Modifiche al Codice Civile recate dal D.Lgs. 139/2015.
Modifiche al Codice Civile recate dal D.Lgs. 139/2015.
Codice Civile | Modifiche apportate |
Art. 2357 ter (Azioni proprie) Modificato dall’art. 6, co. 1 D.Lgs. 139/2015 | Ai sensi della nuova disciplina contenuta al riformulato comma 3, “L'acquisto di azioni proprie comporta una riduzione del patrimonio netto di eguale importo, tramite l'iscrizione nel passivo del bilancio di una specifica voce, con segno negativo”. Tale disposizione sostituisce la previgente secondo cui “Una riserva indisponibile pari all'importo delle azioni proprie iscritto all'attivo del bilancio deve essere costituita e mantenuta finché le azioni non siano trasferite o annullate”. |
Art. 2423 (Redazione del Bilancio) | Ai sensi del nuovo comma 1, il rendiconto finanziario diventa parte integrante del bilancio, insieme allo stato patrimoniale, al conto economico e alla nota integrativa. |
Modificato dall’art. 6, co. 2 D.Lgs. 139/2015 | Ai sensi del neointrodotto comma 4, “Non occorre rispettare gli obblighi |
in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la | |
loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una | |
rappresentazione veritiera e xxxxxxxx. Rimangono fermi gli obblighi in | |
tema di regolare tenuta delle scritture contabili. Le società illustrano nella | |
nota integrativa i criteri con i quali hanno dato attuazione alla presente | |
disposizione”. | |
Art. 2423 bis (Principi Redazione Bilancio) | Ai sensi del novellato n.1 del comma 1, non è più richiesto di “tener conto della funzione economica dell’elemento attivo del passivo considerato” (inciso abrogato) nella valutazione delle voci che, dunque, dovrà ora avvenire solo “secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività”. |
Modificato dall’art. 6, co. 3 D.Lgs. 139/2015 | Ai sensi del neointrodotto n. 1 bis del comma 1, “la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto”. |
Art. 2424 | ATTIVO |
(Stato patrimoniale) | Al n. 2 delle Immobilizzazioni immateriali sono eliminati i costi di ricerca |
e di pubblicità, rimanendo solo più i costi di sviluppo. | |
Modificato dall’art. 6, co. 4 | |
D.Lgs. 139/2015 | Tra le Immobilizzazioni finanziarie sono inserite le partecipazioni e i |
crediti verso “Imprese sottoposte al controllo delle controllanti”, mentre | |
le “azioni proprie, con indicazione anche del valore nominale | |
complessivo” sono sostituite dagli “strumenti finanziari derivati attivi”. |
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Art. 2424 (Stato patrimoniale) Modificato dall’art. 6, co. 4 D.Lgs. 139/2015 | Egualmente, anche tra i Crediti e le Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni, sono inseriti, rispettivamente, quelli verso le “Imprese sottoposte al controllo delle controllanti” e le partecipazioni al capitale delle medesime imprese. Alla lett. D) dovranno essere indicati i ratei e risconti senza più la separata indicazione del disaggio su prestiti. PASSIVO Xxx Xxxxxxxxxx netto viene inserita la voce “VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi” e viene eliminata la voce “VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio”. Nei Fondi per rischi e oneri sono inseriti gli “Strumenti finanziari derivati passivi”. Tra i Debiti sono inseriti quelli verso le imprese sottoposte al controllo delle controllanti. Alla lett. E) dovranno essere indicati i ratei e risconti senza più la separata indicazione dell’aggio su prestiti. È abrogata la disposizione che prevedeva “In calce allo stato patrimoniale devono risultare le garanzie prestate direttamente o indirettamente, distinguendosi fra fideiussioni, avalli, altre garanzie personali e garanzie reali, ed indicando separatamente, per ciascun tipo, le garanzie prestate a favore di imprese controllate e collegate, nonché di controllanti e di imprese sottoposte al controllo di queste ultime; devono inoltre risultare gli altri conti d'ordine”. |
Art. 2424 bis (Voci Stato Patrimoniale) Modificato dall’art. 6, co. 5 D.Lgs. 139/2015 | Ai sensi del neointrodotto comma 7 è previsto che “Le azioni proprie sono rilevate in bilancio a diretta riduzione del patrimonio netto, ai sensi di quanto disposto dal terzo comma dell'articolo 2357-ter”. |
