COMUNE DI VILLANOVA MONDOVI’
Provincia di Cuneo
Via A. Orsi n. 8 Cap. 12089 Villanova Mondovì- Tel 0174/698151
Pec xxxxxxxxx.xxxxxxx@xxxx.xxxxxxxxxxxxx.xx
CAPITOLATO DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE
APPALTO PER L’ AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI VILLANOVA MONDOVI’ DI 1° GRADO A.S. 2021/22-2022/23-2023/24. CIG: 8739758475
Sommario
COMUNE DI VILLANOVA MONDOVI’ 1
Art.1 - OGGETTO DELL’APPALTO 2
Art. 3 - MODALITÀ DELL’APPALTO E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 2
Art. 4 - VALORE DELL’APPALTO 2
Art. 5 - NORME REGOLATRICI DELL’APPALTO 3
Art. 9 - MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO 7
Art.12 - CORRISPETTIVI E VARIAZIONI 8
Art.13 - ESECUZIONE E CONTINUITÀ’ DEL SERVIZIO 9
Art.16- VIGILANZA E CONTROLLO 11
Art. 18 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – RECESSO 12
Art. 20 - DIVIETO DI CESSIONE 14
Art. 21 - FATTURAZIONE E PAGAMENTO DEI CORRISPETTIVI 15
Art. 22 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI 15
Art. 23 - SPESE DI GARA E DI CONTRATTO 15
Art. 24 - DISPOSIZIONI FINALI 16
Art.1 - OGGETTO DELL’APPALTO
Il presente capitolato disciplina l’espletamento del servizio di trasporto degli alunni delle sottoelencate scuole primarie e secondarie di I° grado, residenti nel territorio del Comune di VILLANOVA MONDOVI’ alle rispettive sedi scolastiche durante i giorni di attività didattica.
Scuole interessate dal servizio:
- primaria del Capoluogo sita in Xxx Xxxxxxxxx Xxxxxxx, 00;
- secondaria di 1° grado del Capoluogo sita Xxx Xxxxxxxxx Xxxxxxx, 00;
- primaria di Branzola sita in XXX XXXXXXX 00,
- xxxxxxxx xx Xxxxxxx xxx Xxxxx sita in Xxx Xxx Xxxxxxx 00
Art.2 - DURATA
L’appalto ha la durata di 3 (tre) anni scolastici a decorrere dal mese di settembre dell’anno scolastico 2021/2022 e sino al mese di giugno del 2024 (anno scolastico 2023/2024), senza possibilità di tacito rinnovo.
L'appaltatore, peraltro, in caso di mancata proroga alla scadenza del contratto, è tenuto all'eventuale prosecuzione del servizio agli stessi patti e condizioni e nei limiti delle prestazioni richieste dall' Ente sino alla consegna del medesimo servizio al successivo aggiudicatario della procedura di gara avviata dall'Amministrazione, per un periodo comunque non superiore a sei mesi. La Ditta deve effettuare il servizio suppletivo senza pretendere condizioni diverse da quelle pattuite. L’erogazione del servizio avviene secondo il calendario scolastico ministeriale, nei giorni di effettiva apertura delle scuole.
Art. 3 - MODALITÀ DELL’APPALTO E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
L’affidamento dell’appalto sarà disposto ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 quindi mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4 lett.b del D. Lgs. N. 50/2016. La procedura in oggetto sarà espletata tramite Mepa.
Gli operatori, che manifesteranno interesse, riceveranno la lettera di invito alla procedura.
Art. 4 - VALORE DELL’APPALTO
L’importo presunto complessivo annuo dell’appalto risulta pari ad €. 45.000,00 (quarantacinquemila/00) oltre iva per un importo triennale a base d'asta di presunti € 135.000,00 (Euro centotrentacinque/00).
Tali importi sono stati calcolati in base al costo medio onnicomprensivo pari a € 1,86 a km per un totale presunto annuo di km 24.185,40.
I prezzi si intendono esclusi di I.V.A.
Il corrispettivo di spettanza della Ditta aggiudicataria viene liquidato in funzione del numero effettivo di km effettuati, in relazione alle tratte assegnate e ai giorni di servizio reso, a prescindere dalla previsione complessiva, sulla base della quale convenzionalmente è stata espressa la base dell’appalto ed è stato stabilito il valore del contratto. Si precisa che, le variazioni entro il 10% in aumento o diminuzione della tratta chilometrica non formeranno oggetto di ricalcolo mensile, ma verranno inglobate nell’importo contrattuale previsto.
La quantificazione dei km. da percorrere ha valore puramente indicativo e non costituisce impegno per il Comune e potrà essere soggetta a variazioni in aumento o in diminuzione, a seguito della istituzione di nuove tratte o della loro soppressione intera o parziale in base alle richieste delle utenze od alle condizioni di economicità del servizio. La Ditta aggiudicataria non potrà vantare diritti ad alcuna compensazione sia nel primo che nel secondo caso, pur avendo l’obbligo di assicurare tutti i viaggi richiesti che le verranno rimborsati in base al prezzo chilometrico di aggiudicazione della gara.
I dati relativi ai percorsi riferibili ad ogni anno scolastico vengono comunicati entro il 5 settembre precedente.
Con il corrispettivo fissato, a seguito dell'aggiudicazione dell'appalto, l'appaltatore si intende compensato di ogni suo avere o pretendere dal Comune per il servizio medesimo, senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi, in tutto essendo soddisfatto dal pagamento degli importi di contratto.
Salvo le predette voci relative ai costi quantificati, le misure preventive e protettive di tipo gestionale, organizzativo e/o comportamentale sono di competenza dell’impresa appaltatrice e si considerano incluse nel costo del servizio in appalto.
Art. 5 - NORME REGOLATRICI DELL’APPALTO
Il servizio di trasporto scolastico deve essere eseguito sotto l’osservanza di quanto previsto:
a) dal presente capitolato descrittivo e prestazionale;
b) dalle norme del Codice Civile per tutto quanto non previsto dal presente capitolato;
c) dal vigente Codice della Strada per quanto riguarda le caratteristiche dei mezzi utilizzati per il servizio di trasporto scolastico.
d) Dalla normativa statale in materia e, in particolare dal D.M. 31/01/1997 “Nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico”, dal D.L.vo 395/2000 in materia di accesso alla professione di trasportatori e viaggiatori su strada e relativo regolamento attuativo D.M. 161/2005.
