CONTRATTO DI ASSICURAZIONE
CONTRATTO DI ASSICURAZIONE
Infortuni individuali o cumulativa
CF Difesa Totale TC
Mod. 000.0000.XXX.XX ed.05.16
Il presente Fascicolo informativo, contenente:
a) Nota Informativa, comprensiva del glossario;
b) Condizioni di Assicurazione;
c) Proposta di Assicurazione
deve essere consegnato al contraente prima della sottoscrizione del contratto o della proposta di assicurazione.
AVVERTENZA: Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota informativa
NOTA INFORMATIVA RESA DA CF ASSICURAZIONI S.p.A. IN RELAZIONE ALLA COPERTURA ASSICURATIVA.
Il presente documento è aggiornato al 1.05.2016
La presente nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’IVASS (Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni Private) ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’IVASS.
Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.
A. INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONI
Articolo 1- INFORMAZIONI GENERALI
CF Assicurazioni S.p.A. Sede Legale e Direzione Generale: Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxx, 0 00000 Xxxx tel. 00.00.00.00.00 fax 00.00.00.00.00 sito: xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xxx – e-mail: xxxx@xxxxxxxxxxxxxxx.xxx e xxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xx, Capitale sociale 33.000.000 i. v., - C.F./P. IVA n. 09395811004 REA CCIAA Roma
n. 1160328 Iscrizione Albo Imprese di Assicurazione n.1.00158 Autorizzazione all’esercizio dell’attività assicurativa con provv. IVASS (già ISVAP) n. 2545 del 3/08/2007 -G.U. n. 195 del 23/08/2007 Capogruppo del Gruppo assicurativo CF Assicurazioni S.p.A., iscritto all’Albo dei Gruppi Assicurativi al n. 042.
Articolo 2-. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’Impresa
Dati al 31.12.2015 - CF Assicurazioni S.p.A. ha :
- un patrimonio netto pari a 21,279 milioni di Euro, con un Capitale Sociale di 33 milioni di euro e Riserve patrimoniali pari a 0,313 milioni di euro;
- un indice di solvibilità di 6,865, riferito alla gestione danni, che rappresenta il rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente.
B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
AVVERTENZA: La durata del contratto può essere di durata anni uno, tre, cinque, con tacito rinnovo Per maggiori dettagli relativamente alla proroga del contratto, all’esercizio della disdetta e agli effetti che ne conseguono, si rinvia all’Art.51 delle Condizioni di Assicurazione.
Articolo 3- Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni
Il contratto di assicurazione stipulato, nei modi e nei termini previsti dalle Condizioni di Assicurazione, garantisce all’assicurato, in caso di morte da infortunio, perdita permanente o temporanea della capacità di attendere ad attività lavorative o di ricovero reso necessario da Infortunio o malattia, il pagamento di un indennizzo pattuito in Polizza nei limiti e alle condizioni stabiliti negli articoli successivi.
La garanzia è estesa, agli infortuni che l’Assicurato subisca, in qualità di passeggero, durante i viaggi aerei di turismo, trasferimento e trasporto pubblico passeggeri su velivoli od elicotteri da chiunque eserciti, esclusi quelli effettuati:
- su aeromobili di Società/Aziende di lavoro aereo per voli diversi dal trasporto Pubblico Passeggeri;
- su aeromobili di Aeroclubs,
- su apparecchi per il Volo da Diporto o Sportivo (deltaplani, ultraleggeri, parapendio). La presente estensione di garanzia non è valida se la polizza:
- ha durata inferiore ad un anno;
- è stipulata (anche in convenzione) da Agenzie di Viaggio a favore della clientela.
Garanzie offerte:
INFORTUNI
A) Morte (Art.22 delle C.A.)
B) Invalidità Permanente (Art.23 delle C.A.)
C) Diaria da Ricovero / Gessatura; Diaria per Punti di sutura / da Totale Immobilizzazione(Art.28 e 29 delle C.A.)
D) Rimborso spese mediche (Art.30 delle C.A.)
E) Diaria da Inabilità Temporanea. (Art.31 delle C.A.)
F) Garanzia Contagio da HIV e Epatiti (Art.32 delle C.A.
MALATTIA
G) Diaria da Ricovero / Gessatura.(Art.36 e 37 delle C.A.)
H)Invalidità Permanente (Art.39 delle C.A.)
AVVERTENZA: Il contratto prevede limitazioni ed esclusioni della copertura assicurativa che possono dar luogo al mancato indennizzo; per aspetti di maggior dettaglio, si rinvia agli Artt. 17 per gli infortuni e 40 per le malattie, delle Condizioni di Assicurazione.
AVVERTENZA: sono assicurabili tutte le persone da 0 a 79 anni di età, 64 anni per le Malattie, 18 anni se contraenti della polizza. L’Assicurazione non cessa alla scadenza annuale del premio successiva al compimento del 79° o 64° anno di età dell’Assicurato ma continua i suoi effetti sino al momento della manifesta volontà di risoluzione contrattuale decisa da una delle parti con preavviso di almeno 30 giorni. Per maggiori dettagli si rinvia all’Art.11 delle Condizioni di Assicurazione.
AVVERTENZA: Il contratto prevede la presenza di franchigie e massimali. Per aspetti di maggior dettaglio si rimanda agli Artt. 24, 28, 29, 30 e 31,per gli infortuni e 37 e 39 per le malattie, delle Condizioni di Assicurazione.
Per franchigia si intende la parte di danno che resta a carico dell’Assicurato.
Può essere espressa, secondo le garanzie, in valore assoluto , in percentuale, in giorni. Sulla garanzia Morte non è applicata alcuna franchigia;
Sulla garanzia Invalidità Permanente, sino a 200.000 euro di somma assicurata, è presente una riduzione della percentuale liquidabile sulle percentuali di Invalidità Permanente sino a 10 punti percentuali come da seguente tabella:
Punti di % di invalidità permanente accertata | Punti di % di invalidità permanente liquidabile rischi Professionali | Punti di % di invalidità permanente liquidabile rischi Extra Professionali |
Sino a 2 | 0,50 | Franchigia Fissa 3% Se l’Assicurato è indenne da infortuni nei due anni successivi dalla decorrenza della polizza CF, si annulla la franchigia fissa del 3% e si applica in fase di liquidazione la tabella come per i rischi professionali. |
Da oltre 2 e sino a 3 | 1,00 | |
Da oltre 3 e sino a 4 | 1,50 | |
Da oltre 4 e sino a 6 | 3,00 | |
Da oltre 6 e sino a 8 | 5,50 | |
Da oltre 8 e sino a 10 | 8,00 | |
da oltre 10 a 49 | Stessa percentuale accertata | |
da 50 a 65 | 75 | |
da 66 a 84 | 100 | |
Da 85 a 100 | 120 col massimo di €. 240.000 |
Sulla somma Assicurata oltre 200.000 euro e sino a 500.000 euro, della garanzia Invalidità Permanente opera una franchigia fissa del 3%. Pertanto invalidità permanenti accertate sino al 3% non verranno indennizzate. Invalidità permanenti accertate superiori al 3% verranno liquidate con decurtazione dei primi 3 punti di invalidità permanente accertata.
Sulla somma Assicurata oltre 500.000 euro della garanzia Invalidità Permanente opera una franchigia fissa del 5%. Pertanto invalidità permanenti accertate sino al 5% non verranno indennizzate. Invalidità permanenti accertate superiori al 5% verranno liquidate con decurtazione dei primi 5 punti di invalidità permanente accertata.
Esempio di liquidazione di Invalidità Permanente da infortunio professionale:
Somma assicurata Inv. Permanente €. | Inv.Perm. Accertata | Inv. Perm. Liquidabile | Pari a €. |
100.000 | 3% | 1% | 1.000,00 |
100.000 | 4,5% | 3% | 3.000,00 |
100.000 | 56% | 75% | 75.000,00 |
Sulla garanzia Inabilità Temporanea è presente una franchigia espressa in giorni. Ovvero verranno indennizzati i giorni di Inabilità dopo i primi giorni di inabilità stessa, stabiliti all’Art.31 delle Condizioni di Assicurazione:
Esempio:
Inabilità Temporanea assicurata | Giorni Accertati di IT | Franchigia | Prestazione erogata |
100,00 euro al giorno Classe A | 35 gg | 8 gg | 35 gg – 8 gg = 27 gg pari a 2.700,00 Euro |
Per massimale si intende l’importo entro il quale la Compagnia di Assicurazioni è impegnata ad offrire la prestazione di indennizzo.
Per la garanzia Rimborso Spese di Cura, la Società assicura, fino alla concorrenza della somma assicurata, il rimborso delle spese sostenute durante e dopo il ricovero in ospedale, clinica o pronto soccorso a seguito di infortunio indennizzabile a norma delle condizioni di polizza, come risulta dalla lett.e) dell’Art.9 dell Condizioni di Assicurazione:
e) per visite specialistiche, accertamenti diagnostici e terapie post-operatorie, post-ricovero o post pronto soccorso, con il limite del 50% della somma assicurata per anno ed evento e sostenute entro 90 giorni dalle dimissioni. Sulla garanzia opera una franchigia di 100,00 euro.
Esempio
Somma assicurata 2.000 euro (massimale) Spese sostenute dopo le dimissioni del ricovero: | Spesa sostenuta Euro | Massimale e Franchigia | Prestazione erogata |
Visita specialistica ortopedica Lastre Fisioterapie 1° ciclo Fisioterapie 2° ciclo Tutte sostenute nei tre mesi successivi le dimissioni di ricovero. | 250,00 150,00 500,00 250,00 Tot. 1.150,00 | Massimale 50% della somma Assicurata = 1.000 Franchigia=100,00 | 10.000 -100 =900 euro |
Esempio di liquidazione di Invalidità Permanente da Malattia: Tabella di percentuali accertate liquidabili come da Art. 39 delle Condizioni di Assicurazione:
% IP Accertata | % IP Liquidata | % IP Accertata | % IP Liquidata |
25 | 5 | 56 | 59 |
26 | 8 | 57 | 63 |
27 | 11 | 58 | 67 |
28 | 14 | 59 | 71 |
29 | 17 | 60 | 75 |
30 | 20 | 61 | 79 |
31 | 23 | 62 | 83 |
32 | 26 | 63 | 87 |
33 | 29 | 64 | 91 |
34 | 32 | 65 | 95 |
Da 35 a 55 | 35/55 Stessa % accertata | da 66 a 100 | 100 |
Esempi di liquidazioni: | |||
Somma assicurata Inv. Permanente €. | Inv.Perm. Accertata | Inv.Perm. Liquidabile | Pari a €. |
100.000 | 13% | 0% | 0 |
100.000 | 35% | 35% | 35.000,00 |
100.000 | 60% | 71% | 71.000,00 |
4. Periodi di carenza contrattuali
AVVERTENZA: Relativamente alla Garanzia Invalidità Permanente da Malattia è presente una carenza di 60 giorno.
Per carenza si intende il periodo durante il quale le garanzie del contratto non sono efficaci, ovvero il numero di giorni dall’inizio della efficacia della polizza durante i quali la garanzia non è efficace.
Articolo5: Dichiarazioni dell’assicurato in ordine alle circostanze del rischio – Nullità
AVVERTENZA: Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione, nullità, ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 del Codice Civile. Per aspetti di maggior dettaglio si rinvia all’Art.36 delle Condizioni di Assicurazione. Se attivate le Garanzie Malattia, vieme richiesta la compilazione del Questionario Anamnestico.
AVVERTENZA: Le dichiarazioni contenute nella scheda di Proposta e nel Questionario Anamnestico, devono essere veritiere e sottoscritte..
Articolo 6 - Aggravamento e diminuzione del rischio e variazioni della professione.
Il Contraente o l’Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione, ai sensi dell’art. 1898 del Codice Civile. Nei contratti infortuni tuttavia è prevista la riduzione automatica dell’indennizzo nel caso in cui non fosse stato comunicato un aggravamento dovuto al cambiamento della attività professionale assicurata ma comunque rientrante tra quelle garantite dalla Società secondo lo schema indicato all’Art. 21 delle Condizioni di Assicurazioni.
ESEMPIO (Cfr. Elenco Attività Professionali nelle Condizioni Generali di Assicurazione): La polizza è stata assunta con classe di rischio “A” in base alla professione svolta dall’Assicurato al momento della emissione della polizza. Nel corso della durata della polizza l’Assicurato cambia professione corrispondente ad una classe “B” di cui all’elenco delle Classi Professionali delle Condizioni di Assicurazioni, senza comunicarlo alla Società. In caso di sinistro accaduto dopo la variazione di professione, l’indennizzo spettante verrà effettuato applicando il coefficiente di riduzione dell’Art.21 delle Condizioni di Assicurazioni. Segue esempio di calcolo.
Invalidità Permanete riconosciuta 3% | Classe “B” Rispetto ad “A” determina un coefficiente pari a | Importo da liquidare |
Importo da liquidare : € 1.200,00 | 0,85 | 1.200,00 x 0,85 = 1.020,00 |
Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione dell’Assicurato, ai sensi dell’art. 1897 del Codice Civile, e rinuncia al relativo diritto di recesso.