Art. 2425 (Conto Economico) Modificato dall’art. 6, co. 6 D.Lgs. 139/2015 | Per i proventi da partecipazione, i crediti iscritti nelle immobilizzazioni e i proventi diversi è richiesta la separata indicazione di quelli relativi a imprese controllanti e a imprese sottoposte al loro controllo. Nelle rettifiche di valore sono incluse anche le passività finanziarie: tra le rivalutazioni e le svalutazioni devono essere ricomprese anche quelle degli strumenti finanziari derivati. Vengono eliminati i proventi e gli oneri straordinari. |
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Art. 2425 ter (Rendiconto finanziario) Introdotto dall’art. 6, co. 7 D.Lgs. 139/2015 | L’articolo, di nuova introduzione, dispone che “Dal rendiconto finanziario risultano, per l'esercizio a cui è riferito il bilancio e per quello precedente, l'ammontare e la composizione delle disponibilità liquide, all'inizio e alla fine dell'esercizio, ed i flussi finanziari dell'esercizio derivanti dall'attività operativa, da quella di investimento, da quella di finanziamento, ivi comprese, con autonoma indicazione, le operazioni con i soci”. |
Art. 2426 (criteri di valutazione) Modificato dall’art. 6, co. 8 D.Lgs. 139/2015 | È inserita la disposizione secondo cui “le immobilizzazioni rappresentate da titoli sono rilevate in bilancio con il criterio del costo ammortizzato, ove applicabile”. È previsto che alle rettifiche di valore all’avviamento non si applica la disposizione secondo cui il minor valore a cui è iscritta l’immobilizzazione non può essere mantenuto nei successivi bilanci se sono venuti meno i motivi della rettifica effettuata. È specificato che, quando la partecipazione è iscritta per la prima volta in base al metodo del patrimonio netto, il costo di acquisto superiore al valore del patrimonio netto da iscrivere nell’attivo deve essere riferito alla data di acquisizione. Sono eliminati i costi di ricerca e di pubblicità tra quelli che possono essere iscritti nell’attivo con il consenso dello stato patrimoniale. È inoltre previsto che i costi di sviluppo “sono ammortizzati secondo la loro vita utile; nei casi eccezionali in cui non è possibile stimarne attendibilmente la vita utile, sono ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni”. Ai fini dell’ammortamento dell’avviamento è previsto che esso sia “effettuato secondo la sua vita utile; nei casi eccezionali in cui non è possibile stimarne attendibilmente la vita utile, è ammortizzato entro un periodo non superiore a dieci anni. Nella nota integrativa è fornita una spiegazione del periodo di ammortamento dell'avviamento”. Il disaggio e l'aggio su prestiti devono essere rilevati secondo il criterio di nuova introduzione ai sensi del quale “i crediti e i debiti sono rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale e, per quanto riguarda i crediti, del valore di presumibile realizzo”. |
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Art. 2426 (criteri di valutazione) Modificato dall’art. 6, co. 8 D.Lgs. 139/2015 | Ai sensi della nuova disciplina “le attività e passività monetarie in valuta sono iscritte al cambio a pronti alla data di chiusura dell'esercizio; i conseguenti utili o perdite su cambi devono essere imputati al conto economico e l'eventuale utile netto è accantonato in apposita riserva non distribuibile fino al realizzo. Le attività e passività in valuta non monetarie devono essere iscritte al cambio vigente al momento del loro acquisto”. È inserita la nuova disposizione che prevede che “gli strumenti finanziari derivati, anche se incorporati in altri strumenti finanziari, sono iscritti al fair value. Le variazioni del fair value sono imputate al conto economico oppure, se lo strumento copre il rischio di variazione dei flussi finanziari attesi di un altro strumento finanziario o di un'operazione programmata, direttamente ad una riserva positiva o negativa di patrimonio netto; tale riserva è imputata al conto economico nella misura e nei tempi corrispondenti al verificarsi o al modificarsi dei flussi di cassa dello strumento coperto o al verificarsi dell'operazione oggetto di copertura. Gli elementi oggetto di copertura contro il rischio di variazioni dei tassi di interesse o dei tassi di cambio o dei prezzi di mercato o contro il rischio di credito sono valutati simmetricamente allo strumento derivato di copertura; si considera sussistente la