CONDIZIONI GENERALI PER LA CONCLUSIONE DI UN CONTRATTO DI CONCESSIONE DEL:
CONDIZIONI GENERALI PER LA CONCLUSIONE DI UN CONTRATTO DI CONCESSIONE DEL:
“Servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità mediante bonifica ambientale dell’area interessata da incidenti stradali con sversamento di materiali oggetto di normative specifiche. Operazioni da effettuarsi in emergenza”
Premessa
Il presente documento contiene le condizioni generali predisposte dall’Unità Ordinante, ad integrazione delle Condizioni del MEPA, relative al bando di seguito specificato:
SERVIZI categoria: Servizi di pulitura delle strade SERVIZI categoria: Servizi di gestione dei rifiuti speciali
ENTE APPALTANTE
Comune di Monfalcone – sede legale Piazza della Repubblica n. 8 – 34074 Monfalcone
Unità Operativa di riferimento
UNITA' OPERATIVA: Comando di Polizia Locale
XXX X.xxx Xxxxxxxx, 00, 00000 Xxxxxxxxxx (XX) Dirigente xxxx. Xxxxxxx Xxxx
Tel. 0000 000000 / Fax 0000 000000
L’ufficio che segue la procedura è: UFFICIO PROVVEDITORATO Xxx Xxxx’Xxxxxxxx 00, 00000 Xxxxxxxxxx (XX)
Referente: Responsabile UO Provveditorato Xxxxxxx Xxxxxx
Tel. 0000 000000 / Fax 0000 000000 / E-mail xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xxxxxxxxxx.xx.xx
Orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 08:45 alle ore 13.45 / Lunedì e mercoledì anche dalle ore 15.30 alle ore 17.45
- Direttore dell’esecuzione: Comandante di Polizia Locale Dr. Xxxx Xxxxxxx
- Cod. IPA: c-f356
- Cod. Fatt. Elettronica: UF425R
1 TIPOLOGIA DEL CONTRATTO
1.1 Tipologia del contratto
Il contratto ha come oggetto l’affidamento in concessione del servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e di reintegra delle matrici ambientali, post incidente stradale, mediante “pulitura della piattaforma stradale e delle sue pertinenze”, su tutta la rete stradale comunale, ai sensi degli artt. 164 e ss. Del D.Lgs. 50/2016.
Ai sensi dell’articolo 3, lett. vv) 0 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., nella concessione di servizi la controprestazione a favore del concessionario consiste “unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio”.
La stipula del contratto di concessione avverrà in via telematica, attraverso il MEPA, tra l’aggiudicatario ed il Comune di Monfalcone.
La stipula del contratto di concessione di servizi non impegna in alcun modo l’Amministrazione e non costituisce alcuna garanzia di corrispondenti introiti per il Concessionario, che assume interamente a proprio carico il rischio operativo inerente la gestione del servizio oggetto del presente Capitolato, bensì dà origine unicamente ad un obbligo del Concessionario di eseguire le operazioni necessarie al ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità dell’area interessata da incidenti stradali nei modi e nei termini specificati nel capitolato tecnico, fino a concorrenza dell’importo massimo stabilito, e nel periodo della sua validità ed efficacia.
La durata prevista è
Durata ordinaria di mesi 12 dalla data di stipula del contratto.
Opzione rinnovo. Sarà facoltà dell’Ente, verificata ed accertata la regolaritàdel servizio, procedere al rinnovo per gli anni successivi fino ad un massimo di anni 3 complessivi, previa verifica del rispetto della soglia massima prevista.
2 CARATTERISTICHE E CONDIZIONI SPECIFICHE DELLA CONCESSIONE
2.1 Oggetto della Concessione
Il presente Capitolato disciplina il contratto tra il Comune di Monfalcone e l’impresa, ovvero il diverso soggetto di cui all’art. 45 e ss. del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., risultato aggiudicatario della procedura, avente ad oggetto l’affidamento mediante concessione triennale delle prestazioni inerenti al servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale ed ambientale, mediante pulitura dell’area interessata da incidenti stradali, lungo la rete viaria di competenza del Comune di Monfalcone.
Il servizio oggetto della presente concessione di servizi, consiste in una serie di attività finalizzate al ripristino delle condizioni di sicurezza ed ambientale delle strade dove si sono verificati incidenti stradali.
Il dettaglio delle tipologie d’intervento previste, le modalità di attivazione degli interventi con i relativi tempi, gli interventi di bonifica richiesti e le modalità operative sono specificate nel documento allegato, denominato “CAPITOLATO TECNICO”.
2.2 Personale
Il personale impiegato per lo svolgimento dell’appalto dovrà essere di comprovata moralità, in possesso di competenze e professionalità adeguate.
