SCHEMA DI CONVENZIONE PER L’ATTIVAZIONE DI TIROCINI NON CURRICULARI IN REGIONE TOSCANA
SCHEMA DI CONVENZIONE PER L’ATTIVAZIONE DI TIROCINI NON CURRICULARI IN REGIONE TOSCANA
TRA
Il/La................................... con sede legale in ..................................................., codice
fiscale .................................................d'ora in poi denominato “soggetto promotore”,
rappresentato/a legalmente da ....................................................... nato
a il / / ;
E
Il/La............................................... con sede legale in ……………………..........., codice
fiscale ................................................. d'ora in poi denominato “soggetto ospitante”,
rappresentato/a legalmente da .................................................... nato
a il / / ;
PREMESSO
- che la Regione, al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, tutela il tirocinio non curriculare quale esperienza formativa, orientativa o professionalizzante, non costituente rapporto di lavoro, realizzata presso soggetti pubblici e privati nel territorio regionale;
- che la Regione Toscana al fine di valorizzare le esperienze di tirocinio in cui il luogo di lavoro diviene luogo di apprendimento ha approvato la legge regionale n.3 del 27/01/2012, di modifica della Legge Regionale n.32 del 26/07/2002 (d’ora in poi “la legge”), ed il relativo regolamento attuativo emanato con D.P.G.R. n.11/R del 22/03/2012 (d’ora in poi “il regolamento”) – si veda l’appendice per le norme richiamate nel corso della convenzione;
- che con decreto dirigenziale n. 1253 del 2 aprile 2012 della Regione Toscana è stato approvato lo schema-tipo di convenzione da stipulare ai sensi dell’art. 17ter, comma 3 della legge;
SI CONVIENE QUANTO SEGUE:
Art. 1 – Oggetto
1. Il soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso le sue strutture n. ..... soggetti in tirocinio su proposta del soggetto promotore.
2. Gli obiettivi, le competenze da acquisire, la durata e le modalità di svolgimento del tirocinio sono indicati nel Progetto Formativo allegato alla presente convenzione (All. 1).
Art. 2 – Durata
La presente convenzione ha durata dal / / al / / .
Art. 3 – Obblighi del soggetto promotore
1. Il soggetto promotore è tenuto ad osservare quanto previsto dall’art. 86bis del regolamento.
2. Ai sensi dell’art. 17ter, comma 5, ultimo periodo della legge, l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro INAIL e per la responsabilità civile verso terzi sono a carico del soggetto
ospitante.
Art. 4 – Obblighi del soggetto ospitante
1. Il soggetto ospitante è tenuto ad osservare quanto previsto dall’art. 86ter del regolamento.
2. Il soggetto ospitante si impegna a:
a) rispettare e a far rispettare il progetto formativo concordato in tutti gli aspetti;
b) garantire ai tirocinanti le condizioni di sicurezza e di igiene nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza, sollevando da qualsiasi onere il soggetto promotore;
c) segnalare, in caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, l’evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta) ed al soggetto promotore;
d) consentire al tutore del soggetto promotore di contattare il tirocinante e il tutore del soggetto ospitante per verificare l’andamento del tirocinio e per la stesura della relazione finale;
e) segnalare al soggetto promotore l’eventuale cessazione anticipata del tirocinio;
f) assicurare al tirocinante parità di trattamento con i lavoratori nei luoghi di lavoro dove si svolge il periodo di tirocinio per ciò che concerne i servizi offerti dal soggetto ospitante ai propri dipendenti.
3. Il soggetto ospitante è consapevole e dà atto che:
a) il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro;
b) il tirocinio non può essere utilizzato per attività per le quali non sia necessario un periodo formativo;
c) il tirocinante non è utilizzato per sostituire i contratti a termine, per sostituire il personale del soggetto ospitante nei periodi di malattia, maternità o ferie né per ricoprire ruoli necessari all’organizzazione;
d) il tirocinante non è utilizzato per funzioni che non rispettino gli obiettivi formativi del tirocinio stesso;
e) non può realizzare più di un tirocinio con il tirocinante indicato nel progetto formativo allegato;
f) il tirocinante può svolgere il tirocinio una sola volta per ciascun profilo professionale;
g) può realizzare più tirocini per il medesimo profilo professionale, fatto salvo quanto previsto dall’art. 86nonies del regolamento.
Le lettere e) ed f) non si applicano nei confronti dei soggetti svantaggiati di cui all’articolo 4, comma 1 della legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali) e dei disabili, di cui alla l. n. 68/1999 ai sensi dell’art. 17quater, comma 3 della legge.
