CONVENZIONE REGOLANTE I RAPPORTI PER L’ASSISTENZA TERMALE ED ALBERGHIERA IN FAVORE DEGLI AGENTI E RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO
Servizio Prestazioni
Ufficio Prestazioni Integrative e Firr
CONVENZIONE REGOLANTE I RAPPORTI PER L’ASSISTENZA TERMALE ED ALBERGHIERA IN FAVORE DEGLI AGENTI E RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO
ISCRITTI ALLA FONDAZIONE ENASARCO
L’Ente Nazionale Assistenza per gli Agenti e Rappresentanti di Commercio (di seguito denominato “ENASARCO”) per assicurare il soggiorno ai propri iscritti aventi diritto alla effettuazione di cure termali, ha necessità di procurarsi la prestazione dei servizi forniti da Aziende Alberghiere/termali (di seguito denominate “Aziende”). Tale azione è subordinata alla constatazione dello standard delle prestazioni del servizio alberghiero e/o sanitario normalmente fornito ai clienti privati, che l’Azienda aderente si impegna a garantire anche nei confronti degli Iscritti che saranno avviati dall’ Enasarco.
Art. 1 - L’Azienda aderente alla presente convenzione sarà inserita - previa valutazione da parte di Enasarco della rispondenza dei requisiti e delle condizioni richieste - in un elenco alfabetico suddiviso per regione, per località e per ciascuna tipologia di trattamento termale, formato in base alla seguente procedura.
Art. 1.1 - Selezione
Le domande di partecipazione pervenute entro la data indicata nel bando saranno selezionate tenendo conto dell’ordine di arrivo, delle indicazioni dei servizi, del numero di stanze messe a disposizione, delle caratteristiche proprie della prestazione (terme interne alla struttura, oppure distanza dallo stabilimento termale). Costituirà titolo di preferenza l’aver svolto analoghe prestazioni per almeno cinque anni senza che siano state denunciate carenze o disservizi significativi da parte degli iscritti.
Art. 1.2 - Elenco di riserva
Le strutture alberghiere escluse dalla prima selezione, ma in possesso dei requisiti di cui all’art. 1.1, saranno comunque inserite in un elenco di “riserva”, valido tre anni, che sarà utilizzato per la sostituzione delle strutture alberghiere che cesseranno il rapporto di collaborazione, oppure che saranno dichiarate decadute a seguito di segnalazione da parte degli iscritti.
Art. 1.3 – Pubblicità agli iscritti
L’elenco di cui all’Art. 1.1 sarà messo a disposizione degli iscritti, diviso per località/distretto termale completo di indirizzo, numero di telefono, fax, e-mail, con l’indicazione della categoria alberghiera, dei turni di bassa e di alta stagione e dei relativi prezzi praticati secondo nella presente Convenzione, così come espressamente indicati dalle strutture stesse all’atto dell’adesione.
Art. 1.4 – Disponibilità camere
Per l'erogazione delle cure e la sistemazione alberghiera, l'Azienda si obbliga a mettere a disposizione dell’Enasarco un congruo numero di stanze in tutti i turni stabiliti dall’ENASARCO, ammettendo nella struttura gli iscritti autorizzati dall’ Enasarco stesso.
FO N D A Z I O N E ⚫ EN A S A R C O
Xxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx, Xxxxxx
Tel. (+39) 06-5793.1 Fax (+39) 06-5793.2641 E-mail: xxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxx@xxxxxxxx.xx xxxx://xxx.xxxxxxxx.xx Codice Fiscale 00763810587
Il numero delle stanze messe a disposizione per ogni turno non potrà essere inferiore a 5 (cinque). In deroga le Aziende potranno comunque accettare un numero maggiore di iscritti rispetto alla disponibilità inizialmente fornita per i vari turni, dandone immediata comunicazione all’ Enasarco che provvederà alle necessarie variazioni ed all’invio della lettera di ammissione dell’Iscritto. L’elenco dei turni e delle disponibilità delle stanze sarà rinnovato su richiesta dell’Enasarco per gli anni successivi al primo.
