurazioni
La presente Polizza vale per le Richieste di risarcimento presentate per la prima volta agli Assicurati e comunicate per iscritto all’Assicuratore durante il Periodo assicurazione, o il Periodo di osservazione (qualora applicabile), a condizione che le stesse non si riferiscano ad Atti illeciti già denunciati ad un altro Assicuratore.
In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 30gg prima della scadenza, ed in assenza di sinistri e/o fatti o circostanze comunicate all’Assicuratore che possano generare una Richiesta di risarcimento, la Polizza, di durata non inferiore ad un anno, è rinnovata automaticamente per 12 mesi pari a 365 giorni o 366 giorni in caso di anno bisestile e così successivamente.
L’Assicuratore avrà comunque la facoltà di richiedere le informazioni finanziarie e di qualsiasi altra natura, inerente alla copertura in oggetto, da inviare entro e non oltre i 60 giorni precedenti la scadenza della Polizza o comunque entro 10 giorni dalla richiesta dell’Assicuratore. Ove l’Assicurato non invii la documentazione richiesta nel predetto termine, la Polizza sarà da intendersi disdettata, con conseguente inoperatività della clausola di tacito rinnovo.
La copertura assicurativa opera per le Richieste di risarcimento presentate e per gli Atti illeciti verificatesi entro l’estensione territoriale indicata al punto 5 del Frontespizio.
L’Assicurato deve comunicare per iscritto all’Assicuratore l’esistenza o la successiva stipulazione di altre Polizze di assicurazione che prevedano la copertura del medesimo rischio o di un rischio equivalente o aventi una copertura più ampia rispetto alla copertura offerta dalla presente Polizza. In caso di Richiesta di risarcimento, l’Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 C.C.).
Salvo diversa disposizione di legge, la garanzia prestata dalla presente Polizza sarà operante solo per la parte eccedente le Perdite patrimoniali coperte da qualsiasi altra Polizza della responsabilità civile o qualsiasi altra assicurazione valida e riscuotibile.
Salvo diversa disposizione di legge, nel caso in cui tale altra assicurazione sia garantita da un'altra Polizza emessa dall’Assicuratore o da un'altra società del gruppo AIG, il massimale totale aggregato a carico dell’Assicuratore, ai sensi della presente Polizza, sarà ridotto per un
5. Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
6. Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
7. Applicabilità delle dichiarazioni contenute nel Questionario per la valutazione del rischio
8. Modifiche di
Polizza
9. Modifiche del rischio
importo pari al massimale della suddetta altra Polizza.
La copertura assicurativa sarà efficace dalle ore 24 del giorno indicato al punto 3 del Frontespizio, a condizione che il premio sia stato pagato.
In difetto, la copertura sarà efficace dalle ore 24 del giorno dell’effettivo pagamento del premio.
Se il Contraente non paga il premio o i premi successivi, l’efficacia della copertura assicurativa rimarrà sospesa dalle ore 24 del 30° (trentesimo) giorno successivo a quello della scadenza di pagamento, e riprenderà efficacia dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le scadenze successive.
I premi devono essere pagati direttamente all’Assicuratore o all’intermediario assicurativo per il cui tramite si è provveduto alla stipula della Polizza.
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio comporteranno la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, oltre all’eventuale annullamento della presente Polizza, secondo quanto disposto dagli articoli 1892, 1893 e 1894 del codice civile.
Nel prestare la garanzia prevista dalla presente Polizza l’Assicuratore si è basato su quanto contenuto nel Questionario per la valutazione del rischio che è posto alla base del presente contratto e deve essere considerato parte integrante della presente Polizza.
Nessuna affermazione contenuta nel Questionario per la valutazione del rischio fatta da un Assicurato o la conoscenza da parte di un Assicurato potrà essere attribuita ad un altro Assicurato al fine di determinare o meno l’operatività della presente Xxxxxxx.
