COMUNE DI BARDONECCHIA
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COMUNE DI XXXXXXXXXXXX
Xxxxxxxxx xx Xxxxxx XXX. 00000
AREA TECNICA
ACCORDO QUADRO PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E D’URGENZA DEL PATRIMONIO COMUNALE
OPERE EDILI
CAPITOLATO SPECIALE
D’APPALTO
CIG NR. 8560211D93
Il Progettista e RUP Arch. Xxxxxxx XXXXXX
Gruppo di lavoro Geom. Xxxxx Xxxxxxxxx Arch. Xxxxxxx Xxxxx
Il Responsabile dell’Area Tecnica
Xxx. Xxxxxxxxx XXXXXXXX
Bardonecchia, novembre 2020
Sommario
INDICE GENERALE
CAPITOLO I - Definizione tecnica ed economica dell’accordo quadro 4
ART. 1. OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO 4
ART. 2. DURATA E AMMONTARE DELL’ACCORDO QUADRO 4
ART. 3. DESCRIZIONE SOMMARIA DELLE OPERE 5
ART. 4. FORMA E DIMENSIONI DELLE OPERE 7
ART. 5. OPERE ESCLUSE DALL’ACCORDO QUADRO 7
ART. 6. CONDIZIONI DELL’ACCORDO QUADRO E DEI CONTRATTI APPLICATIVI 7
ART. 7. ECCEZIONI DELL’APPALTATORE 8
CAPITOLO II - Disposizioni particolari 9
ART. 8. PRESCRIZIONI VARIE 9
ART. 9. OSSERVANZA DEL CAPITOLATO GENERALE, DI LEGGI E REGOLAMENTI 9
ART. 10. DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DELL’ACCORDO QUADRO E DEI SINGOLI CONTRATTI APPLICATIVI 10
ART. 11. GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE 11
ART. 12. SPESE DI CONTRATTO ED ACCESSORIE - MODALITA’ DI STIPULA DEL CONTRATTO 11
ART. 13. SUBAPPALTO 11
ART. 14. ONERI ED OBBLIGHI DELL’APPALTATORE 11
ART. 15. RAPPRESENTANTE TECNICO DELL’APPALTATORE 13
ART. 16. OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 13
ART. 17. CESSIONE DEL CREDITO 14
ART. 18. DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AI PREZZI DEI LAVORI 14
ART. 19. MEZZI PROVVISIONALI 15
ART. 20. DISCIPLINA E BUON ORDINE NEI CANTIERI 16
ART. 21. CUSTODIA DEI CANTIERI 16
ART. 22. TRATTAMENTO E TUTELA DEI LAVORATORI 16
ART. 23. CONSEGNA ED INIZIO DEI LAVORI 17
ART. 24. MODIFICHE E VARIAZIONI DEI SINGOLI CONTRATTI APPLICATIVI 17
ART. 25. TERMINE PER L'ESECUZIONE 17
ART. 26. SOSPENSIONE E RIPRESE DEI LAVORI E PROROGHE 17
ART. 27. ORDINI DI LAVORO 17
ART. 28. PENALI PER MANCATA RISPOSTA/MANCATO INTERVENTO IN REPERIBILITÀ E PER RITARDI NELL’ESECUZIONE DEI LAVORI 17
ART. 29. CARATTERISTICHE E MODO DI ESECUZIONE 18
ART. 30. PAGAMENTI 18
ART. 31. VERIFICHE, COLLAUDO, GARANZIE E SALDO 19
ART. 32. MANUTENZIONE DELLE OPERE FINO AL COLLAUDO 20
ART. 33. DANNI DI FORZA MAGGIORE 20
ART. 34. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO APPLICATIVO 20
ART. 35. RECESSO DAL CONTRATTO APPLICATIVO 20
ART. 36. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 21
ART. 37. AFFIDAMENTO IN CASO DI FALLIMENTO O DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 21
ART. 38. NORME ANTINFORTUNISTICHE E RICHIAMI IN MATERIA DI SICUREZZA DEI LAVORI 21
ALLEGATO: “Disciplinare Descrittivo e Prestazionale degli Elementi Tecnici”
CAPITOLO I - Definizione tecnica ed economica dell’accordo quadro
ART. 1. OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO
L'Accordo Quadro, ha per oggetto l’esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per la manutenzione ordinaria e straordinaria, finalizzate anche alla messa in sicurezza e conservazione, riparazione di immobili, stabili e locali di proprietà e in uso/gestione diretta da parte dell’Amministrazione Appaltante.
Nel corso dell’appalto potrà avvenire l’acquisizione di nuovi locali/immobili o la dismissione di altri. L’aggiudicatario sarà obbligato ad assoggettarsi alle suddette variazioni alle stesse condizioni del presente Capitolato Speciale d’Appalto nel rispetto dei limiti previsti dalla legge.
Tutti gli accordi del presente Capitolato Speciale d’Appalto devono essere stipulati con un solo operatore economico ai sensi dell’art. 54, comma 3, del D. Lgs. 50/2016.
L’impresa aggiudicataria dell’accordo quadro si obbliga ad assumere i lavori che saranno di volta in volta richiesti nel rispetto delle condizioni stabilite dallo stesso, entro il limite massimo dell’importo e della durata ivi previsti.
La prestazione è pattuita con riferimento ad un determinato arco di tempo, per interventi non predeterminati nel numero, secondo le tempistiche e le necessità disposte dall’Amministrazione committente e con le modalità di cui al presente capitolato. Gli interventi manutentivi commissionabili sono caratterizzati da lavorazioni ordinarie e ripetitive, di non particolare complessità e articolazione progettuale tale da comportare significative interferenze tra i componenti edilizi, strutturali e impiantistici.
Per la manutenzione ordinaria di tipo edile ed affine, di cui all’art. 3 comma 1 lett. a) del D.P.R. n. 380/2011 e s.m.i., nonché per gli interventi di manutenzione straordinaria, di cui alla lettera b) del predetto articolo, per la sicurezza e l’integrità degli immobili di proprietà comunale o comunque in uso al Comune si fa riferimento ad interventi ascrivibili alle seguenti categorie: OG1; OS6.
Sono compresi nell’Accordo quadro relativo al presente lotto i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per ciascun intervento, completamente compiuto secondo le prescrizioni di cui al presente Capitolato Speciale d’Appalto nonché quelle indicate nella Documentazione Tecnica allegata ad ogni singolo contratto applicativo.
Durante l’esecuzione dell’appalto, laddove si presenterà la necessità di realizzare un cantiere, questo sarà realizzato secondo quanto prescritto dal D.Lgs 81/08 e s.m.i..
ART. 2. DURATA E AMMONTARE DELL’ACCORDO QUADRO
L’appalto avrà la durata di 2 anni, decorrente dalla data di sottoscrizione del relativo contratto di accordo quadro e comunque, al massimo, sino all'esaurimento dell'importo contrattuale complessivo conseguente al ribasso d'asta proposto dall'aggiudicatario.
Il suddetto termine di validità contrattuale viene stabilito indipendentemente dal fatto che l'importo contrattuale complessivo preventivato, derivante dal ribasso offerto dall'aggiudicatario, non venga raggiunto con i singoli eventuali contratti applicativi e salvo invece che l'importo contrattuale complessivo, derivante dal ribasso offerto dall'aggiudicatario venga raggiunto in un termine inferiore.
L'Amministrazione si riserva, inoltre, di non stipulare alcun contratto, ovvero un numero di contratti applicativi e per un importo complessivamente inferiore a quello presuntivamente stimato senza che il contraente dell'accordo quadro abbia nulla a pretendere.
Eccezionalmente, in caso di motivate esigenze, la Stazione Appaltante si riserva, con apposito provvedimento, ove ritenuto funzionale alla realizzazione dell'intervento e nei limiti preventivamente determinati necessari per concludere le prestazioni, di differire il termine dell'ultimo contratto applicativo e quindi dell'intero accordo quadro.
Pertanto, qualora l'ultimo contratto applicativo preveda un termine finale eccedente la data di scadenza dell'accordo quadro, tale scadenza dovrà intendersi differita per il tempo necessario all'esecuzione delle prestazioni richieste e nei tempi predeterminati senza che l'aggiudicatario possa pretendere indennizzi o maggiori compensi a qualsiasi titolo.
L’importo complessivo dell’Accordo Quadro risulta così composto:
Descrizione | 2021 | 2022 | Totale |
Importo lavori a base d’asta (compresi oneri per la sicurezza) | 40.000,00 € | 40.000,00 € | 80.000,00 |
Iva sui lavori | 8.800,00 € | 8.800,00 € | 17.600,00€ |
Incentivo ai sensi dell’art. 113, c. 2, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. | 800,00 € | 800,00 € | 1.600,00 € |
Somme a disposizione: | 9.600,00 € | 9.600,00 € | 19.200,00 € |
TOTALE: | 49.600,00 € | 49.600,00 € | 99.200,00 € |
Gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, in questa fase, non sono stati indicati in quanto verranno valutati di volta in volta relativamente ad ogni intervento oggetto dei successivi contratti applicativi. Stante la natura delle lavorazioni, si prevede in generale una percentuale di oneri per la sicurezza ammontante al 2% rispetto all’importo del contratto applicativo.
Nell’atto di affidamento di ciascun lavoro, inoltre, verrà valutata la necessità di redazione da parte dalla ditta appaltatrice del Piano Operativo di Sicurezza e si procederà, inoltre, alla redazione del piano di sicurezza e coordinamento, ogni qual volta dalle valutazioni effettuate per i lavori affidati, si ritenga che sussistano rischi di interferenza.
