USI GENERALI
B) PERFEZIONAMENTO DEL TESSILE
(preparazione, mercerizzazione, candeggio, tintura-stampa e ogni altra operazione di finitura di filati-tessuti e materie tessili in genere)
USI GENERALI
929. Contratto.
Ogni rimessa d’ordine o di merce da parte del committente com- porta l’accettazione degli usi sottoriportati; eventuali deroghe anche parziali possono farsi valere solo se siano pattuite.
930. Unicità del contratto.
Per le lavorazioni di perfezionamento si stipula un unico contratto che disciplina il rapporto per tutta la sua durata, anche in caso di consegne frazionate della merce da parte del committente o di pre- stazioni successive da parte del trasformatore.
931. Presa e consegna della merce.
La merce è consegnata e ritirata dal committente allo stabili- mento del trasformatore e viaggia per conto e rischio del commit- tente anche se franca di porto o trasportata con i mezzi del trasfor- matore.
La merce deve essere accompagnata da documento di trasporto descrittivo; la firma di ricevuta della merce impegna il trasformatore solo per il numero delle pezze o dei colli.
La merce rimessa per la lavorazione si intende di proprietà del committente salva sua diversa comunicazione scritta.
932. Magazzinaggio della merce e assicurazione rischi.
Il trasformatore non è tenuto al magazzinaggio:
• dopo tre mesi di magazzinaggio in attesa di disposizioni;
• dopo un mese di attesa di istruzioni di spedizione della merce finita.
Trascorsi tali termini, così come nel caso di ritiro della merce sen- za lavorazione, il trasformatore addebiterà al committente, a titolo di penale, l’importo corrispondente al 2,5% annuo del valore della mer- ce, restando sollevato da ogni responsabilità di conservazione.
Richiamato il disposto dell’art. 1673 C.C., la copertura di rischi, nel limite delle condizioni contrattuali delle società di assicurazione, è fatta solo se richiesta per iscritto dal committente, a sue spese e per i valori dallo stesso dichiarati; in tale ipotesi, in caso di sinistro, il trasformatore corrisponderà la somma erogata dalla società di assi- curazione e con tale versamento avrà soddisfatto ogni sua obbliga- zione.
933. Disposizioni di lavorazione.
Il committente deve dare per iscritto le disposizioni di lavorazione con tutti gli elementi per un’esecuzione appropriata e completa, adottando la terminologia corrente e deve precisare altresì la com- posizione, lo stato, le condizioni e la quantità della merce.
Le lavorazioni successive della merce si intendono riferite alla prima partita industriale.
Il trasformatore se, a suo insindacabile giudizio, ritiene di non poter procedere alla lavorazione, mette la merce a disposizione del committente.
La verifica specifica della merce, prima o dopo la lavorazione, sarà eseguita presso il trasformatore, solo previa richiesta scritta del committente e a sue spese.
Il trasformatore ha diritto di prelevare campioni di merce per le prove, i controlli e l’archivio.
I termini di consegna, solo se pattuiti per iscritto, sono impegna- tivi per il trasformatore, salvo eventuali ritardi non determinati da sua colpa.
934. Limiti di responsabilità.
Il committente non può pretendere il conseguimento di risultati tecnicamente non realizzabili per la natura o lo stato della merce, in relazione alle lavorazioni previste o comunque indispensabili.
Il trasformatore non risponde:
a) del risultato di lavorazione di merce che abbia subito precedenti lavorazioni, come ad esempio preparazione, mercerizzazione, candeggio, tintura, stampa od ogni altra operazione di finitura;
b) di difetti preesistenti nel tessile o di loro conseguenza nella la- vorazione;
c) dei difetti ed errori di lavorazione, quando le disposizioni di la- vorazione contengono indicazioni imprecise, insufficienti o er- rate;
d) della riuscita della pezza tipo, della parità di prova e della con- formità a queste della prima partita industriale;
e) dei risultati, quando le lavorazioni debbono essere eseguite su quantitativi di merce insufficienti per una normale lavorazione;
f) di tollerabili differenze di risultati tra diverse partite e frazioni di una stessa partita lavorate separatamente;
g) dei cali di peso, degli allungamenti e degli accorciamenti natura- li;
h) di difetti di lavorazione nei limiti determinati dalle caratteristiche merceologiche dei tessili lavorati.
