CONTRATTO DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI AGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI.
ALL RISKS
IMPIANTI FOTOVOLTAICI
CONTRATTO DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI AGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI.
IL PRESENTE SET INFORMATIVO CONTENENTE:
• DIP - DOCUMENTO INFORMATIVO PRECONTRATTUALE
• DIP AGGIUNTIVO - DOCUMENTO INFORMATIVO PRECONTRATTUALE AGGIUNTIVO
• CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE COMPRENSIVE DI GLOSSARIO
deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del Contratto.
Prima della sottoscrizione leggere attentamente il Set Informativo.
Mod. 220027C - Ed. 07/2020
Groupama Assicurazioni S.p.A.
Sede legale e Direzione Generale: Xxxxx Xxxxxx Xxxxxx, 000 - 00000 Xxxx - Tel. +39 06 3018.1 Fax +39 06 80210.831 - pec: xxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx - xxxx@xxxxxxxx.xx - xxx.xxxxxxxx.xx
Cap. Soc. euro 492.827.404 interamente versato - Partita Iva 00885741009 - Codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma 00411140585 - Impresa appartenente al Gruppo Groupama iscritto nell’Albo Gruppi Assicurativi al n. G0056 - Impresa iscritta nell’Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione italiane al n. 1.00023 - Società diretta e coordinata da Groupama Holding Filiales et Participations S.A. - Unico Socio - Sede legale: 00000 Xxxxxx 8-10 Rue d’Astorg
PAGINA NON UTILIZZABILE
Assicurazione Danni agli impianti fotovoltaici
DIP - Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni
Groupama Assicurazioni S.p.A.
Prodotto: Impianti Fotovoltaici
Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.
Che tipo di assicurazione è?
Che cosa è assicurato? Sezione Xxxxx Xxxxxxx
✓ Indennizza i danni materiali e diretti (es. incendio; eventi naturali, inondazioni, alluvioni, allagamento; sovraccarico neve; terremoto) che colpiscano il macchinario (impianto fotovoltaico) assicurato, fissato agli appositi sostegni, collaudato e collegato alla rete del Gestore, nell’ambito della o delle ubicazioni indicate in polizza.
Garanzie facoltative
- Guasto alle macchine e/o fenomeno elettrico;
- Atti di terzi (compresi furto e rapina).
Sezione Danni indiretti
✓ Indennizza le perdite di profitto che possono derivare dall’interruzione o diminuzione della produzione di energia elettrica a causa di un sinistro che abbia colpito il macchinario assicurato nel luogo ove il macchinario stesso è ubicato.
Sezione Ricorso Terzi
✓ Tiene indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento, di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, lesioni personali e danni materiali a cose, in conseguenza di un sinistro all’impianto fotovoltaico assicurato, indennizzabile a termini di polizza. L’Assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni – totali o parziali – dell’utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi.
Le somme assicurate sono indicate in polizza.
Che cosa non è assicurato? Sezione Xxxxx Xxxxxxx
🗶 esplosione od emanazione di calore o di radiazioni provocate da trasmutazioni del nucleo dell’atomo o dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche;
🗶 eventi e/o danni per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il fornitore, il costruttore e/o manutentore.
Sezioni Xxxxx Xxxxxxx e Xxxxx Xxxxxxxxx
i danni causati da o dovuti a:
🗶 atti di guerra dichiarata o non, occupazione o invasione militare, nazionalizzazione e confisca, requisizione, guerra civile, rivoluzione, insurrezione, sequestri e/o ordinanze di governo o autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto, serrate, occupazione di fabbrica ed edifici in genere;
🗶 dolo del Contraente, dell’Assicurato, dei Rappresentanti legali o dei Soci a responsabilità illimitata.
Sezione Ricorso Terzi
🗶 danni di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell’acqua, dell’aria e del suolo;
🗶 danni derivanti da Responsabilità Civile professionale;
🗶 gli importi che l’Assicurato sia tenuto a pagare a titolo di multe, ammende, penali e, comunque, a carattere sanzionatorio e non risarcitorio.
Tutti le Sezioni
🗶 sinistri o prestazioni, qualora ciò possa esporre la Società a sanzioni, divieti o restrizioni in conformità con quanto disposto dalle risoluzioni delle Nazioni Unite, dalle leggi e regolamenti dell’Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d’America o da altre leggi e regolamenti applicabili concernenti la repressione del terrorismo internazionale.
Contratto di assicurazione contro i danni agli impianti fotovoltaici
Ci sono limiti di copertura?
! le condizioni di assicurazione e la polizza prevedono, per alcune garanzie, l’applicazione di franchigie, scoperti e limiti di indennizzo;
! relativamente alla sezione “Danni Indiretti” le garanzie operano a condizione che:
- il sinistro sia indennizzabile a termini della Sezione “Xxxxx Xxxxxxx”;
- il macchinario sia collegato alla rete;
- il macchinario sia dotato di un sistema di telecontrollo, direttamente gestito dall’installatore;
- sia stato sottoscritto e mantenuto in vigore per tutta la durata dell’assicurazione un
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contratto di manutenzione con azienda specializzata che garantisca il “pronto intervento” in caso di mancato funzionamento del macchinario stesso. Tale manutenzione deve essere eseguita da personale competente e certificato e deve essere dimostrabile e tracciabile.
Dove vale la copertura?
✓ L’assicurazione è valida nel territorio italiano.
Che obblighi ho?
Quando sottoscrivi il contratto hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti potrebbero comportare effetti sulla prestazione.
Quando e come devo pagare?
Il Premio annuo deve essere pagato al rilascio della polizza. Puoi chiedere il frazionamento in rate semestrali, quadrimestrali, trimestrali e mensili, con la possibilità dell’applicazione di un aumento non superiore al 3%. In tal caso le rate vanno pagate alle scadenze stabilite.
Puoi pagare il premio tramite assegno bancario, postale o circolare; bonifico e/o altro mezzo di pagamento bancario, postale o elettronico; denaro contante nei limiti previsti dalla legge. Il premio è comprensivo d’imposte.
Quando comincia la copertura e quando finisce?
L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se non paghi i premi o le rate di premio successive, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del trentesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento.
Come posso disdire la polizza?
In presenza di tacito rinnovo puoi disdire il contratto mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza contrattuale.
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Assicurazione Danni agli impianti fotovoltaici
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)
Groupama Assicurazioni S.p.A.
Prodotto : Impianti Fotovoltaici
Ed. 07/2020
Il DIP aggiuntivo Xxxxx pubblicato è l’ultimo disponibile
Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.
Groupama Assicurazioni S.p.A. Sede legale e Direzione Generale: Viale Xxxxxx Xxxxxx, 385 – 00000 Xxxx, Xxxxxx. Tel. +39 06/3018.1, fax +39 06/80210.831, xxx.xxxxxxxx.xx – xxxx@xxxxxxxx.xx – PEC: xxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx
Groupama Assicurazioni S.p.A., Partita IVA 00885741009, è una società iscritta nel Registro Imprese di Roma - Codice fiscale e numero di iscrizione 00411140585. E’ Impresa sottoposta al controllo da parte dell’IVASS, appartenente al Gruppo Groupama, iscritto nell’Albo Gruppi Assicurativi presso lo stesso Ente al n. G0056, ed iscritta nell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione italiane al n. 1.00023. Groupama Assicurazioni S.p.A. è diretta e coordinata da Groupama Holding Filiales et Participations S.A. - Unico Socio – avente sede legale in Francia: 00000 Xxxxxx 8-10 Rue d'Astorg. Groupama Assicurazioni S.p.A. è autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa con D.M. del 15 maggio 1931, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 120 del 20 maggio 1931.
Alla data dell’ultimo bilancio approvato relativo all’esercizio 2019, il patrimonio netto della Società ammonta a 618,6 milioni di Euro; la parte relativa al capitale sociale (interamente versato) e al totale delle riserve patrimoniali ammonta rispettivamente a 492,8 e a 125,8 milioni di Euro.
Si rinvia alla relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria della Società (SFCR), disponibile sul sito internet
dell’Impresa xxxxx://xxx.xxxxxxxx.xx/xxxxxxxxxx/xxxxxxxxx-x-xxxxxxxxx-xxxxxxxxx e si riportano di seguito gli importi:
- del Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR), pari a 699,7 milioni di Euro;
- del Requisito Patrimoniale minimo (MCR), pari a 314,8 milioni di Euro;
- dei Fondi Propri ammissibili per soddisfare il Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR), pari a 883,7 milioni di Euro;
- dei Fondi Propri ammissibili per soddisfare il Requisito Patrimoniale Minimo (MCR): pari a 817,1 milioni di Euro;
- e il valore dell’indice di solvibilità (solvency ratio) dell’Impresa, pari a 126,3%.
Al contratto si applica la legge italiana.
