Regolamento arbitrale dinanzi al Collegio di Garanzia dello Sport di cui all’art. 12 bis dello Statuto del CONI, in funzione arbitrale irrituale, per la risoluzione delle controversie previste dall’art. 22, comma 2, del Regolamento CONI degli Agenti...
Regolamento arbitrale dinanzi al Collegio di Garanzia dello Sport di cui all’art. 12 bis dello Statuto del CONI, in funzione arbitrale irrituale, per la risoluzione delle controversie previste dall’art. 22, comma 2, del Regolamento CONI degli Agenti Sportivi.
Approvato con deliberazione del Consiglio Nazionale CONI n. 1654 del 17 dicembre 2019.
Articolo 1 – Controversie deferite alla competenza arbitrale del Collegio di Garanzia
1. Il Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI (di seguito, per brevità, Collegio di Garanzia), ai sensi dell’art. 54, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva, è l’Organo Arbitrale per le controversie aventi ad oggetto la validità, l’interpretazione e l’esecuzione dei contratti stipulati dagli agenti sportivi nonché le relative controversie di carattere economico, ai sensi dell’art. 22, comma 2, del Regolamento CONI degli Agenti Sportivi.
2. Ogni controversia che tragga origine ai sensi dell’art. 22, comma 2, del Regolamento CONI degli Agenti Sportivi, che preveda l’arbitrato libero o irrituale presso Collegio di Garanzia, ad istanza di una o di tutte le parti interessate, sarà risolta mediante arbitrato irrituale di equità da espletarsi secondo il presente Regolamento.
Articolo 2 – Arbitro unico; Collegio Arbitrale
1. Le controversie sono decise da arbitri unici o da collegi composti di tre arbitri, di cui uno con funzioni di presidente, tutti tratti dall’elenco dei componenti il Collegio di Garanzia.
2. La sede dell’Organo Arbitrale è in Roma, negli uffici del Collegio di Garanzia.
3. L’Organo decidente, salvo contrario accordo delle parti, è costituito in forma collegiale.
4. La parte istante indica il proprio arbitro all’atto della presentazione dell’istanza, ai sensi dell’art. 3, comma 3, del presente Regolamento; la parte intimata indica il proprio arbitro entro tre giorni dalla ricezione della istanza arbitrale, notificata ai sensi dell’art. 3, comma 4, del presente Regolamento; il terzo, con funzioni di presidente dell’Organo Arbitrale, è designato dal Presidente del Collegio ed individuato nell’ambito dell’elenco dei componenti il Collegio di Garanzia
5. Se la parte istante o la parte intimata o entrambe non designano gli arbitri di rispettiva competenza, secondo quanto disposto al comma 4 del presente articolo, provvede il Presidente del Collegio, dopo aver assegnato alla parte il termine di decadenza di tre giorni per provvedere alla designazione non effettuata, entro i successivi tre giorni.
6. Se gli arbitri delle parti non propongono il presidente dell’Organo Arbitrale, ai sensi del comma 4 del presente articolo, vi provvede il Presidente del Collegio di Garanzia entro sei giorni dall’ultima designazione.
7. La ricusazione di un arbitro può avvenire nei casi previsti dall’art. 815 del codice di procedura civile o di ulteriori specifiche circostanze che impediscono o ostacolano lo svolgimento autonomo, imparziale e indipendente delle funzioni arbitrali.
8. Le parti, entro il termine fissato dal Presidente del Collegio, devono procedere alla sostituzione degli arbitri da loro designati che siano stati ricusati o che per qualsiasi motivo non abbiano accettato o portato a termine l’incarico. In difetto, vi provvede il Presidente del Collegio.
9. Tutti i provvedimenti, compresa la fissazione di termini, ritenuti opportuni per assicurare il
tempestivo e regolare svolgimento dell’arbitrato, fino alla data della nomina dell’arbitro unico o del presidente del Collegio, sono assunti dal Presidente del Collegio di Garanzia; dopo tale data sono assunti dall’Organo Arbitrale.
10. Gli arbitri designati debbono far pervenire alla Segreteria del Collegio, entro due giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione della nomina, la loro accettazione insieme alla formale attestazione di essere in condizione di assolvere, anche per la loro completa estraneità agli interessi dedotti, le loro funzioni arbitrali in piena autonomia, imparzialità e indipendenza.
11. Le unità di tempo stabilite per il termine si computano intere e libere.
Articolo 3 – Introduzione dell’arbitrato
1. La parte che intende promuovere l’arbitrato irrituale presenta istanza scritta al Collegio di Garanzia a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxx.xxxx.xx
2. La procedura arbitrale è introdotta, entro il termine perentorio di venti giorni dalla violazione contestata, con istanza rivolta al Collegio di Garanzia contenente i seguenti elementi:
a) denominazione, codice fiscale, nome e cognome del legale rappresentante, sede della parte istante nonché ulteriori informazioni idonee a facilitare, durante la procedura arbitrale, le comunicazioni tra la segreteria e le parti, quali, ad esempio, partita IVA, telefono, indirizzo di posta elettronica presso il quale ricevere tutte le comunicazioni del procedimento;
b) denominazione, codice fiscale, nome e cognome del legale rappresentante, sede della parte intimata;
c) normativa regolamentare o convenzionale sulla quale si fonda la competenza arbitrale;
d) esposizione della propria domanda e delle ragioni di fatto e di diritto sulle quali la stessa è fondata;
e) prove offerte o da acquisire;
f) sottoscrizione della parte e del suo difensore munito di procura.
