CONSIGLIO D’AMBITO
CAMB/2021/11 del 26 aprile 2021
Agenzia Territoriale dell’Xxxxxx-Romagna
per i Servizi Idrici e Rifiuti
CONSIGLIO D’AMBITO
Oggetto: Servizio Idrico Integrato. Accordo Quadro di cooperazione tra amministrazioni aggiudicatrici da stipularsi fra ATERSIR ed ART-ER.
IL PRESIDENTE
X.xx Assessore Xxxxxxxxx Xxxxxx
CAMB/2021/11
CONSIGLIO D’AMBITO
L'anno 2021 il giorno 26 del mese di aprile alle ore 14.30 il Consiglio d’Ambito, convocato con lettera XX.XX/0000/0000000 del 21 aprile 2021, si è riunito mediante videoconferenza.
Sono presenti i Sig.ri:
RAPPRESENTANTE | ENTE | P/A | |||
1 | Xxxx Xxxxx | Comune di Piacenza | PC | Vice Sindaco | P |
2 | Xxxxxxxx Xxxxx | Comune di Salsomaggiore Terme | PR | Consigliere | X |
0 | Xxxxxxxxx Xxxxxxxx | Xxxxxx xx Xxxxxx Xxxxxx | XX | Assessore | X |
0 | Xxxxx Xxxxx | Xxxxxx xx Xxxxxxxxx | XX | Sindaco | P |
5 | Xxxxx Xxxxxxx | Comune di Argelato | BO | Sindaco | X |
0 | Xxxxxxx Xxxxxxxxxx | Xxxxxx xx Xxxxxxx | XX | Assessore | A |
7 | Xxxx Xxxxx | Comune di Conselice | RA | Sindaco | P |
8 | Xxxxxx Xxxxxxxxx | Comune di Cesena | FC | Assessore | X |
0 | Xxxxxxx Xxxxxxxx | Xxxxxx xx Xxxxxx | XX | Assessore | A |
Il Presidente Xxxxxx Xxxxxxxxx invita il Consiglio a deliberare sul seguente ordine del giorno.
Oggetto: Servizio Idrico Integrato. Accordo Quadro di cooperazione tra amministrazioni aggiudicatrici da stipularsi fra ATERSIR ed ART-ER.
Visti:
- la L.R. 23 dicembre 2011, n. 23 recante “Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell’ambiente” istitutiva dell’Agenzia;
- il D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 recante “Norme in materia ambientale”;
- la Delibera di Giunta Regionale 933 del 9 luglio 2012 "Indirizzi e Linee Guida relative alla gestione delle aree sottese ai bacini idrici che alimentano i sistemi di prelievo delle acque superficiali e sotterranee nel territorio montano e delle aree di salvaguardia”
- il D.lgs. 50/2016 s.m.i. ed in particolare l’art. 5 comma 6 che disciplina gli accordi conclusi esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici;
- lo Statuto dell’Agenzia approvato in occasione della seduta del Consiglio d’Ambito dell’11 maggio 2012 con deliberazione n.5/2012 e modificato con deliberazione n. 43 del 24 maggio 2019;
considerato che ATERSIR:
- costituisce forma di cooperazione degli Enti locali, cui partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni e le Province della Regione per lo svolgimento delle funzioni di regolazione in materia di servizi ambientali tra cui il Servizio Idrico Integrato;
- opera in coerenza con i principi e le finalità di cui all’art 1 della L.R. 23/2011, tra cui alla lett. a) figura il mantenimento e riproducibilità della risorsa idrica, con particolare riferimento alla tutela e protezione delle aree di salvaguardia e delle aree sottese ai bacini idrici che alimentano i sistemi di prelievo delle acque superficiali e sotterranee;
- definisce gli strumenti per il governo delle attività di gestione del servizio idrico integrato e del ciclo integrato dei rifiuti urbani, in particolare predisponendo il piano d’Ambito che prevede, tra l’altro, la ricognizione delle infrastrutture ed il programma degli interventi;
- opera, al fine di valorizzare le differenziazioni territoriali, su due livelli cui competono distinte funzioni di governo, figurando tra le funzioni di II livello esercitate, con riferimento al territorio provinciale dai Consigli locali, tra gli altri l’approvazione dei programmi operativi degli interventi del servizio idrico integrato e le attività di controllo sulla gestione;
- in particolare, ai sensi della DGR 933/2012 citata:
- evidenzia gli interventi relativi alla salvaguardia delle aree montane ed i relativi costi di gestione con una apposita voce nel piano degli interventi e nel piano economico finanziario;
- svolge una specifica attività di monitoraggio dell’attuazione delle attività previste dai piani degli interventi e a tal fine i gestori del servizio idrico integrato, le Comunità montane, devono rendicontare all’ATERSIR con cadenza annuale per ciascun intervento per la gestione delle aree di salvaguardia di cui al paragrafo 2 e per ciascun insieme omogeneo di interventi di cui al paragrafo 3.2, almeno le seguenti informazioni: - costo consuntivo a carico tariffa; - avanzamento della relativa spesa effettivamente sostenuta; - stato dell’avanzamento fisico; - eventuali diminuzioni dei costi di realizzazione; - eventuali elementi di criticità riscontrati.