Che cosa è assicurato? | |
Nel limite della somma assicurata concordata con il Contraente ed indicata in polizza, la Società si obbliga: | |
SEZIONE DANNI DIRETTI | ad indennizzare i danni materiali e diretti causati al macchinario assicurato (fissato agli appositi sostegni, collaudato e collegato alla rete del Gestore) nell’ambito della o delle ubicazioni dichiarate in polizza, da qualsiasi evento improvviso ed accidentale, qualunque ne sia la causa. Sono parificati ai danni materiali diretti i guasti causati alle cose assicurate per ordine dell’Autorità e quelli non inconsideratamente arrecati dall’Assicurato e da terzi allo scopo di impedire od arrestare qualsiasi evento dannoso indennizzabile a termini di polizza. La Società, in caso di sinistro indennizzabile a termine di polizza, rimborsa altresì le spese necessariamente sostenute per demolire, sgombrare e trasportare al più vicino scarico i residuati del sinistro. CONDIZIONE PARTICOLARE SEMPRE OPERANTE Macchinario in Leasing (D.I.C. / D.I.L.) Qualora i macchinari in uso all’Assicurato a titolo di locazione finanziaria fossero già assicurati dal Locatore, a norma della presente condizione particolare la Società garantisce i beni medesimi: a. per il loro intero valore contro gli eventi garantiti dalla presente polizza e non previsti da altre eventuali assicurazioni; |
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b. per l’eccedenza a completamento del loro intero valore contro gli eventi garantiti sia dalla presente polizza che da altre eventuali assicurazioni. | |
SEZIONE DANNI INDIRETTI | ad indennizzare le perdite di profitto che possono derivare dall’interruzione o diminuzione della produzione di energia elettrica a causa di un sinistro che abbia colpito il Macchinario assicurato ai sensi della Sezione DANNI DIRETTI, nel luogo ove il macchinario stesso è ubicato, a condizione che: - tale sinistro sia indennizzabile a termini della Sezione DANNI DIRETTI; - il macchinario sia collegato alla rete; - il macchinario sia dotato di sistema di telecontrollo, direttamente gestito dall’installatore; - sia stato sottoscritto e mantenuto in vigore per tutta la durata dell’assicurazione un contratto di manutenzione con azienda specializzata che garantisca il “pronto intervento” in caso di mancato funzionamento del Macchinario stesso. Tale manutenzione deve essere eseguita da - personale competente e certificato e deve essere dimostrabile e tracciabile. |
SEZIONE RICORSO TERZI | a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danni materiali a cose, in conseguenza di un sinistro all’impianto fotovoltaico assicurato, indennizzabile a termini di polizza. L'Assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi. |
OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO : Non previste | |
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO | |
Guasto alle macchine e/o Fenomeno elettrico | La Società indennizza danni materiali e diretti derivanti da “Guasto alle Macchine e Fenomeno Elettrico” al macchinario assicurato, anche se di proprietà di terzi, collaudato e pronto per l’uso cui è destinato. |
Atti di terzi (compresi Furto e Rapina) | La Società risponde dei danni derivanti da atti di terzi. Nel caso di furto o rapina è condizione essenziale per l’indennizzabilità di tali danni che il furto o la rapina siano avvenuti sganciando o rompendo gli appositi sostegni a cui il Macchinario assicurato è fissato. Pertanto il mancato sganciamento o la mancata rottura dei suddetti sostegni comporta la perdita totale al diritto all’indennizzo da furto o rapina. Sono, inoltre, richieste le seguenti caratteristiche del Macchinario: - per le installazioni in sopraelevazione (ad altezza non inferiore a 4 metri dal suolo): esse devono essere fatte su edifici abitati o, comunque, non abbandonati. - per le installazioni a terra (ad altezza inferiore a 4 metri dal suolo): essi devono essere provvisti di apposita recinzione e di sistemi di video sorveglianza e che prevedano il collegamento in remoto con una postazione di monitoraggio. L’assenza o comunque la mancata operatività delle suddette caratteristiche comporta la perdita totale al diritto all’indennizzo per ogni sinistro relativo alla presente garanzia “Atti di Terzi”. Inoltre le installazioni a terra devono essere provviste di almeno uno dei seguenti sistemi di sicurezza: - tutti i bulloni destinati all’ancoraggio dei pannelli ai relativi sostegni dovranno essere saldati o avere la testa spaccata; - tutti i pannelli dovranno essere vincolati mediante incollaggio ai relativi supporti; - dotazione di un chip all’interno dei pannelli che consente il “riconoscimento” dell’inverter; - sistema antifurto di localizzazione GPS. La mancata adozione da parte dell’Assicurato di almeno uno dei su indicati sistemi di sicurezza comporta la perdita del diritto all’indennizzo. |
Che cosa NON è assicurato? | |
SEZIONE DANNI DIRETTI | In aggiunta a quanto previsto dal relativo Dip Danni, La Società non è obbligata per i danni da o dovuti a: - atti di terzi in genere come, ad esempio: scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti dolosi, atti di terrorismo e sabotaggio, furto, rapina (salvo quanto previsto nella opzione con pagamento di un |
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premio aggiuntivo “ATTI DI TERZI”, qualora attivata), ammanco, smarrimento, saccheggio, estorsione, malversazione, appropriazione indebita; - mareggiate, maree e penetrazione di acqua marina, valanghe, slavine, maremoti, eruzioni vulcaniche; - inquinamento e/o contaminazione in genere sia graduale che accidentale e relative spese di decontaminazione, disinquinamento e risanamento delle cose assicurate, delle acque, dell'aria e del terreno; contaminazione da sostanze radioattive; - ordinanze o disposizioni di Autorità o di leggi che regolano la costruzione, modificazione, ricostruzione o demolizione del “macchinario”; inoltre concernenti costruzioni, riparazioni, rimpiazzi, demolizioni di cose non danneggiate nonché confische o requisizioni in genere; - qualsiasi tipo di danno indiretto (salvo quanto previsto nell’apposita Sezione DANNI INDIRETTI, qualora attivata); - difetti di cui il Contraente, l'Assicurato o il preposto all'esercizio del macchinario erano a conoscenza, ovvero ne sarebbero dovuti venire a conoscenza con l'uso della normale diligenza, al momento della stipula della polizza; - eventi e/o danni per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il fornitore, costruttore e/o manutentore; - guasti meccanici, elettrici ed elettronici del “macchinario” (salvo quanto previsto nella opzione con pagamento di un premio aggiuntivo GUASTO ALLE MACCHINE E/O FENOMENO ELETTRICO, qualora attivata); - urto di veicoli e/o mezzi di sollevamento o trasporto di proprietà o al servizio del Contraente o dell’Assicurato; - montaggio, smontaggio, manutenzione di “macchinario”; - errori di progettazione, di calcolo, vizi di materiale, di fusione, di esecuzione e di installazione; - deperimento o logoramento o usura che siano conseguenza naturale dell'uso o del funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici nonché da ruggine, ossidazione, corrosione, incrostazione, deterioramento, depositi, rottura graduale, erosione, incrostazioni, danni di natura estetica che non compromettano la funzionalità delle cose assicurate; - aumenti del costo di riparazione o sostituzione in seguito all’applicazione di leggi/ordinanze; - assestamenti, fessurazioni, restringimenti o dilatazioni di “macchinario”; - difetti di rendimento; - a cose in leasing o noleggiate di cui il locatore sia responsabile per contratto o a termini di legge o se assicurate da altre polizze; - da o a lavori di scavo, sminamento, bonifica, sterramento, livellamento; - da un programma o un insieme di programmi informatici progettati o utilizzati in modo dannoso o utilizzati per errore, i danni: • di qualsiasi natura alle informazioni e/o ai dati su tutti i supporti informatici (anche durante la trasmissione ed il trattamento), così come le violazioni all’autenticità, all’integrità o alla riservatezza di queste informazioni e/o dati; • derivanti dall’impossibilità totale o parziale, per l’assicurato, di utilizzare o di accedere alle informazioni e/o ai dati da lui detenuti o a quelli dei suoi fornitori o clienti, incluse le spese e le perdite, anche operative, che ne derivino; - dall’inosservanza delle prescrizioni del costruttore e/o venditore per l'esercizio, l'uso e la manutenzione; a funzionamento improprio del macchinario e ad esperimenti e prove che ne provochino sovraccarico o scondizionamento; sono inoltre escluse le spese di manutenzione, aggiornamento e miglioramento; - maggiori oneri derivanti da smaltimento e/o contaminazione da amianto; - da impiego di esplodenti in genere; - dovuti ad ammanchi constatati in sede di inventario o di verifiche periodiche; - muffa, umidità, brina e condensa, stillicidio, siccità, batteri, funghi, animali e vegetali in genere, infiltrazione, contaminazione. Sono inoltre esclusi i danni subiti o provocati: - da o a tubazioni e cavi interrati se non protetti da appositi manufatti. Proprietà e beni esclusi: - macchinario in genere, prima del favorevole completamento dei collaudi di accettazione; - cose o parti di esse, in fase di costruzione, montaggio, smontaggio e/o collaudo e messa in servizio se non connessi a lavori di manutenzione o revisione; - linee di distribuzione o trasmissione di energia al di fuori dell’area in cui è installato il Macchinario; - pannelli “stand alone” utilizzati per l’alimentazione di segnalazioni stradali. | |
SEZIONE DANNI INDIRETTI | In aggiunta a quanto previsto dal relativo Dip Danni, La Società non indennizza le perdite e le spese dovute a prolungamento dell’inattività conseguenti ad un sinistro, ancorché indennizzabile a termini della Sezione DANNI DIRETTI causato da: - serrate, provvedimenti imposti dalle Autorità, stati di guerra in genere; |
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- mancata disponibilità da parte dell’Assicurato dei mezzi finanziari sufficienti per la ripresa dell’attività; - difficoltà di ricostruzione, limitazioni dell’esercizio e difficoltà nella rimessa in efficienza, ripristino o rimpiazzo del Macchinario distrutte o danneggiate imputabili a cause esterne, quali regolamenti urbanistici locali o statali o altre norme di legge o da provvedimenti dell’Autorità; - sospensione, scadenza, annullamento o revoca di locazioni, licenze, concessioni, commesse o contratti. Sono esclusi i danni causati da un erroneo e/o doloso utilizzo di un programma progettato al fine di compromettere: • la disponibilità, l’autenticità o la riservatezza dei dati archiviati, trasmessi o processati; • le reti ed i sistemi di informazione e quindi i servizi che offrono o che rendono accessibili; • l’utilizzo e l’adeguato funzionamento di qualsiasi macchinario, impianto, apparecchiatura (anche di tipo mobile), componente elettronica, firmware, software e hardware in genere. La Società non indennizza inoltre: - penali o indennità o multe; - giornate di sospensione dell’attività assicurata che si sarebbero rese necessarie, per qualunque motivo, anche se il sinistro non si fosse verificato; La Società non risponde delle perdite conseguenti a prolungamento od estensione dell’inattività causati da: - disastri naturali o eventi di forza maggiore, scioperi che impediscano o rallentino la fornitura di materiali; - revisioni, modifiche o miglioramenti effettuati in occasione della rimessa in efficienza o del rimpiazzo delle macchine o degli impianti danneggiati o distrutti. | |
SEZIONE RICORSO TERZI | In aggiunta a quanto previsto dal relativo Dip Danni, l’assicurazione non comprende i danni: - a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate; - da furto; - derivanti da responsabilità volontariamente assunte dal Contraente o dall’Assicurato e non direttamente derivantigli dalla legge; Sono esclusi i danni causati da un erroneo e/o doloso utilizzo di un programma progettato al fine di compromettere: • la disponibilità, l’autenticità o la riservatezza dei dati archiviati, trasmessi o processati; • le reti ed i sistemi di informazione e quindi i servizi che offrono o che rendono accessibili; • l’utilizzo e l’adeguato funzionamento di qualsiasi macchinario, impianto, apparecchiatura (anche di tipo mobile), componente elettronica, firmware, software e hardware in genere. Sono altresì esclusi i danni di cui l’assicurato debba rispondere ai sensi degli artt. 1783, 1784, 1785 bis e 1786 del Codice Civile. |
Il contratto di assicurazione contiene limitazioni ed esclusioni alle coperture assicurative, nonché condizioni di sospensione della garanzia, che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell’indennizzo.