935. Limiti degli indennizzi e abbuoni.
Quando i difetti eccedano i limiti previsti nel precedente art. 934, l’indennizzo che il trasformatore dovrà corrispondere al committente non potrà superare il prezzo della lavorazione.
Quando, invece, le lavorazioni abbiano intaccato in modo sostan- ziale la resistenza e la consistenza della merce, l’indennizzo sarà proporzionale al deprezzamento subito dalla stessa, valutata al suo puro costo di prevalenza.
Tuttora è in facoltà del trasformatore di sostituire la merce dete- riorata con altra di uguali caratteristiche.
936. Reclami.
I reclami:
a) non sono ammessi trascorsi 8 giorni dalla consegna della merce al committente o al terzo cui sia stata spedita per conto del committente stesso;
b) non possono riguardare falli e/o macchie su merce per la quale non sia stato richiesto dal committente il controllo prima della lavorazione;
c) non possono riguardare che merce munita di marche o segni del trasformatore;
d) non possono riguardare merce che abbia subito lavorazioni o trasformazioni successive, compresi taglio e/o confezione.
Qualora il reclamo sia ammissibile, la merce dovrà essere esami- nata presso il trasformatore.
Se la merce è spedita direttamente all’estero dal trasformatore per ordine del committente, il trasformatore offre al committente di controllare la lavorazione.
Se il committente dispone la spedizione senza eseguire l’offerta verifica, ogni responsabilità del trasformatore viene meno all’atto della consegna della merce al vettore.
Il trasformatore non risponde:
a) della merce del cliente lasciata nei suoi magazzini in attesa di disposizioni sulla lavorazione, per deterioramenti non derivati dalla cattiva conservazione o custodia da parte del trasforma- tore;
b) della merce finita e lasciata nei suoi magazzini dopo la comuni- cazione al cliente dell’espletata lavorazione, per le avarie e altri deterioramenti, salvo che avarie e deterioramenti non derivino da cattiva conservazione o custodia da parte del trasformatore.
937. Prezzi e pagamenti.
I prezzi sono riferiti alle quantità del greggio.
Nel caso di lavorazione di merce in quantità inferiori al minimo stabilito dal trasformatore, verrà addebitato al committente l’importo corrispondente a detto minimo.
Per merce con caratteristiche o esigenze particolari si stipuleran- no per iscritto gli accordi relativi.
I prezzi possono essere modificati dal trasformatore, previa co- municazione al committente.
Sono fatturati a parte:
a) i trasporti, gli imballi, le confezioni, le spese di ammissione in temporanea importazione, i controlli iniziali e finali, se richiesti e, in genere, tutto quanto non previsto per la lavorazione og- getto del prezzo pattuito;
b) le eventuali lavorazioni o rilavorazioni che si rendessero neces- sarie per cause dipendenti dallo stato della merce o da esigenze particolari.
I pagamenti delle prestazioni debbono essere eseguiti al domicilio del trasformatore.
Il mancato pagamento del corrispettivo di prestazione avrà per effetto la costituzione in mora del debitore – che decadrà dal benefi- cio del termine – e da quella data decorrerà l’interesse in ragione del tasso corrente.
938. Garanzie.
Normalmente, i contratti in materia prevedono espressamente che tutta la merce del committente in possesso del trasformatore, in mancanza di disposizioni e in qualsiasi stato si trovi, è costituita in pegno a garanzia del credito del trasformatore, anche per merce la- vorata in precedenza e già resa al committente.
939. Competenza.
Il foro competente è quello nella cui giurisdizione trovasi la sede del trasformatore o un suo stabilimento.
L’emissione di tratte, l’accettazione di assegni e cambiali e qual- siasi altra modalità di pagamento, non modificano la competenza so- pra indicata.
940. Clausola arbitrale.
Per le controversie relative alla soluzione di questioni esclusiva- mente tecniche, le parti adiranno il Collegio Arbitrale che verrà co- stituito tra l’Associazione Italiana Industriali Tintori Stampatori e Fi- nitori Tessili e l’altra competente Associazione Nazionale di catego- ria.