considerato che ART-ER:
- è la Società Consortile, a partecipazione maggioritaria, della Regione Xxxxxx-Romagna, interamente pubblica, nata con Legge Regionale n.1/2018 per favorire la crescita sostenibile della regione attraverso lo sviluppo dell’innovazione e della conoscenza, l’attrattività e l’internazionalizzazione del sistema territoriale;
- ha, tra le altre, come espressamente indicato nell’oggetto sociale, l’obiettivo di favorire la crescita sostenibile della regione anche attraverso lo sviluppo di investimenti nelle filiere produttive, la cooperazione con altri soggetti, il supporto alla programmazione integrata delle risorse pubbliche ad impatto territoriale, quali condizioni per valorizzare e accrescere la competitività del territorio regionale;
- in particolare agisce per il supporto alla programmazione degli interventi dei soci nell’ambito della messa a punto, gestione, monitoraggio, valutazione di progetti e programmi strategici di livello regionale, nazionale e dell'Unione europea volti ad accrescere la competitività e la sostenibilità
- opera in conformità al modello in house providing stabilito dall'ordinamento interno e dell'Unione europea e pertanto, ai sensi dell’art. 16 c. 3 del d.lgs. 175/2016 è previsto che
oltre l’80% del fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti affidati dai soci, mentre la produzione ulteriore, che può essere rivolta anche a finalità diverse, è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell’attività principale della società;
considerato inoltre che:
- il Servizio Idrico Integrato in quanto servizio di pubblica utilità funzionale ad ogni tipo di utenza, sia essa domestica o di tipo produttivo, ubicata sul territorio della Regione Xxxxxx Xxxxxxx prevede, tra l'altro, la programmazione integrata delle risorse pubbliche ed il relativo monitoraggio al fine di effettuare gli investimenti funzionali a garantire la propria efficacia ed efficienza;
- ART-ER ha l'obiettivo di favorire la crescita sostenibile della regione anche attraverso lo sviluppo di investimenti nelle filiere produttive, la cooperazione con altri soggetti, il supporto alla programmazione integrata delle risorse pubbliche ad impatto territoriale, quali condizioni per valorizzare e accrescere la competitività del territorio regionale e agisce per il supporto alla programmazione degli interventi dei soci nell’ambito della messa a punto, gestione, monitoraggio, valutazione di progetti e programmi strategici di livello regionale, nazionale e dell'Unione europea;
dato atto che la struttura tecnico-operativa dell’Agenzia risulta notevolmente sottodimensionata in relazione alle funzioni attribuite;
richiamato l’art. 5 comma 6 del D.lgs. 50/2016 s.m.i. che prevede che un accordo concluso esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici non rientra nell'ambito di applicazione del codice dei contratti pubblici, quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
a) l'accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune;
b) l'attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico;
c) le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione”;
valutato che:
- è interesse dell’Agenzia avvalersi di una collaborazione con ART-ER per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali in materia di Servizio Idrico Integrato, in particolare in riferimento al programma degli investimenti ed alle specifiche attività dei cui alla DGR 933/2012;
- è interesse di ART-ER in coerenza con i propri obiettivi sociali collaborare con l’Agenzia per garantire il raggiungimento degli obiettivi della Regione Xxxxxx Xxxxxxx in materia di Servizio Idrico Integrato contribuendo alla realizzazione di interventi strategici di livello regionale per valorizzare e accrescere la competitività del territorio ed in particolare in relazione alle specifiche finalità di cui alla DGR 933/2012;
- ATERSIR e ARTER-ER, risultano pertanto portatori di interessi pubblici omogenei e convergenti;
dato atto che:
- il presente accordo, ai sensi dell’art. 5, comma 6, del D.lgs. 50/2016, realizza una cooperazione istituzionale tra le Parti che presenta i seguenti requisiti richiesti dalla norma:
a) è finalizzata a garantire che i servizi pubblici oggetto del presente Accordo siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi comuni sopra definiti;
b) è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico;
c) le Parti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate da tale cooperazione;
