L'AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE ITALIANA E
PROTOCOLLO D'INTESA TRA
L'AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE ITALIANA E
L'AGENZIA FRANCESE ANTICORRUZIONE
PREAMBOLO
Le Parti del presente Protocollo d’intesa,
Considerando che la grave situazione causata dalla corruzione erode l'etica sociale, scredita la funzione dei funzionari pubblici e deteriora il benessere dei popoli e delle nazioni di tutto il mondo;
Consapevoli che la prevenzione e la lotta contro la corruzione transnazionale possono essere rafforzate attraverso sforzi continui e concertati;
Esprimendo il desiderio di rafforzare gli sforzi di collaborazione per prevenire e combattere la corruzione sulla base dell'uguaglianza, dell'amicizia e del vantaggio reciproco e in conformità con le leggi internazionali e nazionali;
Xxxxx concordato quanto segue:
ARTICOLO 1: DISPOSIZIONI GENERALI
(1) Il presente protocollo riflette l'intesa comune dell'Agenzia francese anticorruzione e dell'Autorità nazionale anticorruzione italiana.
(2) L'Agenzia francese di lotta contro la corruzione (AFA) è un servizio di competenza nazionale messo a disposizione dei ministri della Giustizia e del Bilancio, la cui missione è di aiutare le autorità competenti e le persone che si confrontano con esse a prevenire e individuare gli atti di corruzione, il traffico d'influenza, la corruzione, l'appropriazione illegale di interessi, la distrazione di fondi pubblici e il favoritismo. In questo senso, le missioni dell'AFA includono il sostegno alle amministrazioni statali, agli enti locali e alle imprese, così come il monitoraggio della qualità e dell'efficacia delle misure e delle procedure di prevenzione e di individuazione della corruzione attuate dagli attori pubblici ed economici.
(3) l'Autorità nazionale anticorruzione italiana è un’autorità amministrativa indipendente, la cui azione è finalizzata alla prevenzione della corruzione nell’ambito delle amministrazioni pubbliche, nelle società partecipate e controllate anche mediante l’attuazione della trasparenza in tutti gli aspetti gestionali, nonché mediante l’attività di vigilanza nell’ambito dei contratti pubblici, degli incarichi e comunque in ogni settore della pubblica amministrazione che potenzialmente possa sviluppare fenomeni corruttivi, evitando nel contempo di aggravare i procedimenti con ricadute negative sui cittadini e sulle imprese, orientando i comportamenti e le attività degli impiegati pubblici, con interventi in sede consultiva e di regolazione, nonchè mediante attività conoscitiva.
(4) L'Agenzia francese anticorruzione e l'Autorità nazionale anticorruzione italiana sono qui di seguito denominate collettivamente "le Parti" e individualmente "la Parte".
(5) Le Parti convengono di collaborare per prevenire e combattere la corruzione. La cooperazione nell'ambito del presente protocollo d'intesa sarà supervisionata dai capi delle rispettive istituzioni.
ARTICOLO 2: AMBITO DELLA COOPERAZIONE
Il presente Protocollo si applica alla cooperazione nei seguenti settori:
(1) Scambio di informazioni: le Parti convengono di scambiarsi ogni utile informazione nell'ambito dei rispettivi poteri e in conformità al diritto nazionale di ciascuna parte. Tali scambi sono inoltre disciplinati dagli articoli 3 e 4 del presente protocollo.
Lo scambio di informazioni avviene attraverso le persone di contatto, designate in conformità all'articolo 5.
(2) Cooperazione tecnica: le parti si impegnano allo scambio di documenti professionali, promozionali, e di buone pratiche in materia di prevenzione e contrasto della corruzione, ad eccezione dei documenti riservati, secondo quanto stabilito dalla normativa in materia.
Le Parti convengono di ospitare e partecipare a forum, workshop, seminari, convenzioni e conferenze sulla prevenzione e la lotta alla corruzione, in modo da rafforzare la cooperazione tra le due parti.
(3) Cooperazione operativa: le Parti considerano la possibilità di prestare reciproca assistenza nelle attività operative, secondo i loro settori di competenza e nei limiti delle leggi e dei regolamenti nazionali di ciascuno Stato.
ARTICOLO 3: RISERVATEZZA
(1) Tutte le informazioni acquisite dalle parti sono strettamente e permanentemente confidenziali. Non devono essere divulgate al di fuori dell'organizzazione considerata. Ciascuna Parte che riceve informazioni riservate adotta tutte le misure adeguate e necessarie per proteggere e impedire che tali informazioni siano divulgate a chiunque senza il previo consenso della parte che ha fornito le informazioni a norma del presente protocollo di cooperazione.
Ai fini del presente protocollo, i consulenti, i consiglieri e gli altri prestatori di servizi incaricati dalle Parti per lo svolgimento delle loro funzioni sono equiparati al personale assunto a tempo indeterminato della Parte che riceve le informazioni. A tal fine, il prestatore del servizio deve aver accettato di trattare le informazioni con la massima riservatezza.
(2) La Parte che può essere obbligata a divulgare, per qualsiasi motivo, informazioni riservate ricevute ai sensi del presente protocollo, informa e consulta tempestivamente l'altra Parte prima di tale divulgazione.
(3) L'obbligo di riservatezza descritto nel presente protocollo d'intesa non si applica alle informazioni generalmente note o disponibili al pubblico in forma scritta o in altra forma permanente nel momento in cui sono comunicate da una Parte all'altra.
ARTICOLO 4: PROTEZIONE DEI DATI
I dati personali in possesso delle parti sono trasferiti, conservati e trattati in conformità a quanto previsto dalla legislazione nazionale di ciascuna parte.
ARTICOLO 5: ACCORDO TECNICO
(1) Le attività descritte nel presente protocollo d'intesa sono attuate mediante l’adozione di accordi, programmi o progetti specifici tra le parti. Tali accordi, programmi e progetti definiscono gli obiettivi, le disposizioni finanziarie e altri dettagli relativi agli impegni specifici delle parti.
(2) Ciascuna Parte sostiene tutte le spese derivanti dalla sua partecipazione all'attuazione delle disposizioni del presente protocollo d'intesa, in conformità alle leggi e ai regolamenti nazionali.
(3) Ciascuna parte designa un rappresentante quale proprio interlocutore. Qualsiasi cambiamento di interlocutore da parte di una Parte deve essere comunicato all'altra Parte.
Per l'Agenzia francese anticorruzione, la persona di contatto è Xxxxxx Xxxxxxxx, responsabile degli affari internazionali;
Per l'Autorità nazionale anticorruzione italiana, la persona di contatto è Xxxxx Xxxxxxx, esperto delle relazioni internazionali;
ARTICOLO 6: REVISIONE E MODIFICA
Ciascuna Parte può rivedere o modificare per iscritto in tutto o in parte il presente protocollo d'intesa, dandone notifica all'altra Parte. L'altra Parte esprime il proprio consenso notificandolo per iscritto. La revisione o la modifica entra in vigore in data da determinarsi dalle Parti, diventando parte integrante del presente protocollo d'intesa.
ARTICOLO 7: RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
Qualsiasi controversia derivante dall'interpretazione, dall'applicazione o dall'attuazione del presente protocollo d'intesa sarà risolta in via amichevole.
ARTICOLO 8: DISPOSIZIONI FINALI
(1) Il presente Protocollo d’intesa non comporta obblighi giuridicamente vincolanti. In particolare, non impone alle parti alcun obbligo giuridicamente vincolante allo scambio di informazioni.
Inoltre, le disposizioni del presente protocollo non contraddicono né modificano in alcun modo i termini del mandato proprio di ciascuna delle parti, né le rispettive disposizioni legislative e di altro tipo applicabili in materia.
(2) Il presente protocollo, della durata di cinque anni, entra in vigore dalla data di sottoscrizione da parte delle Parti.
Esso è automaticamente prorogato per lo stesso periodo, a meno che una delle parti non notifichi all'altra la sua volontà di modificare, integrare o far cessare il protocollo. In quest'ultimo caso, il protocollo d'intesa cesserà di produrre i propri effetti 30 (trenta) giorni dopo l’avvenuto ricevimento della notifica da parte dell’altra Parte.
La cessazione del presente protocollo di cooperazione non pregiudica gli obblighi già entrati in vigore in merito alle informazioni fornite prima della sua cessazione.
In fede di che i sottoscritti, in qualità di rappresentanti delle rispettive parti, hanno firmato il protocollo d’intesa a Roma il 9 luglio 2021, in due originali, in lingua italiana e francese, i due testi facenti ugualmente fede.
Roma, 9 luglio 2021
Per
l'Autorità nazionale anticorruzione
Xxxxxxxx XXXXX Presidente dell'ANAC
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Xxxxxxx XXXXXXXX DGiriuestteoprpeedBeUll'SAIAFA Directeur de l’ANAC