Articolo 7 - Premi
L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in Polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno di pagamento.
Il pagamento del premio potrà essere annuale o frazionato in semestrale o quadrimestrale.
AVVERTENZA: La polizza può prevedere sconti. Non sono previsti sconti per durata e pertanto anche in caso di durate contrattuali poliennali, potrà essere esercitato la risoluzione contrattuale ad ogni scadenza annuale. Per aspetti di maggior dettaglio si rinvia all’Art.51 delle Condizioni di Assicurazione.
Il pagamento del premio avverrà prettamente attraverso gli intermediari e dovrà essere effettuato per tutte le rate qualora il premio sia stato frazionato.
Per i premi annuali frazionati non è previsto nessun tasso aggiuntivo di interessi.
MEZZI DI PAGAMENTO CONSENTITI : contanti (sino a 750 Euro), assegni, bonifici, POS (da almeno 30 Euro)
Articolo 8- Adeguamento del premio e delle somme assicurate.
La polizza non prevede alcuna forma d’indicizzazione o adeguamenti né relativamente al premio né alle somme assicurate.
Articolo 9 - Diritto di recesso.
AVVERTENZA: Dopo ogni sinistro, denunciato a termini di polizza e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo, ciascuna delle Parti può recedere dall’assicurazione dandone comunicazione all’altra parte mediante lettera raccomandata. Il recesso ha effetto dalla data di invio della comunicazione da parte dell’Assicurato; il recesso da parte della Società ha effetto trascorsi 30 giorni dalla data di invio della comunicazione. La Società, entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio netto, relativa al periodo di assicurazione non corso. Il Recesso per sinistro non è esercitabile relativamente alle garanzie e quindi ai sinistri da Malattia.
Per aspetti di maggior dettaglio si rinvia all’Art.50 delle Condizioni di Assicurazione.
Articolo 10- Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto
I diritti derivanti dal contratto d’assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell’art. 2952 del codice civile.
Articolo 11 -Legge applicabile al contratto
La Compagnia applica al contratto la legge italiana.
Articolo 12- Regime fiscale
Imposta sui premi
I premi delle assicurazioni sugli infortuni , malattia, al momento della stipulazione del presente contratto, sono soggetti ad imposta pari al 2,5% del premio imponibile.
Detraibilità fiscale dei premi
Relativamente ai Premi della garanzia Morte e Invalidità Permanente da infortunio e Malattia, se quest’ultima prevede almeno il 5% di franchigia , a condizione che l’Assicurato sia lo stesso Contraente o persona fiscalmente a suo carico, i premi danno diritto ad una detrazione del 19% dall’imposta sul reddito dichiarato dal Contraente ai fini IRPEF, alle condizioni e nei limiti fissati dalla legge.
In particolare, ai sensi della legge 124/2013, relativamente ad ogni periodo di imposta (normalmente coincidente con l’anno solare) a fronte dei premi relativi alle Assicurazioni infortuni versati in tale periodo, è attualmente consentita una detrazione fino ad un importo massimo di 530,00 euro.
C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI.
Articolo 13 - Sinistri - Liquidazione dell’ indennizzo
AVVERTENZA: L’insorgenza del sinistro coincide con il momento in cui si verifica il fatto dannoso per il quale è prestata la copertura assicurativa.
La presente polizza prevede determinate modalità e termini per la denuncia dei sinistri.
Per aspetti di dettaglio si rinvia all’ art. 34 per gli infortuni e Art.41 per le malattie, delle Condizioni di Assicurazioni.
L’Assicurato deve consentire alla Società tutte le indagini e gli accertamenti ritenuti necessari ai fini dell’accertamento del danno. Laddove la Società dovesse richiedere ulteriore documentazione (copia della cartella clinica, libretto sanitario) le spese relative ai documenti richiesti sono a carico dell’Assicurato.
Con riferimento alle procedure liquidative si rinvia per aspetti di dettaglio all’art.34 delle Condizioni di Assicurazioni.
Articolo 14 - Reclami
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla Società - CF Assicurazioni S.p.A., Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxx x. 0, 00000 Xxxx
I reclami dovranno contenere:
a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato;
c) breve ma esaustiva descrizione del motivo di lamentela;
d) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze,
Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso d’assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all’IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 00000 Xxxx , e reperire il modello da utilizzare attraverso il link disponibile sul sito dell’Impresa.
I reclami indirizzati per iscritto all’IVASS dovranno contenere:
a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato;
c) breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela;
d) copia del reclamo presentato alla Società e dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa;
e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.
Si precisa che in caso di liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN – NET (il sistema competente è individuabile accedendo al sito internet xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxx- retail/finnet/indexen.htm).In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.
Articolo 15 – Arbitrato
AVVERTENZA: Qualora tra l'Assicurato e la Società insorgano eventuali controversie sulla natura o sulle conseguenze dell'Infortunio, oppure sul grado di Invalidità Permanente, la decisione della controversia può essere demandata, ad un Collegio di tre medici. L'incarico deve essere conferito per iscritto indicando i termini controversi. I medici del Collegio sono nominati uno per parte ed il terzo, che deve essere scelto tra i consulenti medici legali, di comune accordo o, in caso contrario, dal Presidente del Consiglio dell'Ordine dei Medici della città ove ha sede l'istituto di Medicina Legale più vicina alla residenza dell'Assicurato: luogo dove si riunirà il Collegio stesso. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico. E’ data facoltà al Collegio Medico di rinviare, ove ne riscontri l'opportunità, l’'accertamento definitivo dell’Invalidità Totale Permanente ad epoca da definirsi dal Collegio. Le decisioni del Collegio Medico sono prese a maggioranza
di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le parti, anche se uno dei medici rifiuta di firmare il relativo verbale.
AVVERTENZA: è possibile in ogni caso rivolgersi all’Autorità Giudiziaria.
GLOSSARIO
Definizioni
Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
Assicurazione: il contratto di assicurazione.
Carenza: periodo durante il quale le garanzie del contratto non sono efficaci, ovvero il numero di giorni dall’inizio della efficacia della polizza durante i quali il Piano Assicurativo non è efficace relativamente agli eventi derivanti da Malattia e Perdita di Impiego. Qualora il sinistro avvenga in tale periodo la Società non corrisponde la prestazione assicurata.
Contraente: il soggetto che stipula l'assicurazione;
Franchigia: la parte di danno che resta a carico dell’Assicurato . Può essere espressa, secondo le garanzie, in valore assoluto o in percentuale.
Gessatura: tutela fissa esterna, costituita da fasce, gesso, resine o materiali equivalenti, tutori o altri immobilizzatori mantenuti continuamente da parte dell’Assicurato e non temporaneamente rimovibile dallo stesso.
Immobilizzazione Totale: Giornate di immobilizzazione totale su disposizione di Pronto Soccorso o di Istituto di cura, a seguito di traumi o contusioni che abbiano interessato il capo, la colonna dorsale, la cassa toracica, il bacino o gli arti, con esclusione delle lesioni al collo, tali da non permettere la immobilizzazione della parte traumatizzata con gessature oppure a seguito di immobilizzazione tramite: busti, tutori o altri immobilizzatori anche amovibili da parte dell’assicurato.
Inabilità Temporanea: ogni giorno in cui un infortunio causi l’incapacità fisica totale o parziale dell’Assicurato ad attendere alle sue occupazioni.
Indennizzo: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Infortuni: eventi dovuti a causa fortuita, violente ed esterna, che producono lesioni fisiche obiettivamente constatabili. Sono inoltre parificati agli infortuni: l’asfissia non di origine morbosa; gli avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento di sostanze; l’annegamento; l’assideramento o il congelamento; i colpi di sole o di calore; le lesioni determinate da sforzi esclusi gli infarti e le ernie; gli infortuni subiti in stato di malore o di incoscienza.
Infortunio Professionale: quello avvenuto durante lo svolgimento dell’attività professionale svolta dall’Assicurato.
Infortunio extraprofessionale: quello avvenuto durante l’attività non professionali e il tempo libero. Invalidità Permanente (sia da Infortunio che da Malattia): la perdita o la diminuzione definitiva ed irrimediabile della capacità dell’Assicurato a svolgere un qualsiasi lavoro proficuo.
Istituto di cura: ogni struttura sanitaria regolarmente autorizzata all’erogazione dell’assistenza ospedaliera.
Polizza: il documento che prova l’assicurazione.
Premio: la somma dovuta dal Contraente alla Società.
Punti di sutura: Punti praticati in Pronto Soccorso, Istituto di cura o Ambulatorio a seguito di tagli, lacerazioni e similari.
Reclamo: una dichiarazione di insoddisfazione nei confronti della Società, relativa ad un contratto o a un servizio assicurativo. Non sono considerati reclami le richieste di informazione o chiarimenti, le richieste di risarcimento danni o di esecuzione del contratto.
Ricovero: la degenza in Istituto di cura che comporta almeno un pernottamento, o il ricovero in forma di Day-Hospital.
Rischio: la probabilità che si verifichi il sinistro.
Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l’assicurazione.
Società: CF Assicurazioni S.p.A.
Si rinvia al sito internet della Società, xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xxx per la consultazione degli aggiornamenti del Fascicolo Informativo non derivanti da innovazioni normative.
CF Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa.
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
OGGETTO DELLE GARANZIE INFORTUNI
DESCRIZIONE DELLE GARANZIE INFORTUNI
ART. 1 - MORTE PER INFORTUNIO
La Società corrisponde la somma assicurata, per la persona deceduta in conseguenza di un infortunio, in parti uguali, agli eredi legittimi o testamentari anche se l’evento si verifichi entro due anni dalla data del sinistro avvenuto durante la validità della polizza.
ART. 2 – MORTE PRESUNTA:
Se a seguito di annegamento o di incidente della circolazione terrestre, marittima o aerea e di calamità naturali, il corpo dell’Assicurato non dovesse essere più ritrovato e quindi non si possa effettuare il riconoscimento della salma, la Società liquiderà la somma assicurata per il caso morte a condizione che sia trascorso almeno un anno dalla scomparsa e sia stato richiesto il certificato di ‘Morte Presunta”. Qualora sia stato effettuato il pagamento dell’indennizzo ed in seguito l’Assicurato ritorni o si abbiano di lui notizie sicure, la Società ha diritto alla restituzione della somma pagata e delle relative spese mentre l’Assicurato potrà far valere i diritti che eventualmente gli sarebbero spettati nel caso avesse subito lesioni indennizzabili a norma della presente polizza.
ART. 3 Maggiorazione indennizzo
Qualora tra gli eredi vi siano figli a carico minori conviventi e nell’evento decedano entrambi i coniugi, di cui uno assicurato con la presente polizza, il totale liquidabile sarà maggiorato del 50% con extra indennizzo massimo pari a 100.000 Euro.
ART. 4 - Spese funerarie
In caso di decesso dell’Assicurato, la Società rimborsa agli aventi diritto le spese sostenute per il funerale e l’eventuale rimpatrio della salma con il limite massimo di 1.500,00 Euro.
ART. 5 - INVALIDITA’ PERMANENTE DA INFORTUNIO
La Società liquida un indennizzo per le conseguenze di infortuni che causino la perdita o la diminuzione definitiva ed irrimediabile della capacità dell’Assicurato ad un qualsiasi lavoro proficuo in base alla Tabella di Invalidità Permanente INAIL di cui al successivo art.23.
ART. 6 - ASSICURAZIONE DA LESIONI DA INFORTUNIO AD INDENNIZZO FORFETTARIO
(in alternativa alla garanzia Invalidità Permanente da Infortunio di cui al precedente Art.3)
La Società liquida un indennizzo per le conseguenze di infortuni in base alla “Tabella indennizzi” di cui al successivo Art.27 “DETERMINAZIONE DEL L’INDENNIZZO FORFETTARIO” e in base al massimale prescelto.
Condizione Aggiuntiva sempre operante alle garanzie di cui ai precedenti Artt.5 e 6.
DANNI ESTETICI
In caso di infortuni che determinino danni estetici al volto o agli arti, la Società rimborserà le spese sostenute per la riparazione del danno estetico mediante presentazione di notule di spese con il massimo di Euro 2.500,00 per anno e per evento.
ART. 7 - DIARIA DA RICOVERO – GESSATURA –PUNTI DI SUTURA – TOTALE IMMOBILIZAZIONE:
ART. 7.1 - Diaria da ricovero:
La Società corrisponde la diaria per ogni giorno di degenza in cui un infortunio causi all’Assicurato il ricovero in istituto di cura (pubblico o privato) anche in forma di Day Hospital, per la durata massima di 120 giorni per evento.
ART. 7.2 - Diaria da gessatura:
Qualora in conseguenza dell’infortunio sia stata applicata una gessatura in Istituto di cura o in ambulatorio, verrà corrisposta la diaria prevista nella scheda di polizza sino alla rimozione delle gessature (vedasi definizione) nel limite massimo di 60 giorni per evento.
