COMUNE DI MANCIANO
COMUNE DI MANCIANO
Provincia di Grosseto
CONTRATTO DI CONCESSIONE DELL’IMMOBILE DA DESTINARE AD ATTIVITA’ DI PROMOZIONE E SVILUPPO CULTURALE SITO IN MONTEMERANO, DENOMINATO “EX TEATRO”, CENSITO AL N.C.E.U. FOGLIO 114 MAPPALE 203 SUB 4
REP. N. ……………….
L’anno *******, il giorno *** del mese di *******, nella sede comunale in Manciano, Piazza Magenta 1,
TRA
Il Comune di Manciano, qui rappresentato dalla D.ssa Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx, in qualità di Responsabile del Settore Finanziario, che dichiara di agire nel presente atto non in proprio ma esclusivamente in nome e per conto dell’Ente che rappresenta, avente codice fiscale 00112580535, di seguito denominato anche“comodante”
E
il Sig. , nato a il , residente in
Via , in qualità di legale rappresentante pro-tempore della
Societa’/Associazione
di seguito denominata anche
“Concessionario”, avente sede in
(C.F. **************); Premesso che:
Via , C.F.
con determinazione n. **** del ******* è stata indetta una gara ad evidenza pubblica per la concessione in gestione dell’immobile comunale sito Montemerano, censito al N.C.E.U. al foglio 114 mappale 203 sub 4;
con determinazione n. *** del ********* , dietro espletamento delle procedure di gara, è stata affidata la gestione dell’immobile di cui sopra
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: Art. 1 – OGGETTO DEL CONTRATTO
Il Comune di Manciano concede alla Società/Associazione l’immobile
comunale sito in Manciano, frazione di Montemerano, censito al N.C.E.U. al foglio 114 mappale 203 sub 4;
Il patrimonio comunale concesso è costituito dagli immobili, pertinenze, impianti di servizio, impianti tecnologici, arredi e attrezzature descritti, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, nel verbale di consegna redatto dagli uffici competenti in contraddittorio con la parte interessata.
Analogo verbale verrà redatto al termine del rapporto contrattuale ed il Concessionario si impegna fin da ora a restituire fabbricati, servizi ed arredi nello stesso stato in cui sono stati consegnati, salvo la normale usura conseguente all’esercizio delle attività svolte.
Lo scopo del contratto consiste nella gestione dell’ immobile per le finalità ricreative, sociali e culturali che il Comune persegue. La gestione non potrà essere effettuata per altro scopo.
L’oggetto del comodato consiste nell’utilizzo dell’immobile da destinare ad attivita’ di promozione sociale e sviluppo culturale sito in Manciano, frazione di Montemerano, censito al N.C.E.U. al foglio 114 mappale 203 sub 4, e nell’esecuzione di tutte le operazioni amministrative, tecniche, economiche e produttive finalizzate a perseguire lo scopo del contratto.
Art. 2 – DURATA DEL CONTRATTO
Il presente contratto ha la durata di anni quattro con decorrenza dalla data di stipula del presente atto, non rinnovabile.
Il Concessionario non potrà essere sostituito da altri nella gestione della struttura pena la decadenza di pieno diritto del presente contratto.
Il Concessionario ha l’obbligo di proseguire l’utilizzo per tutta la durata dell’affidamento, fatte salve le cause di forza maggiore o le altre allo stesso non imputabili. E’ riconosciuto al Concessionario il diritto di recesso solo nel caso di estinzione o scioglimento della società/associazione. L’atto di recesso deve essere comunicato all’Amministrazione comunale a mezzo raccomandata almeno sei mesi prima.
Art. 3 – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO
Sono a carico del concessionario i seguenti oneri:
custodia e sorveglianza dell’immobile, ivi comprese le aree esterne;
pagamento utenze e tasse in genere derivanti dall’uso dell’immobile (energia elettrica a qualsiasi uso destinata; le spese relative al gas per il riscaldamento e la produzione di acqua calda, alla TASI e ogni altra tassa o tributo connessi all’occupazione e alla gestione dell’immobile, e le spese relative all’impianto e all’esercizio del telefono ecc..).
pulizia immobile,
manutenzione ordinaria dell’immobile, dei loro arredi ed attrezzature, nonché delle eventuali aree adiacenti destinate a verde secondo le seguenti modalità:
Impianto elettrico: riparazione dei danni causati all’impianto per incuria o a causa di apparecchiature elettriche di proprietà del gestore collegate all’impianto, sostituzione di lampadine, neon, insegne luminose, impianto fonico e tutto quanto costituisce materiale di normale consumo.