ritenuto pertanto sia nell’interesse dell’Agenzia contribuire, per quanto di competenza, alla definizione di una fattiva e continuativa collaborazione con ART-ER per sviluppare temi di comune interesse consistenti nell’approfondimento delle problematiche e nella realizzazione delle azioni emergenti dall’attuazione di provvedimenti regionali nel campo del Servizi Idrico Integrato ove esse abbiamo impatto diretto o indiretto su materie di competenza, in particolare:
• regolazione tecnica ed economica discendente dalla pianificazione degli investimenti del servizio idrico integrato sul territorio della Regione Xxxxxx Xxxxxxx;
• controllo sui servizi (rendicontazione tecnico-economica e sulla realizzazione degli interventi);
• specifiche attività derivanti dalla disciplina in materia di Servizio Idrico Integrato contenuta nella DGR 933/2012;
precisato che con specifiche convenzioni attuative saranno di volta in volta disciplinati le attività e i progetti oggetto di intervento, individuando altresì le risorse umane ed economiche necessarie;
dato atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa o diminuzione dell’entrata e che pertanto non è richiesto il parere in ordine alla regolarità contabile, a sensi dell’art. 49, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
a voti unanimi e palesi,
DELIBERA
1. di approvare l’accordo quadro di cooperazione per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune con ART-ER, ai sensi dell’art. 5, comma 6 D.lgs. n. 50/2016 s.m.i., nel testo allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
2. di dare mandato al Dirigente competente di stipulare specifiche convenzioni attuative del presente accordo che disciplinino di volta in volta le attività e i progetti oggetto di intervento, di comune interesse, individuando le risorse umane ed economiche necessarie;
3. di trasmettere il presente provvedimento agli uffici di competenza per gli adempimenti connessi e conseguenti.
Accordo quadro tra l’Agenzia Territoriale dell’Xxxxxx-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti (ATERSIR) ed ART-ER Soc.cons.p.a., per una collaborazione istituzionale ai sensi dell’art. 5 comma 6 D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
Tra l’Agenzia Territoriale dell’Xxxxxx-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti (in seguito ATERSIR o l’Agenzia), con sede Xxx Xxxxxxx 0/X, 00000, Xxxxxxx, (X.X. 91342750378), nella persona del Presidente Xxxxxxxxx Xxxxxx,
e
ART-ER Società Consortile per Azioni (in seguito ART-ER), con sede Xxx Xxxxx Xxxxxxx 000, Xxxxxxx, P.IVA 03786281208 - C.F. 03786281208 nella persona del presidente Xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxx,
premesso che:
• ATERSIR è stata istituita mediante legge Xxxxxxx Xxxxxx-Xxxxxxx 00 dicembre 2011 n. 23 come persona giuridica di diritto pubblico, dotata di autonomia amministrativa, contabile e tecnica, per l’esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio idrico integrato e al servizio dei rifiuti urbani; ad Atersir partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni della Regione;
• ART-ER Attrattività Ricerca Territorio è la Società Consortile dell’Xxxxxx-Romagna nata per favorire la crescita sostenibile della regione attraverso lo sviluppo dell’innovazione e della conoscenza, l’attrattività e l’internazionalizzazione del sistema territoriale
rilevato che ATERSIR:
- costituisce forma di cooperazione degli Enti locali, cui partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni e le Province della Regione per lo svolgimento delle funzioni di regolazione in materia di servizi ambientali tra cui il Servizio Idrico Integrato
- opera in coerenza con i principi e le finalità di cui all’art 1 della L.R. 23/2011, tra cui alla lett. a) figura il mantenimento e riproducibilità della risorsa idrica, con particolare riferimento alla tutela e protezione delle aree di salvaguardia e delle aree sottese ai bacini idrici che alimentano i sistemi di prelievo delle acque superficiali e sotterranee;
- definisce gli strumenti per il governo delle attività di gestione del servizio idrico integrato e del ciclo integrato dei rifiuti urbani, in particolare predisponendo il piano d’Ambito che prevede, tra l’altro, la ricognizione delle infrastrutture ed il programma degli interventi;