Per una miglior comprensione, di seguito sono indicate alcune esemplificazioni numeriche finalizzate ad illustrarne il meccanismo di funzionamento.
La franchigia è la parte di danno che rimane a carico dell'assicurato. Corrisponde alla somma che non sarà risarcita o indennizzata all’assicurato, e che quest’ultimo non potrà diversamente assicurare pena la perdita del diritto all’indennizzo. Solitamente viene espressa in cifra assoluta o, più raramente in una percentuale sulla somma assicurata.
Funzionamento: alla somma spettante a titolo di indennizzo o risarcimento si sottrae l’importo della franchigia previsto dalle condizioni di assicurazione.
Ad esempio, se l’indennizzo è quantificabile in € 1.000,00, e le condizioni di assicurazione prevedono una franchigia di € 200,00, la somma spettante all’assicurato sarà pari ad € 800,00 così determinata: € 1.000,00 – € 200,00 = € 800,00. Rimarranno, quindi, a carico dell’assicurato € 200,00.
Lo scoperto è una parte di danno che resta a carico dell’assicurato, e si esprime non in cifra assoluta, ma con una percentuale da calcolare sul danno. Anche lo scoperto non può essere diversamente assicurato pena la perdita del diritto all’indennizzo. Ad
Ci sono limiti di copertura?
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esempio, se il danno è quantificabile in € 10.000,00, ma le condizioni di assicurazione prevedono uno scoperto del 10% del danno, la somma spettante all’assicurato sarà € 9.000,00 così determinata: danno = € 10.000; percentuale di scoperto prevista nelle condizioni di assicurazione = 10%; scoperto = percentuale di scoperto prevista nelle condizioni di assicurazione applicata sul danno
= 10% di € 10.000,00 = € 1.000,00; danno (€ 10.000,00) – scoperto (€ 1.000,00) = somma spettante (€ 9.000,00).
Il massimale rappresenta la somma pattuita in polizza fino alla quale l'assicuratore è impegnato a prestare la garanzia assicurativa. Il massimale può essere per sinistro e/o per anno. Se i danni procurati sono superiori a tale somma, la differenza resta a carico dell’assicurato salvo rivalsa nei confronti del diretto responsabile. Ad esempio, se il danno è € 3.000,00, ma il massimale previsto dalle condizioni di assicurazione è di € 1.000,00, l’assicuratore sarà tenuto a prestare la garanzia solo fino alla concorrenza di quest’ultima somma, ovvero € 1.000,00. In questo caso rimarrà a carico dell’assicurato la differenza di € 2.000,00: € 3.000,00 (danno) - € 1.000,00 (massimale) = € 2.000,00 (differenza a carico dell’assicurato).
Di seguito sono riportate le TABELLE DI RIEPILOGO DI SCOPERTI, FRANCHIGIE E LIMITI DI INDENNIZZO relativi alla:
SEZIONE I – DANNI DIRETTI
GARANZIE | SCOPERTI | FRANCHIGIE | LIMITI DI INDENNIZZO | |
Danni diretti (art. 11 - 13) | Per tutte le ipotesi (fatto salvo dove diversamente disposto) | 5% minimo € 2.000,00 | ||
Spese di demolizione e Sgombero (art.11) | 10% del danno indennizzabile | |||
Eventi Naturali, inondazioni, alluvioni, allagamento, sovraccarico neve | 10% minimo € 3.000,00 | 50% della somma assicurata per sinistro e per anno | ||
Franamento e smottamento del terreno (art. 13) | 50% della somma assicurata per sinistro e per anno | |||
Terremoto (art. 13) | 10% minimo € 10.000,00 | 50% della somma assicurata per sinistro e per anno | ||
Garanzie facoltative | ||||
Garanzia facoltativa A – Guasto alle macchine e/o fenomeno Elettrico (art. 18) | 10% minimo € 2.000,00 | Vedere art.18 | ||
Garanzia facoltativa B – Atti di terzi Limitatamente alle ipotesi di Scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti dolosi di terzi, atti di terrorismo e sabotaggio (art. 19) | Macchinari installati in sopraelevazione | 10% minimo € 1.000,00 | 50% della somma assicurata per sinistro e per anno | |
Macchinari installati a terra | 30% minimo € 2.500,00 | 50% della somma assicurata per sinistro e per anno | ||
Garanzia facoltativa B – Atti di terzi Limitatamente alle ipotesi di Xxxxx e rapina (art. 19) | Macchinari installati in sopraelevazione | 10% minimo € 2.500,00 | 60% della somma assicurata per sinistro e per anno | |
Macchinari installati a terra | 30% minimo € 2.500,00 | 30% della somma assicurata per sinistro e per anno |
SEZIONE II- DANNI INDIRETTI
GARANZIE | SCOPERTI / FRANCHIGIE | LIMITI DI INDENNIZZO |
Xxxxx xxxxxxxxx (art. 20) | Franchigia di 72 ore dalla denuncia del sinistro | 60 giorni |
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SEZIONE III – RICORSO TERZI
GARANZIE | SCOPERTI / FRANCHIGIE | LIMITI DI INDENNIZZO |
Ricorso terzi (art. 26) | Franchigia € 1.500,00 | |
Danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi | 10% del massimale |
Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa? | |
Cosa fare in caso di sinistro? | Denuncia di sinistro: In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve: a. darne avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 C.C. b. fare, nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società. Con riferimento alla Sezione RICORSO TERZI l'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa. |
Assistenza: Non prevista | |
Gestione da parte di altre imprese: Non prevista | |
Prescrizione: I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell’articolo 2952 del Codice Civile, eccetto il diritto al pagamento del premio, che si prescrive in un anno. Nell’assicurazione della responsabilità civile, il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo abbia richiesto il risarcimento all’Assicurato o abbia promosso a tal fine contro di lui un’azione giudiziaria. | |
Dichiarazioni inesatte o reticenti | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP |
Obblighi dell’impresa | Pagamento dell’indennizzo Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro il pagamento sarà fatto solo quando l'Assicurato dimostri che il sinistro stesso non sia stato determinato da dolo dell'Assicurato medesimo o del Contraente. |
Quando e come devo pagare? | |
Premio | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP |
Rimborso | In via generale In caso di recesso per sinistro, la Società entro quindici giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso. Contratto di assicurazione connesso a mutuo / contratto di finanziamento In caso di estinzione anticipata o di trasferimento del mutuo o del finanziamento la Società restituisce al debitore/assicurato la parte di premio, pagato e non goduto, relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria. In alternativa, su richiesta del contraente/assicurato, la Società fornisce la copertura assicurativa fino alla scadenza contrattuale a favore del nuovo beneficiario designato. |
Quando comincia la copertura e quando finisce? | |
Durata | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP |
Sospensione | Non prevista |
Mod. 220027DA ed. 07/2020 6 di 7
Come posso disdire la polizza? | |
Ripensamento dopo la stipulazione | Non previsto |
Risoluzione | Se il Contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l’assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il Contraente paga quanto è da lui dovuto. Se alle scadenze convenute il Contraente non paga i premi successivi, l’assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza. Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risoluto di diritto se l’assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l’assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso e al rimborso delle spese. Rescindibilità Annuale Qualora il contratto sia stato emesso per durata poliennale, è in facoltà delle Parti di rescinderlo al termine di ogni anno mediante preavviso da darsi con lettera raccomandata almeno 30 giorni prima della scadenza della rata di premio annuale. |
Il prodotto è destinato ai proprietari di impianti fotovoltaici
A chi è rivolto questo prodotto?
Costi di intermediazione: La quota parte percepita in media dagli intermediari per questo prodotto è pari al 20%
Quali costi devo sostenere?
COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? | |
All’impresa assicuratrice | Eventuali reclami devono essere inoltrati per iscritto a Groupama Assicurazioni S.p.A. - Servizio Reclami – Xxxxx Xxxxxx Xxxxxx, 000 - 00000 Xxxx - fax: +39 06 80210.979 - E-mail: xxxxxxx@xxxxxxxx.xx La Compagnia è tenuta a rispondere entro 45 giorni |
All’IVASS | In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all’IVASS, Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 – 00000 Xxxx, fax 00.00000000, pec: xxxxx@xxx.xxxxx.xx, info su xxx.xxxxx.xx |
PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali: | |
Mediazione | Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx (Legge 9/8/2013, n.98). |
Negoziazione assistita | Tramite richiesta del proprio avvocato a Groupama Assicurazioni S.p.A. |
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie | In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni si ricorda che permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. Resta salva la facoltà dell’esponente di adire l’Autorità Giudiziaria anche per questioni diverse da quelle indicate. Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo direttamente al sistema estero competente ossia quello del Paese in cui ha sede l'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto (rintracciabile accedendo al sito: xxxx://xxx.xx.xxxxxx.xx/xxx) attivando la procedura FIN - NET oppure direttamente all’ IVASS, che provvederà lei stessa all'inoltro a detto sistema, dandone notizia al reclamante. |
PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA DISPONE DI UN’AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.
Mod. 220027DA ed. 07/2020 7 di 7
PAGINA NON UTILIZZABILE
ALL RISKS IMPIANTI FOTOVOLTAICI
Condizioni di assicurazione
Documento redatto secondo le Linee Guida "Contratti Semplici e Xxxxxx"
INDICE
GLOSSARIO 4
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE 6
Art. | 1 | Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio | 6 |
Art. | 2 | Pagamento del premio e decorrenza della garanzia | 6 |
Art. | 3 | Modifiche dell’assicurazione | 6 |
Art. | 4 | Aggravamento del rischio | 6 |
Art. | 5 | Diminuzione del rischio | 6 |
Art. | 6 | Recesso in caso di sinistro | 6 |
Art. | 7 | Proroga dell’assicurazione e periodo di assicurazione | 6 |
Art. | 8 | Oneri fiscali | 6 |
Art. | 9 | Foro competente | 6 |
Art. | 10 | Rinvio alle norme di legge | 6 |
SEZIONE I – DANNI DIRETTI
COSA È ASSICURATO E CONTRO QUALI DANNI 7
Art. 11 Oggetto dell’assicurazione 7
Art. 12 Esclusioni 7
Art. 13 Delimitazioni e detrazioni 8
CONDIZIONI PARTICOLARI SEMPRE OPERANTI 9
Art. 14 Macchinario in leasing (D.I.C. / D.I.L.) 9
Art. 15 Assicurazione del costo di ricostruzione o di rimpiazzo 9
Art. 16 Validità della garanzia 9
Art. 17 Deroga alla regola proporzionale 9
CON QUALI GARANZIE POSSO PERSONALIZZARE LA MIA COPERTURA 10
Art. 18 Garanzia facoltativa A - “Guasto alle macchine e/o fenomeno elettrico” 10
Art. 19 Garanzia facoltativa B - “Atti di terzi” (compresi furto e rapina) 10
TABELLA DI RIEPILOGO DI SCOPERTI, FRANCHIGIE
E LIMITI DI INDENNIZZO SEZIONE I – DANNI DIRETTI 11
SEZIONE II – XXXXX XXXXXXXXX
COSA È ASSICURATO E CONTRO QUALI DANNI 12
Art. 20 Oggetto dell’assicurazione 12
Art. 21 Esclusioni 12
Art. 22 Determinazione dell’indennizzo 13
Art. 23 Pagamento dell’indennizzo 13
Art. 24 Periodo di indennizzo 13
Art. 25 Sospensione dell’assicurazione 13
TABELLA DI RIEPILOGO DI SCOPERTI, FRANCHIGIE
E LIMITI DI INDENNIZZO SEZIONE II- DANNI INDIRETTI 13
SEZIONE III - RICORSO TERZI
COSA È ASSICURATO E CONTRO QUALI DANNI 14
Art. 26 Oggetto dell’assicurazione 14
TABELLA DI RIEPILOGO DI SCOPERTI, FRANCHIGIE
E LIMITI DI INDENNIZZO SEZIONE III – RICORSO TERZI 14
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INDICE
NORME COMUNI ALLE SEZIONI
I - DANNI DIRETTI, II - DANNI INDIRETTI, III - RICORSO TERZI:
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO 15
Art. | 27 | Titolarità dei diritti nascenti della polizza | 15 |
Art. | 28 | Ispezione delle cose assicurate | 15 |
Art. | 29 | Valutazione del rischio | 15 |
Art. | 30 | Obblighi in caso di sinistro | 15 |
Art. | 31 | Esagerazione dolosa del danno | 15 |
Art. | 32 | Procedura per la valutazione del danno | 15 |
Art. | 33 | Mandato dei periti | 16 |
Art. | 34 | Valore delle cose assicurate | 16 |
Art. | 35 | Assicurazione parziale | 16 |
Art. | 36 | Assicurazioni presso diversi assicuratori | 16 |
Art. | 37 | Limite massimo dell’indennizzo | 16 |
Art. | 38 | Pagamento dell’indennizzo | 16 |
Art. | 39 | Rescindibilità annuale | 17 |
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PREMESSA
Premessa
Le Condizioni di Assicurazione (mod. 220027C) riportate nelle pagine che seguono costituiscono parte integrante della Polizza (mod. 220027).
Resta pertanto inteso che:
- si intendono richiamate, a tutti gli effetti, le dichiarazioni del Contraente riportate in Polizza (mod.
220027);
- l’assicurazione è prestata per le somme o i massimali indicati in Polizza (mod. 220027), fatti salvi i limiti di indennizzo/risarcimento, gli scoperti e le franchigie previste in Polizza (mod. 220027) o nelle Condizioni di Assicurazione (mod. 220027C).
Le Definizioni riportate nelle Condizioni di Assicurazione (mod. 220027C) hanno valore convenzionale e quindi integrano a tutti gli effetti la normativa contrattuale.
Avvertenza
Al fine di agevolare la lettura e la comprensione del testo contrattuale, nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 209/05, le clausole che indicano decadenze, nullità o limitazione delle garan- zie ovvero oneri a carico del Contraente o dell’Assicurato sono state evidenziate con stampa su sfondo grigio nelle Condizioni di Assicurazione (mod. 220027C).
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GLOSSARIO
Nel testo delle Condizioni di Assicurazione si incontrano spesso le parole e i termini elencati, ai quali la Società e il Contraente attribuiscono il significato di seguito espresso, che assume pieno valore ai fini dell’interpretazione della normativa contrattuale:
ASSICURATO
il soggetto il cui interesse è protetto dalla assicurazione.
ASSICURAZIONE
il contratto di assicurazione.
ATTO DI SABOTAGGIO ORGANIZZATO
atto di chi, per motivi, politici, militari, religiosi o similari, distrugge, danneggia o rende inservibili gli enti assicurati al solo scopo di impedire, intralciare, turbare o rallentare il normale svolgimento dell’attività.
ATTO DI TERRORISMO
atto, inclusivo ma non limitato all’uso della forza o della violenza e/o minaccia, da parte di qualsivoglia persona o gruppo di persone, sia che essi agiscano per se o per conto altrui, od in riferimento o collega- mento a qualsivoglia organizzazione o governo, perpetrato a scopi politici, religiosi, ideologici o similari, inclusa l’intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o incutere o provocare uno stato di terrore o paura nella popolazione o parte di essa.
ATTI DI TERZI
Scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti dolosi di terzi, atti di terrorismo e sabotaggio, furto delle cose assicurate.
COMUNICAZIONI
per comunicazione alla Società si intendono quelle effettuate per lettera raccomandata, alla quale sono parificati telex, telegrammi e qualsiasi altro mezzo con data certa.
CONTRAENTE
il soggetto che stipula l’assicurazione.
DEDUCIBILE
franchigia da applicarsi per ogni sinistro.
GUASTI MACCHINE E/O FENOMENO ELETTRICO
Tutti i danni derivanti ai macchinari da guasti e/o rotture originati da cause interne di natura meccani- ca e/o elettrica, compresi, a titolo indicativo ma non limitativo, quelli derivanti da: incuria, negligenza, imperizia, incidenti fortuiti di funzionamento quali errata manovra, errata messa a punto, sollecitazioni anormali, mancato o difettoso funzionamento di congegni di protezione, corpi estranei, sovratensione elettrica, fulminazione, errori di progettazione, di calcolo, vizi di materiale, di fusione, di esecuzione e di installazione.
INDENNIZZO
la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
INVERTER
Il dispositivo che converte la corrente continua in corrente alternata.
MACCHINARIO
l’impianto fotovoltaico, comprensivo di: supporti, staffe, moduli fotovoltaici, inverter, apparecchiature di controllo e rilevazione.
POLIZZA
il documento che prova l’assicurazione.
PREMIO
la somma dovuta dal Contraente alla Società.
RISCHIO
la probabilità che si verifichi il sinistro.
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SINISTRO
il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
SOCIETÀ
Groupama Assicurazioni S.p.A.
VALORE A NUOVO
il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali oppure equivalenti per rendimento eco- nomico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali.
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NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE
ART. 1
DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell’Assicurato relative a circostanze che influi- scono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indenniz- zo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 X.X.
XXX. 0
XXXXXXXXX XXX XXXXXX E DECORRENZA DELLA GARANZIA
I premi devono essere pagati all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società.
L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.
Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti, ai sensi dell’art. 1901 del Codice Civile.
In caso di premio frazionato, il suddetto termine si applica anche alle rate così frazionate.
ART. 3
MODIFICHE DELL’ASSICURAZIONE
Le eventuali modifiche dell’assicurazione devono essere provate per iscritto.
ART. 4
AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO
Il Contraente o l’Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi dell’art.1898 X.X.
XXX. 0
XXXXXXXXXXX XXX XXXXXXX
Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell’Assicurato ai sensi dell’art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso.