USI PARTICOLARI DI LAVORAZIONE PER LA TINTURA DEI FILATI DI TIPO COTONIERO
941. Disposizioni di lavorazione.
Le disposizioni di lavorazione per ogni partita di merce, oltre a quanto già indicato nell’art. 933, devono precisare:
a) fibra e percentuale per i misti;
b) qualità;
c) titolo;
d) pretrattamenti eseguiti;
e) tare dei supporti;
f) uso al quale la merce è destinata;
g) confezione del greggio e del finito.
942. Solidità dei colori.
La solidità dei colori realizzati nella tintura è riferita all’uso di- chiarato dei filati, compatibilmente con le possibilità tecniche di rea- lizzazione delle tinte richieste e con la natura dei filati.
Nei casi in cui il committente richieda solidità specifiche, il tra- sformatore, effettuerà una tintura di prova che, approvata dal com- mittente, costituirà il riferimento per quell’ordine e per gli ordini suc- cessivi in quel colore, salvo diverse disposizioni.
943. Limiti di responsabilità.
Il trasformatore non è tenuto ad alcun indennizzo quando i difetti di lavorazione non superano l’1% del quantitativo totale della merce complessivamente lavorata nel corso dell’anno.
Per i difetti oltre tale limite viene concesso un bonifico non mai superiore al prezzo della lavorazione.
Inoltre il trasformatore non assume responsabilità:
a) per la ritintura dei filati;
b) per la completa eliminazione dell’incollaggio da filati, quando questi abbiano subito detto trattamento da oltre quattro mesi o quando risultino deteriorati per cause diverse.
Per i filati preparati per maglifici, calzifici e affini, il committente deve effettuare i dovuti controlli, a seconda del tipo di maglia da confezionare, con uno o due teli per partita prima di dare corso alle necessarie lavorazioni.
944. Prezzi di tintura.
I prezzi di tintura si riferiscono al peso greggio.
I filati da ritingere sono calcolati a prezzo completo, secondo le tariffe delle relative lavorazioni.
Il peso da fatturare è quello ricevuto.
Per la scarica delle coloriture fugaci dei filati, se la normale purga non è sufficiente, viene fatturato un adeguato supplemento.
USI PARTICOLARI DI LAVORAZIONE PER LA TINTURA DEI FILATI DI TIPO LANIERO
945. Rinvio.
In materia si osservano gli usi particolari di lavorazione per la tintura dei filati di tipo cotoniero, a esclusione della lettera b) dell’art. 943.
USI PARTICOLARI DI LAVORAZIONE PER LA TINTURA DEI FILATI DI TIPO SERICO
946. Disposizioni di lavorazione.
Si osservano in materia gli usi di lavorazione di filati di tipo coto- niero.
947. Solidità dei colori.
Si osservano in materia gli usi di lavorazione di filati di tipo coto- niero.
948. Limiti di responsabilità.
Il trasformatore non è tenuto ad alcun indennizzo quando i difetti di lavorazione non superano l’1% del quantitativo totale della merce complessivamente lavorata nel corso dell’anno.
Per i difetti oltre tale limite viene concesso un bonifico non mai superiore al prezzo della lavorazione.
Inoltre il trasformatore non assume responsabilità:
a) per la ritintura dei filati;
b) per la completa eliminazione dell’incollaggio da filati, quando questi abbiano subito detto trattamento da oltre quattro mesi o quando risultino deteriorati per cause diverse.
Il trasformatore non può accettare seta da caricare preventiva- mente e da tenere in deposito, salvo che l’operazione venga eseguita sotto la piena responsabilità del committente.
La carico dei filati di seta viene determinata in “punti” corrispon- denti alla percentuale dell’aumento riferito al peso greggio e deve essere richiesta ed eseguita con un limite di tolleranza di dieci punti.
949. Prezzi di tintura.
I prezzi di tintura si riferiscono al peso greggio.
I filati da ritingere sono calcolati a prezzo completo, secondo le tariffe delle relative lavorazioni.
Il peso da fatturare è quello ricevuto.
Per i filati di seta rimessi purgati il peso viene aumentato del 33%.
