COMUNE DI PINETO
Polizza di Assicurazione RESPONSABILITA’ CIVILE TERZI (RCT) PRESTATORI DI LAVORO (RCO)
COMUNE DI PINETO
CAPITOLATO DI APPALTO
AIC BROKER SRL
Via Nazionale 518 – 64026 Roseto degli Abruzzi (TE)
Tel. 000 0000000 – Fax 000 00000000
e-mail: xxxx@xxxxxxxxx.xxx pec: xxxxxxxxx@xxx.xx
Le Norme e Condizioni qui di seguito prevalgono sulle condizioni riportate a stampa sui moduli della Compagnia Assicuratrice, eventualmente allegati alla polizza
Definizioni
ASSICURATO | Il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione, in particolare il Comune di Pineto e gli altri soggetti designati in polizza |
ASSICURAZIONE | Il contratto di assicurazione |
CONTRAENTE | La persona fisica o giuridica che stipula l’assicurazione |
COSE | Sia gli oggetti materiali sia gli animali |
INDENNIZZO | La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro |
POLIZZA | Il documento contrattuale che prova l’assicurazione |
PREMIO | La somma dovuta alla Società |
RISCHIO | La probabilità del verificarsi del sinistro |
XXXXXXX’ | L’ impresa assicuratrice |
SCOPERTO: | La parte percentuale di danno che l'assicurato tiene a suo carico. |
INDENNIZZO: | La somma dovuta dalla società in caso di sinistro. |
MASSIMALE PER SINISTRO : | La massima esposizione della società per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni o abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà. |
PERIODO ASSICURATIVO E/O DI ASSICURAZIONE: | Il periodo pari o inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto e la data di scadenza o di cessazione annuale dell'assicurazione. |
RETRIBUZIONE ANNUA LORDE (RAL): | Ammontare delle retribuzioni lorde, erogate a tutto il personale dipendente assicurato presso l’INAIL e quello non INAIL, nonché i corrispettivi pagati al personale non dipendente (agenzie di somministrazione lavoro regolarmente autorizzate, al netto dell'IVA, prestatori di lavoro in forma di collaborazione coordinata e continuativa, stagisti), al netto delle ritenute per oneri previdenziali a carico dell’assicurato, risultanti dai libri paga e contabili. |
SINISTRO: | Il verificarsi dell’evento dannoso per il quale è prestata l’assicurazione. |
SINISTRO IN SERIE: | una pluralità di sinistri derivanti dalla medesima causa o dal medesimo atto e/o da una serie di atti o cause tra loro connessi e che vengono considerati come un singolo sinistro. Se il primo sinistro di una serie come sopra descritta si è verificato prima della decorrenza della presente polizza, tutti i sinistri appartenenti alla medesima serie si intendono esclusi dalle garanzie di polizza. |
DIPENDENTI O PRESTATORI DI LAVORO: | Tutte le persone fisiche di cui, nel rispetto della vigente legislazione in materia di rapporto o prestazione di lavoro, l'assicurato si avvalga nell'esercizio delle sue attività, escluse quelle degli appaltatori, ma incluse: a) quelle distaccate temporaneamente presso altri enti pubblici o aziende, anche qualora l'attività svolta sia diversa; b) quelle per le quali l'obbligo di corrispondere il premio assicurativo all'INAIL ricada, ai sensi di Legge, su soggetti diversi dal contrante/assicurato. Per effetto di questa definizione, qualsiasi riferimento a dipendenti, lavoratori somministrati, parasubordinati, o altri soggetti deve intendersi ad ogni effetto riferito a “ dipendenti o prestatori di lavoro” di cui alla presente definizione. |
DANNI: | I danni corporali e i danni materiali di seguito definiti. |
DANNI CORPORALI: | Il pregiuduzio economico conseguente la lesione e/o la morte di persone, ivi compresi il danno alla salute, o biologico, nonché il danno morale. |
DANNI MATERIALI: | La distruzione o il danneggiamento di cose. |
PERDITE PATRIMONIALI: | Il pregiudizio economico che non è conseguenza di lesioni personali, morte o danneggiamenti a cose. |
1 - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE
1.1 – PROVA DEL CONTRATTO
La polizza e le sue eventuali modifiche devono essere provate per iscritto. Sul contratto o su qualsiasi altro documento che concede la copertura deve essere indicato l'indirizzo della sede sociale e, se del caso, della succursale dell'Impresa che concede la copertura assicurativa.
1.2 – DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO
Le dichiarazione inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile.
1.3 – PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA “NON MODIFICABILE”
A parziale deroga dell'Art. 1901 del Codice Civile, il Contraente è tenuto al pagamento della prima rata di premio entro 90 giorni dalla data della decorrenza della polizza; la garanzia si interrompe alle ore 24.00 del novantesimo giorno dalla stessa data di decorrenza e verrà riattivata dalle ore
24.00 del giorno del pagamento.
Se il Contraente non paga il premio per le rate successive entro il 90° giorno dalla scadenza, la garanzia resta sospesa dalle ore 24,00 del 90° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le scadenze successive.
1.4 – FORMA DELLE COMUNICAZIONI DEL CONTRAENTE ALLA SOCIETÀ
Tutte le comunicazioni, alle quali il Contraente è tenuto, devono essere fatte con lettera raccomandata e/o fax e/o telex e\o PEC indirizzati alla Società o al Broker a cui è assegnata la polizza.
Analoga procedura adotta la Società nei confronti del Contraente.
1.5 – AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO
Il Contraente o l’Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio.
Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi dell’articolo 1898 C.C.
Tuttavia l’omissione delle dichiarazioni da parte del Contraente o dell’Assicurato di una circostanza aggravante il rischio, così come le inesatte od incomplete dichiarazioni rese all’atto della stipulazione della polizza, non comportano decadenza del diritto all’indennizzo né riduzione dello stesso, purché tali omissioni od inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo dei legali rappresentanti del Contraente/Assicurato, fermo restando che il Contraente avrà l’obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva, con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata.
In caso di scorporo, incorporazione, trasformazione o cambiamento di denominazione o di ragione sociale, il contratto continua con il nuovo Ente o sotto la nuova denominazione o ragione sociale.
Le predette variazioni devono essere comunicate alla Società, dalla Contraente od aventi causa, entro il termine di trenta giorni dal loro verificarsi; la Società nei trenta giorni successivi ha facoltà di recedere dal contratto, dandone comunicazione con preavviso di novanta giorni.
1.6 – DIMINUZIONE DEL RISCHIO
Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.
La Società è inoltre tenuta alla restituzione del rateo di premio pagato e non goduto dal Contraente, al netto delle imposte governative.
1.7 – BUONA FEDE
L'omissione da parte dell'Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni dell'Assicurato all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede, fermo restando il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano
venute a conoscenza della Società o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l'intera annualità in corso).
1.8 – RECESSO IN CASO DI SINISTRO
Dopo la denuncia di ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo, la Società ed il Contraente hanno la facoltà di recedere dal contratto, con preavviso di 120 giorni da darsi mediante lettera raccomandata. In ambedue i casi, la Società, entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, dovrà rimborsare al Contraente il rateo di premio imponibile relativo al periodo di rischio non corso.
Al fine di conteggiare nella giusta misura le tasse dovute dal Contraente per il residuo periodo di copertura, nel caso in cui la facoltà di recesso sia attivata dalla Società e all’interno del periodo di 120 giorni previsto per l’efficacia del recesso ricada la scadenza di una rata della polizza, la stessa Società si impegna, ferma la validità del recesso, ad emettere una appendice di proroga del contratto per un tempo uguale alla differenza tra il periodo di preavviso di recesso di 120 giorni ed il periodo intercorrente tra l’avviso di recesso e la scadenza della rata.
1.9 – DURATA DEL CONTRATTO “NON MODIFICABILE”
Il contratto di assicurazione ha la durata indicata nell’allegato e avrà termine alla scadenza senza bisogno di disdetta.
Qualora il presente contratto sia stipulato per una durata pluriennale, è facoltà delle Parti rescinderlo al termine di ogni anno, con preavviso di novanta giorni da inviarsi con lettera raccomandata.
E’ facoltà del Contraente, entro la scadenza del contratto, richiedere alla Società una proroga temporanea della presente assicurazione, finalizzata all’espletamento o al completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione. La Società, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio, si impegna sin d’ora a prorogare in tal caso l’assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche per un periodo massimo di 180 giorni decorrenti dalla scadenza. Il premio anticipato afferente la proroga dovrà essere corrisposto nei termini e nelle modalità previsti per il pagamento dei premi.
1.10 – ALTRE ASSICURAZIONI
Il Contraente è esonerato dall’obbligo di denunciare alla Società eventuali altre polizze da lui stipulate per i medesimi rischi.
1.11 – ELEMENTI PER IL CALCOLO DEL PREMIO
Il premio viene calcolato in base alle informazioni rilasciate in sede di gara.
Il presente contratto non è soggetto alla regolazione premio. Pertanto lo stesso resta invariato per tutta la durata contrattuale.
1.12 – REGOLAZIONE E CONGUAGLIO DEL PREMIO (NON OPERANTE)
Se il premio è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabili, esso viene anticipato in via provvisoria nell’importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio.
A tale scopo, entro 120 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minor durata del contratto, il Contraente deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari per il conteggio del premio consuntivo.
Le differenze risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 60 giorni successivi al ricevimento da parte del Contraente dell'apposita appendice ritenuta corretta di regolazione emessa dalla Società.
Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti od il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli, mediante atto formale di messa in mora, un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni dandone comunicazione scritta, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto od a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione od il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore
24.00 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.
In caso di mancata comunicazione dei dati di regolazione o di mancato pagamento del premio di conguaglio non dovuti a comportamento doloso del Contraente, gli eventuali sinistri potranno essere indennizzati nella stessa proporzione esistente tra il premio versato a deposito e l'intero premio dovuto (deposito più conguaglio).
Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie gli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società deve fissargli lo stesso termine di 30 giorni trascorso il quale, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, la Società stessa non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.
La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.
1.13 – GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO – SPESE LEGALI “NON MODIFICABILE”
La Società assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando ove occorra, legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso e ciò fino all’esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della completa tacitazione del/i danneggiato/i.
Qualora la tacitazione del danneggiato intervenga durante l’istruttoria, l’assistenza legale verrà ugualmente fornita qualora il Pubblico Ministero abbia già, in quel momento, deciso e/o richiesto il rinvio a giudizio dell’Assicurato.
Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.
La Società non riconosce spese sostenute dal Contraente per legali o tecnici che non siano da essa designati-salvo diversi accordi tra le parti- e non risponde di multe o ammende.
1.14 – OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO
a) In caso di sinistro, agli effetti dell’assicurazione della Responsabilità Civile Terzi, l’Assicurato deve darne avviso scritto alla Società o tramite il Broker entro 30 giorni da quando ne ha avuto conoscenza l’ufficio competente del Contraente. La denuncia deve contenere la narrazione del fatto, l’indicazione delle conseguenze, il nome ed il domicilio dei danneggiati e dei testimoni, la data, il luogo e le cause del sinistro. Il Contraente deve poi far seguire, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli elementi di prova utili per la difesa se la Società lo richiede;
b) agli effetti dell’assicurazione di Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro, l’Assicurato deve denunciare soltanto i sinistri per i quali ha luogo l’inchiesta, a norma della legge infortuni. Tale denuncia deve essere fatta entro 30 giorni da quando l’ufficio competente del Contraente ha ricevuto l’avviso per l’inchiesta. Inoltre, se per l’infortunio viene iniziato procedimento penale, il Contraente deve darne avviso alla Società o tramite il Broker appena ne abbia notizia. Del pari deve darne comunicazione alla Società o tramite il Broker di qualunque domanda od azione proposta dall’infortunato o suoi aventi diritto, nonché dell’Istituto assicuratore infortuni, per conseguire o ripetere risarcimenti rispettivamente ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30.6.65 n. 1124 e s.m., trasmettendo tempestivamente atti, documenti, notizie e quanto altro riguarda la vertenza. La Società ha diritto di avere in visione i documenti concernenti sia l’assicurazione obbligatoria sia l’infortunio denunciato in relazione all’assicurazione stessa, che abbia dato luogo al reclamo per responsabilità civile;
1.15 – COASSICURAZIONE E DELEGA
Qualora la presente assicurazione sia ripartita tra più Assicuratori per quote determinate, ciascun Assicuratore è tenuto al pagamento dell’indennità assicurata soltanto in proporzione della rispettiva quota, anche se unico è il contratto sottoscritto da tutti gli Assicuratori (art. 1911 del Codice Civile).
Tutte le comunicazioni relative al presente Contratto si intendono fatte o ricevute dalla Società Delegataria, all’uopo designata dalle Società Assicuratrici, in nome e per conto di tutte le Società Assicuratrici, fatta eccezione per l’incasso dei premi di polizza il cui pagamento verrà effettuato per il tramite della Terbroker srl direttamente nei confronti di ciascuna Coassicuratrice.
1.16 – XXXXXXXX BROKER “NON MODIFICABILE”
Il contraente affida la gestione ed esecuzione del presente contratto alla AIC BROKER SRL, in qualità di Broker assicurativo ai sensi del D.Lgs. 07/09/2005 n.209 (Nuovo Codice delle Assicurazioni Private).
Di conseguenza tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente dal Broker che tratterà con la Società. Agli effetti tutti della presente polizza, ogni comunicazione fatta dal Broker nel nome e per conto dell'Assicurato alla Società si intenderà come fatta dall'Assicurato stesso. Parimenti ogni comunicazione fatta dall'Assicurato al Broker si intenderà come fatta alla Società.
La Società riconosce che il pagamento dei premi sia effettuato tramite il Broker sopra indicato, riconoscendo l'efficacia liberatoria del pagamento effettuato dal Contraente al Broker, anche ai sensi dell'art.1901 del X.X.
0.00 - XXXXXXX XX XXXXXXX X XXXX XXXX'XXXXXXXXX XXX XXXXXXX “NON MODIFICABILE”
La Società, con cadenza semestrale, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso:
a) sinistri denunciati;
b) sinistri riservati (con indicazione dell’importo a riserva);
c) sinistri liquidati (con indicazione dell’importo liquidato);
d) sinistri senza seguito;
Tutti i sinistri dovranno essere corredati di
• data di apertura della pratica presso la Società
• data di accadimento del sinistro
• data dell’eventuale chiusura della pratica per liquidazione o altro motivo.
Il monitoraggio deve essere fornito progressivamente, cioè in modo continuo ed aggiornato dalla data di accensione della copertura fino a quando
non vi sia l’esaurimento di ogni pratica.
Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.
1.18 - ONERI FISCALI
Gli oneri fiscali relativi alla polizza sono a carico del Contraente.
1.19 - FORO COMPETENTE
In caso di controversia giudiziale il Foro competente è quello del luogo ove ha sede il Contraente.
1.20 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
Per tutto quanto non espressamente regolato dalle condizioni contrattuali valgono le norme di legge.
1.21 – RECUPERO FRANCHIGIE “NON MODIFICABILE”
La Società, ai sensi e nelle modalità previste dall’art. 1917 C.C. secondo comma, provvederà al pagamento dell’importo stabilito per la liquidazione del danno senza applicazione delle eventuali franchigie e\o scoperti previste dal contratto. Alla scadenza di ogni annualità assicurativa o minor durata contrattuale, la Società comunicherà alla Contraente gli importi anticipati per scoperti e/o franchigie e la Contraente si impegna a provvedere al pagamento di quanto dovuto a titolo di rimborso entro 120 giorni dalla scadenza di ogni annualità assicurativa, in un’unica soluzione.
La sopra descritta modalità di recupero delle franchigie e\o scoperti rimarrà operativa anche per quei sinistri che dovessero essere gestiti e liquidati dalla Società successivamente alla cessazione della polizza. La presente disposizione normativa non si applica alle esclusioni di operatività della garanzia ed ai limiti di indennizzo previsti dal contratto, che potranno essere opposti e valorizzati dalla Società sia nei confronti dell’Assicurato che dei terzi danneggiati.
1.22 - REVISIONE DEL CONTRATTO
Le Parti prendono e danno reciprocamente atto che, ai sensi dell’art. 116 del D.Lgs. 50/2016 “Codice degli Appalti”, durante il decorso del rapporto contrattuale si potrà addivenire ad una revisione delle condizioni normative e di premio indicate in polizza, laddove ricorrano elementi idonei a giustificare una loro variazione.
Nessuna variazione delle condizioni contrattuali potrà essere posta in essere ed avrà efficacia se non previo accordo scritto di entrambi le Parti contrattuali.
1.23 - TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
La società si assume l’obbligo della tracciabilita’ dei flussi finanziari, ai sensi dell’art. 3 Legge 136 del 13.8.2010. Inoltre, in tutti i casi in cui le
transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A. è prevista la clausola risolutiva espressa e conseguentemente l’Ente Contraente, avuta notizia dell’inadempimento della Società agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 Legge 136 del 13.8.2010, procederà all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la Prefettura Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente.
1.24 - INTERPRETAZIONE DELL’ASSICURAZIONE
Si conviene fra le Parti che verrà data l’interpretazione più estensiva e più favorevole all’assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di
polizza.
1.25 - DEROGA ALLA RIVALSA
La Società rinuncia al diritto di rivalsa a surrogazione nei confronti dei dipendenti del Contraente/Assicurato e personale ad essi equiparati, Dirigenti, Segretario Comunale, e degli Amministratori nonché delle persone delle quali il Contraente/Assicurato si avvale nello svolgimento della propria attività, per un danno risarcibile ai sensi di polizza e ad essi imputabile, escluso il caso di dolo.
DESCRIZIONE DEL RISCHIO
L’assicurazione è operante per la responsabilità civile derivante agli Assicurati nello svolgimento delle attività e competenze, ovunque svolte, dall’Ente Contraente – COMUNE DI PINETO - , siano esse previste dalla legge, da regolamenti, altri atti o delegate all’Ente Contraente o comunque di fatto svolte, inclusi attività e servizi che in futuro possano essere esplicati, il tutto svolto con ogni mezzo e metodologia ritenuti utili e/o necessari.
La garanzia è inoltre operante per tutte le attività che possono essere svolte anche partecipando ad Enti o Consorzi o avvalendosi di terzi o appaltatori/subappaltatori; in tal caso la garanzia vale anche per la responsabilità che possa ricadere sull’assicurato a titolo solidale o di committente, ai sensi dell’art. 2049 C.C. e/o del Codice degli Appalti Pubblici D.L. 163/2006 e D.L. 50/2016 e ss.mm.ii..
L'assicurazione comprende altresì tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle principali, comunque ed ovunque svolte, nessuna esclusa né eccettuata.
La garanzia vale anche per la responsabilità civile che possa ricadere sugli Assicurati, a qualunque titolo, per fatti commessi da altri Enti, da
imprese e/o persone che, appositamente delegati, svolgano o gestiscano servizi e lavori per conto dell’Ente Contraente.
Per l’individuazione degli Assicurati si farà riferimento agli atti ed alle registrazioni tenuti dal Contraente, che si impegna, in caso di sinistro, a fornirne, a semplice richiesta, copia alla Società.
2 - CONDIZIONI CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE RCT/RCO
2.1 – OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
2.1.1 - ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.)
La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un sinistro verificatosi:
• nell’ambito dei rischi per i quali è stipulata l'assicurazione
• in relazione alla qualità di proprietario, conduttore, comodatario, locatario o detentore di fabbricati e dei relativi impianti fissi, nonché ai lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione.
