CONVENZIONE PER LA COLLABORAZIONE RECIPROCA NELL’AMBITO DELL’ATTIVITA’ OSTETRICA E GINECOLOGICA TRA
CONVENZIONE PER LA COLLABORAZIONE RECIPROCA NELL’AMBITO DELL’ATTIVITA’ OSTETRICA E GINECOLOGICA TRA
l’IRCCS Ospedale Policlinico San Xxxxxxx, con sede legale in Genova, Largo Xxxxxxx Xxxxx, 10 – CAP 16132, codice fiscale e partita IVA n. 02060250996, di seguito più brevemente denominato “Policlinico”, legalmente rappresentato dal Direttore Generale, Xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx, domiciliato per la carica ed ai fini della presente convenzione presso la sede del Policlinico;
E
l’Azienda Socio Sanitaria Ligure n. 3, di seguito denominata “ASL 3”, con sede in Genova, Via X. Xxxxxxx, n. 4 – CAP 16125, codice fiscale n. 03399650104, rappresentata dal Delegato del Direttore Generale, Avv. Xxxxxxxx Xxxxxxx, domiciliata per la carica presso la sede dell’Azienda, di seguito, per brevità, denominata ASL 3;
di seguito, se collettivamente, le parti;
PREMESSO CHE
• ASL 3 e il Policlinico perseguono la finalità comune del miglioramento delle attività nei confronti dei propri pazienti, ponendo in condivisione le migliori risorse disponibili;
• ASL 3 riscontra da tempo difficoltà nel reclutamento di Dirigenti Medici specialisti nella Disciplina di Ostetricia e Ginecologia;
• il personale medico specialista in Ostetricia e Ginecologia di ASL 3 effettua già, nei limiti imposti dalla normativa vigente e comunque su base volontaria, turni di attività extra-orario, in numero comunque insufficiente a coprire le attività di guardia medica ritenute necessarie;
• è stata richiesta all’IRCCS Ospedale Policlinico San Xxxxxxx la disponibilità alla stipula di una convenzione per l’effettuazione di un servizio di guardia medica in attività extra-orario da parte dei Dirigenti Medici specialisti nella Disciplina di cui sopra;
• la Direzione Sanitaria del Policlinico ha manifestato la propria disponibilità ad assicurare l’attività richiesta, previa regolamentazione del rapporto convenzionale;
• l’art. 15-quinquies del D. Lgs. n. 502/92 e s.m.i. riserva ai dirigenti sanitari, che abbiano instaurato con il Policlinico rapporto di lavoro esclusivo, la possibilità di esercitare più tipologie di attività libero-professionale, individualmente e/o in equipe, sia nell’ambito aziendale sia esternamente;
• l’art. 117, comma 2, lettera a) del CCNL dell’Area Sanità – Triennio 2016- 2018 disciplina l’attività di consulenza a pagamento, svolta fuori dall’orario di lavoro, su richiesta di soggetti terzi, previa convenzione, nei limiti e alle condizioni previste dalla vigente normativa;
• ASL 3, inoltre, ha manifestato la propria disponibilità a fornire al Policlinico le proprie sale operatorie per attività chirurgica di Ginecologia (finalizzata all’abbattimento delle liste di attesa) per le pazienti del Policlinico, effettuata da personale medico specialista nella disciplina di Ostetricia e Ginecologia dipendente del Policlinico con la collaborazione di ASL 3 mediante le prestazioni di proprio personale medico specialista nella disciplina di Anestesia e Rianimazione e proprio personale infermieristico e OSS di sala operatoria;
Tutto ciò premesso tra le Parti,
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1 – Premesse
1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente convenzione e vengono riconosciute dalle parti quali condizioni essenziali della stessa.
Art. 2 – Oggetto
1. Il Policlinico, tramite l’attività di personale medico specializzato afferente all’U.O. Ostetricia e Ginecologia, all’U.O. Clinica Ostetrica e Ginecologica e alla S.S.D Diagnosi Prenatale e Medicina Prenatale, si impegna ad effettuare a favore di ASL 3, presso il presidio ospedaliero di Villa Scassi, prestazioni nell’ambito della disciplina di ostetricia e ginecologia comprendenti turni di guardia attiva e tutte le prestazioni specialistiche connesse, incluse quelle di sala operatoria correlate all’urgenza.
Il servizio di pronta disponibilità resta in capo ad ASL3.
2. ASL 3 mette a disposizione le sale operatorie ubicate presso il presidio ospedaliero di Villa Scassi, per attività chirurgica ginecologica che verrà effettuata dal personale medico specializzato afferente all’U.O Ostetricia e Ginecologia e all’U.O. Clinica Ostetrica e Ginecologica del Policlinico sui propri pazienti con la collaborazione di ASL 3 mediante le prestazioni di proprio personale medico specialista nella disciplina di Xxxxxxxxx e Rianimazione e proprio personale infermieristico di sala operatoria.
Art. 3 – Modalità di esecuzione
1. L’attività di cui all’articolo 2, comma 1, sarà eseguita al di fuori dell’orario di servizio, mediante le prestazioni professionali di Dirigenti medici del Policlinico in rapporto di lavoro esclusivo, senza pregiudicare il funzionamento della struttura di appartenenza, secondo il regolamento
aziendale vigente in materia di esercizio della libera professione e nel rispetto della normativa in materia di riposi e orario di lavoro.
2. Dette prestazioni non dovranno in alcun modo impattare sulle attività istituzionali del Policlinico, dovranno essere fornite nei limiti della capacità erogativa dello stesso e il personale sanitario coinvolto dovrà rispettare i vincoli di orario stabiliti dall’Ente.
3. ASL 3 si impegna a trasmettere al Policlinico l'elenco dei turni vacanti che necessitano di copertura entro la 3a settimana del mese precedente a quello per cui si richiede la collaborazione professionale.
4. Il Policlinico, presa visione della richiesta, inoltra entro la 4 a settimana del mese precedente a quello per cui si richiede la collaborazione professionale, l'elenco con i nominativi dei professionisti individuati per la copertura di ciascun turno.
5. I turni oggetto della presente convenzione verranno svolti nell'osservanza della seguente tipologia:
• Turni di guardia di norma di 6 ore diurne nelle giornate di sabato o
festivi.
• Turni di guardia di 12 ore notturne.
6. Il numero di turni mensili verrà concordato mensilmente tra il Direttore della
S.C. Ostetricia e Ginecologia di ASL3 e il Direttore del Dipartimento Ginecologico e Percorso nascita, avvallati dall’U.O. Governo Clinico e Organizzazione Ospedaliera del Policlinico.
7. Il Dirigente Medico avrà in dotazione un badge per la rilevazione delle presenze presso la sede oggetto di attività, fornito al medesimo dalla S.C. Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane di ASL 3, che dovrà essere
debitamente timbrato all'inizio ed al termine di ciascun turno.
8. La S.C. Gestione e Sviluppo Risorse Umane di ASL3 provvederà ad inviare mensilmente alla Direzione Medica del Presidio Ospedaliero Unico l’elenco delle timbrature effettuate dai sanitari del Policlinico presso il Villa Scassi. L’effettuazione dei turni sarà avallata dal Direttore della S.C. Ostetricia e Ginecologia e dalla Direzione Sanitaria di ASL3.
9. ASL 3 provvederà a trasmettere all’U.O. Sviluppo e Gestione Risorse Umane e all’U.O. Bilancio e Programmazione Finanziaria del Policlinico il rendiconto relativo alle prestazioni erogate da ciascun professionista con cadenza mensile posticipata, con specifica del numero degli accessi effettuati, della tipologia degli stessi.
10. Gli Uffici sopra indicati, per quanto di rispettiva competenza, provvederanno al controllo delle ore e degli accessi effettuati, sulla base del predetto foglio riepilogativo (U.O. Sviluppo e Gestione Risorse Umane) e ad emettere la relativa fattura (U.O. Bilancio e Programmazione Finanziaria.