In relazione alle risorse umane impegnate nelle attività l’appaltatore è tenuto a far fronte ad ogni obbligo previsto dalla normativa vigente in ordine agli adempimenti fiscali, tributari, previdenziali e assicurativi riferibili al personale dipendente e ai collaboratori liberi professionisti.
Per i lavoratori dipendenti o per gli eventuali soci lavoratori l’appaltatore è tenuto a osservare gli obblighi retributivi e previdenziali stabiliti dai vigenti CCNL di categoria, compresi, se esistenti alla stipulazione del contratto, gli eventuali accordi integrativi territoriali.
L’appaltatore deve osservare le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi, della legge e dei regolamenti su tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.
Con riferimento al Decreto dd. 6 giugno 2012 del Ministero dell’Ambiente in tema di aspetti sociali negli appalti pubblici, si richiama l’appaltatore alla promozione di un “lavoro dignitoso”. Nel contesto degli “appalti pubblici socialmente responsabili”, considerato l’appalto in oggetto, gli elementi importanti cui fare riferimento possono essere:
- la conformità con le norme fondamentali del lavoro;
- la retribuzione dignitosa;
- la salute e sicurezza sul luogo di lavoro;
- il dialogo sociale;
- l’accesso alla formazione;
- la parità di genere e la non discriminazione;
- l’accesso alla protezione sociale di base;
- la promozione della conformità con i diritti sociali e del lavoro;
- l’osservanza delle normative e dei contratti collettivi nazionali conformi con il diritto dell’UE;
- l’osservanza del principio della parità di trattamento tra uomini e donne, del principio della parità di retribuzione per il lavoro di uguale valore, e la promozione della parità di genere;
- l’osservanza delle normative in materia di salute e di sicurezza sul luogo di lavoro;
- la lotta alla discriminazione basata su altri criteri (età, disabilità, razza, religione o convinzioni personali, orientamento sessuale...) e creazione di pari opportunità.
2.3 Requisiti del concessionario
Possono partecipare alla gara gli operatori economici in possesso dei seguenti requisiti:
a) possesso dei requisiti di moralità di cui all’articolo 80 del Dlgs 50/2016 e s.m.i.;
b) iscrizione presso la Camera di Commercio, competente territorialmente, per l’attività di coordinamento e gestione della manutenzione delle strade, finalizzata al ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità, a
c) Essere in possesso dei requisiti di capacità tecnica di cui all’art. 83 del D.Lgs. 50/2016, di seguito specificati:
‑ iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali nella categoria “trasporto di rifiuti in conto proprio”, ai sensi dell’art. 212, comma 8 del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 per le operazioni di trasporto rifiuti pericolosi e non pericolosi, derivanti dalle attività in oggetto;
‑ iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali alla categoria 5, "raccolta e trasporto rifiuti speciali pericolosi" ai sensi del D. Lgs. del 3 aprile 2006 n. 152 - Codice dell’Ambiente - come da parere ANAC 28 del 06 giugno 2014 –
‑ iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali alla categoria 8 “attività di intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi”, ai sensi del D. Lgs. del 3 aprile 2006 n. 152 - Codice dell’Ambiente - -
‑ disponibilità di una centrale operativa con personale specializzato per la gestione delle emergenze post incidente stradale in h 24, per 365 giorni/anno, con numero verde gratuito a disposizione dei soggetti interessati (forze dell’ordine, enti gestori/proprietari di strade), che garantisce tempi di risposta non superiori a un minuto per almeno il 90% delle chiamate;
‑ capacità operativa di apertura, gestione e chiusura del cantiere stradale nel rispetto del quadro normativo vigente, con particolare riferimento al D.Lgs. 285/92 (Codice della Strada) e D.Lgs. 81/08 (Norme in materia di sicurezza sul lavoro);
- possibilità di raggiungere il luogo del sinistro entro il termine di 30 minuti per i giorni feriali dalle ore 6:00 alle 22:00, sabato escluso e di 45 minuti per tutti i giorni dalle ore 22:00 alle 6:00, festivi e sabato dalle ore 00:00 alle 24:00.
Tali parametri indicano l’arco temporale che comincia dall’attivazione da parte delle Forze dell’Ordine alla sala operativa e si conclude con l’arrivo della struttura operativa sul luogo dell’incidente;
‑ disponibilità di una polizza di copertura assicurativa a garanzia dei danni derivanti a terzi per l’eventuale non corretta esecuzione degli interventi eseguiti con massimale non inferiore a 10.000.000,00 di euro.
d) ISCRIZIONE AL MEPA BANDI SERVIZI categorie: Servizi di pulizia delle strade e Servizi di gestione dei rifiuti speciali;
2.4 Obblighi di gestione del concessionario
Il concessionario del servizio è obbligato ad eseguire il servizio con diligenza e buona fede, impegnandosi a dare tempestiva comunicazione alla Stazione Appaltante circa le eventuali variazioni che dovessero rendersi necessarie ai fini dell’esatto e migliore adempimento della prestazione; tale comunicazione dovrà avvenire con celerità e comunque in tempo congruo da consentire alla controparte di adottare tutti i provvedimenti di propria competenza.
