CESSIONE CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO
CESSIONE CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO
Le parti di seguito costituite:
Il Comune di Susa con sede legale in Xxx Xxxxxxx xx Xxxxx x. 00 Xxxx, codice fiscale 86501110018 rappresentato dal Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx , nato a Biella il 18/11/1969, che interviene in qualità di Segretario Comunale, che nel prosieguo del contratto sarà indicato semplicemente "CEDENTE";
Il l’Ente di gestione delle aree protette delle Alpi Cozie con sede legale in Xxx Xxxxxxx Xxxxxx x. 0, Xxxxxxxxxxx (XX) , codice fiscale 94506780017, rappresentato dal Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxx, nato a Villar Perosa (TO) il 08/08/1957, che interviene in qualità di Direttore dell’Ente di gestione delle aree protette delle Alpi Cozie che nel prosieguo del contratto sarà indicato semplicemente "CESSIONARIO ";
Sig.ra Xxxxxxx Xxxx Xxxxx nata a Susa (TO) il 09/09/1976 codice fiscale XXXXXX00X00X000X che nel prosieguo del contratto sarà indicata "LAVORATORE CEDUTO";
PREMESSO CHE:
a) l'articolo 30 del Dlgs 165 del 30 marzo 2001 s.m.i. disciplina il “Passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse”
b) il codice civile disciplina la "cessione de! contratto" al capo VIII del libro IV con gli articoli 1406 e seguenti definendone così la nozione "Ciascuna parte può sostituire a sé un terzo nei rapporti derivanti da un contratto con prestazioni corrispettive, se queste non sono state ancora eseguite, purché l'altra parte vi consenta";
TUTTO CIÒ PREMESSO
Convengono e stipulano quanto segue:
Art. 1 - Cessione contratto di lavoro
Il CEDENTE cede il contratto di lavoro, tutt'ora in corso di validità ed esecuzione, stipulato con la Sig.ra Xxxxxxx Xxxx Xxxxx al CESSIONARIO a conclusione del procedimento di mobilità volontaria avviato ai sensi dell’articolo 30 del DLgs 165/2001 e s.m.i.;
Art. 2 - Disposizioni specifiche della cessione di contratto
1. Il contratto viene ceduto ai sensi e per tutti gli effetti di cui al Capo VIII del Titolo II del Libro IV (articoli 1406 e seguenti) del codice civile.
2. Il CEDENTE è liberato dalla sue obbligazioni verso il LAVORATORE CEDUTO dal momento in cui il contratto diventa efficace salvo procedure di contenzioso in atto o non prescritte derivanti dal rapporto ceduto.
3. Il LAVORATORE CEDUTO esprime il proprio consenso alla cessione del contratto rendendo efficace la cessione nei suoi confronti con la sottoscrizione del presente contratto ed il suo rapporto di lavoro subordinato viene ceduto senza soluzione di continuità e senza interrompere il rapporto di lavoro in corso.
4. Al LAVORATORE CEDUTO si applica esclusivamente il trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, previsto nei contratti collettivi vigenti nel comparto dell’amministrazione CESSIONARIA e viene inquadrato nell'area funzionale e posizione economica corrispondente a quella posseduta presso l’amministrazione di provenienza.
Art. 3 - Tipologia del rapporto di lavoro
1. Il rapporto di lavoro regolato dal presente contratto è a tempo pieno e indeterminato.
2. Il rapporto di lavoro è regolato, oltre che dal contratto di lavoro ceduto e dal presente contratto di cessione, dalle leggi e dai contratti collettivi di parte giuridica ed economica vigenti nel tempo, i quali integrano di pieno diritto la disciplina del presente contratto.
3. In caso di annullamento della procedura di mobilità il presente contratto viene risolto senza obbligo di preavviso.
Art. 4 - Durata del contratto
1. Il contratto di lavoro subordinato viene ceduto a decorrere dal 01.02.2020. Pertanto, l'ultimo giorno di lavoro presso il Comune di Susa è il 31.01.2020.
Art. 5 - Inquadramento professionale
1. Il LAVORATORE CEDUTO è inquadrato nella categoria giuridica con la posizione economica e il profilo professionale dì cui all'ordinamento professionale del CCNL del 31/03/1999 e così indicati:
Categoria giuridica D - posizione economica D.2 - profilo professionale istruttore amministrativo.
2. Ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 e ss.mm.ii., il CESSIONARIO potrà adibire il dipendente a ogni mansione della categoria nella quale è inserito il dipendente medesimo, purché professionalmente equivalente. L'assegnazione di mansioni equivalenti costituisce atto di esercizio del potere determinativo dell'oggetto del contratto di lavoro.
Art. 6 - Trattamento economico
1. Il trattamento economico annuo del lavoratore è quello previsto dal vigente CCNL, con riferimento alla categoria di inquadramento oltre all’assegno per il nucleo familiare se spettante, alla tredicesima mensilità e trattamento accessorio. La retribuzione imponibile ai fini contributivi e fiscali sarà quella prevista dalle vigenti disposizioni di legge.
Art. 7 – Periodo di prova
1. Alla cessione di contratto non si applica l’istituto del periodo di prova previsto per le nuove assunzioni, in quanto non si tratta di novazione di rapporto di lavoro.