Art. 1.5 – Turni
Ogni turno sarà di 14 giorni consecutivi.
I turni di soggiorno saranno organizzati nel periodo compreso tra la metà di aprile e la metà di novembre di ogni anno.
La Fondazione Enasarco comunicherà entro la fine del mese di febbraio di ogni anno i turni e le relative date.
Art. 1.6 – Esclusione
L'inosservanza dell'obbligo da parte dell'Azienda di alloggiare gli assistiti dell'ENASARCO esclusivamente nella struttura ammessa al servizio ne comporterà l’esclusione anche nell'ipotesi in cui gli stessi dovessero venire ospitati presso altre strutture di proprietà della stessa Azienda, salvo il diritto a eventuale risarcimento di danni e ad ogni altra azione comunque ed a qualunque titolo spettante all’ENASARCO.
Art. 2 – L’ ENASARCO comunicherà tempestivamente all’ Azienda il numero di iscritti ammessi per ciascun turno, ed invierà il relativo elenco nominativo, almeno venti giorni prima dell’inizio di ciascun turno.
L’Azienda alberghiera si impegna a tenere a disposizione le stanze per il giorno iniziale di ogni turno. Eventuali lievi ritardi, dovuti a cause di forza maggiore, dovranno essere tempestivamente comunicati dall’assistito alla Direzione dell’Azienda, a mezzo telegramma. Quest’ultima, in tali casi, si impegna a tenere a disposizione la stanza riservata fino ad un massimo di due giorni, dall’inizio del turno, dandone comunicazione all’Ufficio Prestazioni Integrative e Firr dell’Enasarco. Nel caso in cui, trascorsi due giorni, l’assistito per cause di forza maggiore non si presenti, la Fondazione dovrà corrispondere un indennizzo, limitatamente a tale periodo, pari al 50% della retta relativa ai due giorni di mancato soggiorno.
Art. 3 – La presente Convenzione ha validità dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2018 e si intende automaticamente risolto allo scadere del termine finale sopraindicato.
Alla fine di ogni anno, tuttavia, le strutture convenzionate e la Fondazione Enasarco potranno recedere dalla convenzione, previo invio di una comunicazione alla controparte entro il 30 novembre dello stesso anno.
Entro il 31 gennaio 2017 ed il 31 gennaio 2018, inoltre, nuove strutture alberghiere interessate potranno inoltrare domanda di adesione alla presente Convenzione.
Le domande saranno selezionate dalla Fondazione Enasarco e le strutture alberghiere, previo sottoscrizione dell’adesione, inserite nell’elenco delle strutture convenzionate, o ammesse nell’elenco di “riserva”.
Art. 4 - La struttura alberghiera, come detto in premessa, deve essere inserita, ai sensi della normativa applicabile, tra gli alberghi a “tre stelle”, “quattro stelle” o categoria superiore ed essere in regola con tutta la vigente legislazione per la gestione di attività di “pubblico esercizio”, ed assicurare agli assistiti Enasarco il seguente trattamento alberghiero.
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Xxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx, Xxxxxx xxxx://xxx.xxxxxxxx.xx Codice Fiscale 00763810587
Art. 4.1 – Condizioni generali
L’Azienda si obbliga a prestare agli assistiti dall’ENASARCO i seguenti servizi:
a) alloggio in camera doppia/singola con servizi;
b) vitto con trattamento di pensione completa e comprensivo di un litro di acqua minerale comunemente usata dalla struttura, per ogni pasto e per persona;
c) servizio gratuito di navetta di andata-ritorno, qualora l’albergo non sia dotato di strutture termali interne.
Art. 4.2 - Camere
Gli assistiti dell'ENASARCO verranno alloggiati in camere doppie /due letti, adeguatamente arredate e ben areate, dotate di servizi igienici, fornite di acqua corrente calda e fredda e di idonee apparecchiature per garantire una temperatura ambiente non inferiore ai 20°.