ART. 6
Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo, la Società può recedere
RECESSO IN CASO DI SINISTRO
dall’assicurazione con preavviso di 30 giorni. In tale caso, entro quindici giorni dalla data di efficacia del recesso, la Società rimborsa la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso. La riscossione dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia del sinistro o qualunque altro atto della Società non po- tranno essere interpretati come rinuncia della Società stessa a valersi della facoltà di recesso.
ART. 7
caso esso coincide con la durata del contratto.
bilito nella durata di un anno, salvo che l’assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual
Per i casi nei quali la legge od il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione, questo si intende sta-
così successivamente.
prima della scadenza, l’assicurazione (di durata non inferiore ad un anno), è prorogata per un anno e
spedita da una delle Parti mediante lettera raccomandata almeno 30 giorni
PROROGA DELL’ASSICURAZIONE E PERIODO DI ASSICURAZIONE
In mancanza di disdetta,
ART. 8
ONERI FISCALI
Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente.
ART. 9
FORO COMPETENTE
Foro competente, è esclusivamente quello ove ha sede la Società.
ART. 10
RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
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SEZIONE I - DANNI DIRETTI - COSA È ASSICURATO E CONTRO QUALI DANNI
SEZIONE I – DANNI DIRETTI
COSA È ASSICURATO E CONTRO QUALI DANNI
(Valida solo se indicato la somma assicurata ed il relativo premio nel frontespizio di polizza)
ART. 11
OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
La Società indennizza i danni materiali e diretti causati al macchinario assicurato (fissato agli appositi sostegni, collaudato e collegato alla rete del Gestore) nell’ambito della o delle ubicazioni dichiarate in polizza, da qualsiasi evento improvviso ed accidentale, qualunque ne sia la causa, salvo quanto stabilito dall’art. 12 - Esclusioni e dall’art. 13 - Delimitazioni e detrazioni.
Sono parificati ai danni materiali diretti i guasti causati alle cose assicurate per ordine dell’Autorità e quelli non inconsideratamente arrecati dall’Assicurato e da terzi allo scopo di impedire od arrestare qualsiasi evento dannoso indennizzabile a termini di polizza.
La Società, in caso di sinistro indennizzabile a termine di polizza, rimborsa altresì le spese necessariamen- te sostenute per demolire, sgombrare e trasportare al più vicino scarico i residuati del sinistro.
ART. 12 ESCLUSIONI
La Società non è obbligata in alcun caso per i danni causati da o dovuti a:
1. atti di guerra dichiarata o non, occupazione o invasione militare, requisizione, nazionalizzazione e confisca, guerra civile, rivoluzione, insurrezione, sequestri e/o ordinanze di governo o autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto, serrate, occupazione di fabbrica ed edifici in genere;
2. atti di terzi in genere come, ad esempio: scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti dolosi, atti di terrorismo e sabotaggio, furto, rapina (salvo quanto previsto dalla garanzia facoltativa “B” di cui all’art. 19, qualora attivata), ammanco, smarrimento, saccheggio, estorsione, malversazione, appropriazione indebita;
3. esplosione od emanazione di calore o di radiazioni provocate da trasmutazioni del nucleo dell’atomo o dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche;
4. mareggiate, maree e penetrazione di acqua marina, valanghe, slavine, maremoti ed eruzioni vulcaniche;
5. dolo del Contraente, dell’Assicurato, dei Rappresentanti Legali o dei Soci a responsabilità illimitata;
6. inquinamento e/o contaminazione in genere sia graduale che accidentale e relative spese di deconta- minazione, disinquinamento e risanamento delle cose assicurate, delle acque, dell’aria e del terreno; contaminazione da sostanze radioattive;
7. ordinanze o disposizioni di Autorità o di leggi che regolano la costruzione, modificazione, ricostruzio- ne o demolizione del “macchinario”; inoltre concernenti costruzioni, riparazioni, rimpiazzi, demoli- zioni di cose non danneggiate nonché confische o requisizioni in genere;
8. qualsiasi tipo di danno indiretto (salvo quanto previsto nell’apposita Sezione II, qualora attivata);
9. difetti di cui il Contraente, l’Assicurato o il preposto all’esercizio del macchinario erano a conoscenza, ovvero ne sarebbero dovuti venire a conoscenza con l’uso della normale diligenza, al momento della stipula della polizza;
10. eventi e/o danni per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il fornitore, costruttore e/o manutentore;
11. guasti meccanici, elettrici ed elettronici del “macchinario” (salvo quanto previsto dalla garanzia facol- tativa “A” di cui all’art. 18, qualora attivata);
12. urto di veicoli e/o mezzi di sollevamento o trasporto di proprietà o al servizio del Contraente o dell’As- sicurato;
13. montaggio, smontaggio, manutenzione di “macchinario” ;
14. errori di progettazione, di calcolo, vizi di materiale, di fusione, di esecuzione e di installazione;
15. deperimento o logoramento o usura che siano conseguenza naturale dell’uso o del funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici nonché da ruggine, ossidazione, corrosione, incrostazione, deterioramento, depositi, rottura graduale, erosione, incrostazioni, danni di natura estetica che non compromettano la funzionalità delle cose assicurate;
16. aumenti del costo di riparazione o sostituzione in seguito all’applicazione di leggi/ordinanze;
17. assestamenti, fessurazioni, restringimenti o dilatazioni di “macchinario” ;
18. difetti di rendimento;
19. a cose in leasing o noleggiate di cui il locatore sia responsabile per contratto o a termini di legge o se assicurate da altre polizze;
20. da o a lavori di scavo, sminamento, bonifica, sterramento, livellamento;
21. un programma o un insieme di programmi informatici progettati o utilizzati in modo dannoso o uti- lizzati per errore, i danni:
• di qualsiasi natura alle informazioni e/o ai dati su tutti i supporti informatici (anche durante la tra- smissione ed il trattamento), così come le violazioni all’autenticità, all’integrità o alla riservatezza di queste informazioni e/o dati;
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COSA È ASSICURATO E CONTRO QUALI DANNI
mazioni e/o ai dati da lui detenuti o a quelli dei suoi fornitori o clienti, incluse le spese e le perdite,
• derivanti dall’impossibilità totale o parziale, per l’assicurato, di utilizzare o di accedere alle infor-
anche operative, che ne derivino;
22. dall’inosservanza delle prescrizioni del costruttore e/o venditore per l’esercizio, l’uso e la manuten-
zione; a funzionamento improprio del macchinario e ad esperimenti e prove che ne provochino so-
vraccarico o scondizionamento; sono inoltre escluse le spese di manutenzione, aggiornamento e
trazione, contaminazione;
26. muffa, umidità, brina e condensa, stillicidio, siccità, batteri, funghi, animali e vegetali in genere, infil-
25. dovuti ad ammanchi constatati in sede di inventario o di verifiche periodiche;
24. da impiego di esplodenti in genere;
23. maggiori oneri derivanti da smaltimento e/o contaminazione da amianto;
miglioramento;
27. da o a tubazioni e cavi interrati se non protetti da appositi manufatti.
Sono inoltre esclusi i danni subiti o provocati:
31. pannelli “stand alone” utilizzati per l’alimentazione di segnalazioni stradali.
30. linee di distribuzione o trasmissione di energia al di fuori dell’area in cui è installato il Macchinario;
non connessi a lavori di manutenzione o revisione;
29. cose o parti di esse, in fase di costruzione, montaggio, smontaggio e/o collaudo e messa in servizio se
28. macchinario in genere, prima del favorevole completamento dei collaudi di accettazione;
Proprietà e beni esclusi:
La Società non sarà tenuta a fornire la copertura assicurativa e non sarà obbligata a liquidare alcun | |
sinistro o prestazione di cui al presente contratto, qualora ciò possa esporre la stessa a sanzioni, divieti | |
o restrizioni in conformità con quanto disposto dalle risoluzioni delle Nazioni Unite, dalle leggi e regola- | |
menti dell’Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d’America o da altre leggi e regolamenti | |
applicabili concernenti la repressione del terrorismo internazionale. |
ART. 13
DELIMITAZIONI E DETRAZIONI
In nessun caso la Società pagherà importo superiore a quello specificatamente indicato in Polizza.
assicurazione, previa detrazione dell’importo specificatamente stabilito in Polizza.
Il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato, per ciascun sinistro che avvenga nel corso del periodo di
scoperti, franchigie e limiti di indennizzo”.
La Sezione I opera con i limiti d’indennizzo, franchigie e scoperti indicati nella “Tabella di riepilogo di
franchigie e limiti di indennizzo”.
Società non indennizzerà somma superiore a quella indicata nella “Tabella di riepilogo di scoperti,
la
ai sensi della presente garanzia.
guimento limitatamente alle 72 ore successive all’evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile
si intendono i danni subiti dagli enti assicurati per effetto di un fenomeno tellurico e del suo prose-
che per singolo sinistro
A. Relativamente ai danni materiali diretti causati da terremoto, intendendosi per tale un sommovimento
brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene, si precisa
B. Relativamente ai danni causati alle cose assicurate da: franamento e smottamento del terreno,
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CONDIZIONI OPERTATIVE
CONDIZIONI OPERATIVE
(sempre operanti)
ART. 14
MACCHINARIO IN LEASING (D.I.C. / D.I.L.)
Qualora i macchinari in uso all’Assicurato a titolo di locazione finanziaria fossero già assicurati dal Loca- tore, a norma della presente condizione particolare la Società garantisce i beni medesimi:
a) per il loro intero valore contro gli eventi garantiti dalla presente polizza e non previsti da altre eventuali assicurazioni;
b) per l’eccedenza a completamento del loro intero valore contro gli eventi garantiti sia dalla presente polizza che da altre eventuali assicurazioni.
