DISCIPLINA DELLA TRASPARENZA DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI
DISCIPLINA DELLA TRASPARENZA DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI
BANCARI E FINANZIARI – (Titolo VI Testo Unico Bancario – D. Lgs. 385/1993)
FOGLIO INFORMATIVO
Il presente Foglio Informativo non costituisce offerta al pubblico ai sensi dell’art.1336 c.c.
FINANZIAMENTO AGEVOLATO ALLE IMPRESE SOCIALI A TASSO INDICIZZATO A VALERE SUL FONDO ROTATIVO PER IL SOSTEGNO ALLE IMPRESE E AGLI
INVESTIMENTI IN RICERCA (FRI)
INFORMAZIONI SULLA BANCA
UNIONE BANCHE ITALIANE
Società per Azioni
Sede Legale: Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx, 0 – 00000 Xxxxxxx – Sedi Operative: Brescia e Bergamo Tel. 000.000.000 – Fax: 0000000000 - Indirizzo PEC: xxxxxxxx.xxx@xxxxxxxxxxxx.xx
Indirizzo e-mail: xxxxxxxx.xxxxxxx@xxxxxxxx.xx – Sito internet: xxx.xxxxxxxx.xx Codice ABI n. 03111.2
Iscritta all’Albo delle Banche presso la Banca d’Italia al n. 5678
Capogruppo del Gruppo Bancario UNIONE BANCHE ITALIANE - Albo dei Gruppi Bancari n. 3111.2 Appartenente al Gruppo Iva UBI con partita IVA 04334690163
Codice fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di Bergamo n. 03053920165 Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia
STRUTTURA E FUNZIONE ECONOMICA
CHE COS’E’ IL FINANZIAMENTO ALLE IMPRESE SOCIALI
Finanziamenti a medio lungo termine - in base a quanto previsto dalla legge n. 30/12/2004 . 311, art. 1, commi da 354 a 361, dalla Legge 27/12/2006 n.296 e dal decreto, adottato ai sensi dell’art.8 8 comma 1 del Decreto 3 luglio 2015 e dell’art. 1, comma 357 della Legge, in data 14 febbraio 2017 dal Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze e con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - volti a promuovere la nascita e la crescita delle imprese operanti, in tutto il territorio nazionale, per il perseguimento degli interessi generali e delle finalità di utilità sociale.
Detta normativa prevede la concessione di un finanziamento (“Finanziamento”) costituito fino a un massimo del 70% da un finanziamento a tasso agevolato (“Finanziamento Agevolato”) da parte della Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. (“CDP”) e, fino a un massimo del 30%, da un finanziamento a tasso di mercato (“Finanziamento Bancario”), da parte di una Banca (“Banca Finanziatrice”), avente stessa durata e garanzie del Finanziamento Agevolato.
Il Cliente rimborserà il Finanziamento mediante pagamento periodico di rate con scadenze al 30 giugno e 31 dicembre di ogni anno, in base a un tasso fisso per il Finanziamento Agevolato e a un tasso variabile per il Finanziamento Bancario.
La Banca Finanziatrice è demandata a svolgere l’attività di istruttoria di merito creditizio del Finanziamento, predisposizione e stipula del contratto di Finanziamento, erogazioni, incasso delle rate, e, in genere, di gestione dei rapporti derivanti dal contratto di Finanziamento, con potere di fare quanto necessario, opportuno e/o utile per l’espletamento di tutte le attività, connesse al Finanziamento Agevolato e al Finanziamento Bancario, aventi carattere strumentale e/o cautelare o esecutivo, ivi incluse, a titolo esemplificativo, l’acquisizione delle garanzie previste nonché lo svolgimento di azioni finalizzate all’incasso e all’eventuale recupero dei crediti derivanti dal Finanziamento, fermo restando che eventuali transazioni dovranno essere preventivamente autorizzate dalla CDP.
I soggetti individuati come potenziali fruitori del regime di aiuto sono:
- imprese sociali di cui decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155 e successive modifiche e integrazioni, costituite in forma di società;
- cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381 e successive modifiche e integrazioni, anche non aventi qualifica di imprese sociali ai sensi del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155, e relativi consorzi, come
definiti dall'art. 8 della legge predetta;
- società cooperative aventi qualifica di ONLUS ai sensi del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 e successive modifiche e integrazioni.
Il Finanziamento può coprire fino all’80% delle spese ammissibili sostenute per progetti finalizzati alla creazione o sviluppo di imprese sociali che siano: i) compatibili con le rispettive finalità statutarie; ii) organici e funzionali all’attività esercitata; iii) avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazione; iv) che presentino spese ammissibili, al netto dell’IVA, non inferiori a Euro 200.000,00 e non superiori a Euro 10.000.000,00.
I programmi di investimento devono essere ultimati, a pena di revoca delle agevolazioni, entro 36 mesi dalla data di stipula del contratto di Finanziamento, salvo eventuale proroga, della durata massima di 6 mesi, concedibile dal Ministero a fronte di richiesta motivata del Cliente.
Il Finanziamento può essere assistito da garanzie e prevedere covenant, finanziari o non finanziari, il cui mancato rispetto può comportare l’aumento del tasso degli interessi del Finanziamento Bancario o la facoltà della Banca Finanziatrice di dichiarare risolto il contratto di Finanziamento.
Il contratto di Finanziamento dovrà essere sottoscritto sotto forma di atto pubblico.
In occasione di ciascuna erogazione parziale del Finanziamento di importo superiore a Euro 1.000.000,00, il Cliente dovrà sottoscrivere atto pubblico di utilizzo parziale e quietanza; in occasione dell’erogazione a saldo del Finanziamento, il Cliente dovrà sottoscrivere atto pubblico di utilizzo a saldo e quietanza finale.
IL TIPO DI FINANZIAMENTO E I SUOI RISCHI
FINANZIAMENTO AGEVOLATO A TASSO FISSO
Rimangono fissi per tutta la durata sia il tasso di interesse sia l’importo delle singole rate.
Il tasso fisso è consigliabile a chi vuole essere certo, sin dal momento della firma del contratto, della misura del tasso, degli importi delle singole rate e dell’ammontare complessivo del debito da restituire, indipendentemente dalle variazioni delle condizioni di mercato.
Tra i principali rischi vanno tenuti presenti:
1) l’impossibilità di beneficiare delle eventuali fluttuazioni dei tassi al ribasso;
2) rischio di variazioni in senso sfavorevole di componenti di costo diverse dal tasso di interesse, quali, ad esempio, commissioni e spese, ove contrattualmente previsto.
FINANZIAMENTO BANCARIO A TASSO INDICIZZATO
Il tasso di interesse può variare, con cadenze prestabilite, secondo l’andamento del parametro di indicizzazione fissato nel contratto o in conseguenza di applicazione di meccanismi di variazione dello spread contrattualmente stabiliti in relazione a covenant, variazioni di rating o altro.
Il tasso indicizzato è consigliabile a chi vuole un tasso sempre in linea con l’andamento del mercato e può sostenere eventuali aumenti dell’importo delle rate.
Tra i principali rischi vanno tenuti presenti:
− rischio di tasso, cioè rischio di variazione del tasso di interesse in relazione all’andamento del mercato finanziario;
− rischio connesso al meccanismo di indicizzazione, anch’esso legato all’andamento del mercato finanziario (quindi riconducibile al rischio di tasso), ma con possibili sfasamenti temporali per quanto riguarda il relativo adeguamento, secondo quanto contrattualmente previsto;
− rischio connesso alla presenza in contratto di un valore di tasso minimo fisso (c.d. tasso minimo), per cui, se la somma algebrica del parametro di indicizzazione e dello spread risultasse inferiore a tale minimo, la misura del tasso di interesse non potrà in ogni caso ridursi al di sotto del tasso minimo;
− rischio di variazioni in senso sfavorevole di componenti di costo diverse dal tasso di interesse, quali, ad esempio, commissioni e spese, ove contrattualmente previsto.
SERVIZI ACCESSORI
Non previsti
CONDIZIONI ECONOMICHE DEL FINANZIAMENTO
Ogni corrispettivo di seguito indicato si intende dovuto alla Banca, salvo ove diversamente specificato in modo espresso. Tutti gli importi sono indicati al netto dell’IVA, ove dovuta.
QUANTO PUO’ COSTARE IL FINANZIAMENTO Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG) calcolato applicando le condizioni economiche massime riportate nella sezione CONDIZIONI ECONOMICHE del presente Foglio Informativo a un Finanziamento della durata di 60 mesi (pari a 5 anni), erogato in un’unica soluzione, senza preammortamento, di importo complessivo di 5.000.000,00 EUR (di cui 3.500.000,00 EUR Finanziamento Agevolato e 1.500.000,00 EUR Finanziamento Bancario) con rimborso in 10 rate semestrali di capitale crescente (piano alla francese) | |||
FINANZIAMENTO AGEVOLATO | FINANZIAMENTO BANCARIO | ||
Xxxxx Xxxxx Effettivo Globale (TAEG) del Finanziamento Agevolato: 0,673% | Xxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx Globale (TAEG) del Finanziamento Bancario: 4,777% | ||
Tasso fisso pari allo 0,50%, come previsto dalla normativa applicabile | Parametro: EURIBOR (360) a 6 mesi (media mensile novembre 2019 pari a -0,33652%) aumentato di uno spread di 4,50 punti percentuali Qualora il parametro di indicizzazione assuma un valore pari o inferiore a zero, la misura del tasso non potrà in ogni caso essere determinata in misura inferiore al valore dello spread (c.d. tasso minimo). | ||
Avvertenza: la misura effettiva del TAEG relativo al Finanziamento che dovesse essere stipulato potrà variare in relazione alla durata, all’ammontare dell’importo erogato. Il presente TAEG ha solo valore indicativo, essendo formulato in relazione all’esempio considerato. | |||
Il TAEG rappresenta la misura percentuale del costo totale del finanziamento; esso è comprensivo di tutti gli interessi, i costi, le spese, le commissioni, le imposte che il Cliente è tenuto a pagare, inclusi i costi di polizze assicurative che la Banca richieda obbligatoriamente per concedere il finanziamento ed esclusi spese e onorari notarili. Nel Taeg qui rappresentato, sono state considerate le spese relative a istruttoria, imposta sostitutiva, invio scadenza rate, gestione, imputandole proporzionalmente al Finanziamento Agevolato e al Finanziamento Bancario (a eccezione dell’imposta sostitutiva, imputata solo al Finanziamento Bancario); non sono state considerate le spese per eventuali polizze assicurative (ancorchè obbligatorie nel caso in cui il Finanziamento sia assistito da ipoteca), perizie, accertamenti tecnici, consulenze legali. | |||
FINANZIAMENTI ASSISITITI DA COVENANT In caso di Finanziamenti assistiti da covenant, per i quali si rinvia al Foglio Informativo 10.00.000,il mancato rispetto anche di uno solo degli indici finanziari pattuiti potrà comportare, se contrattualmente stabilito, la maggiorazione dello spread del Finanziamento Bancario nella misura massima di 3,5 punti percentuali, fermo restando che lo spread massimo applicato al Finanziamento Bancario non potrà in ogni caso essere superiore a 4,5 punti percentuali. |
VOCI | COSTI | |
Importo minimo finanziabile (Finanziamento Agevolato + Finanziamento Bancario) | 160.000,00 EUR | |
Importo massimo finanziabile (Finanziamento agevolato + Finanziamento Bancario) | 8.000.000,00 EUR | |
Durata | da un minimo di 4 anni a un massimo di 15 anni, comprensivi di un eventuale periodo di preammortamento commisurato alla durata del progetto (fatto salvo il preammortamento tecnico) che, per il Finanziamento Agevolato, può essere di massimo 4 anni. |
TASSI | Finanziamento Agevolato | Tasso di interesse nominale annuo | tasso fisso pari allo 0,50% | |
Finanziamento Bancario | Parametro di indicizzazione + spread contrattualmente previsto. Euribor (360) a sei mesi, media mensile. massimo 4,50%. | Tasso di interesse nominale annuo | Parametro Euribor (360) a sei mesi, media mensile + spread contrattualmente previsto | |
Parametro di indicizzazione | Euribor, intendendosi per tale la media aritmetica semplice del tasso Euribor (Euro Interbank Offered Rate) a sei mesi, quotato per valuta di ciascun giorno compreso nel mese solare che precede quello comprensivo della data di inizio di ciascun periodo di interessi dal Comitato di gestione dell’Euribor (EURIBOR Panel Steering Committee) secondo il criterio di calcolo giorni effettivi/360 giorni, comunicato tramite il circuito telematico Reuters, pagina Euribor01 o equivalente pagina del circuito “Bloomberg”, o, in mancanza, da altra qualificata fonte di equipollente ufficialità. | |||
Spread | massimo 4,50% | |||
Tasso minimo | qualora la somma algebrica del parametro di indicizzazione e dello spread fosse pari a un valore inferiore allo spread, la misura del tasso di interesse non potrà in ogni caso ridursi al di sotto di un tasso minimo contrattuale, pari allo spread. | |||
Tasso di interesse di preammortamento | se previsto preammortamento, corrisponde al tasso di interesse nominale annuo del Finanziamento. | |||
Tasso di mora | Finanziamento Agevolato | Tasso nominale annuo pari al tasso pro tempore vigente per le operazioni di rifinanziamento marginale (marginal lending facility) fissato dalla Banca Centrale Europea e pubblicato sul circuito telematico Reuters alla pagina ECB01 ovvero su “Il Sole 24 Ore” maggiorato del 50% (cinquanta per cento). Qualora, per qualsiasi motivo, non fosse possibile la rilevazione di tale tasso di interesse, gli interessi di mora saranno calcolati al tasso nominale annuo pari all’Euribor a 6 mesi pubblicato sul circuito telematico Reuters alla pagina EURIBOR01, maggiorato del 50% (cinquanta per cento). | ||
Finanziamento Bancario | Tasso di interesse contrattuale maggiorato di 2,00 punti percentuali |
SPESE | Istruttoria (1) | 0.60% dell’ammontare del Finanziamento complessivo (Finanziamento Agevolato + Finanziamento Bancario), con un minimo di 2.000,00 EUR e un massimo di 15.000,00 EUR, da corrispondere entro 5 giorni lavorativi dalla data della comunicazione dell’esito di delibera. La commissione di istruttoria è dovuta per l’intero anche qualora non si addivenga, per qualsiasi motivo, alla stipula del contratto di Finanziamento. |
Stipula, acquisizione garanzie, erogazione, gestione (2) | a) 0,50% dell’ammontare del finanziamento complessivo (Finanziamento Agevolato + |
Finanziamento Bancario) con un minimo di 2.000,00 EUR e un massimo di 7.500,00 EUR, da corrispondere per il 50% entro la data di sottoscrizione del contratto e per il restante 50% entro la data della prima erogazione del Finanziamento. Detta commissione è comunque dovuta per l’intero anche qualora non si addivenga, per qualsiasi motivo, all’erogazione del Finanziamento; b) 750,00 EUR per ciascuna erogazione. | |||
Incasso rate | 2,75 EUR | ||
Modifiche contrattuali e liberazione garanzie (3) | 2.000,00 EUR | ||
Commissione di rimborso anticipato | Finanziamento Agevolato | il prodotto tra lo 0,30% del capitale anticipatamente rimborsato e il numero di anni intercorrenti tra la data di rimborso e la data di scadenza finale; nel caso di rimborso anticipato totale prima dei 4 anni dalla sottoscrizione del contratto di Finanziamento, sarà dovuta anche una commissione pari allo 0,50% del Finanziamento Agevolato concesso e non erogato. | |
Finanziamento Bancario | 2,00 punti percentuali calcolati sul capitale anticipatamente rimborsato. | ||
PIANO DI AMMORTAMENTO | Tipo di ammortamento e tipologia di rata Finanziamento Agevolato | Ammortamento “francese” ovvero rata costante con quota capitale crescente e quota interessi decrescente | |
Tipo di ammortamento e tipologia di rata Finanziamento Bancario | Ammortamento con quote capitale diverse e quota interessi variabile. | ||
Periodicità delle rate e modalità di calcolo degli interessi | Semestrale posticipata, al 30/6 e al 31/12 di ogni anno 360/360 per il Finanziamento Agevolato 365/360 per il Finanziamento Bancario |
ALTRO
Accolli | 0,25% del debito accollato min. 2.000,00 EUR | |
Risoluzione (4) | Finanziamento Agevolato | il prodotto tra lo 0,30% del residuo debito del Finanziamento Agevolato e il numero di anni intercorrenti tra la data di risoluzione e la data di scadenza finale |
Finanziamento Bancario | - sul capitale erogato 2,50% - sul capitale non erogato 1,00% | |
Revoca dell’agevolazione | - l’importo del beneficio goduto sino alla data del provvedimento di revoca, in termini di Differenziale Interessi; - l’interesse pari al tasso ufficiale di riferimento (T.U.R,) calcolato sull’importo del Differenziale Interessi, nonché, se applicabili, le maggiorazioni di xxxxx e le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’art. 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123. | |
Sollecito pagamenti (a partire dal secondo sollecito) | 50,00 EUR |
Comunicazioni di modifiche unilaterali | 0,00 EUR |
Comunicazioni/Informazioni obbligatorie per Legge – comprese quelle inviate ai Garanti | 0,00 EUR |
Conteggi | 75,00 EUR |
Certificazioni | 75,00 EUR |
Dichiarazioni da rilasciarsi ai certificatori di bilancio | per il primo finanziamento, 75,00 EUR per ogni ulteriore finanziamento intestato al Cliente, 50,00 EUR |
Duplicato di quietanza | 50,00 EUR |
Invio di documentazione inerente a singole operazioni poste in essere entro gli ultimi dieci anni su richiesta del Cliente ex art. 119 testo Unico Bancario | solo costi di produzione |
TASSO EFFETTIVO GLOBALE MEDIO
Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) previsto dall'art. 2 della Legge sull’Usura (L. n. 108/1996 e successive modifiche e integrazioni) può essere consultato in Filiale e sul sito internet della Banca xxx.xxxxxxxx.xxx.
SERVIZI ACCESSORI
Non sono previsti servizi accessori
ALTRE SPESE DA SOSTENERE
IMPOSTE
Imposta sostitutiva o altre imposte applicabili importo di legge
COSTI RELATIVI A EVENTUALI SERVIZI PRESTATI DA SOGGETTI TERZI
Spese di perizia e per accertamenti tecnici a carico del Cliente nella misura richiesta dal
professionista incaricato (anche nel caso di mancato perfezionamento del Finanziamento)
Spese e onorari notarili (5) a carico del Cliente nella misura richiesta dal notaio incaricato (anche nel caso di mancato perfezionamento del Finanziamento)
Spese e onorari per consulenze legali (6) a carico del Cliente nella misura richiesta dal
professionista incaricato (anche nel caso di mancato perfezionamento del Finanziamento)
Spese assicurazione fabbricati ipotecati obbligatoria (rischio incendio) con libera scelta della Compagnia assicuratrice (7)
a carico del Cliente, concordate e pagate direttamente alla Compagnia assicuratrice
ESTINZIONE ANTICIPATA, PORTABILITA’ E RECLAMI
ESTINZIONE ANTICIPATA
Il Cliente può rimborsare anticipatamente il finanziamento, in tutto o in parte, con un preavviso di 60 giorni di calendario e contro pagamento della commissione di rimborso volontario anticipato.
Il contratto può inoltre prevedere una serie di eventi che determinano l’obbligo del Cliente di rimborsare anticipatamente il finanziamento, in tutto o in parte.
Ogni importo che il Cliente avrà chiesto o sarà tenuto a pagare anticipatamente rispetto al piano di rimborso del finanziamento scadrà di pieno diritto alla nuova data prevista per il suo pagamento.
PORTABILITA’ DEL FINANZIAMENTO
Nel caso in cui, per rimborsare il Finanziamento, ottenga un nuovo finanziamento da un’altra Banca/Intermediario, il Cliente non deve sostenere, neanche indirettamente, alcun costo (ad es. commissioni, oneri, penali). Il nuovo contratto mantiene i diritti e le garanzie del vecchio.
RECLAMI E COMPOSIZIONE STRAGIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE
Il Cliente può presentare reclamo alla Banca:
- con lettera semplice, da consegnarsi personalmente presso la Filiale in cui intrattiene il rapporto;
- con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, da inviare a UBI Banca, reclami, Xxx Xxxxxxxxx, 00 – 00000 Xxxxxxx (XX);
- con posta elettronica, all’indirizzo e-mail: xxxxxxx@xxxxxxxx.xx;
- con posta elettronica certificata, all’indirizzo e-mail: xxxxxxxx.xxxxxxx@xxxxxxxxxxxx.xx. La Banca deve rispondere entro 30 giorni dal ricevimento.
Se non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta, il Cliente può rivolgersi a:
a) l’Arbitro Bancario Finanziario (in breve ABF). Per sapere come rivolgersi al’ABF si può consultare il sito www. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, chiedere presso le Filiali della Banca d’Italia oppure chiedere alla Banca;
b) l’Organismo di mediazione presso il Conciliatore BancarioFinanziario – con sede in Xxxx, Xxx xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx 00, xxx. 00/000000 – in quanto organismo specializzato nelle controversie bancarie e finanziarie, che dispone di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionale. L’Organismo può essere attivato sia dalla Banca che dal Cliente e non richiede che sia stato preventivamente presentato un reclamo alla Banca. Se il Cliente riveste la qualifica di Consumatore, la mediazione dovrà avere luogo presso la sede più vicina alla residenza o al domicilio del Cliente stesso. Le condizioni e le procedure sono definite nel relativo regolamento, disponibile sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx e presso tutte le Filiali della Banca. Solo qualora nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia non fosse presente un ufficio di mediazione del Conciliatore BancarioFinanziario, la Banca e il Cliente potranno adire a un altro mediatore iscritto nel registro degli organismi di mediazione, purché specializzato in materia bancaria e territorialmente competente.
Il ricorso preventivo ai suddetti soggetti vale in relazione all’obbligo di esperire il tentativo di conciliazione, quale condizione di procedibilità nei casi previsti dalla legge per l’esercizio di azioni individuali davanti all’Autorità Giudiziaria (art.5 D.lgs 28/2010).
LEGENDA DELLE PRINCIPALI NOZIONI CONTENUTE NEL FOGLIO INFORMATIVO | |
Accollo | Contratto tra un Debitore e una terza persona che si impegna a pagare il debito del Creditore. Il Creditore può aderire all’accollo, rendendo irrevocabile la stipulazione a suo favore. L'adesione del Creditore importa liberazione del Debitore Originario solo se ciò costituisce condizione espressa della stipulazione o se il Creditore dichiara espressamente di liberarlo. |
Covenant | Xxxxxxxx contrattuali con le quali il Cliente assume determinate obbligazioni, direttamente o indirettamente correlate alla garanzia di restituzione della somma erogata e il cui mancato rispetto può comportare l’aumento del tasso degli interessi corrispettivi o la facoltà della Banca di dichiarare risolto il contratto di finanziamento, nei termini contrattualmente stabiliti. |
Xxxxxxxx non finanziari | Clausole contrattuali che obbligano il Cliente ad astenersi dal mettere in atto determinati comportamenti. A mero titolo esemplificativo, costituiscono covenant non finanziari i seguenti divieti o limitazioni: • modifica dell’oggetto sociale o dell’attività svolta; • modifica del controllo societario; • atti di disposizione di cespiti contrattualmente individuati; • concessione ad altri istituti finanziatori di ipoteche o di altre garanzie reali (c.d. clausola “negative pledge”) sui cespiti di proprietà a sostegno di finanziamenti concessi successivamente alla stipula del finanziamento; • concessione ad altri istituti finanziatori di diritti di prelazione nel pagamento di debiti; • esecuzione di operazioni sul capitale, in cui rientrano, ad esempio, le operazioni di riduzione di capitale (se non in dipendenza di obblighi di legge) e l’acquisto di azioni proprie; • costituzione di patrimoni separati o accensione di finanziamenti destinati ad uno specifico affare ai sensi, rispettivamente, dell’art. 2447-bis e seguenti e dell’art. 2447- decies cod. civ.; |
• effettuazione di investimenti (sia in immobilizzazioni materiali, immateriali o partecipazioni); • distribuzione di dividendi; • attivazione di procedure di liquidazione e operazioni di finanza straordinaria; • assunzione di nuovo indebitamento a medio-lungo termine e/o emissione di prestiti obbligazionari. | |
Covenant finanziari | Clausole contrattuali riferibili a dati di natura finanziaria, economica e patrimoniale propri del Cliente e/o del Gruppo di appartenenza dello stesso, deputati a fornire informazioni inerenti il grado di copertura degli impegni finanziari assunti dal Cliente. A mero titolo esemplificativo, costituiscono covenant finanziari: • il mantenimento di un determinato rapporto fra Indebitamento Finanziario Netto e Patrimonio Netto, che indica il grado di leva finanziaria; • il mantenimento di un determinato rapporto tra Indebitamento Finanziario Netto e Margine Operativo Lordo, che indica il numero di esercizi necessari al MOL per azzerare la posizione finanziaria netta; • Il mantenimento di un determinato rapporto fra Margine Operativo Lordo e Oneri Finanziari Netti, che indica il grado di copertura degli interessi passivi derivanti dall'indebitamento oneroso offerto dalle risorse monetarie prodotte dalla gestione caratteristica; • Il Maximum Capex, che indica l’ammontare massimo di investimenti ammissibili nel corso del periodo; • Il Patrimonio Netto Minimo, che indica l’ammontare minimo in valore assoluto del patrimonio netto ritenuto accettabile. |
Imposta sostitutiva | Regime d’imposta agevolativo, previsto dagli artt.15 e segg. del D.P.R. 601/73 (come da ultimo modificato dall’art. 12, comma 4, del D.L. 145/2013) in alternativa all’applicazione delle imposte ordinarie (imposta di registro, bollo, ipotecaria, catastale e tasse di concessione governativa) a seguito di specifica opzione esercitata per iscritto nel contratto di finanziamento (solo per finanziamenti di durata superiore a 18 mesi). |
Ipoteca | Garanzia reale su un bene, normalmente un immobile. Se il Debitore non rimborsa il debito, il Creditore può ottenere l’espropriazione del bene e farlo vendere. |
Istruttoria | Pratiche e formalità necessarie all’erogazione del finanziamento. |
Parametro di indicizzazione | Parametro di mercato o di politica monetaria preso a riferimento per determinare il tasso di interesse. |
Perizia e accertamento tecnico | Relazione di un tecnico che attesta il valore dei beni offerti in garanzia o lo stato d’avanzamento del programma di investimenti. |
Piano di ammortamento | Piano di rimborso del finanziamento con l’indicazione della composizione delle singole rate (quota capitale e quota interessi), calcolato al tasso definito nel contratto. |
Piano di ammortamento “francese” | Il piano di ammortamento più diffuso in Italia. La rata prevede una quota capitale crescente e una quota interessi decrescente. All’inizio si pagano soprattutto interessi; a mano a mano che il capitale viene restituito, l’ammontare degli interessi diminuisce e la quota capitale aumenta. |
Preammortamento | Periodo iniziale del finanziamento nel quale le rate pagate sono costituite i dalla sola quota interessi. |
Quota capitale | Quota della rata costituita dall’importo del finanziamento restituito. |
Quota interessi | Quota della rata costituita dagli interessi maturati. |
Rata | Pagamento che il Cliente effettua periodicamente per la restituzione del finanziamento e la corresponsione degli interessi corrispettivi, secondo scadenze stabilite contrattualmente. La rata è composta da una quota capitale e da una quota interessi. |