L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto colposo e/o doloso di persone delle quali debba
rispondere ai sensi dell’art. 2049 del Codice Civile.
L'assicurazione vale inoltre per le azioni di rivalsa esperite dall’INAIL, dall’INPS, o da Enti similari, siano essi assistenziali e previdenziali, ai sensi dell’art. 14 della legge 12 giugno 1984, n. 222 e, comunque, laddove esperite ai sensi di Legge; è altresì compresa la rivalsa dell’ASL ed AUSL ai sensi delle vigenti Xxxxx, nonché quella dei datori di lavoro in genere per i danni cagionati ai loro dipendenti per responsabilità dell’Assicurato, in relazione a tutti gli oneri da essi comunque sostenuti.
La società si obbliga inoltre a tenere indenne l’assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare in seguito all’azione di rivalsa promossa da Xxxxx eventualmente chiamati a risarcire in prima istanza i soggetti danneggiati.
2.1.2 - ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO I PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.)
La Società si obbliga a tenere indenne l’assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese), quale civilmente responsabile, ai sensi del Codice Civile e degli artt.10 e 11 del D.P.R. 1124/65 ed eventuali integrazioni o modifiche, verso i prestatori di lavoro subordinato da lui dipendenti, i prestatori di lavoro para subordinato e quelli appartenenti all’area dirigenziale, per gli infortuni, le malattie professionali, le lesioni personali e la morte da essi sofferti, siano essi:
• non soggetti all’assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro;
• assicurati ai sensi del D.P.R. n.1124/65, del D. Lgs n.38/2000 e s.m.i., nonché del D. Lgs 276/2003
La garanzia RCO vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall’INAIL, dall’INPS, o da Enti similari, siano essi assistenziali e previdenziali, ai sensi dell’art. 14 della legge 12 giugno 1984, n. 222 e, comunque, laddove esperite ai sensi di Legge; è altresì compresa la rivalsa dell’ASL ed AUSL ai sensi delle vigenti Xxxxx, nonché quella dei datori di lavoro in genere per i danni cagionati ai loro dipendenti per responsabilità dell’Assicurato, in relazione a tutti gli oneri da essi comunque sostenuti.
L’assicurazione è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l’Assicurato sia in regola con gli obblighi per l’assicurazione di legge; qualora tuttavia l’irregolarità derivi da comprovate inesatte o erronee interpretazioni delle norme di legge vigenti in materia, l’assicurazione conserva la propria validità.
I dipendenti, soggetti all’assicurazione obbligatoria INAIL, inviati all’estero, saranno considerati terzi qualora l’INAIL non riconosca la propria copertura assicurativa.
La Società s’impegna a tacitare la controparte indipendentemente dalla perseguibilità d’ufficio del reato commesso dall’Assicurato o da persona della quale debba rispondere ai sensi dell’art. 2049 del C.C. ed indipendentemente dall’accertamento giudiziale.
L'assicurazione comprende le malattie professionali, contemplate ai sensi della vigente normativa di Xxxxx, contratte per colpa dell'assicurato, nonché quelle malattie che fossero riconosciute dalla magistratura come professionali e/o dovute a causa di servizio.
L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino durante il periodo di assicurazione, ma non oltre 24 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro e purché denunciate entro 12 mesi dalla fine del periodo di assicurazione.
Il massimale di RCO rappresenta comunque la massima esposizione della Compagnia:
A) per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale;
B) per più danni verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione. La garanzia non vale:
1) per quei prestatori di lavoro per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;
2) per malattie professionali conseguenti ad atti dolosi.
Il Contraente riconosce il diritto della Compagnia di effettuare ispezioni per verifiche e/o controlli sullo stato dei locali utilizzati dall'Assicurato per svolgere la propria attività, e si impegna a consentire il libero accesso nonché fornire le notizie e la documentazione necessaria; obbligandosi inoltre, a denunciare con la massima tempestività, l'insorgenza di una malattia professionale.
ART. 2.2 - ESTENSIONE TERRITORIALE
L'assicurazione vale per i danni che avvengano nel mondo intero.
ART. 2.3 - PERSONE NON CONSIDERATE TERZI
Si conviene che non sono considerati terzi i dipendenti (prestatori di lavoro), limitatamente ai rischi di cui alla precedente assicurazione R.C.O. I dipendenti sono invece considerati terzi:
− per danni arrecati a cose di loro proprietà;
− qualora subiscano il danno quando non sono in servizio.
Ad eccezione del contraente, tutti gli altri soggetti dotati di personalità giuridica e fisica sono invece considerati terzi.
ART. 2.4 - ESCLUSIONI
L’assicurazione R.C.T. non comprende i danni:
a) da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che sia condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e/o che comunque, non abbia compiuto il 16° anno di età, quando la persona sia stata autorizzata da personale dipendente del Contraente;
b) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparata di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore o da impiego di aeromobili, riconducibili alla assicurazione obbligatoria ex D.l.g.s. 209/2005;
c) di qualsiasi natura o da qualunque causa determinati, conseguenti a:
- inquinamento lento e graduale, infiltrazione, contaminazione di acque, aria, terreni o colture,
- interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua,
- alterazioni od impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibili di sfruttamento,
tranne quanto previsto alla clausola “Inquinamento improvviso ed accidentale”;
d) da furto, tranne quanto previsto alla clausola “Danni da furto” e “Cose in consegna e custodia ai sensi degli Artt. 1783, 1784 e 1785 bis del Codice Civile”;
e) alle cose e/o opere di terzi sulle quali si eseguono i lavori oggetto dell’attività, tranne quanto previsto alla clausola “Danni alle cose di terzi sulle quali si eseguono i lavori”;
f) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratici, ecc.);
g) derivanti dalla detenzione e/o uso di esplosivi, ad eccezione della R.C. derivante all’assicurato in qualità di committente di lavori che richiedono impiego di tali materiali, nonché di quanto previsto alla clausola “Impiego di fuochi artificiali” e “Detenzione e impiego di esplosivi”. La presente esclusione si intende operante anche per la garanzia R.C.O.;
h) derivanti da malattie che potrebbero manifestarsi in relazione alla Encefalopatia Spongiforme – BSE; la presente esclusione si intende operante anche per la garanzie R.C.O.;
i) di qualunque natura, comunque occasionati, direttamente o indirettamente derivanti, seppur in parte, dall’esposizione e/o contatto con l’asbesto, l’amianto e/o qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l’asbesto o l’amianto; la presente esclusione si intende operante anche per la garanzia di RCO;
j) conseguenti a responsabilità derivanti da campi elettromagnetici; la presente esclusione si intende operante anche per la garanzia R.C.O.;
k) cagionati da opere o installazioni in genere dopo l’ultimazione dei lavori, salvo quanto indicato alla clausola “Installazione e/o
Manutenzione – Lavori in economia “ nonché da prodotti o cose in genere dopo la consegna a terzi;
l) derivanti da attivita’ biotecnologiche, di ingegneria genetica e relativi prodotti che derivano da materiale e/o sostanze di origine umana e organismi geneticamente modificati (OGM);
m) direttamente o indirettamente causate da, avvenute in seguito a o come conseguenza di terrorismo. La presente esclusione si intende operante anche per la garanzia R.C.O;
n) a cose in consegna e custodia, salvo quanto previsto dall’art. “cose in consegna e custodia”, “Cose in consegna e custodia ai sensi degli Artt. 1783, 1784 e 1785 bis del Codice Civile” e “responsabilità da incendio”
o) i danni a cose derivanti da incendio di cose dell’Assicurato o da lui detenute, salvo quanto previsto dall’art. “responsabilità da incendio”
ART. 2.5 – FRANCHIGIA DI POLIZZA “NON MODIFICABILE”
E’ prevista una franchigia fissa ed assoluta, comunque a carico dell’Assicurato, di Euro 5.000,00 per ogni sinistro, salva l’applicazione di
eventuali franchigie di importo più elevato disciplinate dalle Condizioni Particolari.