Art. 6 - PERSONALE
La ditta aggiudicataria deve mettere a disposizione il personale necessario per il regolare svolgimento del servizio.
Qualora la ditta aggiudicataria debba effettuare assunzioni di nuovo personale per lo svolgimento del presente appalto, sarà tenuta ad attingere in via prioritaria, e fatta comunque salva la volontà delle persone interessate, al personale già in carico all’impresa che gestisce attualmente il servizio. Il personale addetto al servizio, nell’espletamento delle proprie mansioni, ha l’obbligo di tenere un contegno corretto e dignitoso ed in particolare non può:
- fumare
- assumere bevande alcoliche
- usare modi inurbani e gesti diseducativi o comunque non inerenti alle proprie mansioni - far salire sugli autobus persone estranee al servizio stesso
- far salire persone oltre il numero stabilito dal presente capitolato e dalla carta di circolazione del mezzo
- portare animali o cose sugli autobus
- deviare dal percorso per esigenze personali
Tutti i conducenti dei mezzi adibiti al servizio di cui trattasi devono essere muniti di patente di guida valida ed idonea ed inoltre del prescritto Certificato di Abilitazione Professionale per la
guida dei veicoli destinati al trasporto di persone, riconosciuto idoneo dall’Ispettorato compartimentale della Motorizzazione Civile.
La ditta appaltatrice deve fornire all'Amministrazione comunale, all’inizio di ogni anno scolastico, l'elenco del personale impiegato per l'esecuzione del servizio di trasporto, completo degli estremi dei documenti di patente di guida previsto dalla normativa vigente e dei CAP ai sensi del D.Lgs. n. 285/92.
La ditta appaltatrice deve inoltre fornire una dichiarazione inerente l’avvenuta sorveglianza sanitaria del personale impiegato nel servizio oggetto dell’appalto, ai sensi del D.lgs 81/2008 art. 41, c. 4.
Tempestivamente deve essere comunicata, all’Amministrazione ogni variazione all'elenco stesso. L'Amministrazione comunale può compiere in qualsiasi momento tutte le verifiche ritenute necessarie.
Il personale addetto alla guida, non può permettere l’accesso agli autoveicoli a persone estranee al servizio.
L’autista deve inoltre:
1. accertarsi che durante il tragitto tutti i bambini/studenti siano regolarmente seduti e che mantengano un comportamento corretto. In caso contrario, l’autista medesimo è tenuto a segnalare all’Ufficio Comunale Competente le irregolarità poste in essere dai bambini/studenti al fine dell’applicazione delle sanzioni previste dal Regolamento Comunale del Servizio di Trasporto Alunni.
In caso di comportamento scorretto o lesivo dell'incolumità, della moralità e della personalità dei passeggeri (ad es: molestie, fumo alla guida, uso del telefono personale per motivi non di emergenza o legati al servizio, velocità eccessiva e pericolosa) segnalato all’Amministrazione comunale e da questa accertato, il Comune può applicare una penalità di cui al successivo art. 17 ed alla terza infrazione accertata verso lo stesso autista può essere richiesta la rimozione dello stesso dal servizio nel termine di tre giorni dalla segnalazione. Lo stesso provvedimento può essere richiesto dal Comune ogni qual volta il personale risulti inadeguato allo svolgimento dei compiti affidati.
La ditta aggiudicataria deve designare un referente sempre reperibile dalle ore 7:00 alle ore 17:00 dal lunedì al venerdì, incaricato di organizzare il servizio, assicurarne il buon funzionamento, verificare la corretta esecuzione ed il monitoraggio delle attività, analizzare e valutare la veridicità dei rendiconti mensili dei viaggi effettuati, mantenere i rapporti con il personale utilizzato e con gli Uffici comunali.
La ditta appaltatrice è tenuta ad applicare a favore del personale impiegato nel servizio, con onere a proprio totale carico tutte le disposizioni di legge e del C.C.N.L. di comparto ed eventuali accordi regionali e locali in materia di retribuzione ed assicurazione previdenziale, mutualistica ed infortunistica.
L’appaltatore è responsabile di ogni infrazione o inadempimento che debbano essere accertati dagli Istituti previdenziali ed assicurativi, da altri organi di vigilanza o dalla stessa Amministrazione comunale.
Il Comune può richiedere alla ditta aggiudicataria in qualsiasi momento l’esibizione dei documenti obbligatori per legge in relazione ai rapporti di lavoro, al fine di verificare la corretta attuazione degli obblighi inerenti l’applicazione del CCNL di riferimento e delle leggi in materia previdenziale, assistenziale e assicurativa. Qualora l’Aggiudicatario non risulti in regola con gli obblighi di cui sopra, il Comune procede alla risoluzione del contratto e all’affidamento del servizio al soggetto che segue immediatamente in graduatoria l’aggiudicatario. Alla parte
inadempiente vengono addebitate le maggiori spese sostenute dal Comune. L’esecuzione in danno non esclude eventuali responsabilità civili o penali dell’impresa.
A norma di legge nonché ai fini di cui sopra, il Comune acquisisce il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) relativo all'impresa aggiudicataria sia al momento dell'aggiudicazione che prima di procedere a ciascun pagamento (art. 6 D.P.R. n. 207/2010).
Nel caso di irregolarità contributive il Comune, previa ricognizione del credito, provvede al pagamento delle somme non versate, detraendo il relativo importo dall’ammontare del corrispettivo dovuto a titolo di controprestazione per il servizio eseguito.
Art. 7 - PRESTAZIONI
L’appaltatore, con propri mezzi e personale, ha l’obbligo di organizzare e garantire i seguenti servizi:
• trasporto degli alunni delle scuole dell’obbligo all’inizio ed al termine delle lezioni per tutti i giorni del calendario scolastico, lungo gli itinerari risultanti nel progetto allegato alla procedura di gara, rispettando gli orari e le fermate ivi previste;
Non sono ammesse percorrenze effettuate fuori dal tracciato stabilito se non concordate preventivamente con l’Ufficio comunale di Polizia Locale e con l’Ufficio segreteria.
