Protocollo di Intesa
Protocollo di Intesa
tra
AGENZIA FORESTAS
(nel seguito indicata come Forestas) e
Soccorso Alpino e Speleologico della Sardegna (per brevità, nel seguito
SASS Sardegna)
quale servizio regionale del
Corpo Nazionale di Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS)
per la COLLABORAZIONE
su Pianificazione, Sviluppo, Sicurezza e Manutenzione
della Rete Escursionistica della Sardegna e per il supporto alle esercitazioni che il SASS periodicamente effettua nei territori per l’efficienza ed efficacia delle Operazioni di Soccorso
finalizzata alla REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ CONGIUNTE
per favorire SICUREZZA, QUALITÀ e DURATA dei tracciati ciclo-escursionistici ed ippoviari
e
degli snodi tra R.E.S. e R.I.S così come definite
nelle L.R. 16/2017 e L.R. 8/2016 (capo III)
INDICE DEGLI ARTICOLI
PREMESSE e CONSIDERAZIONI 3
ART. 1 - Obiettivi ed Oggetto dell’intesa 4
ART. 2 - Modalità attuative dell’intesa 4
ART. 3 - Impegni di FORESTAS 5
ART. 4 - Utilizzo strutture e foresterie per le finalità comuni 6
ART. 5 - Impegni del SASS 6
ART. 6 - Formazione e scambio della conoscenza 7
ART. 7- Gruppo di lavoro regionale 7
ART. 8- Verifica e Durata dell’accordo 8
L'anno 2019, il giorno 23 del mese di maggio a Cagliari
TRA
l’AGENZIA FORESTAS, con sede in Cagliari in xxxxx Xxxxxxx 00 C.F. 03669190922, rappresentato da Xxxxxxxx Xxxxxxx nato a [OMISSIS dati personali] il [OMISSIS dati personali] che interviene nel presente atto in qualità di Direttore Generale,
E
Soccorso Alpino e Speleologico della Sardegna (di seguito SASS) articolazione territoriale per la Sardegna del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS) con sede presso Xxx Xxxxxxx 00, Xxxxxxxx, C.F. 92063780925 rappresentato dal presidente per la Sardegna, Xxxxx Xxxxxxx, nato a [OMISSIS dati personali] il [OMISSIS dati personali] che interviene nel presente atto in qualità di presidente e rappresentante legale
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
PREMESSE e CONSIDERAZIONI
● II quadro di riferimento normativo per l’Agenzia Forestas, anche ai fini del presente accordo, è quello che deriva dalle disposizioni della Legge Regionale n. 16/2017, la L.R. 31/98 (e s.m.i), lo Statuto, i regolamenti organizzativi e le delibere dell’Amministratore Unico di Forestas, nonché quanto definito dalla Legge Regionale n. 8/2016 (“Legge Forestale”) e s.m.i.
● compete all’Agenzia il compito di amministrare il patrimonio silvo-agro-pastorale assunto in concessione o affitto dalla Regione, dai comuni e da altri enti pubblici o da privati, curandone fra l’altro la valorizzazione finalizzata a rendere fruibili dalle popolazioni le aree forestali
● le attività istituzionali dell’Agenzia includono e prevedono quindi la valorizzazione delle aree gestite, ivi compresi interventi di: rilievo dei percorsi escursionistici, ciclo-escursionistici ed ippoviari, rilievo fotografico georeferenziato, classificazione dei sentieri secondo standard nazionali, anche in ottemperanza dei compiti statutari;
● Forestas partecipa, in qualità di agenzia regionale, alla valorizzazione della Rete Ecologica Regionale attraverso l'integrazione ed il recupero delle Reti Sentieristiche e dei percorsi di Mobilità Dolce;
● Xxxxxxxx intende fornire a tutti i soggetti interessati, i dati cartografici che derivano dall’attuazione dei propri progetti, nonché tutti gli ulteriori dati e informazioni di carattere ambientale ed escursionistico acquisiti sui tracciati dei sentieri/itinerari in progetto, attraverso i sistemi informativi della Regione Sardegna (in particolare attraverso il catasto regionale dei Sentieri ed il Sistema Informativo Regionale dell’Ambiente);
● Xxxxxxxx intende pubblicare e rendere fruibili attraverso il web, le informazioni di interesse escursionistico sui tracciati dei sentieri/itinerari, anche tramite il portale web regionale XxxxxxxxXxxxxxxx.xx o sue successive evoluzioni concordate con il competente Assessorato regionale al Turismo;