Impianto idraulico e produzione di acqua calda: riparazione e/sostituzione di tubazioni a vista, docce, rubinetti, scarichi, wc, ecc.., stasatura di tubazioni o scarichi esterni e svuotatura dei pozzi biologici, manutenzione periodica dei bollitori, addolcitori, caldaie, centrali termiche, ecc.
Infissi: sostituzione di vetri, serrature, recinzioni, serrande, cancelli, porte e finestre nel caso in cui il danno sia stato causato dal concessionario, un suo affiliato o un suo autorizzato.
Locali e spazi esterni: imbiancatura, verniciatura, disinfezione, disinfestazione, pulizia ed igiene.
Servizi igienici: deve essere garantita l’apertura dei servizi igienici ubicati nell’immobile durante l’orario di apertura delle attivita’.
Il concessionario è obbligato a procedere all’attivazione, a suo totale carico, delle utenze idriche ed elettriche, nonche’ di altre utenze ritenute necessarie ed utili allo svolgimento delle attività, entro 15 giorni dalla sottoscrizione del contratto e comunque prima della consegna dell’immobile stesso.
E’obbligo del concessionario dare tempestivamente avviso all’Amministrazione Comunale di qualsiasi guasto o avaria che avvenga nell’immobile oggetto di concessione.
Rimane inoltre stabilito che faranno carico al Concessionario tutte le spese per opere di manutenzione straordinaria resesi necessarie per l’inadempienza o trascuratezza delle strutture.
Al Concessionario è fatto divieto di eseguire e comunque procedere di propria iniziativa a modifiche degli impianti; potrà eseguire a sue spese ogni intervento di adeguamento, ristrutturazione, miglioria o adattamento che riterrà utile alle proprie esigenze, previa espressa autorizzazione scritta del Comune, accordata prima dell’inizio dei lavori.
Le eventuali migliorie apportate all’immobile da parte del Concessionario resteranno di proprietà comunale.
Al concessionario non sono rimborsabili spese straordinarie non neccesarie ed urgenti, anche se comportino miglioramenti, tenendo conto della non invocabilita’ da parte del concessionario stesso, che non e’ ne’ possessore ne’ terzo, dei principi di cui agli artt. 1150 e 936 c.c., ed altresi’ della carenza, anche nel similare rapporto di locazione, di un diritto ad indennizzo per le migliorie.
Il Concessionario è responsabile dell’osservanza di tutte le norme di sicurezza, igiene, sanità, regolamenti e leggi applicabili e compatibili con la natura e con la tipologia di uso dell’immobile, nonché di sorveglianza e funzionamento dello stesso. In particolare:
a) il Concessionario si assume l’incarico di terzo responsabile dell’esercizio;
b) il Concessionario si assume l’obbligo e l’onere degli adempimenti, nessuno escluso, in materia di sicurezza, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.
Art. 4 – DIRITTI DEL COMUNE
E’ in facoltà del Comune:
effettuare controlli e verifiche senza che gli possa essere frapposto dal concessionario alcun ostacolo;
Utilizzare l’immobile gratuitamente per manifestazioni culturali, turistiche, sociali o ricreative promosse dal Comune stesso, concordando le modalita’ con il concessionario, nonche’ utilizzare l’immobile nei casi di Pubblica utilita’(consultazioni ed iniziative elettorali, attivita’ istituzionali dell’Ente e fattispecie similari)
Art. 5 – ONERI A CARICO DEL COMUNE
Sono a carico del Comune le opere di manutenzione straordinaria che si rendessero necessarie, ad eccezione di quelle per le quali il concessionario e’ impegnato con la propria offerta alla loro realizzazione:
Art. 6 – ESERCIZIO DELLE ATTIVITA’ .
Per ogni attività esercitata nell’immobile il Concessionario ha l’obbligo di provvedere ad ottenere le abilitazioni, autorizzazione , licenze e altri atti similari prescritti dalle norme vigenti.
L’utilizzo dell’immobile deve essere prestato nel pieno rispetto di tutte le norme disciplinanti le singole attività ammesse, nonché di tutte le cautele necessarie per la tutela dell’igiene e salute pubblica e dell’ordine pubblico.