ART. 7.3 - Diaria per punti di sutura:
Qualora in conseguenza di infortunio siano stati applicati dei punti di sutura in Istituto di Cura o in ambulatorio, verrà corrisposta la diaria prevista nella scheda di polizza, sino alla rimozione degli stessi, per la durata massima di 30 giorni per evento.
ART. 7.4 - Diaria da Immobilizzazione:
Qualora il certificato di Pronto Soccorso o di Istituto di cura, a seguito di un infortunio con traumi o contusioni che abbiano interessato il capo, la colonna dorsale, la cassa toracica, il bacino, gli arti, con esclusione delle lesioni al collo, preveda un numero di giorni di immobilizzazione totale senza gessature, o immobilizzatori, verrà corrisposta la diaria prevista nella scheda di polizza, sino ad un massimo di 30 giorni
per evento. Per il computo di detta diaria si farà riferimento unicamente alla prescrizione dell’ente ospedaliero o del pronto soccorso.
ART. 8 - RIMBORSO SPESE MEDICHE DA INFORTUNIO
La Società assicura, fino alla concorrenza della somma assicurata, il rimborso delle spese sostenute durante e dopo il ricovero in ospedale, clinica o pronto soccorso a seguito di infortunio indennizzabile a norma delle condizioni di polizza, e più precisamente delle spese:
a) per gli accertamenti diagnostici durante il ricovero (radiografie, radioscopie, esami di laboratorio);
b) per gli onorari del chirurgo, degli assistenti, dell’anestesista, per i diritti di sala operatoria e per il materiale di intervento;
c) per l’assistenza medica, per la cura, per i medicinali e gli esami post-operatori, durante il ricovero;
d) per le rette di degenza con un massimo di giorni 30 per evento.
e) per visite specialistiche, accertamenti diagnostici e terapie post-operatorie, post-ricovero o post pronto soccorso, con il limite del 50% della somma assicurata per anno ed evento e sostenute entro 90 giorni dalle dimissioni. Sulla garanzia opera una franchigia di 100,00 euro
ART.9 -DIARIA PER INABILITA’ TEMPORANEA DA INFORTUNI
La Società corrisponde la diaria per ogni giorno in cui un infortunio causi l’incapacità fisica totale o parziale dell’Assicurato ad attendere alle sue occupazioni, dedotto il numero dei giorni di franchigia pattuito. La diaria è corrisposta per un periodo massimo di 180 giorni per ogni caso di infortunio.
ART.10 – MORTE E INVALIDITA’ PERMANENTE DA CONTAGIO HIV e EPATITI
Le garanzie di Morte e Invalidità Permanente assicurate con queste partite, sono riferite al contagio che l’Assicurato medico dovesse subire da HIV (Human Immunodeficiency Virus ), Epatite B o Epatite C, a seguito di incidenti che vengono considerati Infortuni Professionali, presso gli enti sanitari riconosciuti dai propri stati ove questi esercita la propria professione di medico e sempre che questi siano ubicati in Paesi della Comunità Europea e vengano certificati, come contagi avvenuti negli stessi enti dove l’Assicurato esercita o per cui opera. Il tutto è regolato dal successivo Art.32 delle presenti Condizioni di Assicurazione.
Tutte le garanzie prestate con le presenti Condizioni di Assicurazioni saranno valide se attivate nella scheda di polizza e corrisposto il relativo premio.
GARANZIE INFORTUNI
ART. 11- GARANZIE PRESTATE
L’assicurazione vale per:
- gli infortuni professionali,
- gli infortuni extraprofessionali e avvenuti durante il tempo libero,
che producano lesioni obbiettivamente constatabili, le quali abbiano come conseguenza la morte, una invalidità permanente, una inabilità temporanea o determinino un ricovero, una gessatura, dei punti di sutura o una immobilizzazione totale.
Sono assicurabili tutte le persone da 0 a 79 anni di età, 64 per le garanzie Malattia, minimo 18 anni se contraenti della polizza. L’Assicurazione non cessa alla scadenza annuale del premio successiva al compimento del 79° o 64° anno di età dell’Assicurato ma continua i suoi effetti sino al momento della manifesta volontà di risoluzione contrattuale decisa da una delle parti con preavviso di almeno 30 giorni come previsto nel successivo Art.51 delle presenti condizioni.
ART. 11.1 - Le garanzie operano in tutto il mondo. La valutazione dell’Invalidità Permanente e la liquidazione dei danni vengono effettuate in Italia, con pagamento degli indennizzi in Euro. Per le spese sostenute in paesi extra comunità europea o con divisa monetaria diversa dall’euro, i rimborsi vengono effettuati al cambio medio ricavato dalla quotazione dell’Ufficio Italiano Cambi della settimana in cui la spesa è stata sostenuta.
Sono considerati infortuni anche:
ART. 11.2 - l’asfissia non di origine morbosa;
ART. 11.3- gli avvelenamenti acuti da ingestione o l’assorbimento di sostanze (compresi avvelenamenti e lesioni da contatto con sostanze corrosive);
ART. 11.4 - quelli subiti a seguito di malore o incoscienza;
ART. 11.5 - i colpi di sole e di calore;
ART. 11.6 - l’annegamento;
ART. 11.7 - il congelamento e l’assideramento;
ART. 11.8 - le punture di insetti e i morsi di animali ;
ART. 11.9 - infortuni determinati da: terremoti, alluvioni ed inondazioni;
Resta convenuto, per questi ultimi eventi, in caso di sinistro che colpisca più assicurati con polizze
della Società, l’esborso massimo non potrà superare Euro 1.500.000. Qualora i capitali complessivamente assicurati eccedano gli importi sopra indicati, le indennità spettanti in caso di sinistro saranno diminuite con riduzione ed imputazione proporzionale sui singoli contratti, in modo da non superare, sommate, il limite predetto.
Si intendono in garanzia inoltre.
ART.11.10 - le lesioni determinate da sforzi, con esclusione degli infarti, delle ernie del disco, muscolari e delle rotture sottocutanee dei tendini;
ART.11.11 - gli infortuni derivanti da imperizie, imprudenze colpa grave dell’Assicurato nonché quelli derivanti da tumulti popolari a condizione che l’Assicurato non vi abbia preso parte attiva e volontaria, in deroga agli artt.1900 e 1912 del CC,;
ART. 11.12 - gli infortuni avvenuti all’estero derivanti da stato di guerra, insurrezione, invasione, atti nemici, ostilità (che la guerra sia dichiarata o non), per il periodo massimo di 14 giorni dall’inizio delle ostilità, se ed in quanto l‘Assicurato risulti sorpreso dall’inizio degli eventi bellici mentre si trova all’estero. La presente garanzia non è comunque operante per gli infortuni aeronautici.
ART. 12 - VIAGGI AEREI
Ferme le norme che regolano assicurazione in generale, la garanzia è estesa, agli infortuni che l’Assicurato subisca, in qualità di passeggero, durante i viaggi aerei di turismo, trasferimento e trasporto pubblico passeggeri su velivoli od elicotteri da chiunque eserciti, esclusi quelli effettuati:
- su aeromobili di Società/Aziende di lavoro aereo per voli diversi dal trasporto Pubblico Passeggeri;
- su aeromobili di Aeroclubs,
- su apparecchi per il Volo da Diporto o Sportivo (deltaplani, ultraleggeri, parapendio).
ART. 12.1 - La copertura inizia dal momento in cui l’assicurato sale a bordo dell’aeromobile e cessa dal momento in cui ne è disceso.
ART. 12.2 - La presente estensione di garanzia non è valida se la polizza:
-ha durata inferiore ad un anno;
- è stipulata (anche in convenzione) da Agenzie di Viaggio a favore della clientela.
ART. 12.3 - In base a quanto previsto dall’articolo 31 delle “norme che regolano l’assicurazione in generale” e ai sensi e per gli effetti degli art. 1892, 1893 del CC., l’Assicurato, in base a quanto sia o venga a conoscenza, dichiara che la somma dei capitali fra la presente e altre assicurazioni contro gli infortuni, che includono la copertura del rischio volo stipulate dallo stesso o da altri sulla sua persona non supera i limiti di: Euro 1.000.000 per il caso di morte;
Euro 1.000.000 per il caso di invalidità permanente totale; Euro 250 al giorno per il caso di inabilità temporanea assoluta.
ART.12.4 - L’Assicurato si impegna a comunicare alla Società la successiva stipulazione di altre assicurazioni contro gli infortuni che includano la copertura del rischio volo, stipulate dallo stesso Assicurato o da altri sulla sua persona, qualora il totale dei capitali assicurati superi i limiti indicati al punto 10.3 .
ART.12.5 - Eventuali aumenti dei limiti al punto 9.3, devono essere preventivamente concordati con la Società.
ART. 13 - RINUNCIA ALL’AZIONE DI RIVALSA
Qualora l’infortunio sia imputabile a responsabilità di terzi la Società rinuncia ad avvalersi del diritto di surroga previsto dall’articolo 1916 del Codice Civile.
ART. 14 - ANTICIPO SULL’INDENNIZZO
L’assicurato può richiedere, non prima di 6 mesi dalla data di presentazione della denuncia di sinistro, il pagamento di un acconto sino al massimo del 50% del presumibile indennizzo, a condizione che non siano sorte contestazioni sull’indennizzo e che la presunta percentuale di invalidità stimata dalla Società in base alla documentazione acquisita sia superiore al 25%. L’acconto della somma da parte della Società potrà avere luogo solo nell’ipotesi in cui il prevedibile indennizzo sia superiore a Euro10.000,00 . Il pagamento sarà effettuato dalla Società entro 30 giorni dalla richiesta dell’anticipo.
ART. 15 - CUMULO INDENNIZZI
ART. 15.1 - L’indennizzo per il caso morte non è cumulabile con quello per invalidità permanente. Tuttavia, se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente, l’Assicurato dovesse morire in conseguenza dell’infortunio stesso, entro un periodo massimo di due anni dal giorno dell’evento, la Società corrisponde ai beneficiari la differenza fra l’indennizzo pagato e la somma assicurata per il caso morte, ove questa sia superiore, non chiede il rimborso in caso contrario.
ART. 15.2 - Le garanzie, relative alle diarie, non costituiscono cumulo tra di loro; se dovessero coincidere le giornate di più diarie, in tutto o in parte, la diaria verrà corrisposta per uno solo dei quattro eventi,(ricovero;gessatura; totale immobilizzazione; punti di sutura); progressivamente nel tempo. Ovvero, la
diaria da gessatura si conteggerà dopo le dimissioni dal ricovero, così per i punti di xxxxxx e per la immobilizzazione totale.
ART. 16 - ASSICURAZIONE PER CONTO ALTRUI
Nel caso in cui la presente assicurazione fosse stipulata per conto altrui, gli obblighi derivanti dalla polizza devono essere adempiuti dal Contraente, salvo quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall’Assicurato, così come disposto dall’art. 1891 CC..
DELIMITAZIONI / ESCLUSIONI DELLE GARANZIE INFORTUNI
ART. 17- Sono esclusi dall’assicurazione gli infortuni causati:
01) dalla guida di qualsiasi veicolo o natante a motore se l’Assicurato è privo della prescritta abilitazione, salvo il caso di guida con patente scaduta ma a condizione che l’Assicurato abbia, al momento del sinistro, i requisiti per il rinnovo o derivanti da stato di ubriachezza alla guida di veicoli o natanti a motore in genere;
02) dalla pratica di sports aerei in genere e dalle partecipazioni a gare o corse motoristiche e/o motonautiche ed alle relative prove ed allenamenti;
03) dalla pratica delle seguenti discipline sportive anche se svolte a carattere ricreativo: paracadutismo, pugilato, atletica pesante, lotta trampolino con sci o idrosci, tuffi controllati da corde elastiche (bungee jumping), sci acrobatico e/o estremo, alpinismo in solitaria con scalata di rocce ghiaccio di grado superiore al terzo della scala U.I.A.A. (Unione Internazionale Associazioni Alpinistiche), freeclimbing, discesa con xxxxxxxx xxx o slittino da gara, rugby, football americano, hockey, immersioni con autorespiratore, speleologia;
04) dalla partecipazioni ad allenamenti, corse, gare e relative prove quando l’Assicurato svolga tale attività a livello professionistico o a carattere internazionale o, comunque, in modo tale da essere prevalente per impegno temporale a qualsiasi altra occupazione;
05) dall’uso di allucinogeni, dall’uso terapeutico di stupefacenti o di psicofarmaci, le conseguenze di operazioni chirurgiche o di trattamenti non resi necessari da infortuni;
06) da delitti dolosi compiuti o tentati dall’Assicurato;
07) da guerra e/o insurrezione;
08) da trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati, e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione o fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.).