L’ Amministrazione comunale si riserva di apportare varianti ai percorsi stessi in relazione alle effettive esigenze di servizio e di ricalcolare conseguentemente in aumento o diminuzione la percorrenza annua e il relativo valore contrattuale, senza che la ditta aggiudicataria possa opporre rifiuto a tale scelta.
Art. 8 - AUTOMEZZI
Sono a carico della ditta aggiudicataria tutte le spese per l’organizzazione ed il buon funzionamento dei servizi, ivi compreso automezzi (comprese tasse, imposte, assicurazioni) e materiale di consumo dei mezzi (gasolio, olio, pneumatici, pezzi di ricambio, ecc.).
Il numero e la capienza dei mezzi richiesti per far fronte alle tipologie di trasporto scolastico del presente capitolato sono:
N. Descrizione Posti Minimi 1 SCUOLABUS 29
1 SCUOLABUS 29
1 SCUOLABUS 19
3 Totale automezzi
L’elencazione sopra effettuata identifica un parco mezzi ritenuto dall’Amministrazione indispensabile per lo svolgimento del servizio. La ditta aggiudicataria deve comunque garantire (tramite possesso o contratti di locazione finanziaria), oltre al parco mezzi dei tre scuolabus con le caratteristiche sopra individuate, la disponibilità a richiesta in casi di emergenza per eventuali sostituzioni di un numero ulteriore di automezzi equivalenti che consentano di effettuare il servizio. In ogni caso non può venir meno l’obbligo dell’appaltatore di garantire in ogni circostanza la corretta esecuzione del servizio.
Gli automezzi da adibire al servizio trasporto alunni devono essere muniti di regolare licenza di noleggio da rimessa o di concessione di linea rilasciate dalle autorità competenti in materia e devono rispettare le vigenti disposizioni in materia di emissioni inquinanti e di prevenzione e riduzione di emissioni in atmosfera.
La ditta aggiudicataria della gara, prima dell’inizio del servizio, deve presentare la seguente
documentazione:
• fotocopia della carta di circolazione di tutti i mezzi che intendono utilizzare sui vari percorsi ed i documenti comprovanti la regolarità della licenza e/o della concessione;
• documentazione comprovante l’avvenuto collaudo, dei mezzi, a norma di legge;
• documentazione che attesti la proprietà o la disponibilità tramite contratti di locazione finanziaria dei mezzi impiegati nello svolgimento del servizio;
• fotocopie dei certificati di assicurazione dei mezzi.
Tutti i mezzi adibiti al servizio devono essere in regola con quanto disposto dal Decreto ministeriale 31.01.1997 e successiva Circolare n. 23 del 1.3.1997 del Ministero dei Trasporti e della navigazione, e corrispondenti alle caratteristiche costruttive di cui al D.M. 18.4.1977 come modificato ed integrato dai successivi D.M. 13.01.2004 e D.M. 1.4.2010
Gli automezzi utilizzati devono rispondere alle norme dettate dal Decreto legislativo 30.04.1992 n. 285 - Codice della strada.
Qualora le modifiche delle normative intervenute successivamente alla presente procedura di gara rendano obbligatorio per la ditta aggiudicataria provvedere ad una sostituzione degli automezzi in uso, essa deve provvedervi dandone contestuale comunicazione al Comune. Questi veicoli devono possedere caratteristiche e anno di prima immatricolazione uguale o migliore rispetto a quelli in uso.
Al servizio devono essere adibiti esclusivamente gli autoveicoli preventivamente autorizzati dall’Amministrazione comunale.
Sugli automezzi in questione non può tollerarsi per nessuna ragione, un carico superiore al massimo dei viaggiatori indicato nella carta di circolazione.
Qualora, nel corso dell’appalto, si riscontri un incremento e/o decremento di alunni sulle linee tali da richiedere l’utilizzo di un automezzo di differente capienza, la Ditta affidataria è tenuta ad espletare il servizio mediante veicoli idonei o sufficienti alle nuove esigenze e senza che ciò possa comportare una revisione del corrispettivo concordato; in questi casi non può essere impiegato un automezzo già impegnato su altre linee il cui utilizzo comporti ritardi rispetto agli orari previsti.
La ditta appaltatrice deve disporre in ogni momento degli automezzi idonei allo svolgimento del servizio, ed in numero sufficiente per far fronte alla eventuale sostituzione dei mezzi in avaria, alla copertura degli itinerari annualmente stabiliti, al rispetto degli orari di percorrenza prefissati ed al numero degli utenti per ogni anno scolastico censiti sui diversi itinerari.
Qualora si renda necessario adibire al servizio, anche solo per periodi limitati, autobus diversi da quelli dichiarati, l’appaltatore deve depositare presso il Comune copia delle carte di circolazione, dei certificati di assicurazione e della dichiarazione di regolare revisione del mezzo di cui sopra, per i nuovi mezzi impiegati.
In caso di imprevisti che portano all’urgenza di impiegare un autobus diverso da quelli dichiarati, la ditta è tenuta a presentare la documentazione sopra indicata entro la giornata o, al massimo, entro il successivo giorno lavorativo.
La Ditta appaltatrice deve altresì mantenere in ottimale stato di efficienza e manutenzione interna ed esterna i mezzi, al fine di garantire sufficienti standard di sicurezza e comfort. Il Servizio segreteria del Comune ed il servizio di Polizia Locale possono, in qualunque momento dell’anno scolastico, procedere a verifiche e controlli.
I mezzi devono affiggere il numero del percorso che effettuano al fine di agevolare la loro corretta individuazione da parte degli alunni; sulle fiancate e sulla parte posteriore degli autoveicoli deve essere apposta la scritta: “servizio trasporto alunni” o “servizio scuolabus”; sulla parte posteriore deve altresì comparire la scritta “salita e discesa bambini”.
