ALL. N. AL BANDO DI GARA
GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DI SERVIZI INERENTE ALLE COPERTURE ASSICURATIVE DI BENI E ATTIVITÀ ISTITUZIONALI DELL’AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI.
ALL. N. AL BANDO DI GARA
AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
LOTTO N. 1 “……..” CIG GENERALE N. ……. CIG DERIVATO N.………
LOTTO N. 2 “……..” CIG GENERALE N. ……. CIG DERIVATO N.………
LOTTO N. 3 “……..” CIG GENERALE N. ……. CIG DERIVATO N.………
LOTTO N. 4 “……..” CIG GENERALE N. ……. CIG DERIVATO N.………
SCHEMA DI CONTRATTO GENERALE
(AVVERTENZA: IL PRESENTE SCHEMA DI CONTRATTO XXXX’ UTILIZZATO PER UNO O PIU’ LOTTI, ADEGUANDO IL CONTENUTO DELLO STESSO IN RELAZIONE ALLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE DELLE IMPRESE AGGIUDICATARIE)
REPUBBLICA ITALIANA
l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni – C.F. 95011660636, con sede in Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxxxx, Xxxxx X0, Xxxxx Xxxxxxxxx, di seguito indicato più brevemente come “Autorità” , rappresentato da…….., nella sua qualità di
………., per la carica domiciliato presso la sede dell’Ufficio medesimo;
E
- la Società ………..., con sede legale in …… ,alla Via ….. n… , come da certificato della C.C.I.A.A. di ………. -
Ufficio Registro delle Imprese emesso in data ………, codice fiscale e partita IVA n. …………., R.E.A. n. ,
capitale sociale euro …………che nel contesto del presente atto viene indicata più brevemente come “Società” o “Fornitore”, rappresentata ai fini del presente atto da……….. ………., nato a ………….il , identificato con
documento ……. n. ……… rilasciato in data ……., in qualità di ………….., nominato con atto del ………… .
PREMESSO CHE
Premesso che
- con deliberazione n. 195/21/CONS del 10 giugno 2021, è stata autorizzata la procedura di gara con la quale l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha disposto di procedere all’indizione di un’unica gara comunitaria a procedura aperta, suddivisa in quattro distinti lotti separatamente aggiudicabili, per l’affidamento di servizi inerenti le coperture assicurative di beni e attività istituzionali;
- la procedura di gara è stata suddivisa nei seguenti tredici distinti lotti, separatamente aggiudicabili, con possibilità di partecipazione ad uno o più lotti:
• Lotto n.1 AGCOM“……….” CIG generale n.………………
• Lotto n.2 AGCOM “……….” CIG generale n.………………
• Lotto n.3 AGCOM “……….” CIG generale n.………………
• Lotto n.4 AGCOM “……….” CIG generale n.………………
all’esito del complessivo procedimento di gara, sono risultati aggiudicatari - per ogni singolo lotto - i seguenti operatori economici:
a) Lotto n.1 AGCOM“……….”……………………………………
b) Lotto n.2 AGCOM “……….” ………………………………….
c) Lotto n.3 AGCOM “……….” …………………………………..
d) Lotto n.4 AGCOM “……….” …………………………………..
- pertanto, con deliberazione del , n. / /, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni -
per ogni singolo lotto - ha disposto l’aggiudicazione dell’appalto in favore dei medesimi operatori economici come identificati ai sub a), b), c), d);
- la Società conviene che il contenuto del presente contratto e dei suoi allegati definisce in modo adeguato e completo l’oggetto delle prestazioni da eseguire e, in ogni caso, la Società ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell’offerta;
- la Società, salvo quanto appresso precisato, ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale;
- (N.B. in caso di un unico aggiudicatario di più lotti AGCOM) le parti concordano altresì, per esigenze di economia procedimentale, di sottoscrivere un contratto unico relativo ai lotti dell’AGCOM sopra indicati, ancorché tra loro autonomi e distinti;
Tutto quanto sopra premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate si conviene e si stipula - in modalità elettronica (firma digitale) ed in forma pubblica amministrativa ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. - quanto segue.
Art. 1 – Valore delle premesse e degli allegati
1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle premesse stesse, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto.