La presente Xxxxxxx contiene ogni accordo tra le Parti in relazione al rapporto assicurativo. Ogni eventuale modifica della stessa dovrà essere approvata per iscritto in data successiva alla data di decorrenza della presente Polizza.
Il Contraente e/o l’Assicurato comunicheranno immediatamente per iscritto all’Assicuratore ogni mutamento che comporti un cambiamento o un aggravio del rischio coperto dalle garanzie prestate dalla presente Polizza.
Le Modifiche rilevanti o gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dall’Assicuratore possono comportare la perdita totale o parziale dei diritti derivanti dalla presente Polizza, ai sensi e per gli effetti del Codice civile.
In caso di aggravamento del rischio, l’Assicuratore avrà inoltre il diritto di recedere dalla presente Polizza ai sensi dell’art. 1898 C.C.
L’Assicuratore rinuncia invece alla facoltà di recesso in caso di diminuzione del rischio di cui all’art. 1897 C.C.
Se, durante il periodo di assicurazione, ha luogo una delle Modifiche rilevanti, la copertura fornita in base alla presente Polizza si applicherà esclusivamente agli atti illeciti commessi prima della data effettiva della Modifica rilevante.
10. Legge La presente Polizza è regolamentata dalla legge italiana.
Per qualsiasi controversia inerente all’esecuzione, interpretazione o risoluzione
applicabile e foro competente
11. Offerta pubblica di titoli
12. Ordine dei pagamenti
13. Forma delle comunicazioni
del presente contratto, foro competente esclusivo è quello di Milano.
Qualora durante il Periodo di assicurazione il Contraente o qualsiasi Società controllata dovesse effettuare un’offerta pubblica o privata di titoli, o i cui titoli dovessero essere quotati o negoziati in qualsiasi mercato o borsa valori:
(i) il Contraente dovrà fornire all’Assicuratore copia del prospetto e di ogni altro documento informativo preparato per l’offerta o quotazione, nonché ogni altro documento depositato o comunicazione inviata alle autorità competenti in materia non appena le stesse divengano di dominio pubblico; e
(ii) l’Assicuratore, preso atto di quanto sopra, avrà la facoltà di offrire una modifica della presente Polizza al fine di ricomprendere le Perdite patrimoniali causate da Atti illeciti commessi dagli Assicurati relativamente a quanto indicato al primo comma del presente articolo.
In tal caso la garanzia sarà operativa dalla data in cui la Contraente avrà pagato il premio addizionale richiesto dall’Assicuratore; effettuato il pagamento del premio, la Società controllata continuerà ad essere considerata Società controllata ai fini della presente Polizza.
In caso di Perdita patrimoniale, derivante da una Richiesta di risarcimento per la quale è necessario effettuare un pagamento ai sensi della presente Xxxxxxx, l’Assicuratore dovrà prima di tutto pagare le Perdite patrimoniali rientranti nella garanzia prestata dalle garanzie A e F dell’articolo 1. della presente Polizza.
Il fallimento o l’insolvenza della Società o di qualsiasi Assicurato non potrà in alcun modo modificare le priorità di pagamento delle Perdite patrimoniali rientranti nella presente Polizza, tranne che ciò derivi da norme imperative di legge.
Il Contraente è autorizzato ad agire per conto delle Società controllate e degli
Assicurati con riferimento all’esercizio dei diritti e dei doveri inerenti alla Polizza.
14. Cessione La presente Polizza ed i diritti ad essa relative non possono essere ceduti senza il preventivo consenso scritto dell’Assicuratore.
15. Controllate estere
16. Clausola Broker
La copertura fornita dalla presente Polizza, in paesi esteri, opera, ove non diversamente regolamentato, a primo rischio nel caso in cui le Società controllate non abbiano acquistato una Polizza locale oppure a secondo rischio, sulle Polizze locali, nel rispetto della normativa vigente.