- opera, al fine di valorizzare le differenziazioni territoriali, su due livelli cui competono distinte funzioni di governo, figurando tra le funzioni di II livello esercitate, con riferimento al territorio provinciale dai Consigli locali, tra gli altri l’approvazione dei programmi operativi degli interventi del servizio idrico integrato e le attività di controllo sulla gestione;
- in particolare, ai sensi della DGR 933/2012 citata:
- evidenzia gli interventi relativi alla salvaguardia delle aree montane ed i relativi costi di gestione con una apposita voce nel piano degli interventi e nel piano economico finanziario;
- svolge una specifica attività di monitoraggio dell’attuazione delle attività previste dai piani degli interventi e a tal fine i gestori del servizio idrico integrato, le Comunità montane, devono rendicontare all’ATERSIR con cadenza annuale per ciascun intervento per la gestione delle aree di salvaguardia di cui al paragrafo 2 e per ciascun insieme omogeneo di interventi di cui al paragrafo 3.2, almeno le seguenti informazioni: - costo consuntivo a carico tariffa; - avanzamento della relativa spesa effettivamente sostenuta; - stato dell’avanzamento fisico; - eventuali diminuzioni dei costi di realizzazione; - eventuali elementi di criticità riscontrati;
rilevato che ART-ER:
- è la Società Consortile per Azioni in house, a partecipazione maggioritaria, della Regione Xxxxxx-Romagna, interamente pubblica, nata con Legge Regionale 1/2018 per favorire la crescita sostenibile della regione attraverso lo sviluppo dell’innovazione e della conoscenza, l’attrattività e l’internazionalizzazione del sistema territoriale;
- ha, tra le altre, come espressamente indicato nell’oggetto sociale, l’obiettivo di favorire la crescita sostenibile della regione anche attraverso lo sviluppo di investimenti nelle filiere produttive, la cooperazione con altri soggetti, il supporto alla programmazione integrata delle risorse pubbliche ad impatto territoriale, quali condizioni per valorizzare e accrescere la competitività del territorio regionale;
- in particolare agisce per il supporto alla programmazione degli interventi dei soci nell’ambito della messa a punto, gestione, monitoraggio, valutazione di progetti e programmi strategici di livello regionale, nazionale e dell'Unione europea volti ad accrescere la competitività e la sostenibilità
- opera in conformità al modello in house providing stabilito dall'ordinamento interno e dell'Unione europea e pertanto, ai sensi dell’art. 16 c. 3 del d.lgs. 175/2016 è previsto che oltre l’80% del fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti affidati dai soci, mentre la produzione ulteriore, che può essere rivolta anche a finalità diverse, è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell’attività principale della società.
considerato inoltre che ART-ER e l’Agenzia, essendo portatori di interessi pubblici omogenei e convergenti, intendono contribuire, per quanto di competenza, alla definizione di una fattiva e continuativa collaborazione tra le proprie strutture per sviluppare temi di comune interesse consistenti nell’approfondimento delle problematiche e nella realizzazione delle azioni emergenti dall’attuazione di provvedimenti regionali nel campo del Servizi Idrico Integrato.
rilevato, pertanto, che:
- le Parti intendono dar vita ad un rapporto di collaborazione e di cooperazione istituzionale, finalizzato alla cura dei suindicati interessi pubblici;
- lo strumento dell’accordo di cooperazione rappresenta la forma più appropriata rispetto alle finalità sopra richiamate;
- l’attività di cooperazione istituzionale è oggi disciplinata dall’ art. 5, comma 6, del d. lgs.
n. 50/2016 e ss. mm., recante il codice dei contratti pubblici (in avanti anche solo “CCP” o “codice”);
- in particolare, ai sensi dell’art. 5, comma 6, del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm., la cooperazione istituzionale tra le Parti presenta i seguenti requisiti:
a) è finalizzata a garantire che le attività ed i servizi oggetto dell’Accordo siano prestati per perseguire le finalità di cui alla indicata disposizione;
b) è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico;
c) le Parti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate da tale cooperazione.
sussistono i presupposti, fattuali e giuridici, per attivare il presente accordo di cooperazione.
Tutto quanto premesso e considerato, ART-ER e l’Agenzia (di seguito congiuntamente indicate come le "Parti") stipulano e convengono quanto segue
Art. 1 - Premesse
1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente Accordo.