Per le stanze singole messe a disposizione degli assicurati dell'ENASARCO è prevista una maggiorazione del 5% che dovrà essere corrisposta direttamente dall’assistito. Eventuali pattuizioni in deroga potranno essere direttamente concordate tra assistito e struttura fermo restando che per queste, Xxxxxxxx non riconoscerà alcun compenso aggiuntivo. Dovranno essere assicurati locali idonei ad uso di soggiorno e relax.
Art. 4.3 - Pasti
Il vitto da somministrare sarà rispondente agli standard qualitativi previsti per le strutture alberghiere qualificate a “3 stelle”, “4 stelle” o categoria superiore, garantendo il trattamento di pensione completa (colazione pranzo e cena) e includendo un litro di acqua a testa ai pasti principali.
I pasti principali verranno serviti ai tavoli, da personale della struttura convenzionata.
Il menù giornaliero, indicante la composizione di ogni pasto, nonché le modalità per ottenere eventuali sostituzioni, dovrà essere affisso nella sala da pranzo, almeno 24 ore prima.
Art. 5 - Il corrispettivo per persona per i servizi prestati dall’Azienda e specificati all’art. 4, viene così concordato in base alla durata del soggiorno:
CATEGORIA 3 STELLE | BASSA STAGIONE | € 44,00 al giorno per persona (compresa IVA) |
ALTA STAGIONE | € 49,00 al giorno per persona (compresa IVA) | |
CATEGORIA 4 STELLE | BASSA STAGIONE | € 54,10 al giorno per persona (compresa IVA) |
ALTA STAGIONE | € 59,30 al giorno per persona (compresa IVA) | |
CATEGORIA 4 STELLE S/5 STELLE | BASSA STAGIONE | € 65,00 al giorno per persona (compresa IVA) |
ALTA STAGIONE | € 71,00 al giorno per persona (compresa IVA) |
Gli importi di cui sopra saranno aggiornati ogni anno nella misura pari al tasso di inflazione programmata e comunicati alle strutture alberghiere unitamente ai turni di soggiorno annuali di cui all’art. 1.5.
L’Azienda si impegna ad assicurare lo stesso standard di servizi offerto al resto della clientela e non richiederà supplementi di spesa agli assistiti per i servizi assicurati agli altri ospiti dell’albergo.
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Art. 6 - La struttura termale dovrà essere, come detto nelle premesse, accreditata dalle competenti strutture del Servizio Sanitario Nazionale.
Art. 6.1- Procedura prestazioni terapeutiche
Considerato che le cure termali rientrano nei Livelli essenziali di assistenza (LEA), come previsto dalla normativa vigente, è necessario avvalersi di procedure tali da permettere un effettivo riscontro del trattamento termale effettuato dagli iscritti, secondo la procedura indicata:
❖ L'albergo e l'Amministrazione delle Terme - qualora si tratti di amministrazioni separate
– si impegnano a garantire la disponibilità dell'erogazione delle cure nei confronti degli assistiti che verranno avviati alle strutture alberghiere; qualora lo stabilimento termale abbia una gestione diversa rispetto a quella alberghiera, quest’ultima, prima di confermare all’interessato la disponibilità, dovrà garantire la effettuabilità delle prescritte cure nel periodo in questione;
❖ All'inizio di ciascun turno la struttura alberghiera/termale si impegna a sottoporre ad accurata visita medica tutti gli iscritti ammessi alle cure ed a verificare per ognuno il numero e la durata delle applicazioni terapeutiche, tenendo conto anche della esigenza assoluta di individuare eventuali controindicazioni alle cure avvalendosi, se del caso, anche di indagini specialistiche e strumentali, concordando con la competente A.S.L. le relative modalità di effettuazione;
❖ La struttura alberghiera/termale dovrà provvedere, con personale tecnico qualificato, all'espletamento delle cure, nonché a fornire individualmente la biancheria, opportunamente igienizzata, occorrente per le cure e la reazione;
❖ Ferme restando le competenze delle strutture sanitarie locali presso, l’Azienda alberghiera/termale dovrà essere garantita la presenza di un medico;
❖ L’Azienda alberghiera/termale provvederà inoltre a compilare per ogni iscritto, nel giorno di arrivo alle terme, la scheda che dovrà essere trasmessa all’Enasarco, controfirmata nella parte relativa all'attestazione del numero e del tipo delle cure fruite, e poi allegata alla fattura per la successiva liquidazione del corrispettivo.
