COMPRAVENDITA DI PRODOTTI
5.
COMPRAVENDITA DI PRODOTTI
Cap. 1. Prodotti della zootecnia
a) BOVINI DA VITA, DA LATTE, DA MACELLO
b) EQUINI
c) SUINI
d) XXXXX E CAPRINI
Art. 1 – Contrattazioni
Le contrattazioni vengono effettuate normalmente a voce.
Art. 2 – Conclusione del contratto
Il contratto si ritiene concluso quando, raggiunto l’accordo sul prezzo, i con- traenti esprimono il loro consenso con una stretta di mano o con chiare pa- role di assenso (“fatto”, “va bene” e simili o – se in asta – “accetto”).
Art. 3 – Termine ex-art. 1521 c.c.
Il termine di cui all’art. 1521 c.c., 2° comma, è di giorni otto.
Le spese di restituzione dell’animale, nell’ipotesi di prova che abbia dato esi- to negativo, sono a carico del compratore.
Art. 4 – Oggetto del contratto
Oggetto del contratto sono animali da vita, cioè destinati all’allevamento, al- la riproduzione, al lavoro, alla fornitura del latte e della lana e all’ingrasso.
Secondo le finalità d’uso il bestiame suddetto si divide in:
TITOLO V
ANIMALI DA ALLEVAMENTO: sono principalmente giovani animali non an- xxxx xxxxxx per la riproduzione (allievi);
ANIMALI DA RIPRODUZIONE: sono quelli che, trovandosi nell’età adatta per la funzione riproduttiva, sono acquistati per essere destinati particolar- mente a questo scopo.
TITOLO V
Animali da riproduzione sono:
XXXXXX - xxxxxxx (dai 12 mesi fino alla prima rotta, purché approvato ai sen- si di legge);
- toro (dopo la prima rotta, purché approvato a sensi di legge);
- manzetta (sopranna sino alla prima rotta);
- manza (sino alla seconda rotta, non gravida);
- manza piena o giovenca (gravida);
- vacca (dopo il primo parto).
OVINI - montone o ariete;
- pecora.
CAPRINI - becco;
- capra.
SUINI - verro;
- scrofa o roia.
EQUINI - puledra (sopra i 18 mesi);
- redo (sopra i 18 mesi);
- stallone (approvato a sensi di legge);
- cavalla;
- cavalla fattrice;
- asino;
- asina.
ANIMALI DA LAVORO: sono quelli che si aggiogano o si attaccano ai rota- bili o agli strumenti e alle macchine agricole e quelli che si sottopongono a portare dei carichi sul dorso.
Come tali sono da considerarsi: i buoi, le vacche, i xxxxx, i cavalli, i muli, i xxxxxxxx e gli asini.
ANIMALI DA LATTE: sono le femmine allevate, destinate e capaci di pro- durre latte e, per quanto riguarda i bovini, si distinguono commercialmen- te in:
BOVINI - “vacche asciutte” quelle che essendo vicine al parto non dan- no latte;
- “vacche fresche” quelle che appena dopo il parto sono nel pe- riodo di massima produzione lattea;
- “vacche giuste” quelle che danno regolarmente latte da tutti i quattro quarti;
- “vacche false” quelle con uno o più capezzoli che non danno lat- te.
Le capre sono da considerarsi animali da latte, quando si trovano nel perio- do di massima lattazione.
TITOLO V
L’asina, la cavalla e la pecora non vengono considerate animali da latte.
Abbeveratoio, 1 giugno 1955 (Archivio storico CCIAA TN – X.xxx Xxxxxxxx)
ANIMALI DA INGRASSO: sono quelli che vengono destinati ad un periodo più o meno lungo di ingrassamento per essere poi avviati alla macellazione. Il bestiame da ingrasso è costituito da:
XXXXXX - xxxx;
- xxxxx;
- tori;
- vacche;
- manze;
- torelli;
- manzetti e manzette (vitelloni);
- vitelli da latte naturale o artificiale (balioti) vitelli slattati (biraci).
XXXXX - xxxxxxx (di età inferiore ad 1 anno);
- castrati (di età inferiore ad 1 anno);
- agnelloni (di età inferiore ad 1 anno);
- pecore;
- agnelli.
CAPRINI - becchi;
- capre;
- capretti;
- xxxxxx (xxxxxx xxxxxxxx);
- iastre e scuei (capre sterili).
TITOLO V
SUINI - maialini da latte (lattonzoli);
- maiali maschi e femmine castrati da giovani (xxxxxxx e scavezzi);
- verri e scrofe castrati o meno a fine carriera.
EQUINI - cavalli, asini e muli di entrambi i sessi, generalmente non più atti al lavoro (rozzi, cancheri).
Art. 5 – Termini e condizioni di consegna
Xxxxx xxxxx speciali, l’animale si consegna immediatamente nel luogo di ven- dita (alla stalla, mercato, fiera).
Art. 6 – Termini e modi di pagamento
Il pagamento si fa, di regola, all’atto della conclusione del contratto in con- tanti. Solo per patti speciali il pagamento è a termine. In caso di pagamento dilazionato il compratore deve versare al venditore, all’atto del contratto, un congruo anticipo del prezzo. Nel caso che l’acconto venga dato a titolo di ca- parra, si intende fatto riferimento alla disciplina di cui all’art. 1386 c.c.
Nella compera a prova, è d’uso che il compratore versi una somma di dena- ro, da stabilirsi di comune accordo tra le parti, a titolo di cauzione, che verrà restituita se la prova non avrà esito positivo.
Art. 7 – Garanzia
Per garantire genericamente l’animale immune da tutti i vizi occulti che dan- no luogo all’azione redibitoria o all’azione estimatoria, il venditore usa le se- guenti parole o frasi: garantisco l’animale “sano e senza difetti”.
Art. 8 – Assenza di esplicita garanzia
Il venditore, anche se non fa esplicita garanzia nei modi consuetudinari pre- visti dal precedente articolo, è ugualmente tenuto a garantire l’animale im- mune dai vizi e dai difetti non apparenti che lo rendono non atto all’uso cui esso è destinato o che ne diminuiscono notevolmente il valore.
Art. 9 – Vendita senza garanzia
TITOLO V
Per escludere ogni garanzia il venditore deve formulare esplicita dichiarazio- ne, preferibilmente resa in presenza del mediatore o di altro testimonio e con l’accettazione dell’acquirente, prima di concludere il contratto. Si usa di solito la frase “vendo senza garanzia”.
Art. 10 – Garanzia per la gravidanza
Se il venditore dichiara che la bestia è stata coperta il giorno determinato, tale dichiarazione non costituisce garanzia per la gravidanza.
La dichiarazione resa dal venditore, in termini dialettali, che la bovina “ha fuori il tempo” con l’indicazione di un determinato giorno, vuole significare che alla data indicata scadono i nove mesi dal giorno della fecondazione; in tale caso il ritardo del parto oltre i 45 giorni dopo tale data, dà diritto al com- pratore di essere indennizzato delle spese di mantenimento della bovina, per i giorni decorrenti dalla scadenza di questo ultimo termine, salvi i mag- giori eventuali danni.
Quando il venditore garantisce la scadenza del parto entro un termine preci- so, la garanzia decorre da quel giorno e qualsiasi ritardo dà luogo ad inden- nizzo, per il mantenimento della bovina oltre tale data, salvo i maggiori even- tuali danni.
Art. 11 – Garanzie per tori e torelli venduti a scopo di monta
Per i tori e torelli oltre l’anno, venduti a scopo di monta e che abbiano supe- rato la visita di approvazione, si sottintende la garanzia per l’abilità al salto e alla fecondazione. Eventuali proteste devono essere sollevate nel termine di 45 giorni dalla conclusione del contratto.
Art. 12 – Garanzie per maschi bovini venduti a scopo di monta
È consuetudine pure commerciare, a scopo di monta, maschi bovini inte- ri approvati dall’apposita Commissione zootecnica anche se di età inferiore all’anno (di regola di età dagli 8 ai 12 mesi).
Anche per questi bovini si sottintende la garanzia per l’abilità al salto e alla fecondazione.
Eventuali proteste devono essere sollevate nel termine di 45 giorni dal com- pimento dell’anno.
TITOLO V
Carro con muli, 1 giugno 1953 (Archivio Storico CCIAA TN – foto Xxxxx)
Art. 13 – Vizi che danno luogo ad azione redibitoria
Sono considerati vizi o difetti che rendono l’animale inidoneo all’uso cui è destinato o che ne diminuiscono notevolmente il valore e si presumono pre- esistenti al contratto, in quanto constatati nel periodo previsto per ciascun vizio, e danno quindi luogo all’azione redibitoria o all’azione estimatoria, i se- guenti:
a. il ticchio volante o aerofagico (bovini, equini), tic o battilingua x xxxxxx o lingua serpentina (bovini), ticchio d’appoggio (equini), tiro in aria (equini), mal del tiro (equini) – (14 giorni);
b. per gli equini: la bolsaggine, bolsedine, fiato grosso, asma essenziale o bronchiale o cardiaca, enfisema polmonare, contraccolpo – (14 giorni);
c. per gli equini: l’oftalmite periodica (flussione periodica, mal della luna, flussione lunatica, cecità lunatica) – (40 giorni);
d. per gli equini: il capostorno (idrocefalo cronico, balordone, vertigine cere- brale) – (14 giorni);
e. il prolasso abituale uterovaginale (smadreggiare, mostrare la madre o il pomo o la matrice) nelle bovine non pregne, oppure entro i primi set- te mesi di gravidanza. Lo stesso prolasso costituisce vizio nel periodo dall’ottavo mese al parto, qualora lo stesso non sia spontaneamente ri- ducibile – (10 giorni);
f. l’obliterazione (chiusura) congenita di uno o più capezzoli nelle primipare gravide dopo il settimo mese (manze pronte) e l’obliterazione o stenosi di uno o più capezzoli nelle altre vacche gravide dopo l’ottavo mese (vac- che pregne asciutte) – (8 giorni dopo il parto);
g. vizi d’animo per gli equini: ombrosità, paura, scalciar, zampar, ovvero get- tare addosso le gambe davanti, mordere, cessar ovvero rinculare – (8 giorni);
h. vizi d’animo per i bovini: cozzare, scalzar ovvero tirar calci – (8 giorni);
i. vizio di non lasciarsi mungere (bovine) – (8 giorni);
TITOLO V
x. xxxxxxxxxx (vacca torizza) – (8 giorni);
x. xxxxxxxxx (xxxxxx ed equini) – (14 giorni).
Art. 14 – Altri vizi
Qualsiasi altro vizio o difetto o forma morbosa, con carattere di non apparen- za e gravità tale da compromettere in tutto o in parte l’uso ordinario al quale è destinato l’animale, e preesistente al contratto, può formare oggetto a se- conda del caso, di azione redibitoria o di azione estimatoria – (14 giorni).
Art. 15 – Denuncia dei vizi
La denuncia del vizio va fatta entro tre giorni dal momento in cui si è mani- festato. Se tuttavia esso si manifesta oltre il termine stabilito dagli artt. 13 e 14 aumentato di tre giorni, nessun diritto spetta al compratore.
Nella denuncia deve essere indicato il genere del vizio e il tempo nel quale si è manifestato. A corredo della denuncia stessa può essere allegato il cer- tificato veterinario.
Art. 16 – Trattamento dell’animale a seguito di denuncia
Denunciato il vizio, il compratore non può assoggettare a lavoro l’animale in contestazione, né metterlo in commercio, né disporre altrimenti dello stes- so, sotto pena di decadenza dell’azione redibitoria ed estimatoria, ma deve tenere l’animale in suo possesso e trattarlo con la diligenza del buon padre di famiglia.
Art. 17 – Verifica dei vizi
Ricevuta la denuncia del vizio, il venditore è tenuto a provvedere agli oppor- tuni accertamenti per mezzo del veterinario di sua fiducia, con l’interven- to del veterinario di fiducia dell’acquirente, entro otto giorni dal ricevimento della denuncia stessa. In mancanza di ciò si ritiene che egli riconosca l’esi- stenza del vizio.
Art. 18 – Perizia
Se il referto veterinario promosso dal venditore è negativo, i contraenti pos- sono assoggettare l’animale, di comune accordo e a spese di chi avrà torto, ad una perizia decisiva.
Art. 19 – Malattie infettive degli animali
Salve le norme particolari applicabili nelle zone di risanamento contro la tu- bercolosi bovina e le brucellosi, le predette malattie vanno denunciate nel termine di 10 giorni dall’acquisto, e la prova va data mediante certificato del veterinario del Servizio veterinario dell’Azienda provinciale per i servizi sani- tari, competente per territorio, previa prova della tubercolina (per la tuberco- losi) o del sangue (per le brucellosi).
La presenza di tali malattie dà diritto alla risoluzione del contratto.
Art. 20 – Denuncia obbligatoria
TITOLO V
Per ogni altra malattia infettiva o parassitaria degli animali, la cui denuncia è obbligatoria ai sensi delle leggi di polizia veterinaria, il contratto di compra- vendita è nullo, qualora si dimostri che il contagio e la malattia sono preesi- stenti al contratto.
Art. 21 – Casi di malattia acuta e di morte
Se l’animale in contestazione, per l’esistenza di un vizio o difetto, si ammala di malattia acuta, indipendentemente dal vizio per cui è in corso azione redi- bitoria o azione estimatoria, il compratore deve avvertire immediatamente il venditore e prestare le necessarie cure.
Le spese di cura sono sostenute a metà tra il venditore e il compratore, sal- vo accertamento di responsabilità o accordo diverso. Se la malattia, manife- statasi nel tempo della garanzia, deriva da negligenza del compratore, questi ne subisce il danno.
Art. 22 – Morte durante il periodo di garanzia
Se l’animale muore durante il periodo della garanzia, in conseguenza di vi- zi o difetti o di malattie preesistenti alla consegna, il danno è del venditore;
quando invece sia provato che le cause della morte non preesistevano alla vendita o furono accidentali, il danno è del compratore.
Se è incerto il momento dell’inizio della malattia, i contraenti dividono il dan- no fra loro in parti eguali.
Art. 23 – Risoluzione del contratto
In caso di risoluzione del contratto, il compratore è obbligato a ricondurre l’animale, a spese del venditore, nel luogo ove è stato stipulato il contratto o in altro stabilito di comune accordo con il venditore.
Art. 24 – Azione redibitoria
Le azioni redibitorie e le azioni estimatorie vengono promosse con citazione nel termine di 42 giorni dalla denuncia del vizio, a pena di decadenza.
Art. 25 – Bovini da macello - contratto
Oggetto del contratto sono gli animali da macello, cioè quelli destinati al- la macellazione nelle condizioni in cui si trovano, per il consumo alimentare delle carni.
Al momento della contrattazione il venditore dice se intende vendere da vita o a macello; in mancanza di specificazione o nei casi dubbi la bestia si inten- de venduta da vita.
Art. 26 – Peso
Gli animali da xxxxxxx si contrattano a peso vivo oppure a peso morto.
Art. 27 – Peso vivo
Il peso vivo viene rilevato all’atto del contratto.
TITOLO V
Nelle vendite a peso vivo si deduce dal peso la percentuale stabilita di co- mune accordo nel contratto. Nelle contrattazione di vitelli, in quei luoghi in cui viene detratta una percentuale dal peso vivo, ai fini della determinazione del prezzo (es. Trento – Pergine – Valle dei Mocheni, ecc.) detta percentua- le è del 20%.
Art. 28 – Peso morto
Il peso morto viene rilevato in tempo diverso e in maniera differente a secon- da della specie e dell’età dell’animale:
a. Il peso morto dei bovini grossi da xxxxxxx è costituito solo dai cosiddetti “quattro quarti”. Il peso dei quattro quarti è dato dall’intero corpo dell’ani- male, esclusi il sangue, la pelle, la testa senza alcuna vertebra, gli arti an- teriori dal ginocchio in giù, gli arti posteriori dal garretto in giù, la coda ta- gliata alla base (radice), le viscere che comprendono: l’apparato digeren- te, il fegato, la milza, il cuore, i polmoni, il diaframma (pariana), i reni (ro- gnoni o argnoni) col grasso che li circonda e tutto l’apparato genito-urina- rio, le budella col grasso che le circonda, il reticello (redesin); nelle vacche si esclude anche il sacco mammario. Tutte queste parti, (quinto quarto) si intendono perciò comprese nel prezzo di acquisto. Se l’animale viene pe- sato subito dopo la macellazione, quando cioè è ancora caldo e comun-
que non oltre un’ora circa, l’acquirente ha diritto di un abbuono del 2% sul peso complessivo dei quarti; se la pesatura segue dopo la prima ora, ma entro le dodici ore dalla macellazione, l’abbuono è dell’1%; nessun abbuono spetta dopo le dodici ore.
b. La pesatura dei vitelli macellati deve essere fatta in giornata, cioè entro dodici ore dalla macellazione. Se vengono pesati subito dopo la macella- zione, come avviene di solito nella stagione calda, si detrae un chilogram- mo per ogni vitello che pesi meno di 50 kg; si diffalca 1,500 kg per ogni vitello che superi i 50 kg di peso sino a 100 kg e 2 kg sopra i 100 kg; se vengono pesati tre ore dopo la macellazione non si fa nessun diffalco.
c. Il peso morto dei vitelli “sottopelle” è dato dal peso dell’animale compre- sa la pelle, le quattro gambe intere con le unghie, la coda, nonché la testa con la lingua e tutte le interiora da frittura. Viene dedotto solamente l’ap- parato digerente col grasso delle budella, la milza, il reticello (redesin), la vescica, il fiele, quel poco di grasso che circonda il foro anale.
d. Si usa anche la vendita di vitelli a peso morto, cosiddetti “quadrati”, nella quale il peso è costituito dai “quattro quarti” come per i bovini grossi da macello di cui al punto a., senza escludere però la coda e i reni col grasso che li circonda. Anche in tal caso il “quinto quarto” si intende compreso nel prezzo di acquisto.
e. La pesatura degli ovini e dei caprini adulti si fa subito dopo la macellazio- ne, detraendo al peso morto ½ kg per capo. Il peso morto degli ovini e dei caprini adulti è dato dal peso del corpo comprese le quattro gambe in- tere con le unghie, la testa, la coda e le interiora da frittura. Sono dedotti l’apparato digerente, la pelle, la milza, il diaframma e la vescica, gli organi genitali e il sacco mammario delle femmine, che restano a favore dell’ac- quirente.
TITOLO V
f. I capretti e gli agnelli si pesano pure subito dopo la macellazione, diffal- cando ¼ di kg per capo del peso morto. Il peso morto comprende tutte le stesse parti indicate per gli ovini e i caprini adulti, più la pelle.
g. La pesatura dei suini si fa subito dopo la macellazione, detraendo dal pe- so morto 1 kg per capo fino al peso di 50 kg; 1½ kg da 50 a 100 kg; 2 kg sopra i 100 kg.
h. Il peso morto dei suini è dato dal corpo dell’animale compresa la testa, la pelle, le quattro gambe intere con le unghie sgusciate e la coda. Sono esclusi: il sangue, la lingua senza sottogola, le scannature, lo stomaco, le budella, la vescica e tutte le interiora da frittura col relativo grasso, com- presa pure la milza e il diaframma (pariana), che restano a favore dell’ac- quirente.
i. Per determinare il peso morto degli equini si procede generalmente co- me per i bovini di cui al punto a), eccetto per il peso dei reni con il grasso di copertura (rognonata) che non vengono asportati.
Art. 29 – Macellazione
I diritti di macello sono a carico del compratore. Le spese di macellazione so- no a carico del venditore o del compratore, a seconda che l’animale sia ven- duto morto o vivo. I diritti di pesatura sono sempre a carico del venditore.
Art. 30 – Garanzia
Gli animali da macello si intendono sempre garantiti immuni da ogni malattia o difetto che ne limiti l’utilizzazione della carne, cioè “sani da macello”. Se è riscontrata in loro qualche malattia dopo macellati, il compratore ha diritto di azione estimatoria. Se le carni sono completamente incommestibili il vendi- tore deve rimborsare l’intera somma versata.
Il compratore deve avvisare il venditore con mezzo rapido e certo e comun- que non oltre le 24 ore dalla macellazione, del constatato difetto e conserva- re la bestia in pelle o quanto meno con la pelle attaccata per un lembo.
In caso di assoluta necessità di conservare in frigorifero la carcassa dell’ani- male contestato, la pelle si deve levare in presenza del veterinario ispetto- re delle carni, che redige apposito verbale e di due testimoni, che firmano il verbale stesso.
Nella consegna a termine degli animali da macello è obbligatoria la garanzia di consegnarli nelle identiche condizioni di sanità in cui si trovava alla conclu- sione del contratto e in stato di nutrizione non diminuita.
Salvo le disposizioni di leggi speciali, per escludere ogni garanzia si usa la frase, preferibilmente in presenza del mediatore o di altro testimonio, “non rispondo fuori dalla mia stalla” o simili; in tale caso il venditore non è re- sponsabile del danno causato dalla distruzione forzata, parziale o totale del- la carne.
Art. 31 – Vizi d’animo
In ogni caso, nella vendita di animali vivi da macello, il venditore, per esimer- si da qualsiasi responsabilità di danni anche verso terzi, deve denunziare al compratore i seguenti vizi d’animo:
x. xxxxxxx (dar di cozzo, cozzare) ad eccezione che per i tori;
b. mordere e zampare (per i cavalli).
TITOLO V
Art. 32 – Azione estimatoria e di nullità
Le azioni estimatoria e di nullità vengono promosse con citazioni nel termi- ne di 42 giorni dalla denuncia del vizio, a pena di decadenza.
Art. 33 – Mediazione
La provvigione per la mediazione nella compravendita di bestiame vivo e morto è dell’1% per parte sul prezzo pattuito.
Art. 34 – Clausola “franco di mediazione”
Nella mediazione di bestiame la clausola “franco di mediazione” o altra equi- pollente (“netta”, “pulita”), espressa dal venditore prima della conclusione del contratto, vale ad accollare al solo compratore l’intera provvigione del mediatore.
e) ANIMALI DA CORTILE
Non è stata segnalata o rilevata l’esistenza di usi.
Cap. 2. Prodotti dell’agricoltura
a) FRUMENTO
b) GRANOTURCO
c) RISO
d) CEREALI MINORI
Art. 1 – Mediazione
La provvigione per la mediazione nella compravendita di cereali è dell’1% del prezzo per parte.
e) PATATE
Non è stata segnalata o rilevata l’esistenza di usi.
f) ORTAGGI
Art. 1 – Modalità di vendita di ortaggi
Nel settore degli ortaggi i prodotti sottoelencati sono venduti con le seguen- ti modalità:
– aglio a testa;
– alloro a mazzetto;
– aromi misti confezionati a mazzo;
– carciofi a pezzo;
– mame a pezzo;
– prezzemolo a mazzi;
– rapanelli bianchi a mazzo;
TITOLO V
– rapanelli rossi a mazzo;
– rosmarino a mazzetto;
– salvia a mazzetto.
Art. 2 – Mediazione
La provvigione per la mediazione nella compravendita di legumi secchi è dell’1% del prezzo per parte.
g) UVA E MOSTO
Art. 1 – Contratto di vendita
Le vendite di uve per vinificazione hanno sempre per oggetto “uva mercan- tile”.
Con l’espressione uva mercantile si intende quella giunta a maturazione sa- na, uniforme, perfetta e, all’atto della consegna, asciutta e con la gradazione minima fissata dall’Unione europea per le uve da vini da tavola.
Qualora persistenti avverse condizioni atmosferiche imponessero l’esecu- zione della vendemmia e la conseguente consegna del prodotto bagnato o
deteriorato, fermo restando l’impegno di acquisto, il compratore ha diritto ad una proporzionale riduzione del prezzo delle uve così consegnate.
Art. 2 – Vendita di “graspato” o di “diraspato”
La vendita di “graspato” è vendita di uva pigiata completa di tutte le sue parti.
La vendita di “diraspato” (garollato) è vendita di uva pigiata, priva di raspo.
Art. 3 – Grado zuccherino
Il grado zuccherino viene determinato dall’acquirente con il mostimetro Ba- bo all’arrivo del prodotto sul luogo di consegna alla presenza del venditore e tenendo conto della temperatura del mosto, oppure con il rifrattometro, nonché espresso in gradi Brix.
Art. 4 – Mosto
Per “mosto” si intende il prodotto dell’uva privo di buccia, vinacciolo e ra- spo, non ancora fermentato e comunque contenente alcool svolto in per- centuale non superiore allo 0,5 del volume.
Per “mosto muto” si intende quello del quale è stata impedita la fermenta- zione con i mezzi consentiti dalla legge. Nelle vendite di tale mosto, che de- ve essere privo della feccia grossa, non viene pagato l’eventuale alcool svol- to.
I mosti si contrattano a quintale o a ettolitro con l’indicazione della varietà delle uve e della loro origine per quelli destinati a vini da tavola, con l’even- tuale denominazione d’origine dichiarata per le uve DOC, nonché l’eventua- le indicazione geografica per le uve IGT. È uso contrattare anche il mosto “concentrato” in gradi Beaumè/quintale o in gradi Brix.
TITOLO V
Nell’ipotesi di vendite nelle quali il prezzo sia pattuito in relazione al grado zuccherino, va tenuto conto anche della parte di xxxxxxxx eventualmente già trasformato in alcool.
Per eventuali contestazioni sulla gradazione e sul peso specifico è uso tener conto del parere dei laboratori della Fondazione X. Xxxx – Istituto agrario di San Xxxxxxx all’Adige o dell’Unione italiana vini.
Art. 5 – Tolleranza
Nei contratti per la compravendita di uve e mosto a quantità fissata, è tolle- rata una differenza di fornitura del 10% in più o in meno.
Nei contratti di compravendita della produzione totale di uva, il venditore è tenuto alla consegna di tutto il quantitativo prodotto nella zona convenuta.
Art. 6 – La clausola “circa”
Nelle vendite di uve e mosto con la clausola “circa”, relativamente alla quantità, è tollerata una differenza in più o in meno del 10%.
Art. 7 – Gradazione zuccherina
Se il prezzo del mosto è stabilito a grado alcolico complessivo (svolto e da svolgere), la gradazione zuccherina deve essere determinata per via chimica
e l’eventuale alcool svolto per distillazione.
Tali determinazioni si affidano al Laboratorio chimico della Fondazione X. Xxxx – Istituto agrario di San Xxxxxxx all’Adige o all’Unione italiana vini.
Art. 8 – Garanzia di percentuale minima
Se la vendita di mosti è fatta con l’espressa garanzia di una determinata per- centuale alcolica o zuccherina minima, non è ammessa tolleranza in meno.
Art. 9 – Date della vendemmia
Le date della vendemmia vengono fissate nelle singole zone di produzione, in coincidenza con il periodo ottimale di maturazione delle uve, in base alle convenzioni vendemmiali, ove esistano. Diversamente la vendemmia avvie- ne, su accordo delle parti, nel periodo generale della stessa.
Art. 10 – Spese della pesatura
Le spese della pesatura alla “pesa pubblica” sono a carico del venditore. Quando la consegna è fatta in campagna, le spese di trasporto sono a carico del compratore. Per merce da consegnarsi su mezzo di trasporto a domicilio del compratore, le spese di trasporto sono sostenute dal venditore.
Art. 11 – Clausola “franco partenza”
Con la clausola “franco partenza” si intende merce posta sul mezzo di tra- sporto messo a disposizione dal compratore nel luogo indicato dal vendito- re.
Art. 12 – Spese di analisi
Le spese di analisi sono a carico della parte contraente nel cui interesse vengono effettuate.
TITOLO V
Art. 13 – Consegna
La consegna in campagna viene effettuata sul mezzo di trasporto del com- pratore, sulla strada camionabile più vicina al fondo e in recipienti forniti dal compratore. Quando più partite sono caricate sullo stesso mezzo di traspor- to il luogo può essere quello della pesa pubblica.
Quando la consegna avviene nello stabilimento del compratore o in altro luo- go prestabilito, il trasporto è effettuato a cura e con mezzi del venditore, che provvede allo scarico del prodotto in vasche e altri recipienti messi a dispo- sizione dal compratore sul luogo stesso della consegna.
Art. 14 – Restituzione recipienti
Per la consegna in campagna nel caso in cui i recipienti siano forniti dal ven- ditore, al compratore incombe l’obbligo della restituzione appena ricevuto il prodotto.
La resa dei recipienti è a carico del compratore se il prodotto è contrattato “franco partenza”, è invece a carico del venditore se è contrattato “franco arrivo”.
Art. 15 – “Xxxxxx partenza” e “franco arrivo”
Per consegne “franco partenza”, le eventuali perdite e cali durante il tra- sporto sono a carico del compratore.
Per i contratti “franco arrivo” sono a carico del venditore.
Art. 16 – Garanzia e risoluzione del contratto
Il compratore ha diritto alla risoluzione del contratto se l’uva ha fermentato o se è mescolata in misura notevole con uve diverse da quelle contrattate, purché il fatto non sia imputabile a colpa del compratore; se trattasi di parti- te comprendenti diverse varietà di uve, queste vanno tenute separate.
Art. 17 – Contestazioni
Il prodotto mescolato con altro, da parte del compratore, si intende accetta- to e non consente contestazioni sulla qualità.
Per il prodotto contrattato “posto in cantina del compratore” le contestazio- ni vanno elevate all’atto del ricevimento in cantina.
Art. 18 – Pagamento
Il pagamento delle uve o del graspato nelle vendite a prezzo finito, viene ef- fettuato per la metà a San Xxxxxxx (11 novembre) e il saldo alla Ceriola (2 febbraio), quando non specificato diversamente.
Nei contratti a riferimento il prezzo viene stabilito in uno dei seguenti modi:
a. in base al prezzo medio pagato per ciascuna qualità e gradazione dalle cantine sociali della zona di origine del prodotto, ove esistano;
b. in base ai prezzi stabiliti dalla Commissione paritetica presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura (mercato a prezzo aper- to);
c. media tra i due prezzi di riferimento.
TITOLO V
In mancanza di indicazioni nel modo di determinazione del prezzo nelle ven- dite a riferimento, vale quello di cui al punto b.
Il pagamento del prezzo avviene nel primo caso all’epoca dei pagamenti effettuati dalla cantina sociale del luogo di produzione e nel secondo caso all’epoca stabilita dalla convenzione della Commissione paritetica presso la Camera di Commercio IAA.
Art. 19 – Caparra
Nel caso di versamento di una somma espressamente fatta a titolo di capar- ra, questo si intende avere gli effetti di cui all’art. 1386 c.c. (caparra peniten- ziale).
Art. 20 – Mediazione
La provvigione per la mediazione nella compravendita di uve e raspati è dell’1,50% del prezzo da parte del venditore e dello 0,75% del prezzo da parte del compratore.
La provvigione per la compravendita di mosto muto, di mosto concentrato e mosto concentrato rettificato è dell’1% del prezzo a carico del venditore e dello 0,50% a carico del compratore.
h) OLIVE
Non è stata segnalata o rilevata l’esistenza di usi.
i) AGRUMI
Non è stata segnalata o rilevata l’esistenza di usi.
l) FRUTTA FRESCA
Art. 1 – Vendite fra produttore e commerciante
Le vendite fra produttore e commerciante avvengono in tre maniere: a prez- zo predeterminato, sulla fiducia e all’asta.
Art. 2 – Vendite a prezzo predeterminato
Rientrano nei contratti a prezzo predeterminato:
a. le vendite a partita;
b. le vendite a quantitativo indicato;
c. le vendite a peso.
Art. 3 – Vendita a partita
Costituisce oggetto di vendita a partita, l’acquisto di determinate produzioni aziendali con la specificazione delle località di provenienza.
Normalmente le contrattazioni a partita della frutta avvengono con la visita della stessa “sull’albero” da parte del compratore.
Art. 4 – Contratti a partita
I contratti a partita impegnano l’acquirente a ritirare e il venditore a consegna- re l’intera produzione, oggetto della partita, salvo quanto previsto all’art. 6.
Art. 5 – Mantenimento e cura della produzione
TITOLO V
Se non è diversamente pattuito, il venditore, per tutto il periodo intercorren- te fra la data della vendita e quella della consegna, deve provvedere a tutti i lavori necessari inerenti al mantenimento e alla cura della produzione.
Art. 6 – Rifiuto nei contratti a partita
Nei contratti a partita, l’epoca della raccolta della frutta viene fissata di comu- ne accordo tra le parti e la raccolta viene eseguita dal venditore. L’acquirente può rifiutarsi di accettare i frutti rotti, caduti e mal raccolti, quelli infestati dal- la cocciniglia San Xxxx, quelli attaccati dalla ticchiolatura e da altre malattie in quanto tali danni siano insorti dopo la conclusione del contratto, nonché me- le, pere, ciliegie, prugne e susine senza picciolo.
Le ciliegie, le prugne e le susine vengono raccolte e fornite allo stato asciut- to.
Art. 7 – Accettazione senza riserva
Se la merce, al momento della consegna, viene accettata senza riserva, il compratore non ha più il diritto di far valere i vizi della merce, salvo quelli oc- culti o difficilmente riconoscibili.
Art. 8 – Quantitativo indicato
La vendita a quantitativo indicato ha per oggetto partite di frutta precedente- mente determinate nella varietà e nella quantità. Anche per tale tipo di ven- dita valgono gli usi di cui agli articoli precedenti.
Art. 9 – Vendite a quantitativo indicato
Per le vendite a quantitativo indicato, il produttore può consegnare fino al 10% in più o in meno del quantitativo pattuito; in tal caso il produttore è ob- bligato a consegnare il quantitativo minimo, mentre il compratore è obbliga- to a ritirare il quantitativo massimo.
Eventuali eccedenze che superino la tolleranza del 10% vengono consegna- te dal venditore al compratore e se non vengono fatte reciproche riserve vengono pagate al prezzo già pattuito fra le parti.
Art. 10 – Vendite a peso
Le vendite a peso della frutta avvengono a seguito della visione della stessa sull’aia o nel magazzino.
Art. 11 – Vendita sulla fiducia
Nella vendita sulla fiducia, o in conto commissione, il produttore si impegna a fornire al compratore tutta o parte della frutta proveniente da una o più determinate proprietà al prezzo che verrà determinato a fine campagna, da conteggiarsi in base ai prezzi medi realizzati nella zona, nell’annata commer- ciale, nelle vendite all’ingrosso o all’esportazione.
Art. 12 – Modalità di fornitura nella vendita sulla fiducia
Nella vendita sulla fiducia la merce viene fornita al compratore secondo le norme dei precedenti artt. 5, 6, 7.
TITOLO V
Art. 13 – Pagamento acconti
Nella vendita sulla fiducia, l’acquirente, in mancanza di patti contrari, paga al produttore degli acconti sulla merce fornita, secondo l’andamento del mer- cato e le vendite effettuate.
Art. 14 – Liquidazione finale e saldo
Nella vendita sulla fiducia, la liquidazione finale e il pagamento del saldo per la fornitura della merce avvengono a fine campagna di vendita del relativo prodotto.
Art. 15 – Vendite all’asta
Le vendite all’asta sono regolate di volta in volta dalle condizioni d’asta pre- ventivamente fissate dal venditore.
Art. 16 – Vendite fra commerciante e commerciante
Valgono in questo caso le norme dell’ICE o le disposizioni di legge per il mercato interno a seconda che si tratti di merce destinata all’esportazione o al collocamento sul mercato interno.
Art. 17 – Modalità
La vendita deve avvenire a peso netto; l’imballaggio, fornito dal venditore, viene conteggiato secondo le norme di legge.
Nelle vendite franco stazione partenza le spese di spedizione sono a cari- co dell’acquirente; lo stesso avviene per le spese del ghiaccio per i trasporti fatti in vagoni frigoriferi.
Art. 18 – Consegna della merce
La consegna della merce avviene franco mezzo di trasporto x xxxxxx vagone stazione di partenza x xxxxxx confine o destino. Nel caso di vendita franco confine o destino, il rischio e le spese sono a carico del venditore. Negli altri casi il rischio e le spese sono a carico dell’acquirente.
Il calo tollerato fra la partenza e l’arrivo è del 2% per merce imballata e del 3% per merce alla rinfusa.
Art. 19 – Vendita di uve da tavola
La vendita di uve da tavola si riferisce ad uva mercantile, cioè uva giunta a maturazione, asciutta, sana, esente da malattie o da marciume.
Alla selezione dell’uva provvedono il compratore o un suo rappresentante, oppure anche il mediatore.
Art. 20 – Tolleranza
Nei contratti di uva a quantità fissa è tollerata una differenza di fornitura del 10% in più o in meno.
Art. 21 – Spese per la pesa
Le spese per la pesa sono a carico del compratore. Sono invece a carico del venditore le spese per il trasporto dell’uva alla pesa.
TITOLO V
Art. 22 – Pagamento prezzo
Il prezzo viene pagato all’atto della consegna del prodotto, cioè dopo la pesa di questo (“peso e paga”). Nel caso di consegna frazionata il saldo avviene al termine dell’ultima consegna.
Art. 23 – Mediazione
La provvigione per la mediazione nella compravendita di prodotti ortofrutti- coli e uve da tavola è la seguente:
a. 0,008 euro al kg per parte nella compravendita da produttore a commer- ciante;
b. 0,008 euro al kg per parte nella compravendita da commerciante o con- sorzio a commerciante;
c. nelle vendite ad acquirente straniero il venditore italiano versa al media- tore un compenso del 3% della fattura.
Art. 24 – Modalità di vendita di frutta fresca
Nel settore della frutta fresca i prodotti sottoelencati sono venduti con le se- guenti modalità:
– fragole a cestino;
– lamponi a cestino;
– mirtilli a cestino;
– more a cestino;
– ribes a cestino.
m) FRUTTA SECCA
Non è stata segnalata o rilevata l’esistenza di usi.
n) ERBE, SEMENTI E FORAGGI
Art. 1 – Mediazione
La provvigione per la mediazione nella compravendita di paglia e fieno è di 0,10 euro al q per parte.
o) FIORI E PIANTE ORNAMENTALI
Non è stata segnalata o rilevata l’esistenza di usi.
p) PIANTE DA VIVAIO E DA TRAPIANTO
Non è stata segnalata o rilevata l’esistenza di usi.
q) PIANTE OFFICINALI E COLONIALI
Non è stata segnalata o rilevata l’esistenza di usi.
r) DROGHE E SPEZIE
Non è stata segnalata o rilevata l’esistenza di usi.
TITOLO V
Cap. 3. Prodotti della silvicoltura
a) LEGNA DA ARDERE
Art. 1 – Legna da ardere
La legna da ardere viene distinta comunemente nelle seguenti categorie:
a. legna dura o forte: faggio, querce in genere, carpini, gelso, frassino, ol- mo, betulla, acacia (robinia), aceri e alberi fruttiferi in genere;
b. legna dolce o tenera: ontani, tigli, salici, pioppi e tutte le resinose esclu- so il larice.
La legna di castagno, di larice e di pino mugo viene trattata generalmente a parte:
– fasciname e ramaglie;
– cascami di segheria.
Art. 2 – Unità di misura
La legna da ardere in genere viene trattata a metro stero o a peso; il fascina- me a numero o a peso.
La legna da ardere in squarti e in tondelli ha un diametro minimo di 4 cm in
punta. Il materiale al di sotto di tali dimensioni passa alla ramaglia o nel fa- sciname.
Usualmente le cataste di legna da ardere sono composte di tondelli e di squarti di 1 metro di lunghezza. Nella legna fresca le cataste devono presen- tare una sopramisura del 5% dell’altezza.
Dalla legna da ardere è escluso il marcio tenero.
La legna soffocata (sobbollita) è esclusa dall’assortimento normale, quando superi il 10% della massa.
Art. 3 – Volume
Il contenuto medio in volume delle misure espresse in massa sterica corri- sponde, per la legna da ardere in squarti e tondelli, alle seguenti cifre:
a. di essenza dura o forte: 1 metro stero è uguale a metri cubi 0,7;
b. di essenza dolce o tenera: 1 metro stero è uguale a metri cubi 0,7.
Art. 4 – Mediazione
La provvigione spettante al mediatore per la compravendita di legna da ar- dere è del 2% del prezzo, a carico del mandante.
b) CARBONE VEGETALE
Non è stata segnalata o rilevata l’esistenza di usi.
c) LEGNAME XXXXXX
I. TONDAME
Art. 1 – Forma del contratto
TITOLO V
La forma del contratto può essere verbale oppure scritta. In genere tra pro- duttore e commerciante è preferita la forma scritta; tra commerciante e con- sumatore la forma verbale.
Art. 2 – Perfezionamento del contratto
Il contratto, se stipulato per iscritto, si perfeziona quando sono scambiate lettere di accettazione o di conferma, oppure doppi di commissione firma- ti senza riserva.
Nel caso di offerta “salvo il venduto” o “salvo approvazione da parte della ditta” o altre clausole analoghe, l’offerta diventa definitiva solo quando l’ac- quirente abbia accettato l’offerta o il venditore confermata l’accettazione.
Tale accettazione e conferma sono valide se espresse entro un congruo ter- mine.
Art. 3 – Provenienza del legname
Esiste in provincia la consuetudine di precisare nel contratto di vendita di qualità pregiate, la provenienza del legname.
Per la provenienza del legname si intende la zona forestale di produzione. Quando la provenienza del legname non è espressamente pattuita, il legna- me contrattato può essere fornito da qualunque zona forestale.
Quando invece è indicata la provenienza, il legname fornito deve essere ori- ginario della zona forestale indicata.
Art. 4 – Unità di misura
In mancanza di diversa precisazione, il legname si intende sempre contratta- to a metro cubo.
Art. 5 – Accertamento del peso
Anche se il legname è contrattato per consegna a destino, nelle contratta- zioni a peso vale il peso accertato in partenza dalla ferrovia o, in caso di tra- sporto con altri mezzi, dalla pesa pubblica del luogo di partenza.
Art. 6 – Clausola “circa”
Il venditore è tenuto a consegnare l’esatto quantitativo di legname pattuito. Quando il quantitativo è stato indicato con la clausola “circa”, il venditore può consegnare fino ad un massimo del 10% in più o in meno.
La clausola “circa” non è compatibile con le ordinazioni su distinte di misu- re obbligate.
Quanto sopra vale per il legname segato o squadrato o comunque sottopo- sto ad una prima lavorazione.
Art. 7 – Legname allo stato rotondo
Per il legname allo stato rotondo, qualora venga venduto con riferimento al verbale di assegnazione dell’Autorità forestale, si intende oggetto della ven- dita tutta la massa legnosa da opera ricavata.
Nel caso non si faccia riferimento al verbale di assegnazione per il legname allo stato rotondo vale la percentuale dal 10% al 15% in più o in meno.
Art. 8 – Clausola “da… a…”
TITOLO V
Se la quantità contrattata viene indicata indeterminata “da… a…”, il vendi- tore è obbligato a consegnare almeno il quantitativo minimo.
L’acquirente, invece, è obbligato a ritirare il quantitativo massimo indicato. Per quanto riguarda misure e lunghezze e qualità, nel caso in cui sia prevista la clausola “da… a…”, il venditore deve consegnare proporzionalmente tra il minimo e il massimo indicati.
Art. 9 – Determinazione del prezzo
Il prezzo è stabilito:
a. a volume per metro cubo, per il legname rotondo e xxxxxx;
b. a metro quadrato sulla superficie greggia e tenendo conto dello spesso- re greggio, per le tavole piallate con battuta e incastro (uso bastimento) e con battuta e tondino (perline);
c. a metro quadrato di superficie netta per i parquet lavorati;
d. a peso per quintale o metro stero per il cortame, gli scarti, la corteccia, la segatura, il cippato, il legname da xxxxxxxx, la legna da ardere;
e. a metro quadrato o metro cubo i compensati, controplaccati, paniforti e truciolari;
f. a metro quadrato i pannelli di fibre legnose pressate da 2 a 8 mm (maso- nite, faesite, ecc.);
g. a metro quadrato o a foglio le impiallacciature.
Art. 10 – Listino dei prezzi
I prezzi di listino sono indicativi e non vincolanti fino al perfezionamento del contratto e si intendono riferiti unicamente a legnami di commercio di di- mensioni normali.
Art. 11 – Prezzo per quantità diverse dalle convenute
Quando è consentita una tolleranza percentuale nei quantitativi della merce, il prezzo da corrispondersi al compratore va commisurato alle effettive quan- tità consegnate, fermo restando il prezzo unitario convenuto.
Art. 12 – Spedizione
Con il termine “spedizione“ si intende il carico e l’affidamento della merce al vettore.
Art. 13 – Consegna
Con il termine “consegna” si intende l’affidamento della merce all’acquiren- te o chi per esso, che la accetta.
Art. 14 – Clausola relativa alla consegna e spedizione
Quando la vendita viene stipulata con la clausola a “spedizione pronta” o “a consegna pronta”, si intende che la merce deve essere spedita o consegna- ta nel termine di 15 giorni dal perfezionamento del contratto.
Art. 15 – Forza maggiore
TITOLO V
Il contraente che non può consegnare o ritirare in termine la merce per cau- sa di forza maggiore, deve darne immediato avviso all’altro contraente, spe- cificando la natura dell’impedimento.
La forza maggiore elimina l’inadempienza contrattuale.
Possono costituire in materia casi di forza maggiore, la scarsezza di neve o l’eccessivo innevamento e il gelo, che impediscano l’esbosco del legname, quando l’oggetto del contratto si riferisce ad una zona determinata.
Art. 16 – Caricamento della merce
Al caricamento del legname segato su mezzo di trasporto convenuto prov- vede il venditore a proprie spese, anche se la merce deve essere ritirata a cura del compratore.
Art. 17 – Porto assegnato
Salvo patto contrario, le spedizioni per ferrovia o altro mezzo vengono effet- tuate in porto assegnato, anche se la vendita è pattuita franco destino, sal- vo, in quest’ultimo caso, accredito della spesa di trasporto.
Art. 18 – Svincolo e scarico
Il compratore è in ogni caso tenuto a provvedere allo svincolo, scarico e rico- vero della merce speditagli, versando al vettore l’importo a lui dovuto, sot- to pena di rispondere delle spese di sosta e dei danni a questa conseguenti. Lo svincolo e lo scarico della merce non pregiudicano i diritti di reclamo per il compratore.
Art. 19 – Spese di trasporto
x. Xx la vendita è fatta “franco deposito”, “xxxxxx xxxxxxxxx”, “franco sta- bilimento del venditore” il compratore deve provvedere, a sue spese e con mezzi propri, al ritiro della merce dal deposito, magazzino o stabi- limento del venditore che ne dovrà eseguire il carico a proprie spese. Qualora si tratti di tondame venduto franco strada camionabile, il carico viene effettuato a cura e spese dell’acquirente;
b. se la vendita è fatta “franco vagone stazione di carico”, “franco stazione di partenza” o “franco stazione di…”, il venditore deve caricare la merce sul vagone nella relativa stazione e confezionare il carico in conformità al- le prescrizioni delle ferrovie, mentre le spese di trasporto e ulteriori (riti- ro, scarico, soste, ecc.) sono a carico del compratore;
c. se la vendita è fatta “franco destino”, “franco stazione destino”, il ven- ditore deve consegnare la merce sul vagone nella relativa stazione o luo- go fissato, mentre tutte le spese ulteriori (ritiro, scarico, soste, ecc.) so- no a carico del compratore;
d. se la vendita è fatta “franco stabilimento, fabbrica, magazzino o deposi- to del compratore”, il venditore deve ivi consegnare la merce, mentre il compratore deve provvedere allo scarico a sue spese;
e. se i trasporti vengono effettuati con automezzi, valgono le stesse norme che regolano i trasporti per ferrovia.
TITOLO V
Art. 20 – Reclami contro il vettore
Se i rischi del trasporto sono a carico del compratore, ma le spese di tra- sporto sono state pagate dal venditore, questi è tenuto a fornirgli i docu- menti necessari per l’esercizio dei suoi eventuali diritti.
Se il rischio del trasporto è a carico del venditore, il compratore è tenuto a fargli pervenire, a richiesta, insieme a tutti gli altri documenti necessari per l’esercizio dell’azione nei confronti del vettore, anche una dichiarazione di cessione di tutti i diritti verso il vettore medesimo.
In difetto il compratore sarà responsabile dei relativi danni.
Art. 21 – Clausola “merce da collaudare” o “merce collaudata”
La clausola “merce da collaudare” significa che la merce è da sottoporre a verifica per assortimento, qualità, lavorazione ed eventualmente a marcatu- ra.
La clausola “merce collaudata” significa che la merce è stata accettata dal compratore, per quanto riguarda assortimento, qualità, quantità e lavorazio- ne.
La bollatura, la marcatura o numerazione a colore, a martello o con raschiet-
to, viene fatta dal compratore o da chi per esso, contemporaneamente alla misurazione; le stesse costituiscono il collaudo e la presa in consegna del- la merce.
Le spese per le operazioni di collaudo e di presa in consegna sono a carico dell’acquirente, nel caso di legname rotondo; nel caso di legname segato, resta a carico dell’acquirente la spesa del solo collaudatore.
Art. 22 – Luoghi e tempi di misurazione del tondame
La misurazione dei tronchi deve avvenire entro 20 giorni dalla data di avviso da parte del venditore che il legname è allestito ed è pronto per la misura- zione nel luogo convenuto.
In mancanza di pattuizioni specifiche si intende che la misurazione deve ef- fettuarsi sul letto di caduta o sul piazzale forestale.
La misurazione del tondame è fatta d’accordo fra le parti contraenti o da persone di loro fiducia.
Art. 23 – Clausola “vista” o “salvo vista”
La clausola “vista” significa che il compratore ha visitato la merce e non ha elevato, né può più elevare, protesto circa la qualità, lavorazione e assor- timento della merce; la frase “salvo vista” equivale a quella con riserva di gradimento di cui all’art. 1520 c.c.
Il termine di cui al secondo e terzo comma del predetto art. 1520 è di gior- ni 15.
Art. 24 – Esclusione della garanzia per l’uso
Salvo contrario patto scritto, la merce è venduta senza alcuna garanzia ri- guardo all’uso cui il compratore abbia dichiarato o intenda destinarla.
Art. 25 – Uso della merce protestata
TITOLO V
Il compratore, nel caso in cui soltanto per una parte del carico, bene indivi- duabile, abbia motivo di avanzare reclamo, deve darne avviso al venditore e tenere a disposizione l’intero carico, che è obbligato a custodire razional- mente e da buon commerciante.
Art. 26 – Acconto
Se il compratore all’atto della stipulazione del contratto versa delle somme al venditore senza specificarne il titolo, il versamento si intende fatto come acconto.
Art. 27 – Pagamento del prezzo
Salvo patto contrario, il pagamento viene effettuato alla consegna della mer- ce.
Art. 28 – Luogo di pagamento
Di norma, il pagamento deve essere effettuato al domicilio del venditore.
Art. 29 – Termini di pagamento
I termini di pagamento decorrono dalla data della fattura.
Se il pagamento è pattuito per contanti “vista fattura” o “arrivo merce”, il compratore deve provvedere al pagamento entro dieci giorni dalla data della fattura o dell’arrivo della merce.
In caso di pagamento mediante “cessioni bancabili” il venditore è tenuto a ricevere effetti cambiari con scadenza non superiore a 4 mesi.
Art. 30 – Pagamento nel contratto a consegna ripartita
Nel contratto a consegna ripartita, quando le parti hanno convenuto il paga- mento pronta cassa netto alla consegna, il pagamento deve essere effettua- to ad ogni singola consegna.
Art. 31 – Classificazione delle resinose
Il legname resinoso si distingue nelle seguenti essenze:
– abete rosso, peccio (Picea abies L.);
– abete bianco o comune, avezzo (Abies alba Mill.);
– larice (Larix decidua Mill.);
– xxxx xxxxxxxxx o comune o selvatico bianco (Pinus sylvestris L.);
– pino cembro, cirmolo, cirmo (Pinus cembra L.);
– pino nero (Pinus nigra J.).
Art. 32 – Uso generico del termine “abete”
Quando nei contratti viene citato solo il nome generico di “abete”, si inten- de sia abete rosso che bianco. Volendosi determinare proporzionalmente tra l’una e l’altra specie di abete, o volendosi l’una anziché l’altra, ne deve esse- re fatta espressa menzione nel contratto.
Art. 33 – Uso generico del termine “pino”
TITOLO V
Quando nei contratti viene citato solo il termine generico di “pino”, si inten- de esclusivamente xxxx xxxxxxxxx.
Art. 34 – Trattamento del legname allo stato rotondo
Il legname allo stato rotondo viene normalmente trattato nei seguenti assor- timenti:
– tronchi x xxxxx da sega, oppure bore;
– legname da xxxxxxxxx;
– bottolame o legna scelta;
– sottomisure;
– stangame;
– legname da imballaggio;
– legname da cartiera o da cellulosa;
– tasti;
– punte e scarti;
– assortimento unico.
Il legname da opera di resinose viene normalmente commerciato con cor- teccia.
Art. 35 – Tronchi da sega
Per tronchi da sega si intendono tronchi di diametro a metà lunghezza non inferiore a 18 cm, di lunghezza non inferiore a 4 m fra le due smussature, con una sopralunghezza – che non viene conteggiata – variabile a seconda delle difficoltà di esbosco e comunque non inferiore a 10 cm complessivi.
Il tondame da sega viene trattato a metro cubo.
Art. 36 – Difetti del tondame da sega normale
Il tondame da sega normale deve essere sano e diritto. I seguenti difetti, se di lievissima entità, sono ammessi:
– rosatura;
– screpolature longitudinali;
– perforatura da insetti;
– tronchi leggermente contorti;
– leggera cipollatura;
– curvatura.
Altri o più gravi difetti comportano un equo abbuono x xxxxxxx.
I tronchi per i quali non si addiviene ad un accordo sull’abbuono, possono essere rifiutati dal compratore.
Art. 37 – Bottolame o legna scelta
Per bottolame o legna scelta si intendono i tronchi di lunghezza dai 2 a 3,50 m fra le smussature, di diametro (a metà) di 18 cm e più.
I bottoli devono essere utilizzabili per sega. È escluso il rotto. È ammesso il marcio duro per metà del diametro e il marcio molle per un quarto del dia- metro, purché il resto sia utilizzabile.
Il bottolame viene trattato a metro cubo.
Art. 38 – Legname da travatura
TITOLO V
Tronco di lunghezza non inferiore a 5 m, diametro non inferiore a 30 cm, con bassa conicità ed esente da difetti macroscopici.
Art. 39 – Sottomisure
Per sottomisure si intendono tronchi di lunghezza di 4 m fra le smussature, di diametro (a metà) da 14 a 17 cm compresi, diametro in punta non inferio- re a 12 cm.
Requisiti di qualità come per i tronchi da sega.
Art. 40 – Misurazione
La misurazione del diametro del legname rotondo viene fatta a metà lun- ghezza. Se la sezione del tronco è ovale, il diametro è dato dalla media dei diametri minimo e massimo, nella sezione mediana.
Nei tronchi scheggiati il diametro viene espresso dalla media fra il diametro minimo nel punto difettoso e il diametro a metà.
Se a metà del tronco si presentano nodi o sporgenze anormali, il diametro corrisponde alla media fra i diametri regolari, al di sopra e al di sotto del di- fetto.
Il diametro viene misurato a centimetri pieni, trascurando le frazioni. La lun- ghezza, salvo particolari pattuizioni, viene misurata, trascurando le frazioni, di 20 cm in 20 cm.
Nel caso di legname di resinosa con corteccia la misurazione potrà avvenire nei seguenti modi:
a. si misura il tronco con la corteccia, seguendo le regole sopra esposte: dal volume ottenuto si detrae una percentuale pari al 10% se si tratta di legname di abete rosso e/o bianco. Per il larice e il xxxx xxxxxxxxx tale per- centuale varia dal 15-18% al 20-25% in relazione all’età della pianta e alle condizioni stazionali;
b. la misurazione viene effettuata sotto corteccia, direttamente sul legno. In questo caso il tronco dovrà essere preventivamente scortecciato nei punti di misurazione; si attua quindi una scortecciatura parziale ad anello (cercen), larga 15-20 cm, tale comunque da permettere un‘agevole mi- surazione.
Art. 41 – Stangame
Per stangame si intende “antenne”, tondelli, “longari”, puntelli, paleria mi- nuta, “catene”, “remi”, ecc. Queste varie specie sono di diametri e di lun- ghezza diversi a seconda dei vari distretti forestali della provincia. Le classi- ficazioni di cui al presente articolo devono corrispondere alle caratteristiche e qualità seguenti: sani, escluso il marcio e rotto, poco nodosi, “seguenti” (poco conici) e diritti.
Art. 42 – Legname da imballaggi
Il legname da imballaggi è normalmente costituito da tondelli di essenza re- sinosa del diametro minimo di 14 cm e di lunghezza minima di 2 m con gua- sto massimo del 60% purché a tenuta di chiodo.
TITOLO V
Art. 43 – Legname da cartiera
Il legname da cartiera, se costituito da abete o da pino, è delle seguenti di- mensioni: lunghezza da 1 m in avanti in multipli di un metro in tondelli o in squarti del diametro in punta di 8 cm e del diametro massimo di 30 cm.
Il legname da xxxxxxxx viene commerciato o allo stato grezzo o con scortec- ciatura commerciale, cioè senza la prima corteccia, o almeno strisciato, op- pure pulito in bianco.
Il legname da xxxxxxxx messo a misura in cataste deve essere “intestato” a sega da ambo le estremità.
I nodi devono essere “asciati” a liscio legno.
Il legname da xxxxxxxx viene misurato a metro stero in cataste oppure a me- tro cubo.
Per lo spacco viene normalmente applicata nei confronti del prezzo del ton- do una diminuzione fino al 15% quando lo spacco supera il 6% della partita.
Art. 44 – Assortimento unico, tasti, punte e scarti
Per assortimento unico, tasti, punte e scarti si intende:
a. ASSORTIMENTO UNICO: tondame non assortito ma comprendente tut-
ti gli assortimenti;
b. TASTI: parte basale della pianta con presenza di marciume o altri difetti evidenti;
c. PUNTE E SCARTI: legname tondo non compreso negli assortimenti elen- cati ma che può avere una parziale diversa utilizzazione.
Art. 45 – Applicazione di “tarizzi” o diffalchi
I criteri di applicazione di “tarizzi” o diffalchi nella misurazione dei legnami in tondo possono variare da zona a zona e generalmente sono indicati nei ca- pitolati in uso presso le pubbliche amministrazioni nell’ambito di ciascun di- stretto forestale.
II. SEGATO Art. 46 – Legname segato di abete
Il legname segato di abete si distingue in: tavolame, morali, mezzi morali, li- stelli e travi segati, semilavorati e prismati su ordinazione.
Il tavolame di abete si distingue in tavole normali, cortame, sottomisure e sottopelli.
Art. 47 – Unità di misura
Il legname segato di abete, ad eccezione del pezzame e delle sottopelli, vie- ne trattato, misurato e conteggiato a metro cubo.
Art. 48 – Assortimenti
Il tavolame normale di abete della lunghezza di 4 m e della larghezza a metà di 16 cm e più, viene trattato normalmente nei seguenti assortimenti:
– xxxxx xxxxx;
– I assortimento;
TITOLO V
– II assortimento;
– II assortimento andante;
– III assortimento falegnameria;
– III assortimento costruzione;
– IV assortimento;
– tombante.
Il tavolame deve essere ben rifilato e parallelo, salvo diversa pattuizione per legname conico o non refilato. Esso viene normalmente trattato nei seguen- ti spessori: 20, 25, 30, 35, 40, 50, 60 mm.
Sono tollerate parziali differenze sugli anzidetti spessori non superiori al 4% in più o in meno.
Art. 49 – Assortimento “primo netto”
Per assortimento “primo netto” si intende merce sana, ben lavorata, di buo- na fibra, regolare, diritta, fine, bianca, esente completamente da nodi e altri difetti, tollerati soltanto pochi nodi a spillo senza “sventature” (fenditure).
Sono ammesse spaccature da stagionatura ad una estremità di lunghezza non superiore al quinto della larghezza della tavola.
Art. 50 – Primo assortimento
Per “I assortimento” si intende merce ben lavorata, di fibra regolare e dirit- ta, con pochi e piccoli nodi sani (legati) escluso il “conastro”, il midollo, le spaccature e il rosato.
Sono ammesse fenditure ad una estremità che non superino il quarto della larghezza della tavola.
Sono tollerati leggeri smussi su un solo spigolo per spessore e lunghezza non superiori ad un quarto delle rispettive dimensioni della tavola.
Art. 51 – Secondo assortimento
Per “II assortimento” si intende merce ben lavorata, sana, con fibra regola- re.
Sono ammessi: spaccature alle estremità purché di lunghezza inferiore alla larghezza della tavola; leggera rosatura e leggero annerimento non superio- re al 10% della superficie della tavola. Nell’intera partita le tavole rosate, an- nerite e con fenditure non devono superare il 15%. Sono anche ammessi: un leggero smusso e nodi sani di media grandezza non raggruppati.
Sono esclusi il conastro e i nodi cadenti.
Art. 52 – Secondo assortimento andante
Per “II assortimento andante” si intende merce di qualità intermedia fra il II e il III assortimento falegnameria.
Art. 53 – Terzo assortimento falegnameria
Per “III assortimento falegnameria” si intende merce con fibra non eccessi- vamente grossolana o irregolare.
TITOLO V
Sono ammessi: rosatura massima del 25% su ambo le facce; annerimento parziale, nodi anche grossi purché non cadenti e in numero non eccessivo; spaccatura alle estremità di lunghezza non superiore alla larghezza della ta- vola.
Sono inoltre ammesse le borse di resina purché non eccessive.
Lo smusso non deve essere oltre 1,50 m di lunghezza se su un solo lato e 1 m se su due lati e non riguardare oltre un terzo dello spessore della tavola.
Art. 54 – Terzo assortimento costruzione
Per “III assortimento costruzione” si intende merce con fibra anche grosso- lana o irregolare.
Sono ammessi: rosatura massima del 50% su ambo le facce, annerimento parziale, marcio duro parziale su una faccia, nodi grossi e nodi cadenti pur- ché non eccessivi e tali da compromettere la resistenza della tavola; spacca- ture nello spessore e leggere spaccature a pettine purché non compromet- tano la resistenza e l’utilizzo della tavola. Sono inoltre ammessi: il tarlo pur- ché limitato, le borse di resina e la cipollatura purché non eccessiva ed inol- tre le tavole leggermente imbarcate.
Lo smusso non deve superare 2,50 m di lunghezza se su un lato e 1,50 m se su due lati e non riguardare oltre un terzo dello spessore. Sono escluse le tavole marce rotte e quelle con grossi nodi cadenti.
Art. 55 – Quarto assortimento
Per “IV assortimento” si intende merce che abbia difetti tali da essere esclusa dal III assortimento costruzione.
È ammesso il marcio molle per non oltre il 20% della superficie della tavola e su un numero di tavole non superiore al 30%.
Art. 56 – Tavolame tombante
Per “tombante” si intende tavolame da 4 m e più e da 16 cm o più di I, II, II andante, III falegnameria, III costruzione come cade dalla sega, escluso il IV assortimento.
Art. 57 – Larghezza tavolame normale di abete
La media delle larghezze del tavolame normale di abete è considerata “com- merciale”, quando corrisponde a :
– spessore da 20 a 30 mm: 22 cm
– spessore da 35 a 60 cm: 22-23 cm
Art. 58 – Sottomisure
Per sottomisure si intende il tavolame che ha una lunghezza di 4 m o più e larghezza a metà da 8 cm fino a 15 cm compresi. Esse vengono general- mente trattate in assortimento unico, escluso il IV.
La tolleranza di smusso nelle sottomisure è uguale a quella ammessa per il III assortimento costruzione del tavolame normale.
Per le sottomisure si usa la distinzione nei seguenti assortimenti:
a. I e II, per pialla, parallelo all’occhio;
b. III per costruzioni e imballaggi con conicità normale;
c. prismato a larghezza fissa (listoni per pavimenti e rivestimenti).
Art. 59 – Larghezza sottomisure di abete
TITOLO V
La media delle larghezze delle sottomisure di abete è considerata “commer- ciale” quando corrisponde a:
– spessore da 20 a 25 mm: 11-12 cm
– spessore da 25 a 30 mm: 12-13 cm
Art. 60 – Lunghezza del tavolame
Il tavolame di lunghezza inferiore ai 4 m viene normalmente distinto nelle seguenti categorie:
a. bottolame o cortame di legna scelta: che ha lunghezza di 2-2,20-2,50-3- 3,50 m e larghezza di 16 cm e più e spessori da 20 mm e più. Qualità va- rie;
b. cortame che ha lunghezza come il bottolame, larghezza da 8 a 15 cm e spessori da 20 mm e più. Qualità come il tombante;
c. pezzame che ha lunghezza da circa 1 a 3,90 m alla rinfusa e larghezza da 6-7 cm in avanti, di tutti gli spessori senza garanzia di media e di qualità;
Tutti gli assortimenti di cui sopra devono essere refilati.
Il bottolame e il cortame vengono trattati usualmente a metro cubo. Il pezzame viene trattato a peso o a metro stero.
Art. 61 – Sottopelli
Per sottopelli si intende merce segata o almeno toccata dalla sega da ambo le parti, senza rifilature, degli spessori di 20 e 25 mm e della lunghezza nor- male di 4 m.
Vengono trattate anche le lunghezze di 2 e 3 m.
Le sottopelli vengono vendute a pezzo, a metro lineare o a metro stero.
Art. 62 – Morali
I morali sono a sezione quadrangolare di 5x5, 6x6, 7x7, 8x8, 8x10, 10x10, 10x12, 12x12 cm.
La lunghezza normale è di 4 m.
I morali si trattano normalmente nell’assortimento tombante definibili come per il tavolame.
I mezzi morali sono a sezione rettangolare di 3x6, 3,5x7, 4x8, 5x7, 5x10, 6x8, 6x12 cm.
La lunghezza normale è di 4 m.
La lunghezza e l’assortimento sono identici a quelli dei morali come uguale è la tolleranza nelle dimensioni della sezione.
Art. 63 – Listelli
I listelli hanno la lunghezza normale da 2 a 4 m e la sezione di 2x1,5 - 2,5x5 - 3x5 cm e si trattano in assortimento vario con riferimento al loro impiego.
Sono esclusi i nodi grossi e altri difetti che ne compromettano la resistenza. I listelli si trattano a metro cubo normalmente legati in fasci.
Art. 64 – Travi segate
Le dimensioni e le caratteristiche di lavorazione delle travi segate sono in genere determinate su commissione.
TITOLO V
Le travi segate vengono trattate o a spigolo vivo, vale a dire con 4 fili sen- za tolleranza di smusso, oppure a spigolo mercantile, nel quale è ammesso uno smusso su ciascun spigolo interessante non più del 20% della larghez- za della faccia e per una lunghezza non eccedente un terzo del totale.
Le travi segate devono avere gli spigoli paralleli, con una tolleranza in più o in meno di 4 mm su ciascun lato della sezione. La merce deve essere sana e, comunque, non presentare difetti che ne compromettano la resistenza.
Art. 65 – Segati di larice
I segati di larice vengono trattati negli stessi assortimenti dell’abete, ad ec- cezione del terzo che viene normalmente classificato in un unico assorti- mento. Viene trattato, inoltre, l’assortimento “roversi” o “storti”, di tavole ricavate da tronchi curvi, non refilate e di spessore vario, di lunghezza non inferiore ai 2 m, trattato in un unico assortimento tombante. Il tavolame di larice in genere deve essere ben refilato. Le caratteristiche dei vari assorti- menti sono le stesse dell’abete, con l’eccezione riferibile al colore della fi- bra, all’entità dell’alburno e alle tipiche borse di resina.
Il tavolame normale di larice viene trattato nei seguenti spessori: 20, 25, 30, 40, 50, 60 e 80 mm.
Valgono per il larice le stesse norme descritte per i segati di abete per ciò che concerne lunghezze, larghezze e tolleranze.
Art. 66 – Segati di xxxx xxxxxxxxx
Per tutte le categorie e gli assortimenti di segati di xxxx xxxxxxxxx, salve le di- verse caratteristiche della specie, valgono le stesse norme di dimensioni, di qualità, di lavorazione e di tolleranze come per l’abete.
Il difetto di colorazione blu non è ammesso nel “primo netto” e nel “I assor- timento”. Nel “II assortimento” tale difetto è ammesso purché leggero e li- mitato.
Art. 67 – Segati normali di cirmolo
I segati normali di cirmolo vengono trattati nell’assortimento tombante, per il quale, nel caso specifico, si intende merce come cade dalla sega, escluso il marcio e il rotto, della lunghezza di 4 m con tolleranza del 30% del volume di lunghezza fra 2 e 3,90 m (la lunghezza è calcolata di 10 in 10 cm).
Gli spessori normali del tavolame di cirmolo sono: 40, 50, 60, 70, 80, 90,
100 e 120 mm.
La merce venduta “a partita” deve essere assortita nei diversi spessori. La refilatura commerciale del cirmolo è più andante di quella dell’abete.
Il tavolame degli spessori inferiori ai 40 mm e delle larghezze inferiori ai 16 cm è trattato come assortimento a parte.
Art. 68 – Stagionatura dei segati
TITOLO V
Le contrattazioni avvengono, salvo accordi particolari, per tavolame a stagio- natura commerciale. La merce segata è a stagionatura commerciale quan- do può essere accatastata a contatto diretto senza che con questo, in condi- zioni normali, abbia a subire alterazioni di sorta. A tale grado di stagionatura corrisponde il seguente peso approssimativo a metro cubo (per tavolame): abete rosso circa 500 kg, abete bianco e xxxx xxxxxxxxx 600 kg circa, larice 800 kg circa.
Art. 69 – Le travi squadrate Uso Trieste e le travi Uso Fiume
Nella categoria del legname squadrato sono usuali le travi squadrate Uso Trieste (Travi UT) e le travi Uso Fiume (Travi UF).
Art. 70 – Caratteristiche
Le travi squadrate Uso Trieste devono avere le seguenti caratteristiche:
a. lavorazione: squadratura con ascia o con attrezzo meccanico sulle quat- tro facce fino alla punta con leggero smusso dalla base alla metà lun- ghezza; dalla metà alla punta la squadratura può essere più superficiale;
b. è ammessa una conicità non superiore a 8 mm per metro lineare;
c. qualità: il legno deve essere convenientemente sano, escluso il marcio, il rotto, il contorto nonché le fenditure e i nodi che ne possano compro- mettere la resistenza; è ammesso un leggero tarlo nonché la rosatura e l’annerimento non eccessivo su non più del 10% dei travi componenti la partita;
d. le travi Uso Fiume (travi UF) hanno lo stesso procedimento di lavorazio- ne delle travi UT, squadrate e con smusso fino alla punta, ma si distin- guono da queste per la sezione costante dalla base fino alla punta;
e. sezioni usuali: 8x8, 9x9, 9x11, 11x11, 11x13, 13x13, 13x16, 16x16, 16x19, 19x19, 19x21, 21x21, 21x24, 24x27, 27x27, 27x30 cm.
È tollerata una differenza in più o in meno di 5 mm nelle dimensioni di sezio- ne.
Art. 71 – Lunghezze travi UT e UF
Le lunghezze delle travi UT e UF vengono conteggiate da 50 a 50 cm, a co- minciare da 4 m, salvo pattuizioni particolari. Le dimensioni trasversali ven- gono misurate sulla sezione alla base.
Art. 72 – Essenze trattate
Le essenze latifoglie normalmente trattate sono: acacia (robinio), acero, be- tulla, castagno, ciliegio, faggio, frassino, melo, olmo, noce, ontano, pioppo, tiglio, quercia in genere e olivo.
I tronchi di latifoglie vengono trattati a metro cubo, a peso o a corpo, le tavo- le di latifoglie a metro cubo.
Art. 73 – Tronchi di latifoglie
I tronchi di latifoglie possono essere di qualsiasi lunghezza a partire da 1 m e di qualsiasi diametro a seconda dell’impiego cui sono destinati.
I tronchi di latifoglie non vengono in genere scortecciati.
La misurazione dei tronchi è effettuata in base al diametro a metà tronco sotto corteccia e in base alle lunghezze conteggiate di 10 in 10 cm.
TITOLO V
Salvo pattuizioni particolari la merce deve essere sana, senza cipollatura, è ammesso tarlo limitato all’alburno. Non sono ammesse spaccature o fendi- ture eccessive.
Art. 74 – Tavolame di latifoglie
Il tavolame di latifoglie non viene classificato in assortimento e generalmen- te comprende tutto il prodotto di uno o più tronchi. Non è rifilato. Le tavole devono presentare uno scoperto di almeno 10 cm di larghezza e la presenza di curve più o meno accentuate non costituisce difetto.
Salvo pattuizioni particolari le tavole di latifoglie sono accettate con cortec- cia. Il tavolame di latifoglie viene misurato a metà lunghezza e a metà smus- so esclusa la corteccia.
Le lunghezze si conteggiano di 10 in 10 cm.
Art. 75 – Rapporto tra volumi sterici e cubici
Il contenuto effettivo medio in volume delle misure espresse in massa steri- ca corrisponde alle seguenti cifre:
a. tondello di cartiera di abete:
- scortecciato in bianco: 1 metro stero è uguale a 0,800 m3
- scortecciato mercantilmente: 1 metro stero è uguale a 0,750 m3
b. spacco da cartiera di abete: 1 metro stero è uguale a 0,650 m3
c. tondello di abete da imballaggio: 1 metro stero è uguale a 0,700 m3
Art. 76 – Mediazione
La provvigione spettante al mediatore per la compravendita di legname da opera in genere, è del 2% del prezzo, a carico del mandante.
d) XXXXXXX, ECC.
Non è stata segnalata o rilevata l’esistenza di usi.
Cap. 4. Prodotti della caccia e della pesca
a) PESCE FRESCO E CONGELATO
Non è stata segnalata o rilevata l’esistenza di usi.
b) CACCIAGIONE
Non è stata segnalata o rilevata l’esistenza di usi.
c) PELLI DI PELLICCERIA
Non è stata segnalata o rilevata l’esistenza di usi.
Cap. 5. Prodotti delle industrie estrattive
a) MINERALI METALLIFERI
Non è stata segnalata o rilevata l’esistenza di usi.
TITOLO V
b) MINERALI NON METALLIFERI
PRODOTTI DEL PORFIDO
Art. 1 – Definizioni e qualità del materiale
In via generale la produzione di porfido può essere ricondotta alle seguen- ti tipologie:
PIASTRELLE
– Forma rettangolare o quadrata;
– coste (bordi) a spacco o segate, ortogonali al piano o in leggera sotto- squadra;
– variazione di spessore per lastrificazione “a coltello” non superiore a 3 cm;
– colori misti e indicati solo a livello di tendenza;
– imballaggio in genere compreso nel prezzo (non sottoposto a reso/rim- borso) e consistente in un supporto di legno (“bancale”), su cui sono ac- catastate le piastrelle avvolte da un cappuccio di nylon termoretraibile; la
merce confezionata in bancale ha un peso di circa 1,5 t;
– suddivise in varie tipologie e in particolare:
x. xxxxxxxxxx a piano naturale di cava e coste a spacco:
- spessore da 1 a 3 cm, da 2 a 6 cm, da 5 a 8 cm;
- lunghezza variabile (“a correre”) ma pari almeno alla larghezza;
- larghezza definita di 10-15-20-25-30-35-40 cm, con tolleranza sulle larghezze pari a ± 1 cm.
b. piastrelle a piano naturale di cava e coste segate:
- spessore da 1 a 3 cm, da 2 a 6 cm, da 4 a 7 cm;
- lunghezza variabile (“a correre”) ma pari almeno alla larghezza;
- larghezza definita di 20-25-30-35-40-50 cm, con tolleranza pari a ± 3 mm.
CUBETTI
– Superficie a piano naturale di cava;
– coste (bordi) a spacco;
– colori misti e indicati solo a livello di tendenza;
– caricati sfusi oppure, su ordine specifico e pagamento a parte, in casse di legno o sacconi;
– teste squadrate di dimensioni variabili secondo la pezzatura, adatte per pose ad archi contrastanti;
– suddivisi in varie tipologie e in particolare:
a. cubetti “tipo 4/6”:
- lato compreso tra 4 e 7 cm;
- altezza compresa tra 4 e 6 cm;
TITOLO V
- peso minimo di 100 kg/m2;
- indicati per traffico esclusivamente pedonale.
b. cubetti “tipo 6/8”:
- lato compreso tra 6 e 9 cm;
- altezza compresa tra 5,5 e 8 cm;
- peso minimo di 130 kg/m2;
- indicati per traffico pedonale e carrabile leggero.
x. xxxxxxx “tipo 8/10”:
- lato compreso tra 8 e 12 cm;
- altezza compresa tra 7,5 e 11 cm;
- peso minimo di 180 kg/m2;
- indicati per tutti i tipi di traffico.
x. xxxxxxx “tipo 10/12”:
- lato compreso tra 10 e 14 cm;
- altezza compresa tra 10 e 13 cm;
- peso minimo di 220 kg/m2;
- indicati per tutti i tipi di traffico.
e. cubetti “tipo 12/14”:
- lato compreso tra 12 e 15 cm;
- altezza compresa tra 12 e 15 cm;
- peso minimo di 280 kg/m2;
- indicati per tutti i tipi di traffico.
x. xxxxxxx “tipo 14/18”:
- lato compreso tra 14 e 20 cm;
- altezza compresa tra 14 e 20 cm;
- peso minimo di 330 kg/m2;
- indicati per tutti i tipi di traffico.
CUBETTI CON TESTA REGOLARE
– Superficie a piano naturale di cava;
– coste (bordi) a spacco;
– colori misti e indicati solo a livello di tendenza;
– caricati sfusi oppure, su ordine specifico e pagamento a parte, in casse di legno o sacconi;
– teste a forma quadrata, adatti per pose a file parallele, cerchi, corone cir- colari;
– suddivisi in varie tipologie e in particolare:
a. cubetti “tipo 9x9”:
- lati di 9 cm (± 0,5 cm);
- altezza compresa tra 4 e 6 cm;
TITOLO V
- peso minimo di 100 kg/m2;
- indicati per traffico pedonale.
b. cubetti “tipo 10x10”:
- lati di 10 cm (± 0,5 cm);
- altezza compresa tra 6 e 10 cm (in due pezzature da 6/8 o 8/10);
- peso minimo di 135 kg/m2;
- indicati orientativamente per tutti i tipi di traffico: la pezzatura 6/8
è indicata per il traffico leggero, mentre la pezzatura 8/10 è indicata per tutti i tipi di traffico.
MOSAICI
– Forma irregolare;
– superficie a piano naturale di cava;
– coste a spacco;
– colori misti e indicati solo a livello di tendenza;
– imballaggio in genere compreso nel prezzo e consistente in un suppor-
to di legno (“bancale”), non sottoposto a reso/rimborso, su cui sono ac- catastati i pezzi avvolti da un cappuccio di nylon termoretraibile; la merce confezionata in bancale ha un peso di circa 1,5 t;
– suddivisi in varie tipologie e in particolare:
a. mosaico cosiddetto ”normale”:
- spessore compreso tra 2 e 5 cm;
- diagonale minima di 20 cm;
- peso minimo di 85 kg/m2.
b. mosaico cosiddetto ”sottile”:
- spessore compreso tra 1 e 3 cm;
- diagonale minima di 20 cm;
- peso minimo di 60 kg/m2.
c. mosaico cosiddetto ”gigante”:
- spessore compreso tra 3 e 7 cm;
- diagonale minima di 40 cm;
- peso minimo di 110 kg/m2.
d. mosaico cosiddetto ”gigante sottile”:
- spessore compreso tra 2 e 4 cm;
- diagonale minima di 40 cm;
- peso minimo di 75 kg/m2.
CORDONATE
– Colori misti e indicati solo a livello di tendenza;
TITOLO V
– la merce confezionata in bancale ha un peso mediamente di circa 1,5-1,6 t;
– la lavorazione dei giunti può essere a spacco o con segagione;
– altezza compresa tra 20 e 25 cm;
– lunghezze a correre con un minimo di 40 cm per i cordoni a testa lavora- ta e con un minimo di 30 cm per i cordoni con testa a spacco;
– suddivise in varie tipologie e in particolare:
a. cordonata tipo a spacco:
- testa a spacco;
- giunto a spacco;
- fianco a vista naturale;
- spessore definito di 5-6-7-8-9-10-12 cm.
b. cordonata tipo a piano naturale di cava:
- testa naturale;
- giunto segato o a spacco;
- fianco a vista segato;
- spessore definito di 10-12-15 cm.
c. cordonata tipo segato:
- testa segata e fiammata;
- giunto segato;
- fianco a vista segato e fiammato;
- spessore definito di 6-8-10-12-15 cm.
d. cordonata tipo segato e lavorato:
- testa bocciardata o fiammata;
- giunto a spacco o segato;
- fianco a vista piano naturale di cava o fiammato;
- spessore definito di 6-8-10-12-15 cm.
BINDERI
– elementi usati per contenimento e delimitazione delle pavimentazioni;
– faccia superiore a piano naturale di cava;
– coste (bordi) a spacco ortogonali al piano o in leggera sottosquadra;
– colori misti e indicati solo a livello di tendenza;
– caricati sfusi oppure, su ordine specifico e pagamento a parte, in casse di legno o sacconi;
– utilizzati per bordature e pavimentazioni;
– suddivisi in varie tipologie ed in particolare:
a. normale 10x5/8:
- larghezza 10 cm;
- lunghezza a correre compresa tra 15 a 40 cm;
- altezza compresa tra 5 a 8 cm;
- peso circa 18 kg/m.
TITOLO V
b. normale 10x8/11:
- larghezza 10 cm;
- lunghezza a correre compresa tra 15 a 40 cm;
- altezza compresa tra 8 a 11 cm;
- peso circa 22 kg/m.
c. normale 12x10/15:
- larghezza 12 cm;
- lunghezza a correre compresa tra 15 a 40 cm;
- altezza compresa tra 10 a 15 cm;
- peso circa 35 kg/m.
d. gigante 12x15/20:
- larghezza 12 cm;
- lunghezza a correre variabile tra 20 a 40 cm;
- altezza compresa tra 15 a 20 cm;
- peso circa 60 kg/m.
e. gigante 14x15/20:
- larghezza 14 cm;
- lunghezza a correre compresa tra 20 a 40 cm;
- altezza variabile tra 15 a 20 cm;
- peso circa 70 kg/m.
SMOLLERI
– Elementi dotati di due facce laterali a piano naturale di cava;
– costa superiore in vista e due teste ricavate a spacco;
– colori misti e indicati solo a livello di tendenza;
– caricati sfusi oppure, su ordine specifico e pagamento a parte, in casse di legno o sacconi;
– utilizzati per pavimentazioni e rivestimenti;
– lunghezza a correre;
– larghezza compresa tra 3 e 10 cm;
– altezza compresa tra 8 e 13 cm;
– peso minimo di 180 kg/m2.
TRANCIATI DA RIVESTIMENTO
– Costa in vista a spacco e due teste tranciate ortogonalmente alla stessa o in sottosquadra;
– colori misti e indicati solo a livello di tendenza;
– caricati sfusi oppure, su ordine specifico e pagamento a parte, in casse di legno o sacconi;
– utilizzati per il rivestimento dei muri;
– suddivisi in varie tipologie e in particolare:
TITOLO V
a. tipo 8/14:
- larghezza (“entranza”) massima di 12 cm;
- lunghezza a correre;
- altezza compresa tra 7 e 14 cm;
- peso di circa 230 kg/m2.
b. tipo 15/20:
- larghezza (“entranza”) massima di 14 cm;
- lunghezza a correre;
- altezza compresa tra 15 e 20 cm;
- peso di circa 280 kg/m2.
BUGNATI DA COSTRUZIONE E RIVESTIMENTO
– Elementi dotati di una faccia a vista bugnata a spacco;
– costa sommariamente ortogonale al piano di appoggio naturale;
– colori misti e indicati solo a livello di tendenza;
– caricati sfusi oppure, su ordine specifico e pagamento a parte, in casse
di legno o sacconi;
– utilizzati per esecuzione o rivestimento di murature;
– larghezza (entranza) compresa tra 10 e 30 cm;
– lunghezza a correre;
– suddivise in varie tipologie e in particolare:
a. tipo 10/15:
- altezza compresa tra 10 e 15 cm;
- peso di circa 250 kg.
b. tipo 12/20:
- altezza compresa tra 12 e 20 cm;
- peso di circa 300 kg.
c. tipo 15/25:
- altezza compresa tra 15 e 25 cm;
- peso di circa 400 kg.
LAVORATI
– Comprendono gradini, copertine, piastrelle, bancali, soglie, battiscopa, ecc.
– colori misti e indicati solo a livello di tendenza;
– imballaggi particolari non compresi nel prezzo;
– suddivise in varie tipologie e in particolare:
x. lavorati con superficie a piano di cava:
- ottenuti da lastre naturali;
- coste a spacco (tolleranza ± 0,5 cm) o segate (tolleranza ± 0,2 cm);
TITOLO V
- spessore variabile (gradini e copertine con spessore omogeneo compreso tra 3 e 5 cm);
- lavorazioni aggiuntive: finitura superficiale semilucida, spessorizzazione, calibratura, gocciolatoio e smussi.
b. lavorati con superficie artificiale:
- ottenuti da blocchi (solitamente di dimensioni inferiori a quelli di altri litotipi) segati in lastre;
- spessore variabile (lastre da pavimento con spessore omogeneo compreso tra 2 e 3 cm);
- lavorazioni: a telaio, levigata, lucida, fiammata, sabbiata, spazzolata.
Art. 2 – Difetti e contestazioni
Il prodotto deve presentarsi compatto senza piani di sfaldamento secondari (“lassi”) che ne possano determinare la rottura dopo la posa.
La rugosità del materiale non integra difetto, se non in presenza di “scalini” dovuti a difetti nella sfaldatura.
Nella lavorazione a spacco sono tollerati lievi difetti di complanarità (faccia superiore non parallela con quella inferiore).
Le caratteristiche della roccia e il metodo di estrazione, condizionano il siste- ma di trasformazione dei manufatti che si presentano inizialmente con lun- ghezza “a correre” e contenuta entro precisi limiti naturali.
La variazione dello spessore di una lastra non costituisce difetto, a meno che essa non sia riconducibile a tipologie produttive stabilite.
Nei prodotti a spacco le tolleranze non integrano ipotesi tassative ed è pras- si che il venditore le indichi al compratore.
I colori dei prodotti non sono uniformi e sono indicati solo a livello di tenden- za.
In considerazione della natura del porfido, i difetti rientranti nelle caratteristi- che della pietra, e quindi del prodotto, non sono contestabili ma rilevabili pri- ma dell’acquisto.
Art. 3 – Unità di misura e misurazioni
La tipologia di misurazione adottata varia a seconda del prodotto e in parti- colare:
a. misurazione a metro quadrato (m2) per lavorati a superficie estesa;
b. misurazione a metro (m) per prodotti con elevato contenuto di lavorazio- ni lineari;
c. misurazione a tonnellata (t) per forniture di elementi poligonali irregolari, di cubetti e di materiale sfuso.
Art. 4 – Campionature
Nel caso di campionature stabilite dalle parti, sono sempre sottintese e ac- cettate le variazioni cromatiche e di composizione derivanti dalla variabilità del giacimento della cava di provenienza.
TITOLO V
Art. 5 – Posa in opera
Le operazioni di posa in opera sono distinte da quelle di fornitura dei mate- riali.
Cap. 6. Prodotti delle industrie alimentari
a) RISO BRILLATO
Non è stata segnalata o rilevata l’esistenza di usi.
b) FARINA, XXXXXX E SOTTOPRODOTTI DELLA MACINAZIONE
Art. 1 – Mediazione
La provvigione per la mediazione nella compravendita di farine e crusche è di 0,05 euro al q per parte.
c) PASTE
Non è stata segnalata o rilevata l’esistenza di usi.
d) PRODOTTI DELLA PANETTERIA
Non è stata segnalata o rilevata l’esistenza di usi.
e) ZUCCHERO E PRODOTTI DOLCIARI
Art. 1 – Vendita a pezzo
Nel settore della pasticceria e della gelateria sono venduti a pezzo:
– il pasticcino fresco (comunemente detto pasta);
– il pasticcino lievitato (brioches, croissant, krapfen, ecc.);
– il cono di gelato e il gelato da passeggio, confezionato generalmente at- traverso spatola o porzionatore;
f) CARNI FRESCHE, CONGELATE PREPARATE E FRATTAGLIE
Non è stata segnalata o rilevata l’esistenza di usi.
g) PESCI PREPARATI
Non è stata segnalata o rilevata l’esistenza di usi.
h) PRODOTTI SURGELATI
Non è stata segnalata o rilevata l’esistenza di usi.
i) CONSERVE ALIMENTARI
Non è stata segnalata o rilevata l’esistenza di usi.
l) LATTE E DERIVATI
Art. 1 – Mediazione
TITOLO V
La provvigione per la mediazione nella compravendita di burro e formaggi è dell’1% del prezzo per parte.
m) OLIO DI OLIVA
Non è stata segnalata o rilevata l’esistenza di usi.
n) OLII E GRASSI VEGETALI PER USI ALIMENTARI E INDUSTRIALI
Non è stata segnalata o rilevata l’esistenza di usi.
o) OLII E GRASSI ANIMALI PER USI ALIMENTARI E INDUSTRIALI
Non è stata segnalata o rilevata l’esistenza di usi.
p) PELLI GREZZE E RESIDUI DELLA MACELLAZIONE
Non è stata segnalata o rilevata l’esistenza di usi.
q) VINI E VERMUT
Art. 1 – Contratto
I vini si contrattano alla cantina in base ad assaggio.
Fuori del luogo in cui il vino si trova, la contrattazione avviene su campione.
Art. 2 – Gradazione alcolica
Il vino viene commerciato a peso o a grado quintale (ettogrado).
La gradazione alcolica, per i vini secchi, è determinata con il sistema ebullio- metrico a scala nazionale (Malligand) o per distillazione. Per i vini non com- pletamente fermentati, la gradazione alcolica si intende quella complessiva (svolto o da svolgere).
In caso di gradazione alcolica è uso riferirsi al certificato chimico dello IA- SMA (Istituto agrario San Xxxxxxx all’Adige)-Fondazione Xxxxxx Xxxx o all’Unione italiana vini.
Art. 3 – Acquisti su piazza
Negli acquisti su piazza, e cioè per prodotti siti nel luogo di conclusione del contratto, il compratore, dopo l’assaggio, può prelevare il campione del vino acquistato; se il vino è distribuito in più recipienti si forma un campione cu- mulativo, tenendo presenti le capienze dei singoli vasi vinari.
Il campione viene suddiviso in quattro bottiglie; due suggellate dal vendito- re e consegnate al compratore; le altre due suggellate a cura del comprato- re vengono lasciate al venditore.
In caso di contestazioni è uso riferirsi all’analisi svolta dal Laboratorio chimi- co dello IASMA (Istituto agrario San Xxxxxxx all’Adige)-Fondazione Xxxxxx Xxxx o dall’Unione italiana vini.
Art. 4 – Acquisti fuori piazza
Per acquisti fuori piazza, e cioè per prodotti siti fuori dal luogo di conclusio- ne del contratto, il venditore rilascia al compratore due campioni suggellati, al momento della conclusione del contratto.
TITOLO V
Il compratore ne conserva intatto uno che, in caso di contestazioni è uso sottoporre al giudizio del Laboratorio chimico dello IASMA (Istituto agrario San Xxxxxxx all’Adige)-Fondazione Xxxxxx Xxxx o dall’Unione italiana vini. Se il compratore non ha conservato intatto almeno uno dei due campioni perde il diritto alla contestazione del prodotto.
Art. 5 – Vini destinati all’invecchiamento
Salva la regolamentazione per i vini a denominazione di origine controllata (DOC), i vini di particolare pregio, che possono essere destinati all’invecchia- mento, si contrattano su campione o sulla base della loro origine e delle lo- ro caratteristiche, senza riferimento alla gradazione alcolica nella determina- zione del prezzo.
Sulla corrispondenza dell’originale e delle caratteristiche di tali vini, sarà de- terminante, in caso di contestazione, il parere del Laboratorio chimico dello IASMA (Istituto agrario San Xxxxxxx all’Adige)-Fondazione Xxxxxx Xxxx o dell’Unione italiana vini.
Art. 6 – Torbolino
È pure oggetto di contrattazione il cosiddetto “Torbolino”, che è il vino ven- duto immediatamente dopo la prima fermentazione o dopo il primo travaso e decantazione.
Art. 7 – Qualità e tolleranza
Per i vini venduti a quintale con la clausola “circa” è tollerata per la gradazio- ne alcolica la differenza di due decimi di grado di più e in meno, senza modi- ficazioni del prezzo pattuito.
Per le differenze in meno di oltre due decimi di grado e fino a mezzo grado, il compratore è tenuto a ricevere il prodotto, ma il venditore deve accordare un abbuono sul prezzo, in proporzione dell’intera differenza di gradazione e della eventuale conseguente declassazione.
Per differenze in meno di oltre mezzo grado è facoltà del compratore rifiuta- re la merce.
Le differenze in più, anche superiori ai due decimi, non danno luogo a mag- giorazione del prezzo pattuito per quintale.
Art. 8 – Vini contrattati a ettogrado
Per i vini contrattati a ettogrado le eventuali differenze di gradazione, in più o in meno, si mediano.
Se la differenza di gradazione, in più o in meno, supera il mezzo grado, il compratore ha la facoltà di sciogliere il contratto o di chiedere la sostituzio- ne del prodotto.
Art. 9 – Casi di assenza di tolleranza
Se la vendita dei vini è fatta con espressa garanzia di una determinata per- centuale alcolica o zuccherina minima, non è ammessa tolleranza in meno.
Art. 10 – Vino venduto su campione
Il vino venduto su campione deve corrispondere esattamente al campione stesso.
TITOLO V
Art. 11 – Vendita “su sola denominazione di origine senza campione” Per vendita “su sola denominazione di origine senza campione” le caratteri- stiche del vino devono corrispondere a quelle della qualità media dell’annata della zona di origine.
In caso di contestazioni, è uso riferirsi al giudizio del Laboratorio chimico del- lo IASMA (Istituto agrario San Xxxxxxx all’Adige)-Fondazione Xxxxxx Xxxx o dell’Unione italiana vini.
Art. 12 – Verifica dei vini
La verifica dei vini viene effettuata sulla base dei regolari campioni.
Il prelevamento di tali campioni può effettuarsi sia nella cantina del vendito- re (per le vendite franco partenza) che in quella del compratore (per le vendi- te franco arrivo) alla presenza delle parti o di un loro rappresentante. Gli auti- sti fungono da rappresentanti di chi dà incarico del trasporto.
Nel caso di spedizione a mezzo ferrovia, il prelevamento viene effettuato in presenza di un incaricato delle ferrovie che provvede ad apporre i sigilli sui campioni.
È abitudine procedere, ai fini della determinazione del grado alcolico, alla media dei risultati delle analisi fatte eseguire da ciascuna delle parti sui pro-
pri campioni di partenza o di arrivo del Laboratorio chimico dello IASMA (Isti- tuto agrario San Xxxxxxx all’Adige)-Fondazione Xxxxxx Xxxx o dell’Unione italiana vini.
Art. 13 – Tolleranza nella vendita
Nelle vendite di vino con la clausola “circa” relativamente alla quantità, è tollerata una differenza in più o in meno del 10%.
Art. 14 – Prezzo
I recipienti sono forniti dal compratore. Se forniti dal venditore, il prezzo dei vini può essere stabilito con la clausola “recipiente compreso”, e compren- de il valore del recipiente oppure con la clausola “recipiente a rendere” e in questo caso il valore del recipiente non è compreso ed il recipiente stesso va restituito franco di porto nel termine prestabilito o, in mancanza di que- sto, entro trenta giorni.
Se la restituzione non avviene entro tale termine, il venditore ha diritto di pretendere un nolo dal compratore e, prolungandosi la trattenuta dei reci- pienti, ne può chiedere il pagamento.
Art. 15 – Prezzo di vini pregiati
Il prezzo dei vini di particolare pregio, cui è riservata la presentazione in bot- tiglie diverse da quelle unificate, è comprensivo del costo dei vetri e dell’im- ballo.
Invece, nelle vendite di vini di largo consumo in bottiglie unificate, il costo dei recipienti e imballo, non sono compresi nel prezzo.
Art. 16 – Clausola “franco partenza”
Con la clausola “franco partenza” si intende merce posta sul mezzo di tra- sporto messo a disposizione dal compratore.
TITOLO V
Le spese di scarico e trasporto dalla stazione al domicilio del compratore so- no sostenute da quest’ultimo.
Art. 17 – Spese di analisi
Le spese di analisi sono a carico della parte contraente nel cui interesse vengono effettuate e quelle di pesatura sono a carico del venditore.
Art. 18 – Caparra
Nel caso di versamento di una somma espressamente fatto a titolo di ca- parra, questo si intende avere gli effetti di cui all’art.1386 c.c. (caparra peni- tenziale).
Art. 19 – Consegna
Se per contratto la consegna è differita (a termine) o ripartita (in più scaden- ze), il venditore deve curare la buona conservazione del vino; se il vino si guasta il compratore può rifiutarlo.
Art. 20 – Consegna differita
In caso di consegna differita e vendita di tutto il prodotto con consegna della chiave della cantina al compratore, oppure con suggello delle botti, il vendi- tore non è più tenuto a rispondere delle eventuali avarie.
Art. 21 – Perdite e cali
Per consegna “franco partenza” le eventuali perdite e cali durante il traspor- to sono a carico del compratore.
Per i contratti “franco arrivo”, sono a carico del venditore.
Art. 22 – Garanzia
I vini contrattati si intendono sani e senza difetti e conformi alle disposizioni delle vigenti leggi.
Art. 23 – Risoluzione del contratto e mediazione
In caso di risoluzione del contratto spetta il compenso al mediatore, eccet- tuata l’ipotesi di colpa del mediatore stesso.
Art. 24 – Mediazione
La provvigione per la mediazione nella compravendita dei vini è calcolata nel rapporto di 2 a 1 per il venditore e compratore. Attualmente essa è:
a. per contrattazioni ordinarie di vini comuni:
- 1% del prezzo dal venditore;
- 0,50% del prezzo dal compratore;
b. per contrattazioni ordinarie di vini a DOC:
- 1% del prezzo dal venditore;
- 0,50% del prezzo dal compratore;
TITOLO V
c. per le contrattazioni con prestazioni di assistenza e sorveglianza nella consegna della merce, la mediazione è congruamente aumentata a cari- co di chi richiede la prestazione;
d. per grosse partite la provvigione è congruamente diminuita.
r) ALCOOL E LIQUORI
Art. 1 – Mediazione
La provvigione per la mediazione nella compravendita di acquavite e spiriti è di 1,50% del prezzo per parte.
s) BIRRA
Non è stata segnalata o rilevata l’esistenza di usi.
t) ACQUE MINERALI, GASSOSE E GHIACCIO
Non è stata segnalata o rilevata l’esistenza di usi.
Cap. 7. Prodotti dell’industria del tababacco
a) TABACCHI LAVORATI
Non è stata segnalata o rilevata l’esistenza di usi.
Cap. 8. Prodotti dell’industria delle pelli
a) PELLI CONCIATE
Non è stata segnalata o rilevata l’esistenza di usi.
b) LAVORI IN PELLE E CUOIO
Non è stata segnalata o rilevata l’esistenza di usi.
Cap. 9. Prodotti delle industrie tessili
a) FILATI DI COTONE, LANA, SETA, ECC.
Non è stata segnalata o rilevata l’esistenza di usi.
b) TESSUTI DI COTONE, LANA , SETA, ECC.
Non è stata segnalata o rilevata l’esistenza di usi.
c) MAGLIERIA
Non è stata segnalata o rilevata l’esistenza di usi.
d) CORDAMI
TITOLO V
Non è stata segnalata o rilevata l’esistenza di usi.
Cap. 10. Prodotti delle industrie dell’abbigliamento
e dell’arredamento
a) CAPPELLI
Non è stata segnalata o rilevata l’esistenza di usi.
b) VESTITI E BIANCHERIA
Non è stata segnalata o rilevata l’esistenza di usi.
c) CALZATURE
Non è stata segnalata o rilevata l’esistenza di usi.
d) GUANTI, OMBRELLI E ACCESSORI
Non è stata segnalata o rilevata l’esistenza di usi.
Cap. 11. Prodotti delle industrie del legno
a) LEGNO COMUNE
Non è stata segnalata o rilevata l’esistenza di usi.
b) COMPENSATI
Non è stata segnalata o rilevata l’esistenza di usi.
c) MOBILI E INFISSI
Non è stata segnalata o rilevata l’esistenza di usi.
d) CARRI DA STRADA
Non è stata segnalata o rilevata l’esistenza di usi.
e) LAVORI IN SUGHERO
Non è stata segnalata o rilevata l’esistenza di usi.
Cap. 12. Prodotti delle industrie della carta, poligrafiche
e fotofonocinematografiche
a) CARTA E CARTONI
Non è stata segnalata o rilevata l’esistenza di usi.
b) PRODOTTI TIPOGRAFICI
Non è stata segnalata o rilevata l’esistenza di usi.
c) FONOGRAFI, APPARECCHI FOTOGRAFICI
TITOLO V
Non è stata segnalata o rilevata l’esistenza di usi.
Cap. 13. Prodotti delle industrie metallurgiche
a) GHISA, FERRI, ACCIAI, ECC.
Non è stata segnalata o rilevata l’esistenza di usi.
b) ALLUMINIO E LE SUE LEGHE
Non è stata segnalata o rilevata l’esistenza di usi.
c) XXXX E LE SUE LEGHE
Non è stata segnalata o rilevata l’esistenza di usi.
d) ARGENTO, ORO, PLATINO E ALTRI METALLI PREZIOSI
Non è stata segnalata o rilevata l’esistenza di usi.
e) ALTRI METALLI
Non è stata segnalata o rilevata l’esistenza di usi.
f) ROTTAMI DI METALLI VARI
Non è stata segnalata o rilevata l’esistenza di usi.
Cap. 14. Prodotti delle industrie meccaniche
a) MACCHINE E APPARECCHI DIVERSI
Art. 1 – Mediazione
La provvigione per la mediazione nella compravendita di macchine e attrezzi rurali nuovi è del 2% del prezzo solo dal venditore.
La provvigione per la mediazione nella compravendita di macchine e attrezzi rurali usati è del 3% del prezzo dal venditore e dell’1% del prezzo dal com- pratore.
La provvigione per la mediazione nella compravendita di macchine industria- li usate in genere è del 2% del prezzo per parte.
b) MEZZI DI TRASPORTO
Art. 1 – Mediazione
La provvigione per la mediazione nella compravendita di autovetture nuove è dell’1% del prezzo solo dal venditore.
La provvigione per la mediazione nella compravendita di automezzi nuovi per trasporto cose fino alla portata di 15 q è del 2% del prezzo solo dal ven- ditore.
La provvigione per la mediazione nella compravendita di automezzi pesanti nuovi (oltre i 15 q) è dell’1% del prezzo solo dal venditore.
TITOLO V
Cap. 15. Prodotti delle industrie della trasformazione
dei minerali non metalliferi
a) PERLE, GEMME E PIETRE PREZIOSE, NATURALI E SINTETICHE
Non è stata segnalata o rilevata l’esistenza di usi.
b) XXXXX, PIETRE E ALABASTRO LAVORATO
Non è stata segnalata o rilevata l’esistenza di usi.
c) CALCE, CEMENTI E GESSO
Non è stata segnalata o rilevata l’esistenza di usi.
d) MATERIALE DA COSTRUZIONE
Non è stata segnalata o rilevata l’esistenza di usi.
e) PORCELLANE, MAIOLICHE E TERRAGLIE
Non è stata segnalata o rilevata l’esistenza di usi.
f) LAVORI DI VETRO E CRISTALLO
Non è stata segnalata o rilevata l’esistenza di usi.
Cap. 16. Prodotti delle industrie chimiche
a) CONCIMI CHIMICI
Non è stata segnalata o rilevata l’esistenza di usi.
b) ANTICRITTOGAMICI
Non è stata segnalata o rilevata l’esistenza di usi.
c) SAPONI, GLICERINA, PROFUMERIA
Non è stata segnalata o rilevata l’esistenza di usi.
d) PRODOTTI FARMACEUTICI
Non è stata segnalata o rilevata l’esistenza di usi.
e) COLORI E VERNICI
Non è stata segnalata o rilevata l’esistenza di usi.
f) MATERIE PLASTICHE
Non è stata segnalata o rilevata l’esistenza di usi.
g) DERIVATI DALLA DISTILLAZIONE DEL PETROLIO E DEL CARBONE
Non è stata segnalata o rilevata l’esistenza di usi.
h) GAS COMPRESSI, LIQUEFATTI E SCIOLTI IN BOMBOLE
TITOLO V
Non è stata segnalata o rilevata l’esistenza di usi.
Cap. 17. Prodotti delle industrie della gomma elastica
a) PNEUMATICI E ALTRI LAVORI
Non è stata segnalata o rilevata l’esistenza di usi.
Cap. 18. Prodotti di industrie varie
a) LAMPADE E CAVI ELETTRICI
Non è stata segnalata o rilevata l’esistenza di usi.
b) STRUMENTI MUSICALI
Non è stata segnalata o rilevata l’esistenza di usi.
c) STRACCI
Non è stata segnalata o rilevata l’esistenza di usi.