L’importo a base d’asta è soggetto al regime fiscale dell’IVA applicabile per Xxxxx in relazione alla tipologia di opere e lavorazioni che verranno attuate.
Categoria prevalente: Categoria OG 1.
Il valore stimato dell’accordo quadro non impegna la Stazione Appaltante a stipulare contratti fino all’importo sopra indicato e non costituisce per l’impresa il minimo garantito.
L'importo presunto complessivo dei lavori, al lordo del ribasso d'asta, che si intende affidare, potrà variare, in fase esecutiva, a seguito degli affidamenti previsti con i singoli contratti applicativi per effetto di variazioni delle rispettive quantità nei limiti consentiti dalle vigenti disposizioni e delle prescrizioni dello schema di accordo quadro senza che l'esecutore possa trarne argomenti per chiedere compensi non previsti o prezzi diversi dagli elenchi prezzi e listini posti a base dell’accordo quadro.
Non possono in nessun caso essere apportate modifiche alle condizioni fissate nell’accordo quadro.
ART. 3. DESCRIZIONE SOMMARIA DELLE OPERE
L'appalto ha per oggetto come prestazione primaria l'esecuzione di tutte le opere e le somministrazioni di mano d'opera e di provviste occorrenti per i lavori di manutenzione edile ed affine nonché interventi straordinari per la sicurezza e l’integrità degli immobili comunali o comunque in uso al Comune che possono riassumersi indicativamente ma, non in modo esaustivo, come in appresso elencati, salvo più precise indicazioni che all’atto esecutivo potranno essere impartite dalla Direzione Lavori:
- demolizione di tramezzi e murature, strutture ed edifici eventualmente pericolanti anche in regime di pronto intervento o urgenza, anche a seguito di specifiche ordinanze delle autorità pubbliche;
- opere murarie comprese pareti in cartongesso;
- opere sui controsoffitti;
- opere sulle pareti divisorie e sui rivestimenti;
- oemolizioni, trasporti e smaltimento materiali di risulta;
- opere di isolamento;
- opere di impermeabilizzazione;
- scassi e tagli a sezione obbligata;
- riparazioni e rifacimenti di muratura, di rivestimenti e formazione di intonaci;
- riparazioni e rifacimenti di tetti;
- riparazione, rifacimento, sostituzione e sgombero di canne fumarie o di esalazione, compresi i relativi camini;
- riparazione e sostituzione di gronde, pluviali, faldali;
- demolizione di pavimenti e relativi sottofondi e loro rifacimento;
- riparazione e/o sostituzione di serramenti interni ed esterni in legno e metallici;
- opere di decorazione interne ed esterne
- opere da vetraio
- opere da fabbro
- opere da falegname
- sostituzione di porte, di finestre e portafinestre, di griglie esterne e di tapparelle;
- puntellamento di strutture pericolanti e per prove di carico;
- riparazione, sostituzione e nuova fornitura di parti in ferro, quali ringhiere infissi, porte blindate, porte REI ecc..
- consolidamento strutture;
- interventi per la messa in sicurezza dal rischio di sfondellamento dei solai;
- ripristini e rifacimenti opere esterne (recinzioni e pavimentazioni);
- tutte quelle opere necessarie alla conservazione degli immobili comunali o comunque in uso al Comune.
Si intende che i lavori dovranno essere eseguiti nel pieno rispetto delle regole d’arte e con i migliori accorgimenti tecnici per la loro perfetta esecuzione.
Dal fatto che il presente appalto concerne la manutenzione degli immobili comunali o comunque in uso al Comune, consegue che la ditta appaltatrice è tenuta ad eseguire tutte le opere ed a fornire tutto quanto richiesto in relazione a demolizioni, restauri, riparazioni, modifiche e sistemazioni speciali, sia di importanza costruttiva corrente, sia anche di speciali caratteristiche, fermo restando le condizioni di contratto.
L’appaltatore dovrà compiere tutte quelle attività necessarie per dare le opere indicate dall’Ufficio Tecnico Comunale o dal Direttore dei Lavori completamente ultimate in ogni loro parte secondo le regole dell’arte, impiegando materiali nuovi, delle migliori marche e di idonee caratteristiche.
I lavori di manutenzione ordinaria e programmata, a misura ed in economia, sono raggruppati in quattro categorie d’intervento, suddivise in priorità 1, 2, 3 e 4 e devono essere effettuati dietro comunicazione (nel seguito Ordine di Lavoro) del personale preposto dell’Ufficio Tecnico comunale oppure della Direzione Lavori secondo quanto di seguito specificato:
Priorità “01”: In emergenza – Lavoro immediato, segnalato tramite comunicazione verbale o telefonica e p.e.c. o e-mail e solo successivamente tramite ODL unicamente dal personale preposto dall’amministrazione comunale. Da eseguirsi immediatamente con priorità su qualsiasi altro lavoro, in qualsiasi condizione operativa, anche in orario diverso da quello normale di lavoro, compreso orario notturno e/o festivo;
L’intervento viene definito “urgente” nei casi in cui l’anomalia riscontrata negli immobili di proprietà/in uso dell’Amministrazione Comunale pregiudichi la sicurezza di edifici e/o persone e/o della circolazione stradale. L’impresa appaltatrice dovrà garantire la reperibilità 24 ore su 24 nei giorni feriali e festivi. Tempi di intervento 120 minuti dalla chiamata, anche telefonica, 24 ore su 24 nei giorni feriali e festivi.
Priorità “02”: Urgente – Lavoro urgente, segnalato all’impresa appaltatrice unicamente dal personale preposto dall’amministrazione comunale tramite comunicazione di ODL da trasmettersi a mezzo e-mail o p.e.c., da iniziare entro le 24 ore dall’ora di comunicazione;
Priorità “03”: Ordinario – Lavoro ordinario segnalato tramite comunicazione di ODL, da iniziare entro 5 giorni lavorativi dalla data di comunicazione.
L’intervento viene definito “ordinario” nei casi in cui l’anomalia riscontrata non pregiudichi la sicurezza di edifici e/o persone.
L’intervento “ordinario” potrà essere richiesto tramite O.D.L. all’impresa appaltatrice unicamente dal personale preposto di Amministrazione Comunale a mezzo p.e.c..
Tempi di intervento: 5 giorni lavorativi dalla richiesta di intervento.
Priorità “04”: Programmato – Lavoro programmato segnalato tramite ODL inviato tramite p.e.c., individuato secondo le esigenze e le priorità stabilite dall’Amministrazione, concordando con essa tempi e modi di esecuzione.
I lavori relativi a O.D.L. delle categorie d’intervento 01 e 02 saranno contabilizzati dall’Ufficio Tecnico Comunale ad avvenuta ultimazione a regola d'arte degli stessi.
Per ogni intervento non programmato, l’Appaltatore dovrà presentare all’Ufficio Tecnico Comunale un rapportino contenente la relazione e il consuntivo dei servizi eseguiti entro 48 ore dalla loro ultimazione. Tale rapportino dovrà contenere i dati relativi all’orario di chiamata, all’orario di arrivo della squadra sul posto, alla durata e consistenza dell’intervento.
Nel caso in cui la squadra reperibile dell’Appaltatore accerti che per la completa messa in sicurezza dei luoghi necessiti l’intervento anche di altri Enti o squadre specialistiche (quali VV.FF. e Gestori di sottoservizi) dovrà darne immediata comunicazione al personale comunale preposto, che provvederà a contattare l’operatore competente a seconda del caso.
I lavori relativi a O.D.L. delle categorie d’intervento 03 e 04 verranno computati dall’Ufficio Tecnico Comunale, in accordo con l’Aggiudicatario, prima della loro esecuzione anche mediante stipula di eventuale apposito contratto applicativo.
Ogni intervento eseguito in più rispetto a quanto richiesto con O.D.L. e non autorizzato non sarà contabilizzato.
La direzione tecnica del cantiere si ritiene retribuita con “gli utili dell’impresa” relativi alle opere contabilizzate e nient’altro sarà dovuto alla Ditta in merito.
E’ inoltre a carico della ditta l’esecuzione della prima verifica di sicurezza e di funzionalità delle opere in base alle modifiche apportate e la consegna della relativa documentazione. Tali oneri sono a completo carico della ditta appaltatrice.
Per soddisfare le esigenze di intervento, l’impresa dovrà garantire un servizio di reperibilità, durante tutto l’arco delle 24 ore, nei giorni sia feriali che festivi, al fine di garantire la sicurezza del patrimonio pubblico e la pubblica incolumità. Tale servizio dovrà essere gestito e finanziato con mezzi propri dell’appaltatore, con proprio personale, automezzi e macchinari necessari.
Nel caso in cui l’impresa non si renda reperibile o interrompa i lavori, oltre all’applicazione della penale prevista, il Comune si riserva la possibilità di recedere dal contratto o fare effettuare i lavori da propria ditta di fiducia, con spese a carico dell’appaltatore.
ART. 4. FORMA E DIMENSIONI DELLE OPERE
La forma, le dimensioni e le principali caratteristiche delle opere da eseguire risultano da quanto precisato ed indicato dai componenti dell’Ufficio di Direzione Lavori o Ufficio Tecnico in corso d’opera e, per i dettagli di esecuzione, da eventuali disegni forniti a corredo o relativo progetto approvato.
La definizione di eventuali dettagli o modalità esecutive dovrà essere richiesta dall’Appaltatore all’Ufficio Tecnico Comunale o al Direttore dei Lavori a mezzo posta elettronica certificata con un congruo anticipo, in modo da non compromettere il normale svolgimento dei lavori.
ART. 5. OPERE ESCLUSE DALL’ACCORDO QUADRO
Sono escluse dall'accordo quadro relativo al presente lotto tutte le opere non riconducibili o connesse alla categoria OG1; OS6.