Art. 6.2 – Interruzione prestazioni terapeutiche
L'albergo e l'Amministrazione delle Terme, si impegnano a garantire l'obbligo di comunicare subito all’Enasarco ed alle strutture alberghiere eventuali interruzioni delle prestazioni terapeutiche, a qualsiasi causa esse siano imputabili.
Art. 6.3 – Inosservanza della procedura prestazioni terapeutiche
L'inosservanza ripetuta della procedura descritta potrà comportare l’esclusione dal servizio.
Art. 7 – Resta convenuto che ove l’iscritto dell’ENASARCO, per motivi di salute o per cause di forza maggiore, dovesse interrompere il suo soggiorno dopo un periodo pari o superiore alla metà del turno, l’Ente stesso sarà tenuto a corrispondere il corrispettivo concordato per l’intero turno pro-capite; invece, se lo stesso, sempre per le causali suddette, avrà soggiornato per un periodo inferiore alla metà del turno, l’ENASARCO corrisponderà la normale retta per i giorni di effettiva presenza e, per il restante periodo, un terzo della retta stessa.
Art. 8 – Gli iscritti ammessi dall’ENASARCO a ciascun turno dovranno esibire all’Azienda la lettera di ammissione al turno.
L’identificazione degli aventi diritto alle prestazioni alberghiere è demandata all’Azienda che si obbliga a provvedervi, previo acquisizione di:
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Xxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx, Xxxxxx xxxx://xxx.xxxxxxxx.xx Codice Fiscale 00763810587
❖ lettera di ammissione – strettamente personale – che ciascun iscritto dovrà esibire al proprio arrivo nella struttura alberghiera; il nominativo dell’iscritto dovrà essere presente nell’elenco di cui all’art. 2 trasmesso dall’ENASARCO, nel quale saranno specificati il cognome e nome dei singoli assistiti, la residenza ed il numero di matricola;
❖ documento di identità personale dell’assistito in corso di validità.
L’Azienda si impegna, inoltre a:
❖ sottoporre in visione all’iscritto, al momento del suo arrivo, copia della presente Convenzione;
❖ far apporre all’iscritto la propria firma sull’elenco inviato dall’ENASARCO, riportando sull’elenco stesso gli estremi del documento di identità personale esibito e la data di effettivo arrivo e quella di effettiva partenza dell’agente.
Art. 9 – Alla fine di ciascun turno l’Azienda dovrà trasmettere all’ENASARCO:
❖ la fattura elettronica del soggiorno effettuato dall’iscritto completa dei seguenti allegati:
❖ elenco dei partecipanti di cui all’art. 2 compilato in ogni sua parte.
❖ attestazione dell’effettuazione delle cure termali che ogni iscritto avrà consegnato alla Direzione dell’Albergo prima di partire.
L’ENASARCO non procederà al pagamento della fattura qualora la stessa non sia regolarmente compilata e completa di allegati riferiti ad:
❖ imponibile, l’IVA e l’importo totale fissato dal presente contratto per adesione;
❖ nominativi degli iscritti alla Fondazione che hanno usufruito della prestazione;
❖ periodo di soggiorno e la data di arrivo e di partenza dell’agente;
❖ estremi di ciascun documento di identità;
❖ firma dell’agente.
o siano presenti discordanze tra la fattura e l’elenco allegato.
Riscontrata l’esattezza della documentazione allegata alla fattura elettronica, la Fondazione provvederà al pagamento entro sessanta giorni dalla ricezione; qualora la documentazione sia incompleta, il saldo avverrà entro sessanta giorni dalla regolarizzazione disponendo che il relativo mandato di pagamento sia estinto mediante accredito sul conto corrente indicato di seguito:
Istituto bancario: ___________________________, Agenzia _________________________
Codice Iban _.
