CONTRATTO DI ASSICURAZIONE RAMO DANNI
CONTRATTO DI ASSICURAZIONE RAMO DANNI
DIP – Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni
Compagnia: Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. Prodotto: Locazione Serena
Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. è registrata in Italia ed autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa con Decreto del Ministro
dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato del 20 ottobre 1993 (Gazzetta Ufficiale del 03 novembre 1993 n. 258). E’ iscritta alla Sez. I, al
n. 1.00115, dell’Albo delle Imprese IVASS e ne è soggetta a controllo.
Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete, relative al prodotto, sono fornite nel seguente documento:
• Set informativo e specifici allegati
CHE TIPO DI ASSICURAZIONE È?
La presente polizza presenta le garanzie preposte al rimborso della perdita pecuniaria del proprietario dell’immobile dovuta al mancato pagamento dei canoni di locazione e per gli infortuni subiti dal conduttore dell’immobile.
CHE COSA È ASSICURATO?
Coperture
PERDITE PECUNIARIE:
L’Impresa si obbliga ad indennizzare l’Assicurato, nel limite della percentuale del canone
Opzione 1) Sfratto Esecutivo
Opzione 2) Sfratto Eseguito
di locazione annuo scelto, indicato sul modulo di polizza, per le perdite pecuniarie derivanti dalla perdita dei canoni di locazione.
Il Prodotto Locazione Serena opera, alternativamente, secondo le seguenti opzioni, come riportate sul modulo di polizza:
L’impresa si obbliga ad indennizzare l’Assicurato a condizione che sia stata ottenuta convalida di sfratto con contestuale fissazione della data di esecuzione ai sensi dell’art. 663 del codice di procedura civile.
L’Impresa si obbliga ad indennizzare l’Assicurato a condizione che sia stata ottenuta l’esecuzione dello sfratto.
INFORTUNI:
L'assicurazione vale per gli infortuni che il conduttore dei locali subisca:
a) nell'esercizio delle attività professionali principali(rischio professionale);
b) nello svolgimento di ogni altra attività esercitata non professionalmente purché inerente alla vita comune e di relazione, al disbrigo delle occupazioni familiari e domestiche, ai passatempi e alle comuni manifestazioni della vita di ogni giorno nonché alla pratica di hobbies anche se a carattere continuativo (rischio extraprofessionale).
Si rammenta come le coperture operanti saranno quelle risultanti dalla Scheda di Polizza sottoscritta dal Contraente.
CHE COSA NON È ASSICURATO?
Non sono assicurabili le abitazioni che abbiano almeno una delle seguenti caratteristiche:
con ubicazioni al di fuori del territorio della Repubblica Italiana;
immobili senza contratto di locazione o con contratto non registrato all’Agenzia delle
Entrate per un periodo maggiore a 15 giorni;
contratti di locazione diversi da privati o commerciali;
conduttori con età superiore a 75 anni per la sezione infortuni;
cessioni di rami d’azienda
CI SONO LIMITI DI COPERTURA?
La garanzia “Perdite pecuniarie” non comprende le perdite derivanti da:
! dolo o colpa grave, imputabili al Contraente e/o all’Assicurato;
! sfratto nei confronti di qualsiasi parente o affine.
Non è inoltre riconosciuto alcun indennizzo nel caso di contratti o accordi in forza dei quali il godimento dell’immobile è il corrispettivo anche parziale di una prestazione d’opera.
La garanzia “Infortuni” non comprende gli infortuni causati:
! dall’uso, anche come passeggero, di veicoli o natanti a motore in competizioni non di regolarità pura e nelle relative prove;
! all’uso, anche come passeggero, di aeromobili (considerati come tali anche deltaplani, ultraleggeri e simili);
! dalla pratica di sport aerei in genere, paracadutismo, pugilato, atletica pesante, lotta nelle sue varie forme, judo, karatè, arti marziali, rugby, football americano, speleologia, immersioni non in apnea, canoa fluviale, salti dal trampolino con sci o idrosci, sci acrobatico, sci alpinismo, sci estremo, guidoslitta, bob, arrampicata libera (free climbing), attività svolta a quota superiore a 2.500 mt s.l.m, hockey su ghiaccio o a rotelle;
!dalla pratica di qualsiasi sport esercitato professionalmente o che comunque comporti remunerazione sia diretta che indiretta, intendendosi per tale anche i rimborsi forfetizzati delle spese e/o diarie;
! da ubriachezza, da uso di allucinogeni, dall’uso non terapeutico di stupefacenti o di psicofarmaci;
! da proprie azioni delittuose, da atti contro la propria persona o da partecipazione ad imprese temerarie;
! da terrorismo;
! da movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, inondazioni nonché qualsiasi calamità naturale (dichiarata o meno dalle competenti autorità);
! da trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati, e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi x, ecc.).
Sono altresì escluse dall’assicurazione le conseguenza dell’infortunio che si concretizzino
nel sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS)
Non sono considerati infortuni:
1) le ernie;
2) gli avvelenamenti, salvo quanto previsto al precedente art. 24 e le infezioni che non abbiano per causa diretta ed esclusiva una lesione rientrante nella definizione di infortunio, le conseguenze di operazioni chirurgiche o di trattamenti non resi necessari da infortunio;
3) gli infarti da qualsiasi causa determinati;
4) quelli subiti durante il periodo di arruolamento volontario, di richiamo per mobilitazione o per motivi di carattere eccezionale.
! Franchigie e scoperti diversi, specificati nelle singole sezioni delle diverse garanzie.
DOVE VALE LA COPERTURA?
Per la Sezione Perdite Pecuniarie l’assicurazione vale esclusivamente per i contratti di locazione stipulati all’interno del territorio della Repubblica italiana e relativi a immobili siti all’interno della medesima.
Per la sezione Infortuni la copertura vale per il mondo intero.
CHE OBBLIGHI HO?
Al momento della sottoscrizione del contratto, il Contraente ha il dovere di fare dichiarazioni non reticenti, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, tutti i cambiamenti che comportano una modifica del rischio, compresi i dati identificativi e patrimoniali del Conduttore e degli eventuali coobbligati. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti o l’omessa comunicazione delle modifiche del rischio possono comportare la cessazione della polizza o la perdita, parziale o totale, del diritto dell’Indennizzo.
Il Contraente ha altresì l’obbligo di pagare il premio al fine di determinare l’operatività della copertura assicurativa.
Il Contraente, in caso di sinistro, deve mettere a disposizione dell’Impresa tutta la documentazione necessaria alla verifica del caso.
QUANDO E COME DEVO PAGARE?
Il contratto si intende perfezionato con il pagamento, per il tramite del contraente, del premio che è determinato per periodi di assicurazione poliennale. Resta fermo il disposto dell’art. 1901 c.c.
Il pagamento potrà avvenire per tramite dell’Intermediario oppure direttamente all’Impresa. Il premio è già comprensivo di imposte.
QUANDO COMINCIA LA COPERTURA E QUANDO FINISCE?
L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 (o comunque dall’ora convenuta) del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.
L’assicurazione ha validità poliennale e alla sua naturale scadenza cessa senza necessità di disdetta. Resta salva la facoltà delle Parti di recedere dal contratto in caso di sinistro.
COME POSSO DISDIRE LA POLIZZA?
Il contratto non prevede disdetta.
Resta salva la facoltà delle Parti di recedere dal contratto in caso di sinistro.