● la sostanziale omogeneità degli interessi perseguiti dalle parti consente di stabilire utili forme di collaborazione sinergica, attuate attraverso la reciproca collaborazione e condivisione di informazioni ed attività, tese al comune fine di realizzare un complessivo miglioramento dell'azione ambientale e della valorizzazione della Rete Sentieristica e della sua fruizione in sicurezza, anche mirate alla sensibilizzazione ed informazione dei cittadini e degli operatori, nonché delle giovani generazioni, rispetto ai temi della tutela dell’Ambiente e della corretta pratica escursionistica, ciclo-escursionistica, ippoturistica e più in generale alle pratiche del Turismo Attivo e della mobilità lenta e sostenibile;
● Con la Delibera Amministratore n. 44 del 30.05.2018 l’Amministratore Unico dell’Agenzia aveva approvato la bozza di accordo e dato mandato al Direttore Generale di curare il rafforzamento delle partnership e dei rapporti con i portatori di interesse per la efficace governance Rete escursionistica e della Rete ippoviaria della Sardegna, anche finalizzata ad aumentare la sicurezza e la qualità dei tracciati della R.E.S.;
● Il SASS, quale servizio territoriale del CNSAS (Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico) è Struttura operativa del Club Alpino Italiano (di seguito C.A.I.) dotata di ampia autonomia organizzativa, funzionale e patrimoniale anche ai sensi dell’Art. 6, comma 6 del D.Lgs n. 419/99.
● Il C.N.S.A.S. è una libera associazione nazionale, apolitica, apartitica e senza fini di lucro ispirata ai principi di solidarietà e fiducia reciproca tra i soci. Provvede, nell’ambito delle competenze attribuite dalla Legge 26 gennaio 1963 n. 91 e successive modificazioni, alla vigilanza e prevenzione degli infortuni nell’esercizio delle attività alpinistiche escursionistiche e speleologiche, al soccorso degli infortunati o dei pericolanti e al recupero dei caduti.
● Il SASS, quale servizio territoriale del C.N.S.A.S. è servizio di pubblica utilità come indicato nella Legge 21 marzo 2001 n. 74 ed è Struttura nazionale operativa del Servizio nazionale della Protezione Civile di cui alla Legge 24 febbraio 1992 n. 225. La sede è fissata presso la sede legale del Club alpino italiano a Milano.
● Il CNSAS ed il SASS sono dotati di uno statuto i cui contenuti sono presupposto ed integrano il quadro di riferimento del presente protocollo di intesa;
● La LEGGE 18 febbraio 1992, n. 162 prevede all’art 4 c.3 che I volontari del Corpo impegnati nelle operazioni di soccorso e nelle esercitazioni possono circolare con i veicoli e le unità cinofile occorrenti, in deroga ai divieti e alle limitazioni poste da leggi regionali e provinciali e da regolamenti locali, anche nelle aree incluse in parchi nazionali, parchi regionali, riserve naturali ed aree protette.
● Organizzazione Periferica e Centrale del C.N.S.A.S. è definita nello statuto nazionale, che tra l’altro prevede la suddivisione del territorio in Zone di soccorso e, sempre su base territoriale, in Stazioni di soccorso con un Capostazione, preposto al regolare funzionamento del servizio sul territorio di sua competenza, nonché uno o più Vice capi-stazione.
ART. 1 - Obiettivi ed Oggetto dell’intesa
FORESTAS e SASS nel reciproco rispetto dei distinti ruoli condividono gli obiettivi concernenti la valorizzazione e la sicurezza della Rete Sentieristica, la tutela degli ambienti montani e forestali, le attività sportive e ricreative compatibili con il rispetto della Natura, lo sviluppo integrato della Rete ciclo-Escursionistica della Sardegna e delle ippovie (di seguito, definite RES e RIS) con attenzione alla sicurezza ed alla prevenzione degli infortuni e degli incidenti;
FORESTAS, consapevole della funzione formativa ed educativa svolta dalla pratica escursionistica, in particolare nei giovani, rileva l'importanza di offrire al SASS supporto alle proprie attività nell’ambito del territorio della Regione Sardegna in occasione di manifestazioni e/o iniziative organizzate e/o esercitazioni secondo i fini statutari di Forestas e di SASS, anche con specifico riferimento alle campagne di sensibilizzazione e presentazione, nelle scuole isolane, del ruolo della sicurezza nella sentieristica e della prospettiva più generale dello sviluppo correlato alla valorizzazione naturalistico/ambientale della Sardegna.
Oggetto del presente Protocollo di Intesa, unitamente alle premesse che ne sono parte integrante, è instaurare una stretta collaborazione finalizzata alla migliore gestione della R.E.S. e R.I.S onde meglio conseguire:
● la pianificazione della viabilità ippo-ciclo-escursionistica nel territorio della Regione,
● l'organizzazione della numerazione coerente e coordinata su base regionale dei percorsi anche ai fini dell’accatastamento dei percorsi nell’istituendo Catasto regionale della Sentieristica che la Legge 16/2017 affida a Forestas;
● il presidio e la manutenzione della Rete nei territori forestali gestiti, ovvero nel territorio regionale nel quale siano stati sviluppati tratti rilevanti di sentieristica della Sardegna, nonché nel territorio di competenza di ogni ente locale ed ente territoriale convenzionato con Forestas. Il SASS attraverso le propria organizzazione supporta e collabora a queste attività, anche attraverso pareri o segnalazioni circa la sicurezza in montagna e nei percorsi della Rete Sentieristica.
● la tempestività ed efficacia degli interventi di soccorso di competenza del SASS, quale servizio territoriale del CNSAS.
La RES contiene o conterrà in tutto o in parte percorsi rilevati, o segnalati, o indicati anche dal SASS a Forestas per successiva infrastrutturazione con risorse proprie di Forestas x XXXX o attraverso finanziamenti di varia provenienza (progetti od accordi di programma regionali, nazionali od europei) annuali e/o pluriennali.
ART. 2 - Modalità attuative dell’intesa
Questi comuni propositi verranno attuati attraverso le seguenti attività:
1) Condivisione del piano di interventi annuali e del Piano Pluriennale sul quale Forestas, su mandato della Regione Sardegna, possa lavorare per ripristino/recupero/numerazione e messa in sicurezza di percorsi escursionistici-cicloescursionistici ed ippoviari integrati;
2) Progressiva elaborazione di un "Piano di sviluppo della RES e della viabilità minore", nei perimetri gestiti e nelle aree limitrofe con la collaborazione di altri EE.LL., con indicazione dei percorsi escursionistici meritevoli di segnatura, che tenga conto delle valutazioni ambientali in merito all'apertura di una ippovia ed alla posa in opera dei segnavia, ma anche e soprattutto dei parametri di sicurezza anche grazie all’apporto del SASS;
3) Intervento di ripristino, ove necessario, e di segnatura e di messa in sicurezza anche attraverso il coordinamento con gli interventi eseguiti da altri Enti ed Associazioni nonché instaurando grazie al CAI e con SASS ulteriori collaborazioni con soggetti tecnicamente competenti a livello nazionale per la definizione di standard tecnici che integrino quanto già definito dai regolamenti regionali per la RES e la RIS anche al fine di gestire risolvere od attenuare le criticità legate alla Sicurezza;
4) Creazione dei tracciati in formato SHP e GPX, se non esistenti, sia per l’inserimento nel “catasto sentieri” - il cui contenuto verrà messo a disposizione del SASS con aggiornamenti periodici ovvero condividendo l’accesso ai reciproci sistemi informatici
- sia per quanto attiene alla viabilità forestale e montana oltre a quella escursionistica/ciclo-escursionistca/ippoviaria;
5) Verifica periodica e manutenzione dei percorsi; aggiornamento, attraverso specifiche "schede" del catasto dei percorsi escursionistici, comprendente la classificazione delle difficoltà, i tempi di percorrenza e relativa numerazione, i punti di riferimento, punti sosta, punti di accesso, da realizzarsi attraverso la compartecipazione di risorse umane e competenze tecniche di Forestas e del SASS;
6) Realizzazione di una cartografia escursionistica delle zone interessate, riportante i percorsi individuati, mettendo a valore la collaborazione di cui alla presente intesa, nel comune interesse della valorizzazione del settore escursionistico ed ippoviario/ippoturistico con enfasi sulla prevenzione degli incidenti e sulla sicurezza.
ART. 3 - Impegni di FORESTAS
Per quanto previsto all'art. 1 FORESTAS è impegnato:
● a fornire adeguato supporto tecnico-cartografico sui progetti condivisi e di interesse per FORESTAS e SASS, nei limiti logistici e dell’operatività e della disponibilità di risorse umane e materiali da destinare alle attività di sviluppo della RES, anche a fronte della Programmazione Pluriennale prevista dalla L.R. 16/2017 nonché a fronte delle direttive e delle priorità stabilite annualmente dagli assessorati regionali al Turismo ed alla Difesa Ambiente o dalla Protezione Civile, di cui anche Forestas è parte attiva;
● garantire l’accesso alle piste forestali di propria competenza, ai tecnici, mezzi e unità cinofile del CNSAS per le esercitazioni ed interventi di soccorso, attraverso un interlocuzione diretta tra i responsabili locali ed i referenti delle stazioni (Capistazione e vice-capistazione) in attuazione del comma 3 art 4 dlgs 162 del 1992,con modalità da definire e perfezionare anche attraverso successive convenzioni attuative;
● ad assicurare il raccordo ed il confronto con altri Enti Locali e con tutti i soggetti interessati;
● a garantire al SASS l'accesso gratuito ai dati e alla cartografia escursionistica prodotta da FORESTAS o comunque disponibile in quanto fornita con licenza d’uso o cessione da altri soggetti interessati (es: altri EE.LL. od Assessorati al Turismo e alla Difesa Ambiente);
● ad elaborare un PROGRAMMA ANNUALE DI INTERVENTI tenendo conto delle proposte del SASS, secondo le disponibilità finanziarie la capacità tecnico-operativa e gestionale definita negli atti di programmazione della RAS e dell’agenzia Forestas, che preveda la concreta realizzazione sul terreno della segnatura dei percorsi individuati e della loro messa in sicurezza, anche dando priorità alle segnalazioni ed alle richieste del SASS;
● a provvedere nei limiti delle risorse disponibili agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei sentieri e delle ippovie, anche dietro segnalazione del SASS, nelle zone di competenza FORESTAS e nelle pertinenze della RES e della RIS;
● a considerare SASS tra i referenti preferenziali per l’attuazione della Governance Territoriale nel contesto definito dal Regolamento Regionale per la Sentieristica e dal Tavolo tecnico regionale per la Governance Regionale della RES e RIS nonché nel piano per l'istituzione e la gestione della RES che la Regione predispone su base triennale dietro proposta dell’Agenzia Forestas;
● a collaborare nell’ambito di progetti specifici (che si demandano ad ulteriori eventuali convenzioni attuative o comunicazioni integrative alla presente) per le necessarie campagne di sicurezza, di rilievi, anche ricorrendo ove possibile ad appositi accordi attuativi insieme agli altri EE.LL. interessati (ad esempio Comuni e GAL, Enti Parco etc.);
● collaborare attivamente negli interventi di soccorso, mettendo a disposizione del coordinamento SASS uomini e mezzi, laddove possibile e necessario, limitatamente alla disponibilità di risorse materiali, logistiche e di personale, con modalità da definire e perfezionare anche attraverso successive integrazioni.
ART. 4 - Utilizzo strutture e foresterie per le finalità comuni
1. Per quanto previsto sopra Forestas si impegna ad assicurare, alle stesse condizioni concesse alle altre associazioni riconosciute e convenzionate attraverso protocolli d’intesa, l’utilizzo di strutture e foresterie per le attività del SASS anche non collegate alla mera attuazione del presente accordo (che ha per finalità principale i sopralluoghi e le verifiche per la realizzazione di sentieri sicuri e la facilitazione della esercitazioni che il SASS periodicamente effettua nei territori) da prevedersi in conformità con i Regolamenti di FORESTAS per le concessioni di tali strutture (periodicamente emendabili con atto sottoscritto dal D.G.FORESTAS) da notificarsi al presidente del SASS e fermo restando la eventuale corresponsione delle sole spese vive e/o dei consumi, se previsti).
2. FORESTAS, si impegna inoltre, per sostenere le finalità principali del presente protocollo di intesa, ovvero i sopralluoghi e le verifiche per la realizzazione di sentieri sicuri e la facilitazione della esercitazioni che il SASS periodicamente effettua nei territori) a garantire l’organizzazione ed il supporto logistico per quelle attività del SASS rientranti in tali fattispecie (verifiche e sopralluoghi sui sentieri ed altre esercitazioni legate alle attività statutarie SASS incluse quelle previste dalla Legge 18 febbraio 1992, n. 162) e la disponibilità, a titolo gratuito, di strutture e foresterie, ove possibile e fatte salve eventuali priorità istituzionali dei Servizi Territoriali di FORESTAS, che potranno accogliere operatori del SASS. Resta inteso che ogni socio SASS partecipante alle attività provvederà in proprio all’eventuale assicurazione contro gli infortuni ed il referente delle attività sarà il responsabile dell’utilizzo delle strutture stesse o dei locali di appoggio messi a disposizione da Forestas.
ART. 5 - Impegni del SASS
Per quanto previsto dal presente protocollo di intesa SASS è impegnata:
1. ad operare quale referente per l'esecuzione dei programmi congiunti e concordati per le finalità principali dell’accordo; in tale quadro SASS assicura la condivisione di informazioni e della metodologia di soccorso, e supporto alla valutazione della sicurezza dei sentieri, anche per la corretta catalogazione dei gradi di sicurezza e fruizione predisposta da FORESTAS e coerente con quella adottata dal CAI e dalle altre federazioni di categoria, ove siano individuabili a livello nazionale;
2. a condividere con XXXXXXXX le informazioni su interventi di soccorso e le segnalazioni sullo stato complessivo della rete, qualora i soci SASS o altri referenti locali programmino attività sulla RIS e/o sulla RES ovvero abbiano rilevato problemi che rendano necessario l’intervento di FORESTAS o dei Comuni territorialmente interessati per manutenzioni ed ogni altro possibile intervento;
3. a proporre ed indicare a FORESTAS, anche nell’ambito di progetti specifici o campagne di rilievo, gli interventi relativi alla sicurezza del sentiero, secondo le indicazioni e prescrizioni definite a livello nazionale da soggetti qualificati o dalla normativa vigente, collaborando con propri iscritti alla realizzazione delle attività, dei rilievi, alla segnalazione dei percorsi, allo studio ed alla progettazione;
4. a fornire a FORESTAS o ai terzi esecutori assistenza e supporto tecnico in interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei sentieri e delle ippovie (ripristino piano di calpestio, presidi di sicurezza, protezioni, deviazioni dell’acqua, dissuasori ecc...). Resta inteso che ogni socio SASS partecipante alle attività provvederà in proprio all’eventuale assicurazione contro gli infortuni;
5. a fornire assistenza e supporto tecnico nella fase di redazione di eventuali elaborati cartografici che FORESTAS x XXXX riterranno opportuno promuovere, condividendo la pianificazione delle aree montane e dei territori attraversati dalla RES e dalla RIS;
6. a partecipare, anche in veste di “portatore di interesse” nel processo di "pianificazione della Rete di ippovie e della viabilità minore" affiancando FORESTAS e gli altri partner istituzionali ad hoc individuati, nonché alla realizzazione di eventi annuali di carattere seminariale e/o alle conferenze annuali dell’escursionismo o del turismo attivo, in qualsiasi forma siano realizzate, collaborando con Forestas nei tavoli territoriali e regionali ove necessario;
7. ad operare nella realizzazione della convenzione anche in accordo con altri Enti ed Associazioni per massimizzare l’estensione dei principi e delle finalità sottostanti il presente protocollo ed indicati tra le premesse;
8. a mettere a disposizione di Forestas dati ed informazioni relativi all’escursionismo, unitamente a dati ed immagini e video ed altri asset multimediali per eventuali campagne di comunicazione, per operare quali “attori ed agenti attivi per la sicurezza nei sentieri” e favorire le integrazioni tra la RIS e la RES anche ai fini della programmazione di interventi di estensione della infrastruttura viaria forestale per la sicurezza nell’ambito della mobilità dolce e turismo attivo in genere;
9. Organizzare eventi-esercitazioni comuni relativi alla ricerca dispersi al fine di condividere le stesse modalità operative, sviluppare le migliori pratiche, definire e perfezionare la capacità operativa anche attraverso successivi accordi e convenzioni.
ART. 6 - Formazione e scambio della conoscenza
Le parti provvedono ad organizzare almeno un incontro tecnico all’anno, a livello regionale, per favorire lo scambio di idee e di conoscenze attraverso attività di formazione in aula e sul campo, anche ricorrendo ad esperti esterni.
SASS e XXXXXXXX si impegnano a concordare i temi onde favorire, compatibilmente con le risorse disponibili, la realizzazione delle attività di formazione proposte, preferibilmente nei territori interessati da interventi o presso le sedi dei Presidi Forestali attrezzate.
ART. 7- Gruppo di lavoro regionale
Le parti concordano sull’utilità, anche rispetto alle finalità del protocollo, di costituire un gruppo di lavoro congiunto per le finalità di cui al presente protocollo di intesa, e segnatamente per :
● monitoraggio dello sviluppo e delle criticità della Rete sentieristica soprattutto in tema di Sicurezza e Prevenzione;
● analisi delle principali necessità ed urgenze per pianificare gli interventi di ripristino/infrastrutturazione/manutenzione/messa in sicurezza dei sentieri;
● aggiornamento sullo stato dell’arte delle piattaforme tecnologiche disponibili nella Regione per la diffusione delle informazioni e della cartografia sentieristica, anche utilizzando prodotti e tecnologie sviluppate da SASS e messe a disposizione di Forestas (ad esempio app o similari sistemi SIT).
XXXXXXXX si impegna inoltre a mettere a disposizione una propria struttura, sita in una delle 40 foreste demaniali, quale sede delle attività seminariali, anche al fine di promuovere il territorio gestito.
ART. 8- Verifica e Durata dell’accordo
Le parti provvedono con cadenza annuale alla verifica dello stato di attuazione del protocollo di intesa, la cui durata è stabilita in un quinquennio dalla sottoscrizione, salvo modifiche e variazioni concordate dalle parti. In assenza di esplicita e formale disdetta di una delle parti firmatarie, il protocollo viene tacitamente rinnovato di tre anni in tre anni, salvo disdetta formale da inviare entro tre mesi dalla scadenza.
La forma di collaborazione definita dal presente accordo può essere rinnovata e novellata, anche in relazione allo sviluppo di progetti e programmi integrativi, su richiesta di una delle parti e previo accordo integrativo (o convenzione attuativa) sottoscritti da entrambe le parti.
ART.9 - Controversie ed altre norme finali
Per ogni controversia non risolvibile bonariamente, sarà competente unicamente il foro di Cagliari, con esclusione della possibilità di deferimento ad arbitri.
Al fine di disciplinare i termini e le forme di collaborazione per ulteriori attività proposte dal SASS, per il coinvolgimento del SASS nelle attività/progetti promosse da FORESTAS e, in generale, per quanto esula dalle previsioni del presente accordo per il raggiungimento dei fini sopra esposti si provvederà mediante atti di FORESTAS previa consultazione informale dei referenti SASS.
Xxxxxxxx e SASS inoltre indicheranno un proprio referente operativo/coordinatore per favorire l’attuazione del presente protocollo di intesa anche attraverso un costante monitoraggio e rapporto periodico sui termini del protocollo di intesa.
Relativamente alle attività di cui agli artt. precedenti e per il rilascio dell'eventuale autorizzazione per lo svolgimento in foresta delle varie attività sociali del CNSAS, ove necessario, l’iter è subordinato alla presentazione di una richiesta scritta (anche via PEC per le vie brevi) da parte del rappresentante del CNSAS o
delegato, che dovrà contenere: riferimenti del responsabile presente per tutta la durata del soggiorno o dell'attività; la durata dell'attività ed il numero previsto di persone/operatori presenti; la tipologia di attività; l'autocertificazione di idonea copertura assicurativa. Per tale attività, le strutture di Forestas garantiranno una procedura espressa e semplificata tenuto presente che al CNSAS si applicano le previsioni della Legge 162 del 1992 (in particolare l’art 4 c 3) per cui i volontari del Corpo impegnati nelle operazioni di soccorso e nelle esercitazioni possono circolare con i veicoli e le unità cinofile occorrenti, in deroga ai divieti e alle limitazioni poste da leggi regionali e provinciali e da regolamenti locali, anche nelle aree incluse in parchi nazionali, parchi regionali, riserve naturali ed aree protette.
Letto confermato e sottoscritto digitalmente, il giorno 24 maggio 2019
Per FORESTAS Per CNSAS
x.xx Xxxxxxxx Xxxxxxx x.xx Xxxxx Xxxxxxx