L’Ente, alla luce dei rilevanti interessi posti a tutela, appura la sussistenza di una struttura aziendale tale da consentire l’unitaria gestione del servizio di ripristino nel rispetto delle leggi vigenti.
Il concessionario del servizio deve disporre di un presidio (Centrale operativa), attivabile con telefonata ad un numero verde, in servizio 24 ore su 24 per 365 giorni l’anno, con personale specializzato per la gestione delle richieste di intervento post incidente stradale. Il concessionario si impegna a garantire tempi di risposta non superiori a un minuto. Gli interventi del concessionario potranno essere richiesti dagli Organi di polizia, dai Vigili del Fuoco, ovvero dal personale dell’Ente, attraverso comunicazione telefonica al numero verde della Centrale operativa.
2.5 Obblighi in materia di tutela ambientale
L’impresa concessionaria del servizio è obbligata alla gestione, controllo e tracciabilità della filiera dei rifiuti prodotti per effetto dell’attività di ripristino post incidente, conformemente a quanto disposto dal Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006, e s.m.i.
Il concessionario si impegna inoltre, qualora l’addetto intervenuto sul luogo dell’incidente riscontri, danni cagionati alle strutture stradali o inquinamento ambientale per il quale sia necessaria l’attivazione di interventi di bonifica e ripristino ambientale di cui alla Parte IV Titolo V del D.lgs. 156/2006 ad informare tempestivamente la Stazione Appaltante, producendo in seguito apposita relazione descrittiva.
2.6 Obblighi della Stazione Concedente
Per garantire il puntuale adempimento di quanto stabilito nella presente concessione di servizi l’Ente si impegna inoltre a:
‑ emanare specifiche direttive al proprio personale dipendente e a tutti gli Organi di Polizia e Vigili del Fuoco che operano sulla rete stradale di competenza, allo scopo di rendere note le procedure per l’attivazione e l’esecuzione del servizio;
‑ trasmettere al concessionario, l’elenco delle strade di competenza.
3.DATI DEL CONTRATTO
3.1 Durata
Durata ordinaria di mesi 12 dalla data di stipula del contratto
3.2 Rinnovo
Potrà essere esercitata l’opzione di rinnovo, ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs. 50 dd.18.04.2016, che sancisce che, qualora il rinnovo sia previsto ab origine dalla documentazione di gara, tale clausola, conosciuta ed accettata da tutti i partecipanti, forma l’insieme delle regole sulle quali si svolge il confronto concorrenziale tra gli operatori, nel rispetto dei principi di trasparenza e concorrenza.
Sarà facoltà dell’Ente, verificata ed accertata la regolarità dell’esecuzione del servizio, procedere al rinnovo per l’anno successivo, fino ad un massimo di anni 3 complessivi nel rispetto della soglia massima prevista,
3. 3 Ammontare del contratto:
La soglia massima della concessione è al di sotto di euro 139.000,00 IVA E.
Il valore presunto annuale della concessione è stimato, sulla base della sinistrosità media rilevata dalla Polizia Municipale nel corso degli ultimi anni, al netto degli interventi senza individuazione del veicolo responsabile,
sulle strade di competenza dell’Ente. in € 35.000,00 oltre IVA ai sensi di legge.
Tale stima, ha carattere puramente indicativo, non impegna in alcun modo l’Amministrazione e non costituisce alcuna garanzia di corrispondenti introiti per il Concessionario, che assume interamente a proprio carico il rischio operativo inerente la gestione del servizio oggetto del presente Capitolato.
3.4 Proroga tecnica
Il contratto potrà essere prorogato alle stesse condizioni contrattuali per un periodo complessivamente non superiore a mesi 3 (tre), nelle more dello svolgimento della nuova procedura di affidamento.
La proroga contrattuale può essere richiesta dall’Amministrazione appaltante alle condizioni originarie. La controparte è tenuta a comunicare la propria disponibilità a prorogare il contratto entro giorni 30 (trenta) dal ricevimento della richiesta dell’Amministrazione.