copertura in presenza, fin dall'inizio, di stretta e documentata correlazione tra le caratteristiche dello strumento o dell'operazione coperti e quelle dello strumento di copertura. Non sono distribuibili gli utili che derivano dalla valutazione al fair value degli strumenti finanziari derivati non utilizzati o non necessari per la copertura. Le riserve di patrimonio che derivano dalla valutazione al fair value di derivati utilizzati a copertura dei flussi finanziari attesi di un altro strumento finanziario o di un'operazione programmata non sono considerate nel computo del patrimonio netto per le finalita' di cui agli articoli 2412, 2433, 2442, 2446 e 2447 e, se positive, non sono disponibili e non sono utilizzabili a copertura delle perdite”. È abrogata la previsione secondo cui “le attrezzature industriali e commerciali, le materie prime, sussidiarie e di consumo, possono essere iscritte nell'attivo ad un valore costante qualora siano costantemente rinnovate, e complessivamente di scarsa importanza in rapporto all'attivo di bilancio, sempreché non si abbiano variazioni sensibili nella loro entità, valore e composizione”. |
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Art. 2426 (criteri di valutazione) Modificato dall’art. 6, co. 8 D.Lgs. 139/2015 | Sono infine inserite a conclusione dell’articolo le disposizioni secondo le quali “Ai fini della presente Sezione, per la definizione di "strumento finanziario", di "attività finanziaria" e "passività finanziaria", di "strumento finanziario derivato", di "costo ammortizzato", di "fair value", di "attività monetaria" e "passività monetaria", "parte correlata" e "modello e tecnica di valutazione generalmente accettato" si fa riferimento ai principi contabili internazionali adottati dall'Unione europea. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del primo comma, numero 11- bis), sono considerati strumenti finanziari derivati anche quelli collegati a merci che conferiscono all'una o all'altra parte contraente il diritto di procedere alla liquidazione del contratto per contanti o mediante altri strumenti finanziari, ad eccezione del caso in cui si verifichino contemporaneamente le seguenti condizioni: a) il contratto sia stato concluso e sia mantenuto per soddisfare le esigenze previste dalla società che redige il bilancio di acquisto, di vendita o di utilizzo delle merci; b) il contratto sia stato destinato a tale scopo fin dalla sua conclusione; c) si prevede che il contratto sia eseguito mediante consegna della merce. Il fair value è determinato con riferimento: a) al valore di mercato, per gli strumenti finanziari per i quali è possibile individuare facilmente un mercato attivo; qualora il valore di mercato non sia facilmente individuabile per uno strumento, ma possa essere individuato per i suoi componenti o per uno strumento analogo, il valore di mercato può essere derivato da quello dei componenti o dello strumento analogo; b) al valore che risulta da modelli e tecniche di valutazione generalmente accettati, per gli strumenti per i quali non sia possibile individuare facilmente un mercato attivo; tali modelli e tecniche di valutazione devono assicurare una ragionevole approssimazione al valore di mercato. Il fair value non è determinato se l'applicazione dei criteri indicati al quarto comma non dà un risultato attendibile”. |
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Art. 2427 (Nota integrativa) Modificato dall’art. 6, co. 9 D.Lgs. 139/2015 | Non è più richiesto di indicare la composizione dei costi di sviluppo e di pubblicità nella nota integrativa. Ai fini dell’indicazione della composizione delle voci "ratei e risconti attivi" e "ratei e risconti passivi" e della voce "altri fondi" dello stato patrimoniale non è più previsto che il loro ammontare sia apprezzabile. I conti d’ordine non sono più indicati in calce allo stato patrimoniale, ma devono essere iscritti in nota integrativa. È riscritta la disciplina relativa agli impegni non risultanti dallo stato patrimoniale e ai conti d’ordine, prevedendo che “l'importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale, con indicazione della natura delle garanzie reali prestate; gli impegni esistenti in materia di trattamento di quiescenza e simili, nonché gli impegni assunti nei confronti di imprese