3. Contestualmente, la parte istante provvede alla indicazione del nome e cognome dell’arbitro designato, ai sensi dell’art. 2, comma 3, del presente Regolamento.
4. L’istanza arbitrale è contestualmente trasmessa alla controparte a cura dell’istante, su cui grava l’onere della prova del ricevimento da parte dei destinatari.
5. La parte istante trasmette, altresì, all’Organo Arbitrale la prova dell’assolvimento dell’obbligo di pagamento dei diritti e degli onorari di funzionamento dell’Organo Arbitrale, di cui al successivo articolo 10, comma 1.
6. Il difensore, scelto tra gli avvocati iscritti agli albi professionali, rappresenta e difende la parte nella procedura e riceve, nell’interesse di essa, tutti gli atti del procedimento non espressamente riservati alla parte stessa. Il difensore non può compiere atti che importano disposizione dei diritti in contestazione se non ne ha ricevuto esplicito mandato.
Articolo 4 - Difese della parte intimata
1. Nei dieci giorni successivi al ricevimento della domanda di arbitrato, la parte intimata fa pervenire Segreteria del Collegio di Garanzia ed alla parte istante, con le modalità previste
nell’ambito dell’art. 3, comma 1, del presente Regolamento, una memoria difensiva nella quale si espongono i seguenti elementi:
a) denominazione, codice fiscale, nome e cognome del legale rappresentante, sede della parte intimata, nonché ulteriori informazioni idonee a facilitare, durante la procedura arbitrale, le comunicazioni tra la segreteria e le parti, quali, ad esempio, partita IVA, telefono, indirizzo di posta elettronica presso il quale ricevere tutte le comunicazioni del procedimento;
b) svolgimento delle difese in rito e nel merito;
c) eventuale domanda riconvenzionale;
d) prove offerte o da acquisire;
e) sottoscrizione della parte e del suo difensore munito di procura.
2. L’onere della prova del ricevimento della memoria di cui al comma precedente da parte dei destinatari grava sulla parte intimata.
3. Trasmette, altresì, all’Organo Arbitrale la prova dell’assolvimento dell’obbligo di pagamento dei diritti e degli onorari di funzionamento dell’Organo medesimo, di cui al successivo articolo 10, comma 1.
4. La parte istante può replicare alla eventuale domanda riconvenzionale nel termine di cinque giorni decorrente dalla data di scadenza del termine di cui al comma 1 del presente articolo.
5. La parte intimata provvede alla indicazione del nome e cognome dell’arbitro designato, ai sensi dell’art. 2, comma 3, del presente Regolamento entro tre giorni dalla ricezione della istanza arbitrale.
6. Entro tre giorni dal deposito della memoria della parte intimata, il Presidente del Collegio di Garanzia raccoglie l’accettazione della designazione dei due componenti e del presidente dell’Organo Arbitrale indicati dalle parti.
7. Contestualmente dà notizia dell’instaurazione del procedimento mediante comunicazione sul sito Internet del CONI.
Articolo 5 - Tentativo di conciliazione
1. Nella prima udienza, fissata di norma entro dieci giorni dall’ultima accettazione della nomina, si procede al tentativo di conciliazione.
2. Il tentativo è esperito sentendo le parti senza particolari formalità.
3. Se la conciliazione è raggiunta, si dà atto della conclusione dell’accordo nel verbale della seduta o in un separato documento allegato al verbale, entrambi sottoscritti dalle parti e dall’Organo Arbitrale.
4. In caso di istanza arbitrale fondata su di una pluralità di domande, se la conciliazione è raggiunta solo per alcune di esse, il giudizio prosegue per le controversie relative alle domande non conciliate.
5. Si considera esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione quando, senza giustificato motivo, una o entrambe le parti non siano comparse all’udienza.
6. In ogni momento della procedura, ove l’Organo Arbitrale ne ravvisi l’opportunità, può essere rinnovato il tentativo di conciliazione.
Articolo 6 - Causa matura per la decisione
1. Quando il tentativo di conciliazione non riesce, l’Organo Arbitrale, se ritiene che la controversia sia matura per la decisione, fissa, nel termine più breve possibile, l’udienza nella quale le parti possono svolgere oralmente le loro difese. Se la natura della controversia lo richiede, l’Organo Arbitrale può concedere termini per lo scambio di memorie difensive ed eventuali repliche.
Articolo 7 - Istruttoria/Consulenza tecnica
1. Ove ritenga necessaria l’istruttoria, l’Organo Arbitrale ammette o dispone di ufficio nella stessa udienza i mezzi istruttori rilevanti o si riserva di provvedere con separata ordinanza. In entrambi i casi può essere delegata al Presidente del collegio arbitrale o ad uno degli arbitri il compito di curare l’assunzione della prova disposta. Con le stesse modalità può essere affidata consulenza tecnica e possono essere richieste informazioni alle Autorità sportive. Di tali provvedimenti la Segreteria dà immediata notizia alle parti non presenti o non rappresentate all’udienza.