Art. 10 – L’Azienda si impegna ad estendere alle medesime condizioni sopra specificate il trattamento alberghiero riservato all’iscritto anche agli accompagnatori, purché soggiornino nello stesso periodo e nella medesima stanza, e l’iscritto abbia previamente preso contatto con l’Azienda (la retta sarà pari al 100% quella convenzionata maggiorata del 10%).
Le spese di soggiorno degli accompagnatori sono a completo carico degli interessati e verranno direttamente regolate dai medesimi con la direzione dell’Azienda, escluso ogni intervento e responsabilità dell’ENASARCO.
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Art. 11 – L’Azienda si impegna ad ospitare alle stesse condizioni della presente Convenzione i seguenti soggetti:
❖ gli amministratori della Fondazione ENASARCO;
❖ i dipendenti della Fondazione ENASARCO in attività ed in quiescenza e le vedove che percepiscono la pensione indiretta o di reversibilità;
❖ le vedove degli iscritti che fruiscono di pensione indiretta o di reversibilità erogata dalla Fondazione ENASARCO.
Agli accompagnatori dei soggetti sopra identificati saranno applicate le stesse condizioni previste dall’Art. 10, purché soggiornino nella stessa stanza.
Le spese di soggiorno relative ai soggetti identificati all’ Art. 11, verranno regolate direttamente dagli interessati.
Art. 12 – L’Azienda si impegna ad agevolare in ogni modo il compito del funzionario che l’ENASARCO invierà, quando lo riterrà opportuno, con lo scopo di verificare l’integrale applicazione del presente Convenzione, nonché di mantenere i contatti con i propri iscritti.
Art. 13 – Per patto espresso, si conviene che la presente Convenzione si intenderà automaticamente risolto, senza necessità di messa in mora o pronunzia del giudice, qualora l’ENASARCO abbia riscontrato:
❖ la mancata incompleta prestazione da parte dell’Azienda di quanto previsto alle lettere a) e b) dell’art. 4.1;
❖ lo spostamento di turno effettuato senza l’autorizzazione scritta dell’ENASARCO;
❖ la sostituzione di persona autorizzata;
❖ inadempienza da parte della struttura alberghiera/termale nelle prestazioni dovute in forza della presente Convenzione;
❖ inadempienza alle norme di legge ed alle condizioni contenute nei presenti accordi o deficienze di ordine igienico, alimentare, terapeutico, assistenziale nei confronti degli assistiti, anche se si tratti di inadempienze e di deficienze imputabili ad uno solo dei destinatari della presente.
La Fondazione ENASARCO non corrisponderà alcuna somma per il turno nel quale è intervenuta la risoluzione; nel caso, invece, di prestazione adempiuta solo parzialmente, si applicherà una penale corrispondente al 50% dell’importo complessivo dovuto. In ogni caso, resta salvo il diritto a eventuale risarcimento di danni e ad ogni altra azione comunque ed a qualunque titolo spettante all’ENASARCO.
L’Azienda alberghiera/termale si impegna, altresì, all'osservanza delle norme di legge e dei contratti collettivi riguardanti i rapporti di lavoro del personale dipendente, al fine di assicurare la correttezza del servizio.
Art. 14 – Per la risoluzione di ogni controversia dipendente dalla presente Convenzione le parti eleggono competente il Foro di Roma.
Art.15 – Le eventuali spese di registrazione dalla presente Convenzione sono ad esclusivo carico dell’Azienda, che ne curerà la relativa esecuzione e trasmetterà all’ENASARCO copia annotata di detta formalità.
Agli effetti dell’imposta di registro, le parti precisano che i compensi nascenti dalla esecuzione della presente Convenzione sono soggetti ad I.V.A. e pertanto si chiede la registrazione a tassa fissa a norma del disposto di cui all’art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.
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Alla presente Convenzione sono allegati:
❖ modulo di adesione che dovrà essere restituito alla Fondazione Enasarco debitamente compilato dall’Azienda alberghiera e sottoscritto dal titolare della stessa:
❖ elenco turni di 14 giorni consecutivi per l’anno 2016.