ART. 6. CONDIZIONI DELL’ACCORDO QUADRO E DEI CONTRATTI APPLICATIVI
Con la sottoscrizione dell’Accordo Quadro l’Appaltatore si impegna a sottoscrivere gli eventuali contratti applicativi al netto del ribasso offerto sul Prezzario della Regione Piemonte in vigore.
Al momento dell’affidamento del singolo contratto applicativo l’Appaltatore, dove necessario, prenderà visione della relativa Documentazione Tecnica e dello stato dei luoghi, alla presenza del Responsabile Unico del Procedimento o del Direttore dei Lavori o altro Tecnico dell’U.T., e dovrà valutare tutte le circostanze ed elementi che influiscono sul costo dei materiali e della mano d’opera oltre ai noli e trasporti nonché la completezza della documentazione tecnica relativa al singolo intervento.
Successivamente all’accettazione dei lavori l’Appaltatore non potrà eccepire durante l’esecuzione degli stessi la mancata conoscenza di elementi non valutati.
Restano salve le situazioni che si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal Codice Civile (e non escluse da altre norme del presente capitolato).
Si precisa che l’accettazione dell’intervento deve essere preceduta dalla formale presa visione dei luoghi e della eventuale documentazione tecnica. L’assenza di tale presupposto sarà equiparata ad un rifiuto ad eseguire l’intervento, che stante la contrarietà ad una espressa norma di legge, deve essere qualificato come ingiustificato.
L’assuntore non potrà muovere eccezioni o pretendere compensi per eventuali intralci o ritardi nel proseguimento dei lavori aggiudicati, dipendenti dalla presenza negli immobili di persone.
ART. 7. ECCEZIONI DELL’APPALTATORE
Nel caso l’Appaltatore ritenga che le disposizioni impartite dall’ufficio di Direzione Lavori o U.T. siano difformi dai patti contrattuali, o che le modalità di esecuzione e gli oneri connessi all’esecuzione stessa dei lavori siano più gravosi di quelli previsti nel presente Capitolato Speciale e tali, quindi, da richiedere la pattuizione di un nuovo prezzo o la corresponsione di un particolare compenso, Egli, prima di dar corso all’ordine di lavoro con il quale tali lavori siano stati disposti, dovrà inoltrare le proprie eccezioni e/o riserve con osservanza delle disposizioni del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
Poiché tale norma ha lo scopo di non esporre l’Amministrazione ad oneri imprevisti, resta contrattualmente stabilito che non saranno accolte richieste postume e che le eventuali riserve si intenderanno prive di qualsiasi efficacia.
CAPITOLO II - Disposizioni particolari
ART. 8. PRESCRIZIONI VARIE.
L’impresa aggiudicataria dell'appalto dovrà fornire prima della consegna dei lavori, all’Ufficio Tecnico Comunale o alla Direzione Lavori i seguenti documenti:
1) l'elenco dei nominativi delle maestranze che si intendono impiegare nell'esecuzione dei lavori, fotocopia dei nulla-osta, assunzioni dell’ufficio di collocamento e copia dei rispettivi libretti di lavoro o modelli equivalenti in cui risulti l'appartenenza all'impresa appaltatrice. Di ogni variazione in merito deve essere data preventiva comunicazione scritta all’U.T. o alla Direzione Lavori. Le maestranze non potranno accedere al cantiere, anche con riferimento al D.lgs. 81/2008, sprovviste di idoneo tesserino di identificazione che consenta il riconoscimento.
Analoga procedura dovrà essere osservata per le ditte subappaltatrici.
2) la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali-assicurativi ed infortunistici nel rispetto delle norme vigenti. Stessa procedura dovrà essere osservata per le ditte subappaltatrici.
3) Piano operativo di sicurezza (POS)
4) Piani specifici per la sicurezza in riferimento alle opere in subappalto:
Piano di Sicurezza Sostitutivo (P.S.S.)
Il piano operativo di sicurezza (POS) sarà aggiornato o integrato di volta in volta al variare delle lavorazioni, a richiesta del Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione ove nominato, così come i piani operativi di sicurezza delle Imprese subappaltatrici. Nell'ipotesi di associazione temporanea di impresa o di consorzio, detto obbligo incombe sull'impresa mandataria o esecutrice.
5) Nominativi del Direttore Tecnico di cantiere, del responsabile della sicurezza, dei preposti, del medico competente propri e di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori. I suddetti nominativi dovranno essere comunicati per iscritto, prima dell'inizio dei lavori, all’Ufficio Tecnico o alla Direzione Lavori della Stazione Appaltante.
ART. 9. OSSERVANZA DEL CAPITOLATO GENERALE, DI LEGGI E REGOLAMENTI
L’Appaltatore dovrà osservare sia il D.P.R. 06/06/2001 n.380 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamenti in materia edilizia, sia le leggi ed i regolamenti vigenti (nazionali, regionali e provinciali) in materia di opere pubbliche ( D.lgs. 50/2016 e s.m.i., correlati Decreti attuativi e Linee guida ANAC), sia la normativa tecnica anche se non espressamente richiamati nel presente capitolato.
Per quanto concerne le norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro si dovrà osservare quanto disposto dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni.
L’appalto è, altresì, soggetto alla completa osservanza:
- delle leggi, dei decreti e delle circolari ministeriali vigenti alla data di esecuzione dei lavori;
- delle leggi, dei decreti, dei regolamenti e delle circolari vigenti nella Regione, Provincia e Comune nel quale devono essere eseguite le opere oggetto dell’appalto;
- delle norme emanate dal C.N.R., delle norme U.N.I., anche se non espressamente richiamate e di tutte le altre norme e specifiche tecniche modificative e/o sostitutive che venissero eventualmente emanate nel corso dell’esecuzione del presente appalto.
L’Appaltatore, con la sottoscrizione del contratto, dichiarerà di accettare incondizionatamente e di conoscere perfettamente tutte le leggi, i regolamenti, le norme e le disposizioni vigenti riguardanti i lavori in oggetto, anche se non espressamente richiamate nel presente capitolato.
Per quanto concerne gli aspetti strutturali e sismici si farà riferimento alla normativa cogente in materia, con particolare riferimento a NTC2008 - Norme Tecniche per le Costruzioni 2008 (D.M. 14 Gennaio 2008) e s.m.i.
Qualora si renda necessario eseguire opere strutturali, le medesime dovranno essere progettate e dirette da un Ingegnere od Architetto abilitato e iscritto al rispettivo Ordine Professionale nominato dalla Stazione Appaltante.
Le varianti che nel corso dei lavori si dovessero introdurre alle eventuali opere strutturali dovranno essere segnalate alla Direzione Lavori e, ove nominato, al Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione lavori ed accompagnate dai relativi elaborati di progetto.
Il collaudo statico delle opere, dovrà essere eseguito da un Ingegnere o Architetto, abilitato e iscritto al rispettivo Ordine Professionale da almeno dieci anni, che non sia intervenuto in alcun modo nella progettazione, direzione ed esecuzione delle opere stesse, e sarà nominato dalla Stazione Appaltante.
Il certificato di collaudo, il certificato delle prove sui materiali impiegati emessi dai laboratori autorizzati, l'esito delle eventuali prove di carico, le copie dei relativi verbali firmate e vistate, ed ogni altra documentazione tecnica inerente le strutture in oggetto, dovranno essere trasmessi alla Direzione Lavori.
Le prove di carico, i certificati delle prove sui materiali ed eventuali ulteriori oneri inerenti l’esecuzione delle opere strutturali si intendono a carico dell’Impresa la quale si assume la piena ed esclusiva responsabilità dell’esecuzione degli interventi strutturali realizzati.
Le eventuali opere impiantistiche oggetto di appalto dovranno essere eseguite da imprese abilitate ai sensi della normativa tecnica vigente. A lavori ultimati e prima del collaudo finale delle opere, l’Appaltatore dovrà, inoltre, a sua cura e spese, produrre e consegnare alla D.L. una dichiarazione di conformità o di collaudo tecnico secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia.
Inoltre l’Appaltatore ha i seguenti obblighi:
a) applicare o far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti, impiegati nell'esecuzione degli appalti, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro della categoria, vigenti nel territorio di esecuzione del contratto. Per gli appalti di lavori l'Amministrazione verifica, anche durante l'esecuzione, il rispetto da parte dell'Appaltatore degli obblighi relativi all'iscrizione dei lavoratori alle casse edili;
b) rispondere della osservanza di quanto previsto alla lettera a) da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei propri dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito dei lavori ad essi affidati.
A garanzia dell’osservazione, da parte dell’appaltatore, dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori dovrà essere operata, sull’importo netto progressivo dei lavori, una ritenuta dello 0,5 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l’approvazione del certificato di collaudo previo rilascio del DURC (art. 30, comma 5 del D.lgs. n. 50/2016).
ART. 10. DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DELL’ACCORDO QUADRO E DEI SINGOLI CONTRATTI APPLICATIVI
Xxxxx parte integrante e sostanziale dell’Accordo Quadro, ancorché non materialmente allegati:
il presente Capitolato Speciale d’Appalto;
il Capitolato Generale d’Appalto di cui al D.M. 19/04/2000 nr. 145, per quanto applicabile non in contrasto con il presente capitolato speciale o non previsto da quest’ultimo;
l’offerta presentata dall’Appaltatore in sede di gara;
il prezzario della Regione Piemonte delle Opere Pubbliche e tutti gli altri prezzari in vigore di cui all’art. 18;
le polizze di garanzia di cui all’art. 11 del presente capitolato;
il Piano Operativo di Sicurezza;
il DUVRI.
Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi, i regolamenti, le circolari e in generale tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici.
Con ciascun eventuale contratto applicativo verranno disposte le prescrizioni tecniche d'intervento.
Ciascun eventuale contratto applicativo conterrà di regola le seguenti indicazioni:
a) l'oggetto degli interventi da eseguire;
b) la descrizione e consistenza delle lavorazioni e delle eventuali forniture in opera;
c) le categorie di lavoro, prevalenti e scorporabili ove ricorrenti, costituenti l'intervento da realizzare;
d) i luoghi interessati dagli interventi;
e) l'importo presunto degli interventi del singolo contratto applicativo con indicazioni delle quote riferite ai lavori ed alla sicurezza:
f) il cronoprogramma dei lavori operativo di ciascun intervento;
g) i termini utili per l'esecuzione dei lavori e le penalità;
h) il termine per l'emissione della certificazione attestante la regolare esecuzione/collaudabilità delle opere;
j) i documenti previsti in materia di sicurezza
Il responsabile unico del procedimento, nella fase di predisposizione del singolo contratto applicativo, qualora, in rapporto alla specifica tipologia e alla dimensione dei lavori da affidare, ritenga le precedenti indicazioni insufficienti o eccessive, provvede a integrarle, a ridurle ovvero a modificarle senza però modificare in alcun modo le condizioni sostanziali fissate nel presente accordo quadro.
ART. 11. GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE.
All’atto della stipula del contratto l’aggiudicatario deve prestare:
- la cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’articolo 103 del Codice;
- la polizza assicurativa di cui all’articolo 103 comma 7 del Codice.
Ai sensi dell’art.103 comma 10 del Codice in caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative di cui ai periodi che precedono sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.
ART. 12. SPESE DI CONTRATTO ED ACCESSORIE - MODALITA’ DI STIPULA DEL CONTRATTO
Sono a carico dell’Appaltatore senza diritto di rivalsa le seguenti spese:
a) le tasse e gli altri oneri (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, ecc.,) dovuti ad Enti territoriali direttamente o indirettamente connessi all’esecuzione dei lavori;
b) le tasse e gli oneri per l’ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l’esecuzione degli impianti.
ART. 13. SUBAPPALTO
È fatto divieto assoluto all'appaltatore di subappaltare ai sensi dell’art. n. 105 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., senza preventivo consenso dell'Amministrazione, pena l'immediata risoluzione del contratto e risarcimento dei danni e delle spese causati all’Amministrazione.
È vietata la cessione del contratto, ai sensi dell’art.105 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..
ART. 14. ONERI ED OBBLIGHI DELL’APPALTATORE
Saranno compresi nell’importo contrattuale a carico dell’Appaltatore gli oneri e gli obblighi dell’elenco esemplificativo ma non esaustivo di seguito riportato:
a) la formazione di un cantiere attrezzato, in relazione all'entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutti i lavori.
b) la sorveglianza di tutti i materiali in esso depositati o posti in opera nonché di tutte le forniture e materiali sia di proprietà dell'Amministrazione appaltante, sia delle altre ditte appaltatrici, consegnati all'Appaltatore.
c) la fornitura in opera, con la relativa manutenzione, di cartelli indicatori, lampade per segnali notturni e quant'altro necessario per garantire ogni forma di sicurezza.
d) la documentazione fotografica, come sarà richiesto e prescritto dalla Direzione dei lavori.
e) tutti i modelli e campioni di lavorazione e di materiali che dovessero occorrere.
f) tutti gli attrezzi ed utensili necessari per l'esecuzione delle opere; gli utensili ed il personale necessari per le misurazioni, il tracciamento dei lavori, per le verifiche e le contestazioni e per le operazioni di collaudo.
g) tutte le opere provvisionali, come: ponti, steccati, illuminazione, armature, centine, casseri, sagome, puntelli, macchine, cordami, taglie, attrezzi, utensili e tutto quanto necessario.
h) la pulizia e sgombero quotidiani delle parti di immobili interessate dai lavori col personale necessario.
i) osservare le norme derivanti dalle vigenti Xxxxx e Decreti relativi all’assicurazione degli operai e tutte le altre disposizioni in vigore o che venissero eventualmente emanate anche durante l'esecuzione dell'appalto in materia di assistenti e assicurazione sociale.
j) comunicare alla Direzione dei lavori, entro il termine prefissato dallo stesso, tutte le notizie relative all'impiego della mano d'opera.
k) ricevere, scaricare e trasportare materiali e forniture nei luoghi di deposito, anche situati nell'interno degli immobili, secondo le disposizioni dell’U.T. o della Direzione dei lavori. I danni che dovessero derivarne ai materiali, alle forniture ed ai lavori compiuti, per cause e negligenze imputabili all'Appaltatore, dovranno essere dallo stesso riparati a totali sue cure e spese.
l) sgomberare completamente dai materiali, mezzi d'opera e impianti di sua proprietà, le località interessate dai lavori, appena ultimati gli stessi.
m) assistere o dirigere personalmente i lavori affidatigli oppure potrà nominare a rappresentarlo sui cantieri persona giuridicamente e professionalmente idonea, benvista dalla Direzione dei Lavori, e che possa ricevere e disporre per l'esecuzione degli eventuali ordini da questa impartiti.
14.1 Obblighi concernenti la mano d’opera
Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, la Ditta appaltatrice si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro e negli accordi integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nelle località in cui si svolgono i lavori suddetti.
La Ditta appaltatrice si obbliga, altresì, ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo le scadenze e fino alla loro sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci.
I suddetti obblighi sono vincolanti per la Ditta appaltatrice anche se non aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla natura industriale ed artigiana, dalla struttura e dimensione della Ditta stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale.
Le maestranze impegnate dovranno essere identificate dall’apposito tesserino di riconoscimento. L’Appaltatore dovrà impegnarsi a garantire la disponibilità delle suddette maestranze anche durante il periodo delle ferie estive e invernali.
Le opere in oggetto saranno liquidate di massima a misura; saranno eseguite e liquidate in economia, quando non sia citato diversamente nell’elenco prezzi.
Nei lavori eseguiti in economia, nei quali la liquidazione è fatta in base alle ore giornaliere della mano d'opera, l'imprenditore è responsabile della diligenza e della capacità del personale dipendente, del suo rendimento sul lavoro, della sua esatta osservanza all'orario stabilito, nonché della buona esecuzione dei lavori.
Nei lavori in economia sarà retribuita la sola mano d'opera effettivamente prestata in cantiere. Qualora sia necessario l'impiego di mano d'opera di officina o di laboratorio per lavori non eseguibili in cantiere, l'entità di tale mano d'opera dovrà essere stabilita in contraddittorio con i tecnici dell’U.T. o la Direzione dei Lavori, prima dell'esecuzione dei lavori stessi, salvo il diritto da parte della Direzione di effettuare o di far effettuare dei sopralluoghi per accertare l'attendibilità della concordata quantità di mano d'opera.
Esclusivamente nel caso di lavori in economia l’applicazione delle percentuali di aumento per il lavoro straordinario diurno, notturno, festivo, sarà fatta adottando i coefficienti stabiliti nel contratto collettivo nazionale di lavoro.
14.2 Obblighi speciali
Nessuna opera può essere iniziata dall'impresa appaltatrice dei lavori senza ordinazione scritta approvata dai componenti dell’Ufficio Tecnico Comunale oppure della Direzione Lavori L'appaltatore è tenuto ad eseguire in contraddittorio con i tecnici dell’U.T. o la Direzione dei Lavori le misure delle opere compiute ed a controfirmare quindi la registrazione di esse nonché quelle delle eventuali liste giornaliere e delle provviste relative ai lavori eseguiti in economia.
Al termine dell’esecuzione degli interventi ordinati, l’Impresa appaltatrice dovrà consegnare gli immobili e le aree, che sono state interessati dai lavori stessi, in ordine e puliti a “regola d’arte”.
Tali prestazioni saranno compensate secondo i prezzi contrattuali di cui al presente Capitolato. La Ditta Aggiudicatrice sarà inoltre tenuta a produrre, un’adeguata documentazione fotografica in formato digitale relativa alle lavorazioni di particolare complessità, o non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione oppure a richiesta dell’Ufficio Tecnico o della direzione lavori, e/o tavole grafiche a supporto degli interventi realizzati. Per tali servizi nessun compenso sarà corrisposto.
Prima dell'inizio dei lavori, l'impresa dovrà:
segnalare il recapito telefonico al quale potranno essere inoltrate le eventuali ordinazioni e comunicazioni urgenti;
provvedere a indicare il nominativo della persona autorizzata a firmare la contabilità e della persona autorizzata a ritirare gli ordini di lavoro. Quest’ultima dovrà presentarsi presso l’ufficio tecnico nei giorni e negli orari concordati precedentemente con la D.L. per un puntuale rendiconto sull’andamento delle opere in corso;
segnalare ai tecnici dell’U.T. o alla Direzione Lavori, prima del loro inizio, i lavori oggetto di subappalto, la categoria di appartenenza, il nominativo della ditta subappaltatrice al fine di verificare il pieno rispetto dell'art 105 D.lgs. n. 50/2016 e valutare che l'importo delle opere subappaltate rientri nell'ambito di quanto dichiarato dall’impresa all’atto dell’offerta. L'esecuzione di eventuali opere, benché specialistiche, oggetto di subappalto non potranno avere inizio fino a quando non sarà stato adempiuto quanto previsto dall’art.105, comma 4 D.lgs. n. 50/2016.