11. Per le attività di cui all’art. 2, comma 2, (attività di sala operatoria non in regime di urgenza resa da specialisti del Policlinico presso le Sale Operatorie di ASL3), il personale del Policlinico presterà la propria attività in orario di servizio, le pazienti saranno selezionate in base alle liste di attesa del Policlinico.
Il Policlinico si impegna a trasmettere di norma settimanalmente l’elenco delle pazienti che verranno operate la settimana successiva, valutate dagli Anestesisti del Policlinico, nonché la documentazione clinica ritenuta necessaria dal Direttore della S.C. Anestesia e Rianimazione di ASL 3.
Nel caso si rendesse necessario ricoverare la paziente, questa verrà ricoverata presso la S.C. Ostetricia e Ginecologia del Villa Scassi, o in altro reparto assistenziale ritenuto competente in base alle necessità cliniche della stessa. La rendicontazione amministrativa dell’attività (DRG, interventi ambulatoriali, etc) saranno in capo ad ASL3. La compilazione del registro operatorio relativo agli interventi sarà effettuata dal personale del Policlinico (che dovrà essere preventivamente abilitato ai sistemi in uso presso ASL3) e dal personale di ASL3.
12. Con le stesse modalità di cui al comma 9 del presente articolo, per l’attività di cui all’art. 2, comma 2, ASL 3 trasmetterà al Policlinico un elenco riportante la tipologia dell’intervento chirurgico, il nominativo del sanitario del Policlinico che opera e la quota di DRG e la relativa quota spettante al Policlinico.
13. Per l’espletamento delle prestazioni indicate all’art. 2, i sanitari accederanno direttamente presso il presidio ospedaliero Villa Scassi, sede di DEA di I livello a cura e spese di ASL 3.
14. Il personale del Policlinico operante temporaneamente presso il Villa Xxxxxx potrà usufruire temporaneamente del servizio lavanderia per quanto concerne le divise.
Art. 4 – Modalità di pagamento
1. Per le prestazioni di cui all’articolo 2, comma 1, rese fuori orario di servizio, che saranno rendicontate in regime di fatturazione, come “prestazioni per altri enti”, ASL 3 si impegna a riconoscere al Policlinico il corrispettivo di € 60,00 orarie, più IRAP pari all’8,5%, oltre il 5%, corrispondente all’importo complessivo orario di € 68,53.
2. Il Policlinico, ai sensi dell’art. 117 CCNL dell’Area della Sanità, tratterrà il 5% dell’importo lordo, comprensivo dell’IRAP, mentre la restante quota al netto degli oneri riflessi, previa verifica da parte dell’U.O. Sviluppo e Gestione Risorse Umane delle ore e degli accessi effettuati, sarà liquidata al Dirigente Medico alla prima scadenza utile per l’accredito sugli emolumenti mensili allo stesso spettanti in relazione alla propria attività istituzionale.
3. Per le attività di cui all’art. 2, comma 2, (attività di sala operatoria non urgente) il compenso da corrispondere al Policlinico, concordato tre le Parti, è calcolato sulla base del costo orario medio del professionista, pari
€ 60,00
ad (comprensivo di oneri riflessi).
4. Il compenso spettante al Policlinico per le prestazioni di cui sopra sarà rapportato alla somma delle ore effettivamente erogate, desunte dalle timbrature, moltiplicata per la tariffa oraria concordata.
Art. 5 - Rendicontazione attività e fatturazione
1. ASL 3 si impegna ad emettere ordine in formato elettronico cumulativo, attraverso la piattaforma “Nodi Smistamento Ordini” (NSO), come previsto dalla Legge di Bilancio 2018 (L.205/2017), art. 1 c. 411-415, e dal Decreto
M.E.F. del 7/12/2018,
2. Al fine di consentire la corretta fatturazione delle prestazioni rese nei casi e secondo le modalità della presente Convenzione, ASL 3 provvederà a:
- emettere l’ordine elettronico utilizzando il codice NSO0: BNVANZ dello Snodo Elettronico Ordine individuante l’IRCCS Policlinico San Xxxxxxx;
- inserire nel campo “Nota” di NSO la dicitura iniziale “attività ostetrica – ginecologica-prestazioni” o “attività ostetrica-ginecologica-utilizzo sale,
quota DRG” a seconda delle prestazioni rese;
- dare riscontro di emissione d’ordine al seguente indirizzo e-mail
xxxxxxx.xxxxxx@xxxxxxxxxxx.xx riportando il numero e la data del buono
d’ordine emesso su NSO e allegando copia del buono d’ordine stesso.