Qualora la Polizza sia stipulata per il tramite di un intermediario iscritto nella Sezione B del R.U.I. (broker) (nel seguito “Il Broker”), con la sottoscrizione della presente Xxxxxxx, l’Assicurato prende atto e accetta quanto segue:
1) Ogni comunicazione da AIG Europe S.A. al Broker si considererà effettuata all’Assicurato;
2) Ogni comunicazione a AIG Europe S.A. dal Broker si considererà effettuata dall’Assicurato;
3) Ogni comunicazione da AIG Europe S.A. al Broker e/o all’Assicurato si considererà effettuata dagli Assicuratori;
4) Ogni comunicazione a AIG Europe S.A. dal Broker e/o dall’Assicurato si considererà effettuata agli Assicuratori.
Rimangono tuttavia invariati gli obblighi a carico dell'Assicurato previsti dall'art.
4.2.1 “Comunicazione delle Richieste di risarcimento”.
Articolo 4 Condizioni Particolari
4.1 - Estensioni
1. Costituzione o acquisizione di nuove Società controllate
2. Periodo di osservazione
La definizione di Società controllata è estesa a qualsiasi società costituita dal Contraente o della quale il Contraente acquisisce direttamente o indirettamente il controllo ai sensi dell’art. 2359 c.c. successivamente alla data di decorrenza della Polizza, a condizione che la stessa:
(a) Non abbia effettuato alcuna offerta pubblica di titoli; ovvero
(b) Non sia quotata in alcuna borsa valori; ovvero
(c) Non abbia patrimonio netto negativo; ovvero
(d) Non sia in liquidazione; ovvero
(e) Non sia una Istituzione Finanziaria o Compagnia di Assicurazioni.
Una Società cesserà di essere considerata Società controllata ai sensi della presente Polizza qualora si dovesse verificare una delle condizioni sopra indicate.
La presente estensione non è applicabile a qualsiasi Società controllata ubicata in paesi soggetti alle direttive OFAC.
Nel caso in cui alla scadenza del Periodo di assicurazione l’Assicuratore o il Contraente dovessero decidere di non rinnovare la Polizza, il Contraente avrà diritto ad un periodo di Periodo di osservazione come indicato nella sezione Allegati a condizione che:
a) Non si sia verificata una Modifica rilevante; o,
b) La Contraente non abbia rinnovato o sostituito la presente Polizza con un’altra Polizza che garantisce un’analoga copertura assicurativa.
Per fruire del Periodo di osservazione, il Contraente deve presentare apposita richiesta, per iscritto, entro 15 giorni dalla data di scadenza della Polizza, e deve versare l’eventuale premio addizionale entro 30 giorni dalla data di scadenza.
3. Periodo di osservazione a favore degli Amministratori, Sindaci, Dirigenti o altri organi aziendali cessati
4.Richieste di risarcimento relative ad errori nella gestione dei rapporti di lavoro
5.Costi di difesa
di emergenza
6. Costi sostenuti in relazione a procedimenti di estradizione
Nel caso in cui alla scadenza del Periodo di assicurazione la Polizza non dovesse essere rinnovata o sostituita con analoga copertura prestata da altro assicuratore, qualsiasi Amministratore e Sindaco, Dirigente o altro organo aziendale che, antecedentemente alla scadenza del Periodo di assicurazione, cessa di prestare la propria attività a favore della Società per ragioni diverse dalla revoca o licenziamento per giusta causa, avrà automaticamente diritto ad un periodo di osservazione gratuito della durata di 5 anni, decorrente dalla data di mancato rinnovo, per le Richieste di risarcimento relative all’attività prestata.
L’Assicuratore pagherà al terzo danneggiato per conto dell’Assicurato le Perdite patrimoniali derivanti o conseguenti a qualsiasi Richiesta di risarcimento cagionata da un Errore nella gestione dei rapporti di lavoro dell’Assicurato e presentata, a termini dell’art. 1, per la prima volta durante il Periodo di assicurazione o il Periodo di osservazione (qualora applicabile).