3 - PRECISAZIONE SUI RISCHI COMPRESI NELL'ASSICURAZIONE R.C.T. – DEROGA ALLE ESCLUSIONI
(sempre operanti, ad estensione, esemplificazione, deroga o parziale deroga di quanto previsto nelle condizioni NORMATIVE e di GARANZIA)
A titolo esemplificativo ma non limitativo si conferma l’operatività ai termini e condizioni tutti convenuti in polizza delle seguenti garanzie:
Art. 3.1 Committenza auto ed altri veicoli
L'assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante al contraente/assicurato ai sensi dell'Art. 2049 C.C. per danni cagionati a terzi dai suoi dipendenti in relazione alla guida di autoveicoli, ciclomotori e motocicli purché i medesimi non siano di proprietà od in usufrutto del contraente od allo stesso intestati al P.R.A. ovvero a lui locati.
La garanzia vale anche:
• per i danni corporali cagionati alle persone trasportate ed in tal caso è operante nei limiti territoriali dello Stato Italiano, Città del Vaticano, Repubblica X. Xxxxxx. È fatto salvo in ogni caso il diritto di surrogazione, ai sensi dell’art. 1916 del Codice Civile, nei confronti dei responsabili;
• per i danni cagionati con l'uso di biciclette.
Art. 3.2 Danni a mezzi sotto carico e scarico
La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all’assicurato per i danni a mezzi di trasporto sotto carico o scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni, ferma restando l'esclusione dei danni alle cose trasportate sui mezzi stessi; sono altresì compresi i danni causati ai veicoli di terzi e dipendenti in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni.
Art. 3.3 Autoveicoli, motoclicli e ciclomotori dei dipendenti
La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all’assicurato per i danni cagionati ad autoveicoli, motoclicli e ciclomotori dei dipendenti, con esclusione del furto e dell’incendio, trovantisi in sosta nelle aree adibite a parcheggio fuori o dentro stabilimenti, depositi, magazzini del contraente ed altro.
Art. 3.4 Mense/Insegne
La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all’assicurato per i danni derivanti dalla proprietà e dall'esercizio di mense aziendali, cartelli e insegne pubblicitarie ovunque si trovino.
Art. 3.5 Carrelli e Macchine Operatrici
La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all’assicurato per i danni derivanti dalla proprietà e/o uso dei carrelli e/o macchine operatrici, compresa la circolazione su aree non soggette alla disciplina della legge n. 209/2005 e ss-mm.ii.
Art. 3.6 Installazione e/o Manutenzione - Lavori in economia
A parziale deroga di quanto previsto all’art. “Esclusioni, lettera p)”, la garanzia comprende i danni cagionati da interventi di installazione, manutenzione, riparazione, posa in opera, entro 12 mesi dall’ultimazione dei lavori o comunque dall’intervento, ed in ogni caso entro il termine di validità del contratto; per le opere che richiedono spostamenti successivi dei lavori e, comunque, ad esecuzione frazionata con risultati parziali distintamente individuabili, si tiene conto, anziché del compimento dell’intera opera, del compimento di ogni singola parte, ciascuna delle quali si considera compiuta dopo l’ultimazione dei lavori che la riguardano e, comunque, dopo 30 giorni da quando la stessa è stata resa accessibile all’uso ed aperta al pubblico.
Art. 3.7 Danni a condutture ed impianti sotterranei
La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all’assicurato per i danni alle condutture e agli impianti sotterranei.
Sono altresì compresi i danni causati da scavi, posa e reinterro di opere e installazioni in genere fino a 60 giorni successivi all'avvenuta consegna dei lavori, sia se eseguiti dall'assicurato che commissionati a terzi; in tal caso la garanzia comprende la responsabilità civile derivante all’assicurato nella sua qualità di committente di tali lavori fermo il diritto di rivalsa da parte della società nei confronti dell’appaltatore.
Questa garanzia è prestata entro i limiti di risarcimento previsti dall’apposita tabella.
Art. 3.8 Danni da cedimento o franamento del terreno
La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all’assicurato per i danni a cose dovuti a cedimento o franamento del terreno.
Questa garanzia è prestata entro i limiti di risarcimento previsti dall’apposita tabella
Art. 3.9 Danni da interruzioni o sospensioni di attività
La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all’assicurato per i danni e perdite patrimoniali derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza.
Questa garanzia è prestata entro i limiti di risarcimento previsti dall’apposita tabella.
Art. 3.10 Danni da furto
A parziale deroga di quanto previsto all’articolo Esclusioni, lettera d), la garanzia comprende la responsabilità civile derivante all’assicurato per
danni da furto cagionati a terzi da persone che si siano avvalse - per compiere l'azione delittuosa - di impalcature e ponteggi eretti dall'assicurato.
Questa garanzia è prestata entro i limiti di risarcimento previsti dall’apposita tabella
Art. 3.11 Danni alle cose di terzi sulle quali si eseguono i lavori
A parziale deroga di quanto previsto all’articolo Esclusioni, lettera e), la garanzia comprende la responsabilità civile derivante all’assicurato per i
danni alle cose sulle quali si eseguono i lavori, ma esclusi i danni necessari e quelli alle cose direttamente oggetto dei lavori medesimi.
Questa garanzia è prestata entro i limiti di risarcimento previsti dall’apposita tabella.