Art. 6 – Rimborso spese
1. Il soggetto ospitante corrisponderà su base mensile al tirocinante un rimborso spese pari a Euro mensili.
Art. 7 – Tutore
1. Il soggetto promotore nomina in qualità di tutore responsabile delle attività didattico – organizzative il/la sig./sig.ra ……………………………… Il tutore è tenuto a svolgere i compiti previsti dall’art.86sexies del regolamento.
2. Il soggetto ospitante nomina per ogni tirocinante un tutore, responsabile dell’inserimento e affiancamento sul luogo di lavoro per tutto il periodo previsto dal progetto il cui nominativo è indicato nel progetto formativo. Il tutore del soggetto ospitante è tenuto a svolgere i compiti
previsti dall’art.86septies, comma 3 del regolamento. In caso di assenza prolungata del tutore, il soggetto ospitante è tenuto a individuare un sostituto dotato di requisiti analoghi a quelli del tutore sostituito.
Art. 8 – Obblighi e diritti del tirocinante
1. Durante lo svolgimento del tirocinio il tirocinante è tenuto ad osservare quanto previsto dall’art. 86quater, comma 1 del regolamento.
2. Il tirocinante gode di parità di trattamento con i lavoratori nei luoghi di lavoro dove si svolge il periodo di tirocinio per ciò che concerne i servizi offerti dal soggetto ospitante ai propri dipendenti.
3. Nel computo della durata del tirocinio non si tiene conto di eventuali periodi di astensione obbligatoria per maternità. Allo stesso modo non si tiene conto dei periodi di malattia o di impedimenti gravi documentati dal tirocinante che hanno reso impossibile lo svolgimento del tirocinio.
4. Il tirocinante può interrompere il tirocinio in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al proprio tutore di riferimento e al tutore delle attività didattico-organizzative.
Art. 9 – Relazione finale e libretto formativo
1. Al termine del tirocinio il soggetto ospitante trasmette la relazione finale sull’attività svolta e sulle competenze acquisite dal tirocinante ai servizi per l’impiego per la registrazione nel libretto formativo del cittadino.
2. Ai fini della registrazione delle competenze acquisite sul libretto formativo il tirocinante deve avere svolto almeno il 70 per cento delle presenze previste per le attività di tirocinio..
3. Una copia della relazione finale deve essere consegnata al tirocinante dal soggetto ospitante.
Art. 10 – Trattamento dati personali
1. Il soggetto promotore e il soggetto ospitante dichiarano reciprocamente di essere informati e di espressamente acconsentire che i dati personali concernenti i firmatari della presente convenzione comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell’esecuzione della convenzione vengano trattati esclusivamente per le finalità della convenzione stessa. Titolari del trattamento sono rispettivamente il soggetto ospitante e il soggetto promotore.
Art. 11 – Rinvio
1. Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione il soggetto promotore ed il soggetto ospitante fanno riferimento alla L.R. n.32/2002, al regolamento emanato con
D.P.G.R. n.11/R del 22/03/2012 nonché alla legislazione vigente in materia.
Luogo e data
(firma per il soggetto promotore) (firma per il soggetto ospitante)
Appendice
Norme richiamate all’interno dello schema di convenzione
L. R. n.32 del 26/07/2002 così come modificata dalla L. R. n.3 del 27/01/2012 (“legge”):
▪ art. 17ter, comma 3
Il tirocinio è svolto presso un soggetto ospitante, pubblico o privato, che stipula una convenzione con il soggetto promotore per ospitare nella propria sede uno o più tirocinanti. Alla convenzione è allegato un progetto formativo che stabilisce gli obiettivi, le competenze da acquisire, la durata, entro i limiti di cui ai commi 7 e 8, e le modalità di svolgimento del tirocinio.
▪ art. 17ter, comma 5
Il soggetto promotore è tenuto direttamente, o per il tramite del soggetto ospitante attraverso la convenzione di cui al comma 3, ad assicurare il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), oltre che per la responsabilità civile verso i terzi con idonea compagnia assicuratrice. La copertura assicurativa comprende eventuali attività svolte dal tirocinante anche al di fuori dell’azienda, ma rientranti nel progetto formativo. Se il promotore è un soggetto pubblico le spese assicurative del tirocinio sono a carico del soggetto ospitante.
▪ art. 17quater, comma 3
Il tirocinante non può svolgere più di un tirocinio per ciascun profilo professionale e non può essere ospitato più di una volta presso lo stesso soggetto. I limiti di cui al presente comma non si applicano ai soggetti di cui all’articolo 17 ter, comma 8.