09) Sono altresì’ esclusi dall’assicurazione:
- le ernie di qualsiasi tipo;
- gli infarti e le rotture sottocutanee dei tendini;
ART. 18 - SERVIZIO MILITARE
L’assicurazione resta valida durante il servizio militare di leva in tempo di pace o il servizio sostitutivo dello stesso, nonché durante i richiami per esercitazioni. E’ considerato servizio militare di leva anche quello prestato volontariamente in corpi militari o paramilitari per l’assolvimento dell’obbligo di leva. L’assicurazione non comprende gli infortuni subiti durante arruolamento per mobilitazione o per motivi di carattere eccezionale, fermo il diritto per l’Assicurato di richiedere la risoluzione dell’assicurazione stessa, né gli infortuni subiti durante la partecipazione a interventi militari fuori dai confini della Repubblica italiana, fermo il diritto per l’Assicurato di richiedere la sospensione dell’assicurazione.
ART. 19 - CESSAZIONE DELL’ASSICURAZIONE
La sopravvenienza in corso di contratto delle seguenti affezioni: alcolismo, tossicodipendenza, sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniacodepressive o stati paranoidi costituiscono per la Società aggravamento di rischio per il quale essa non avrebbe consentito l’assicurazione ai sensi dell’art.1898 C.C. indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute dell’Assicurato medesimo, determinano la cessazione dell’Assicurazione.
ART. 20 - ALTRE ASSICURAZIONI
Fermo quanto previsto all’Art. 10.3, qualora le somme assicurate con altre polizze stipulate dallo stesso Contraente superino complessivamente il 50% di quelle garantite con la presente assicurazione, la Società, entro 30 giorni dalla comunicazione, ha facoltà di recedere dall’assicurazione con preavviso di almeno 60 giorni.
ART. 21- ATTIVITÀ DIVERSE DA QUELLA DICHIARATA
Fermo il disposto degli Artt. 33; 37 e 38 delle Norme che regolano l’Assicurazione in generale, se nel corso del contratto si verifica un cambiamento delle attività professionali dichiarate, senza che l’Assicurato ne abbia dato comunicazione alla Società, in caso di infortunio che avvenga nello svolgimento della diversa attività:
- l’indennizzo sarà corrisposto integralmente se la diversa attività non aggrava il rischio;
- l’indennizzo sarà corrisposto nella ridotta misura indicata nella tabella delle percentuali di indennizzo che segue, se la diversa attività aggrava il rischio.
Classe di attività dichiarata e risultante dalla scheda di polizza
Classe di attività accertata al momento del sinistro | Classe di attività di polizza | A | B | C | D |
A | 100 | 100 | 100 | 100 | |
B | 85 | 100 | 100 | 100 | |
C | 70 | 85 | 100 | 100 | |
D | 55 | 70 | 85 | 100 |
A tal fine, per determinare il livello di rischio dell’attività dichiarata in polizza rispetto a quella effettivamente svolta al momento del sinistro si farà riferimento alla “Tabella delle attività” riportata nelle presenti Condizioni di polizza, ove sono indicati anche i corrispondenti indici di rischio. Per la classificazione di attività eventualmente non specificate in tabella saranno utilizzati criteri di equivalenza e/o analogia ad una attività elencata. Quanto disposto dal presente articolo non si applica per gli infortuni occorsi durante il Servizio Militare di cui all’art.18.
DETERMINAZIONE DELL’AMMONTARE DELL’INDENNIZZO
ART. 22 - MORTE PER INFORTUNIO
La Società corrisponde la somma assicurata per persona deceduta in conseguenza di un infortunio in parti uguali agli eredi legittimi e/o testamentari.
ART. 23 - INVALIDITÀ PERMANENTE
A) Se l’infortunio ha come conseguenza una invalidità permanente definitiva totale, la Società corrisponde la somma assicurata.
B) Se l’infortunio ha come conseguenza un’invalidità permanente definitiva parziale, l’indennizzo viene calcolato sulla somma assicurata in proporzione al grado di invalidità permanente che va accertata facendo riferimento ai valori delle seguenti menomazioni: (Tabella Invalidità Permanente INAIL)
Descrizione Invalidità | Percentuali grado di invalidità | ||
destro | sinistro | ||
Sordità completa di un orecchio | 15% | ||
Sordità completa bilaterale | 60% | ||
Perdita totale della facoltà visiva di un occhio | 35% | ||
Perdita anatomica o atrofia del globo oculare senza possibilità di protesi | 40% | ||
Stenosi nasale assoluta unilaterale | 8% | ||
Stenosi nasale assoluta bilaterale | 18% | ||
Perdita di molti denti in modo che risulti gravemente compromessa la funzione masticatoria: | |||
a) con possibilità di applicazione di protesi efficace | 11% | ||
b) senza possibilità di applicazione di protesi efficace | 30% | ||
Perdita di un rene con integrità del rene superstite | 25% | ||
Perdita della milza senza alterazioni della crasi ematica | 15% | ||
Per la perdita di un testicolo non si corrisponde indennità | …. | ||
Esiti di frattura della clavicola bene consolidata, senza limitazione dei movimenti del braccio | 5% | ||
Anchilosi completa dell'articolazione scapolo - omerale con arto in posizione favorevole con normale mobilità della scapola | 50% | 40% | |
Anchilosi completa dell'articolazione scapolo-omerale con arto in posizione favorevole con normale mobilità della scapola | 40% | 30% | |
Perdita del braccio: | |||
a) per disarticolazione scapolo - omerale | 85% | 75% | |
b) per amputazione al terzo superiore | 80% | 70% | |
Perdita del braccio terzo medio o totale dell'avambraccio | 75% | 65% | |
Perdita del braccio al terzo medio o perdita della mano | 70% | 60% | |
Perdita di tutte le dita della mano | 65% | 55% | |
Perdita del pollice e del primo metacarpo | 35% | 30% | |
Perdita totale del pollice | 28% | 23% | |
Perdita totale dell'indice | 15% | 13% |
Perdita totale del medio | 12% | ||
Perdita totale dell'anulare | 8% | ||
Perdita totale del mignolo | 12% | ||
Perdita della falange ungueale del pollice | 15% | 12% | |
Perdita della falange ungueale dell'indice | 7% | 6% | |
Perdita della falange ungueale del medio | 5% | ||
Perdita della falange ungueale dell'anulare | 3% | ||
Perdita della falange ungueale del mignolo | 5% | ||
Perdita delle ultime due falangi dell'indice | |||
Perdita delle ultime due falangi del medio | 8% | ||
Perdita delle ultime due falangi dell'anulare | 6% | ||
Perdita delle ultime due falangi del mignolo | 8% | ||
Anchilosi totale dell'articolazione del gomito con angolazione tra 110° - 75° | |||
a) in semipronazione | 30% | 25% | |
b) in pronazione | 35% | 30% | |
c) in supinazione | 45% | 40% | |
d) quando l'anchilosi sia tale da permettere i movimenti di prono supinazione | 25% | 20% | |
Anchilosi totale dell'articolazione del gomito in flessione massima o quasi | 55% | 50% | |
Anchilosi totale dell'articolazione del gomito in estensione completa o quasi | |||
a) in semipronazione | 40% | 35% | |
b) in pronazione | 45% | 40% | |
c) in supinazione | 55% | 50% | |
d) quando l'anchilosi sia tale da permettere i movimenti di pronosupinazione | 35% | 30% | |
Anchilosi completa dell'articolazione radio - corpica in estensione rettilinea | 18% | 15% | |
Se vi è contemporaneamente abolizione dei movimenti di prono supinazione: | |||
a) in semipronazione | 22% | 18% | |
b) in pronazione | 25% | 22% | |
c) in supinazione | 35% | 30% | |
Anchilosi completa coxo - femorale con arto in estensione e in posizione favorevole | 45% | ||
Perdita totale di una coscia per disarticolazione coxo - femorale o amputazione alta, che non renda possibile l'applicazione di un apparecchio di protesi | 80% | ||
Perdita di una coscia in qualsiasi altro punto | 70% | ||
Perdita totale di una gamba o amputazione di essa al terzo superiore, quando non sia possibile l'applicazione di un apparecchio articolato | 65% | ||
Perdita diuna gamba al terzo superiore quando sia possibile l'applicazione di un apparecchio articolato | 55% | ||
Perdita di una gamba al terzo inferiore o di un piede | 50% | ||
Perdita dell'avampiede alla linea tarso - metatarso | 30% | ||
Perdita dell'alluce e corrispondente metatarso | 16% | ||
Perdita totale del solo alluce | 7% | ||
Per la perdita di ogni altro dito di un piede non si dà luogo ad alcuna indennità; ma ove concorra perdita di più dita, ogni altro dito perduto è valutato il | 3% | ||
Anchilosi completa rettilinea del ginocchio | 35% | ||
Anchilosi tibio - tarsica ad angolo retto | 20% | ||
Semplice accorciamento di un arto inferiore che superi i tre centimetri e non oltrepassi i cinque centimetri | 11% |
N.B. : in caso di constatato mancinismo le percentuali stabilite per l'arto superiore destro si intendono applicate all'arto sinistro e quelle del sinistro al destro.
C) In caso di perdita anatomica e/o funzionale di un organo o di un arto già menomato, le percentuali sopra riportate sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente.
D) Se l‘infortunio ha come conseguenza un’invalidità permanente definitiva parziale, non determinabile sulla
base dei valori previsti al punto B) si farà riferimento ai criteri qui di seguito riportati:
- nel caso di minorazioni, anziché di perdite di un arto o di un organo, e nel caso di menomazioni diverse da quelle elencate al punto B), le percentuali sopra indicate sono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta;
- nel caso di menomazioni di uno o più dei distretti anatomici e/o articolari di un singolo arto, si procederà alla valutazione con somma matematica fino a raggiungere al massimo il valore corrispon- dente alla perdita totale dell’arto stesso.
Nel caso in cui l’invalidità permanente non sia determinabile sulla base dei valori elencati al punto B) e ai criteri sopra riportati, la stessa viene determinata con riferimento ai valori e ai criteri sopra indicati, tenendo conto della complessiva diminuzione della capacità dell’ Assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione; la perdita anatomica o funzionale di più organi, arti o loro parti, comporta l’applicazione della percentuale di invalidità calcolata sulla base dei valori indicati al punto B) e ai criteri sopra richiamati, pari alla somma delle singole percentuali calcolate per ciascuna menomazione, fino a raggiungere al massimo il valore del 100%;
-per la valutazione delle menomazioni visive ed uditive si procederà alla quantificazione del grado di invali- dità permanente tenendo conto dell’eventuale applicazione di presidi correttivi.
ART. 23 Bis - Invalidità Permanente Speciale: Tabella Super: (valida se espressamente richiamata nella scheda di Certificato di polizza e riservata a particolari attività professionali)
A parziale deroga dell’Art.23, Invalidità Permanente da infortunio, la tabella delle percentuali di invalidità permanente ivi prevista, si intende sostituita con quella sotto indicata relativamente alla perdita anatomica e funzionale di alcuni organi o arti. La garanzia è prestata tenendo conto del valore specifico che detti organi o arti hanno in relazione all’attività professionale dichiarata dall’assicurato. Pertanto le percentuali di valutazione riportate nella tabella di cui al predetto articolo si intendono parzialmente modificate come segue:
Perdita:
delle braccia o delle mani, di un braccio o di una mano | 100% |
del pollice, indice, medio della stessa mano contemporaneamente | 80% |
del pollice o dell’indice destro | 60% |
del pollice o dell’indice sinistro | 50% |
dell’ultima falange del pollice o dell’indice destro | 40% |
dell’ultima falange del pollice o dell’indice sinistro | 35% |
del medio destro | 30% |
del medio sinistro | 25% |
dell’ultima falange del medio destro | 20% |
dell’ultima falange del medio sinistro | 15% |
dell’anulare o del mignolo destro | 15% |
dell’anulare o del mignolo sinistro | 10% |
di un occhio | 50% |
dell’udito bilaterale | 90% |
dell’udito di un solo orecchio | 20% |
N.B. : in caso di constatato mancinismo le percentuali stabilite per l'arto superiore destro si intendono applicate all'arto sinistro e quelle del sinistro al destro.
ART. 24 - CRITERI DI LIQUIDAZIONE DELL’INVALIDITÀ PERMANENTE Art.23 e Art. 23 Bis
Sulla Somma Assicurata sino a 200.000 euro, l’indennizzo verrà liquidato secondo quanto previsto dalla seguente tabella;
Punti di % di invalidità permanente accertata | Punti di % di invalidità permanente liquidabile rischi Professionali | Punti di % di invalidità permanente liquidabile rischi Extra-Professionali |
Sino a 2 | 0,50 | Franchigia Fissa 3% Se l’Assicurato è indenne da infortuni nei due anni precedenti dalla decorrenza della polizza CF e da ogni successivo sinistro denunciato e liquidato, si annulla la franchigia fissa del 3% e si applica in fase di |
Da oltre 2 e sino a 3 | 1,00 | |
Da oltre 3 e sino a 4 | 1,50 | |
Da oltre 4 e sino a 6 | 3,00 | |
Da oltre 6 e sino a 8 | 5,50 | |
Da oltre 8 e sino a 10 | 8,00 | |
da oltre 10 a 49 | Stessa percentuale accertata |
da 50 a 65 | 75 | liquidazione la tabella come per i rischi professionali. |
da 66 a 84 | 100 | |
Da 85 a 100 | 120 col massimo di €. 240.000 |
A maggior precisazione di quanto esposto nella tabella precedente, relativamente alla Franchigia relativa operante sui sinistri di natura Extra-Professionali, la relatività dei due anni decorre inizialmente dalla data di decorrenza della Polizza. E successivamente, durante il periodo di assicurazione, la relatività dei due anni decorre dalla data di denuncia di un sinistro di tipo Extraprofessionale e sempre che questo venga liquidato. Un sinistro denunciato e terminato senza seguito non determina l’operatività della franchigia relativa dei due anni, quindi è come se non fosse mai avvenuto. I sinistri di natura professionale non intervengono in questa regolamentazione.
Sulla somma Assicurata oltre 200.000 euro e sino a 500.000 euro, della garanzia Invalidità Permanente opera una franchigia fissa del 3% sia sugli eventi da Rischi Professionali che Extraprofessionali. Pertanto invalidità permanenti accertate sino al 3% non verranno indennizzate. Invalidità permanenti accertate superiori al 3% verranno liquidate con decurtazione dei primi 3 punti di invalidità permanente accertata.
Sulla somma Assicurata oltre 500.000 euro della garanzia Invalidità Permanente opera una franchigia fissa del 5% sia sugli eventi da Rischi Professionali che Extraprofessionali.. Pertanto invalidità permanenti accertate sino al 5% non verranno indennizzate. Invalidità permanenti accertate superiori al 5% verranno liquidate con decurtazione dei primi 5 punti di invalidità permanente accertata.
ART. 25 - ASSICURAZIONE DA LESIONI DA INFORTUNIO AD INDENNIZZO FORFETTARIO.
(l’operatività di questa garanzia esclude la operatività della garanzia Invalidità Permanente di cui al precedente Artt.20) L'assicurazione è prestata limitatamente alle conseguenze da infortunio che determinino una o più lesioni riportate e nei limiti degli indennizzi previsti nello schema “Tabella indennizzi” all’Art.27 “DETERMINAZIONE DEL MASSIMALE”.
Art. 26 CRITERI PER LA LIQUIDAZIONE DEL DANNO
Qualora l’Assicurato subisca, nel corso dello stesso evento, più lesioni indennizzabili secondo quanto previsto dalla “Tabella indennizzi” all’Art.27 “DETERMINAZIONE DELL’INDENNIZZO FORFETTARIO”, il limite massimo di indennizzabilità non potrà superare Euro 100.000,00 o 200.000,00 per anno assicurativo, secondo la scelta operata nella scheda di polizza.
Art. 27 DETERMINAZIONE DELL’INDENNIZZO FORFETTARIO.
Secondo la tipologia di lesione riportate nel seguente schema, verrà liquidato l’indennizzo corrispondente in base alla lesione e al massimale assicurato per anno e per evento.
TABELLA DI INDENNIZZO- TIPOLOGIA DI LESIONE : Indennizzi liquidabili
Somma Assicurata massima Liquidabile per anno e per evento | 100.000 | 200.000 |
LESIONI APPARATO: SCHELETRICO CRANIO | ||
FRATTURA CRANICA SENZA POSTUMI NEUROLOGICI | 900 | 1.800 |
FRATTURA OSSO ZIGOMATICO O MASCELLARE O PALATINO O LINEE DI FRATTURA INTERESSANTI TRA LORO TALI OSSA | 900 | 1.800 |
FRATTURA XXXXXX l (distacco dell'arcata dentaria superiore dal mascellare) | 1.400 | 2.800 |
FRATTURA XXXXXX II O III (non cumulabili tra loro n con XXXXXX I) | 2.800 | 5.600 |
FRATTURA ETMOIDE - FRATTURA OSSO LACRIMALE O JOIDEO O VOMERE (non cumulabile) | 300 | 600 |
FRATTURA OSSA NASALI | 300 | 600 |
FRATTURA MANDIBOLARE(PER LATO) | 1.400 | 2.800 |
TRAUMA CRANICO COMMOTIVO CON FOCOLAI CONTUSIVI A LIVELLO CEREBRALE | 2.500 | 5.000 |
COLONNA VERTEBRALE | ||
TRATTO CERVICALE | ||
FRATTURA CORPO III-IV-V-VI-VII VERTEBRA (PER OGNI VERTEBRA) | 4.200 | 8.400 |
FRATTURA PROCESSO SPINOSO O PROCESSI TRASVERSI III-IV-V-VI-VII VERTEBRA (PER OGNI VERTEBRA) | 300 | 600 |
FRATTURA CORPO O PROCESSO TRASVERSO O PROCESSO SPINOSO II VERTEBRA | 4.200 | 8.400 |
FRATTURA ARCO ANTERIORE O ARCO POSTERIORE O MASSE LATERALI (PROCESSO TRASVERSO O PROCESSI ARTICOLARI) I -VETEBRA | 4.200 | 8.400 |
TRATTO DORSALE | ||
FRATTURA DEL CORPO CON SCHIACCIAMENTO DALLA I ALLA XI VERTEBRA (PER OGNI VERTEBRA) | 2.100 | 4.200 |
FRATTURA DEL CORPO CON SCHIACCIAMENTO XII VERTEBRA | 4.200 | 8.400 |
FRATTURA PROCESSO SPINOSO O PROCESSI TRASVERSI DALLA I ALLA XII VERTEBRA (PER OGNI VERTEBRA) | 300 | 600 |
FRATTURA DEL CORPO SENZA SCHIACCIAMENTO DALLA I ALLA XI VERTEBRA (PER OGNI VERTEBRA) | 300 | 600 |
FRATTURA DEL CORPO SENZA SCHIACCIAMENTO XII VERTEBRA | 300 | 600 |
FRATTURA CORPO CON SCHIACCIAMENTO (PER OGNI VERTEBRA) | 4.200 | 8.400 |
FRATTURA PROCESSO SPINOSO O PROCESSI TRASVERSI DALLA I ALLA V VERTEBRA CON SCHIACCIAMENTO (PER OGNI VERTEBRA) | 4.200 | 8.400 |
FRATTURA CORPO SENZA SCHIACCIAMENTO (PER OGNI VERTEBRA) | 300 | 600 |
FRATTURA PROCESSO SPINOSO O PROCESSI TRASVERSI DALLA I ALLA V VERTEBRA SENZA SCHIACCIAMENTO (PER OGNI VERTEBRA) | 1.750 | 3.500 |
OSSO SACRO | ||
FRATTURA CORPI VERTEBRALI O BASE O ALI O PROCESSI ARTICOLARI O APICE O CRESTE SPINALI | 1.750 | 3.500 |
COCCIGE | ||
FRATTURA CORPI O BASE O CORNA O PROCESSI TRASVERSI O APICE | 1.750 | 3.500 |
BACINO | ||
FRATTURA ALI ILIACHE X XXXXXX ILEO-ISCHIO-PUBICA (DI UN LATO) O DEL PUBE | 1.400 | 2.800 |
FRATTURA ACETABOLARE (PER LATO) | 3.500 | 7.000 |
TORACE | ||
FRATTURA CLAVICOLA (PER LATO) | 300 | 600 |
FRATTURA STERNO | 1.400 | 2.800 |
FRATTURA DI UNA COSTA SCOMPOSTA | 300 | 600 |
FRATTURA SCAPOLA (PER LATO) | 300 | 600 |
ARTO SUPERIORE (DX o SX) | ||
BRACCIO | ||
FRATTURA DIAFISARIA OMERALE | 300 | 600 |
FRATTURA EPIFISI PROSSIMALE O SUPERIORE OMERALE (Delimitata dal collo chirurgico) | 2.500 | 5.000 |
FRATTURA EPIFISI DISTALE O INFERIORE OMERALE (Delimitata dalla linea ideale che unisce TROCLEA E CAPITELLO) | 2.500 | 5.000 |
AVAMBRACCIO | ||
FRATTURA EPIFISI PROSSIMALE RADIO (FRATTURA TUBEROSIT RADIALE O CAPITELLO O COLLO O CIRCONFERENZA ARTICOLARE) | 1.750 | 3.500 |
FRATTURA EPIFISI DISTALE RADIO E/O ULNA (FACCIA ARTICOLARE CARPICA O PROCESSO STILOIDEO O INCISURA ULNARE) | 2.500 | 5.000 |
FRATTURA EPIFISI PROSSIMALE ULNA (OLECRANO O PROCESSO CORONOIDEO O INCISURA SEMILUNARE E RADIALE) | 1.750 | 3.500 |
FRATTURA BIOSSEA RADIO E ULNA COMPOSTA | 300 | 600 |
FRATTURA BIOSSEA RADIO E ULNA SCOMPOSTA | 4.200 | 8.400 |
POLSO E MANO | ||
FRATTURA SCAFOIDE | 1.400 | 2.800 |
FRATTURA SEMILUNARE | 100 | 200 |
FRATTURA PIRAMIDALE | 100 | 200 |
FRATTURA PISIFORME | 100 | 200 |
FRATTURA TRAPEZIO | 100 | 200 |
FRATTURA TRAPEZOIDE | 100 | 200 |
FRATTURA CAPITATO | 100 | 200 |
FRATTURA UNCINATO | 100 | 200 |
FRATTURA I METACARPALE | 900 | 1.800 |
FRATTURA II O III O IV O V METACARPALE | 100 | 200 |
FRATTURA PRIMA FALANGE DITA | ||
POLLICE | 3.500 | 7.000 |
INDICE | 2.000 | 4.000 |
MEDIO | 300 | 600 |
ANULARE | 300 | 600 |
MIGNOLO | 100 | 200 |
FRATTURA SECONDA FALANGE DITA | ||
POLLICE | 1.750 | 3.500 |
INDICE | 300 | 600 |
MEDIO | 300 | 600 |
ANULARE | 300 | 600 |
MIGNOLO | 100 | 100 |
FRATTURA TERZA FALANGE DITA | ||
INDICE | 300 | 300 |
MEDIO | 300 | 300 |
ANULARE | 300 | 300 |
MIGNOLO | 100 | 100 |
ARTO INFERIORE (DX o SX) | ||
FRATTURA FEMORE | ||
DIAFISARIA | 1.400 | 2.800 |
EPIFISI PROSSIMALE (PROTESI D'ANCA) | 6.400 | 12.800 |
EPIFISI PROSSIMALE NON PROTESIZZATA | 1.750 | 3.500 |
EPIFISI DISTALE (Delimitata da una linea ideale che congiunge i due epicondili attraverso la fossa intercondiloidea e quella sopratrocleare) | 1.750 | 3.500 |
FRATTURA TIBIA | ||
DIAFISARIA | 900 | 1.800 |
ESTREMITA' SUPERIORE (eminenza intercondiloidea o faccette articolari superiori o condili o faccette articolare fibulare) | 2.000 | 4.000 |
ESTREMITA' INFERIORE (malleolo mediale o faccetta articolare inferiore) | 1.400 | 2.800 |
FRATTURA PERONE | ||
ESTREMITA' INFERIORE (malleolo laterale o faccetta articolare) | 1.400 | 2.800 |
FRATTURA BIOSSEA TIBIA E PERONE COMPOSTA E SCOMPOSTA | 1.750 | 3.500 |
PIEDE | ||
TARSO | ||
FRATTURA ASTRAGALO | 2.500 | 5.000 |
FRATTURA CALCAGNO | 2.800 | 5.600 |
FRATTURA SCAFOIDE | 300 | 600 |
FRATTURA CUBOIDE | 1.400 | 2.800 |
FRATTURA CUNEIFORME | 300 | 600 |
METATARSI | ||
FRATTURA I METATARSALE | 1.400 | 2.400 |
FRATTURA II O III O IV O V METATARSALE | 300 | 600 |
FALANGI | ||
FRATTURA ALLUCE (I o II Falange) | 100 | 200 |
FRATTURA I o II o III FALANGE DI OGNI ALTRO DITO DEL PIEDE | 50 | 100 |
LESIONI DENTARIE | ||
ROTTURA INCISIVO CENTRALE SUPERIORE (per ogni dente) | 50 | 100 |
ROTTURA INCISIVO CENTRALE INFERIORE (per ogni dente) | 50 | 100 |
ROTTURA INCISIVO LATERALE (per ogni dente) | 50 | 100 |
ROTTURA CANINI (per ogni dente) | 50 | 100 |
ROTTURA PRIMI PREMOLARI (per ogni dente) | 25 | 50 |
ROTTURA SECONDI PREMOLARI (per ogni dente) | 25 | 50 |
ROTTURA PRIMI MOLARI (per ogni dente) | 25 | 50 |
ROTTURA SECONDI MOLARI (per ogni dente) 5 | 25 | 50 |
ROTTURA TERZO MOLARE SUPERIORE | 25 | 50 |
ROTTURA TERZO MOLARE INFERIORE | 25 | 50 |
LESIONI PARTICOLARI | ||
ASPORTAZIONE CHIRURGICA DI PARTE DI TECA CRANICA (indipendentemente dall'estensione della breccia) | 1.750 | 3.500 |
ROTTURA MILZA CON SPLENECTOMIA | 3.500 | 7.000 |
ROTTURA RENE CON NEFRECTOMIA | ||
ESITI EPATECTOMIA (oltre un terzo del parenchima) 3.550 EPATITI TOSSICHE O INFETTIVE (con test enzimatici e sieroproteici alterati e con bilirubinemia oltre i valori normali) | 5.000 | 10.000 |
ERNIA CRURALE O IPOIEPIGASTRICA O OMBELICALE O DIAFRAMMATICA (trattate chirurgicamente) | 3.500 | 7.000 |
PERDITA ANATOMICA DI UN GLOBO OCULARE | 10.000 | 20.000 |
CECITA' MONOLATERALE (Perdita irreversibile non inferiore a 9/10 di visus) | 9.000 | 18.000 |
PERDITA TOTALE DELLA FACOLTA VISIVA DI AMBEDUE GLI OCCHI | 35.000 | 70.000 |
SORDITA' COMPLETA BILATERALE | 9.000 | 18.000 |