Esclusivamente con riferimento alla presente estensione:
(a) La definizione di Assicurato è estesa a tutti i Dipendenti della Società;
(b) L’estensione territoriale è Mondo intero escluso USA e Canada.
Per Costi di difesa di emergenza si intendono i Xxxxx di difesa sostenuti dall’Assicurato senza la preventiva approvazione dell’Assicuratore in relazione ad una Richiesta di risarcimento allorquando, a causa di un’emergenza, non sia ragionevolmente possibile per l’Assicurato ottenere la previa autorizzazione scritta dall’Assicuratore. Resta in particolare convenuto che: (a) i Costi di difesa di emergenza che potranno essere sostenuti dall’Assicurato senza la preventiva approvazione dell’Assicuratore non potranno in ogni caso eccedere l’ammontare di € 30.000,00; (b) i Costi di difesa di emergenza sono parte dei Costi di difesa oggetto di copertura ai sensi dell’art. 1917 comma 3 del codice civile e non costituiscono pertanto un massimale separato.
Con un sotto limite complessivo di € 20.000,00 la presente estensione copre:
(i) Costi di difesa nell’ambito di procedimenti di estradizione
(a) L’Assicuratore si obbliga a tenere indenne ciascun Assicurato di quanto quest’ultimo sia tenuto a pagare ad un legale qualificato per costi, spese e onorari (fatta eccezione per la remunerazione di qualsiasi Assicurato) sostenuti con la previa autorizzazione scritta dell’Assicuratore, da parte o per conto dell’Assicurato che agisce in tale veste, per contestare, resistere a, e/o difendersi da procedimenti di estradizione promossi nei confronti dell’Assicurato a seguito di uno dei seguenti eventi:
⮚ Ricevimento, da parte dell’Assicurato di una comunicazione scritta ufficiale, trasmessa dalle autorità statali competenti, che lo informi di una richiesta di estradizione avanzata nei suoi confronti; oppure,
⮚ L’esecuzione di un mandato di arresto nei confronti di tale
Assicurato.
(b) I procedimenti di estradizione includono, a titolo esemplificativo e non limitativo, qualsiasi ricorso inerente ai provvedimenti di estradizione, qualsiasi procedimento giurisdizionale nell’ambito del quale si contesti l’ambito territoriale rilevante ai fini della legge sull'estradizione, la contestazione o il ricorso relativi a qualsiasi decisione di estradizione adottata dalle autorità statali competenti, inclusa l’individuazione della
cittadinanza rilevante in relazione ai procedimenti di estradizione, oppure le domande depositate presso la Corte Europea dei diritti dell’uomo o tribunale analogo in relazione a procedimenti di estradizione.
(ii) Costi per Procedimenti di Estradizione: Previo consenso scritto dell’Assicuratore, quest’ultimo corrisponderà alla Contraente la copertura dei Costi per Procedimenti di Estradizione.
7.
Responsabilità per illegittima costituzione societaria
Per Costi per Procedimenti di Estradizione si intendono: Xxxxx, spese e onorari di qualsiasi:
(A) consulente fiscale qualificato
(B) consulenti di pubbliche relazioni
Delle cui prestazioni professionali l’Assicurato si avvalga direttamente in relazione a procedimenti di estradizione promossi nei suoi confronti.
L’Assicuratore si obbliga a tenere indenne ciascun Fondatore di Società per le Perdite patrimoniali derivanti da una Richiesta di risarcimento avanzata per la prima volta nei confronti del Fondatore di Società durante il Periodo di assicurazione e comunicata per iscritto all’Assicuratore in conformità alle condizioni della presente Polizza per qualsiasi Atto illecito commesso da tale Fondatore di Società nel corso della costituzione, ovvero avente per effetto l’illegittima costituzione della Contraente, di una Società controllata o di qualsiasi entità giuridica che sarebbe diventata una Società controllata se tale Atto illecito non fosse stato commesso.
Per Fondatore di società si intende qualsiasi persona fisica diversa da:
(i) un consulente esterno; o
(ii) altri soggetti la cui attività abituale consista nella costituzione di Società,
che (a) abbia agito o agisca per conto della Società al fine di costituire la Contraente, una Società controllata oppure un’entità giuridica che, nell’intenzione della Società, doveva o deve diventare una Società controllata, e (b) sia stato o sia un Assicurato nel momento in cui ha compiuto le attività relative alla costituzione della Contraente o di una Società controllata, oppure (c) in caso di illegittima costituzione societaria, sarebbe diventata un Assicurato se la costituzione della Società non fosse stata illegittima.
4.2 - Richieste di risarcimento
1.
Comunicazione delle Richieste di risarcimento
2. Circostanze alle quali potrebbero conseguire Richieste di risarcimento
La copertura prestata dalla presente Xxxxxxx opera solo ed esclusivamente per le Richieste di risarcimento:
(a) Avanzate per la prima volta nei confronti di un Assicurato durante il Periodo di assicurazione o il Periodo di osservazione (qualora applicabile);
(b) Comunicate per iscritto dall’Assicurato all’Assicuratore, mediante lettera raccomandata da inviarsi a AIG Europe S.A. all’indirizzo indicato al punto 12 del frontespizio di Polizza non appena possibile e comunque:
(i) durante il Periodo di assicurazione o il Periodo di osservazione;
(ii) entro i trenta (30) giorni successivi alla cessazione del Periodo di assicurazione o al Periodo di osservazione a condizione che la comunicazione all’Assicuratore non avvenga oltre i trenta (30) giorni dalla data in cui l’Assicurato l’ha ricevuta.
L’Assicurato può comunicare all’Assicuratore le Richieste di risarcimento:
1. mediante lettera raccomandata da inviarsi a AIG Europe S.A. all’indirizzo indicato al punto 12 del frontespizio di Polizza. In tal caso la data di invio sarà considerata come data della comunicazione all’Assicuratore; oppure
2. mediante fax al numero + 00.00.00.00.000 all’attenzione di Financial Lines Claims
Nel caso in cui, durante il Periodo di assicurazione, l’Assicurato venga a conoscenza di fatti o circostanze che possano dare origine ad una Richiesta di risarcimento, dovrà darne comunicazione scritta all’Assicuratore, ferma la procedura indicata al precedente articolo 4.2.1. Tale comunicazione dovrà essere dettagliata, presentare i fatti in ordine cronologico e contenere almeno le seguenti informazioni:
(a) Il contestato, supposto o potenziale Atto illecito;
(b) Il tempo ed il luogo del contestato, supposto o potenziale Atto illecito;
(c) L’identificazione dei potenziali reclamanti e di tutte le altre persone o enti che potrebbero essere coinvolti;
(d) Una stima della Perdita patrimoniale potenziale.
Nel caso in cui l’Assicuratore dovesse accogliere tale comunicazione, tutte le eventuali Richieste di risarcimento comunicate ai termini dell’art. 1, e riconducibili a tali circostanze saranno considerate trasmesse alla data di tale comunicazione.
3. Richieste di risarcimento correlate
Qualsiasi Richiesta di risarcimento in qualsiasi modo riconducibile:
(a) Al medesimo Atto illecito o a più Atti illeciti collegati o continuati; o,
(b) Ad Atti illeciti che derivano dallo stesso fatto o insieme di fatti;
Saranno considerati un’unica Richiesta di risarcimento ai fini della presente Polizza, indipendentemente dal numero degli Assicurati, richiedenti coinvolti dal fatto che derivino dalla medesima causa.
Oppure, nel caso in cui l’Assicurato dovesse comunicare all’Assicuratore ai termini dell’art. 1 una Richiesta di risarcimento:
(i) In qualsiasi modo riconducibile agli stessi fatti sui quali si basa una
Richiesta di risarcimento precedentemente comunicata; o,
(ii) In qualsiasi modo riconducibile ad un Atto illecito identico o correlato ad un altro Atto illecito dal quale è derivata una Richiesta di risarcimento precedentemente comunicata,
La stessa sarà considerata come comunicata alla data della prima Richiesta di risarcimento.
4.3 - Difesa e transazioni
1. Gestione della Difesa
2. Anticipo dei costi di difesa e dei Spese per il ripristino della reputazione
L’Assicurato e la Società hanno il dovere di difendersi da qualsiasi Richiesta di risarcimento rientrante nell’oggetto della presente Polizza. L’Assicuratore non ha alcun obbligo di difesa ma:
(a) Anticiperà i Costi di difesa secondo le modalità previste dall’art 4.3.2;
(b) Avrà il diritto – previa comunicazione scritta - di associarsi con l’Assicurato e la Società nella difesa e/o nell’eventuale transazione di una Richiesta di risarcimento.
In ogni caso l’Assicurato e la Società dovranno, a proprie spese, fornire all’Assicuratore
(i) tutta l’assistenza necessaria; e,
(ii) attivarsi per porre in essere tutte le necessarie azioni
Per attenuare le conseguenze di una Richiesta di risarcimento.
L’Assicuratore anticiperà i Costi di difesa, Spese per il ripristino della reputazione ed i Xxxxx di indagine preventivamente approvati sostenuti in relazione ad una Richiesta di risarcimento rientrante nell’oggetto della presente Xxxxxxx, prima della sua conclusione definitiva e man mano che vengono sostenuti.
In ogni caso l’Assicuratore non sarà tenuto ad anticipare tali costi nel caso in cui;
(a) Lo stesso abbia negato l’operatività della copertura assicurativa; o
(b) L’anticipo richiesto dovesse superare:
(i) per quanto riguarda i Costi di difesa, quanto previsto dall’art. 1917, comma 3, c.c.
(ii) per quanto riguarda le Spese per il ripristino della reputazione ed i Costi di indagine, i sotto limiti indicati al punto 4 lettere a) e b) del Frontespizio di Polizza
In caso di disaccordo tra Assicurato ed Assicuratore in merito all’ammontare di tale anticipo, quest’ultimo anticiperà i costi sulla base di quanto ritiene equo ed appropriato. E’ comunque fatta salva la possibilità di concordare o definire un importo diverso sulla base dei principi contenuti nella presente Polizza.
In ogni caso gli anticipi ricevuti dovranno essere rimborsati all’Assicuratore nel caso in cui l’Assicurato non ne avesse avuto diritto.
3. Transazione Pena la perdita del diritto all’indennizzo, l’Assicurato non dovrà ammettere o assumersi alcuna responsabilità, stipulare alcun accordo transattivo o accettare alcuna decisione senza la preventiva autorizzazione scritta dell’Assicuratore.
L’Assicuratore non potrà negare senza giusta causa il proprio consenso alla transazione o accordo giudiziale, a condizione che gli sia stato consentito di valutare la possibilità di associarsi con l’Assicurato e la Società nella difesa ed in qualsiasi discussione e negoziazione concernente tale transazione o accordo giudiziario.
L’Assicuratore ha la facoltà di condurre indagini e previo consenso scritto dell’Assicurato può transare una Richiesta di risarcimento.
4. Surroga e Recuperi
L’Assicuratore che ha effettuato pagamenti sulla base della presente Polizza è surrogato, fino alla concorrenza dell’ammontare degli stessi, nei diritti dell’Assicurato verso i terzi responsabili. L’Assicurato è responsabile verso l’Assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.
Nel caso in cui l’Assicuratore dovesse recuperare somme eccedenti i pagamenti effettuati sulla base della presente Polizza, le stessi saranno versati all’Assicurato previa deduzione dei costi sostenuti.