4 CONDIZIONI GENERALI DI ESECUZIONE
4.1 – Subappalto
Costituisce, ai sensi dell’art. 105 del D.lgs. 50/2016, subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività del contratto di appalto ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, come stabilito al comma 2 del su citato Articolo. L’eventuale subappalto non può superare la quota prevista dalla normativa di riferimento. L’Amministrazione non provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l’importo delle prestazioni dagli stessi eseguiti, salvo i casi di cui al comma 13 dell’art. 105 D.lgs. 50/2016. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente articolo si applica la disciplina di cui all’art. 105 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.
4.2 – Divieto Di Cessione Del Contratto
E’ nulla la cessione a terzi, in tutto od in parte, del contratto e/o diritti dallo stesso derivanti.
In caso di cessione o affitto d’azienda o di ramo di attività della stessa, la prosecuzione del rapporto contrattuale è subordinata alla verifica della sussistenza, in capo all’affidatario, dei requisiti soggettivi ed oggettivi che debbono essere posseduti dal titolare del contratto originario.
4.3- Modifiche Del Contratto Durante Il Periodo Di Efficacia
Sono ammesse varianti secondo quanto disposto dall’art. 106 del vigente Codice degli Appalti.
4.4 – Risoluzione Del Contratto E Recesso
Per quanto riguarda la risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo, si rinvia all’art. 108 D.Lgs. 50/2016.
Ai fini della risoluzione, si considera grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo:
1) reiterati comportamenti che giustifichino l’applicazione di una penale e che si verifichino più di 3 (tre) volte per la medesima ipotesi di inadempimento;
2) reiterati inadempimenti rispetto agli obblighi del contratto che si verifichino per più di 3 (tre) volte e siano preceduti da comunicazione scritta;
3) inosservanza delle direttive dell’Amministrazione in sede di avvio dell’esecuzione del contratto, secondo quanto previsto dal contratto di appalto;
4) inosservanza, da parte dell’appaltatore, degli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di lavoro e di sicurezza nei confronti dei dipendenti impegnati nell’appalto (anche con riferimento alle rilevazioni eseguite in applicazione del presente Capitolato);
5) altre situazioni, valutate come gravi dall’Amministrazione Comunale;
6) valutazione negativa sull’operato dell’appaltatore;
7) sospensione o comunque mancata esecuzione dei servizi affidati, anche parziale, tale da comportare gravi disservizi.
Per quanto concerne la risoluzione del contratto per reati accertati, si rinvia a quanto previsto dall’art. 108 D.Lgs. 50/2016.
La Stazione appaltante si riserva la facoltà di recedere dal contratto, in base all’art. 21-sexies della legge n. 241/1990 ed ai sensi dell’art. 1671 del Codice civile, in qualunque tempo e fino al termine del servizio, per motivi di pubblico interesse, per sopravvenute esigenze organizzative, di servizio o di necessità in qualsiasi tempo a proprio insindacabile giudizio, senza che per tale fatto il Fornitore possa avanzare pretese per danni o indennizzi.
Inoltre la Stazione appaltante può esercitare il diritto di recesso ai sensi dell’art. 109 del D.lgs 50/2016 Il recesso è esercitato per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
In forza dell’art. 1 co. 13, l. 135/2012, l’Amministrazione si riserva di recedere dal contratto di fornitura nel caso in cui parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell’art. 26, co. 1, della legge n. 488 del 1999 successivamente alla stipula del predetto contratto, siano migliorativi rispetto a quelli del contratto in corso di esecuzione.
Il diritto di recesso va esercitato previa formale comunicazione all’appaltatore con preavviso non inferiore a venti giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite.
Non si fa ricorso al diritto di recesso se l’appaltatore acconsente a una modifica, delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all’art. 26, co. 3, della legge n. 488 del 1999. E’ previsto il recesso dell’appaltatore unicamente nei casi di cui all’art. 48. c. 19 del D.Lgs. 50/2016.
4.5- Clausola Risolutiva Espressa
Il contratto si intenderà risolto di diritto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., salvo il diritto del Comune di richiedere all’impresa il risarcimento dei danni subiti, in caso di: frode, cessione del contratto, subcontratto non autorizzato ovvero oltre i limiti di legge, inosservanza degli obblighi concernenti il trattamento dei dati, inosservanza degli obblighi concernenti il personale, inosservanza degli obblighi concernenti la sicurezza, inosservanza degli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto
L’appaltatore riconosce il giudizio insindacabile dell’Amministrazione comunale di valersi della presente clausola risolutiva, salvo la responsabilità di risarcimento danno, ai sensi degli artt.1218-1228 del C.C.
4.6 -Protezione Dei Dati Personali
L’Aggiudicatario garantisce all’Ente, con la sottoscrizione del contratto, che il trattamento dei dati trattati gestiti per suo conto avviene in piena conformità a quanto dalla normativa in materia UE 2016/679 “GDPR“ ( General Data Protection Regulation).