ART. 15
ASSICURAZIONE DEL COSTO DI RICOSTRUZIONE O DI RIMPIAZZO
A parziale deroga dell’art. 34 – Valore delle cose assicurate, le Parti convengono di stipulare l’assicurazio- ne in base al “valore a nuovo” alle seguenti condizioni:
1. in caso di sinistro si determina:
a) l’ammontare del danno e della rispettiva indennità come se questa assicurazione “valore a nuovo” non esistesse;
b) il supplemento d’indennità che, aggiunto all’importo di cui alla lettera a), determina l’indennità complessiva calcolata in base al “valore a nuovo”
2. Agli effetti dell’art. 35 - Assicurazione parziale e dell’art. 1907 del Codice Civile, il supplemento di indennità, qualora la somma assicurata risulti:
a) superiore od uguale al rispettivo “valore a nuovo”, è dato dall’intero ammontare del supplemento medesimo;
b) inferiore al rispettivo “valore a nuovo” ma superiore al valore al momento del sinistro, per cui risulta assicurata solo una parte dell’intera differenza occorrente per l’integrale “assicurazione a nuovo”, viene proporzionalmente ridotto nel rapporto esistente tra detta parte e l’intera differenza;
c) eguale o inferiore al valore al momento del sinistro diventa nullo.
3. In caso di coesistenza di più assicurazioni agli effetti della determinazione del supplemento di inden- nità si terrà conto della somma complessivamente assicurata dalle assicurazioni stesse.
4. Agli effetti dell’indennizzo resta convenuto che in nessun caso potrà comunque essere indennizzato, per ciascun macchinario, importo superiore al doppio del relativo valore determinato in base alle stime di cui all’art. 34 - Valore delle cose assicurate e determinazione del danno.
6. L’assicurazione in base al “valore a nuovo” riguarda soltanto macchinari, attrezzature od arredamen-
5. Il pagamento del supplemento d’indennità è eseguito entro 30 giorni da quando è terminata la rico- struzione o il rimpiazzo secondo il preesistente tipo e genere sulla stessa area nella quale si trovano le cose colpite dal sinistro o su altra area del territorio nazionale se non derivi aggravio per la Società, purché ciò avvenga, salvo comprovata forza maggiore, entro 12 mesi dalla data dell’atto di liquida- zione amichevole o del verbale definitivo di perizia.
to di reparti in stato di attività.
7. Per quanto non derogato restano ferme le condizioni tutte di polizza.
ART. 16
La garanzia è valida a condizione che il Macchinario assicurato deve aver superato tutte le verifiche
VALIDITÀ DELLA GARANZIA
superamento da parte dei macchinari assicurati di tutte le prescrizioni tecniche imposte dal GSE, l’Assicu-
In caso di pannelli non certificati e/o in caso di mancato
imposte dal Gestore dei Servizi Elettrici (GSE S.p.A.) riportate nell’allegato 1 del Decreto Ministeriale approvato il 19/02/2007 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 45/2007 del 23/02/2007, comprese eventuali varianti, aggiornamenti ed estensioni.
rato decadrà dal diritto all’indennizzo.
ART. 17
non potrà superare la somma assicurata medesima.
Assicurazione rimarrà operativo per l’eccedenza rispetto a detta percentuale. In ogni caso, il risarcimento
Qualora tale limite del 10% dovesse essere superato, il disposto dell’art. 35 delle Condizioni Generali di
proporzionale se la somma assicurata risultasse insufficiente in misura non superiore al 10%.
ne parziale, si conviene fra le Parti che, in caso di sinistro, non si farà luogo all’applicazione della regola
a parziale deroga di quanto previsto dall’art. 35 – Assicurazio-
DEROGA ALLA REGOLA PROPORZIONALE
Relativamente alla partita “Macchinario”,
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CON QUALI GARANZIE POSSO PERSONALIZZARE LA MIA COPERTURA
CON QUALI GARANZIE POSSO PERSONALIZZARE LA MIA COPERTURA
ART. 18
GARANZIA FACOLTATIVA A - “GUASTO ALLE MACCHINE E/O FENOMENO ELETTRICO”
(Valida solo se indicato il relativo premio nel frontespizio di polizza)
A parziale deroga dell’Art. 12 comma 11) e 14) della Sezione I, ferme restando tutte le altre esclusioni previste in detto articolo, la Società indennizza danni materiali e diretti derivanti da “Guasto alle Macchi- ne e/o Fenomeno Elettrico” al macchinario assicurato, anche se di proprietà di terzi, collaudato e pronto per l’uso cui è destinato.
sercizio, senza concorso di causa esterna.
- eliminazione dei danni e disturbi (parti di ricambio e costi di manodopera) verificatisi durante l’e-
- eliminazione dei disturbi e difetti a seguito di usura;
- manutenzione preventiva;
- controlli di funzionalità;
è prevista dalle prestazioni normalmente comprese nei contratti di assistenza tecnica e cioè:
Macchinario assicurato (ivi compresi i costi della ricerca e l’identificazione di difetti) la cui eliminazione
c) dovuti a difetti o disturbi di funzionamento, nonché i danni a moduli e componenti elettronici del
carico e scarico al di fuori delle ubicazioni dell’Assicurato;
revisione, nonché i danni verificatisi in occasione di trasporti e trasferimenti e relative operazioni di
b) verificatesi in occasioni di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e
funi, corde, cinghie, catene, guarnizioni, rivestimenti, accumulatori elettrici e quant’altro di simile;
a) ad utensileria, ordigni o parti accessorie intercambiabili o montabili per una determinata lavorazione,
Sono esclusi i danni:
gli stessi verranno indennizzati secondo
Per quanto concerne i danni da serie (solamente per danni derivanti da Vizi di materiale, difetti di fab-
- 2° sinistro: sarà corrisposto il 70% dell’indennizzo
- 3° sinistro: sarà corrisposto il 40% dell’indennizzo
- 4° sinistro: sarà corrisposto il 20% dell’indennizzo
- 1° sinistro: sarà corrisposto il 100% dell’indennizzo
la seguente regola:
bricazione, errori di progetto e calcolo, errori di montaggio),
dal 5° sinistro in poi: non sarà previsto alcun indennizzo.
ART. 19
(Valida solo se indicato il relativo premio nel frontespizio di polizza)
GARANZIA FACOLTATIVA B “ATTI DI TERZI” (COMPRESI FURTO E RAPINA)
• sistema antifurto di localizzazione GPS.
• dotazione di un chip all’interno dei pannelli che consente il “riconoscimento” dell’inverter;
• tutti i pannelli dovranno essere vincolati mediante incollaggio ai relativi supporti;
la testa spaccata;
• tutti i bulloni destinati all’ancoraggio dei pannelli ai relativi sostegni dovranno essere saldati o avere
Inoltre le installazioni a terra devono essere provviste di almeno uno dei seguenti sistemi di sicurezza:
diritto all’indennizzo per ogni sinistro relativo alla presente garanzia facoltativa B - “Atti di Terzi”.
L’assenza o comunque la mancata operatività delle suddette caratteristiche comporta la perdita totale al
una postazione di monitoraggio.
apposita recinzione e di sistemi di video sorveglianza e che prevedano il collegamento in remoto con
• per le installazioni a terra (ad altezza inferiore a 4 metri dal suolo): essi devono essere provvisti di
fatte su edifici abitati o, comunque, non abbandonati.
• per le installazioni in sopraelevazione (ad altezza non inferiore a 4 metri dal suolo): esse devono essere
Sono, inoltre, richieste le seguenti caratteristiche del Macchinario:
totale al diritto all’indennizzo da furto o rapina.
fissato. Pertanto il mancato sganciamento o la mancata rottura dei suddetti sostegni comporta la perdita
rapina siano avvenuti sganciando o rompendo gli appositi sostegni a cui il Macchinario assicurato è
è condizione essenziale per l’indennizzabilità di tali danni che il furto o la
A parziale deroga dell’art. 12 comma 2), la Società risponde dei danni derivanti da atti di terzi. Nel caso di furto o rapina,
la perdita del diritto all’indennizzo.
La mancata adozione da parte dell’Assicurato di almeno uno dei su indicati sistemi di sicurezza comporta
il Contraente o l’Assicurato devono
Recupero delle cose rubate / rapinate
Se le cose rubate / rapinate vengono recuperate in tutto od in parte,
darne avviso alla Società appena ne hanno avuto notizia.
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CON QUALI GARANZIE POSSO PERSONALIZZARE LA MIA COPERTURA
Le cose recuperate divengono di proprietà della Società, se questa ha risarcito integralmente il danno, salvo che il Contraente o l’Assicurato rimborsino alla Società l’intero importo riscosso a titolo di inden- nizzo per le cose medesime.
delle cose recuperate, previa restituzione dell’importo dell’indennizzo riscosso dalla Società per le stesse,
l’Assicurato ha la facoltà di conservare la proprietà
Se invece la Società ha risarcito il danno solo in parte,
o di farle vendere. In quest’ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno sottraendo dall’ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull’importo così ottenuto viene ricalcolato l’indennizzo a termini di Polizza e si effettuano i relativi conguagli.
La Sezione I opera con i limiti d’indennizzo, franchigie e scoperti indicati nella ”Tabella di riepilogo di
Per le cose rubate / rapinate che siano recuperate prima del pagamento dell’indennizzo e prima che siano trascorsi 2 (due) mesi dalla data di avviso del sinistro, la Società è obbligata soltanto per i danni eventual- mente subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro.
scoperti, franchigie e limiti di indennizzo”.