2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del contratto: il bando di gara con tutti i suoi allegati, l’offerta tecnica, l’offerta economica, oltre che le risposte ai chiarimenti forniti nel corso della procedura di gara, ancorché non materialmente allegati.
Art. 2 – Definizioni - rinvio
Si rinvia alle Definizioni dei capitolati tecnici dei lotti n. 1, 2, 3, e 4.
Art. 3 - Norme regolatrici
1. L’esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei suoi allegati:
a) dalle disposizioni del “Codice dei Contratti Pubblici”, D.lgs. n.50/2016 e s.m.i. e, in generale, dalle norme applicabili ai contratti della pubblica amministrazione;
b) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;
d) dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.;
e) dal decreto legislativo 7 settembre 2005,n. 209, e s.m.i. (Codice delle assicurazioni private).
Le clausole del contratto sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per l’Autorità, la Società rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.
2. In caso di discordanza o contrasto tra quanto contenuto nel contratto e quanto disposto nei Capitolati tecnici o quanto dichiarato dalla Società nell’offerta tecnica o economica, prevarrà l’interpretazione estensiva e/o più favorevole all’Autorità.
3. Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di autorità pubbliche dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nel contratto e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con il contratto medesimo, l’Autorità da un lato e la Società dall’altro potranno concordare le opportune modifiche al sopra richiamato contratto sul presupposto di un equo contemperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei criteri di aggiudicazione della gara.
Art. 4 - Oggetto del contratto
1. Il contratto ha per oggetto le coperture assicurative di seguito elencate, come meglio precisato nei rispettivi Capitolati tecnici allegati al bando di gara:
a) lotto n. 1 - “ ”;
b) lotto n. 2 - “ ”;
c) lotto n. 3 - “ ”;
d) lotto n. 4 - “ ”;
2. La Società si impegna, altresì, a porre in essere tutte le attività connesse, strumentali e ausiliarie dipendenti dal servizio come meglio descritto e dettagliato nei Capitolati tecnici.
Art. 5 - Durata
1. Il contratto e la relativa assistenza hanno una durata di 36 mesi, a decorrere dalle ore 00:00 del (data presunta: 1° agosto 2021) e verranno a scadenza alle ore 24:00 del 31 luglio 2024. Alla scadenza il contratto cesserà automaticamente la propria operatività, senza necessità di alcuna comunicazione formale da ognuna delle parti.
2. La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente, fino ad un massimo di 180 giorni, ai sensi dell’art. 106 comma 11 del Codice dei Contratti pubblici. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi patti e condizioni o più favorevoli per l’Autorità.
Art. 6 - Modalità di svolgimento del servizio
1. Il Servizio, ivi inclusi i servizi connessi, dovrà essere prestato a favore dei soggetti indicati nei Capitolati tecnici, con le modalità e alle condizioni stabilite nel presente contratto e nei Capitolati medesimi, nonché nel rispetto degli indirizzi e delle direttive che saranno impartite dall’Autorità.
2. La Società si impegna, su richiesta dell’Autorità, ad apportare alle modalità di erogazione del servizio i correttivi necessari ad assicurarne una più efficiente esecuzione, senza che da ciò derivi alcun onere aggiuntivo per l’Autorità rispetto al compenso del servizio fissato nel presente contratto.
3. La Società si obbliga a consentire all’Autorità, per quanto di propria competenza, di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
Art. 7 - Direttore dell’esecuzione del contratto
Fermo il ruolo di direzione e coordinamento assunto dal Direttore del Servizio risorse umane e strumentali - Ufficio affari generali e contratti dell’Autorità, le indicazioni tecniche, nonché le comunicazioni di carattere amministrativo, inerenti l'espletamento delle attività convenzionalmente previste, saranno impartite dall'Autorità per il tramite del proprio “Direttore dell’esecuzione del presente Contratto” individuato nella persona di al
quale spetterà, tra l’altro, la vigilanza sull’esecuzione e sulla gestione delle coperture assicurative in oggetto e la verifica del rispetto delle norme che regolano la materia.
2. Il Direttore dell’esecuzione del presente Xxxxxxxxx potrà a sua volta nominare degli assistenti i cui nominativi saranno comunicati alla Società mediante apposita comunicazione.