Rata costante | La somma tra quota capitale e quota interessi rimane uguale per tutta la durata del finanziamento. |
Spese di perizia e per accertamenti tecnici | Spese per l’accertamento del valore dei beni offerti in garanzia o dello stato d’avanzamento del programma di investimenti. |
Spread | Maggiorazione applicata al parametro di indicizzazione. |
Tasso annuo di mora | Maggiorazione del tasso di interesse applicata in caso di ritardo nel pagamento delle rate. |
Tasso annuo effettivo | Tasso di interesse che esprime il rendimento a debito o a credito derivante da una capitalizzazione degli interessi sul capitale con frequenza diversa da quella annuale. |
Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG) | Indica il costo totale del finanziamento su base annua ed è espresso in percentuale sull’ammontare del finanziamento. Comprende il tasso di interesse e altre voci di spesa, ad esempio la commissione di istruttoria e le spese di avviso di scadenza delle rate. Alcune spese non sono comprese, ad esempio quelle notarili. |
Tasso annuo nominale | Rapporto percentuale, calcolato su base annua, tra l’interesse (quale compenso del capitale prestato) e il capitale prestato. |
Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) | Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell’Economia e delle Finanze come previsto dalla Legge sull’Usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario, quindi vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il tasso soglia dell’operazione e accertare che quanto richiesto dalla Banca non sia superiore. |
Tasso fisso | Tasso di interessi che non varia per tutta la durata del contratto di finanziamento. |
Tasso indicizzato | Tasso di interesse che varia in relazione all’ andamento del parametro di indicizzazione specificamente indicato nel contratto di finanziamento. |
NOTE
(1) Istruttoria: commissione dovuta per l’organizzazione, l’analisi di merito creditizio, la negoziazione della documentazione contrattuale e per tutte le attività necessarie per strutturazione, delibera e perfezionamento del finanziamento; esigibile dalla Banca dal momento della presentazione della domanda di finanziamento anche qualora, sia su richiesta del Cliente che su decisione della Banca, non si pervenga al perfezionamento dell’operazione.
( 2) Gestione: commissione dovuta per l’attività di gestione amministrativa del finanziamento svolta dalla Banca.
(3) Modifiche contrattuali e liberazione garanzie: commissione dovuta ogni qualvolta, a seguito di richiesta del Cliente o per circostanze a esso riferibili, si renda necessario assumere una delibera modificativa delle condizioni alle quali è stato concesso il finanziamento (anche se ciò non comporti la predisposizione di atti aggiuntivi o modificativi al contratto) e/o ogniqualvolta, a seguito di richiesta del Cliente o per circostanze a esso riferibili, si debba procedere alla liberazione di una garanzia (a eccezione della cancellazione “semplificata”di eventuali ipoteche ex art. 13 D.L. 7/2007).
(4) Risoluzione: commissione dovuta nel caso in cui la Banca si sia avvalsa della facoltà di dichiarare la decadenza dal beneficio del termine o la risoluzione contratto o di recedere dallo stesso, e comunque in caso di apertura di procedure concorsuali e viene applicata in misura percentuale diversa sul capitale erogato e non ancora rimborsato e sul capitale non ancora erogato.
(5) Spese e onorari notarili: da corrispondere al notaio incaricato dal Cliente o dalla Banca di effettuare accertamenti e/o della stipulazione del contratto, degli atti di erogazione e di ogni altro atto, antecedente o successivo, che richieda l’assistenza del Notaio.
(6) Spese e onorari per consulenze legali: da corrispondere a studi legali incaricati dalla Banca di rilasciare pareri, predisporre documentazione contrattuale o, comunque, prestarle assistenza tecnico/legale.
(7) Spese assicurazione fabbricati: da corrispondere alla Compagnia di assicurazione dal Cliente a seguito sottoscrizione della polizza assicurativa obbligatoria contro il rischio incendio dell’immobile su cui è iscritta l’ipoteca.