TUNISIA
TUNISIA
Fra l’Italia e la Tunisia è in vigore un Accordo bilaterale in materia di promozione e protezione degli investimenti, sottoscritto in forma di scambio di lettere (firmato a Roma il 17.10.1985, in vigore dal 24.6.1989). Il provvedimento di ratifica ed esecuzione dell’Accordo assume quindi carattere di “lex specialis” rispetto a quanto previsto in via generale dall’art. 16 delle Preleggi e si ritiene pertanto assicurata - secondo interpretazione costante ed in linea generale - la condizione di reciprocità relativamente alle materie in esso disciplinate.
Ciò premesso, si riportano per completezza alcune precisazioni:
Assunzione di cariche sociali
In linea generale, il diritto societario tunisino consente ad un cittadino straniero di assumere la carica di amministratore di una società a responsabilità limitata. L'esercizio di talune attività di servizi e attività industriali è tuttavia riservato alle società tunisine. In questi casi, una S.r.l. tunisina può avere esclusivamente un amministratore di cittadinanza tunisina.
L'esercizio dell'attività commerciale è invece esclusivamente riservato alle aziende tunisine, con amministratore di cittadinanza tunisina. Tuttavia, nel caso in cui una società straniera riesca ad ottenere dal Ministero del Commercio l'autorizzazione all'esercizio dell'attività commerciale, il requisito della cittadinanza tunisina dell'amministratore non è più richiesto.
Acquisto di beni immobili
Un cittadino italiano è libero di acquistare un bene immobile in Tunisia, al di fuori dei beni a vocazione agricola. Egli è tuttavia soggetto all'autorizzazione del governatore e, nel caso in cui non fosse residente in Tunisia, anche all'autorizzazione della banca centrale. L'iter da seguire consiste in una promessa di vendita, ottenimento dell'autorizzazione del governatore, firma del contatto di vendita, ottenimento dell'autorizzazione della banca centrale prima di depositare il fascicolo al catasto.
L'eccezione concerne i beni che si trovano nelle zone industriali o turistiche attrezzate e destinate all'investimento: in questo caso non è richiesta alcuna preventiva autorizzazione alla vendita.
ACCORDI BILATERALI IN VIGORE:
ACCORDO PER LA PROMOZIONE E LA PROTEZIONE RECIPROCA DEGLI INVESTIMENTI, CON DUE SCAMBI DI LETTERE (firmato a Roma il 17.10.1985, in vigore dal 24.6.1989)
xxxx://xxxxx.xxxxxx.xx/Xxxxxxx_Xxxxxxxxx/xxxxXxxxxxx_Xxxxxxxxx.xxxx
CONVENZIONE RELATIVA ALL'ASSISTENZA GIUDIZIARIA IN MATERIA CIVILE, COMMERCIALE E PENALE, AL RICONOSCIMENTO E ALL'ESECUZIONE DELLE SENTENZE E DELLE DECISIONI ARBITRALI E ALL'ESTRADIZIONE (firmata a Roma il 15.11.1967, in vigore dal 19.4.1972)
xxxx://xxxxx.xxxxxx.xx/Xxxxxxx_Xxxxxxxxx/xxxxXxxxxxx_Xxxxxxxxx.xxxx
CONVENZIONE PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E PER PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI, CON PROTOCOLLO AGGIUNTIVO (firmata a Tunisi il 16.5.1979, in vigore dal 17.9.1981)
xxxx://xxxxx.xxxxxx.xx/Xxxxxxx_Xxxxxxxxx/xxxxXxxxxxx_Xxxxxxxxx.xxxx
PROTOCOLLO DI MODIFICA ALLE CONDIZIONI E MODALITA' DI CONCESSIONE DELLA LINEA DI CREDITO PER IL PARTENARIATO TUNISINO-ITALIANO E LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE TUNISINE (firmato a Tunisi il 05.4.2001, in vigore dall'11.4.2002)
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