Art. 8 – Sede di lavoro
1. La prestazione lavorativa è espletata presso l’Ente di gestione delle aree protette delle Alpi Cozie salva assegnazione ad altri servizi/uffici per esigenze organizzative o gestionali su disposizione degli organi competenti.
Art. 9 - Orario di lavoro e destinazione
1. L’orario ordinario di lavoro è di 36 ore settimanali articolato nel rispetto delle normative vigente ed è determinato, secondo le disposizioni del proprio Dirigente, nel rispetto dell’art. 22 del CCNL 2018.
2. Il dipendente è altresì tenuto ad effettuare prestazioni di lavoro straordinario, nei limiti di quanto disciplinato dal CCNL e dalla legislazione, in relazione alle esigenze di servizio e secondo le disposizioni impartite dal Dirigente.
3. Al dipendente spettano i giorni di ferie secondo quanto previsto dalla legislazione e dai contratti collettivi di comparto vigenti.
4. In caso di assenza per malattia, si applicano gli articoli del Capo V del C.C.N.L. del 21.05.2018 comparto Funzioni Locali e l’art. 71 della legge 6 agosto 2008, n. 133.
Art. 10 – Obblighi del lavoratore
1. Il LAVORATORE CEDUTO è tenuto a prestare l’attività lavorativa con diligenza, lealtà e imparzialità, nel rispetto delle direttive impartite dai superiori e delle prescrizioni generali contenute nelle leggi, nei regolamenti, nelle circolari e nelle disposizioni di servizio, nel rispetto degli obiettivi e delle finalità istituzionali della pubblica amministrazione.
2. Il LAVORATORE CEDUTO, sottoscrivendo il contratto, si impegna ad osservare il Codice di Comportamento dell’Ente di gestione delle aree protette delle Alpi Cozie del quale si consegna copia.
Art. 11 – Incompatibilità
1. Il LAVORATORE CEDUTO dichiara sotto la propria responsabilità di non avere altri rapporti di impiego 4.pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'articolo 53 dei D. Lgs. 165/01 e ss.mm.ii.
2. Eventuali incarichi ottenuti da amministrazioni pubbliche o soggetti privati che, ai sensi del citato articolo 53 del D. Lgs. 165/01 e ss.mm.ii. necessitano di autorizzazione non potranno essere svolti senza che il LAVORATORE CEDUTO sia stato autorizzato preventivamente dal CESSIONARIO.
3. Le violazioni delle disposizioni sull'incompatibilità comportano nei confronti del LAVORATORE CEDUTO l'applicazione delle sanzioni disciplinari e ogni altra conseguenza prevista da norme di legge.
4. Il dipendente prende atto che, ai sensi dell’art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001, “i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell’attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di tali previsioni sono nulli. È, inoltre, prevista la restituzione obbligatoria dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti”.
Art. 12 – Disciplina
1. L’inosservanza delle disposizioni contenute nel contratto di lavoro, collettivo, aziendale e individuale, potrà dare luogo all’applicazione di sanzioni disciplinari secondo la gravità delle infrazioni e in conformità alla disciplina legislativa e contrattuale in materia
Art. 13 – Informativa sul trattamento dei dati (RGDP 2016/679)
1. Il CESSIONARIO informa il LAVORATORE CEDUTO che i dati personali conferiti saranno trattati nell’ambito dell’attività di gestione del rapporto di lavoro con l’Ente, per l’assolvimento degli obblighi previdenziali, assistenziali fiscali e contabili e per tutte le altre operazioni previste dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi che lo disciplinano.
2. L’interessato (LAVORATORE CEDUTO) potrà esercitare in qualsiasi momento il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiedere la rettifica, l’aggiornamento, il blocco e la cancellazione, se incompleti, sbagliati o trattati in modo diverso da quanto previsto dalla legge, dai regolamenti o dai contratti collettivi che disciplinano il procedimento per i quali sono raccolti o con quanto indicato nella presente informativa.
Art. 14 - Disposizione di rinvio
1. Per tutto quanto non previsto dal presente contratto verranno applicate le norme e le condizioni contenute nel D. Lgs. 165/01 e successive modificazioni e integrazioni, nel codice civile, nelle altre leggi regolatrici del rapporto di lavoro subordinato, nonché nel contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Regioni-Autonomie Locali e nel codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni.
2. Il dipendente dichiara di accettare tutte le clausole che regolano il suo rapporto di lavoro individuale a tempo indeterminato e a tempo pieno, dando per conosciute le norme di riferimento alle quali si fa rinvio.
3. Il dipendente si impegna inoltre a comunicare tempestivamente all’Amministrazione di appartenenza l’eventuale apertura di procedimenti penali a proprio carico.
Art. 15 – Oneri e spese contrattuali
1. Il presente contratto è esente dall'imposta di bollo, ai sensi del n. 25 della tabella allegata at D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, e dall'imposta di registrazione, ai sensi dell'articolo 10 della Tabella allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 poiché trattasi di cessione di contratto di lavoro subordinato, a sua volta esente dall'imposta di bollo e non soggetto a registrazione.
Letto, approvato e sottoscritto. Lì, 26/09/2019
IL LAVORATORE CEDUTO (Sig.ra Xxxxxxx Xxxx Xxxxx) IL CEDENTE (Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx)
IL CESSIONARIO (Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxx)