PROVINCIA DI REGGIO EMILIA
PROVINCIA DI REGGIO XXXXXX
Capitolato Speciale Servizio di brokeraggio assicurativo della Provincia di Reggio Xxxxxx (anni 2017 – 2018)
INDICE
Art. 1 – Oggetto del Servizio Art. 2 – Importo dell’appalto Art. 3 – Durate del servizio
Art. 4 – Situazione assicurativa della Provincia di Reggio Emilia Art. 5 – Prestazioni del broker
Art. 6 – Piattaforma software
Art. 7 - Fase transitoria di conclusione Art. 8 – Pagamento dei premi assicurativi Art. 9 – Obblighi generali delle parti
Art. 10 – Responsabile operativo del broker
Art. 11 – Modalità di scambio delle comunicazioni Art. 12 – Modalità di espletamento della gara
Art. 13 – Modalità di presentazione delle offerte Art. 14 – Termini di presentazione delle offerte Art.15 – Requisiti di partecipazione
Art. 16 – Cauzione provvisoria Art. 17 – Cauzione definitiva
Art. 18 - Divieto di cessione del contratto Art. 19 – Divieto di subappalto
Art. 20 – Risoluzione del contratto Art. 21 – Recesso del committente
Art. 22 - Penali per inadempienza contrattuali – Soccorso istruttorio Art, 23 – Obblighi del broker verso terzi e lavoratori dipendenti
Art. 24 – Sostituzione del legale rappresentante
Art. 25 – Divieti
Art. 26 – Obblighi retributivi, contributivi ed assistenziali
Art. 27 - Obblighi in materia di tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori Art. 28 – Spese contrattuali
Art. 29 – Foro competente
Art. 30 – Norme e tutela della privacy
Art. 31 – Obblighi di tracciabilità e Codice di Comportamento Art. 32 - Rinvio
Articolo 1. - Oggetto del servizio
Oggetto del servizio è l'attività di intermediazione assicurativa di cui all’art.106 del D.Lgs 7 settembre 2005, n.209, che consiste nel presentare e proporre prodotti assicurativi, nel prestare assistenza e consulenza, anche nella predisposizione dei capitolati di gara per lavori, servizi e forniture, finalizzate a tale attività, nella conclusione dei contratti e nella collaborazione alla gestione o all'esecuzione, segnatamente in caso di sinistri, dei contratti stipulati dalla Provincia di Reggio Emilia.
Articolo 2. - Importo dell’appalto
L’attività prestata dal broker viene remunerata con una provvigione calcolata sui premi assicurativi relativi ai contratti conclusi per il tramite del broker; pertanto la Provincia non sosterrà alcun onere.
L’entità economica del presente appalto viene calcolata sull’importo dei premi lordi, versati nell’anno 2016, ed applicando ad essi le percentuali nella misura fissa del 4 % per la polizza Rcauto e Kasko e dell’ 8 % per le altre polizze
Il valore presunto del contratto è stimato in euro 160.000,00 considerato il periodo biennale di durata del contrato, eventualmente rinnovabile per altri due, più l’eventuale opzione di proroga, prevista ai sensi dell’art. 106, comma 11 del D.Lgs.vo n. 50/2016 (di seguito Codice), della durata massima di sei mesi, qualora siano in corso le procedure per la ricerca di un nuovo contraente.
L’importo del contratto potrà variare in aumento o diminuzione nel corso della durata del rapporto negoziale fino a 1/5 dell’importo iniziale, ai sensi del comma 12 dell’articolo precitato, in relazione al numero ed al valore delle polizze assicurative stipulate dal committente.
L’importo delle provvigioni o le relative modalità di calcolo dovranno essere sempre espressamente indicate in ogni procedura di selezione del contraente per l’assunzione di polizze assicurative.
Nessuna provvigione potrà altresì essere richiesta nel caso in cui l’ente non ritenga di procedere alla stipula dei contratti di assicurazione o non si produca il buon esito delle gare relative.
E’ facoltà dell’Amministrazione provinciale modificare la modalità di pagamento del broker nel corso della durata del servizio di cui al presente capitolato speciale d’appalto, versando direttamente al broker l’equivalente della provvigione calcolato secondo il disposto del presente articolo.
Nell’importo sono compresi tutti i servizi elencati e dettagliati nel presente capitolato speciale d’appalto nonché i servizi che la normativa vigente in materia, codice deontologico di categoria compreso, pone a carico del broker.
Articolo 3. – Durata del servizio
Il servizio ha durata pari a due anni con decorrenza 1° gennaio 2017 – 31 dicembre 2018, con possibilità di rinnovo per ulteriori due anni. Il committente potrà esercitare, ai sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice l’opzione di proroga della durata massima di sei mesi, qualora siano in corso le procedure per la ricerca di un nuovo contraente.
A decorrere dal 1 gennaio 2017 l’aggiudicatario dovrà assicurare la completa gestione del programma assicurativo adempiendo agli obblighi previsti dal presente capitolato speciale d’appalto e dall’offerta presentata in sede di gara.
In caso di scadenza naturale o anticipata del contratto il broker, su richiesta della Provincia, si impegna ad assicurare la prosecuzione della attività per una periodo massimo di sessanta giorni al fine di consentire il passaggio graduale delle competenze al nuovo broker.
L’incarico cesserà di produrre effetti, con decorrenza immediata, qualora venga meno l’iscrizione del broker aggiudicatario, al registro di cui al D.Lgs 209/2005. Lo stesso accadrà in caso di scioglimento o liquidazione della società di brokeraggio, ovvero, in caso di fallimento o di ammissione della stessa a procedure concorsuali, salvo il diritto all’eventuale risarcimento del danno.