controllate, collegate, nonché controllanti e imprese sottoposte al controllo di quest'ultime sono distintamente indicati”. L’indicazione della ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni secondo categorie di attività e secondo aree geografiche deve avvenire a prescindere dalla significatività. In luogo dell’indicazione della “composizione delle voci: "proventi straordinari" e "oneri straordinari" del conto economico, quando il loro ammontare sia apprezzabile”, ora eliminata, è richiesto di indicare “l'importo e la natura dei singoli elementi di ricavo o di costo di entità o incidenza eccezionali”. Oltre all’ammontare dei compensi si devono indicare le anticipazioni e i crediti concessi “precisando il tasso d'interesse, le principali condizioni e gli importi eventualmente rimborsati, cancellati o oggetto di rinuncia, nonché gli impegni assunti per loro conto per effetto di garanzie di qualsiasi tipo prestate, precisando il totale per ciascuna categoria”. Oltre alle azioni di godimento, le obbligazioni convertibili in azioni e i titoli o valori simili emessi dalla società, si devono indicare i warrants e le opzioni, specificando il loro numero e i diritti che essi attribuiscono. Ai fini dell’indicazione delle operazioni realizzate con parti correlate non si segue più il criterio della rilevanza. Grazie all’inserimento di nuove disposizioni è ora previsto di indicare: |
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Art. 2427 (Nota integrativa) Modificato dall’art. 6, co. 9 D.Lgs. 139/2015 | • la natura e l'effetto patrimoniale, finanziario ed economico dei fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio; • il nome e la sede legale dell'impresa che redige il bilancio consolidato dell'insieme più grande di imprese di cui l'impresa fa parte in quanto impresa controllata, nonché il luogo in cui è disponibile la copia del bilancio consolidato; • il nome e la sede legale dell'impresa che redige il bilancio consolidato dell'insieme più piccolo di imprese di cui l'impresa fa parte in quanto impresa controllata nonché il luogo in cui è disponibile la copia del bilancio consolidato; • la proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite. Ai sensi della nuova disposizione di chiusura dell’articolo è previsto che “Le informazioni in nota integrativa relative alle voci dello stato patrimoniale e del conto economico sono presentate secondo l'ordine in cui le relative voci sono indicate nello stato patrimoniale e nel conto economico”. |
Art. 2427 bis (Fair value) Modificato dall’art. 6, co. 10 D.Lgs. 139/2015 | Ai fini dell’indicazione delle informazioni relative all’entità e alla natura delle categorie di strumenti finanziari derivati, occorre ricomprendere anche i termini e le condizioni significative che possono influenzare l'importo, le scadenze e la certezza dei flussi finanziari futuri. Ai medesimi fini è ora necessario indicare altresì: • gli assunti fondamentali su cui si basano i modelli e le tecniche di valutazione, qualora il fair value non sia stato determinato sulla base di evidenze di mercato; • le variazioni di valore iscritte direttamente nel conto economico, nonché quelle imputate alle riserve di patrimonio netto; • una tabella che indichi i movimenti delle riserve di fair value avvenuti nell'esercizio; Sono inoltre abrogati i commi 2, 3, 4 contenti la definizione di strumenti finanziari e il metodo di determinazione del fair value. |
Art. 2428 (Relazione sulla gestione) Modificato dall’art. 6, co. 11 D.Lgs. 139/2015 | È abrogata la disposizione che richiedeva di indicare nella relazione i fatti di rilevo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio. |
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Art. 2435 bis (Bilancio abbreviato) Modificato dall’art. 6, co. 12 D.Lgs. 139/2015 | Non è più previsto che nello stato patrimoniale del bilancio in forma abbreviata debbano essere detratti in forma esplicita gli ammortamenti e le svalutazioni dalle voci BI e BII dell’attivo. È altresì disposto l’esonero dalla redazione del rendiconto finanziario delle società che redigono il bilancio in forma abbreviata. Intervenendo sulle voci previste dall’art. 2425 che possono essere tra loro raggruppate, vengono aggiunte le voci: • D18(d), che potrà essere raggruppata con le voci D18(a), D18(b) e