Per la scarica delle coloriture fugaci dei filati, se la normale purga non è sufficiente, viene fatturato un adeguato supplemento.
USI PARTICOLARI DI LAVORAZIONE PER LA TINTURA E LA FINITURA DEI TESSUTI DI TIPO COTONIERO
950. Disposizioni di lavorazione.
Le disposizioni di lavorazione per ogni partita di merce oltre a quanto già indicato nell’art. 933 degli “Usi generali”, devono preci- sare:
a) fibre e percentuali di composizione per i misti, distintamente per trama e ordito;
b) qualità dei filati distintamente per trama e ordito;
c) titolo dei filati distintamente per trama e ordito, ove neces- sario;
d) altezza greggia e finita;
e) peso unitario;
f) metraggio;
g) tipo degli incollaggi impiegati;
h) eventuali prelavorazioni e relative caratteristiche;
i) eventuali difetti esistenti sul tessuto greggio come falli, mac- chie, ecc.
l) uso al quale la merce è destinata;
m) confezione del finito.
951. Marcatura delle pezze.
In mancanza delle marche del committente, valgono quelle del trasformatore.
Per lavorazioni e trattamenti speciali, il trasformatore può tratte- nere referenze adeguate all’esigenza dei propri controlli.
952. Campioni: stabilità dimensionale.
Per i tessuti che, a richiesta del committente, devono essere sot- toposti a trattamenti speciali per ottenere una prescritta stabilità di- mensionale, il trasformatore preleverà i campioni nella misura ade- guata ai relativi controlli.
953. Solidità dei colori.
La solidità dei colori, realizzati nella tintura, è riferita all’uso di- chiarato dei tessuti, compatibilmente con le possibilità tecniche di realizzazione delle tinte richieste, con il contesto dei tessuti e con la natura dei filati.
Nei casi in cui il committente richieda specifiche solidità, il tra- sformatore effettuerà una tintura di prova che, approvata dal com- mittente, costituirà il riferimento per quell’ordine e per i successivi in quel colore, salvo diverse disposizioni.
954. Trattamenti particolari.
Qualora il committente richieda trattamenti particolari di finissag- gio, il trasformatore eseguirà una lavorazione di prova che, appro- vata dal committente, costituirà il riferimento per quell’ordine.
955. Limiti di responsabilità.
Il trasformatore non è tenuto ad alcun indennizzo quando i difetti di lavorazione non superano l’1% del quantitativo totale della merce complessivamente lavorata nel corso dell’anno.
Per difetti oltre tale limite viene concesso un bonifico non mai su- periore al prezzo della lavorazione.
Inoltre il trasformatore non assume responsabilità per la ritintura dei tessuti e per replicature causate da marche di greggio o da cu- citure.
Salva espressa pattuizione in contrario, al trasformatore è ricono- sciuta una immunità di quattro metri per bagno per le lavorazioni di tintura in largo.
956. Prezzi di tintura.
I prezzi di tintura si riferiscono al peso del greggio e valgono an- che per la ritintura per la quale il peso da fatturare è quello ricevuto.
USI PARTICOLARI DI LAVORAZIONE PER LA TINTURA E LA FINITURA DEI TESSUTI DI TIPO SERICO
957. Disposizioni di lavorazione.
Le disposizioni di lavorazione per ogni partita di merce, oltre a quanto già indicato nell’art. 933 degli “Usi generali”, devono preci- sare:
a) denominazione o numero dell’articolo, che deve essere so- stituito in caso di modifica della composizione o della strut- tura del tessuto;
b) fibre e percentuali di composizione per i misti, distintamente per trama e ordito;
c) qualità dei filati distintamente per trama e ordito;
d) titolo dei filati distintamente per trama e ordito, ove neces- sario;
e) altezza greggia e altezza per il finito;
f) peso unitario;
g) metraggio;
h) accorciamento o allungamento desiderati;
i) tipo degli incollaggi impiegati;
l) eventuali prelavorazioni e relative caratteristiche;
m) eventuali difetti esistenti sul tessuto greggio come falli, mac- chie, ecc.;
n) stampiglie;
o) uso al quale la merce è destinata;
p) confezione del finito.