Articolo 4. – Situazione assicurativa della Provincia
I dati relativi alle polizze assicurative, stipulate dalla Provincia in vigore al momento dell’indizione della presente procedura di gara, e in scadenza al 30 giugno 2017 sono così indicati:
Lotto n. 1: Responsabilità civile RCT/RCO | 207.830,00 |
Lotto n. 2: Incendio | 186.825,00 |
Lotto n. 3: Responsabilità Civile Automezzi RCA | 39.510,00 |
Lotto n. 4: Responsabilità Patrimoniale | 10.331,52 |
Lotto n. 5: Infortuni | 5.418,00 |
Lotto n. 6: Furto | 4.650,00 |
Lotto n. 7: Elettronica | 6.376,00 |
Lotto n. 8: Kasko | 7.093,80 |
Con determinazione dirigenziale 18 dicembre 2015, n. 988, è stato affidato alla ditta SIRCUS s.r.l. il servizio della gestione sinistri di responsabilità civile, sotto franchigia, fino al 31 dicembre 2016. Il servizio può essere rinnovato fino al 31 dicembre 2017 a discrezione della Provincia.
Articolo 5. – Prestazioni del broker
Il broker si impegna a fornire con i propri mezzi e la propria organizzazione le seguenti prestazioni:
Paragrafo 5.1 Progetto per la creazione della funzione di risk management e relativa gestione:
1. elaborazione di un progetto per l’istituzione di un sistema di risk management attraverso il quale la Provincia sia in grado di identificare, analizzare, quantificare, comunicare, monitorare e eliminare o trasferire i rischi relativi a qualsiasi attività o processo operativo della Provincia. Obiettivo del sistema è rendere consapevoli le risorse umane della Provincia dei rischi relativi all’erogazione delle prestazioni, tutelare le risorse umane e patrimoniali, contenere i costi assicurativi e sensibilizzare gli operatori al tema della gestione del rischio e alla segnalazione degli eventi avversi. Il sistema di risk management sarà la base per la programmazione delle scelte di eliminazione o trasferimento del rischio;
2. elaborazione e strutturazione di strumenti per la rilevazione e il monitoraggio dei rischi, di metodi per l’analisi del rischio e di metodi per l’analisi degli eventi avversi;
3. creazione, entro 60 giorni dalla data di inizio del servizio, delle procedure di gestione dei rischi e relativa mappatura, delle relative competenze;
4. creazione e trasmissione al Segretario Generale dell’Ente o a chi ricopre posizione analoga, di report delle attività con cadenza semestrale; a tale scopo dovranno essere effettuate: l’analisi delle procedure di cui al precedente punto 3 formalmente adottate dalla Provincia su proposta del broker; l’analisi di Frequenza – dove vengono presentati i risultati dell’analisi sugli andamenti nel tempo dei sinistri; l’analisi dei tempi – dove vengono presentati i risultati dell’analisi degli intervalli temporali intercorrenti tra le date caratteristiche del sinistro (data evento, data richiesta risarcimento, data chiusura, ecc.); l’analisi economica – dove vengono presentati i risultati dell’analisi degli importi liquidati e riservati.
Paragrafo 5.2 Assistenza nella determinazione del contenuto dei contratti assicurativi e la collaborazione alla loro gestione ed esecuzione
1. Analisi e valutazione delle coperture esistenti, in relazione, in particolar modo, all’efficacia e all’economicità di queste ultime; durante i primi 60 giorni del contratto, il broker presenta un’analisi esaustiva delle polizze stipulate dalla Provincia completa di una valutazione approfondita delle condizioni e delle proposte percorribili per il miglioramento delle stesse alla loro scadenza fissata al 30 giugno 2017. Dovrà inoltre essere presentata una sintesi della valutazione da trasmettere agli organi di governo dell’Ente.
2.Analisi e valutazione della sinistrosità; nei primi 90 giorni del contratto il broker presenta un’analisi dei sinistri passivi dell’ultimo triennio completa di una prima valutazione.
3. Trasmissione alla Provincia di studi e proposte in merito alle procedure concorrenziali da attivare per le coperture assicurative decorrenti dal 1 luglio 2017, anche a seguito dell’emanazione di nuova normativa, dei mutamenti del mercato assicurativo, di eventuali evoluzioni giurisprudenziali in materia e delle esigenze dell’Ente.
4. Invio di pareri di congruità in merito a coperture assicurative da richiedere a terzi aggiudicatari di contratti di appalto o di concessione, per lavori, servizi e forniture a garanzia delle responsabilità da questi derivanti. I pareri dovranno essere inviati entro e non oltre 3 giorni dalla data della richiesta da parte della Provincia.
5. Predisposizione di capitolati speciali d’appalto e dei documenti di gara per le procedure di selezione del contraente che la Provincia indirà per l’assunzione di polizze Assicurative. Per tutte le ipotesi di gara ad evidenza pubblica (procedura aperta, ristretta, dialogo competitivo) i capitolati completi e i documenti di gara (bandi, schema di contratto, ecc,) dovranno essere trasmessi all’Amministrazione entro 20 giorni dalla richiesta. In caso di procedure negoziate andranno trasmessi entro venti giorni l’Avviso di Manifestazione di Interesse e, se richiesto, lo schema della lettera di invito.
6. Individuazione dei criteri di aggiudicazione e assistenza e supporto alle commissione di aggiudicazione nella valutazione delle offerte tecniche presentate dalle compagnie d’assicurazione nel corso delle procedure di selezione del contraente, secondo i principi stabiliti dalla normativa vigente in materia e con le modalità concordate con la Provincia; il committente, a sua discrezione, può richiedere al Responsabile operativo del Broker di cui all’art. 10 di far parte delle Commissioni di aggiudicazione.