Art. 9 - MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO
Il servizio deve essere svolto dalla Ditta appaltatrice con i propri capitali e mezzi tecnici, con proprio personale e automezzi a suo rischio.
Si richiama in particolare quanto prescritto dall’art. 84 comma 4 del D. Lgs. 30.04.1992 n. 285.
La Ditta appaltatrice è tenuta alla scrupolosa osservanza di tutte le disposizioni legislative e regolamentari, concernenti i veicoli in servizio pubblico e la circolazione sulle strade ed aree pubbliche e deve possedere i requisiti previsti dal D.M. n° 448/91.
I percorsi possono subire modifiche per il miglioramento del servizio ed in funzione delle variazioni nell’utenza verificatesi nel periodo di durata dell’appalto; tali modifiche non costituiscono maggiore onere per l’appaltatore ai fini di un’eventuale richiesta di revisione prezzi, se contenute nel limite del 10%.
L'appaltatore deve provvedere al trasporto scolastico per gli alunni delle scuole primaria e secondaria di I° grado.
Il servizio di trasporto scolastico per gli alunni di tutte le scuole ha inizio e termine secondo la cadenza del calendario predisposto annualmente dalle Autorità scolastiche.
Per la gestione del servizio di trasporto scolastico la Ditta appaltatrice, deve riferirsi alle seguenti indicazioni che rispecchiano la situazione e le corse attivate per l’espletamento del servizio nell’
a.s. 2021/2022 comunicate dall’Istituto Comprensivo di Villanova Mondovì:
1) Scuola primaria di Branzola: il lunedì-mercoledì-giovedì e venerdi’, ingresso 07:55 - uscita 12:55/ martedì ingresso 07:55 - uscita 15:55;
2) Scuola primaria di Madonna del Pasco: il lunedì-mercoledì-giovedì e venerdi’, ingresso 08:00 - uscita 13:00/ martedì ingresso 08:00 - uscita 16:00;
3) Scuola primaria di Villanova Capoluogo: il lunedì-mercoledì-giovedì e venerdi’, ingresso 08:10 - uscita 13:10/ martedì ingresso 08:10 - uscita 16:00;
4) Scuola secondaria di Villanova Capoluogo: dal lunedì al venerdì, ingresso 07:50 - uscita 13:50;
Le suddette indicazioni hanno valore puramente esemplificativo potendo gli orari scolastici variare annualmente per determinazione autonoma della dirigenza scolastica. La descrizione definitiva degli itinerari e degli alunni che ne usufruiscono viene comunicata ogni anno entro il 5 settembre prima dell’inizio delle lezioni scolastiche.
Il contratto resta sospeso durante i periodi delle vacanze scolastiche, comprensivi di tutte le festività, delle festività natalizie, pasquali, nonché per eventuali interruzioni dovute ad elezioni o calamità naturali, caso fortuito o di forza maggiore. Per detti periodi la ditta aggiudicataria non ha diritto a percepire alcuna somma e/o rimborso.
Qualora durante il corso dell’anno scolastico si verifichino cambiamenti nell’organizzazione degli itinerari, per qualsiasi motivo, il Comune può modificare le caratteristiche del servizio, senza che la ditta aggiudicataria abbia nulla da richiedere a livello economico, se non il ricalcolo del corrispettivo, secondo quanto previsto dagli articoli 4 e 12 del presente capitolato.
La ditta aggiudicataria deve svolgere esclusivamente l’attività prevista dal presente capitolato. Non sono pertanto consentite e remunerate attività diverse e aggiuntive concordate con altri soggetti, senza l’autorizzazione del Comune.
Art. 10 - VARIAZIONI
Gli itinerari, con le relative fermate, la lunghezza del percorso ed il numero degli alunni trasportati, vengono comunicati ogni anno prima dell’inizio del servizio entro il 5 settembre in base ai dati definitivi comunicati dai genitori degli alunni e dagli Istituti scolastici.
All’inizio di ogni anno scolastico gli Uffici comunali provvedono al controllo chilometrico dei percorsi programmati e delle variazioni intervenute. Le risultanze di tali accertamenti sono sottoscritte dalla ditta assegnataria per accettazione e costituiscono riferimento per la determinazione del corrispettivo, come definito dagli artt. 4 e 12.
Il rilievo delle percorrenze viene eseguito conteggiando il chilometraggio di ogni itinerario, partendo dall’Istituto Comprensivo.
L’aumento del numero degli alunni da trasportare lungo gli itinerari non comporta accrescimento del canone di appalto anche qualora richieda un accrescimento del numero o della capienza degli automezzi da utilizzarsi.
Nella fase iniziale del servizio la Ditta aggiudicataria può proporre variazioni migliorative ai percorsi già individuati, che devono comunque essere approvate dal Comune.
La Ditta è obbligata ad accettare una rideterminazione automatica dell’importo contrattuale qualora si verifichi una diminuzione degli utenti tale da giustificare anche una diminuzione delle linee o del numero di corse giornaliere.
Art. 11 - ORARI
Il servizio trasporto alunni deve essere effettuato rispettando gli orari di entrata e uscita delle scuole e, comunque, in tempo utile per l’ora di inizio e fine delle lezioni.
Tali orari possono subire variazioni in esito alle specifiche esigenze scolastiche, anche per far fronte a situazioni contingenti e di carattere provvisorio. L’aggiudicatario deve utilizzare il parco mezzi, col relativo personale, in modo da ridurre al minimo il tempo di pre-ingresso o di post- uscita per gli alunni delle scuole.
In caso di necessità deve organizzare gli orari e strutturare i percorsi, in collaborazione con gli uffici Comunali, in modo tale da favorire gli utenti più giovani di età, salvo accordo diverso.
I tempi di percorrenza non devono subire ritardi superiori ai 30 minuti massimi, oltre i quali diviene necessario provvedere nel caso di ritardi ripetuti a modificare l’organizzazione dei percorsi o nei casi eccezionali dovuti a guasti od incidenti a rendere disponibili dei mezzi sostitutivi.