3. Ad ordine ricevuto, l’U.O. Bilancio e Programmazione Finanziaria provvederà all’emissione della relativa fattura completa del numero dell’Ordine.
4. I pagamenti saranno effettuati da parte di ASL 3 entro e non oltre 60 giorni dall’invio delle relative fatture
Art. 6 - Copertura assicurativa
1. A garanzia dei danni a terzi ed alla proprietà, il Policlinico ed ASL3 hanno attivato un sistema di autogestione ai sensi della Legge Regionale n. 28 del 26/10/2011 a garanzia di tutti i danni da responsabilità civile verso terzi.
2. ASL3 garantisce il prestatore contro i rischi di infortuni, compreso il rischio “in itinere” per recarsi dalla sede di abituale servizio al presidio ospedaliero Villa Scassi, e/o fare ritorno alla stessa, nei limiti di cui alla specifica copertura assicurativa prevista dal contratto assicurativo in essere, aggiudicato con procedura regionale.
Art. 7 - Codice Etico
1. Il Dirigente Xxxxxx dovrà attenersi, personalmente, agli obblighi di condotta per quanto compatibili, previsti dal Codice di comportamento adottati dall’ASL 3, che potrà essere visionato sul link: xxxx://xxx.xxx0.xxxxxxx.xx/xxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx-
generali/atti-generali/atti-generali-codici.html
2. La violazione degli obblighi derivanti dal citato codice comporterà la
risoluzione del rapporto previa istruttoria e conclusione del procedimento in contradditorio con l’Azienda.
ART. 8 - Sicurezza
1. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 26 del D.Lgs. 81 del 9.4.2008 recante “Attuazione dell’art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”, il Servizio di Prevenzione e Protezione di ASL 3 ha elaborato il Piano di Emergenza e i Rischi generali e specifici.
2. Il personale coinvolto, nello svolgimento dell’attività oggetto della presente convenzione, è pertanto tenuto ad osservare le norme contenute nel suddetto piano di emergenza consultabile presso sito intranet Asl 3 alla voce Salute sicurezza luoghi di lavoro.
Art. 9 - Durata
1. La presente convenzione ha validità per sette mesi. Decorre dal 1° luglio 2022 al 31 gennaio 2023, salvo eventuale diversa regolamentazione della materia nel periodo di vigenza e potrà, altresì, essere rinnovata a seguito di adozione di formale provvedimento da parte dei contraenti. Le parti potranno, altresì, recedere anticipatamente, previa comunicazione via PEC, con almeno un mese di anticipo sul nuovo termine individuato.
Art. 10 - Anticorruzione
1. Nell'esecuzione della presente convenzione, le parti contraenti sono soggette alla normativa italiana (Legge n.190/2012 in materia di prevenzione della corruzione, Decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e s.m.i. inerente al "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte delle pubbliche
amministrazioni", come da ultimo modificato dal X.Xxx. 25/05/2016 n. 97, e X.Xxx. n. 231 del 08/06/2001 e s.m.i. inerente la “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’articolo 11 della legge 29/09/2000, n. 300” per quanto di rispettiva competenza), e, pertanto, attuano ogni iniziativa nel pieno rispetto dei principi di correttezza, efficienza, trasparenza, pubblicità, imparzialità ed integrità, astenendosi dal porre in essere condotte illecite, attive o omissive, impegnandosi a non tenere alcun comportamento in contrasto con la disciplina anticorruzione.
2. In particolare le parti si impegnano a rispettare i codici di comportamento nazionali e/o aziendali di settore e le norme in materia di incompatibilità di cui all’art. 4, comma 7 della L. 30/12/1991 n. 412 ed all’art.53 del D.Lgs. 30/03/2001 n. 165 e ss.mm.ii. e/o relative all’esclusione di situazioni di conflitto di interesse.