Art. 2 - Oggetto e Finalità
1. Il presente Accordo viene stipulato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 5, comma 6, del codice, allo scopo di svolgere attività di interesse comune consistente nell’approfondimento delle problematiche per sviluppare temi di comune interesse consistenti nell’approfondimento delle problematiche e nella realizzazione delle azioni emergenti dall’attuazione di provvedimenti regionali nel campo del Servizio Idrico Integrato. Il presente Accordo è dunque finalizzato a sviluppare, fruendo reciprocamente delle rispettive strutture e competenze, la cooperazione tra le parti.
2. Le Parti si impegnano a collaborare per la realizzazione delle seguenti attività di interesse comune:
a. regolazione tecnica ed economica discendente dalla pianificazione degli investimenti del servizio idrico integrato sul territorio della Regione Xxxxxx Xxxxxxx;
b. controllo sui servizi (rendicontazione tecnico-economica e sulla realizzazione degli interventi);
c. specifiche attività derivanti dalla disciplina in materia di Servizio Idrico Integrato contenuta nella DGR 933/2012;
d. ulteriori attività ritenute dalle Parti funzionali al conseguimento degli obiettivi comuni, di cui al presente Accordo.
3. Le parti danno atto che la realizzazione delle attività di collaborazione si potrà realizzare mediante:
a. acquisizione e scambio reciproco di dati ed informazioni, fatte salve documentate esigenze di riservatezza;
b. organizzazione di gruppi di lavoro congiunti;
Art. 3 - Convenzioni attuative
1. Le Parti stipuleranno una o più convenzioni per l'attuazione del presente Accordo, nel rispetto della normativa vigente e delle disposizioni statutarie e regolamentari delle Parti in materia e dovranno contenere espresso riferimento al presente Accordo.
2. Fermo restando quanto già indicato nel presente Accordo, tali convenzioni dovranno disciplinare ciascuna attività di collaborazione, caso per caso, specificando in particolare:
a) strutture, personale e risorse finanziarie che ciascuna delle Parti destinerà, quale proprio apporto, allo svolgimento dell'attività di interesse comune;
b) eventuale contributo economico che l’Agenzia corrisponderà ad ART-ER a titolo di rimborso, anche parziale, dei costi e spese per lo svolgimento dell’attività oggetto della specifica convenzione attuativa;
c) ripartizione dei compiti e programmazione delle attività;
d) modalità di monitoraggio dell'attività di interesse comune e modalità di verifica dei risultati raggiunti.
Art. 4 - Comitato di Coordinamento
1. Per l’attuazione delle finalità indicate nel presente Accordo, le Parti costituiscono un Comitato di Coordinamento (di seguito indicato come “Comitato”) con i seguenti compiti:
a) facilitare la comunicazione tra le Parti e permettere un confronto periodico sulle nuove opportunità di collaborazione che dovessero emergere durante il periodo di vigenza del presente Accordo;
b) pianificare le attività di collaborazione, esaminare le convenzioni attuative, monitorare i risultati della collaborazione;
c) concordare le forme di disseminazione dei risultati;
d) discutere e facilitare la risoluzione di eventuali problemi o criticità.
2. Ciascuna Parte nomina due rappresentanti nel Comitato.
3. Il Comitato si riunisce almeno una volta all’anno.
4. Le riunioni del Comitato potranno essere condotte in modalità di teleconferenza o utilizzando altri mezzi di telecomunicazione disponibili e ritenuti idonei dalle Parti, secondo quando autonomamente regolamentato dal Comitato stesso.
Art. 5 – Proprietà dei risultati
1. Le attività oggetto del presente accordo, i relativi risultati e gli altri materiali prodotti durante le attività di cui al presente accordo sono di proprietà di ART-ER e dell’Agenzia.
2. ART-ER e ATERSIR sono obbligate a comunicarsi reciprocamente in quali circostanze e con quali modalità intendono avvalersi dei risultati delle attività svolte e dei materiali prodotti nell'ambito del presente accordo.
Art. 6 - Uso dei segni distintivi
1. Ciascuna delle Parti non può fare uso del logo e/o della denominazione dell’altra Parte e/o di sue Strutture in funzione distintiva o pubblicitaria, se non previa specifica autorizzazione scritta. Sono fatti salvi gli usi liberi di legge della sola denominazione in funzione descrittiva, purché resa in forma veritiera e da comunicarsi preliminarmente all’altra Parte.
Art. 7- Riservatezza
1. Ciascuna Parte è tenuta a garantire che tutti i dati economici, finanziari, patrimoniali, statistici, anagrafici e/o di qualunque altro genere relativi all’attività dell’altra parte e di terzi con cui verrà in contatto nello svolgimento delle attività previste dall’accordo, saranno considerati riservati e trattati come tali.
Art. 8 - Trattamento dei dati personali
1. Le Parti dichiarano di essersi reciprocamente informate e di acconsentire espressamente che i “dati personali” forniti, anche verbalmente, o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell’esecuzione del presente Accordo e delle convenzioni attuative di cui al precedente art. 3 vengano trattati esclusivamente per le finalità degli stessi, nel rispetto della normativa vigente, consapevoli che il mancato conferimento può comportare la mancata o la parziale esecuzione del presente Accordo e delle convenzioni attuative.
Art. 9- Durata, rinnovo, modifiche e recesso
1. Il presente Accordo è valido ed efficace a far data dalla sua sottoscrizione ad opera delle Parti ed ha durata di 3 (tre) anni.
2. Il presente Accordo si intende rinnovato per il successivo triennio, salvo quanto previsto dal successivo comma 4.
3. Il presente Accordo potrà essere modificato solo mediante accordo scritto tra le Parti, per adeguamenti rilevanti e mutate esigenze delle Parti stesse, previa approvazione degli organi competenti di ciascuna Parte.
4. Ciascuna Parte ha il diritto di recedere unilateralmente dal presente Accordo. Il recesso può essere esercitato in qualsiasi momento con un preavviso di 60 (sessanta) giorni da comunicare per iscritto all’altra Parte. Il recesso sarà efficace allo scadere del periodo del preavviso, a decorrere dalla data in cui la comunicazione di recesso sia stata ricevuta. In caso di recesso, le Parti concordano fin d’ora di portare comunque a conclusione le attività in corso e le singole convenzioni attuative già stipulate alla data di comunicazione del recesso, salvo quanto eventualmente diversamente
disposto nelle stesse.
Art. 10 - Controversie
1. Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dal presente Accordo e dalle convenzioni attuative. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere un composizione amichevole della lite, la controversia sarà devoluta alla competenza esclusiva del foro di Bologna.
Art. 11 - Comunicazioni
1. Le comunicazioni di cui agli articoli 6 (Uso dei segni distintivi), 8 (Trattamento dei dati personali), 9 (Durata, rinnovo, modifiche e recesso) e 10 (Controversie) dovranno essere effettuate in forma scritta mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento oppure a mezzo di posta elettronica certificata.
2. Ciascuna Parte comunicherà all’altra Parte il destinatario di tali comunicazioni e i relativi contatti al momento della firma dell’Accordo.
3. Tutte le altre comunicazioni potranno essere effettuate anche tramite e-mail.
Art. 12 - Sottoscrizione dell'Accordo, spese di registrazione e bollo
1. Il presente Accordo è sottoscritto con firma digitale, con firma elettronica avanzata, ovvero con altra firma elettronica qualificata,
2. Il presente atto, redatto sotto forma di scrittura privata, sarà registrato solo in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, a cura e spese della parte richiedente.
3. La presente accordo è esente da bollo, ai sensi del punto 1.6 della Tabella Allegato B9 al D.P.R.
n. 642/1972, come modificato dal D.P.R. n. 995/1982.
Atto sottoscritto con firma digitale
Il Presidente di ATERSIR Il Presidente di ART-ER soc.cons.p.a. Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxx
Allegati alla deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 11 del 26 aprile 2021
Oggetto: Servizio Idrico Integrato. Accordo Quadro di cooperazione tra amministrazioni aggiudicatrici da stipularsi fra ATERSIR ed ART-ER.
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, della presente proposta di deliberazione, ai sensi degli articoli 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.
Il Direttore
Responsabile ad interim Area Servizio Idrico Integrato
X.xx Xxx. Xxxx Xxxxxxxxxx
Bologna, 26 aprile 2021
Approvato e sottoscritto
Il Presidente X.xx Assessore Xxxxxxxxx Xxxxxx | Il Direttore X.xx Xxx. Xxxx Xxxxxxxxxx |
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
La suestesa deliberazione:
ai sensi dell'art. 124 D.lgs. 18.08.2000 n 267, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi (come da attestazione)
Bologna, 18 maggio 2021
Il Direttore
X.xx Xxx. Xxxx Xxxxxxxxxx