7. Trasmissione delle novità legislative o giurisprudenziali innovative che intervengano nel corso del servizio e analisi dell’impatto sulla gestione del pacchetto assicurativo della Provincia, entro cinque giorni dalla loro pubblicazione.
8. Analisi del mercato assicurativo e cura della tempestiva trasmissione alla Provincia delle novità proposte dalle compagnie d’assicurazione.
9. Consulenza e redazione di pareri esaustivi (completi delle norme comportamentali consigliate agli organi della Provincia) in merito alle tematiche e alle problematiche in materia assicurativa che la Provincia riterrà di sottoporre nel corso del servizio; i pareri dovranno essere inviati alla Provincia entro 15 giorni dalla richiesta.
10. Assistenza nella gestione ordinaria delle polizze: segnalazione delle scadenze per il pagamento dei premi, degli eventuali adempimenti obbligatori indicati nelle polizze (a titolo esemplificativo e non esaustivo si menziona la trasmissione dell’ammontare delle retribuzioni erogate dalla Provincia ai fini del calcolo del conguaglio annuale del premio relativo alla polizza RCT/RCO), segnalazione tempestiva di eventuali problematiche emergenti (a titolo esemplificativo e non esaustivo si cita il recesso in caso di sinistro da parte della compagnia d’assicurazione) e le modalità per le relative risoluzioni.
Paragrafo 5.3 Gestione dei sinistri attivi e passivi
1. Proposta di un progetto di gestione completo di procedure, ruoli, responsabilità e tempistiche che dovrà essere trasmesso alla Provincia entro un mese dall’inizio del servizio; al broker competeranno le attività necessarie per l’accensione dei sinistri (ricevimento della richiesta di risarcimento o segnalazione di sinistro da parte degli uffici provinciali, inoltro alla società che precitata che gestisce i sinistri sotto franchigia ed alle Compagnie, richiesta agli uffici provinciali di relazioni, inoltro delle informazioni alle Compagnie).
2. Trattazione per conto della Provincia delle pratiche relative ai sinistri compresi nel periodo contrattuale, nonché a quelli già pendenti alla data del 31 dicembre 2016, con modalità concordate con la Provincia per ogni tipologia di rischio. È compito del broker espletare le prestazioni di cui sopra nel rispetto di tutti i termini prescrizionali previsti dalla legge; è compresa in particolare l’attività di comunicazione alla società che gestisce i
sinistri sotto franchigia ed alle Compagnie dei sinistri attivi e passivi dietro segnalazione degli uffici provinciali.
3. Analisi della situazione dei singoli sinistri (motivi dell’eventuale mancato pagamento da parte della compagnia, criticità e adempimenti analoghi);
Paragrafo 5.4 Sistema informatico per la gestione dei sinistri
1. Realizzazione di un software per la gestione dei dati informativi relativi alla sinistrosità della Provincia; il software, le cui caratteristiche minime sono indicate al successivo art.6, permette l’alimentazione di un database relazionale contenente i dati informativi relativi alla sinistrosità della Provincia; il software dovrà essere operativo entro il 1 marzo 2017.
2. Costante aggiornamento del database contenente i dati informativi relativi alla sinistrosità.
3. Nel caso in cui l’Amministrazione provinciale abbia la necessità di coordinare i dati informativi presenti nei database dei software applicativi utilizzati l’impresa si impegna a definire le modalità di interscambio con l’impresa o le imprese che saranno indicate dall’Amministrazione provinciale e a realizzare procedure di esportazione dei dati verso altri applicativi.
Paragrafo 5.5 Formazione del personale provinciale
1. Formazione generale in materia assicurativa destinata al personale dell’Ente cui compete la stipula e la gestione delle polizze assicurative, nonché al personale tecnico e amministrativo chiamato ad individuare le polizze per lavori, servizi e forniture da inserire nei capitolati di gara.
2. Formazione destinata ai soggetti che intervengono nel processo di gestione del rischio: la formazione è finalizzata a diffondere al personale le conoscenze specifiche sulla gestione dei rischi e l’utilizzo di metodologie consolidate e degli strumenti di analisi nell’ambito gestionale dei rischi nonché al raggiungimento degli obiettivi del programma di risk management.
3. A tale scopo il broker sottopone entro il 28/02/2017 e, successivamente, entro i primi sessanta giorni di ciascun anno di vigenza del contratto apposito piano formativo indicante modalità e tempistiche della formazione.
Articolo 6. - Piattaforma software
Per la gestione delle informazioni e dei dati il broker utilizzerà una piattaforma software, ospitata sulla propria server farm, per mezzo della quale sarà alimentato un apposito database relazionale.
Il software e le procedure adottate dal broker dovranno comunque garantire il rispetto della disciplina in materia di trattamento dei dati personali dettata dal D.lgs n.196/2003, contemperata con i principi della legge n. 124/2015 e successivi decreti attuativi, nonché del Codice dell’Amministrazione digitale – D.lgs n.82/2005 e successiva normativa attuativa.
In merito alle procedure di aggiornamento del software si precisa che:
- l’esecuzione degli interventi di aggiornamento deve avvenire nei tempi e nei modi idonei a garantire il rispetto delle leggi vigenti in materia;
- il broker assume l’obbligo di monitorare e garantire il buon esito degli interventi suddetti standardizzando le procedure di test.
Articolo 7. – Fase transitoria di conclusione
Per “fase transitoria di conclusione” si intende la fase contrattuale che precede il termine di scadenza del contratto. In questa fase (della durata di un (1) mese) dovranno essere assicurate, oltre alle attività previste nel presente capitolato speciale d’appalto, le attività volte a rendere possibile il subentro del nuovo broker; in particolare dovranno essere trasferiti tutti i dati elaborati dal broker nel corso dell’appalto.