Art. 3.12 Cose in consegna e custodia ai sensi degli Artt. 1783, 1784 e 1785 bis del Codice Civile
La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all’assicurato per i danni alle cose di terzi, consegnate o non consegnate, per le quali l’assicurato è tenuto a rispondere ai sensi degli Artt. 1783, 1784 e 1785 bis del Codice Civile, per sottrazione, distruzione o deterioramento. Restano esclusi denaro, valori bollati, marche, titoli di credito, valori e oggetti preziosi.
Questa garanzia è prestata entro i limiti di risarcimento previsti dall’apposita tabella.
Art. 3.13 “Legge sulla Privacy”
Si intendono parificati ai danni da lesione personale o morte i danni cagionati alla persona, purché economicamente quantificabili e riconoscibili ai sensi di legge, anche se non abbiano determinato lesioni fisicamente constatabili ed ancorché derivanti da inosservanza del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Legge sulla Privacy” e ss.mm.ii.
Per l’inosservanza del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Legge sulla Privacy” e ss.mm.ii. l’assicurazione è inoltre estesa alle perdite patrimoniali cagionate a terzi, compresi i clienti e/o dipendenti, in conseguenza dell’errato trattamento (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) dei dati personali di terzi.
Questa garanzia è prestata entro i limiti di risarcimento previsti dall’apposita tabella.
Art. 3.14 Responsabilità da Incendio
La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all’assicurato per danni a cose altrui derivanti da incendio, esplosione o scoppio, di cose dell’Assicurato o da lui detenute, esclusi i danni alle cose che l’Assicurato detiene a qualsiasi titolo. Resta inteso che, qualora l’Assicurato fosse già coperto da polizza incendio con garanzia "Ricorso dei vicini/terzi" la presente opererà in secondo rischio, per l'eccedenza rispetto alle somme assicurate con la suddetta polizza incendio.
Questa garanzia è prestata entro i limiti di risarcimento previsti dall’apposita tabella.
Art. 3.15 Proprietà e/o conduzione di fabbricati/tensotrutture/aree verdi/cabine elettriche
La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all’assicurato per danni a terzi derivanti dalla proprietà e/o conduzione di:
• fabbricati, e relative pertinenze e dipendenze, parcheggi, parchi e giardini, aree verdi in genere, compresi tutti i relativi impianti fissi e non,
• tenso e tendostrutture, palloni pressostatici e relativi impianti ed attrezzature,
che possono essere usati, oltre che dall'assicurato per la sua attività, anche da Xxxxx. Per le aree verdi è compresa la responsabilità derivante
dall’utilizzo di anticrittogamici e antiparassitari,
• cabine elettriche di trasformazione e/o distribuzione, strade, impianti di illuminazione centrali, impianti e reti di distribuzione, compresi i lavori di riparazione e manutenzione ordinaria e straordinaria.
Art. 3.16 Impianti e attrezzature per la segnaletica stradale e pubblica illuminazione
La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all’assicurato dalla proprietà, manutenzione e funzionamento di impianti e attrezzature per la segnaletica stradale e pubblica illuminazione, dei cordoli protettivi, compresi i danni dovuti all’errato funziomento di impianti semaforici in genere, nonché per mancato od insufficiente servizio di vigilanza o di intervento sulla segnaletica, sui ripari e sulle recinzioni poste a protezione dell’incolumità dei terzi.
Art. 3.17 Inquinamento improvviso ed accidentale
A parziale deroga di quanto previsto all’art. “Esclusioni, lettera c)”, la garanzia comprende la responsabilità civile derivante all’assicurato da inquinamento di acqua, aria e suolo a seguito di rottura improvvisa ed accidentale di impianti, serbatoi e condutture dell'assicurato stesso.
Questa garanzia è prestata entro i limiti di risarcimento previsti dall’apposita tabella.
Art. 3.18 Impiego di fuochi artificiali
La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all’assicurato dalla detenzione ed impiego di fuochi artificiali utilizzati in spettacoli
pirotecnici, compreso l’utilizzo di cartucce a salve, semprechè il tutto venga detenuto ed impiegato in conformità delle leggi vigenti.
Questa garanzia è prestata entro i limiti di risarcimento previsti dall’apposita tabella.
Art. 3.19 Responsabilità civile personale dei dipendenti
Quanto previsto dalle garanzie di R.C.T e R.C.O si intende esteso alla Responsabilità civile personale dei prestatori di lavoro dell'Assicurato, del personale convenzionato, tirocinanti, borsisti e stagisti, per danni involontariamente cagionati a terzi o fra di loro nello svolgimento delle relative mansioni professionali.
Tale garanzia è prestata nei limiti dei massimali previsti in polizza per sinistro; il quale resta ad ogni effetto unico anche nei casi di corresponsabilità dei prestatori di lavoro con l'assicurato o fra di loro.
La garanzia copre la Responsabilità personale di tutti i dipendenti in genere di ogni ordine e grado dell’assicurato per danni arrecati a terzi e ad
altri dipendenti in genere in relazione allo svolgimento delle loro mansioni.
S’intende altresì compresa la responsabilità civile personale a loro incombente ai sensi del Dlgs. 81/2008 e ss.mm.ii. in qualità:
• quella di "responsabile del servizio di protezione e prevenzione per la sicurezza",
• quella di “responsabile dei lavori”, di “coordinatore della progettazione dei lavori”, di “coordinatore per l’esecuzione dei lavori”
La garanzia comprende, altresì, la responsabilità civile personale di tutte le persone fisiche di cui il Contraente si avvale, per danni involontariamente cagionati a terzi ed a tutti i dipendenti, nello svolgimento delle mansioni prestate per conto dell’Ente.
Art. 3.20 Danni a cose rimorchiate, sollevate, movimentate, caricate, scaricate
La garanzia è estesa ai danni alle cose rimorchiate, sollevate, movimentate, caricate o scaricate. Questa garanzia è prestata entro i limiti di risarcimento previsti dall’apposita tabella.
Art. 3.21 Detenzione e impiego di esplosivi
La garanzia comprende i danni derivanti da detenzione ed impiego di esplosivi. Restano esclusi i danni alle colture nonché quelli a fabbricati e cose in essi contenute, a manufatti in genere, situati entro un raggio di 100 metri dal fornello di mina. La garanzia non è valida se l’assicurato detiene esplosivo non in conformità alle norme di legge vigenti.
Art. 3.22 Xxxxx a cose in consegna e custodia
La garanzia è estesa alle cose di terzi che l’Assicurato detenga a qualsiasi titolo.
Sono esclusi i danni derivanti da furto e incendio.
Questa garanzia è prestata entro i limiti di risarcimento previsti dall’apposita tabella.