958. Marcature delle pezze.
Le pezze devono portare marche indelebili ad almeno quindici centimetri da ogni estremità.
In mancanza delle marche del committente valgono quelle del trasformatore.
Per gli articoli a tagli fissi: scialli, sciarpe, bordi, fazzoletti, il committente deve lasciare a ogni estremità trenta centimetri del medesimo tessuto per le prove di lavorazione.
Per lavorazioni e trattamenti speciali il trasformatore può tratte- nere referenze adeguate all’esigenza dei propri controlli.
959. Solidità dei colori.
La solidità dei colori realizzati nella tintura è riferita all’uso di- chiarato dei tessuti compatibilmente con le possibilità tecniche di realizzazione delle tinte richieste, con il contesto dei tessuti e con la natura dei filati.
Nei casi che il committente richieda specifiche solidità, il trasfor- matore effettuerà una tintura di prova che, approvata dal commit-
tente, costituirà il riferimento per quell’ordine e per i successivi in quel colore, salvo diverse disposizioni.
960. Allungamenti e accorciamenti.
L’allungamento o l’accorciamento dei tessuti in altezza viene ese- guito con una tolleranza dell’1,5% in più o in meno del richiesto.
L’allungamento o l’accorciamento dei tessuti in lunghezza viene eseguito con una tolleranza di una unità in più o in meno della per- centuale richiesta.
Per tessuti speciali, costituiti in tutto o in parte di materiale ela- stico o a forte torsione, le suddette tolleranze sono elevate al 3% in più o in meno per l’altezza e a due unità in più o in meno per la lun- ghezza.
961. Pezza tipo.
La riproduzione di un campione non è impegnativa per il trasfor- matore se non è confermata da una pezza tipo, la cui misura deve essere sufficiente al genere di lavorazione.
La riuscita della pezza tipo non è garantita.
962. Limiti di responsabilità.
Il trasformatore non è tenuto ad alcun indennizzo quando i difetti di lavorazione non superano l’1% da computarsi sul quantitativo to- tale delle merci complessivamente lavorate nel corso dell’anno.
Per difetti oltre tale limite viene concesso un bonifico non mai su- periore al prezzo della lavorazione.
Inoltre egli non assume responsabilità:
a) per la ritintura dei tessuti;
b) per la completa eliminazione di incollaggi da tessuti quando questi abbiano subito detto trattamento da oltre quattro mesi o quando risultino deteriorati per cause diverse;
c) per replicature causate da marche di greggio o cuciture.
Quando per irregolarità intrinseche del tessuto (cimose che si arrotolino o tese, presenze di fili neri, coloriture fugaci non elimina- bili con la normale purga, ecc.), si rendono necessarie lavorazioni supplementari o si conseguono risultati non soddisfacenti (barrature, rigature, ecc.), così da rendere necessaria la rilavorazione, dette operazioni supplementari o rilavorazioni, previa, ove possibile, l’autorizzazione del committente, saranno eseguite a suo rischio e spesa senza alcuna responsabilità del trasformatore in ordine ai ri- sultati che potranno essere conseguiti.
Salvo espressa pattuizione in contrario, al trasformatore è ricono- sciuta una immunità di quattro metri per bagno, per le lavorazioni di tintura in largo.
La carica di tessuti di seta viene determinata in “punti” corrispon- denti alla percentuale dell’aumento riferito al peso greggio e deve essere richiesta ed eseguita con un limite di tolleranza di dieci punti.
963. Prezzi di tintura.
I prezzi di tintura si riferiscono a peso e/o misura del greggio e valgono anche per la ritintura per la quale il peso e/o la misura da fatturare sono quelli ricevuti.
Per i tessuti di seta rimessi purgati, il peso viene aumentato del 33%.
USI PARTICOLARI DI LAVORAZIONE PER LA STAMPA DEI TESSUTI
964. Incisione dei quadri e dei cilindri.
Il trasformatore, su quadri o cilindri di sua proprietà, provvede alla incisione dei disegni che gli vengono affidati dal committente già messi a rapporto.
I disegni su carta (xxxxxxx) che vengono affidati dal committente al trasformatore, sono accettati senza responsabilità verso terzi per quanto concerne l’originalità, la priorità e il diritto esclusivo.