In tale fase, l’aggiudicatario dovrà garantire, oltre alla gestione ordinaria e agli adempimenti previsti nel codice deontologico, le attività di seguito specificate:
1. consegna di tutta la documentazione, debitamente aggiornata, al nuovo broker se già individuato;
2. studio e pianificazione dettagliata del progetto di trasferimento di tutti i dati verso il software della nuova impresa, se già individuata;
3. preparazione di un primo scarico di prova;
4. rilevazione e correzione delle (eventuali) anomalie riscontrate;
5. preparazione ed esecuzione dello scarico definitivo.
La conclusione positiva della fase transitoria finale sarà attestata da apposito verbale sottoscritto, in contraddittorio con l’impresa, dal responsabile della U.O. Appalti e Contratti.
Articolo 8. - Pagamento dei premi assicurativi
Il broker trasmette i dati necessari per i pagamenti dei premi assicurativi (importo, coordinate bancarie, ecc.) almeno 30 giorni prima della scadenza indicata nelle polizze assicurative.
La Provincia provvede al pagamento del premio all’assicuratore per il tramite del broker, pertanto, il versamento del premio nelle mani del broker concreta il pagamento del premio stesso ai sensi dell’art.1901 del codice civile.
Il broker contestualmente ai versamenti si impegna a rilasciare alla Provincia le polizze, le appendici e le ricevute emesse dalle Compagnie assicurative debitamente quietanzate.
Nel caso in cui il broker non provveda al pagamento del premio all’impresa assicurativa entro i termini indicati dalle polizze assicurative sarà direttamente responsabile di tutte le conseguenze derivanti dall’eventuale sospensione della garanzia assicurativa.
Articolo 9. – Obblighi generali delle parti
Il broker è responsabile del contenuto dei contratti che ha contribuito a determinare e a far stipulare, modificare o integrare agli organi provinciali competenti; il broker è altresì responsabile nel caso in cui non segnali tempestivamente, e non dimostri di aver esperito ogni azione necessaria alla modificazione, di condizioni contrattuali che comportino
responsabilità amministrativa degli organi provinciali, di governo e di gestione, competenti.
Il broker risponde dei danni causati anche se rilevati dopo la scadenza del servizio di cui al presente capitolato speciale d’appalto.
Il broker si impegna al rispetto dei seguenti obblighi, assumendosi la piena responsabilità in caso di inadempienza:
1. esecuzione del servizio in oggetto secondo i contenuti del presente capitolato speciale d’appalto con diligenza e nell’esclusivo interesse della Provincia;
2. trasparenza dei rapporti con le compagnie di assicurazione titolari dei contratti assicurativi e che risulteranno aggiudicatarie alla loro scadenza;
3. messa a disposizione della Provincia di ogni documentazione relativa alla gestione del rapporto assicurativo
4. fornire esaustive relazioni in merito ad ogni iniziativa o trattativa condotta in nome della Provincia, restando esplicitamente convenuto che qualsiasi decisione finale spetta unicamente all’Amministrazione provinciale.
La stipula dei contratti assicurativi, la formulazione delle disdette, così come qualsiasi altra operazione modificativa di obblighi precedentemente assunti, rimangono di esclusiva competenza della Provincia.
La Provincia autorizza il broker a trattare in nome proprio con tutte le Compagnie assicuratrici e si impegna ai seguenti obblighi:
1. segnalare al broker tutte le comunicazioni proposte in materia assicurativa ricevute direttamente dalle compagnie assicuratrici.
2. non stipulare o variare alcuna polizza senza la consulenza e l’intermediazione del broker;
3. comunicare alla compagnie, in occasione delle procedure di selezione del contraente per l’assunzione di polizze assicurative, che l’incarico di gestione del contratto assicurativo e delle relative polizze è affidato al broker, il quale è deputato a tenere i rapporti inerenti lo stesso per conto dell’ente.
Articolo 10. - Responsabile operativo del broker
E' fatto obbligo all’impresa di nominare un responsabile del servizio avente i requisiti professionali adeguati ed esperienza lavorativa nell'organizzazione del servizio, indicandone il nome e i requisiti in sede di offerta; il responsabile operativo dovrà essere iscritto nella sezione b) del Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all’art.109 del D.lgs n. 209/2005.
Il responsabile operativo sarà il referente unico del broker per la Provincia e dovrà rapportarsi con il responsabile della U.O. Appalti e Contratti, o chi per esso, per la definizione del servizio.
Il responsabile operativo avrà inoltre il compito di intervenire, decidere, rispondere direttamente riguardo ad eventuali problemi che dovessero sorgere relativamente a tutti i servizi previsti dal presente capitolato speciale d’appalto.
Il responsabile operativo avrà inoltre il compito di coordinare le attività di gestione e di controllo dei servizi richiesti. Sarà sua cura garantire l’applicazione delle procedure e delle metodologie concordate e coordinare le attività di servizio pianificate.
Dovrà essere sempre reperibile dal responsabile di cui sopra, o chi per esso, nelle fasce orarie di lavoro del Servizio Affari Generali e dovrà garantire il corretto andamento del servizio.
Il broker dovrà individuare il sostituto, in caso di assenza del responsabile operativo, per fronteggiare situazioni di emergenza; il sostituto dovrà essere iscritto nelle sezioni b) o e) del Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all’art.109 del D.Lgs n. 209/2005.
Nel caso in cui nel corso del contratto il broker intenda sostituire il responsabile operativo il sostituto, in possesso di requisiti analoghi e iscritto nella sezioni b) del Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all’art.109 del d.lgs n. 209/2005, dovrà essere sottoposto ad accettazione formale da parte della Provincia.