4.7- Informativa Privacy
REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).
Informativa Interessati
Ai sensi e per gli effetti dell’Articolo 13 del REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, informiamo che il Comune di Monfalcone, in qualità di Titolare del trattamento, tratta i dati personali dall'interessato forniti per iscritto, (via fax, via e-mail) o verbalmente e liberamente comunicati (Art. 13.1, lett. a) Reg. 679/2018), di seguito vengono fornite alcune informazioni relative al trattamento dei dati personali nel contesto del rapporto professionale, contrattuale ed economico con il Comune di Monfalcone.
Il Comune di Monfalcone garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell’Interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.
Il Titolare del trattamento è il Comune di Monfalcone, i dati di contatto del responsabile della Protezione dei Dati (DPO) sono facilmente reperibili sul sito web del Titolare.
Tratteremo i vostri dati per finalità connesse e strumentali all’esperimento delle gare d’appalto per l’affidamento di lavori, servizi, forniture, nonché alla gestione dei conseguenti rapporti contrattuali con persone fisiche e giuridiche nell’ambito degli appalti di lavori, servizi e forniture (gare e contratti d’appalto), nei rapporti di concessione, somministrazione, nei contratti d’opera ed in genere in ogni rapporto connesso all’attività del Titolare; per verifica delle dichiarazioni sostitutive degli amministratori della vostra società, verifica dei carichi pendenti come previsto dalla legge. Tratteremo altresì per le finalità di verifica dei requisiti di gara dati particolari e giudiziari come il Casellario Giudiziale dei legali rappresentati o di altri soggetti e altre dichiarazioni. Per attività di pubblicazione degli atti e delle informazioni nella sezione Amministrazione Trasparente (D.lgs 33/13) ed altre pubblicazioni sul sito Web previste da normative e regolamenti; Attività di gestione obblighi L 190/12, Gestione istanze di accesso, accesso civico, accesso generalizzato agli atti. Per gestire l’archiviazione e la conservazione di dati, informazioni, comunicazioni anche elettroniche e documenti inerenti il procedimento. Tali attività avvengono ai sensi dell’ Art. 6 comma 1 lett. E GDPR (esercizio di pubblici poteri), dell’Art. 6 comma 1 lett. B GDPR (Adempimento di un contratto) e Art. 6 comma 1 lett. C GDPR (Trattamento necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento). Siete titolari dei diritti previsti dagli art. 15 e ss del GDPR, che potrete esercitare con la modulistica messa a disposizione sul sito istituzionale, sezione privacy, ove troverete ulteriori informazioni utili sul trattamento dei vostri dati.
L’Aggiudicatario non potrà conservare e/o trattenere copia di dati, di documenti e di programmi dell’Ente, né alcuna documentazione inerente ad essi dopo la conclusione del contratto.
A seguito dell’aggiudicazione viene prevista in sede contrattuale la designazione dell’Aggiudicatario quale responsabile esterno del trattamento dei dati personali.
4.8 -Prescrizioni In Merito Alla Sicurezza- Duvri
L’Aggiudicatario è tenuto a porre in essere tutti gli accorgimenti necessari affinché siano scrupolosamente rispettate, nel corso dei servizi previsti, le disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro con particolare riferimento alla normative di cui al D.Lgs. n.81/2008 e ss.mm.ii.
Ai sensi dell’art. 26 comma 3 del Dlgs 81/2008, il Committente elabora un documento unico per la valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI), promuovendo la cooperazione ed il coordinamento dei vari soggetti coinvolti nell’appalto e indicando le misure da applicarsi al fine di eliminare o ridurre i suddetti rischi.
Tale documento (DUVRI) è messo a disposizione ai fini della formulazione dell’offerta e costituisce specifica tecnica.
Per quanto concerne gli oneri relativi alla sicurezza (Art.26 del D.Lgs. n.81/2008) si precisa che l’adozione delle misure necessarie ed il rispetto di tutte le norme generali in materia rientrano nei rischi specifici propri dell’attività oggetto di gara e non comportano nuovi costi per la gestione della sicurezza.
4.9 -Verifiche E Controlli Sullo Svolgimento Della Concessione–
Il Direttore dell’esecuzione, di cui all’art. 101 del vigente Codice degli appalti, è il Comandante della Polizia Locale, dr. Xxxxxxx Xxxx., con ampia e insindacabile facoltà e senza che l’Aggiudicatario nulla possa eccepire, effettua verifiche e controlli circa la perfetta osservanza da parte di quest’ultimo di tutte le disposizioni contenute nella presente documentazione e nell’offerta presentata, e la qualità complessiva del servizio reso.