Art.12 - CORRISPETTIVI E VARIAZIONI
All’appaltatore del servizio oggetto del presente capitolato viene riconosciuto un corrispettivo per il triennio scolastico 2021/22-2022/23-2023/24, determinato, nei modi di cui al precedente art. 4, dal ribasso sull’importo fissato a base d’asta stabilito in € 135.000,00 (centotrentacinquemila/00), onnicomprensivo di tutti gli itinerari ed i servizi giornalieri (mattutini e pomeridiani) risultanti dall’allegato progetto.
Detto importo, che annualmente è definito in 45.000,00 (quarantacinquemila/00) non subisce modifiche:
• per variazioni del calendario scolastico annuale (entro il limite di variazione in aumento o diminuzione di n.10 giornate scolastiche);
• per variazione del numero degli alunni da trasportare;
• per variazioni nel limite del 10% della tratta chilometrica dei percorsi in aumento o diminuzione rispetto a quelli preventivati in sede di gara;
Art.13 - ESECUZIONE E CONTINUITÀ’ DEL SERVIZIO
L'appaltatore deve eseguire il servizio con la massima puntualità e diligenza ed è altresì tenuto ad adottare quelle cautele e quegli accorgimenti atti a garantirne il migliore svolgimento.
Il servizio di trasporto scolastico è classificato tra i servizi pubblici essenziali, ai sensi della legislazione vigente, la ditta appaltatrice deve pertanto assicurare la continuità del servizio sulla base delle norme che regolano la materia, senza interruzioni o sospensioni.
Nel caso in cui per sopraggiunte avarie uno o più automezzi non possano essere utilizzati, l' appaltatore è tenuto ad avvisare immediatamente, a sua cura e spese, l'Amministrazione comunale e gli utenti interessati, e ad assicurare una tempestiva sostituzione degli stessi.
Ogni automezzo deve essere dotato di telefono cellulare o altro adeguato dispositivo al fine di garantire la tempestiva comunicazione d’emergenza eventualmente necessaria (ad es. in occasione di incidenti, guasti meccanici), senza l’abbandono da parte dell’autista del mezzo medesimo e dei minori trasportati.
In caso di impossibilità di scarico presso le fermate di competenza degli alunni gli stessi devono essere riaccompagnati presso la propria sede scolastica.
Nel caso di interruzione dell'attività scolastica, a qualsiasi titolo, l'Amministrazione comunale provvede ad avvertire l'appaltatore con almeno 24 ore di anticipo, ove possibile.
In caso di interruzioni non preventivate dell'attività scolastica già iniziata (ad es. per rottura di impianto riscaldamento), l'appaltatore ricevuta la relativa comunicazione direttamente dall'Istituto scolastico interessato, deve tempestivamente attivarsi per garantire il più sollecito trasporto degli utenti al proprio domicilio.
Nel caso di eventi di forza maggiore (quali calamità naturali, terremoti ecc.) o comunque non prevedibili e non imputabili alle parti, previo assenso del Comune, l’appaltatore può temporaneamente interrompere o ridurre il servizio, ovvero esercitarlo con modalità sostitutive.
In caso di sciopero del personale, la Ditta appaltatrice deve comunque garantire l’esecuzione del servizio anche tramite ricorso alla collaborazione di altre ditte abilitate.
In caso di sciopero parziale del personale scolastico che determini l’ingresso a scaglioni degli alunni deve essere garantito solo il servizio ordinario. In caso di ingresso posticipato o uscita anticipata di tutti gli alunni il servizio deve essere garantito in tali diversi orari comunicati dalla scuola con preavviso di almeno 24 ore.
Qualora la ditta aggiudicataria, in sede di esecuzione del contratto, agisca in difformità delle disposizioni di legge regolanti la materia e contenute nel presente articolo, l’Amministrazione comunale può procedere alla sua momentanea sostituzione con rivalsa a carico della ditta stessa, all’applicazione delle penali contrattuali di cui al successivo art. 17 e, nei casi consentiti, alla risoluzione del contratto, fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento degli eventuali maggiori danni subiti.
Art.14 - SUBAPPALTO
Il subappalto relativo alle prestazioni di servizio deducibili in contratto, è ammesso nei termini e nei limiti di cui all’art. 105 del D.lgs 50/2016 e s. m. i. (40% massimo)
I concorrenti devono indicare in sede di gara le parti del servizio che intendono subappaltare. L’autorizzazione al subappalto sarà vincolato al riscontro della sussistenza delle condizioni prescritte al suddetto art.105.
Nel caso di subappalto autorizzato, rimane invariata la responsabilità dell’appaltatore, che continuerà a rispondere pienamente di tutti gli obblighi contrattuali in solido con la subappaltatrice.
Copia delle condizioni di subappalto, sottoscritte dalle parti, dovranno essere consegnate alla Stazione Appaltante.
Nel contratto di subappalto deve essere inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale il subappaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti a suo carico dalla legge n. 136/2010.
Non vengono effettuati pagamenti diretti agli eventuali subappaltatori. Pertanto, è obbligo dell’affidatario trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia della fattura quietanzata relativa al pagamento da esso corrisposto al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l’affidatario non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, il Comune sospende il successivo pagamento a favore dell’affidatario stesso.
Art. 15 – RESPONSABILITÀ
L'impresa è obbligata all'osservanza di tutte le disposizioni concernenti i veicoli in servizio pubblico, nonché di tutte le disposizioni riguardanti la circolazione stradale. In modo particolare l'impresa è tenuta all'osservanza di tutte le norme di sicurezza, sia per quanto riguarda lo stato di efficienza dei mezzi, sia per quanto riguarda la condotta di marcia.
Indipendentemente dall'osservanza degli altri obblighi stabiliti da norme legislative o contrattuali per essa vincolanti, l'impresa deve dare notizia al Comune, con il mezzo più celere, di tutti gli incidenti o anomalie intervenuti che dovessero accadere quale che sia la gravità di questi e ancorché non si verifichino danni. Su richiesta del Comune deve essere prodotta entro 48 ora apposita relazione scritta.