ART. 11 - Trattamento dei dati personali
1. Per le attività di cui all’art. 2, comma 1, ASL 3, Ente richiedente le prestazioni e Titolare autonomo del trattamento, ai sensi dell’art. 4 del Regolamento Europeo 2016/679, assume tutte le iniziative e pone in essere tutti gli adempimenti necessari per garantire che il trattamento dei dati avvenga nel rigoroso rispetto della normativa di riferimento.
I sanitari del Policlinico, nell’espletamento delle attività regolate dalla presente Convenzione, rese fuori orario di servizio, agiscono in qualità di autorizzati del trattamento da parte di ASL 3, ai sensi dell’art. 2 – quaterdecies del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e degli artt. 29 e 32 del Regolamento UE 2016/679, avendo cura che le informazioni e i dati assunti
vengano utilizzati e conservati nei limiti delle finalità perseguite.
La nomina degli autorizzati verrà effettuata da ASL 3 presso la quale saranno svolte le prestazioni oggetto del rapporto convenzionale.
I professionisti trattano i dati personali nel rispetto del segreto professionale così come previsto dalla normativa nazionale.
In particolare ASL 3 provvederà ad impartire precise istruzioni ai sanitari in qualità di autorizzati del trattamento, affinché lo stesso sia effettuato conformemente alle disposizioni di Xxxxx.
2. Per le attività di cui all’art. 2, comma 2, le parti danno atto di essere Titolari autonome del trattamento ai sensi dell’art. 4 Reg. UE 2016/679, ciascuna nell’ambito delle proprie aree di competenza, e di garantire il pieno rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza e dei diritti degli interessati.
Le parti assumono, pertanto, tutte le iniziative e pongono in essere tutti gli adempimenti necessari al fine di garantire che il trattamento dei dati avvenga nel rigoroso rispetto della normativa vigente in materia di protezione dati personali, in particolare avendo cura che le informazioni e i dati assunti in esecuzione della presente Convenzione siano utilizzati e conservati nei limiti delle finalità perseguite, provvedendo ad impartire precise istruzioni agli autorizzati/incaricati al trattamento e assicurando, su base permanente, la riservatezza, l’integrità, la disponibilità, la resilienza e la sicurezza dei dati attraverso le apposite misure di sicurezza, di memorizzazione e archiviazione.
Art. 11 - Controversie
1. Per ogni controversia relativa all'espletamento della convenzione in
oggetto, che non si potesse definire in via amministrativa, è competente in via esclusiva il Foro di Genova.
2. Le parti, comunque, si impegnano a fare il possibile per dirimere la questione in modo amichevole, ricorrendo all'azione giudiziaria solo in casi estremi.
Art. 12 - Norma di rinvio
1. Per quanto non disciplinato espressamente dalla presente convenzione, le parti rinviano di comune accordo alle norme legislative, regolamentari e di contrattazione collettiva nazionale vigenti in materia.
Art. 13 - Disposizioni generali
1. Il presente atto è redatto mediante strumenti informatici ai sensi dell’art.
15 comma 2 bis della L. 241/90 e s.m.i.
2. L'imposta di xxxxx verrà assolta da ASL 3 in maniera virtuale secondo le modalità previste dal DM 17/06/14. Le spese di stesura ed eventuale registrazione, in caso d’uso, sono a carico della parte richiedente e per quanto in esso non esplicitamente disciplinato, valgono le disposizioni legislative e regolamentari vigenti.
Letto, approvato e sottoscritto in modalità digitale, in difetto di contestualità spazio/temporale, ai sensi dell'articolo 21 del D. Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.. IRCCS Ospedale Policlinico San Xxxxxxx
D’Ordine del Direttore Generale
Il Direttore f.f. Affari generali e Legali (Dott.ssa Xxxxxxx XXXXXXX)
Azienda Socio Sanitaria Ligure n. 3
Il Delegato del Direttore Generale (Avv. Xxxxxxxx XXXXXXX)