Il referente indicato dal broker, del quale dovrà essere fornito curriculum vitae, dovrà essere presente presso gli uffici della Provincia con cadenza almeno settimanale secondo un calendario fissato dalla Provincia.
Articolo 11. - Modalità di scambio delle comunicazioni
Prima dell’inizio del servizio il broker dovrà dotarsi di una Casella di Posta Certificata e della firma digitale ai sensi degli artt.48 e 24 del D.Lgs. 07 marzo 2005, n. 82 – Codice dell'amministrazione digitale; il responsabile operativo di cui al precedente art.10 dovrà essere dotato di firma digitale.
Lo scambio di comunicazioni e trasmissione di documentazione tra la Provincia e il broker avverrà con gli strumenti oggetto del presente articolo ad esclusione della trasmissione dei contratti assicurativi che seguiranno le modalità adottate dalle Compagnie assicurative.
Il broker aggiudicatario è tenuto ad accettare lo scambio di comunicazioni tramite PEC; a tale scopo, prima della stipula del contratto il broker e la Provincia formalizzeranno un documento nel quale sarà precisato:
- indirizzo esatto da usare per tali scambi;
- lista delle persone autorizzate a firmare ed il tipo di comunicazioni-documenti scambiati.
Articolo 12. – Modalità di espletamento della gara
L’affidamento del servizio avverrà con procedura aperta ai sensi degli artt. 59 e 60 del Codice, con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa e tenuto conto che l’elemento relativo al costo è predeterminato come indicato all’art. 2 si procede ad esaminare le offerte pervenute avendo a riferimento solo i criteri qualitativi come indicato dall’art. 95, comma 7 del Codice.
Q(I) OFFERTA TECNICA data dalla somma di A(i), B (i), C (i), D (i), E (i), F(I).
Il Punteggio complessivo assegnato per progetto tecnico P(i) (punti max 100) è valutato con un metodo multicriteria, con riparametrazione applicato secondo la seguente formula:
A) Progetto Risk Management Max Punti 17 (diciassette)
Il punteggio verrà assegnato in base alla completezza e all’esaustività del progetto con particolare attenzione al dettaglio degli strumenti per la rilevazione e il monitoraggio dei rischi, dei metodi per l’analisi del rischio, dei metodi per l’analisi degli eventi avversi e dei metodi per la stima dei valori da assicurare che l’impresa intende adottare.
Il punteggio sarà determinato sulla base della seguente formula
A(i) = 17*a(i)/a(max)
dove:
A(i): punteggio attribuito all’i-esimo concorrente per il criterio A a(i): punteggio attribuito per la valutazione del criterio A;
a(xxx): punteggio massimo fra quelli attribuiti per la valutazione del criterio A;
B) Gestione dei sinistri attivi e passivi Max Punti 18 (diciotto)
Il punteggio verrà assegnato in base alla completezza e all’esaustività del progetto. Il punteggio sarà determinato sulla base della seguente formula
B(i) = 18*b(i)/b(max)
dove:
B(i): punteggio attribuito all’i-esimo concorrente per il criterio B b(i): punteggio attribuito per la valutazione del criterio B;
b(max): punteggio massimo fra quelli attribuiti per la valutazione del criterio B;
C) Sistema informatico Max Punti 10 (dieci)
Il punteggio verrà assegnato in base alla completezza delle operazioni consentite dal software.
Il punteggio sarà determinato sulla base della seguente formula
C (i) = 10*c(i)/c(max)
dove:
C(i): punteggio attribuito all’i-esimo concorrente per il criterio C c(i): punteggio attribuito per la valutazione del criterio C;
c(xxx): punteggio massimo fra quelli attribuiti per la valutazione del criterio C;
D) Struttura organizzativa Max punti 15 (quindici)
Il punteggio verrà assegnato in base al titolo di studio e all’esperienza specifica delle risorse umane che seguiranno il progetto. Verranno valutati i curricula e le professionalità di 4 unità, ritenute le più fondamentali per la erogazione del servizio e in particolare verranno valutate le esperienze del referente e l’anzianità dell’iscrizione al Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all’art.109 del D.Lgs n.209/2005. Particolare attenzione sarà rivolta al responsabile operativo (di cui all’art. 10).
Per ciascuna delle risorse umane utilizzate per il servizio oggetto d’appalto andrà trasmesso un curriculum aggiornato, in formato Europass.
Il punteggio sarà determinato sulla base della seguente formula
D (i) = 15*d(i)/d(max)
dove:
D(i): punteggio attribuito all’i-esimo concorrente per il criterio D d(i): punteggio attribuito per la valutazione del criterio D;
d(xxx): punteggio massimo fra quelli attribuiti per la valutazione del criterio D;
E) Formazione e aggiornamento Max Punti 20 (venti)
Il punteggio verrà assegnato in base alla professionalità delle risorse umane utilizzate per la formazione, al numero di giornate di formazione e privilegiando l’erogazione della formazione presso la sede provinciale o, in subordine, attraverso strumenti di e learning o, in subordine, presso sedi esterne. Inoltre verranno valutati gli strumenti che il broker metterà a disposizione per l’aggiornamento del personale provinciale in merito alle novità legislative, giurisprudenziali e alle prassi e alle novità del mercato assicurativo.
Il punteggio sarà determinato sulla base della seguente formula
E (i) = 20*e(i)/e(max)
dove:
E(i): punteggio attribuito all’i-esimo concorrente per il criterio E e(i): punteggio attribuito per la valutazione del criterio E;
e(xxx): punteggio massimo fra quelli attribuiti per la valutazione del criterio E;
F) Servizi aggiuntivi rispetto a quelli elencati nel presente capitolato Max Punti 20 (venti)
Il punteggio verrà assegnato per eventuali e qualificanti servizi aggiuntivi che l’operatore economico intende proporre, a costo zero per la Provincia, rispetto a quelli elencati nel presente Capitolato; l’operatore economico potrà indicare eventuali risorse aggiuntive rispetto a quelle previste al paragrafo D).