Il concessionario dovrà presentare all’Amministrazione e su semplice richiesta della stessa, documentazione idonea a comprovare le prestazioni svolte, con indicazione della tipologia di attività eseguita, della data di esecuzione e del relativo orario.
Il controllo del servizio nell’immediatezza sul luogo dell’incidente, sarà effettuato dal personale del di Polizia Locale intervenuto sul sinistro.
In caso di inadempienza accertata nell’esecuzione del servizio e non adeguatamente giustificata, l’Ente applicherà una penale di € 1.000,00 per ciascun intervento non perfettamente eseguito, e avrà facoltà di fare eseguire le prestazioni non adempiute in danno del concessionario, con rivalsa sulla cauzione prestata.
In caso di reiterate inadempienze, l’Ente avrà altresì facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.
Inoltre, al fine di garantire la massima trasparenza all’attività svolta, il concessionario deve assicurare alla Stazione Appaltante, agli Organi di Polizia e alle Compagnie di Assicurazione, la possibilità di consultare i dati posseduti e relativi in particolare a:
• elenco degli interventi richiesti ed eseguiti, suddiviso per:
‑ incidenti per i quali sia stato possibile rilevare la targa dei veicoli coinvolti, il cui costo sia stato richiesto, alle Compagnie di assicurazione che coprono la Responsabilità Civile Auto (RCA);
‑ incidenti privi di individuazione del responsabile, il cui costo rimarrà a totale carico del concessionario;
• verbalizzazione dei danni alla sede stradale e relative pertinenze;
• documentazione fotografica
4.10 Condizioni Economiche Del Servizio E Delega A Operare Per Conto Del Comune
. Ai sensi dell’articolo 3, lett. vv) 0 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., nella concessione di servizi la controprestazione a favore del concessionario consiste “unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio”, perciò:
1. Il Concessionario riceve come controprestazione della concessione del servizio da parte del Comune unicamente il diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio medesimo, dunque, gli oneri economici degli interventi di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e di reintegra delle matrici ambientali, post incidente stradale, saranno a carico delle compagnie assicurative garanti dei danneggianti. Nessun onere economico, in nessun caso, sarà a carico della Pubblica Amministrazione.
2. A fortiori ratione, il Comune, con atto separato, conferirà, in qualità di Ente proprietario dell’arteria stradale danneggiata dall’incidente, al Concessionario, nel suo interesse, ogni più ampio potere per agire e intraprendere le più opportune azioni nei confronti del responsabile del sinistro ex art. 2054 C.C., per denunciare alle compagnie assicurative detti sinistri, per trattarne la liquidazione, per incassare e per sottoscrivere i relativi atti di quietanza in proprio, trattenendo l’indennizzo corrisposto per l’attività di ripristino post incidente eseguita. Il pagamento effettuato nei confronti della Società concessionaria avrà . effetto liberatorio.
4.11 Tracciabilità Dei Flussi Finanziari
Il concessionario assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i, sia nei rapporti verso l’Ente sia nei rapporti con i subappaltatori e gli eventuali subcontraenti in genere appartenenti alla filiera delle imprese del presente contratto.
Il concessionario che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà immediata comunicazione all’Ente e alla Prefettura territorialmente competente
La predetta L. 136/2010 e s.m.i. trova applicazione anche ai movimenti finanziari relativi ad eventuali crediti ceduti.
Il concessionario si obbliga ad utilizzare, ai fini dei pagamenti relativi al presente contratto, uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso Poste Italiane S.p.A., dedicati anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche. Tale adempimento è a carico anche dei subappaltatori e dei subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all’appalto.
Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto.
Per quanto ivi non previsto, si rinvia all’art. 3 della Legge 136/2010.
4.12 Condizioni Economiche
Il Concessionario riceve come controprestazione della concessione del servizio da parte del Comune unicamente il diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio medesimo, dunque, gli oneri economici degli interventi di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e di reintegra delle matrici ambientali, post incidente stradale, saranno a carico delle compagnie assicurative garanti dei danneggianti. Nessun onere economico, in nessun caso, sarà a carico della Pubblica Amministrazione.
Il Comune in qualità di Ente proprietario dell’arteria stradale danneggiata dall’incidente, conferirà con atto separato al Concessionario, nel suo interesse, ogni più ampio potere per agire e intraprendere le più opportune azioni nei confronti del responsabile del sinistro ex art. 2054 C.C., per denunciare alle compagnie assicurative detti sinistri, per trattarne la liquidazione, per incassare e per sottoscrivere i relativi atti di quietanza in proprio, trattenendo l’indennizzo corrisposto per l’attività di ripristino post incidente eseguita. Il pagamento effettuato nei confronti della Società concessionaria avrà . effetto liberatorio.