L'impresa risponde direttamente dei danni alle persone ed alle cose comunque provocati nello svolgimento del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte del Comune, salvi gli interventi a favore dell'impresa da parte delle società assicuratrici. L'impresa è tenuta ad assicurare i propri automezzi contro gli incidenti e per responsabilità civile verso terzi, compresi i terzi trasportati (RC auto) e la copertura di infortunio degli utenti in salita e discesa dai mezzi.
La Ditta aggiudicataria del servizio deve provvedere a stipulare apposita e specifica polizza assicurativa sopportandone integralmente l'onere con primaria compagnia di assicurazione per un massimale non inferiore a €. 5.000.000,00 a copertura di tutti i rischi e le responsabilità (civile, civile verso terzi e infortuni) che scaturiscono in capo agli utenti trasportati ed a terzi e non coperti dalla assicurazione già attivata per ogni singolo mezzo di cui ai paragrafi precedenti. Copia di tale polizza deve essere trasmessa al Comune prima dell’inizio del servizio.
L’appaltatore è unico responsabile in caso di eventuale inosservanza delle norme in materia di viabilità e di trasporto di persone.
Con riferimento alle prestazioni oggetto del presente capitolato, la Ditta aggiudicataria si impegna ad osservare e fare osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l’attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16.04..2013 n. 62 e dal Codice comunale di comportamento dei dipendenti che, adottato in attuazione dello stesso D.P.R., verrà consegnato in copia alla Ditta stessa affinché lo porti a conoscenza dei propri dipendenti e collaboratori.
Art.16- VIGILANZA E CONTROLLO
L’ Amministrazione comunale, si riserva la facoltà di procedere in qualsiasi momento, direttamente od a mezzo di propri delegati e previo invito a presenziare comunicato senza particolari formalità alla Ditta aggiudicataria, ad ogni forma di controllo ritenuta necessaria, idonea ed opportuna, sull’andamento del servizio o sui mezzi impiegati con particolare riferimento agli aspetti della qualità, della sicurezza e dei rapporti con l’utenza.
In particolare possono essere effettuati controlli, in qualunque momento, per accertare l’idoneità dei mezzi di trasporto utilizzati e del personale posto alla guida degli autoveicoli, il rispetto degli orari e delle linee previste.
L’appaltatore dovrà consentire, qualora necessario ai fini di cui sopra, l'accesso del personale comunale a ciò preposto ai mezzi utilizzati per il servizio ed ai luoghi di loro deposito o sosta.
Il servizio viene comunque, esercitato sotto il controllo diretto del Comando di Polizia Locale del Comune che in proprio ed a mezzo di altro personale, può disporre sopralluoghi, ispezioni, verifiche, ecc..
Art. 17 - PENALITÀ’
Il mancato rispetto di una delle clausole previste dal presente capitolato, può comportare l'applicazione di una penale variabile da € 150,00 a € 1.500,00, in relazione alla gravità dell’inadempienza e della sua eventuale recidività.
In particolare, per le seguenti inadempienze sono previste le sottoelencate sanzioni:
a. irregolarità formale (comunicazioni, rendicontazione, fatturazione ...): € 100,00 (cento/00) alla prima contestazione e € 200,00 (duecento/00) per le contestazioni successive;
b. mancato rispetto degli orari: € 50,00 (cinquanta/00) per ogni contestazione in caso di ritardo, non giustificato da impedimenti oggettivi e dimostrabili non dipendenti dall’Aggiudicatario;
c. consegna dell’alunno a persona diversa dal delegato al ritiro: € 500,00 (cinquecento/00) per ogni contestazione;
d. mancato inizio del servizio negli orari e termini stabiliti nel presente capitolato: € 200,00 (duecento/00) per ogni contestazione;
e. mancato rispetto dei percorsi/fermate: € 200,00 (duecento/00) per ogni contestazione;
f. inosservanza del divieto di non far salire sui mezzi persone diverse da quelle previste dal presente capitolato: € 200,00 (duecento/00) per ogni contestazione;
g. inadeguatezza del comportamento del personale addetto alla guida dei mezzi: € 200,00 (duecento/00) per ogni contestazione;
h. impiego di personale non in possesso dei requisiti previsti dalla legge: € 500,00 (cinquecento/00) per ogni contestazione, oltre alle sanzioni amministrative previste;
i. utilizzo di mezzi non idonei: € 300,00 (trecento/00) per ogni viaggio, oltre alle sanzioni amministrative previste;
j. trasporto di un numero di persone superiore a quello consentito dalla carta di circolazione: € 500,00 (cinquecento/00) per ogni viaggio, oltre alle sanzioni amministrative previste;
k. inosservanza degli obblighi di manutenzione degli automezzi, mancata revisione: € 250,00 (duecentocinquanta/00) per ogni automezzo;
l. pulizia inadeguata dei mezzi: € 200,00 (duecento/00) per ogni contestazione;
m. nel caso di qualsiasi infrazione che abbia comportato pregiudizio (o pericolo) alla sicurezza e/o
alla salute degli utenti, dei lavoratori addetti al servizio o di terzi: € 1.500,00 (millecinquecento/00); 11
n. mancata esecuzione/interruzione parziale o totale di tutti i servizi oggetto dell’appalto se non imputabile ad eventi atmosferici che abbiano compromesso del tutto la viabilità locale: € 1.500,00 (millecinquecento/00);
o. qualsiasi altro inadempimento che arrechi pregiudizio ad una corretta gestione dell’appalto: € 100,00 (cento/00) per ogni infrazione contestata.
Le suddette penali sono cumulabili tra di loro.
L'applicazione della penale deve essere preceduta da una contestazione scritta dell'inadempienza, trasmessa anche a mezzo fax o P.E.C., alla quale la ditta appaltatrice ha facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro e non oltre 10 giorni dalla ricezione della contestazione. In caso di mancato riscontro ovvero qualora le giustificazioni siano ritenute insufficienti, il Comune adotta un provvedimento di applicazione della penale che può essere comunicato all'aggiudicatario anche a mezzo fax o P.E.C..