D18(c); • D19(d), che potrà essere raggruppata con le voci D19(a), D19(b) e D19(c). Viene abrogata la disposizione che prevedeva che “Nel conto economico del bilancio in forma abbreviata nella voce E20 non è richiesta la separata indicazione delle plusvalenze e nella voce E21 non è richiesta la separata indicazione delle minusvalenze e delle imposte relative a esercizi precedenti”. Viene modificata la richiesta di contenuto minimo della nota integrativa, in caso di bilancio redatto in forma abbreviata, mediante la sostituzione del quinto comma. In particolare, in essa si specificava che: “Nella nota integrativa sono omesse le indicazioni richieste dal numero 10 dell'articolo 2426 e dai numeri 2), 3), 7), 9), 10), 12), 13), 14), 15), 16) e 17) dell'articolo 2427 e dal numero 1) del comma 1 dell'articolo 2427-bis; le indicazioni richieste dal numero 6) dell'articolo 2427 sono riferite all'importo globale dei debiti iscritti in bilancio”. La nuova disciplina prevede attualmente che: “Fermo restando le indicazioni richieste dal terzo, quarto e quinto comma dell'articolo 2423, dal secondo e quinto comma dell'articolo 2423-ter, dal secondo comma dell'articolo 2424, dal primo comma, numeri 4) e 6), dell'articolo 2426, la nota integrativa fornisce le indicazioni richieste dal primo comma dell'articolo 2427, numeri 1), 2), 6), per quest'ultimo limitatamente ai soli debiti senza indicazione della ripartizione geografica, 8), 9), 13), 15), per quest'ultimo anche omettendo la ripartizione per categoria, 16), 22-bis), 22-ter), per quest'ultimo anche omettendo le indicazioni riguardanti gli effetti patrimoniali, finanziari ed economici, 22-quater), 22-sexies), per quest'ultimo anche omettendo l'indicazione del luogo in cui è disponibile la copia del bilancio consolidato, nonché dal primo comma dell'articolo 2427-bis, numero 1)”. È consentito limitare l’informativa relativa alle operazioni con le parti correlate anche alle operazioni con le imprese in cui la società stessa detiene una partecipazione. La limitazione all’informativa non è più prevista in relazione alla natura e all’obiettivo economico di accordi risultanti dallo stato patrimoniale. |
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Art. 2435 bis (Bilancio abbreviato) Modificato dall’art. 6, co. 12 D.Lgs. 139/2015 | È infine previsto che “Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata, in deroga a quanto disposto dall'articolo 2426, hanno la facoltà di iscrivere i titoli al costo di acquisto, i crediti al valore di presumibile realizzo e i debiti al valore nominale”. |
Art. 2435 ter (Bilancio Microimprese) Introdotto dall’art. 6, co. 13 D.Lgs. 139/2015 | L’articolo di nuova introduzione prevede che: “Sono considerate micro-imprese le società di cui all'articolo 2435-bis che nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti: 1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 175.000 euro; 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 350.000 euro; 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità. Fatte salve le norme del presente articolo, gli schemi di bilancio e i criteri di valutazione delle micro-imprese sono determinati secondo quanto disposto dall'articolo 2435-bis. Le micro-imprese sono esonerate dalla redazione: 1) del rendiconto finanziario; 2) della nota integrativa quando in calce allo stato patrimoniale risultino le informazioni previste dal primo comma dell'articolo 2427, numeri 9) e 16); 3) della relazione sulla gestione: quando in calce allo stato patrimoniale risultino le informazioni richieste dai numeri 3) e 4) dell'articolo 2428. Non sono applicabili le disposizioni di cui al quinto comma dell'articolo 2423 e al numero 11-bis del primo comma dell'articolo 2426. Le società che si avvalgono delle esenzioni previste del presente articolo devono redigere il bilancio, a seconda dei casi, in forma abbreviata o in forma ordinaria quando per il secondo esercizio consecutivo abbiano superato due dei limiti indicati nel primo comma”. |
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Art. 2478 bis (Utili) Modificato dall’art. 6, co. 14 D.Lgs. 139/2015 | Recependo le modifiche apportate al Codice Civile, è ora stabilito che il bilancio deve essere redatto con l’osservanza delle disposizioni di cui alla sezione IX del capo V del libro V. |