L’Assicuratore avrà inoltre il diritto di surroga nei confronti di un Assicurato nel caso in cui lo stesso:
(a) Abbia ottenuto quanto indicato alla lettera (a) dell’articolo 5.1; o,
(b) Xxxxx commesso quanto indicato alla lettera (b) dell’articolo 5.1.
4.4 - Massimale e Ripartizione
1. Massimale Il Massimale indicato al punto 4 del Frontespizio di Polizza rappresenta in aggregato la somma massima che l’Assicuratore pagherà per tutte garanzie prestate all’Articolo 1 – Oggetto dell’assicurazione, in conseguenza di Richieste di risarcimento presentate contro gli Assicurati durante il Periodo di assicurazione ed il Periodo di osservazione (qualora applicabile).
I sotto limiti indicati al punto 4 lettere a) e b) del Frontespizio di Polizza
sono ricompresi e non in aggiunta al Massimale.
2. Ripartizione Escluso quanto previsto dall’Articolo 1 – Oggetto dell’assicurazione, garanzia C (Rimborso all’azienda), l’Assicuratore non ha alcun obbligo di effettuare pagamenti a favore o per conto della Società. Conseguentemente, nel caso in cui una Richiesta di risarcimento dovesse riguardare sia fattispecie rientranti nell’oggetto della presente Polizza, sia fattispecie escluse dalla stessa, la Società, gli Assicurati e l’Assicuratore faranno tutto quanto è in loro potere al fine di pervenire ad un’equa ripartizione tra gli stessi delle Perdite patrimoniali e dei Costi di difesa inerenti alle fattispecie sopra menzionate.
Articolo 5 - Esclusioni
Ai sensi della presente Xxxxxxx l’Assicuratore non sarà tenuto ad effettuare alcun pagamento per Perdite patrimoniali riconducibili a qualsiasi Richiesta di risarcimento presentata nei confronti di qualsiasi Assicurato in qualsiasi modo riconducibile:
1. Condotta (a) Al conseguimento da parte di un Assicurato di qualsiasi profitto o vantaggio a cui lo stesso non avesse legalmente diritto;
(b) Ad azioni, errori, omissioni dolose o violazioni dolose di disposizioni legislative da parte di un Assicurato.
L’esclusione opererà esclusivamente nel caso in cui quanto indicato alle lettere (a) e (b) siano confermate mediante sentenza passata in giudicato, arbitrato od altro provvedimento definitivo, od in seguito ad ammissione da parte dell’Assicurato.
2. Fatti noti, Circostanze e precedenti Richieste di risarcimento
3. Danno a persone e/o cose
(a) A qualsiasi fatto o circostanza reale o presunta da cui, antecedentemente alla data di continuità della Polizza, un Assicurato avrebbe potuto prevedere che sarebbe derivata una Richiesta di risarcimento;
(b) A qualsiasi controversia pendente o Richiesta di risarcimento ricevuta antecedentemente alla data di decorrenza della presente Xxxxxxx o che sia conseguenza diretta o indiretta o abbia ad oggetto i medesimi fatti delle stesse.
Ai sensi della presente clausola l’espressione “controversia” significa qualsiasi procedimento civile, penale, amministrativo o regolamentare o qualsiasi indagine, esame, inchiesta, arbitrato o decisione giudiziaria.
(a) A infortuni, malattia, sofferenza psicologica (eccezion fatta per gli Errori nella gestione dei rapporti di lavoro);
(b) A danni, perdita, distruzione o danneggiamento di qualunque bene materiale, Ivi incluso l’ambiente, dovuto a qualsiasi causa, ivi compresa la sua perdita d’uso (eccezion fatta per i costi di difesa relativi ad una richiesta di risarcimento derivante dalla dispersione di sostanze inquinanti con un sottolimite pari al 20% del Massimale di Polizza e con un massimo di €500.000,00)
4.
Responsabilità amministrativo- contabile
5.
Paesi OFAC
Alla responsabilità amministrativa ed amministrativo-contabile dell’Assicurato. Tale esclusione è applicabile unicamente alle società a partecipazione pubblica.