Xxxxx, approvato e sottoscritto in duplice copia.
____________________ – Per l’AZIENDA – (Data) Il Titolare
_________________________ (timbro e firma)
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All. 1
ADESIONE ALLA CONVENZIONE REGOLANTE I RAPPORTI CONCERNENTI L’ASSISTENZA ALBERGHIERA TERMALE IN FAVORE DEGLI ASSISTITI DELL’ENASARCO ANNO 2016 E DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’
Il sottoscritt………………………………………………..…….….titolare/legale rappresentante dell’albergo termale……………………………….……………….…….Via…………….……………………………………………………………….
.. città………………………………….…..n°…….. telefono………………………………….. in relazione all’Avviso pubblicato dall’Enasarco al fine di reperire strutture alberghiere a cui avviare i propri assistiti che effettueranno le cure termali nel triennio 2016/2018 ed alla relativa Convenzione regolante i rapporti concernenti l’assistenza termale ed alberghiera in favore degli assistiti dell’Enasarco anno 2016/2017/2018,
DICHIARA
⮚ di voler aderire al servizio di cui sopra, mettendo a disposizione dell’Enasarco il numero di camere indicate all’art. 1.4, accettando, senza alcuna riserva, ed impegnandosi sin d’ora a rispettare tutte le clausole contenute nella Convenzione 2016/2018 che diventa parte integrante del presente documento, pena l’esclusione dal servizio stesso;
⮚ di essere in possesso dei requisiti richiesti nel nella Convenzione 2016/2018, in particolare:
a) di essere iscritto alla C.C.I.A. di con
n° ;
b) di essere in possesso della licenza di Pubblico esercizio rilasciata dal Comune di
…………………………………………………………… in relazione all’attività svolta (estremi licenza );
c) (per l’albergo) di essere classificato con stelle (indicare se categoria superiore)
come da certificazione rilasciata da…………………………………………., in data ;
d) di comprendere nella propria struttura anche un impianto termale convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale;
e) che l’albergo è ubicato a ………metri di strada dalle terme (per la struttura non costituente unico complesso con le terme);
f) di essere in regola sotto il profilo normativo generale, con particolare riferimento all’aspetto fiscale, alla inesistenza di eventuali preclusioni connesse alla legislazione antimafia, alla rispondenza alle prescrizioni del D. lgs. N. 626/1994 e successive modifiche e integrazioni;
g) di essere in possesso della certificazione di prevenzione antincendio rilasciata dai Vigili del Fuoco (estremi certificazione ).
(luogo e data)
Il Titolare/Legale rappresentante
……………………………………………….. (timbro e firma)
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All. 2
ELENCO TURNI ANNO 2016
n. turno | dal giorno | al giorno |
1 | 17-apr | 01-mag |
2 | 24-apr | 08-mag |
3 | 01-mag | 15-mag |
4 | 08-mag | 22-mag |
5 | 15-mag | 29-mag |
6 | 22-mag | 05-giu |
7 | 29-mag | 12-giu |
8 | 05-giu | 19-giu |
9 | 12-giu | 26-giu |
10 | 19-giu | 03-lug |
11 | 26-giu | 10-lug |
12 | 03-lug | 17-lug |
13 | 10-lug | 24-lug |
14 | 17-lug | 31-lug |
15 | 24-lug | 07-ago |
16 | 31-lug | 14-ago |
17 | 07-ago | 21-ago |
18 | 14-ago | 28-ago |
19 | 21-ago | 04-set |
20 | 28-ago | 11-set |
21 | 04-set | 18-set |
22 | 11-set | 25-set |
23 | 18-set | 02-ott |
24 | 25-set | 09-ott |
25 | 02-ott | 16-ott |
26 | 09-ott | 23-ott |
27 | 16-ott | 30-ott |
28 | 23-ott | 06-nov |
29 | 30-ott | 13-nov |
30 | 06-nov | 20-nov |
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