Il punteggio sarà determinato sulla base della seguente formula
F (i) = 20*f(i)/f(max)
dove:
F(i): punteggio attribuito all’i-esimo concorrente per il criterio E f(i): punteggio attribuito per la valutazione del criterio E;
f(xxx): punteggio massimo fra quelli attribuiti per la valutazione del criterio E;
La Commissione, per quanto riguarda la valutazione delle offerte tecniche per i parametri A(i), B(i), C(i), D(i), E(i), ed F(i) in seduta riservata e sulla scorta della valutazione dei documenti presentati, esprimerà, in base ai criteri sopra menzionati, un giudizio di merito qualitativo.
Verrà attribuito, dalla Commissione nel suo plenum, un punteggio variabile da 0 a 10, da valutare in base alla documentazione presentata.
Al fine di rendere omogenea l’assegnazione dei punteggi alle diverse offerte per ogni criterio sopra indicato, sono individuati i seguenti giudizi con relativo punteggio numerico:
GIUDIZIO | Punteggio |
Ottimo | 10 |
Più che buono | 9 |
Buono | 8 |
Più che sufficiente | 7 |
Sufficiente | 6 |
Non completamente adeguato | 5 |
Limitato | 4 |
Molto limitato | 3 |
Minimo | 2 |
Appena valutabile | 1 |
Non Valutabile | 0 |
La Commissione di gara, sulla scorta della valutazione dei documenti presentati, esprimerà, in base ai criteri sopra menzionati, un giudizio di merito qualitativo.
L’aggiudicazione avverrà a favore dell’Impresa che avrà ottenuto il punteggio più elevato, nella parte qualitativa.
La Provincia si riserva in ogni caso la facoltà di valutare la congruità delle offerte pervenute.
Art. 13. - Modalità di presentazione delle offerte
OFFERTA TECNICA:
Essa dovrà essere presentata con una relazione tecnica, composta da massimo quattro facciate, formato A4 carattere Arial non inferiore a 12, per ogni elemento, interlinea 1 contenente gli elementi oggetto di valutazione come sopra definiti. (In caso di relazione con elementi descritti con un numero di facciate superiori a quanto indicato come numero massimo di facciate per ogni elemento, verranno prese in considerazione per ciascun elemento solo le prime fino alla concorrenza del tetto massimo)
I documenti componenti l'offerta tecnica dovranno essere firmati per esteso sull'ultima pagina dal legale rappresentante del concorrente e presentati anche su supporto informatico (chiavetta USB o CD) in formato non modificabile.
In caso di raggruppamenti temporanei di imprese non ancora costituiti, l'offerta dovrà essere sottoscritta dai legali rappresentanti di ciascuna impresa costituente il raggruppamento.
Art. 14. – Termini di presentazione delle offerte
Gli operatori economici che intendono partecipare alla procedura concorrenziale devono presentare le offerte entro i termini stabiliti nel Bando di Gara.
Art. 15. – Requisiti di partecipazione
Per poter partecipare alla gara le ditte concorrenti dovranno dimostrare la propria capacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione, la propria capacità economica e finanziaria e la capacità tecnica, in particolare l’iscrizione al Registro ex artt. 108 e segg. del D.Lgs 209/2005
Potranno partecipare alla gara i soggetti per i quali non sussistono i motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.
1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione dell’albo professionale o nel registro commerciale
- iscrizione nel Registro della C.C.I.A.A. (Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura) o nel Registro delle Commissioni Provinciali per l’Artigianato, o presso i competenti ordini professionali, con oggetto sociale coerente con l’oggetto dell’appalto.
- Iscrizione al Registro di cui all’art. 109 comma 2° lettera b) del D.Lgs 7/09/2005 n.209 e del regolamento IVASS n.5 del 16.10.2006 sezione “B-broker” ovvero iscrizione equipollente per le società che risiedono in altri Stati.
- Iscrizione per attività inerenti il presente servizio nel Registro delle Imprese o in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di Residenza se si tratta di uno Stato dell’UE, in conformità a quanto previsto dall’art.83, D. Lgs.50/2016.
2) Capacità economica e finanziaria
- Aver intermediato, negli ultimi 3 anni (2013-2014-2015), premi lordi assicurativi in favore di Enti Pubblici per un importo complessivo non inferiore a 3.000.000,00.
Si precisa che la mandataria o il concorrente indicato come tale, in caso di raggruppamento non ancora costituito, deve possedere almeno il 60% del requisito, il restante 40% dovrà essere posseduto cumulativamente dalle mandanti ciascuna delle quali deve possedere il requisito nella misura pari almeno al 10% di quanto richiesto.
Ai sensi del secondo periodo del comma 5 dell'art. 83 del D.Lgs. 50/2016, si precisa che l'importo richiesto, oltre ad essere coerente con i criteri normativi, appare imprescindibile al fine di dimostrare l'affidabilità del concorrente e la sua conseguente capacita di far fronte alle obbligazioni derivanti dall'aggiudicazione.
3) Capacita professionale e tecnica
- Aver gestito negli ultimi 3 anni (2013-2014-2015) per almeno 12 mesi consecutivi servizi di consulenza e brokeraggio assicurativo, conferiti con regolare mandato, in almeno 5 pubbliche amministrazioni. Tale requisito, dovrà essere ottenuto mediante la sommatoria dei requisiti di ciascun soggetto raggruppato.