3. La Società dovrà fare in modo che all’interno della propria organizzazione vi sia un unico centro di riferimento (Responsabile del presente Contratto) al quale l’Autorità possa rivolgersi per le richieste, le informazioni, le segnalazioni di disservizi o di anomalie ed ogni altra comunicazione relativa al rapporto contrattuale, pena l’applicazione delle penali contrattualmente stabilite, reperibile per ogni evenienza derivante dal presente contratto individuato nella persona di …................................
4. Il Responsabile unico del procedimento, successivamente alla fase di evidenza pubblica, è il dott (mail:
-….).
Art. 8 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro
1. La Società deve ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.
2. La Società si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
3. La Società si obbliga altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i su indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
4. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano la Società anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.
5. La Società si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta dell’Autorità, l’adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti.
6. Resta inteso che la Società è, e rimane, responsabile in via diretta ed esclusiva del personale impiegato nell’esecuzione delle prestazioni e, pertanto, s’impegna sin d’ora a manlevare e tenere indenne l’Autorità da qualsivoglia pretesa avanzata, a qualunque titolo, da detto personale o da terzi in relazione all’esecuzione del presente contratto. In considerazione del completo esonero dell’Autorità da ogni responsabilità per i danni di cui sopra, si conviene espressamente che in ogni eventuale giudizio, di qualsiasi genere, che fosse proposto da terzi nei riguardi dell’Autorità per il preteso riconoscimento di asseriti danni, la Società, svolgendo a proprie spese ogni opportuna attività, interverrà tenendo indenne e manlevando totalmente l’Autorità ed i suoi rappresentanti da ogni e qualsiasi responsabilità sia di carattere sostanziale sia di carattere procedurale in riferimento allo svolgimento e all’esito dei predetti giudizi.
Art. 9 - Obbligazioni della Società
1. Sono a carico della Società, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri, i rischi e le spese relativi alla prestazione del servizio nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione del servizio stesso o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, viaggio e missione per il personale addetto all’esecuzione contrattuale.
2. Nell’esecuzione del servizio, salvo quanto già previsto dal Capitolato tecnico e quant’altro si renderà necessario in relazione alle esigenze operative derivanti in particolare dalla prestazione del servizio, la Società si obbliga a:
a) eseguire le prestazioni oggetto del contratto con il massimo grado di diligenza, a perfetta regola d’arte e nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenuti nei Capitolati tecnici e nel presente contratto. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel contratto e nei relativi allegati;
b) comunicare prontamente in forma scritta all’Autorità le situazioni reali o potenziali di conflitto d’interesse sorte durante lo svolgimento del servizio e ad attenersi alle istruzioni impartite dall’Autorità;
c) attenersi a tutte le indicazioni e direttive relative all’esecuzione contrattuale che saranno impartite dall’Autorità tramite il direttore dell’esecuzione del contratto;
d) dare immediata comunicazione all’Autorità di ogni circostanza, avvenimento o fatto che abbia influenza sull’esecuzione del contratto, ivi comprese le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell’esecuzione del contratto; tale comunicazione dovrà pervenire all’Autorità entro 10 giorni dall'intervenuta modifica;
e) manlevare e tenere indenne l’Autorità da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti;
f) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, secondo tutte le norme e le prescrizioni in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.
Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, resteranno ad esclusivo carico della Società, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale indicato nel contratto e nei relativi allegati, e la Società non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tale titolo, nei confronti dell’Autorità, assumendosene ogni relativa alea.
3. Le attività necessarie per la prestazione dei servizi oggetto del presente contratto, eventualmente da svolgersi presso gli uffici dell’Autorità, dovranno essere eseguite senza interferire nel normale lavoro degli uffici. La Società si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze dell’Autorità e/o di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto.
4. L’Autorità prende atto ed accetta che i servizi oggetto del contratto dovranno essere prestati con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi e degli uffici dell’Autorità.
Art. 10 - Obblighi di riservatezza
1. La Società ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del Contratto e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.
2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del contratto; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
3. La Società è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
4. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l’Autorità ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto fermo restando che la Società sarà tenuta a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all’Autorità.