Il diritto all’uso esclusivo dei quadri o dei cilindri da parte del committente viene acquisito con il pagamento di un compenso da concordare e tale diritto ha la durata di un anno per i quadri e di sei mesi per i cilindri dalla data di approntamento.
Alla scadenza di tale periodo il committente ha la facoltà di con- cordare con il trasformatore il rinnovo della riserva, fissandone la relativa durata e il compenso, sempreché la condizione dei quadri o dei cilindri lo consenta.
Decorsi tali termini i quadri o i cilindri possono essere usati dal trasformatore, salvo i casi di disegni che siano oggetto di diritti par- ticolari.
La durata dei quadri o dei cilindri dipende dalle caratteristiche del disegno, dalla natura delle materie coloranti necessarie alla lavora- zione, dal numero delle disposizioni commesse e dal complessivo numero delle pezze stampate, di norma circa un centinaio.
Il trasformatore ha la facoltà di accettare quadri allestiti dal committente senza assumere al riguardo alcuna responsabilità per quanto riguarda i risultati in dipendenza da eventuali deficienze tec- niche dei quadri stessi.
Con la rimessa dei quadri, salvo espressa pattuizione scritta, il committente si impegna a non ritirarli per la durata di un anno dalla data di inizio del loro impiego.
Trascorso tale periodo le parti concorderanno il compenso per l’ulteriore conservazione dei quadri da parte del trasformatore; in difetto, trascorsi inutilmente 30 giorni senza che i quadri siano stati ritirati dal committente, sarà in facoltà del trasformatore di utilizzarli liberamente.
Per cilindri di rame per macchine rotative, valgono le stesse con- dizioni, salvo che il termine, di cui al comma che precede, è ridotto da una anno a sei mesi.
L’allestimento dei quadri, come la consegna e l’accettazione di quadri, già incisi, non dà luogo a obbligazioni future per il commit- tente, di conferimento e, per il trasformatore, di esecuzione di ordini di stampa.
In caso di disaccordo nell’esecuzione della commessa, il trasfor- matore ha la facoltà di concedere, solo a titolo di prestito, l’uso dei quadri per un periodo comunque non superiore alla normale scaden- za del disegno.
965. Disposizioni di lavorazione.
Le disposizioni di lavorazione per ogni partita di merce, oltre a quanto già indicato nell’art. 933 degli “Usi generali”, devono preci- sare:
a) denominazione o numero dell’articolo, che deve essere sosti- tuito in caso di modifica della composizione o della struttura del tessuto;
b) fibre e percentuali di composizione per i misti, distintamente per trama e ordito;
c) qualità dei filati distintamente per trama e ordito;
d) titolo dei filati distintamente per trama e ordito, ove necessario;
e) altezza greggia e altezza per il finito:
f) peso unitario;
g) tipo degli incollaggi impiegati;
h) eventuali prelavorazioni e relative caratteristiche;
i) eventuali difetti esistenti sul tessuto greggio come falli, mac- chie, ecc.;
l) numeri, sia del committente che del trasformatore, che con- traddistinguono il disegno;
m) lato sul quale deve essere applicata la stampa;
n) stampiglie;
o) uso al quale la merce è destinata;
p) confezione del finito.
966. Marcatura delle pezze.
Le pezze debbono portare marche indelebili ad almeno 50 centi- metri da ogni estremità.
In mancanza delle marche del committente valgono quelle del trasformatore.
Per gli articoli a tagli fissi: scialli, sciarpe, bordi, fazzoletti, il committente deve lasciare ad ogni estremità 30 cm. del medesimo tessuto per le prove di lavorazione.
Per la stampa a cilindri, il committente deve lasciare ad ogni estremità almeno 3 metri del medesimo tessuto per le prove di la- vorazione.
Per lavorazioni e trattamenti speciali, il trasformatore può tratte- nere referenze adeguate alle esigenze dei propri controlli.
Per le pezze stampate il trasformatore si riserva il diritto di trat- tenere una referenza di circa 50 cm. per ogni disegno.