14.3 Reperibilità
Per tutto il periodo contrattuale la ditta aggiudicatrice dell’appalto ha l’obbligo di eseguire sugli immobili in oggetto, secondo la procedura prevista nel presente Capitolato Speciale d’Appalto, quegli interventi urgenti, a tutela della pubblica incolumità o per evitare danni al patrimonio immobiliare, che si rendessero necessari 24 ore su 24 ore nei giorni feriali e festivi.
Gli interventi potranno essere segnalati alla Ditta dai tecnici reperibili, dall’Ufficio Tecnico del Comune, dal Responsabile del Procedimento, dai Capi Squadra dei Servizi Esterni oltre che dal Direttore dei Lavori.
La ditta è pertanto tenuta a predisporre un proprio servizio di reperibilità, indicando un recapito telefonico per ricevere richieste d’intervento e a tenere a disposizione un congruo numero di operai, di attrezzatura e di mezzi per l’esecuzione degli eventuali interventi richiesti.
L’elenco del personale reperibile della Ditta ed il recapito telefonico del responsabile della squadra reperibile dovrà essere comunicato all’Ufficio Tecnico comunale.
Per tale servizio di pronta reperibilità verrà riconosciuto un compenso a corpo di euro 100,00 per ogni intervento di categoria 01 eseguito, da cui verrà detratto il ribasso offerto in sede di gara.
ART. 15. RAPPRESENTANTE TECNICO DELL’APPALTATORE
L'Appaltatore dovrà costantemente presenziare i lavori personalmente o mediante un suo Rappresentante, la responsabilità di quanto accade nell’area di cantiere è sempre e comunque riconducibile all’Appaltatore.
L’Appaltatore che non conduce personalmente i lavori deve farsi rappresentare per mandato da persona fornita dei requisiti di idoneità tecnici e morali, alla quale deve conferire le facoltà necessarie per l’esecuzione dei lavori, restando sempre, l’Appaltatore stesso, responsabile dell’operato del suo rappresentante.
Il mandato deve essere conferito per atto pubblico ed essere depositato presso l’Amministrazione che provvede a dare comunicazione all’ufficio di Direzione Lavori.
L’Appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell’appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori.
Quando ricorrono gravi e giustificati motivi l’Amministrazione committente, previa motivata comunicazione all’Appaltatore ha diritto di esigere il cambiamento immediato del suo rappresentante, senza che per ciò spetti alcuna indennità all’Appaltatore o al suo rappresentante.
ART. 16. OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, il contraente dell'accordo quadro, si obbliga all'osservanza del disposto di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010 n.136 recante:
“Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia", così come sostituito dall'art. 7 del D. L.12 novembre 2010 n.187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217.
L'esecutore dell'accordo quadro, in relazione a ciascun contratto applicativo, deve comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui all’art. 3, comma 1, della Legge 136/2010 s.m.i., entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso
termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. In caso di successive variazioni, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate, così come le generalità di quelle cessate dalla delega sono comunicate entro sette giorni da quello in cui la variazione è intervenuta.
Tutte le comunicazioni previste nel presente comma sono fatte mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, ai sensi dell’art. 21 del D.P.R. 445/2000.
La Committente non esegue alcun pagamento all’Appaltatore in pendenza della comunicazione dei dati di cui al comma precedente. Di conseguenza, i termini di pagamento si intendono sospesi.
Il Committente, ai sensi dell'art. 3, comma 9 -bis della citata L. n. 136/2010, risolve il Contratto in presenza anche di una sola transazione eseguita senza avvalersi di bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, secondo quanto stabilito nell’articolo 3, comma 1, della Legge 136/2010, come modificata dalla Legge 217/2010. L’Appaltatore deve trasmettere alla Committente entro quindici giorni dalla stipulazione del presente contratto, copia dei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i sub-contraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al presente appalto, per la verifica dell’inserimento dell’apposita clausola con la quale i contraenti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 s.m.i., ivi compreso quello di comunicare alla stazione appaltante i dati relativi ai conti correnti dedicati di cui all’art. 3, comma 1, della citata Xxxxx, con le modalità e nei tempi ivi previsti.
ART. 17. CESSIONE DEL CREDITO
In caso di cessione del corrispettivo d’appalto successiva alla stipula del contratto applicativo, effettuata ai sensi di quanto disposto dall’art 106, comma 13 D.lgs. n. 50/2016 il relativo atto deve indicare con precisione le generalità del cessionario ed il luogo del pagamento delle somme cedute nonché essere conforme agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.
ART. 18. DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AI PREZZI DEI LAVORI
Tutti i lavori previsti nell’Accordo Quadro devono essere accertati in contraddittorio tra l’Ufficio Tecnico Comunale e l’esecutore e contabilizzati a misura con riferimento ai seguenti elenchi prezzi riportati per ordine di importanza:
- "Prezzi di riferimento per opere e lavori Pubblici nella Regione Piemonte - Prezzario Regione Piemonte in vigore” e assoggettati al ribasso offerto in sede di gara.
- prezzario delle opere edili ed impiantistiche sulla piazza di Torino redatto dalla Camera di Commercio Industria Artigianato di Torino e assoggettati al ribasso offerto in sede di gara;
- ogni altro tipo di prezzario ufficiale di riferimento assoggettato al ribasso offerto in sede di gara. Nel caso siano da eseguire su richiesta della Stazione appaltante categorie di lavori non previste ma della stessa tipologia oggetto dell’appalto o si debbano realizzare lavori o impiegare materiali per i quali non risulti fissato il prezzo unitario dai Prezzari ufficiali sopra elencati, si dovrà procedere con la redazione di apposita analisi prezzi, con uno dei seguenti metodi:
a) ragguagliandoli, per quanto possibile, a quelli dei lavori consimili, ovvero, quando non sia possibile in tutto o in parte l'assimilazione :
b) ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi di mercato in conformità a quanto stabilito dal D.lgs. 50/2016 e s.m.i.., facendo riferimento ad almeno 3 preventivi, se disponibili, per quanto attiene alle forniture.
I nuovi prezzi così formulati verranno sottoposti alla Stazione appaltante per il concordamento e l'approvazione e diverranno operativi prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori solo dopo la firma tra le parti del verbale di concordamento nuovi prezzi.
A tutti i nuovi prezzi come sopra determinati verrà applicato il ribasso offerto in sede di gara.
I lavori in economia sono calcolati secondo le tariffe locali vigenti incrementati di spese generali ed utili di impresa e con applicazione del ribasso d’asta.
Tutti i prezzi sopra richiamati resteranno fissi ed invariabili per tutta la durata dell’Accordo Quadro.
Detti prezzi comprendono:
a) le maggiorazioni delle spese generali, imposte, tasse ed utili per l'Appaltatore;
b) per i materiali, ogni spesa per la fornitura, trasporti, dazi, cali, perdite, sprechi, nessuna esclusa ecc. per darli pronti all'impiego a piè d'opera in qualsiasi punto di lavoro, anche per piccoli quantitativi. L'Amministrazione Appaltante non riconoscerà oneri di subfornitura;
c) per gli operai e mezzi d'opera, ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi da mestiere, nonché la corresponsione delle paghe orarie e della indennità integrativa secondo le norme in vigore, le quote per assicurazioni sociali, per gli infortuni ed accessori di ogni specie e beneficio, ecc., nonché nel caso di lavoro notturno anche la spesa per illuminazione dei cantieri di lavoro;
d) per i noli, ogni spesa per dare a piè d'opera i macchinari e mezzi d'opera pronti al loro uso, accessori, ecc., tutto come sopra;
e) per mezzi d'opera, assicurazioni d'ogni specie, tutte le forniture occorrenti e loro lavorazioni ed impiego, indennità di cave, di passaggi, di depositi, di cantiere, mezzi d'opera provvisionali, nessuna esclusa, carichi trasporti e scarichi, ecc. e quanto occorre per dare il lavoro compiuto a regola d'arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli tutti oneri che l'appaltatore dovrà sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente detti o richiamati nei vari articoli o nei prezzi.
f) qualunque altro onere connesso con l’esecuzione dei lavori, compresa l’usura delle attrezzature manuali, meccaniche, elettriche complete di accessori e il materiale di consumo non inserito nei listini sopra indicati e necessario per le lavorazioni.
I prezzi medesimi, si intendono accettati dall'appaltatore in base ai calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio, e quindi sono fissi ed invariabili ed indipendenti da qualsiasi eventualità.
Si specifica che ai prezzi unitari di riferimento non saranno applicate maggiorazioni di qualsivoglia genere.
Con la sottoscrizione del contratto, con riferimento anche all’accettazione dei prezzi da applicare per la contabilizzazione dei lavori che saranno ordinati, l’Appaltatore riconosce esplicitamente d’aver tenuto conto di tutti gli oneri generali e particolari specificati nel contratto e negli altri documenti contrattuali, di essere a perfetta conoscenza di natura, entità, destinazione delle opere da eseguire, nonché di avere effettuato i necessari sopralluoghi ed accertamenti nei luoghi dove i lavori devono svolgersi e di averne altresì valutato le relative caratteristiche.
ART. 19. MEZZI PROVVISIONALI
Tra gli attrezzi o i mezzi provvisionali o di trasporto che sono prettamente connessi con la funzione lavorativa del lavoratore ed il cui compenso deve intendersi incluso nei prezzi delle opere, delle provviste e delle merci di cui agli indicati elenchi vanno annoverati:
a) le scale ed i ponti formati da semplici cavalletti con sovrapposti assi per l'esecuzione di opere fino all'altezza di m 4;
c) gli indumenti da lavoro di cui dovranno essere muniti i lavoratori per l'esecuzione dei lavori anche in condizioni meteorologiche avverse;
c) le maschere protettive eventualmente occorrenti per lavori in pozzi, gallerie, ecc.;
d) le carriole o mezzi equivalenti, nonché i percorsi per detti formati con tavolati;
e) gli impianti provvisori di energia elettrica e di luce in quanto occorrenti per l'esecuzione di lavori e per le segnalazioni di ingombro stradale;
f) scalpelli, picconi, martelli ed ogni altro attrezzo in perfetta efficienza;
Saranno invece compensati a parte il nolo o l'affitto dei mezzi provvisionali dell’elenco esemplificativo ma non esaustivo sotto riportato:
1) paranchi ed argani di qualunque portata;
2) ponti su cavalletti, trabattelli, castelli a ruote di qualunque altezza;
3) piattaforme elevatrici;
4) ponti di servizio in legno e tubolari in ferro occorrenti per l'esecuzione di opere ad altezza superiore a m 4.