Art. 11 - Trattamento dei dati personali
1. Le parti dichiarano di aver provveduto, ciascuna per la propria parte, a fornire l’informativa di cui all’art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196) e del Regolamento UE 2016/679 ai propri rappresentanti, i cui dati personali vengono trattati nell’ambito del presente procedimento, o in ulteriori documenti ad esso collegati, esclusivamente ai fini della conclusione del presente contratto e per gli adempimenti strettamente connessi alla gestione dello stesso.
2. Le parti si impegnano a non comunicare i predetti dati personali a soggetti terzi, se non ai fini dell’esecuzione del contratto o nei casi espressamente previsti dalla legge, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali.
4. Con separato provvedimento, da adottare entro venti giorni dalla stipula, l’impresa sarà designata dall’Autorità contraente, nella sua qualità di titolare del trattamento dei dati personali, responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 29 del d.lgs. 196/2003, in relazione alle attività connesse alla esecuzione del presente contratto.
Art. 12 - Obbligo di fornire dati sull’andamento del rischio
La Società, entro 180 giorni antecedenti la scadenza finale del contratto, nonché in ogni caso di risoluzione anticipata del contratto, contestualmente all’esercizio del recesso, si impegna a fornire al Contraente, in formato elettronico Microsoft Excel® o altro supporto informatico equivalente, il dettaglio dei sinistri, aggiornato a non oltre i 60 giorni precedenti, così articolato:
- sinistri denunciati (con indicazione del terzo danneggiato);
- sinistri riservati (con indicazione dell’importo a riserva);
- sinistri liquidati (con indicazione dell’importo liquidato);
- sinistri senza seguito;
- sinistri respinti.
La Società espressamente riconosce che le previsioni, tutte contenute nella presente clausola contrattuale:
- la impegnano a redigere il documento di cui sopra secondo un’accurata ed aggiornata informativa per tutta la durata della presente polizza nonché per i 5 anni successivi alla cessazione della stessa (nel caso vi sia stata almeno un sinistro denunciato durante il periodo di vigenza del contratto);
- rappresentano un insieme di obbligazioni considerate essenziali per la stipulazione ed esecuzione del presente contratto assicurativo, in quanto necessarie a rendere tempestivamente ed efficacemente edotta l’Autorità circa gli elementi costitutivi e qualificanti del rapporto contrattuale con la Società.
Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono all’Autorità di chiedere ed ottenere, con il consenso della Società, un aggiornamento in date diverse da quelle indicate.
Art. 13 - Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari
1. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, co. 8, della legge n. 136/2010, la Società si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. A tal fine la Società comunica gli estremi del conto/i corrente/i dedicato/i al presente contratto nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso/i. La Società dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della l. 136/2010 e si assume i relativi obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. La Società è tenuta a comunicare ogni variazione intervenuta sui dati forniti, tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni.
3. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente contratto, si conviene che, in ogni caso, l’Autorità, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 3, co. 9 bis, della l. 136/2010, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, risolverà di diritto il presente contratto - ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi alla Società con raccomandata, o a mezzo PEC - nell’ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri documenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della citata legge.
4. La Società si obbliga, a mente dell’art. 3, co. 8, della l. 136/2010, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge.
5. La Società o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della l. 136/2010 è tenuto a darne immediata comunicazione all’Autorità e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Napoli e Roma.
6. La Società si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subcontraenti verrà assunta dalle predette controparti l’obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.
Art. 14 - Condizioni economiche, importo contrattuale e modalità di pagamento
1. L’ammontare complessivo annuo del contratto, e conseguentemente del premio assicurativo, è pari a complessivi €
………… ( /00), comprensivo di imposte, così suddiviso (ndr: negli strumenti di pagamento sarà indicato
il C.I.G. “derivato”, e non il C.I.G. “madre”):
• lotto n. 1 – cig derivato…………… - euro ………………….. ( /00);
• lotto n. 2 – cig derivato …………… – euro …………………. ( /00);
• lotto n. 3 – cig derivato ……………. – euro ………………… ( /00).
• lotto n. 4 – cig derivato ……………. – euro ………………… ( /00).