967. Misura delle pezze.
Il committente è tenuto ad adeguare la lunghezza delle pezze da stampare alla misura richiesta dal trasformatore, in relazione alle sue esigenze tecniche.
Normalmente per la stampa a tavola tale misura varia dai 35 ai 40 metri; è in facoltà del trasformatore di non stampare, o stampa- re, applicando un adeguato supplemento di prezzo, eventuali quan- titativi eccedenti la misura richiesta.
Pezze di misure inferiori a quella richiesta, vengono fatturate co- me corrispondenti a detta misura, ridotta del 5%.
968. Allungamenti e accorciamenti.
Il trasformatore non può dare alcuna garanzia per quanto riguar- da l’eventuale allungamento o accorciamento in dipendenza delle la- vorazioni di stampa.
969. Solidità dei colori.
La solidità dei colori realizzati nella stampa è riferita all’uso di- chiarato del tessuto, compatibilmente con le possibilità tecniche di realizzazione delle varianti richieste e del contesto del tessuto.
Nei casi che il committente richieda specifiche solidità, il trasfor- matore effettuerà una prova di stampa. che, approvata dal commit- tente, costituirà il riferimento per quell’ordine e per i successivi in quelle varianti, salvo diverse disposizioni.
970. Campionature.
Le campionature, per quanto riguarda le caratteristiche del dise- gno, vengono eseguite su pezze intere.
Per quantitativi inferiori, il trasformatore non può garantire il buon esito del lavoro.
Eventuali campionature richieste dal committente a piccoli me- traggi possono essere accettate, a facoltà del trasformatore, solo a condizione che queste possano essere realizzate a colpi di quadro separati.
In tal caso però il trasformatore non garantisce né la conformità del campione alle varianti richieste (varianti carta e altre referenze), né la conformità della stampa delle pezze successive con i campioni così eseguiti.
Per la stampa a cilindro il metraggio minimo per le campionature è di metri 1.000.
Anche per i termini di consegna delle campionature valgono le norme che riguardano le consegne in genere.
971. Pezza tipo.
La riproduzione di un campione, per quanto riguarda le caratteri- stiche del tessuto, non è impegnativa per il trasformatore se non è confermata da una pezza tipo di misura adeguata al genere di lavo- razione.
La riuscita della pezza tipo non è garantita.
972. Prezzi di stampa.
I prezzi di stampa si riferiscono alla misura dei tessuti greggi.
973. Limiti di responsabilità.
Il trasformatore non è tenuto ad alcun indennizzo quando i difetti di lavorazione non superano il 3% per la stampa in applicazione e il 6% per la stampa a corrosione del quantitativo totale delle merci complessivamente lavorate nel corso di una stagione.
Per difetti oltre tale limite viene concesso un bonifico non mai su- periore al prezzo della lavorazione.
Inoltre il trasformatore non assume responsabilità:
a) per la stampa su tessuti ritinti;
b) per la stampa su tessuti costituiti da filati incollati da oltre 4 mesi;
c) per replicature causate da marche di greggio o da cuciture.
Quando per irregolarità intrinseche del tessuto (cimose che si arrotolano, presenza di fili neri, coloriture fugaci non eliminabili con la normale purga, ecc.), si rendono necessarie lavorazioni supple- mentari o si conseguano risultati non soddisfacenti (barrature, riga- ture, ecc.), così da rendere necessaria la rilavorazione, dette opera- zioni supplementari o rilavorazione – previa, ove possibile, l’autorizzazione del committente – saranno eseguite a suo rischio e spesa senza alcuna responsabilità del trasformatore in ordine ai ri- sultati che potranno essere conseguiti.
Inoltre, la conformità di riproduzione di varianti in carta o di altre referenze, la rispondenza della produzione con i campioni di prova o con le modifiche richieste dal committente a seguito di queste prove, l’uguaglianza di esecuzione delle pezze di una stessa consegna o di questa con quelle precedenti, l’esattezza della riproduzione del dise- gno su tessuti che per la loro particolare caratteristica richiedono di essere lavorati in dimensioni notevolmente diverse da quelle degli articoli finiti (crepon, tessuti elastici, ecc.), sono realizzate con quella approssimazione che è consentita dalle particolari caratteristiche tecnologiche della stampa.