XXXXXXX XXXX (oltre i due terzi) | 5.000 | 10.000 |
PERDITA LINGUA (oltre i due terzi) | 9.000 | 18.000 |
PERDITA COMPLETA DI UN PADIGLIONE AURICOLARE | 900 | 900 |
PERDITA COMPLETA DI ENTRAMBI I PADIGLIONI AURICOLARI | 1.750 | 3.500 |
PROTESI D'ANCA (non cumulabile) | 7.000 | 14.000 |
PROTESI DI GINOCCHIO (non cumulabile) | 7.000 | 14.000 |
PATELLECTOMIA TOTALE | 5.000 | 10.000 |
PATELLECTOMIA PARZIALE | 1.400 | 2.800 |
PERDITA ANATOMICA DI UN TESTICOLO | 1.000 | 2.000 |
PERDITA ANATOMICA DEI DUE TESTICOLI | 5.000 | 10.000 |
PERDITA ANATOMICA DEL PENE | 9.000 | 18.000 |
LESIONI MUSCOLO-TENDINEE | ||
ROTTURA DELLA CUFFIA DEI ROTATORI (trattata chirurgicamente) -non cumulabile- | 2.250 | 4.500 |
ROTTURA DEL TENDINE DISTALE DEL BICIPITE BRACHIALE (trattata chirurgicamente) | 2.250 | 4.500 |
ROTTURA DEL TENDINE PROSSIMALE DEL BICIPITE BRACHIALE (trattata chirurgicamente) | 2.000 | 4.000 |
ROTTURA DEI TENDINI DELLE DITA DI UNA MANO (trattata chirurgicamente) | 3.500 | 7.000 |
ROTTURA DEI TENDINI DEL QUADRICIPITE FEMORALE (trattata chirurgicamente) | 3.500 | 7.000 |
LUSSAZIONE ARTICOLAZIONE TEMPORO-MANDIBOLARE (documentata radiologicamente) | 1.400 | 2.800 |
LUSSAZIONE RECIDIVANTE GLENO-OMERALE (trattata chirurgicamente) | 2.000 | 4.000 |
LUSSAZIONE GLENO-OMERALE (evidenziata radiologicamente) | 2.000 | 4.000 |
LUSSAZIONE STERNO-CLAVEARE (trattata chirurgicamente) | 2.000 | 4.000 |
LUSSAZIONE ACROMION-CLAVEARE (trattata chirurgicamente) | 2.000 | 4.000 |
LUSSAZIONE GOMITO (evidenziata radiologicamente) | 3.500 | 7.000 |
LUSSAZIONE RADIO-CARPICA (trattata chirurgicamente)-non cumulabile- | 1.750 | 3.500 |
LUSSAZIONE MF O IF 2 - 3 - 4 - 5 DITO DELLA MANO (evidenziata radiologicamente)- valore massimo per ogni dito- | 300 | 600 |
LUSSAZIONE MF O IF POLLICE (trattata chirurgicamente) | 1.750 | 3.500 |
LUSSAZIONE D'ANCA (Documentata radiologicamente) | 3.500 | 7.000 |
LUSSAZIONE METATARSO-FALANGEA O IF DELL'ALLUCE (Documentata radiologicamente) | 1.400 | 2.800 |
LUSSAZIONE METATARSO-FALANGEA O IF II O III O IV O V DITO DEL PIEDE (Documentata radiologicamente) | 100 | 200 |
LESIONE DEI LEGAMENTI COLLATERALI DEL GINOCCHIO (trattata chirurgicamente) | 5.000 | 10.000 |
LESIONI DEL CROCIATO ANTERIORE O POSTERIORE O DEL PIATTO TIBIALE (trattate chirurgicamente)- non cumulabili tra loro- | 3.500 | 7.000 |
LESIONI ISOLATE DELLA CAPSULA O MENISCALI (trattate chirurgicamente) non cumulabili tra loro- | 300 | 600 |
LESIONE TENDINE ROTULEO (trattata chirurgicamente) | 1.750 | 3.500 |
LESIONI CAPSULO-LEGAMENTOSE DELLA TIBIO-PERONEO-ASTRAGALICA (trattate chirurgicamente) non cumulabili tra loro- | 2.800 | 5.600 |
AMPUTAZIONI | ||
ARTO SUPERIORE | ||
AMPUTAZIONE DELL'ARTO SUPERIORE | 20.000 | 40.000 |
AMPUTAZIONE DI UNA MANO O DI TUTTE LE DITA DI UNA MANO | 18.000 | 36.000 |
AMPUTAZIONE POLLICE + 3 DITA | 14.000 | 28.000 |
AMPUTAZIONE POLLICE + 2 DITA | 10.000 | 20.000 |
AMPUTAZIONE 2 DITA | 5.000 | 10.000 |
AMPUTAZIONE OLTRE I DUE TERZI DEL POLLICE | 5.000 | 10.000 |
AMPUTAZIONE OLTRE I DUE TERZI ALTRE DITA | 1.750 | 3.500 |
AMPUTAZIONE OLTRE I DUE TERZI DELLA FALANGE UNGUEALE DEL POLLICE | 4.000 | 8.000 |
AMPUTAZIONE OLTRE I DUE TERZI DELLA FALANGE UNGUEALE ALTRE DITA | 1.000 | 2.000 |
AMPUTAZIONE ULTIME DUE FALANGI DITA LUNGHE | 2.000 | 4.000 |
ARTO INFERIORE | ||
AMPUTAZIONE OLTRE I DUE TERZI DELL'ARTO INFERIORE (al di sopra della metà della coscia) | 20.000 | 40.000 |
AMPUTAZIONE AL DI SOTTO DELLA MET DELLA COSCIA (ma al di sopra del ginocchio) | 20.000 | 40.000 |
AMPUTAZIONE TOTALE O OLTRE I DUE TERZI DELLA GAMBA (al di sotto del ginocchio) | 20.000 | 40.000 |
AMPUTAZIONE DI GAMBA AL TERZO INFERIORE | 18.000 | 36.000 |
PERDITA DI UN PIEDE | 18.000 | 36.000 |
PERDITA DELL'AVAMPIEDE ALLA LINEA TARSO-METATARSALE | 9.000 | 18.000 |
PERDITA DI AMBEDUE I PIEDI | 35.000 | 70.000 |
PERDITA DELL'ALLUCE | 5.000 | 10.000 |
PERDITA DELLA FALANGE UNGUEALE DELL'ALLUCE | 2.500 | 5.000 |
PERDITA DI OGNI ALTRO DITO DEL PIEDE | 100 | 200 |
ART. 28 -DIARIA DA RICOVERO E/O GESSATURA
La Società corrisponde all’Assicurato la diaria assicurata come prevista nelle “Descrizione della Garanzia” Art. 8.1 e 8.2, Il pagamento viene effettuato a cura ultimata su presentazione, in originale, di una dichiarazione, rilasciata dall’istituto di cura, attestante la durata del ricovero o della gessatura e su presentazione di cartella clinica se predisposta; il primo e l’ultimo giorno di ricovero e gessatura verranno complessivamente indennizzati per un solo giorno. In caso di day hospital, la diaria viene indennizzata al 50% di quella assicurata.
ART. 29 - DIARIA DA PUNTI DI SUTURA E/O DA IMMOBILIZZAZIONE
La Società corrisponde all’Assicurato la diaria assicurata come prevista nelle “Descrizione delle Garanzie”
Art. 8.3 e 8.4, Il pagamento viene effettuato a cura ultimata su presentazione, in originale, di una dichiarazione, rilasciata dall’istituto di cura, attestante la durata di detenzione dei punti o della prescrizione delle giornate di immobilizzazione; il primo e l’ultimo giorno verranno complessivamente indennizzati per un solo giorno. In caso di day hospital, la diaria viene indennizzata al 50% di quella assicurata.
Le Diarie non sono cumulabili tra loro come previsto all’Art. 15.2 delle presenti condizioni.
ART.30 - RIMBORSO SPESE MEDICHE DA INFORTUNIO
La Società rimborsa agli Assicurati, in caso di infortunio , il costo delle cure mediche sostenute, fino a concorrenza, per ogni evento e per anno, dell’importo assicurato indicato in polizza e con le condizioni di cui all’Art.9 delle presenti Condizioni.
Rimangono espressamente escluse le spese sostenute per interventi chirurgici di natura plastica, salvo quelle rese necessarie per ricostruzioni post traumi o per contenere il grado di invalidità permanente. Qualora gli Assicurati fruiscano di altre analoghe prestazioni assicurative (sociali o private), la garanzia vale per l’eventuale eccedenza di spese da questa non rimborsate. La garanzia è prestata con una franchigia fissa di € 100,00 per evento.
ART. 31 - DIARIA DA INABILITÀ TEMPORANEA
L’indennizzo per inabilità temporanea è dovuto:
al 100% per ogni giorno in cui l’Assicurato si è trovato nella totale o parziale incapacità fisica di attendere alle sue occupazioni . L’indennizzo per inabilità temporanea è riconosciuto per massimo 90 giorni per evento e 180 per anno, comprensivi dei giorni di franchigia previsti e viene effettuato dedu- cendo i giorni di franchigia con le seguenti modalità:
- per diarie assicurate sino a Euro 50: franchigia di giorni 6 per le classi A-B, franchigia di giorni 8 per la classe C-D;
- per diarie assicurate da Euro 51 a Euro 100: franchigia di giorni 8 per le classi A-B, franchigia di giorni 10 per la classe C-D;
Nel caso in cui l’assicurato trascorra i giorni di franchigia ivi previsti ricoverato in istituto di cura non si procederà alla deduzione dei giorni di franchigia. Nel caso i giorni di ricovero siano inferiori a quelli di franchigia previsti, saranno dedotti i giorni di ricovero dai giorni di franchigia.
Art. 32 – GARANZIA CONTAGIO DA HIV e EPATITI
Qualsiasi fatto accidentale che possa dar luogo a un contagio potenziale da Hiv e Epatiti di tipo B o C, deve essere segnalato alla Compagnia entro 7 giorni mediante lettera Raccomandata.
Art. 32.1 - In caso di sinistro relativo alle garanzie di Morte o Invalidità Permanente, devono essere fornite le seguenti informazioni oltre a quanto previsti al successivi art. 34 delle presenti Condizioni d’Assicurazione:
- descrizione certificata dall’Ente dell'infortunio occorso sul lavoro che ha dato origine al contagio contenente il rapporto di incidente con i nomi di altro personale medico o paramedico presente;
- la prova che nell'incidente sia stata coinvolta una fonte precisa dell'infezione;
- la prova che l’infezione sia da virus HIV, da virus dell’epatite B o da virus dell’epatite C, si sia verificata entro 6 mesi dal fatto accidentale, e che la sieroconversione abbia determinato :
- Anticorpi negativi del virus HIV ad anticorpi positivi del virus HIV
- Anticorpi negativi dell’epatite C negativi ad anticorpi positivi dell’epatite C
- Antigeni dell’epatite B negativi ad antigeni dell’epatite B positivi.
L'assicurato deve fornire inoltre evidenza clinica dell'ultimo esame fatto prima dell'incidente e di tutti gli esami effettuati dopo l'evento secondo le procedure interne e secondo quanto previsto da INAIL. L’Assicurato deve consentire indagini, accertamenti e concedere alla Società l’accesso per poter testare in modo indipendente ai campioni di sangue utilizzati per gli accertamenti al contagio, ritenuti necessari dalla Società stessa sciogliendo dal segreto professionale i medici che hanno effettuato gli stessi accertamenti.