Art. 3.23 Committenza
L’assicurazione prestata con la seguente polizza esplica efficacia anche per la responsabilità civile imputabile all’assicurato per danni materiali e corporali cagionati a terzi nella sua veste di committente di operazioni, lavori e/o servizi connessi all’attività cui si riferisce l’assicurazione ed affidati ad altre ditte, comprese quelle subappaltatrici, enti o persone in genere.
La garanzia comprende la responsabilità civile che possa derivare all’Assicurato, in qualità di Committente, per danni subiti dagli appaltatori e/o
subappaltatori e loro dipendenti in occasione di lavoro, sempreché dall’evento derivino la morte o lesioni personali.
Art. 3.24 Smercio
L’assicurazione comprende i danni cagionati, entro un anno dalla consegna e comunque durante il periodo di validità dell’assicurazione, dai
prodotti somministrati o venduti, restano esclusi quelli dovuti a difetto originario dei prodotti stessi.
Per i generi alimentari di produzione propria l’assicurazione vale anche per i danni dovuti a difetto originario del prodotto.
Art. 3.25 Attività varie
Sempre a titolo esemplificativo, e senza che ciò possa comportare limitazioni di sorta alle garanzie assicurative prestate con il presente contratto, si precisa che l'assicurazione vale anche per i danni:
a) derivanti dalla gestione della mensa aziendale, compreso il rischio conseguente alla somministrazione di cibi e bevande
b) derivanti dall'organizzazione di attività dopolavoristiche e ricreative, convegni, congressi e gite aziendali
c) derivanti dall'esistenza di servizi di vigilanza anche armata
d) derivanti dalla proprietà di cani da guardia e non
e) derivanti dall'esistenza di servizi medici e infermieristici aziendali
f) derivanti dalla partecipazione a mostre, fiere, mercati, convegni e simili ed dalla organizzazione delle stesse, attività promozionali di qualunque tipo, attività di volontariato, organizzazione di manifestazioni culturali, scientifiche, ricreative, artistiche, sportive, politiche, religiose (svolgentesi all’interno delle sedi dell’Ente o di terzi, ovvero all’aperto) compresa la responsabilità civile nella qualità di concedente strutture e/o spazi in cui terzi siano organizzatori; l’assicurazione è operante altresì per la responsabilità civile derivante dalla conduzione dei locali, degli impianti e delle attrezzature presi in uso, inclusi i danni provocati ai medesimi
g) derivanti dalla proprietà, uso ed installazione di insegne, attrezzature e cartelli pubblicitari e striscioni ovunque installati nel territorio nazionale con l'intesa che qualora la manutenzione sia affidata a terzi, la garanzia opera a favore dell'assicurato nella sua qualità di committente dei lavori
h) derivanti dalla circolazione ed uso di velocipedi, ciclofurgoni e mezzi in generale senza motore
i) derivanti dall'uso di macchine automatiche per la distribuzione di cibi o bevande in genere
j) derivanti da operazioni di approvvigionamento, consegna e prelievo di materiali e merci, nonché da prove, collaudi e dimostrazioni di cose in genere trattate dall'assicurato
k) derivanti dall'esistenza di officine meccaniche, falegnamerie, laboratori chimici e di analisi, impianti di autolavaggio, centraline termiche, cabine elettriche e di trasformazione con relative condutture aeree e sotterranee, centrali di distribuzione, impianti per saldatura autogena e ossiacetilenica e relativi depositi nonché ad altre simili attività ed attrezzature usate per esclusive necessità dell'Ente.
l) derivanti all’Assicurato in relazione all’organizzazione, a scopo dimostrativo, di visite guidate nell’ambito dell’Ente;
m) conseguenti allo svolgimento di corsi teorico-pratici che possono svolgersi sia all’interno che all’esterno dell’Ente, comprese le lezioni
ginniche
n) in qualità di proprietario e/o conduttore degli uffici adibiti a punti di servizio e/o rappresentanza e/o depositi dell'Ente
o) provocati dalla rete fognaria e da acquedotti, compresi i danni alle persone da erogazione di acqua alterata
p) derivanti dalla proprietà e/o conduzione di macchinari, di attrezzature, di impianti sportivi, impianti in genere, inclusi giardini e parchi con piante anche di alto fusto, strade, parcheggi ed aree in genere;
q) derivanti dalla detenzione a qualsiasi titolo e dalla operatività di mezzi di trasporto, di sollevamento, macchine operatrici, comprese
quelle adibite ad attività di sgombraneve, semoventi e no, gru utilizzati per le operazioni connesse alle attività svolte dal Contraente/Assicurato,anche qualora trattasi di lavorazione svolta per conto terzi
r) La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all’assicurato ai sensi di quanto disposto dal D.lgs 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, nonche’ quella personale in capo ai dipendenti dell’assicurato responsabili dei ruoli o delle mansioni definite dal predetto Decreto e successive modificazioni ed integrazioni.
s) provocati a cose altrui da acqua piovana e da agenti atmosferici, in occasione di lavori eseguiti dal Contraente, causati dall’insufficienza
o dal deterioramento delle opere provvisoriamente adottate
t) derivanti all’Assicurato dalla organizzazione e dallo svolgimento dell’attività di stages e/o tirocinio formativo, svolte anche presso Imprese private o Enti diversi dall’Assicurato, compresi i danni agli Enti o alle Imprese presso cui l’attività viene svolta. La garanzia comprende la responsabilità personale dei partecipanti e gli stessi sono considerati terzi tra loro
u) derivanti dall’esercizio di scuole di qualsiasi grado (asili nido, scuole materne, elementari medie e superiori, serali e professionali, ecc) colonie estive, invernali, elioterapiche, centri per diversamente abili, compresa refezione e somministrazione di cibi e bevande
v) derivanti dall’esercizio di macelli pubblici, mercati, celle frigorifere, comiteri, servizi funebri, bagni pubblici, piscine pubbliche
w) derivanti dall’esercizio di canili ed altri ricoveri per animali, nonché quale custode di animali in dotazione a giardini pubblici
x) derivanti dalla raccolta di rifiuti urbani, nonché della gestione di discariche
y) derivanti dalla proprietà e/o esercizio campi da gioco e loro attrezzature, impianti e centri sportivi, stadi
z) derivanti dall’esercizio di tutti i pubblici servizi gestiti in economia, compresi quelli di sorveglianza, pubblica sicurezza, affissioni, assistenza, beneficienza, igiene, ambulatori pubblici, farmacie, poliambulatori
aa) derivanti dalla proprietà e/o uso di biciclette, veicoli a mano e trazione manuale
bb) derivanti da lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione effettuati sui fabbricati di proprietà dell’Ente o sugli altri per i quali l’Ente
sia tenuto a svolgerli;
cc) derivanti da lavori di manutenzione, eseguiti direttamente o in economia, o affidati a terzi, di strade (compresi i tratti stradali alla cui manutenzione provvede direttamente l’Ente anche se ubicati al di fuori dei confini del territorio di competenza), fognature, piazze, giardini, parchi, aiuole, verde pubblico in genere, ponti, corsi d’acqua, tubazioni, tombinature, acquedotti, comprese le attività di scavo con o senza uso di compressori, ruspe o macchine edili in genere
dd) derivanti da operazioni di disinfestazione anche eseguite con autocarri attrezzati e con l’utilizzo di sostanze tossiche e non tossiche ee) derivanti dall’attività di rimozione dei veicoli, effettuata in proprio e su richiesta delle competenti Autorità, purchè eseguita dal personale specificamente autorizzato dall’Assicurato e, comunque, in possesso dei requisiti di legge. La garanzia è prestata per il complesso delle attività di rimozione, compreso il carico e carico dei veicoli rimossi, nonché il trasporto e/o il traino dei suddetti veicoli dal luogo di fermo al piazzale di sosta e/o deposito. Sono compresi in garanzia i danni cagionati ai veicoli rimossi con l’esclusione dei danni necessari e
dei danni causati ai veicoli già incidentati. Sono esclusi i danni derivanti dalle operazioni e dalla circolazione stradale soggetti alla disciplina della legge 990/69 e successive modificazioni.