TABELLA SCOPERTI, FRANCHIGIE E LIMITI DI INDENNIZZO
GARANZIE | SCOPERTI | FRANCHIGIE | LIMITI DI INDEN- NIZZO | |
Danni diretti (art. 11 - 13) | Per tutte le ipotesi (fatto salvo dove diversamente disposto) | 5% minimo euro 2.000,00 | ||
Spese di demolizione e Sgombero (art.11) | 10% del danno indennizzabile | |||
Eventi Naturali, inondazioni, alluvioni, allagamento, sovraccarico neve | 10% minimo euro 3.000,00 | 50% della somma assicurata per sinistro e per anno | ||
Franamento e smottamento del terreno | 50% della somma assicurata per sinistro e per anno | |||
Xxxxxxxxx (art. 13) | 10% minimo euro 10.000,00 | 50% della somma assicurata per sinistro e per anno | ||
Garanzie facoltative | ||||
Garanzia facoltativa A – Guasto alle macchine e/o fenomeno Elettrico (art. 18) | 10% minimo euro 2.000,00 | Vedere art.18 | ||
Garanzia facoltativa B – Atti di terzi Limitatamente alle ipotesi di Scioperi,- sommosse, tumulti popolari, atti dolosi di terzi, atti di terrorismo e sabo- taggio (art. 19) | Macchinari installati in sopraelevazione | 10% minimo euro 1.000,00 | 50% della somma assicurata per sinistro e per anno | |
Macchinari instal- lati a terra | 30% minimo euro 2.500,00 | 50% della somma assicurata per sinistro e per anno | ||
Garanzia facoltativa B – Atti di terzi Limitatamente alle ipotesi di Xxxxx e rapina (art. 19) | Macchinari instal- lati in sopraeleva- zione | 10% minimo euro 2.500,00 | 60% della somma assicurata per sinistro e per anno | |
Macchinari instal- lati a terra | 30% minimo euro 2.500,00 | 30% della somma assicurata per sinistro e per anno |
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SEZIONE II - DANNI INDIRETTI - COSA È ASSICURATO E CONTRO QUALI DANNI
SEZIONE II – XXXXX XXXXXXXXX
(Valida solo se indicato il relativo premio nel frontespizio di polizza)
COSA È ASSICURATO E CONTRO QUALI DANNI
ART. 20
OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
La Società indennizza le perdite di profitto che possono derivare dall’interruzione o diminuzione della produzione di energia elettrica a causa di un sinistro che abbia colpito il Macchinario assicurato ai sensi della Sezione I, nel luogo ove il macchinario stesso è ubicato, a condizione che:
• sia stato sottoscritto e mantenuto in vigore per tutta la durata dell’assicurazione un contratto di ma-
• il macchinario sia dotato di sistema di telecontrollo, direttamente gestito dall’installatore;
• il macchinario sia collegato alla rete;
• tale sinistro sia indennizzabile a termini della Sezione I;
nutenzione con azienda specializzata che garantisca il “pronto intervento” in caso di mancato funzio-
namento del Macchinario stesso. Tale manutenzione deve essere eseguita da personale competente e certificato e deve essere dimostrabile e tracciabile;
salve le eccezioni di cui al successivo Art. 21 – Esclusioni.
ART. 21 ESCLUSIONI
tratti.
• sospensione, scadenza, annullamento o revoca di locazioni, licenze, concessioni, commesse o con-
urbanistici locali o statali o altre norme di legge o da provvedimenti dell’Autorità;
o rimpiazzo del Macchinario distrutte o danneggiate imputabili a cause esterne, quali regolamenti
• difficoltà di ricostruzione, limitazioni dell’esercizio e difficoltà nella rimessa in efficienza, ripristino
• mancata disponibilità da parte dell’Assicurato dei mezzi finanziari sufficienti per la ripresa dell’attività;
• serrate, provvedimenti imposti dalle Autorità, stati di guerra in genere;
sinistro, ancorché indennizzabile a termini della Sezione I della presente polizza causato da:
La Società non indennizza le perdite e le spese dovute a prolungamento dell’inattività conseguenti ad un
riali;
• revisioni, modifiche o miglioramenti effettuati in occasione della rimessa in efficienza o del rimpiazzo
• disastri naturali o eventi di forza maggiore, scioperi che impediscano o rallentino la fornitura di mate-
La Società non risponde delle perdite conseguenti a prolungamento od estensione dell’inattività causati da:
anche se il sinistro non si fosse verificato;
• giornate di sospensione dell’attività assicurata che si sarebbero rese necessarie, per qualunque motivo,
• penali o indennità o multe;
La Società non indennizza inoltre:
delle macchine o degli impianti danneggiati o distrutti;
• mancato riaggancio automatico dell’inverter alla rete a seguito di sbalzi di tensione.
• difetto di rendimento del macchinario o mancato raggiungimento delle performance attese;
locali, sia di diritto che di fatto, serrate, occupazione di fabbrica ed edifici in genere;
confisca, guerra civile, rivoluzione, insurrezione, sequestri e/o ordinanze di governo o autorità, anche
• atti di guerra dichiarata o non, occupazione o invasione militare, requisizione, nazionalizzazione e
• dolo del Contraente, dell’Assicurato, dei Rappresentanti legali o dei Soci a responsabilità illimitata;
Sono inoltre escluse le perdite dovute a:
tipo mobile), componente elettronica, firmware, software e hardware in genere.
• l’utilizzo e l’adeguato funzionamento di qualsiasi macchinario, impianto, apparecchiatura (anche di
• le reti ed i sistemi di informazione e quindi i servizi che offrono o che rendono accessibili;
• la disponibilità, l’autenticità o la riservatezza dei dati archiviati, trasmessi o processati;
compromettere:
Sono esclusi i danni causati da un erroneo e/o doloso utilizzo di un programma progettato al fine di
La Società non sarà tenuta a fornire la copertura assicurativa e non sarà obbligata a liquidare alcun | |
sinistro o prestazione di cui al presente contratto, qualora ciò possa esporre la stessa a sanzioni, divieti | |
o restrizioni in conformità con quanto disposto dalle risoluzioni delle Nazioni Unite, dalle leggi e regola- | |
menti dell’Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d’America o da altre leggi e regolamenti | |
applicabili concernenti la repressione del terrorismo internazionale. |
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COSA È ASSICURATO E CONTRO QUALI DANNI
ART. 22
DETERMINAZIONE DELL’INDENNIZZO
Si procede alla determinazione dell’indennizzo secondo le norme seguenti:
a) Si considera la produzione media giornaliera di energia elettrica (in kWh/giorno), tramite lettura del conta- tore, relativamente alle due settimane antecedenti il sinistro, con l’impianto regolarmente funzionante;
b) Si verifica la produzione di energia elettrica (in kWh/giorno) che l’impianto è in grado di erogare nei 3 (tre) giorni successivi al sinistro, prima della riparazione;
c) La differenza tra i valori calcolati ai punti a) e b) viene moltiplicata per:
1- il prezzo di vendita al kWh, contrattualizzato dal cliente con il Gestore della rete;
2- il valore dell’incentivo erogato dal GSE per impianti fotovoltaici, secondo quanto stabilito dal D.
M. del 19/02/07 relativo al conto energia, e sue successive modifiche;
d) L’indennizzo complessivo sarà pari al valore risultante dalla somma dei punti 1) e 2), moltiplicato per i giorni necessari a ripristinare la piena funzionalità dell’impianto, al netto dei giorni indicati in Polizza quali franchigia.
Se, nei sei mesi immediatamente successivi al termine del periodo di indennizzo, l’Assicurato ottiene benefici esclusivamente in conseguenza dell’interruzione o riduzione dell’attività dichiarata, tali benefici
Qualora il pagamento dell’indennizzo da parte della Società fosse intervenuto prima dei sei mesi suddetti,
dovranno essere detratti dall’indennizzo come sopra determinato.
l’Assicurato è tenuto alla restituzione alla Società dell’importo corrispondente ai benefici ottenuti.
ART. 23
PAGAMENTO DELL’INDENNIZZO
Ad integrazione dell’Art. 38 delle Condizioni Generali di Assicurazione, per la presente Sezione si con- viene che:
a) la Società si impegna, salvo quanto previsto alla condizione c) a seguire, a versare all’assicurato l’im- porto dovuto in base alla presente Sezione relativo all’interruzione dell’attività operativa, trenta giorni dopo la determinazione (accordo) finale dell’importo dovuto.
dopo che la Società avrà ricevuto debita notifica della perdita dell’in-
b) L’assicurato potrà, trenta giorni
sente polizza assicurativa, la copertura contemplata dalla presente sezione non avrà effetto.
verrà condannato per qualsiasi reato rispetto a qualunque richiesta di indennizzo in base alla pre-
il pagamento sarà dovuto soltanto al termine di tali indagini, fermo restando che se l’assicurato
siano state avviate indagini dell’Autorità competente nei confronti dell’assicurato, nel qual caso
- a seguito di qualsiasi perdita o danno ovvero di interferenze o interruzioni dell’attività assicurata,
soltanto quando l’assicurato fornirà la prova necessaria o la Società accetterà la responsabilità;
- esistano dubbi circa il diritto dell’assicurato all’indennizzo, nel qual caso il pagamento sarà dovuto
nel caso in cui:
La Società sarà autorizzata a posticipare il pagamento oltre il periodo definito al punto a) di cui sopra
teresse assicurato e avrà riconosciuto la propria responsabilità, richiedere come pagamento/i anticipa- to/i l’importo/gli importi minimo/i che la Società concorderà come pagabile/i.
c)
ART. 24
PERIODO DI INDENNIZZO
nella medesima tabella; la decorrenza di tale periodo si intende a partire dalla denuncia del sinistro.
di riepilogo di scoperti, franchigie e limiti di indennizzo ”, al netto della franchigia temporale riportata
L’assicurazione è convenuta per un periodo massimo di indennizzo in giorni, come riportato nella “Tabella
ART. 25
SOSPENSIONE DELL’ASSICURAZIONE
In caso di inattività dell’impianto per cause diverse da quelle previste dalla presente, l’assicurazione è sospesa fino al momento in cui l’attività assicurata viene in tutto o in parte ripresa.