Rimane inteso che l’Autorità, prima di procedere al pagamento del corrispettivo, procederà ad acquisire il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti della Società e dell’Ente; ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui sopra non venga corrisposta dall’Autorità, non produrrà alcun interesse.
2. L’Autorità, in ottemperanza alle disposizioni previste dall’art. 00-xxx xxx x.x.x. x. 000 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al decreto del Ministero dell’economia e delle finanze n. 40 del 18 gennaio 2008, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 10.000,00, o diverso valore stabilito dalla Legge, procederà a verificare se la Società è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo.
3. Nel caso in cui l’Agenzia delle Entrate - Riscossione comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario l’Autorità applicherà quanto disposto dall’art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra.
4. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti alla Società dall’esecuzione del contratto, dall’osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
5. La Società non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati, fatto salvo l’eventuale mutamento di tassazione.
6. Ciascuna appendice di pagamento dovrà contenere il riferimento al contratto, al CIG (Codice Identificativo Gara) di ciascun lotto, come sopra definito, e dovrà essere intestata e spedita all’Autorità nel rispetto delle condizioni e degli eventuali termini indicati nel contratto, fermo restando quanto previsto nei capitolati relativamente alle comunicazioni ed ai pagamenti effettuati al Broker.
7. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso la Società potrà sospendere la fornitura e/o la prestazione dei servizi e, comunque, delle attività previste nel contratto, salvo quanto diversamente previsto nel contratto medesimo.
8. Qualora la Società si rendesse inadempiente al predetto obbligo, il contratto si potrà risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi tramite PEC o con lettera raccomandata dall’Autorità.
Art. 15 - Cauzione definitiva
La Società terrà indenne l’Autorità di qualsiasi danno possa loro derivare in conseguenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esse riferibili.
2. A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte con la stipula del presente contratto, la Società ha prestato cauzione definitiva rilasciata in data dalla avente n. di importo pari ad euro ( / ).
3. La cauzione, resa ai sensi dell’art. 103 del Codice, è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del presente contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle eventuali somme pagate in più rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno.
4. La cauzione a garanzia dell’esecuzione, rilasciata in favore dell’Autorità, prevede la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo xxxxx, cod. civ., nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, su semplice richiesta scritta dell’Autorità. La cauzione è estesa a tutti gli accessori del debito principale, a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future ai sensi e per gli effetti dell’art. 1938 cod. civ., nascenti dal contratto.
5. La cauzione resta versata per tutta la durata del rapporto contrattuale ed anche dopo la conclusione del medesimo, sino alla definizione di tutte le pendenze. Ai sensi dell’art. 103, comma 5, del Codice, la garanzia fideiussoria potrà essere svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell’80% dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini ed entità, sarà automatico, senza necessità di benestare dell’Autorità con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte della Società, degli stati di avanzamento dei servizi o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Lo svincolo del restante 20% sarà autorizzato con apposito atto dell’Autorità alla scadenza del presente contratto, in assenza di controversie.
6. L’Autorità in ogni caso potrà trattenere sull’ammontare della cauzione definitiva tutti i crediti derivanti dal contratto, ivi comprese le eventuali penali. La Società è obbligata, entro 30 giorni dalla comunicazione dell’Autorità, a reintegrare la cauzione definitiva qualora la medesima Autorità, in mancanza di corrispettivi non ancora pagati, porti in detrazione dalla cauzione le eventuali penali o altri crediti.
7. In caso di risoluzione del presente contratto per inadempienze della Società, l’Autorità tratterrà, a titolo di penale e fatto salvo il diritto al risarcimento di eventuali maggiori danni, la somma costituente il deposito cauzionale.
Art. 16 - Penali e rilievi
1. In caso di inadempimenti da parte della Società, per cause non dipendenti da forza maggiore o da fatto imputabile all’Autorità, saranno applicate le seguenti penali:
il parziale o tardivo adempimento agli obblighi di comunicazione di cui all’art. 12 del contratto, concernente l’obbligo di fornire i dati sull’andamento del rischio, comporta l’applicazione di una penale fino al 5% dell’importo annuo del contratto - riferito a ciascun lotto per il quale si sia verificato l’inadempimento - valutata sulla base della gravità dell’inadempimento stesso.