Le penali sono detratte dalla fattura di pagamento. Qualora la penale sia superiore all’importo da corrispondere l’amministrazione comunale procede alla riscossione della cauzione, che deve essere successivamente entro 15 giorni reintegrata, a titolo di risarcimento, e addebita alla parte inadempiente le maggiori spese sostenute.
Considerata la particolare natura delle prestazioni, il Comune si riserva la facoltà di affidare a terzi l’effettuazione delle prestazioni per qualsiasi motivo non rese dalla ditta aggiudicataria, con addebito a quest’ultima dell’intero costo sopportato e degli eventuali danni e ciò senza pregiudizio, ove ricorrano gli estremi, per l’applicazione, oltre che delle penali previste nel presente articolo, di quanto previsto al successivo art. 18.
In caso di arbitraria sospensione del servizio da parte dell'appaltatore, il Comune provvede all'esecuzione in proprio della prestazione sospesa, addebitando alla Ditta la spesa eccedente l'importo contrattuale per il servizio non prestato, e salva restando ogni altra ragione o azione, compresa la facoltà di ritenere il contratto risolto di diritto.
In caso di risoluzione del contratto l'Amministrazione comunale, in attesa che vengano espletate le formalità per procedere all'aggiudicazione dell’appalto ad altro contraente, può affidare il servizio d’urgenza (per il tempo strettamente necessario al perfezionamento delle procedure della nuova gara), ad altra Ditta in possesso dei requisiti di idoneità professionale, morale, tecnica e finanziaria previsti nel presente capitolato.
Art. 18 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – RECESSO
L’inadempimento da parte dell’Aggiudicatario degli obblighi contrattuali posti a suo carico comporta la risoluzione del contratto ai sensi degli artt. 1453 e ss. del Codice Civile. La risoluzione avviene di diritto anche nei seguenti casi:
□ in caso di carenza delle prescritte autorizzazioni/licenze/concessioni previste dalla normativa che disciplina il servizio di trasporto scolastico a cui l’Aggiudicatario deve scrupolosamente attenersi ecostantemente adeguarsi ancorché non espressamente richiamate nel presente capitolato;
□ in caso di inosservanza degli obblighi sulle modalità di effettuazione della tracciabilità previsti
dalla legge n. 136/2010.
II contratto può in ogni caso venir risolto di diritto, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1456 c.c, a seguito della comunicazione da parte dell'Amministrazione comunale di volersi valere della
clausola risolutiva espressa, fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni subiti dal Comune, nei seguenti casi:
— perdita dei requisiti di idoneità morale, tecnica e finanziaria previsti dalla normativa vigente;
— grave o ripetuta inosservanza delle norme di legge, in particolare in materia di lavoro e previdenza, e del presente capitolato;
— violazione ripetuta delle norme di sicurezza e prevenzione;
— mancata reintegrazione nel termine di quindici giorni della garanzia di esecuzione;
— in caso di manifesta incapacità nell’esecuzione dei servizi appaltati;
— mancata sostituzione del personale in seguito a motivata richiesta da parte dell’Amministrazione comunale;
— sospensione o interruzione del servizio, per qualsiasi causa, esclusa la forza maggiore, per oltre 2 giorni consecutivi;
— in caso di cessazione dell’attività da parte dell’aggiudicatario o di cessione dell’azienda, ove il Comune decida di non continuare il rapporto contrattuale con l’acquirente;
— applicazione di almeno quattro penalità di cui al precedente art. 17, riferite ad altrettante infrazioni commesse nel medesimo anno scolastico, o ammontare complessivo delle penali applicate superiore al 10% del valore del contratto di affidamento del servizio;
— eventi di frode, accertata dalla competente Autorità giudiziaria;
— quando la ditta appaltatrice subappalti i servizi o ceda il contratto oggetto del presente capitolato senza l’osservanza delle disposizioni di legge e di cui al precedente articolo 14 ed al successivo art. 20;
— apertura di una procedura concorsuale a carico dell'impresa
— messa in liquidazione o fallimento del soggetto aggiudicatario;
— in generale in tutti i casi previsti dall’art. 108 del D.Lgs. 50/2016.
In tali casi, il Comune provvede ad incamerare la cauzione, ed è tenuto a corrispondere alla Ditta soltanto il prezzo contrattuale delle giornate di servizio effettivo sino al giorno della risoluzione dedotte le eventuali penalità e le spese eventualmente sostenute.
La facoltà di risoluzione è esercitata dall'amministrazione comunale con il semplice preavviso scritto di trenta giorni, senza che la ditta abbia nulla a pretendere all'infuori del pagamento dei corrispettivi dovuti per le prestazioni e servizi regolarmente adempiuti fino il giorno della risoluzione.
Con la risoluzione del contratto sorge per l'amministrazione il diritto di affidare a terzi il servizio in danno della ditta appaltatrice.
In base al combinato disposto degli articoli 297, comma 1 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e 110 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il Comune si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del servizio oggetto dell’appalto. Si procede all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l’originario aggiudicatario.
L’affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario in sede di offerta.
In caso di rinuncia da parte di tutti i concorrenti in graduatoria il Comune si riserva la facoltà di procedere d’urgenza all’aggiudicazione del servizio tramite procedura negoziata applicando, per quanto compatibili, le condizioni del presente capitolato speciale.
La risoluzione per inadempimento e l'esecuzione in danno non pregiudicano il diritto dell'amministrazione comunale al risarcimento dei maggiori danni subiti e non esimono la ditta
dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa è eventualmente incorsa, a norma di legge, per i fatti che hanno determinato la risoluzione.
Il Comune ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal contratto di affidamento del presente servizio in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 90 (novanta) giorni solari, da comunicarsi alla Ditta aggiudicataria con lettera raccomandata a.r.
Dalla data di efficacia del recesso, la Ditta aggiudicataria deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno al Comune.
In caso di recesso del Comune, la Ditta aggiudicataria ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d’arte secondo il corrispettivo e le condizioni di contratto, nonché di un indennizzo pari ad un decimo calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti dell’importo posto a base di gara, depurato del ribasso offerto, e l’ammontare netto delle attività già eseguite.
Il Comune si riserva, altresì, il diritto di rinunciare ad alcuni servizi, oggetto del presente capitolato, qualora la relativa erogazione da parte della Ditta aggiudicataria non dovesse essere più necessaria.
In tal caso la Ditta aggiudicataria non potrà richiedere alcun indennizzo o risarcimento. Al termine del primo anno contrattuale l’Amministrazione comunale, previa adozione di atto motivato, si riserva la facoltà di recedere dal contratto, senza che la Ditta aggiudicataria nulla possa vantare, in caso di indisponibilità di risorse economiche per l’esecuzione della prestazione di cui al presente capitolato.
Qualora ne ricorrano le condizioni, in adempimento a quanto previsto dal D.Lgs. 6 settembre 2011
n. 159 (Codice delle leggi antimafia), il Comune recede dal contratto di affidamento del presente servizio nei casi e con le modalità previste nell’art. 94 del citato D.Lgs..
All’Aggiudicatario non è consentito recedere dal contratto prima della sua scadenza, se non per giusta causa o causa di forza maggiore e con preavviso scritto non inferiore a tre mesi, a mezzo di lettera raccomandata a/r o via P.E.C..
Qualora la Ditta aggiudicataria intenda disdire il contratto prima della sua scadenza naturale, senza giustificato motivo o giusta causa, il Comune si riserva di trattenere, a titolo di penale, l'intero deposito cauzionale e di addebitare le maggiori spese comunque derivanti dalla nuova assegnazione del servizio ad altra Impresa, a titolo di risarcimento danni.
Qualora la ditta aggiudicataria non intenda accettare l’assegnazione del servizio è comunque tenuta al risarcimento degli eventuali superiori costi subiti dal Comune.
Art. 19 - CONTROVERSIE
Qualsiasi controversia debba insorgere tra il Comune e la ditta appaltatrice in ordine all’esecuzione dei patti contrattuali stipulati in esecuzione del presente capitolato, competente a giudicare è unicamente il Foro di Cuneo, con esclusione della procedura arbitrale.
Art. 20 - DIVIETO DI CESSIONE
Fatte salve le vicende soggettive dell’esecutore del contratto disciplinate all’art. 106 - comma 1 - lett.
d) - punto.. 2 - del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., è fatto divieto all’Appaltatore di cedere il contratto, a pena di nullità della cessione stessa. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. del Codice. L’Appaltatore può cedere i crediti derivanti dal contratto con le modalità espresse all’art. 106 - comma 13 - del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. Le
cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all’Autorità. Si applicano le disposizioni di cui alla l. n. 52/1991. E’ fatto, altresì, divieto all’Appaltatore di conferire, in qualsiasi forma, procure all’incasso. E’ assolutamente fatto divieto alla Ditta di cedere in tutto o in parte (salvo i settori per cui è consentito il subappalto) il presente servizio, nè farlo eseguire da terzi.
In caso di inosservanza da parte della Ditta aggiudicataria degli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto del Comune al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.
Art. 21 - FATTURAZIONE E PAGAMENTO DEI CORRISPETTIVI
La Ditta aggiudicataria deve redigere, mensilmente, riguardo al servizio svolto, una fattura con IVA. riferita al mese precedente.
Per semplicità l’anno scolastico viene suddiviso in n.10 mesi e l’importo mensile è determinato dividendo l’importo globale annuo contrattualmente previsto per n.10 mesi (salvo rideterminazioni ai sensi del precedente art.4).
Il pagamento viene effettuato unicamente a mezzo di mandato entro 30 giorni dalla presentazione delle fatture, vistate per la regolarità dal Responsabile del Servizio competente, previa acquisizione di D.U.R.C. regolare.
La Ditta appaltatrice si obbliga ad osservare e fare osservare in tutti i rapporti economici derivanti dal presente appalto le norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13.08.2010 n. 136. La Ditta appaltatrice è tenuta a comunicare al Comune gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati nei modi e nei termini di cui al comma 7 del precitato articolo di legge. Il mancato rispetto di tali norme in tutti i casi di transazioni effettuate senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane spa, comporta l’immediata ed automatica risoluzione del contratto d’appalto.
Art. 22- TRATTAMENTO DATI PERSONALI
L’appaltatore, ai sensi del vigente Regolamento UE 2016/679 e con riferimento alle attività rientranti nel servizio oggetto dell’appalto, è nominato responsabile del trattamento dei dati concernenti gli utenti del servizio stesso e comunque conferiti. L’impresa è autorizzata a svolgere tutti i trattamenti dei dati necessari per l’espletamento del servizio, sia in forma cartacea che elettronica, nel rispetto delle disposizioni normative e con particolare riferimento alla liceità, correttezza, riservatezza e misure di sicurezza. L’impresa non è autorizzata a riprodurre, diffondere o comunicare a terzi i dati se non per le finalità sopra descritte. Qualsiasi utilizzo e/o trattamento improprio o non conforme alle disposizioni normative, comporterà la piena ed esclusiva responsabilità dell’appaltatore L’appaltatore è tenuto a rendere edotti i propri collaboratori e operatori delle suddette norme fermo restando che gli stessi operano sotto la sua diretta responsabilità.
Art. 23 - SPESE DI GARA E DI CONTRATTO
Con la Ditta affidataria viene stipulato, apposito contratto a in base al prezzo aggiudicato in sede di gara, tramite piattaforma MEPA.
Tutte le spese inerenti e conseguenti al contratto, di bollo, di rogito, di registrazione, sono ad esclusivo carico della ditta appaltatrice.
Art. 24 - DISPOSIZIONI FINALI
Per tutto quanto non previsto nel presente capitolato, si fa riferimento alle norme di legge vigenti in materia ed in particolare al Codice Civile, al D. Lgs. 285/1992, al DPR 495/1992, al D. Ministero Trasporti in data 31/01/1997, al D. Lgs. 50/2016, al DPR 207/2010 ed al Codice civile (con specifico riferimento agli artt. 1681 e segg.).
Nulla potrà essere richiesto e preteso per eventuali oneri aggiuntivi, derivanti dall’introduzione e dall’applicazione di nuove normative di cui al periodo precedente.