Quanto sopra vale in quanto detti mezzi occorrono per l'esecuzione di opere di manutenzione in appalto in cui il nolo del mezzo provvisionale ha un’incidenza rilevante sul valore dell'opera o per il caso che detti mezzi debbano servire per uso di altre Ditte.
Quando, in base a quanto sopra stabilito, sia dovuto il compenso per la fornitura e l'eventuale costruzione degli elencati mezzi d'opera, esso comprende oltre che l'affitto o il nolo anche il montaggio e lo smontaggio, il trasporto dal magazzino al cantiere e dal cantiere al magazzino ed ogni altro onere relativo sia all'approntamento dei mezzi provvisionali sia alla manutenzione in perfetta efficienza dei mezzi stessi.
L'affitto dei predetti mezzi provvisionali sarà retribuito in base a quanto stabilito negli elenchi prezzi, applicando il ribasso offerto in sede di gara.
ART. 20. DISCIPLINA E BUON ORDINE NEI CANTIERI
L'esecutore, per ciascun contratto applicativo affidato conseguente all'accordo quadro, è responsabile della disciplina e del buon ordine nel cantiere e ha l'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento. L'esecutore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere.
La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'esecutore o da altro tecnico formalmente incaricato dall'esecutore medesimo ed eventualmente coincidente con il rappresentante delegato.
L’esecutore durante l’esecuzione dei lavori dovrà osservare le misure generali di tutela di cui all’art. 15 del D.lgs. 81/08 e curare, per la parte di propria competenza quanto descritto nell’art. 95 del D.lgs. 81/08 s.m.i. - misure generali di tutela.
La Direzione Lavori potrà ordinare la sostituzione dei dipendenti e degli operai che, per insubordinazione, incapacità o grave negligenza non siano di gradimento e comunque l’Appaltatore sarà in ogni caso responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza dei suoi dipendenti e dei suoi operai e di quelli che potrebbero essere subiti ed arrecati da terzi estranei al lavoro introdottisi nel cantiere.
ART. 21. CUSTODIA DEI CANTIERI
È a carico e a cura dell’appaltatore, la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti anche durante i periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell’opera da parte della stazione appaltante.
Si considerano danni di forza maggiore quelli effettivamente provocati alle opere da cause imprevedibili per le quali l’appaltatore non abbia omesso le normali cautele atte ad evitarli.
Il compenso per danni delle opere è limitato all’importo dei lavori necessari per le riparazioni, computato in base alle condizioni e prezzi contrattuali. Tali lavori sono computati nel libretto delle misure e nel registro di contabilità e quindi accreditati all’esecutore del contratto nei successivi stati di avanzamento e certificati di pagamento, come gli altri lavori contrattuali, al netto del ribasso d’asta.
Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell’esecutore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.
Rimangono altresì a carico dell’esecutore del contratto i danni di forza maggiore arrecati a tutte le opere provvisionali, cioè alle opere che si rende necessario apprestare per eseguire i lavori appaltati.
L’Impresa è comunque obbligata ad adottare tempestivamente ed efficacemente tutte le misure preventive atte ad evitare i predetti danni.
ART. 22. TRATTAMENTO E TUTELA DEI LAVORATORI
L’Appaltatore si obbliga ad osservare le norme di tutela dei lavoratori previste all’art .30 del D.lgs. n. 50/2016.
L’Appaltatore si obbliga ad applicare al personale impiegato nei lavori tutte le norme contenute nelle leggi e nei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori nonché nel contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il tempo e nella località in cui si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto.
Ai sensi dell’art. 30, comma 5, D.lgs. n. 50/2016 in caso di inottemperanza agli obblighi contributivi da parte dell’affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi all’art. 105 nei confronti del personale dipendente impiegato nell’esecuzione del contratto, rilevata dal DURC negativo in assenza di regolarizzazione tempestiva, la Stazione appaltante provvede direttamente al pagamento dei crediti vantati dai predetti istituti, in luogo dell’appaltatore e dei subappaltatori, utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e i saldo.
Ai sensi dell’art 30, comma 6, D.lgs. n. 50/2016 in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni al personale di cui al comma precedente, la Stazione Appaltante esperita la procedura di cui al
comma 6, paga direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d’opera, utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo.
ART. 23. CONSEGNA ED INIZIO DEI LAVORI
La consegna dei lavori, dovrà avvenire entro due giorni dalla data di stipulazione del relativo contratto applicativo e, in caso d’urgenza secondo quanto previsto all’art. 32, comma 8 D.lgs. n. 50/2016, dopo l’affidamento.
Nel periodo di operatività dell’Accordo Quadro verranno individuate, per ogni singolo intervento o lavoro le tempistiche per lo svolgimento dei lavori, nel rispetto della durata contrattualmente prevista per ogni singolo contratto applicativo.
ART. 24. MODIFICHE E VARIAZIONI DEI SINGOLI CONTRATTI APPLICATIVI
Fermo restando l’importo massimo dell’accordo quadro di cui al precedente art. 2, per ciascun lotto, del presente capitolato sono ammesse eventuali modifiche e variazioni sui singoli contratti applicativi conseguenti l'accordo quadro, nelle fattispecie previste dall'art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016 che si richiama integralmente.
Nessuna variazione o addizione può essere introdotta in relazione a ciascun contratto applicativo conseguente all'accordo quadro se non previamente autorizzata dal RUP ai sensi dell’art. 106 comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 e approvata dalla stazione appaltante.
In caso di inadempienza è prevista la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, dei lavori e delle opere nella situazione originaria secondo le disposizioni del direttore dei lavori, fermo che in nessun caso egli può vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi.
Sono ammesse varianti in corso d’opera ai sensi dell’art. 106 comma 1 lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016 e le modifiche ai sensi del medesimo articolo comma 1 lett. e) tra le quali si richiama quanto disposto dall’art. 149 comma 2 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i..
Le variazioni non devono mutare sostanzialmente la natura del contratto ai sensi dell’art. 106 comma 4 del D.lgs. n. 50/2016.
ART. 25. TERMINE PER L'ESECUZIONE
I termini di ultimazione dell'esecuzione dei lavori saranno stabiliti in ciascun contratto applicativo conseguente all'accordo quadro.
Dell'avvenuta esecuzione degli interventi disposti con ciascun contratto applicativo conseguente all'accordo quadro, si darà atto mediante apposito certificato attestante i necessari accertamenti in contraddittorio con l'esecutore, incluso il verbale di constatazione sullo stato dei lavori di ciascun contratto applicativo.
I lavori saranno eseguiti con alacrità e regolarità in modo che le singole opere siano compiute nei termini stabiliti e riportati nell'ordine di lavoro impartito.
ART. 26. SOSPENSIONE E RIPRESE DEI LAVORI E PROROGHE
Per ciascun contratto applicativo conseguente l’accordo quadro si richiama integralmente l’art. 107 del D.lgs. n. 50/2016.
ART. 27. ORDINI DI LAVORO -
L'Amministrazione comunicherà all'Esecutore, tramite i tecnici dell’U.T. o il Direttore dei Lavori, gli ordini di lavoro o in casi urgenti anche solo verbalmente, ogni disposizione, istruzione, necessità di esecuzione di opere e forniture; nella comunicazione verrà indicato un congruo termine entro il quale le prestazioni dovranno essere ultimate.
Entro i successivi 3 giorni dalla data di effettiva ultimazione dei lavori in argomento, l'impresa appaltatrice ne dovrà dare comunicazione alla Direzione Lavori.
Qualora non sussistano più le condizioni necessarie per eseguire i lavori ordinati, l’Amministrazione si riserva la possibilità di annullare il relativo ordine di lavoro, fermo restando il pagamento delle opere eseguite e delle forniture approvvigionate.
ART. 28. PENALI PER MANCATA RISPOSTA/MANCATO INTERVENTO IN REPERIBILITÀ E PER RITARDI NELL’ESECUZIONE DEI LAVORI
Qualora durante le ore di reperibilità le figure preposte su specificate non riescano a comunicare con il reperibile della Ditta aggiudicataria, verrà comminata una penale pari a 100,00 Euro/giorno. In caso di ritardo nell’esecuzione degli interventi in emergenza con Priorità “01” sarà applicata una penale pari a Euro 100,00 per ogni ora di ritardo dal termine massimo fissato per l’inizio dei relativi lavori.
Qualora l’Impresa aggiudicatrice non esegua le opere ordinate durante le ore di reperibilità, il Comune si riserva la possibilità di farle eseguire da altra Ditta: in tal caso alla Ditta aggiudicatrice verrà comminata una penale pari al maggior onere sostenuto per l’esecuzione dell’intervento, e comunque un importo minimo di penale pari a 150,00 Euro.
Gli interventi dovranno venire eseguiti entro i termini fissati; in caso di ritardo ingiustificato, sarà applicata per ogni giorno di ritardo una penale di € 100,00.