Art. 17 - Procedimento di contestazione dell’inadempimento ed applicazione delle penali
1. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali stabilite nel precedente articolo dovranno essere contestati alla Società per iscritto dal Direttore dell’esecuzione del contratto.
2. In caso di contestazione dell’inadempimento da parte dell’Autorità, la Società dovrà comunicare, in ogni caso, per iscritto, le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, all’Autorità medesima nel termine massimo di 10 (dieci) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa.
3. Qualora le predette deduzioni non pervengano all’Autorità contraente nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Autorità, a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate alla Società le penali stabilite nel presente contratto a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.
4. L’Autorità contraente potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente contratto con quanto dovuto alla Società a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione di cui all’art. 15, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
5. La Società prende atto che l’applicazione delle penali previste dal contratto non preclude il diritto dell’Autorità a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
6. La richiesta e/o il pagamento delle penali indicate nel contratto non esonera in nessun caso la Società dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
Art. 18 - Risoluzione
1. In caso di inadempimento della Società anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del contratto che si protragga oltre il termine assegnato per porre fine all’inadempimento (non inferiore comunque a 15 giorni e che verrà comunicato a mezzo PEC o con raccomandata dall’Autorità contraente), la medesima Autorità ha la facoltà di considerare risolto di diritto il contratto e di incamerare definitivamente la cauzione, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti della Società per il risarcimento del danno.
2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente contratto, si conviene che, in ogni caso, l’Autorità, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi alla Società con PEC o raccomandata, il presente contratto nei seguenti casi:
a) qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara di cui alle premesse nonché per la stipula del Contratto e per lo svolgimento delle attività ivi previste;
b) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell’Autorità;
c) violazioni gravi o reiterate relative alle fattispecie di cui agli articoli 8 (obblighi derivanti dal rapporto di lavoro); 11 (Trattamento dei dati personali); 13 (obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari); 14 (condizioni economiche, importo contrattuale e modalità di pagamento); 21 (Subappalto. Subentro. cessione del credito).
3. In caso di risoluzione la Società si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità delle prestazioni in favore dell’Autorità.
4. In tutti i casi di risoluzione del contratto, l’Autorità avrà diritto di escutere la cauzione prestata rispettivamente per l’intero importo della stessa. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata alla Società con lettera trasmessa a mezzo PEC. In ogni caso, resta fermo il diritto della medesima Autorità al risarcimento dell’ulteriore danno.
Art. 19 - Responsabilità per infortuni e danni – Manleva
1. Il Fornitore è responsabile dei danni derivanti e/o connessi all’esecuzione del Contratto.
2. Esso si obbliga, altresì, a risarcire i danni arrecati da propri dipendenti, collaboratori o terzi dei quali si avvalga per l’espletamento delle attività del Contratto, alle persone e alle cose sia dell’Autorità sia di terzi.
3. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare l’Autorità e a rifondere a quest’ultima quanto eventualmente da questa pagato a seguito di fatti che siano ascrivibili a responsabilità della Società stessa.
4. È esclusa ogni manleva da parte dell’Autorità in ordine ai danni e alle spese a carico della Società in conseguenza di azioni giudiziali o stragiudiziali di terzi nei suoi confronti a causa dell’esecuzione del servizio.
Art. 20 - Recesso
1. L’Autorità ha diritto di recedere unilateralmente dal contratto, in qualsiasi momento senza preavviso, nei casi di: a) giusta causa; b) reiterati inadempimenti della Società, anche se non gravi, in tutto o in parte.
2. In caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti l’Autorità contraente che abbiano incidenza sull’esecuzione della prestazione dei servizi, la stessa Autorità potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal contratto, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi alla Società a mezzo PEC.
3. In tali casi, la Società ha diritto al pagamento da parte dell’Autorità contraente dei servizi prestati, purché eseguiti correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previsti nel contratto, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, e a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 cod. civ..
4. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
a) qualora sia stato depositato contro la Società un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari della Società;
b) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il contratto.
5. L’Autorità potrà, altresì, recedere - per qualsiasi motivo – dal contratto, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall’articolo 1671 c.c. con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi alla Società a mezzo PEC o con lettera raccomandata, purché tenga indenne la stessa Società delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno.