Il premio dell’annualità in corso rimane acquisito per intero dalla Società.
che continua ad essere in attività.
Quando l’inattività dell’azienda è parziale, l’assicurazione ha effetto limitatamente a quella della stessa
riepilogo di scoperti, franchigie e limiti di indennizzo”.
La presente Sezione II opera con i limiti d’indennizzo – franchigie – scoperti indicati nella “Tabella di
TABELLA DI RIEPILOGO DI SCOPERTI, FRANCHIGIE E LIMITI DI INDENNIZZO SEZIONE II - DANNI INDIRETTI
GARANZIE | SCOPERTI / FRANCHIGIE | LIMITI DI INDENNIZZO |
Xxxxx xxxxxxxxx (art. 20) | Franchigia di 72 ore dalla denuncia del sinistro | 60 giorni |
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SEZIONE III - RICORSO TERZI - COSA È ASSICURATO E CONTRO QUALI DANNI
SEZIONE III - RICORSO TERZI - COSA È ASSICURATO E CONTRO QUALI DANNI
SEZIONE III - RICORSO TERZI
(Valida solo se indicato il massimale ed il relativo premio nel frontespizio di polizza)
COSA È ASSICURATO E CONTRO QUALI DANNI
ART. 26
OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontaria- mente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danni materiali a cose, in conseguenza di un sinistro all’impianto fotovoltaico assicurato, indennizzabile a termini di polizza.
L’Assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell’utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi.
L’Assicurazione non comprende i danni:
• a cose che l’Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei
• di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell’acqua, dell’aria e del suolo;
delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;
dipendenti dell’Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell’ambito
• da furto;
• derivanti da Responsabilità Civile professionale;
mente derivantigli dalla legge;
c) le Società le quali rispetto all’Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come con-
trollanti, controllate o collegate, a sensi dell’ art. 2359 C.C. nel testo di cui alla legge 7 giungo 1974
tata, l’amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
b) quando l’Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimi-
• derivanti da responsabilità volontariamente assunte dal Contraente o dall’Assicurato e non diretta-
Non sono comunque considerati terzi:
a) il coniuge, i genitori, i figli dell’Assicurato nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente;
rispondere ai sensi degli artt. 1783, 1784, 1785 bis e 1786 del Codice Civile.
e, comunque, a carattere sanzionatorio e non risarcitorio, nonché i danni di cui l’Assicurato debba
• sono altresì esclusi gli importi che l’Assicurato sia tenuto a pagare a titolo di multe, ammende, penali
• l’utilizzo e l’adeguato funzionamento di qualsiasi macchinario, impianto, apparecchiatura (anche di tipo mobile), componente elettronica, firmware, software e hardware in genere.
• le reti ed i sistemi di informazione e quindi i servizi che offrono o che rendono accessibili;
• la disponibilità, l’autenticità o la riservatezza dei dati archiviati, trasmessi o processati;
compromettere:
Sono esclusi i danni causati da un erroneo e/o doloso utilizzo di un programma progettato al fine di
Quanto alle spese giudiziali si applica l’art. 1917 del Codice Civile.
mento della propria responsabilità senza il consenso della Società.
della causa e la difesa dell’Assicurato. L’Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconosci-
lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di assumere la direzione
L’Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di
n. 216, nonché gli amministratori delle medesime.
La presente Sezione III opera con i limiti d’indennizzo, franchigie e scoperti indicati nella “Tabella di riepi- logo di scoperti, franchigie e limiti di indennizzo”.
TABELLA DI RIEPILOGO DI SCOPERTI, FRANCHIGIE E LIMITI DI INDENNIZZO SEZIONE III – RICORSO TERZI
GARANZIE | SCOPERTI / FRANCHIGIE | LIMITI DI INDENNIZZO |
Ricorso terzi (art. 26) | Franchigia euro 1.500,00 | |
Danni derivanti da interruzioni o so- spensioni - totali o parziali dell’utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi | 10% del massimale |
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NORME COMUNI ALLE SEZIONI I - DANNI DIRETTI, II - DANNI INDIRETTI - III - RICORSO TERZI
NORME COMUNI ALLE SEZIONI I - DANNI DIRETTI, II - DANNI INDIRETTI - III - RICORSO TERZI
NORME COMUNI ALLE SEZIONI I- DANNI DIRETTI, II- DANNI INDIRETTI, III- RICORSO TERZI: COSA FARE IN CASO DI SINISTRO
ART. 27
TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DELLA POLIZZA
L’accertamento e la liquidazione dei danni cosi effettuati sono vincolanti anche per l’Assicurato restando
liquidazione dei danni.
Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all’accertamento ed alla
Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società.
esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.
L’indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col con- senso dei titolari dell’interesse assicurato.
ART. 28
ISPEZIONE DELLE COSE ASSICURATE
La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l’assicurato ha l’obbligo di fornirne tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.
ART. 29
VALUTAZIONE DEL RISCHIO
Le circostanze influenti sulla valutazione del rischio sono quelle desunte dalle dichiarazioni del Contra- ente o dell’Assicurato nel questionario, che fa parte integrante della polizza, rese ai fini del presente contratto in base ai cui estremi la Società ha prestato il suo consenso e determinato il premio.
ART. 30
OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO
nizzo ai sensi dell’art. 1915 C.C.
L’inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’inden-
o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.
sposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società
rate esistenti al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a di-
cose distrutte o danneggiate, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicu-
e) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle
diritto ad indennità alcuna;
d) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo,
approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;
precisando, in particolare, il momento dell’inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l’entità
c) fare, nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta all’Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo,
quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell’art. 1913 C.C.
b) darne avviso all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro tre giorni da
secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell’art. 1914 C.C.
a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società
In caso di sinistro il Contraente o l’Assicurato deve:
ART. 31
ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO
Il Contraente o l’Assicurato che esagera dolosamente l’ammontare del danno, dichiara distrutte o sottrat- | |
te cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera | |
a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui | |
del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all’indennizzo. |
ART. 32
PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO
L’ammontare del danno è concordato dalle Parti, direttamente oppure, a richiesta di una di esse, median- te Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.
I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Xxxxxx interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.
Ciascun Xxxxxx ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.
Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordassero sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.
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NORME COMUNI ALLE SEZIONI I - DANNI DIRETTI, II - DANNI INDIRETTI - III - RICORSO TERZI
Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.
ART. 33
MANDATO DEI PERITI
comunicate;
c) verificare se l’Assicurato od il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all’art. 30;
al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state
b) verificare l’esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se
a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
I Periti devono:
gliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.
nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime detta-
sgombero. I risultati delle operazioni peritali, concretati dai Periti concordi oppure dalla maggioranza
e) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio, di demolizione e
medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all’art. 32;
d) verificare l’esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose
I risultati delle valutazioni di cui ai punti d) e e) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impre- giudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all’indennizzabilità dei danni.
dagli altri Periti nel verbale definitivo di xxxxxxx. I Periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità.
La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato
ART. 34
VALORE DELLE COSE ASSICURATE
L’attribuzione del valore che le cose assicurate – illese, danneggiate o distrutte – avevano al momento del sinistro, è ottenuta secondo i seguenti criteri:
si stima il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove od equivalenti per rendimento econo- mico, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante.
L’ammontare del danno si determina deducendo dal valore delle cose assicurate il valore delle cose illese ed il valore residuo delle cose danneggiate, nonché gli oneri fiscali non dovuti all’Erario.
Le spese di demolizione e di sgombero dei residui del sinistro devono essere tenute separate dalle stime di cui sopra, in quanto per esse non è operante il disposto del successivo articolo.
ART. 35
ASSICURAZIONE PARZIALE
Se dalle stime fatte con le norme dell’articolo precedente risulta che il valore del macchinario assicurato, eccedeva al momento del sinistro la somma assicurata, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto fra il valore assicurato ed il costo di rimpiazzo a nuovo del macchinario stesso.
ART. 36
l’Assicurato deve dare a
ASSICURAZIONI PRESSO DIVERSI ASSICURATORI
ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati.
Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni,
In caso di sinistro l’Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l’indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.
Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l’indennizzo dovuto dall’assicurazione insol- vente - superi l’ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell’indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.
ART. 37
LIMITE MASSIMO DELL’INDENNIZZO
Salvo il caso previsto dall’art. 1914 del C.C., e ferma l’applicazione dei limiti e sub-limiti indicati in polizza, | |
per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare per uno o più sinistri verificatesi nel corso | |
dell’annualità o periodo assicurativo somma maggiore di quella assicurata, ferma comunque l’applicazio- | |
ne dei limiti e sub-limiti di indennizzo di importo inferiore indicato in polizza. |
ART. 38
PAGAMENTO DELL’INDENNIZZO
Verificata l’operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell’indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro il pagamento sarà fatto
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NORME COMUNI ALLE SEZIONI I - DANNI DIRETTI, II - DANNI INDIRETTI - III - RICORSO TERZI
solo quando l’Assicurato dimostri che il sinistro stesso non sia stato determinato da dolo dell’Assicurato medesimo o del Contraente.
ART. 39
RESCINDIBILITÀ ANNUALE
Qualora il presente contratto sia stato emesso per durata poliennale, è in facoltà delle Parti di rescinderlo al termine di ogni anno mediante preavviso da darsi con lettera raccomandata almeno 30 giorni prima della scadenza della rata di premio annuale.
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Mod. 220027 - Ed. 07/2020
Groupama Assicurazioni S.p.A.
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