Se, in virtù di qualsiasi legge o regolamento applicabile alla Compagnia, alla sua capogruppo o alla sua controllante al momento della decorrenza della presente Polizza o in qualsiasi momento successivo, dovesse risultare illecito fornire copertura all'Assicurato in conseguenza di un embargo o di altra sanzione applicabile, la Compagnia, la sua capogruppo o la sua controllante, non potrà fornire alcuna copertura né assumere alcun obbligo, né fornire alcuna difesa all'Assicurato o disporre alcun pagamento per i costi di difesa, né garantire alcuna forma di indennizzo per conto dell'Assicurato, nella misura in cui ciò costituisse, appunto, violazione della suddetta sanzione o embargo.
6.
RC
Professionale
O in qualunque modo si riferiscano a perdite patrimoniali derivanti dall'esercizio, da parte della Società, da parte di Società controllate e partecipate o degli Assicurati, di specifiche attività professionali, servizi o consulenze resi a terzi, e/o da qualsiasi atto, errore ed omissione relativi a tali servizi o consulenze anche inerenti alla attività della contraente.
Si precisa che nessun Atto illecito, stato soggettivo o scopo di un Assicurato potrà essere attribuito ad un altro Assicurato al fine di determinare l’applicazione delle esclusioni di cui agli articoli 5.1 e 5. 2 della presente Polizza
L'ASSICURATORE IL CONTRAENTE
AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l’Italia
Il Contraente dichiara:
• Di aver ricevuto e compilato, prima della conclusione del contratto, il questionario per la valutazione di adeguatezza del contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 52 del Regolamento IVASS n. 5/2006;
• Di aver ricevuto, prima della conclusione del contratto, le Condizioni Contrattuali di Xxxxxxx;
• Di aver ricevuto, prima della conclusione del contratto, il fascicolo informativo ai sensi del regolamento IVASS n. 35 del 26 maggio 2010.
Ai sensi e per gli effetti degli Art. 1341 e 1342 del Codice Civile, il Contraente dichiara altresì di conoscere ed approvare espressamente gli Articoli sottoesposti della presente Polizza:
Art. 3.1 Inizio e termine della garanzia (principio claims made); Art. 3.2 Rinnovo dell’assicurazione
Art. 3.4 (Altre assicurazioni);
Art. 3.6 (Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio); Art. 3.9 (Modifiche del rischio);
Art. 3.10 (Legge applicabile e foro competente); Art. 3.11 (Offerta pubblica di titoli);
Art. 4.1.2 (Periodo di osservazione);
Art. 4.1.4 (Richieste di risarcimento relative ad errori nella gestione dei rapporti di lavoro); Art. 4.2.1 (Comunicazione delle richieste di risarcimento – Xxxxxxxx claims made);
Art. 4.3 (Difesa e transazioni);
Art. 4.4 (Massimale e Ripartizione); Art. 5 (Esclusioni);
e degli allegati:
L'ASSICURATORE IL CONTRAENTE
AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l’Italia
ALLEGATI ALLA POLIZZA DI RESPONSABILITÀ CIVILE PER AMMINISTRATORI, SINDACI, DIRIGENTI ED ALTRI ORGANI AZIENDALI DI SOCIETÀ NON QUOTATE:
Contraente: xxxxxxx
L'ASSICURATORE IL CONTRAENTE
AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l’Italia
21 di 21 v.3_11.14
AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l’Italia - Xxx xxxxx Xxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx
Tel: x00 00 00000, Fax: x00 00 0000000, xxx.xxx.xx.xx - Registro Imprese Milano / C.F. 97819940152 - P.I. 10479810961 - REA Milano n. 2530954.
Sede Secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806.
Sede legale: Xxxxxx Xxxx X. Xxxxxxx x. 00X, X-0000 Xxxxxxxxxxx - Xxxxxxxx Sociale Euro 47.000.000.