L’organizzazione delle attività compete al concessionario e deve essere improntata a criteri di efficienza ed efficacia e rispondere ai canoni di correttezza cortesia, gentilezza nei confronti di chiunque frequenti a qualsiasi titolo l’immobile concesso. Per le finalità di cui sopra viene disposto che l’utente che si ritenga insoddisfatto o abbia doglianze da fare o suggerimenti da presentare, possa rivolgersi al concessionario che ha l’obbligo di ascoltarlo, prendere nota di quanto gli viene esposto e trasmettere il tutto all’Amministrazione Comunale, alla quale gli stessi soggetti possono rivolgersi direttamente.
Il Concessionario si impegna ad attuare, durante la vigenza della presente convenzione, i progetti migliorativi socio-culturali presentati in sede di offerta e dettagliati nell’allegato alla presente convenzione.
Il concessionario ha l’obbligo di fare utilizzare l’immobile in modo corretto, facendo osservare tutte le norme di sicurezza ed igiene, i regolamenti e le leggi applicabili e compatibili con la natura dell’ immobile.
Art. 7 – CESSIONE E SUB AFFIDAMENTO
E’ vietata qualsiasi cessione parziale o totale del contratto; è altresì vietato il sub affidamento di qualunque attività connessa alla gestione ordinaria dell’immobile.
Art. 8 – REVOCA DELLA CONCESSIONE
E’ data facoltà al Comune di revocare, in tutto o in parte, il concessionario per motivi di pubblico interesse o per gravi inadempienze, relative a ogni e qualsiasi aspetto disciplinato dalla presente convenzione , senza che il concessionario possa nulla eccepire o pretendere a qualsiasi titolo. In particolare costituiscono motivo di revoca della concessione le seguenti fattispecie:
1. contravvenienza alle norme igienico sanitarie verificata o contestata dalle autorita’ competenti per almeno tre volte nell’arco della durata della concessione;
2. subconcessione dell’immobile;
3. uso improprio dell’immobile rispetto alle finalità della concessione previste nel presente contratto;
4. cessazione dello svolgimento della propria attività da parte del Concessionario;
5. mancato uso prorogato per almeno 1 mese;
6. ingiustificata opposizione da parte del concessionario agli obblighi di cui all’art. 3 del presente contratto;
7. mancato rinnovo della polizza assicurativa di cui al successivo art. 9, o mancato pagamento dei relativi premi;
Art. 9 – RESPONSABILITA’ E GARANZIE
Il Concessionario è responsabile dei danni che, in relazione all’ utilizzo dell’immobile o a cause ad esso connesse, derivassero all’Amministrazione comunale o a terzi.
E’ obbligo del Concessionario pertanto munirsi di adeguata polizza assicurativa per coprire tutti i rischi per danni a terzi ed alle eventuale attrezzature di proprieta’ comunale, presentandone una copia al Comune al momento della sottoscrizione del presente atto o, comunque, secondo le modalità prescritte dal bando.
Art. 10 – PUBBLICITA’
L’installazione di strutture, impianti e di tutti gli altri mezzi pubblicitari per l’esposizione dei marchi sia in forma mobile che in forma fissa, è subordinata ad autorizzazione dell’Amministrazione Comunale.
Il Concessionario o l’eventuale terzo interessato, è tenuto ad espletare in proprio tutte le incombenze amministrative per le relative autorizzazioni.
Sono inoltre a carico dei soggetti interessati le spese per la produzione dei sistemi pubblicitari e per il ripristino dell’immobile e delle attrezzature allo stato precedente l’esposizione (marchi, dipinti, insegne murate, montaggio struttura ecc.).
Alla scadenza di ciascuna convenzione non dovranno gravare sull’immobile accordi di esposizioni dei marchi a nessun titolo.
Art. 11 – SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE E TASSE
Tutte le spese relative a tasse, imposte, tributi in genere, comprese le eventuali spese contrattuali e di registrazione, consequenziali al presente atto, sono a totale carico del Concessionario.
Art. 12 – CONTROVERSIE
Tutte le contestazioni che potessero sorgere sull’interpretazione, l’esecuzione, la risoluzione del presente contratto, e tutte le controversie da essa derivanti sono rimesse alla competenze del Tribunale di Grosseto.
Art. 13 - NORME TRANSITORIE E FINALI.
Per quanto non previsto nel presente atto le parti si richiamano alle norme del Codice Civile.
IL COMUNE DI MANCIANO IL COMODATARIO