Art. 32.2 - Esclusioni Garanzia Contagio da HIV e Epatiti
Il sinistro non sarà indennizzabile:
• per HIV, epatite B o epatite C contratte con modalità diverse da quelle descritte all’ Art.16;
• qualora sia trovata una cura medica per la sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS) o per gli effetti del virus HIV, dell’epatite B o dell’epatite C (a seconda dei casi) o in caso di un trattamento in fase di sviluppo e approvato che renda questi virus inattivi e non infettivi e l’Assicurato si rifiuti di assumere dette cure o decida di non assumere un trattamento medico disponibile anche per la prevenzione dell’epatite B o C subito dopo che sia accaduto il fatto accidentale prima che successivamente vengano accertati definitivamente i contagi che determineranno il sinistro.
Art.32.3 - CRITERI DI LIQUIDAZIONE PER MORTE E PER INVALIDITÀ PERMANENTE DA HIV e EPATITI.
Per gli eventi assicurati Morte e Invalidità Permanente da HIV e Epatiti, saranno applicati gli stessi criteri e le franchigie previste per i casi di Morte e Invalidità Permanete degli Infortuni, regolati dagli Artt. 22;23;23Bis e 14 delle presenti Condizioni di Assicurazione.
Art. 32.4 - Cessazione della Copertura per Contagio da HIV e Epatiti
La copertura da Contagio da HIV e Epatiti termina al verificarsi del primo dei seguenti eventi:
- il pagamento dell'importo assicurato per la Garanzia da Contagio da HIV e Epatiti;
- il decesso dell'assicurato;
- la data di scadenza prevista in base alle Condizioni di polizza.
LIMITE CATASTROFALE
Nel caso di infortunio che colpisca contemporaneamente più persone assicurate, in conseguenza di un unico evento, l’esborso massimo non potrà comunque superare l’importo di Euro 3.000.000. Qualora le indennità liquidabili ai sensi di polizza eccedessero nel loro complesso tale importo, le stesse verranno proporzionalmente ridotte. Relativamente alle Garanzie da contagio da HIV ed Epatiti di cui all’Art.10 delle presenti condizioni, detto esborso massimo è di 800.000 euro.
Art. 33 CONDIZIONI AGGIUNTIVE (valide solo se espressamente richiamate nella scheda di polizza)
33.1 – LIMITAZIONE DELL’ ASSICURAZIONE AGLI INFORTUNI PROFESSIONALI
A parziale deroga dell’art. 9), l’assicurazione vale esclusivamente per le attività extraprofessionali e quelle legate al tempo libero dell’assicurato.
33.2 - LIMITAZIONE DELL’ ASSICURAZIONE AGLI INFORTUNI EXTRAPROFESSIONALI
A parziale deroga dell’art. 9), l’assicurazione vale esclusivamente per le attività professionali dell’assicurato.
IN CASO DI SINISTRO
ART. 34- OBBLIGHI DEL CONTRAENTE o ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO
Il Contraente o l’Assicurato devono:
a) entro 7 giorni dalla data dell’infortunio, o dal momento in cui ne abbiano avuto la possibilità, ai sensi dell’art. 1913 del CC, comunicare per iscritto all’agenzia alla quale è assegnata la polizza o alla direzione della Società data, ora e luogo dell’evento, la causa presumibile che lo ha determinato, le sue conseguenze immediatamente note nonché le modalità di accadimento. L’inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale dell’indennizzo ai sensi dell’art. 1915 C.C.;
b) far precedere quanto sopra da comunicazione telegrafica in caso di lesioni gravi a persona o decessi;
c) far pervenire tempestivamente notule, ricevute, fatture, quietanze, ed altri documenti, atti a dimostrare l’entità delle spese effettivamente sostenute per le quali, in base alla polizza, viene richiesto l’indennizzo,
Inoltre, il Contraente o l’Assicurato devono:
a) trasmettere con la comunicazione di cui sopra il certificato medico attestante la gravità delle lesioni;
b) trasmettere, se esplicitamente richiesto dalla Società e fino a cura ultimata, certificati medici periodici sul decorso dell’infortunio ad intervalli non superiori a 15 giorni.
c) consentire indagini, accertamenti, fornire documentazione (copia della cartella clinica, libretto sanitario) ritenuti necessari dalla Società, sciogliendo dal segreto professionale i medici che hanno visitato o curato l’Assicurato. In caso di decesso dell’Assicurato il presente obbligo spetta ai benefi- ciari;
Le spese relative ai documenti sono a carico dell’Assicurato.
ART.35 - CRITERI D’INDENNIZZO - LIQUIDAZIONE
L’assicurazione è valida purché la morte, l’invalidità permanente e le altre prestazioni sanitarie, siano la conseguenza di eventi accaduti durante il periodo di assicurazione e denunciati nei termini previsti dall’Art.31 anche se accertate o avvenute conseguentemente entro 2 anni dalla data dell’infortunio. La Società corrisponde l’indennizzo per le conseguenze dirette ed esclusive dell’infortunio, avvenuto durante il periodo di validità della polizza, che siano indipendenti da condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute; pertanto l’influenza che l’infortunio può avere esercitato su tali condizioni, come pure il pregiudizio che esse possono subire all’esito delle lesioni prodotte dall’infortunio sono conseguenze indirette e quindi non sono indennizzabili. Parimenti, nei casi di preesistente mutilazione o difetto fisico, l’indennizzo per invalidità permanente è liquidato per le sole conseguenze dirette cagionate dall’infortunio.
ART. 35.1 – PAGAMENTO DELL’INDENNIZZO
Verificata l’operatività della garanzia, valutato il sinistro e ricevuta la necessaria documentazione, la Società provvede al pagamento dell’indennizzo entro 30 giorni dalla data di perfezionamento dell’atto di liquidazione del sinistro.
OGGETTO DELLE GARANZIE MALATTIA
DESCRIZIONE DELLE GARANZIE MALATTIA (valide se espressamente richiamate nella scheda di polizza)
ART.36. DIARIA DA RICOVERO DA MALATTIA
La Società corrisponde la diaria per ogni giorno di degenza in cui un infortunio o una malattia causi all’Assicurato il ricovero in istituto di cura (pubblico o privato) anche in forma di Day Hospital, per la durata massima di 120 gg , per evento e 240 gg per anno.
ART. 37 - DIARIA DA GESSATURA DA MALATTIA
Qualora in conseguenza dell’infortunio o di una Malattia, sia stata applicata una gessatura in Istituto di cura o in ambulatorio, verrà corrisposta la diaria prevista nella scheda di polizza sino alla rimozione delle gessature (vedasi definizione) nel limite massimo di 90 gg per evento e 180gg per anno. Sulla garanzia opera una carenza di 30 gg.
Relativamente alle garanzie di cui agli Artt. 36 e 37 delle presenti Condizioni, la Società corrisponde all’Assicurato la diaria assicurata come prevista nelle “Descrizione delle Garanzie” e Il pagamento viene effettuato a cura ultimata su presentazione, in originale, di una dichiarazione, rilasciata dall’istituto di cura, attestante la durata del Ricovero o detenzione delle giornate della gessatura, il primo e l’ultimo giorno verranno complessivamente indennizzati per un solo giorno. In caso di day hospital, la diaria viene indennizzata al 50% di quella assicurata.
Le predette garanzie operano autonomamente se non coincidenti. Operano invece progressivamente nel tempo, per uno solo dei due eventi qualora dovessero coincidere, Ricovero o Gessatura, come specificato nel successivo Art.38, Cumulo Indennizzi.
ART. 38 –CUMULI INDENNIZZI
Le garanzie, relative alle diarie, non costituiscono cumulo tra di loro; se dovessero coincidere le giornate di più diarie, in tutto o in parte, la diaria verrà corrisposta per uno solo dei due eventi, Ricovero o Gessatura, progressivamente nel tempo.
ART. 39 - INVALIDITA’ PERMANENTE DA MALATTIA
In caso di malattia che abbia per conseguenza una Invalidità Permanente insorta successivamente alla data di effetto dell’assicurazione e comunque non prima di 60 giorni dalla predetta data , di grado non inferiore al 25% e se questa si verifichi entro un anno dal giorno nel quale la malattia è stata denunciata, verrà liquidato un indennizzo calcolato sulla somma assicurata, secondo le percentuali seguenti:
% IP Accertata | % I P L i q u i d a t a | % I P Ac c e r t a t a | % IP Liquidata |
25 | 5 | 56 | 59 |
26 | 8 | 57 | 63 |
27 | 11 | 58 | 67 |
28 | 14 | 59 | 71 |
29 | 17 | 60 | 75 |
30 | 20 | 61 | 79 |
31 | 23 | 62 | 83 |
32 | 26 | 63 | 87 |
33 | 29 | 64 | 91 |
34 | 32 | 65 | 95 |
Da 35 a 55 | 35/55 Stessa % accertata | da 66 a 100 | 100 |
Sulla garanzia opera una carenza di 60 giorni dalla decorrenza delle garanzie. ART.40 – ESCLUSIONI INERENTI LE GARANZIE MALATTIA
Sono esclusi dall'oggetto della Copertura di Ricoveri, Gessature e Invalidità Permanente da Malattia se questi eventi fossero causati da:
- ricoveri o gessature dovuti a malattie preesistenti e diagnosticate prima della decorrenza della polizza;
- invalidità preesistenti nonché quanto imputabile a condizioni fisiche o patologiche preesistenti già diagnosticate all’assicurato prima della data di decorrenza dichiarate o meno nel questionario anamnestico allegato per ciascun assicurato, che costituiscono parte integrante della presente assicurazione;
- operazioni chirurgiche, cure mediche o trattamenti estetici non resi necessari da Malattia dell’Assicurato;
- cure od interventi per l'eliminazione o correzione di difetti fisici;
- malattie tropicali;
- effetto di sieropositività HIV, AIDS;
- effetto delle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco- depressive o stati paranoiche;
- trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione-fusione nucleare. isotopi radioattivi, macchine- accelleratrici, raggi X).
ART. 41- OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO
l’Assicurato deve:
a) effettuare per iscritto all’agenzia alla quale è assegnata la polizza o alla direzione della Società dal momento in cui ne abbiano avuto la possibilità, ai sensi dell’art. 1913 del CC, la denuncia di sinistro ed allegare la o le cartelle cliniche inerenti i Ricoveri, le gessature e i certificati medici con dettagliate informazioni sulla natura, il decorso e conseguenze della malattia.
b) Trasmettere successivamente certificato medico attestante l'avvenuta guarigione clinica della malattia.
c) Presentare, trascorsi sei mesi dalla data del certificato attestante la guarigione, un certificato medico con l'indicazione del grado di Invalidità Permanente direttamente residuato dalla malattia.
ART.42 - CRITERI D’INDENNIZZO - LIQUIDAZIONE
L’assicurazione è valida purché l’invalidità permanente e le altre prestazioni, siano la conseguenza di eventi accaduti durante il periodo di assicurazione e denunciati nei termini previsti dall’Art.34 anche se accertate o avvenute conseguentemente entro 2 anni dalla data della malattia. La Società corrisponde l’indennizzo per le conseguenze dirette ed esclusive della Malattia, avvenuta durante il periodo di validità della polizza, che siano indipendenti da condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute.
ART. 42.1 – PAGAMENTO DELL’INDENNIZZO
Verificata l’operatività della garanzia, valutato il sinistro e ricevuta la necessaria documentazione, la Società provvede al pagamento dell’indennizzo entro 30 giorni dalla data di perfezionamento dell’atto di liquidazione del sinistro.
ART. 43 - CONTROVERSIE SU INFORTUNI O MALATTIA – ARBITRATO IRRITUALE
Qualora tra l'Assicurato e la Società insorgano eventuali controversie sulla natura o sulle conseguenze dell'Infortunio o delle malattie, oppure sul grado di Invalidità Permanente, la decisione della controversia può essere demandata, ad un Collegio di tre medici. L'incarico deve essere conferito per iscritto indicando i termini controversi. L'incarico deve essere conferito per iscritto indicando i termini controversi. I medici del Collegio sono nominati uno per parte ed il terzo, che deve essere scelto tra i consulenti medici legali, di comune accordo o, in caso contrario, dal Presidente del Consiglio dell'Ordine dei Medici della città ove ha sede l'istituto di Medicina Legale più vicina alla residenza dell'Assicurato: luogo dove si riunirà il Collegio stesso. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico. E’ data facoltà al Collegio Medico di rinviare, ove ne riscontri l'opportunità, l’'accertamento definitivo dell’Invalidità Totale Permanente ad epoca da definirsi dal Collegio. Le decisioni del Collegio Medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le parti, anche se uno dei medici rifiuta di firmare il relativo verbale.
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE
ART. 44 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’Assicurazione, ai sensi degli artt.1892, 1893 e 1894 CC. .
ART. 45 - Altre assicurazioni
Il Contraente deve comunicare per iscritto alla Società l’esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro, l’Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ai sensi dell’art. 1910 c.c.
ART. 46 - Pagamento del premio
L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze, ai sensi dell’art. 1901 c.c. i premi devono essere pagati all’agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società.