Art. 16. – Cauzione provvisoria
1. L’operatore economico che partecipa alla gara deve prestare una cauzione provvisoria ai sensi dell’art. 93 del Codice, pari al 2% del valore del contratto.
Art. 17. – Cauzione definitiva
L’aggiudicatario dovrà altresì presentare una garanzia definitiva, ai sensi dell’art. 103 del Codice.
La mancata costituzione della garanzia definitiva determina decadenza dell’aggiudicazione, l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all’articolo 16 sopra citato e il risarcimento dei danni cagionati alla stazione appaltante.
La cauzione potrà essere escussa a fronte delle inadempienze contrattuali imputate all’appaltatore nei casi e nelle modalità previsti dalla normativa vigente, dal presente capitolato speciale e dal disciplinare di gara. La cauzione escussa dovrà essere reintegrata dall’appaltatore entro il termine massimo di 5 giorni dalla richiesta della Provincia.
Art. 18. – Divieto di cessione del contratto
Ai sensi dell’art. 105 del Codice, è fatto assoluto divieto all’Impresa aggiudicataria di cedere, in tutto o in parte ed a qualsiasi titolo, il presente contratto, pena l'immediata risoluzione del contratto e il risarcimento dei danni.
Per la cessione dei crediti si applica l’art. 106, comma 13 del Codice
In caso di inadempimento, fermo restando il risarcimento del danno, prioritariamente mediante l’incameramento della cauzione, l’Amministrazione provinciale ha facoltà di dichiarare risolto il rapporto contrattuale.
Art. 19. – Divieto di sub appalto
E’ vietato il sub appalto del servizio in argomento.
Art. 20. – Risoluzione del contratto
Per la risoluzione del contratto si applica la disciplina di cui all’art. 108 del Codice.
Art. 21. – Recesso del committente
Per il recesso si applica la disciplina di cui all’art. 109 del Codice.
Art. 22. – Penali per inadempienza contrattuale – Soccorso istruttorio
La Provincia ha facoltà di verificare in ogni momento, tramite i propri dipendenti e funzionari, il regolare funzionamento ed andamento del servizio.
In caso di inadempimento di una qualsiasi delle obbligazioni assunte con la stipula del contratto e definite dal presente capitolato, nel disciplinare o nella proposta tecnica ed economica presentata in sede di gara, l’amministrazione provvederà a diffidare l’aggiudicatario ad adempiere nel termine di quindici giorni. In caso di persistenza dell’inadempimento, verrà applicata per ogni singola violazione, una penale nella misura di
€ 50,00 per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo, nell’inadempimento rispetto ai termini indicati dall’Ente o nell’offerta tecnica per l’esecuzione delle prestazioni contrattuali.
Nell’eventualità di applicazione di penali per un importo di € 1.000,00, o al terzo richiamo scritto ufficiale di inadempienza nell’esecuzione del servizio, il contratto si intenderà risolto di diritto ex art.1456 cc senza alcun genere di indennità e compenso del broker.
Costituisce ulteriore causa di risoluzione di diritto del contratto ex art.1456 c.c., la radiazione o la cancellazione dal Registro Unico degli intermediari assicurativi di cui all’art.109 del Dlgs 209/2005.
In caso di risoluzione, all’aggiudicatario saranno addebitati gli oneri derivanti da eventuali azioni di rivalsa per danni in conseguenza dell’inadempimento degli impegni contrattuali e rimarrà nella facoltà dell’Ente la possibilità di affidare l’esecuzione del servizio al concorrente che segue in graduatoria.
In caso di ricorso al soccorso istruttorio disciplinato dall’art. 83, comma 9 del Codice si applica una penale pari a euro 160,00.
A seguito della evoluzione della normativa vigente, il contratto stipulato potrà essere ceduto in relazione all’emanazione di provvedimenti legislativi che comportino l’abolizione delle province ed il trasferimento delle attuali competenze ad altri enti, senza che il contraente possa vantare nei confronti della Provincia di Reggio Emilia alcunché per danno emergente o lucro cessante.
ART. 23. - Obblighi del broker verso terzi e lavoratori dipendenti
Con riferimento al D.Lgs.vo n. 81 si dichiara che il servizio di brokeraggio assicurativo in oggetto non prevede rischi da "interferenze" in merito alla sicurezza in quanto attività principalmente di natura intellettuale. Non è, pertanto, necessaria la redazione del DUVRI e non saranno previsti oneri per la sicurezza necessari alla eliminazione dei rischi da interferenze.
Il BROKER deve avere in essere un’assicurazione per la Responsabilità civile, di cui al D.Lgs 07/09/2005 n.209 e successivi regolamenti IVASS, per negligenze od errori professionali con un massimale di almeno € 5.000.000,00 (La Provincia avrà diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti, tenuto conto della natura dell’incarico, nei termini previsti dal D.lgs. 209/2005 ed imputabili a negligenze, errori ed omissioni del Broker);
La Società aggiudicataria si assume in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni ed in caso di danni arrecati a terzi e alla Provincia destinataria in dipendenza di manchevolezza o trascuratezze delle prestazioni oggetto del capitolato. La Società aggiudicataria si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e assicurazioni sociali, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi. La Società aggiudicataria si obbliga inoltre ad effettuare nei confronti dei lavoratori dipendenti, occupati nei lavori oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono le lavorazioni, nonché condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni ed, in genere, da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località.
La Società aggiudicataria si obbliga, altresì, ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. I suddetti obblighi vincolano la ditta anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.
Art. 24. – Sostituzione del legale rappresentante
Le eventuali sostituzioni dei rappresentanti legali del Broker aggiudicatario, che si dovessero verificare in corso di contratto, dovranno essere immediatamente comunicate alla Provincia .