Regolamento emanato con D.P.G.R. n.47/R dell’8/8/2003 come modificato dal regolamento emanato con D.P.G.R. n.11/R_del 22/03/2012 (“regolamento”)
Obblighi del soggetto promotore
1. Il soggetto promotore è tenuto a:
a) garantire la qualità e l’efficacia dell’esperienza formativa del tirocinante;
b) garantire che il tirocinio si svolga nel rispetto della normativa e degli obblighi previsti nella convenzione;
c) nominare il tutore responsabile delle attività didattico-organizzative, scegliendolo fra i soggetti indicati all’articolo 86 sexies, comma 1;
d) assicurare il tirocinante, direttamente o per il tramite del soggetto ospitante, contro gli infortuni sul lavoro e per la responsabilità civile verso terzi, come previsto dall’articolo 17 ter, comma 5 della l.r. 32/2002.
2. Il soggetto promotore, se diverso dal centro per l’impiego, è tenuto ad effettuare la comunicazione di cui all’articolo 17 bis, comma 3 della l.r. 32/2002 e ad inviare copia della convenzione e del pro- getto formativo al centro per l’impiego.
3. Il soggetto promotore è tenuto ad inviare copia della convenzione e del progetto formativo alla struttura territoriale competente in materia di attività ispettiva del lavoro, nonché alle rappresen-
tanze sindacali aziendali ovvero, in mancanza, agli organismi locali delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale.
Requisiti e obblighi del soggetto ospitante
1. Il soggetto ospitante deve possedere i seguenti requisiti:
a) essere in regola con la normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
b) essere in regola con la normativa di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili);
c) non avere effettuato licenziamenti per attività equivalenti a quelle del tirocinio nei ventiquattro mesi precedenti l’attivazione del tirocinio stesso, fatti salvi quelli per giusta causa e per giustifi- cato motivo soggettivo e fatti salvi specifici accordi sindacali con le organizzazioni provinciali più rappresentative;
d) non avere in corso procedure di cassa integrazione guadagni ordinaria a zero ore, fatti salvi specifici accordi sindacali con le organizzazioni provinciali più rappresentative, né procedure di cassa integrazione guadagni straordinaria o in deroga, né contratti di solidarietà difensivi per mansioni equivalenti a quelle del tirocinio. (153)
2. Il soggetto ospitante deve utilizzare il tirocinio esclusivamente per attività per le quali sia necessa- rio un periodo formativo. Non può utilizzare il tirocinio per sostituire i contratti a termine, per so- stituire il personale nei periodi di malattia, maternità o ferie o per ricoprire ruoli necessari all’in - terno della propria organizzazione.
3. Il soggetto ospitante nomina il tutore del tirocinante scegliendolo fra i soggetti indicati all’articolo 86 septies, comma 1. In caso di assenza prolungata del tutore, il soggetto ospitante è tenuto a indi- viduare un sostituto dotato di requisiti analoghi a quelli del tutore sostituito.
Art. 86 quater comma 1 Obblighi e diritti del tirocinante
1. Durante lo svolgimento del tirocinio il tirocinante è tenuto a:
a) svolgere le attività previste dal progetto formativo, osservando gli orari e le regole di comporta- mento concordati nel progetto stesso e rispettando l’ambiente di lavoro;
b) seguire le indicazioni dei tutori e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organiz- zativo o altre evenienze;
c) rispettare le norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
d) ove il rapporto di tirocinio si svolga presso soggetti privati, rispettare gli obblighi di riservatez- za circa i processi produttivi, prodotti od altre notizie relative all’azienda di cui venga a cono- scenza, sia durante che dopo lo svolgimento del tirocinio;
e) ove il rapporto di tirocinio si svolga presso soggetti pubblici, rispettare il segreto d’ufficio nei casi e nei modi previsti dalle norme dei singoli ordinamenti e non utilizzare ai fini privati le in- formazioni di cui disponga per ragioni d’ufficio;
f) partecipare agli incontri concordati con il tutore responsabile delle attività didattico-organizzati- ve per monitorare l’attuazione del progetto formativo.
Caratteristiche e compiti del tutore responsabile delle attività didattico-organizzative
1. Il tutore responsabile delle attività didattico-organizzative è nominato dal soggetto promotore ed è scelto fra soggetti dotati di professionalità, capacità ed esperienza adeguate alle funzioni da svolge- re.
2. Il tutore responsabile delle attività didattico-organizzative svolge i seguenti compiti:
a) concorre all’elaborazione del progetto formativo, d’intesa con il tutore di riferimento del sogget- to ospitante, individuando gli obiettivi e le competenze da acquisire;
b) monitora l’attuazione del progetto formativo, anche attraverso periodici incontri con il tiroci- nante.
Art. 86 septies comma 3 Caratteristiche e compiti del tutore del tirocinante
3. Il tutore svolge i seguenti compiti:
a) coordina l’attività del tirocinante, a cui fornisce indicazioni tecnico-operative costituendone il punto di riferimento per le esigenze di carattere organizzativo o altre evenienze che si possono verificare durante il tirocinio;
b) attesta la regolarità dell’attività svolta dal tirocinante;
c) è responsabile della regolare tenuta del registro delle presenze;
d) redige la relazione finale sull’attività svolta e le competenze acquisite dal tirocinante. 3 bis. Il tutore non può affiancare contemporaneamente più di tre tirocinanti. (156)
Contenuti della convenzione e del progetto formativo
1. La convenzione di tirocinio riporta i dati identificativi del soggetto promotore e del soggetto ospi- tante e definisce gli obblighi cui sono tenuti tutti i soggetti coinvolti nell’intervento formativo.
2. La convenzione può essere riferita a più tirocini, nel rispetto dei limiti numerici indicati all’articolo 86 nonies.
3. Il progetto formativo è predisposto per ogni tirocinante dal soggetto promotore d’intesa con il tuto- re del soggetto ospitante e deve contenere:
a) i dati identificativi del tirocinante, del soggetto promotore e del soggetto ospitante;
b) il nominativo del tutore nominato dal soggetto promotore e del tutore nominato dal soggetto ospitante;
c) la durata e l’orario di svolgimento del tirocinio, comunque inferiore all’orario previsto dal con- tratto collettivo di lavoro applicato dal soggetto ospitante;
d) gli obiettivi, le competenze da acquisire e le modalità di svolgimento del tirocinio;
e) gli estremi identificativi delle assicurazioni;
f) la sede di svolgimento e il settore di attività;
g) l’entità dell’importo forfetario corrisposto a titolo di rimborso spese.
Numero dei tirocini attivabili dai soggetti ospitanti
1. Per i soggetti ospitanti privati, il numero di tirocini contemporaneamente in essere (157), con rife- rimento alla singola unità produttiva, è proporzionato alle dimensioni dei soggetti stessi, con i se- guenti limiti:
a) i soggetti ospitanti senza dipendenti a tempo indeterminato non è consentita l'attivazione di tiro- cini, salvo che nei seguenti casi, per i quali è consentito un tirocinante:
1) per le aziende artigiane di artigianato artistico e tradizionale operanti nei settori indicati nel- l'articolo 8 e nell'allegato A del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 7 ottobre 2009, n. 55/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 22 ottobre 2008, n. 53 "Norme in materia di artigianato");
2) per gli imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti nella sezione specifica dell’anagrafe re- gionale delle aziende agricole, ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 27 luglio 2007, n. 45 (Norme in materia di imprenditore e imprenditrice agricoli e di impresa agricola), a condizione che il progetto formativo non abbia ad oggetto le attività di cui alla legge regionale 23 giugno 2003, n. 30 (Disciplina delle attività agrituristiche e delle fattorie didattiche in Toscana);
3) per le imprese “start-up innovative” di cui all'articolo 25, comma 2 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese), convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, che risultino iscritte nella sezione speciale del registro del- le imprese prevista dall’articolo 25, comma 8 del d.l. 179/2012;(158)
b) per i soggetti ospitanti che hanno fino a sei dipendenti a tempo indeterminato, è consentito un ti - rocinante;
c) per i soggetti ospitanti che hanno tra i sette e i diciannove dipendenti a tempo indeterminato, sono consentiti due tirocinanti;
d) per i soggetti ospitanti che hanno venti o più dipendenti a tempo indeterminato, è consentito un numero massimo di tirocinanti non superiore al 10 per cento del personale dipendente a tempo indeterminato.
2. Per i soggetti ospitanti pubblici è consentito un numero massimo di tirocinanti non superiore al 10 per cento del personale dipendente a tempo indeterminato.
3. Ai fini della determinazione del numero di tirocini contemporaneamente in essere (157), di cui ai commi 1 e 2, si applicano le seguenti diposizioni:
a) non sono computati i tirocini attivati nei confronti dei soggetti svantaggiati, di cui all’articolo 4, comma 1 della legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali) e dei disabi - li, di cui alla l. 68/1999, gli apprendisti e i tirocinanti assunti a tempo indeterminato nel corso dell’anno;
b) i soci lavoratori delle società cooperative sono considerati, ai soli fini del computo dei tirocini, come dipendenti a tempo indeterminato;
c) non è computato il tirocinio in cui il tirocinante ha svolto meno del 70 per cento delle presenze previste dal progetto formativo.