ART. 47 - Modifiche dell’assicurazione
Le eventuali modifiche dell’assicurazione devono essere provate per iscritto.
ART. 48 - Aggravamento del rischio
Il Contraente deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione, ai sensi dell’art. 1898 c.c. ( tranne per quanto previsto dall’ art. 18)
ART. 49 - Diminuzione del rischio
Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell’art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso.
ART. 50 - Recesso dall’Assicurazione in caso di sinistro.
Dopo ogni sinistro, denunciato a termini di polizza e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo, ciascuna delle Parti può recedere, dandone comunicazione all’altra Parte mediante lettera raccomandata. Il recesso ha effetto dalla data di invio della comunicazione da parte dell’Assicurato; il recesso da parte della Società ha effetto trascorsi 30 giorni dalla data di invio della comunicazione. La Società, entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell’imposta, relativa al periodo di assicurazione non corso. Il diritto di recesso non è esercitabile relativamente ai sinistri delle garanzie Malattia.
ART. 51 - Proroga dell’assicurazione.
In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza dell’assicurazione, quest’ultima è prorogata per un anno. Anche se il contratto fosse stipulato per una durata poliennale, è facoltà delle parti recedere ad ogni scadenza annuale dell’Assicurazione.
ART. 52 - Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico dell’Assicurato.
ART. 53 - Rinvio alle norme di legge Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
ELENCO ATTIVITA’ PROFESSIONALI
II presente elenco ha lo scopo di individuare quale codice attività professionale deve essere riportato sulla scheda di Proposta e Certificato di Assicurazione (Polizza). Inoltre ha lo scopo di evidenziare, in caso di modifica di attività professionale, l’aggravamento o la diminuzione di rischio ai sensi del punto 18) “Attività diversa da quella dichiarata”.
ELENCO CLASSI PROFESSIONALI | ||
2 | Agenti di cambio o di borsa, agenti immobiliari | A |
3 | Agenti di commercio | A |
4 | Agenti/ispettori di assicurazione | A |
5 | Agricoltori che non prendono parte ai lavori manuali | A |
7 | Albergatori senza prestazioni manuali | A |
13 | Amministratori | A |
14 | Analisti chimici | A |
16 | Antiquari senza restauro - | A |
17 | Architetti occupati prevalentemente in ufficio | A |
23 | Autorimesse: esercenti che non lavorano manualmente | A |
27 | Avvocati e procuratori legali | A |
30 | Benestanti senza particolari occupazioni - Pensionati | A |
39 | Casalinghe | A |
46 | Clero (appartenenti al) | A |
47 | Commercialisti | A |
48 | Commessi viaggiatori-rappresentanti,senza trasporto e consegna merce - | A |
50 | Concessionari auto-motoveicoli | A |
53 | Dirigenti occupati solo in ufficio | A |
56 | Disegnatori occupati solo in ufficio | A |
73 | Fotografi solo in studio | A |
77 | Geometri occupati solo in ufficio | A |
82 | Giornalisti (cronisti, corrispondenti) | A |
90 | Impiegati amministrativi in genere (non soggetti INAIL) | A |
92 | Imprenditori in genere che non lavorano manualmente | A |
96 | Ingegneri occupati solo in ufficio | A |
103 | Insegnanti di materie non sperimentali e non di pratica professionale | A |
106 | Istruttori di teoria di scuola guida | A |
110 | Magistrati | A |
117 | Mediatori in genere (escluso bestiame) | A |
119 | Medici e biologi | A |
123 | Negozi - esercizi commerciali (addetti) - mercerie, pellicce, tessuti | A |
124 | Articoli in pelle, calzature | A |
125 | Giocattoli, articoli sportivi | A |
126 | Cartolerie, librerie, edicole | A |
127 | Articoli ed apparecchi fotografici , di ottica, e musica, strumenti musicali | A |
128 | Farmacie e Farmacisti | A |
129 | Oreficerie, orologerie, gioiellerie | A |
130 | Rivendita pane, latterie, pasticcerie e gelaterie senza produzione propria | A |
131 | Xxxxxxxxxxx, profumerie, drogherie, vini e liquori | A |
132 | Frutta e verdura, fiori e piante | A |
133 | Casalinghi, armi | A |
135 | Elettrodomestici, radio TV, mobili, articoli: vendita,esclusa la posa in opera | A |
142 | Notai | A |
143 | Odontotecnici | A |
145 | Ostetriche | A |
152 | Sarti | A |
154 | Studenti | A |
162 | Addetti a centri elaborazione dati | A |
168 | Agenzia di recapito (impiegati) | A |
174 | Assistenti sociali | A |
181 | Bambini (0-13 anni) | A |
182 | Biologi addetti a laboratori di analisi | A |
185 | Certificatori di bilancio e revisori dei conti | A |
190 | Diplomatici | A |
192 | Farmacisti | A |
197 | Impiegati in agenzie d'affari, di pubblicità e di viaggi | A |
201 | Liberi professionisti (non medici) | A |
205 | Pensionati | A |
211 | Scrittori | A |
216 | Studenti (sup.13 anni) non di scuola professionale | A |
Classi B
8 | Albergatori con prestazioni manuali | B |
9 | Allenatori sportivi | B |
10 | Allevatori di bestiame che non prestano opera manuale | B |
11 | Allevatori di equini, bovini, suini | B |
18 | Architetti occupati prevalentemente all'esterno ma senza accesso ai cantieri | B |
20 | Autisti di autovetture in servizio privato, taxi, autoambulanza, auto funebri | B |
25 | Autisti di taxi e autonoleggio | B |
28 | Xxxxxxxx, parrucchieri da xxxxx | X |
31 | Bidelli | B |
34 | Callisti, manicure, pedicure, estetisti | B |
35 | Calzolai | B |
36 | Camerieri | B |
41 | Cave a giorno con o senza uso di mine: proprietari o addetti che non lavorano manualmente | B |
51 | Corniciai | B |
54 | Dirigenti occupati anche all'esterno escluso accessi a cantieri, ponti, impalcature ecc. | B |
57 | Disegnatori che frequentano anche ambienti di lavoro | B |
58 | Distributori automatici di carburante (gestori di) senza operazioni di manutenzione, lavaggio e simili | B |
60 | Domestici | B |
64 | Enologi ed enotecnici | B |
68 | Facchini (portabagagli di piccoli colli) | B |
72 | Floricoltori | B |
74 | Fotografi anche all'esterno | B |
78 | Geometri occupati anche all'esterno ma senza accesso ai cantieri | B |
80 | Giardinieri - Vivaisti | B |
83 | Guardiacaccia, guardiapesca, guardie campestri, guardie forestali | B |
87 | Idraulici solo all'interno di edifici o a terra | B |
88 | Imbianchini solo all'interno di edifici e senza l'uso di lunghe scale, impalcature e ponti | B |
91 | Impiegati tecnici (soggetti INAIL) | B |
95 | Infermieri diplomati | B |
97 | Ingegneri occupati anche all'esterno ma senza accesso ai cantieri | B |
102 | Insegnanti di educazione fisica, sci, basket, tennis, scherma, ballo, atletica leggera | B |
104 | Insegnanti di materie sperimentali anche in laboratorio o di pratica professionale | B |
107 | Istruttori di pratica (guida) di scuola guida | B |
109 | Litografi e tipografi | B |
111 | Magliaie | B |
114 | Massaggiatori, fisioterapisti | B |
115 | Materassai | B |
118 | Mediatori di bestiame | B |
134 | Ferramenta, colori e vernici, accessori per autoveicoli | B |
136 | Articoli igienico -sanitari con installazione | B |
138 | Panetterie, pasticcerie, gelaterie: per tutti compresa produzione propria | B |
139 | Salumerie, rosticcerie, macellerie, pescherie | B |
140 | Bar, caffè, bottiglierie, proprietari/ addetti a birrerie, enoteche, paninoteche | B |
141 | Ristoranti, trattorie, pizzerie | B |
144 | Ortopedici (fabbricanti di apparecchi) | B |
147 | Periti liberi professionisti occupati anche all'esterno | B |
149 | Restauratori e antiquari (di mobili o non , senza uso di impalcature) | B |
151 | Riparatori elettro. e computer | B |
155 | Tappezzieri | B |
157 | Veterinari | B |
159 | Vetrinisti | B |
163 | Addetti agli zoo | B |
165 | Addetti in imprese di pulizia senza uso di impalcature esterne | B |
166 | Addetti in lavanderia, lavasecco, tintorie e stirerie | B |
167 | Agenzia di recapito (fattorini) | B |
169 | Agronomi | B |
171 | Altri artigiani senza uso di macchine | B |
172 | Argentieri/doratori | B |
173 | Artisti di varietà, attori, musicisti, cantanti, agenti teatrali | B |
176 | Autisti di ambulanze | B |
178 | Autisti di taxi, autonoleggio | B |
179 | Ballerini | B |
180 | Bambinaie. baby-Bitter | B |
187 | Conciai | B |
188 | Custodi/portieri di stabili, alberghi, musei e simili | B |
194 | Gommisti/vulcanizzatori | B |
195 | Grafici | B |
196 | Guide turistiche | B |
198 | Incisori/coniatori | B |
199 | Indossatori e modelli | B |
200 | Insegnanti di nuoto e bagnini | B |
207 | Restauratori senza uso di impalcature | B |
209 | Restauratori ed antiquari con restauro di mobili | B |
215 | Studenti (sup.13 anni) di scuola professionale | B |
217 | Tipografi | B |
Classe C
6 | Agricoltori che lavorano manualmente | C |
15 | Antennisti (installatori di antenne radio-TV) | C |
19 | Architetti che accedono anche ai cantieri | C |
21 | Autisti di autobus pubblici e da turismo o di autocarri e motocarri senza carico e scarico. | C |
24 | Autorimesse: addetti a lavori di riparazione, manutenzione, lavaggio ecc. | C |
38 | Autoriparatore (carrozzieri o meccanici) | C |
40 | Casari | C |
49 | Commessi viaggiatori con trasporto e consegna merce - | C |
52 | Cuochi | C |
55 | Dirigenti occupati anche all'esterno con accesso a cantieri, ponti, impalcature ecc. | C |
59 | Distributori automatici di carburante (gestori di) con operazioni di manutenzione, lavaggio e simili | C |
61 | Elettrauto | C |
62 | Elettricisti che lavorano solo all'interno di edifici ed a contatto con correnti a bassa tensione | C |
66 | Xxxxxx solo a terra | C |
69 | Facchini addetti al carico e scarico di merci in genere (portuali, doganali, ecc.) | C |
75 | Geologi | C |
79 | Geometri che accedono in cantieri | C |
89 | Imbianchini anche all'esterno di edifici e con uso impalcature e ponti | C |
93 | Imprenditori edili che possono prendere parte ai lavori | C |
94 | Imprenditori in genere che possono prendere parte ai lavori | C |
98 | Ingegneri che accedono anche ai cantieri | C |
108 | Lattonieri anche su impalcature e ponti o idraulici che lavorano in esterni | C |
112 | Marmisti (posatore) solo a terra - pavimentatori, piastrellisti | C |
116 | Operai e lavoratori dipendenti (diversi da impiegati, quadri e dirigenti) con uso di macchine e accesso ad officine, cantieri ponteggi ed impalcature | C |
120 | Mobilieri: fabbricazione mobili in ferro | C |
121 | Mobilieri: fabbricazione mobili in legno | C |
122 | Muratori | C |
150 | Restauratori e antiquari (escluso mobili e con uso di impalcature) | C |
153 | Speleologi | C |
164 | Addetti in imprese di pulizia con uso di impalcature esterne | C |
170 | Altri artigiani con uso di macchine | C |
175 | Attrezzisti, macchinisti (settore spettacoli) | C |
186 | Collaudatori di veicoli e natanti a motore | C |
189 | Demolitori di autoveicoli | C |
193 | Fonditori | C |
208 | Restauratori ed antiquari con restauro con uso di impalcature | C |
210 | Saldatori | C |
212 | Scultori/Intagliatori | C |
218 | Tornitori | C |
1 | Abbattitori di piante - Boscaioli | C |
Classe D
12 | Allevatori di altri animali | D |
22 | Autisti di autocarri e motocarri con carico e scarico | D |
26 | Autisti di autobus, autocarri e motocarri, autisti di ambulanza | D |
37 | Carpentieri in legno o ferro | D |
42 | Cave a giorno: proprietari o addetti che lavorano manualmente | D |
63 | Elettricisti che lavorano anche all'esterno di edifici ed a contatto anche con correnti ad alta tensione | D |
67 | Xxxxxx anche su impalcature e ponti | D |
70 | Falegnami | D |
86 | Guardie notturne, giurate, guardie armate, portavalori, investigatori privati, guardie del corpo | D |
113 | Marmisti anche su impalcature e ponti | D |
148 | Pescatori (pesca marittima costiera) | D |
158 | Vetrai | D |
177 | Autisti di autobus, autocarri, motocarri | D |
999 | Professione non disponibile | RD |