4.13 Cauzione Definitiva
A garanzia del corretto adempimento degli oneri ed obblighi, derivanti dalla stipula del contratto di concessione e dell’eventuale risarcimento danni, l’Aggiudicatario è tenuto a costituire, prima della stipulazione del contratto, una cauzione definitiva secondo gli importi e modalità previsti dall’art.103 del D. Lgs. n.50/2016.
‑ Xx definisce che l’Aggiudicatario dovrà costituire cauzione definitiva pari al 10% dell’importo indicato all’art. 3.3 (35.000,00 euro) tramite polizza assicurativa o fideiussione bancaria rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art.106 del D.Lgs. 385/1993, prevedendo espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art.1944, secondo comma del C.C., delle eccezioni di cui all’art. 1945 del Codice Civile e della decadenza di cui all’art. 1957 del Codice Civile.
La polizza o fideiussione dovrà prevedere l’operatività della garanzia entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante, senza richiedere prove o documentazioni dell’inadempimento che ha dato luogo all’escussione della cauzione.
Resta salva la facoltà del Comune di esperire ogni altra azione nel caso la cauzione risultasse insufficiente. Qualora l’Amministrazione si avvalga in tutto o in parte della cauzione, la stessa deve essere ripristinata entro venti giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell’Amministrazione stessa.
La cauzione verrà svincolata quando le parti avranno regolato, in modo definitivo, ogni conto o partita in sospeso derivante dall’esecuzione del contratto e verrà restituita all’Aggiudicatario in seguito a provvedimento di svincolo.
4.14 Penalità
Il concessionario dovrà presentare all’Amministrazione e su semplice richiesta della stessa, documentazione idonea a comprovare le prestazioni svolte, con indicazione della tipologia di attività eseguita, della data di esecuzione e del relativo orario.
Il controllo del servizio nell’immediatezza sul luogo dell’incidente, sarà effettuato dal personale del di Polizia Locale intervenuto sul sinistro.
In caso di inadempienza accertata nell’esecuzione del servizio e non adeguatamente giustificata, L’Ente applicherà una penale di € 1.000,00 per ciascun intervento non perfettamente eseguito, e avrà facoltà di fare eseguire le prestazioni non adempiute in danno del concessionario, con rivalsa sulla cauzione prestata.
In caso di reiterate inadempienze, l’Ente avrà altresì facoltà di procedere alla risoluzione del contratto
Inoltre, al fine di garantire la massima trasparenza all’attività svolta, il concessionario deve assicurare alla Stazione Appaltante, agli Organi di Polizia e alle Compagnie di Assicurazione, la possibilità di consultare i dati posseduti e relativi in particolare a:
• elenco degli interventi richiesti ed eseguiti, suddiviso per:
‑ incidenti per i quali sia stato possibile rilevare la targa dei veicoli coinvolti, il cui costo sia stato richiesto, alle Compagnie di assicurazione che coprono la Responsabilità Civile Auto (RCA);
‑ incidenti privi di individuazione del responsabile, il cui costo rimarrà a totale carico del concessionario;
• verbalizzazione dei danni alla sede stradale e relative pertinenze;
• documentazione fotografica
Per le inadempienze più gravi, l’Amministrazione Comunale si riserva più severe sanzioni da adottarsi di volta in volta, ove non si ravvisi, a giudizio insindacabile della stessa, la grave inadempienza che risolve il contratto, con esclusione di ogni formalità legale, convenendosi sufficiente il preavviso di due mesi con semplice lettera raccomandata.
Costituiscono inoltre grave inadempienza:
1) impiego di personale inadeguato a garantire il livello di efficienza del servizio, o con comportamento scorretto, o comunque contestato
2) impiego di personale non in possesso dei requisiti richiesti;
3) inosservanza delle leggi in materia di previdenza, prevenzione infortuni, sicurezza, mancato rispetto dei contratti di lavoro;
4) mancato reintegro della cauzione definitiva.
L'Amministrazione Comunale si riserva per ogni tipo di inadempienza di far eseguire ad altri il mancato o incompleto servizio. Le relative spese saranno addebitate interamente all’Appaltatore.
Le penalità e sanzioni verranno ritenute sui corrispettivi dovuti o prelevate dalla cauzione prestata dall’Appaltatore.
Nel caso in cui il ritardo nell’adempimento determini un importo massimo della penale superiore al dieci per cento dell'importo contrattuale, l’Amministrazione si riserva di valutare la possibilità di procedere alla risoluzione del contratto per grave inadempimento.
Per quanto non previsto da questo articolo, si rinvia all’art. 298 del DPR 207/2010.