2. Nel caso in cui sia disposta consulenza tecnica d’ufficio, le parti possono nominare un proprio consulente.
Articolo 8 - Misure cautelari
1. Possono essere richieste all’Organo Arbitrale misure cautelari quando sussista pericolo di danno grave ed irreparabile e ad un sommario esame sia possibile una ragionevole previsione dell’esito favorevole della lite.
Articolo 9 - Termine per la pronuncia del lodo
1. All’esito dell’udienza, l’Organo Arbitrale si riunisce in camera di consiglio ed emette immediatamente il dispositivo della decisione, provvedendo a darne comunicazione alle parti e riservandosi la pubblicazione delle motivazioni nei successivi 15 (quindici) giorni. Il termine per la conclusione del procedimento arbitrale è comunque fissato in sessanta giorni dalla data di costituzione dell’Organo Arbitrale e coincide con la data di deposito del lodo presso la segreteria.
2. Le parti, di comune intesa, possono prorogare il termine di cui al precedente comma. Tale facoltà può essere delegata con atto scritto dalle parti ai loro difensori.
3. La decisione dell’Organo Arbitrale non è impugnabile ed ha efficacia vincolante tra le parti dalla data della sottoscrizione della maggioranza degli arbitri. L’arbitro dissenziente non ha l’obbligo di motivare il proprio dissenso.
4. Il lodo deve avere ad oggetto tutti i punti della controversia, singolarmente motivati. Se l’Organo Arbitrale ritiene nel corso del procedimento di poter utilmente decidere solo alcuni punti della controversia, emette un lodo parziale, motivando tale scelta.
5. Nel lodo definitivo, l’Organo Arbitrale indica, secondo il principio di soccombenza, la parte o le parti tenute al pagamento delle spese di procedimento, delle spese di difesa e dei diritti amministrativi. Stabilisce inoltre in quale proporzione i predetti importi debbano essere ripartiti fra le parti stesse. L’Organo Arbitrale stabilisce, altresì, in applicazione dei principi in tema di soccombenza, su quali parti e in che misura debbono gravare le spese e gli onorari di difesa, le spese e i compensi arbitrali nonché i diritti amministrativi di spettanza del CONI.
6. Gli onorari arbitrali, contenuti in ogni caso nel rispetto dei limiti minimi e massimi stabiliti dalla tabella all’uopo adottata dalla Giunta Nazionale del Coni, sono determinati tenendo conto della complessità e delle questioni affrontate, del tempo richiesto per la loro soluzione e della rilevanza anche sul piano economico della controversia definita.
7. Su autorizzazione del Presidente del Collegio, l’Organo Arbitrale può richiedere, con il vincolo di solidarietà, a titolo di acconto alle parti, anche in misura diversa tra le parti stesse ove ricorrano giustificati motivi, un fondo spese iniziale. L’Organo Arbitrale, su autorizzazione del Presidente del Collegio e con il vincolo di solidarietà, può richiedere alle parti successive integrazioni, in relazione all’attività svolta ovvero in caso di variazione del valore della controversia.
8. Le regole applicabili alla procedura arbitrale sono quelle contenute nel presente Regolamento; nel silenzio del Regolamento, sono quelle determinate dagli arbitri, rispettando in ogni caso il principio del contraddittorio.
Articolo 10 –Diritti amministrativi
1. L’accesso all’Organo Arbitrale è subordinato al pagamento, da parte dell’istante, dei diritti e onorari di funzionamento dell’Organo Arbitrale, determinati in misura forfetaria nell’importo di € 2.000,00, da versarsi a mezzo bonifico bancario sul conto intestato a “CONI COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO” avente le seguenti coordinate: BANCA NAZIONALE DEL LAVORO – IBAN XX00X0000000000000000000000.
2. La corresponsione dei diritti amministrativi di cui al presente articolo e degli importi di cui all’articolo 9, comma 6, ove richiesti, è condizione di procedibilità dell’istanza arbitrale e dello svolgimento di ogni attività difensiva delle parti.
3. In caso di mancata corresponsione dell’importo di cui al precedente comma 1 e di cui all’articolo 9, comma 6, ove richiesto, l’Organo Arbitrale, previa diffida ad adempiere con un termine non inferiore a dieci giorni, sospende il procedimento, dandone comunicazione al Presidente del Collegio e alle parti. La sospensione produce effetti anche sul termine di pronuncia del lodo di cui all’art. 9, comma 1, del presente Regolamento.
4. La sospensione è revocata dall’Organo Arbitrale, verificato l’adempimento. Decorsi sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento di sospensione senza che il versamento sia stato eseguito, il Presidente del Collegio dichiara l’estinzione del procedimento, dandone comunicazione alle parti e all’Organo Arbitrale, rimettendo a quest’ultimo il provvedimento di liquidazione dell’attività.