Qualora l’ammontare complessivo delle penali, applicate nel corso dell’esecuzione del singolo contratto applicativo, superi il 10% del corrispettivo contrattualizzato per il singolo intervento, il Responsabile del Procedimento, promuoverà le procedure di risoluzione del relativo contratto applicativo ai sensi del comma 3 art. 108 D.lgs. n. 50/2016 e la Stazione Appaltante potrà procedere alla risoluzione dell’Accordo Quadro stesso.
L’applicazione della penale non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.
ART. 29. CARATTERISTICHE E MODO DI ESECUZIONE
L'impresa dovrà impiegare materiali nuovi delle migliori qualità attualmente in commercio; dovrà indicarne la provenienza e posarli in opera soltanto ad accettazione avvenuta da parte dell’Ufficio Tecnico Comunale o della Direzione Lavori.
Xxxxxx rifiutati dovranno essere subito allontanati dal cantiere.
Qualora la Direzione Lavori lo ritenesse opportuno o su specifica richiesta delle competenti Soprintendenze, del Comando Provinciale Vigili del Fuoco e delle A.S.L., l'impresa dovrà produrre per i materiali da impiegare tutti i certificati di idoneità omologazione od altri equipollenti rilasciati da istituti Nazionali o riconosciuti, come prescritto dalle normative vigenti ed ogni altra eventuale dichiarazione richiesta dagli enti indicati.
Per ogni singolo intervento l’Appaltatore è tenuto, ad intervento eseguito, ad inviare:
– documentazione attestante la fine lavori
– contabilità dettagliata relativa all’ordine di lavoro eseguito, entro tre giorni dalla fine dei lavori
– documentazione fotografica prima, durante e dopo l’intervento
In mancanza della predetta documentazione non potrà essere implementata la contabilità del Direttore dei Lavori e il successivo stato di avanzamento.
ART. 30. PAGAMENTI.
Il compenso sarà a misura per la posa di materiale e per la fornitura del materiale previsti del presente Capitolato Speciale d’Appalto. Ogni intervento dovrà essere preventivamente autorizzato dalla committenza (referente dell’Ufficio Tecnico comunale) ed il relativo computo metrico, a cura dell’aggiudicatario, dovrà essere calcolato in base al prezzari ufficiali di riferimento decurtato della percentuale di ribasso offerto in sede di gara tenendo conto della normativa vigente al momento relativamente ai lavori, servizi e forniture (D.Lgs nr.050/2016 e s.m.i.). Ogni computo metrico dovrà essere vidimato dalla committenza (Ufficio Tecnico comunale) per accettazione prima della fatturazione.
Tutte le fatture dovranno essere predisposte nel rispetto delle nuove disposizioni previste dalla normativa. Nelle fatture dovrà essere obbligatoriamente inserita l’annotazione “scissione dei pagamenti” così come disposto dall’art.2 del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 23/01/2015, ad eccezione per gli interventi eseguiti in quegli edifici a destinazione commerciale. Per gli interventi eseguiti in tali edifici a destinazione commerciale, occorrerà emettere fatture elettroniche riportanti la dicitura “reverse charge” per consentire la gestione dell'IVA con il meccanismo dell'inversione contabile. Sarà in ogni caso cura della committenza comunicare le modalità di fatturazione all’aggiudicatario.
L’appaltatore non avrà diritto ad alcun pagamento o compenso per lavori eseguiti in più, oltre a quelli previsti e regolarmente autorizzati, qualunque sia la motivazione che l’appaltatore stesso possa addurre a giustificazione della loro esecuzione.
È fatto obbligo all’impresa appaltatrice di mantenere costantemente aggiornata la propria contabilità indipendentemente da quella ufficiale predisposta a cura dei componenti dell’Ufficio Tecnico comunale oppure della Direzione Lavori.
L’esecuzione delle opere, benché ordinate dai componenti dell’Ufficio Tecnico comunale oppure della Direzione Lavori, dovrà essere limitata all’importo contrattuale.
L’eventuale superamento di tale importo sarà a totale carico e rischio dell’impresa medesima la quale non potrà pretendere o richiedere risarcimenti o riconoscimenti di sorta.
Raggiunto, in forza della contabilità tenuta dall’impresa esecutrice, l’importo contrattuale, l’impresa stessa dovrà darne immediata comunicazione e documentazione ai componenti dell’Ufficio Tecnico comunale oppure della Direzione Lavori.
Durante la fase di compilazione degli stati di avanzamento lavori per il pagamento degli acconti, i componenti dell’Ufficio Tecnico comunale oppure della Direzione Lavori potranno, su richiesta dell’impresa appaltatrice e dietro presentazione delle regolari fatture quietanzate, contabilizzare il valore, al netto della manodopera, dei materiali già approvvigionati in cantiere fino alla concorrenza della metà del loro costo.
I materiali e i manufatti portati in contabilità rimangono a rischio e pericolo dell’appaltatore e possono sempre essere rifiutati dai componenti dell’Ufficio Tecnico comunale oppure della Direzione Lavori.
Ciascuna rata sarà commisurata all’importo del lavoro effettivamente ordinato, eseguito e regolarmente riconosciuto, misurato e registrato dai componenti dell’Ufficio Tecnico comunale oppure della Direzione Lavori, in concorso e contesto con l’impresa appaltatrice, desunto dai relativi documenti amministrativi contabili, al netto del ribasso offerto in sede di gara e delle ritenute di legge.
I pagamenti saranno effettuati a mezzo bonifico bancario/postale sul conto corrente dedicato ai sensi dell'art.3 della Legge nr.136/2010 come modificato dall'art.7 del D.L. 12 novembre 2010 nr.187 convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 nr.217
Ai sensi dell'articolo 3 comma 8 della Legge nr.136/2010 e s.m.i., il relativo contratto applicativo conseguente all'accordo quadro del presente lotto si intende risolto nel caso in cui le transazioni finanziarie relative al presente accordo quadro vengano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane.
Il pagamento di ogni certificato di pagamento è subordinato all'acquisizione d'ufficio del documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità dell'esecutore nonché di tutti gli eventuali subappaltatori ed alla presentazione di regolare fattura da parte dell’appaltatore che dovrà essere redatta secondo il disposto dell’art.25 del D.L. 66/2014 convertito in L. 23/06/2014 nr.89 in formato elettronico pervenendo alla stazione appaltante attraverso il Sistema di Interscambio (SDI).
Per quanto riguarda gli interventi di categoria 01 e 02 di cui all’art. 3 del presente C.S.A., i pagamenti verranno effettuati con cadenza bimestrale o al raggiungimento di una soglia minima di Euro 5.000,00, oltre ad IVA di legge, con già decurtato il ribasso contrattuale, rispettando le modalità sopra descritte.
ART. 31. VERIFICHE, COLLAUDO, GARANZIE E SALDO.
Il certificato di collaudo sarà emesso, ai sensi dell’art.102 del D.Lgs nr.050/2016 e s.m.i., entro 6 mesi dall'ultimazione dei lavori di ciascun contratto applicativo stipulato in conseguenza dell'accordo quadro. Il certificato di regolare esecuzione è comunque emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori del singolo contratto applicativo.
Per il procedimento del collaudo e dell’emissione del certificato di regolare esecuzione trovano applicazione le disposizioni contenute nel D.Lgs nr.050/2016 e s.m.i..
Il certificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi due anni dall’emissione del medesimo.
Decorso tale termine si intende tacitamente approvato ancorché l’atto formale di approvazione non sia intervenuto entro ulteriori due mesi dalla scadenza del medesimo termine (art.102 comma 3 del D.Lgs nr.050/2016 e s.m.i.).
Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’opera ai sensi dell’articolo 1666 secondo comma del Codice Civile.
Salvo quanto disposto all’articolo 1669 del Codice Civile, l’appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.
Il Committente provvederà alla nomina di uno o più collaudatori tecnico-amministrativo, nonché, qualora si renda necessario eseguire opere strutturali, alla nomina del Collaudatore per il Collaudo statico secondo la disciplina in materia.
Il compenso per i Collaudatori tecnico-amministrativi e per il Collaudatore statico sarà a carico del Committente.
Per quanto non espressamente disciplinato si richiama integralmente l’art.102 del D.Lgs nr.050/2016 e s.m.i..
ART. 32. MANUTENZIONE DELLE OPERE FINO AL COLLAUDO
A partire dalla data di ultimazione dei lavori e fino alla data di approvazione del collaudo definitivo/certificato di regolare esecuzione (da effettuarsi nei termini di cui all’articolo precedente del presente capitolato) sarà a carico dell’Appaltatore la manutenzione ordinaria, la custodia e la buona conservazione di tutte le opere e gli impianti oggetto dell’appalto nonché l’esecuzione di tutte le opere per l’eliminazione di eventuali vizi e difetti costruttivi senza alcun onere per l’Amministrazione, salvo restando il termine di garanzia previsto dal Codice Civile.
Resta inteso e confermato tra le parti che i lavori di gratuita manutenzione ritenuti indifferibili, ad insindacabile giudizio dell’Ente appaltante, saranno eseguiti direttamente dall’Ente medesimo, addebitandone la spesa all’Impresa, qualora questa risultasse inadempiente.
Resta la facoltà della Stazione Appaltante di richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate ai sensi del Codice dei Contratti pubblici.
ART. 33. DANNI DI FORZA MAGGIORE.
Gli eventuali danni alle opere, per causa di forza maggiore dovranno essere denunciati immediatamente appena verificatosi l’evento e comunque entro cinque giorni da quello dell’avvenimento sotto pena di decadenza, in modo che si possa procedere in tempo utile alle opportune constatazioni.
Il compenso sarà limitato all’importo dei lavori necessari per riparare i guasti valutati ai prezzi e alle condizioni di contratto, con esclusione dei danni e delle perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, di attrezzature di cantiere e di mezzi d’opera.
Qualora il compenso delle opere di ripristino non trovi adeguata individuazione nei prezzi di contratto, si procederà alla formazione di nuovi prezzi. Pertanto l’appaltatore non potrà sospendere o rallentare l’esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti che dovessero rimanere inalterate sino a che non sia stato eseguito l’accertamento dei fatti.
Nessun compenso però sarà dovuto per danni prodotti da forza maggiore, quando essi siano imputabili anche alla negligenza dell’appaltatore o delle persone delle quali è tenuto a rispondere e che non abbiano osservato le regole d’arte o le prescrizioni dei componenti dell’Ufficio Tecnico comunale oppure della Direzione Lavori.
L’onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti sono a totale carico dell’appaltatore.
ART. 34. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO APPLICATIVO
L’Amministrazione procede alla risoluzione del contratto applicativo nelle ipotesi di cui all’art. 108 del D.lgs. n. 50/2016 nonché qualora nel corso dell’esecuzione dei lavori oggetto dell’Accordo Quadro, l’impresa accumuli penali per un importo complessivo pari a 10% del valore totale dell’Accordo Quadro, oppure in caso di mancato utilizzo degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari di cui al successivo art. 35 dello "schema di accordo quadro" da parte dell'appaltatore ai sensi dell'art. 3 della L. 3 agosto 2010 n.136 recante "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia", così come modificato dall'art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito con modifiche con L. 17 dicembre 2010 n. 217.
La risoluzione anche di un solo contratto applicativo dell'accordo quadro determinerà la risoluzione dell'intero accordo quadro e l’applicazione dell’art. 110 del D.lgs. n. 50/2016.
ART. 35. RECESSO DAL CONTRATTO APPLICATIVO
Ferma restando la facoltà di non addivenire alla stipulazione di alcun contratto applicativo in funzione dell'accordo quadro, la Committente può recedere, in qualunque tempo, in base a quanto stabilito dall’art. 109 del D.lgs. n. 50/2016, unilateralmente dal singolo contratto applicativo in conseguenza dell'accordo quadro previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite. Il decimo dell'importo delle opere non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti dell'importo posto a base di gara in relazione al singolo contratto applicativo in conseguenza dell'accordo quadro, depurato del ribasso d'asta, e l'ammontare netto dei lavori eseguiti.
L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione all'esecutore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la Committente prende in consegna i lavori ed effettua il collaudo definitivo.
I materiali il cui valore è riconosciuto sono soltanto quelli già accettati dal direttore dei lavori prima della sopra citata comunicazione del preavviso.
La Committente può trattenere le opere provvisionali e gli impianti che non siano in tutto o in parte asportabili ove li ritenga ancora utilizzabili. In tal caso essa corrisponde all'esecutore del singolo contratto applicativo in conseguenza dell'accordo quadro, per il valore delle opere e degli impianti non ammortizzato nel corso dei lavori eseguiti, un compenso da determinare nella minor somma fra il costo di costruzione e il valore delle opere e degli impianti al momento dello scioglimento del contratto.
L'esecutore deve rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali non accettati dal direttore dei lavori e deve mettere i predetti magazzini e cantieri a disposizione della Committente nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero è effettuato d'ufficio e a sue spese.
ART. 36. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Ove le riserve regolarmente iscritte sui documenti contabili ed esplicitate dall’Appaltatore comportino variazioni dell’importo dell’opera in misura del 15 per cento dell’importo contrattuale, si procede ai sensi dell’art. 205 D.lgs. n. 50/2016, cui si fa integrale rinvio.
Per tutte le controversie, quale che sia la loro natura tecnica, amministrativa o giuridica, che non si siano potute definire in via amministrativa, comunque dipendenti dall’Accordo quadro e per tutti i conseguenti contratti applicativi, è competente il Foro di Torino.
ART. 37. AFFIDAMENTO IN CASO DI FALLIMENTO O DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Nelle ipotesi di cui al comma 1 dell' art. 110 D.lgs. n. 50/2016 il Committente interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare rispettivamente un nuovo accordo quadro e il/i relativo/i contratto/i applicativo/i per l'affidamento del completamento delle lavorazioni di cui al presente lotto alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario dell'accordo quadro in sede di offerta.
Si richiamano i restanti commi 3 – 6 del predetto articolo del D.lgs. n. 50/2016.
ART. 38. NORME ANTINFORTUNISTICHE E RICHIAMI IN MATERIA DI SICUREZZA DEI LAVORI
L’Appaltatore dovrà attenersi alle disposizioni di cui al D. Lgs 81/2008 e s.m.i. per la salute e sicurezza sul lavoro garantendo ai lavoratori le misure generali di tutela ai sensi dell’art. 15 del predetto T.U.
Le opere appaltate dovranno essere condotte nel pieno rispetto di tutte le norme, sia generali che relative allo specifico lavoro affidato, vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro.
L’appaltatore è pertanto tenuto a vigilare affinché i propri dipendenti, come pure i subappaltatori ed i terzi presenti nel cantiere, si attengano scrupolosamente all'addestramento ricevuto ed in generale osservino le norme di legge, di contratto e quelle specifiche che Egli abbia stabilito.
L'appaltatore è inoltre tenuto a curare che tutte le attrezzature ed i mezzi d'opera, di sollevamento e di trasporto siano efficienti e vengano sottoposti, alle scadenze di legge o periodicamente secondo le norme della buona tecnica, alle revisioni, manutenzioni e controlli del caso.
La Stazione appaltante ha, in ogni momento, la facoltà di richiedere ispezioni ed accertamenti relativi al rispetto ed all'applicazione delle norme di sicurezza ed igiene del lavoro alle Autorità competenti preposte alle verifiche ispettive o a consulenti di propria fiducia e l'appaltatore è tenuto a consentirvi fornendo anche le informazioni e la documentazione del caso.
Nell’ipotesi che gli interventi ordinati, ricadenti nell’ambito di un unico cantiere, rientrino nel campo di applicazione del D.lgs. 81/2008 l’Appaltatore dovrà darne immediata comunicazione alla D.L. la quale provvederà alla sospensione dei lavori per la prevista nomina e le previste verifiche del Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione. La ripresa dei lavori avverrà quando il Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione avrà provveduto alla redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento e del Fascicolo dell’Opera nonché all’analisi dei documenti predisposti dalle imprese.
La Stazione Appaltante redige, come previsto dall’art. 26 del D.lgs. 81/2008, il Documento unico di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI): documento scritto con il quale sono valutati i rischi e nel quale sono indicate le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze fra le attività affidate ad appaltatori e lavoratori autonomi, e loro eventuali subcontraenti, e le attività svolte nello stesso luogo di lavoro dal Committente. Tale documento attesta inoltre l’avvenuta informazione nei confronti degli operatori economici affidatari circa i rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui gli stessi dovranno operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate. Il documento è allegato al contratto.
L’Appaltatore redige il Piano di Sicurezza Sostitutivo (quando non è previsto il P.S.C.) e il Piano Operativo di Sicurezza.
Il P.O.S., Piano Operativo di Sicurezza, è redatto a cura di ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici, ai sensi dell’articolo 17 del del D.lgs. 81/2008 e successive modificazioni, in riferimento al singolo cantiere interessato; esso contiene almeno i seguenti elementi:
a) i dati identificativi dell’impresa esecutrice, che comprendono:
1) il nominativo del datore di lavoro, gli indirizzi ed i riferimenti telefonici della sede legale e degli uffici di cantiere;
2) la specifica attività e le singole lavorazioni svolte in cantiere dall’impresa esecutrice e dai lavoratori autonomi sub affidatari;
3) i nominativi degli addetti al pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori e, comunque, alla gestione delle emergenze in cantiere, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, aziendale o territoriale, ove eletto o designato;
4) il nominativo del medico competente ove previsto;
5) il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione;
6) i nominativi del direttore tecnico di cantiere e del capocantiere;
7) il numero e le relative qualifiche dei lavoratori dipendenti dell’impresa esecutrice e dei lavoratori autonomi operanti in cantiere per conto della stessa impresa;
b) le specifiche mansioni, inerenti la sicurezza, svolte in cantiere da ogni figura nominata allo scopo dall’impresa esecutrice;
c) la descrizione dell’attività di cantiere, delle modalità organizzative e dei turni di lavoro;
d) l’elenco dei ponteggi, dei ponti su ruote a torre e di altre opere provvisionali di notevole importanza, delle macchine e degli impianti utilizzati nel cantiere;
e) l’elenco delle sostanze e preparati pericolosi utilizzati nel cantiere con le relative schede di sicurezza;
f) l’esito del rapporto di valutazione del rumore;
g) l’individuazione delle misure preventive e protettive, integrative rispetto a quelle contenute nel PSC quando previsto, adottate in relazione ai rischi connessi alle proprie lavorazioni in cantiere;
h) le procedure complementari e di dettaglio, richieste dal PSC quando previsto;
i) l’elenco dei dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere;
l) la documentazione in merito all’informazione ed alla formazione fornite ai lavoratori occupati in cantiere
Ove non sia prevista la redazione del PSC, il P.S.S. Piano di Sicurezza Sostitutivo, quando previsto, è integrato con gli elementi del POS e contiene gli stessi elementi del PSC con esclusione della stima dei costi della sicurezza.
Si veda in ogni caso anche quanto contenuto nel DUVRI stilato dalla stazione appaltante ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 81/2008
ALLEGATO: “Disciplinare Descrittivo e Prestazionale degli Elementi Tecnici”