6. In caso di sopravvenienze normative interessanti l’Autorità che abbiano incidenza sull’esecuzione della fornitura o della prestazione del servizio, la stessa Autorità potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal contratto, secondo le modalità sopra menzionate.
5. In ogni caso di recesso la Società si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio in favore dell’Autorità.
Art. 21 – Subappalto. Subentro. Cessione del credito.
1.E’ vietato il subappalto. (Nel caso in cui non vi sia subappaltatore, altrimenti saranno indicati i riferimenti del subappaltatore, i relativi obblighi e le prestazioni oggetto di subappalto).
2. Il Contratto non può essere ceduto a pena di nullità.
3. Il subentro di un nuovo operatore economico in sostituzione della Società è ammesso - pena la risoluzione del presente Contratto - esclusivamente secondo termini e modalità di cui all’art 106, comma 1, lettera d), del Codice.
4. In particolare alla Società può succedere - per cause di morte o per contratto, anche a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizione o insolvenza - un altro operatore economico purché ciò non implichi altre modifiche sostanziali al Contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione della normativa inerente l’affidamento di contratti pubblici.
5. Il soggetto subentrante deve, comunque, soddisfare (e dimostrare) sia i requisiti che i criteri di selezione previsti per la procedura di gara.
6. Per quanto non previsto nel presente articolo si applicano le norme stabilite nel Codice.
7. Ai fini dell'opponibilità all’Autorità delle cessioni di crediti derivanti dal Contratto, queste devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla medesima Autorità. È fatto, altresì, divieto alla Società di conferire, in qualsiasi forma, procure all’incasso.
Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le suddette cessioni di crediti sono efficaci e opponibili all’Autorità qualora questa non le rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione.
8. In ogni caso l’Autorità può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto con il medesimo stipulato. Si applicano alle cessioni di crediti le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52.
9. In caso di inosservanza da parte della Società agli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto dell’Autorità al risarcimento del danno, il presente Contratto si intende risolto di diritto.
Art. 22 - Elezione di domicilio e comunicazioni
1. Ai fini del presente Contratto le Parti eleggono i loro domicili legali rispettivamente:
(i)Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Xxxxxx Xxxxxxxxxxx, Xxxxx X0, 00000 Xxxxxx PEC: xxxxx@xxxx.xxxxx.xx
(ii) (Società) , . PEC:
Pertanto ogni comunicazione da effettuarsi ai sensi del presente Contratto, salvo ove non sia diversamente previsto, dovrà essere effettuata, ai sopra evidenziati indirizzi, per iscritto e trasmessa a mezzo PEC.
2. Le comunicazioni si intenderanno ricevute alla data risultante dalla ricevuta di trasmissione della PEC.
3. Ogni variazione nel domicilio eletto dovrà essere comunicata all’altra parte per iscritto, mediante PEC entro 10 (dieci) giorni dall’intervenuta modifica.
Art. 23 - Clausola Broker
1. L’Autorità dichiara di aver usufruito, per la procedura di selezione della Società, dei servizi di consulenza del Broker GB Sapri S.p.A., ai sensi del D. Lgs. 209/2005 e s.m.i.. il cui contratto verrà a scadenza il prossimo 30 aprile 2024.
Art. 24 - Oneri fiscali e spese contrattuali
1. Sono a carico della Società:
(i) tutti gli oneri relativi alla stipula del Contratto, xxx comprese le spese di registrazione ed ogni altro onere tributario;
(ii) l’imposta di bollo dovuta nella misura di 16,00 euro ogni quattro facciate del presente Contratto, redatta in duplice originale.
Art. 25 - Foro di competenza.
1. Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra l’Autorità e la Società, anche in relazione alla interpretazione, esecuzione, risoluzione, validità ed esistenza del Contratto o, comunque, a questa connesse è competente, in via esclusiva, il Foro di Roma.
2. Per tutte le controversie concernenti sinistri, infortuni e malattia è competente, in via esclusiva, il Foro del luogo ove ha residenza l’Assicurato.
PER L’AUTORITA’
PER LA SOCIETA’