4.15 Responsabilità Dell’appaltatore
1. La gestione delle attività oggetto del presente appalto è effettuata dall’appaltatore in proprio nome, per proprio conto e a proprio rischio e pericolo in qualità di esecutore delle attività stesse a tutti gli effetti di legge. 2. L’appaltatore si intende espressamente obbligato a tenere, comunque, sollevata e indenne l’Amministrazione da qualsivoglia danno, diretto e indiretto, causato ai propri dipendenti o a proprie attrezzature derivanti da comportamenti di terzi, nonché da danni di qualsiasi natura che possano derivare per fatto doloso o colposo a persone o cose dall’attività del proprio personale e dagli utenti, in relazione ai servizi oggetto dell’appalto.
3. Conseguentemente a quanto previsto dal precedente comma 2, è fatto obbligo all’appaltatore di mantenere l’Amministrazione sollevata e indenne da richieste di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi.
4. L’appaltatore, oltre alle norme del presente Capitolato, deve osservare e far osservare ai propri dipendenti tutte le disposizioni conseguenti a leggi, regolamenti e decreti in vigore o emanati nel periodo dell’appalto, comprese le disposizioni regolamentari dell’Amministrazione, per quanto funzionali allo svolgimento dell’attività oggetto dell’appalto.
5. L’appaltatore risponde verso gli utenti e i terzi per i danni arrecati dai propri dipendenti nell’espletamento dei servizi e si impegna a sollevare l’Amministrazione da ogni molestia e responsabilità relative.
6. L’accertamento dei danni sarà effettuato dall’Amministrazione in contraddittorio con i rappresentanti dell’appaltatore. In caso di loro assenza, si procederà agli accertamenti dinanzi a due testimoni, anche dipendenti dell’Amministrazione stessa, senza che l’appaltatore possa sollevare eccezione alcuna.
5 – DISPOSIZIONI FINALI
5.1 – Stipula Del Contratto E Relative Spese
Sono a carico dell’Affidatario tutte le spese inerenti e conseguenti lo svolgimento del servizio comprese, tutte le spese contrattuali e conseguenti.
Il contratto sarà stipulato, con modalità elettronica, attraverso il MEPA, ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. 50/2016, sulla base dell'offerta presentata ed alle condizioni accettate in sede di affidamento della concessione al fine della chiusura della procedura telematica e con la sottoscrizione e registrazione dell’atto di aggiudicazione definitiva, che acquisisce anche valore negoziale.
5.2 – Controversie
Le controversie relative al contratto e all’esecuzione del contratto sono devolute al Giudice ordinario e, in particolare, alla competenza del Foro di Gorizia.
Per la gestione delle controversie si rimanda all’art. 204 ed all’art. 206 del D.Lgs. 50/2016. Non sarà possibile ricorrere ad arbitrati.
5.3 – Xxxxx Xx Xxxxxx
La concessione del servizio, oltre che dalle norme previste dal presente documento e dal capitolato tecnico, è disciplinato dalle disposizioni del Codice Civile, dal vigente Codice degli appalti ( D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii) così come integrato dalle Linee Guida Anac, dal DPR 207/2010 per quanto applicabile e dalle condizioni del bando MEPA di riferimento.
La presentazione dell’offerta da parte degli Operatori Economici concorrenti equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza della vigente normativa e dalla sua incondizionata accettazione, nonché alla completa accettazione delle condizioni generali e tecniche.
Si richiama inoltre espressamente la vigenza della D.P.R. 62/2013 articolo 2 che prevede l’applicazione per quanto compatibile del Codice di Comportamento per i dipendenti pubblici anche ai titolari e collaboratori a qualsiasi titolo dei contraenti con la pubblica amministrazione, oltre che la vigenza del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Monfalcone, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 298, dd. 17.12.2013, rilevabile sul sito del Comune. Il mancato rispetto delle sopraccitate norme comportamenti potrà costituire clausole di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal presente codice, previa procedura di contestazione degli addebiti, e valutazione della gravità degli stessi.
5.4 – Domicilio
Le parti contraenti eleggono a domicilio, per gli effetti del presente contratto, presso la Sede Municipale di MONFALCONE.
Ogni Variazione del domicilio dell’Aggiudicatario deve essere preventivamente comunicata al Comune di MONFALCONE.
5.5 Accettazione Espressa Di Clausole Contrattuali
Ai sensi dell’art. 1341, comma 2, del Codice Civile, l’appaltatore approva specificamente le clausole contenute nei punti 2.2, 2.3, 3.3, 4.10, 4.13, 4.14, 4.15 del presente documento.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DI
AFFIDAMENTO dr. Xxxx Xxxxxxx
(documento firmato digitalmente con l’atto d’indizione della procedura)
Operatore Economico, legale rappresentante
(documento da firmare per accettazione digitalmente in sede di negoziazione)