ff) Derivanti all’assicurato dalla circolazione dei mezzi di trasporto (persone e cose) non a motore
gg) Derivati dal rischio statico di contenitori, cassonetti stradali e campane per la raccolta di vetro, di proprietà dell’Assicurato o in uso allo
stesso, posti in aree pubbliche e/o private, nonché derivanti dalla movimentazione di cassonetti e contenitori, anche se di proprietà di terzi hh) Provocati da animali randagi, selvatici e allo stato brado, esistenti nell’ambito del proprio territorio
ii) i danni derivanti dall’utilizzo di mezzi e macchine speciali durante l’esplicazione delle loro attività per ordine e conto dell’Ente
xx) originati da fatti cagionati da terzi di cui il Contraente debba rispondere;
kk) la responsabilità civile derivante dalla preparazione e/o somministrazione di cibi e di bevande anche distribuiti con macchine automatiche
ll) la responsabilità civile derivante alla Contraente, in caso di affidamento in uso a qualsiasi titolo a propri amministratori, dirigenti, dipendenti, collaboratori anche occasionali, consulenti e simili, di veicoli di sua proprietà, e/o locati (leasing), per danni subiti da conducente a causa di difetti di manutenzione
mm) la responsabilità civile personale, salvo le ipotesi di dolo, di Tirocinanti, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx e comunque tutti coloro che per ragioni di studio, di formazione, di qualificazione o altro, partecipino ad attività per conto dell’Assicurato. La Società rinuncia espressamente al diritto di rivalsa nei loro confronti
nn) i danni derivanti dall'uso di gru e bracci caricatori su autocarri
oo) i danni derivanti dall'uso di macchine da giardino e di altre macchine operatrici in dotazione ai servizi preposti
A L L E G A T O
(Costituente parte integrante della presente polizza)
Contraente | COMUNE DI PINETO Xxx Xxxxxx xxx 00000 – Xxxxxx (XX), C.F. e P. IVA 00159200674 . |
Durata | Anni 2 |
Decorrenza | 18.10.2016 “NON MODIFICABILE” |
Scadenza | 18.10.2018 “NON MODIFICABILE” |
Frazionamento | Annuale |
Prima rata sino al | 18.10.2017 “NON MODIFICABILE” |
Xxxxxxxx | Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx |
Art. 2.2.1 - Assicurazione responsabilità civile verso terzi (RCT) | € 5.000.000,00 per ogni sinistro, con il limite di € 5.000.000,00 per persona € 5.000.000,00 per danni a cose |
Art. 2.2.2 Responsabilità Civile prestatori d’opera (RCO) | € 5.000.000,00 per sinistro, con il limite di € 2.500.000,00 per persona |
Sinistro che interessi contemporaneamente le garanzie RCT ed RCO | massimale previsto per Art. 2.2.1 - Assicurazione responsabilità civile verso terzi (RCT) |
Art. 3.8 Danni da cedimento o franamento del terreno | € 150.000,00 per sinistro ed anno assicurativo |
Art. 3.17 Inquinamento improvviso ed accidentale | € 150.000,00 per sinistro ed anno assicurativo |
Art. 3.9 Danni da interruzioni o sospensioni di attività | € 250.000,00 per sinistro ed anno assicurativo |
Art. 3.13 “Legge sulla Privacy” | € 50.000,00 per sinistro ed anno assicurativo |
Art. 3.7 Danni a condutture ed impianti sotterranei | € 150.000,00 per sinistro ed anno assicurativo |
Art. 3.14 Responsabilità da Incendio | € 250.000,00 per sinistro ed anno assicurativo |
Art. 3.10 Danni da furto | € 50.000,00 per sinistro ed anno assicurativo |
Art. 3.11 Danni alle cose di terzi sulle quali si eseguono i lavori | € 50.000,00 per sinistro ed anno assicurativo |
Art. 3.12 Cose in consegna e custodia ai sensi Artt. 1783,1784 e 1785 bis del C.C. | € 50.000,00 per sinistro ed anno assicurativo |
Art. 3.18 Impiego di fuochi artificiali | € 1.000.000,00 per sinistro ed anno assicurativo |
3.20 Danni a cose rimorchiate, sollevate, movimentate, caricate, scaricate | € 50.000,00 per sinistro ed anno assicurativo |
3.22 Xxxxx a cose in consegna e custodia | € 50.000,00 per sinistro ed anno assicurativo |
Si evidenzia che la polizza ha premio “flat” (vedi art. 1.11), pertanto non soggetto a regolazione.
PREMIO ANNUO
Netto | Accessori | Imposta | Lordo |
Euro =========== | Euro =========== | Euro =========== | Euro =========== |
PREMIO ALLA FIRMA
Netto | Accessori | Imposta | Lordo |
Euro =========== | Euro =========== | Euro =========== | Euro =========== |
PREMIO RATE SUCCESSIVE
Netto | Accessori | Imposta | Lordo |
Euro =========== | Euro =========== | Euro =========== | Euro =========== |
Consenso al trattamento dei dati personali:
Le parti, ai sensi della Legge 31.12.1996 n° 675 autorizzano al trattamento dei dati personali, disgiuntamente, il Contraente, la Società e il Broker.
La Società Il Contraente