Art. 25. - Divieti
Al Broker viene espressamente vietato:
a) di assumere qualsiasi iniziativa relativa al servizio aggiudicato che non sia stata preventivamente concordata con la Provincia;
b) di stipulare o sottoscrivere atti e/o contratti che possano in qualche modo impegnare l’ente senza il suo preventivo, esplicito consenso.
Art. 26. – Obblighi retributivi, contributivi ed assistenziali
L’Impresa è tenuta al rispetto di tutti gli obblighi verso i propri dipendenti risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, di assicurazioni sociali, antinfortunistiche, previdenziali e assistenziali e assume a suo carico tutti gli oneri relativi.
L’Impresa è obbligata altresì ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili ed ogni altro adempimento in ordine al rapporto di lavoro secondo le leggi ed i contratti di categoria in vigore.
Art. 27. - Obblighi in materia di tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori.
L’Impresa aggiudicataria è tenuta ad ottemperare alle norme minime di sicurezza e di salute di cui al D.Lgs. n. 81/2008: in particolare deve garantire al proprio personale, addetto allo svolgimento delle attività oggetto dell’appalto, le tutele previste dalla normativa in materia di salute e sicurezza durante il lavoro con particolare riferimento alle attività di sorveglianza sanitaria, accertamenti sanitari preventivi e periodici a cura del medico competente, ove previste, e risultanti dal documento di valutazione dei rischi.
L’Impresa aggiudicataria dovrà garantire per tutta la durata della servizio, la presenza costante dell'entità numerica lavorativa utile ad un compiuto e corretto espletamento del servizio stesso, nei tempi stabiliti dal presente capitolato, provvedendo ad eventuali assenze mediante una immediata sostituzione con personale adeguatamente formato onde non creare disservizi.
Nel caso in cui la valutazione del rischio dell’impresa aggiudicataria preveda l’utilizzo di Dispositivi di Protezione Individuale per lo svolgimento delle attività oggetto dell’appalto, gli operatori ne devono essere dotati in conformità al già richiamato D.Lgs. 81/2008.
ART. 28. - Spese contrattuali
Il contratto verrà stipulato ai sensi dell’art. 32, comma 14 del D.Lgs.vo n. 50/2016. Le spese di bollo e di registro sono a carico dell’aggiudicatario del servizio così come le spese di pubblicità legale sulla GURI che dovranno essere rimborsate, ai sensi di legge, alla Provincia.
ART. 29. - Foro competente
Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in ordine all’applicazione del presente capitolato è competente il foro di Reggio Xxxxxx.
Per i rimedi alternativi alla giurisdizione si applicano gli artt. 205 e ss. del Codice.
Art. 30. - Norme a tutela della privacy
Ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, si informa che i dati personali relativi ai soggetti partecipanti alla gara saranno oggetto di trattamento, anche con l’ausilio di mezzi informatici, limitatamente e per il tempo necessario alla gara. Con la presentazione dell’offerta ciascun partecipante autorizza l’Ente al trattamento dei propri dati, compresa la comunicazione a terzi, per finalità e scopi annessi, connessi e conseguenti esclusivamente all’esecuzione dell’incarico regolamentato dal presente capitolato.
Art. 31. - Obblighi di Tracciabilità e Codice di comportamento
Ai sensi della L.136/2010, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, nella documentazione da presentare per la stipula del contratto, si dovrà indicare, uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, a tutta la gestione contrattuale. Tutti i movimenti finanziari relativi al servizio/lavoro/fornitura oggetto del contratto dovranno essere registrati sul conto corrente dedicato e dovranno essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni (sono esentate le fattispecie contemplate all'art. 3, comma 3, della L. 136/2010).
Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il codice identificativo gara (CIG), attribuito dall’ Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici. Dovranno inoltre essere comunicati le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul suddetto c/c dedicato, entro 7 gg. dalla loro accensione o, nel caso di c/c già esistente, dalla sua prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla presente commessa pubblica. E’ fatto obbligo di provvedere altresì a comunicare ogni modifica ai dati trasmessi. A pena di nullità assoluta, la ditta assumerà gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata.
L’assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari dovrà essere riportata in tutti i contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al servizio/lavoro/fornitura di cui al presente capitolato e il Committente potrà verificare in ogni momento tale adempimento.
Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto.
L’appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla Legge 136/2010, ne darà immediata comunicazione alla Provincia di Reggio Xxxxxx e alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo di Reggio Xxxxxx.
L’aggiudicatario con riferimento alle prestazioni oggetto del presente capitolato, si impegna ad osservare e far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l’attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei dipendenti della Provincia di Reggio Emilia, approvato con delibera n. 23 dell’11/02/2014. A tal fine si dà atto che l’amministrazione ha informato il contraente che sul sito dell’Amministrazione Provinciale è pubblicato il codice di comportamento come segue: xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx.xx/xxxx.xxxXXXxxxxxxxxx000&XXXxxxxxxx00000&XXx000000.
L’appaltatore si impegna a rendere edotti dei contenuti dello stesso i propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell’avvenuta comunicazione. La violazione da parte dell’appaltatore degli obblighi di cui al codice di comportamento dei dipendenti della Provincia di Reggio Xxxxxx approvato con delibera di Giunta Provinciale n. 23 dell’11/02/2014, costituisce motivo di risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile. L’amministrazione verificata l’eventuale violazione, contesta per iscritto il fatto assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.
Art. 32. - Rinvio
Per tutto quanto non previsto nel presente capitolato, sono applicabili le disposizioni contenute nel D. Lgs. 50/2016, nonché le altre leggi e regolamenti vigenti in materia, in quanto applicabili.
Responsabile del Procedimento ex art. 31 del Codice è il Titolare A.P. Servizi Generali xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxxx.