Decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni Atto Camera 1682Art. 4Emendamenti FLC CGIL
Decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni Atto Camera 1682 Art. 4 Emendamenti FLC CGIL |
Articolo 4
Comma 6.
A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2015, al fine di favorire una maggiore e più ampia valorizzazione della professionalità acquisita dal personale con contratto di lavoro a tempo determinato e, al contempo, ridurre il numero dei contratti a termine, le amministrazioni pubbliche possono bandire, nel rispetto del limite finanziario fissato dall’articolo 35, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a garanzia dell’adeguato accesso dall’esterno, nonché dei vincoli assunzionali previsti dalla legislazione vigente e, per le amministrazioni interessate, previo espletamento della procedura di cui all’articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni,
procedure concorsuali, per titoli ed esami, per assunzioni a tempo indeterminato di personale non dirigenziale riservate esclusivamente a coloro che sono in possesso dei requisiti di cui all’articolo 1, commi 519 e 558, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all’articolo 3, comma 90, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché a favore di coloro che alla data di entrata in vigore del presente decreto hanno maturato, negli ultimi cinque anni, almeno tre anni di servizio con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato alle dipendenze dell’amministrazione che emana il bando, o che matureranno il requisito al momento della emanazione del bando con esclusione, in ogni caso, dei servizi prestati presso uffici di diretta collaborazione degli organi
politici.
All’interno delle medesime procedure le amministrazioni possono prevedere criteri di valorizzazione della professionalità acquisita con esperienze lavorative presso pubbliche amministrazioni con contratto a tempo determinato, di somministrazione di lavoro o di collaborazione coordinata e continuativa, o assegno di ricerca, tenendo conto dell'anzianità maturata e della tipologia di rapporto di lavoro.
L’emendamento riconosce nelle procedure concorsuali l'attività svolta oltre che con contratti a tempo determinato con assegni di
ricerca e contratti di collaborazione coordinata e continuativa. In particolare negli Enti di ricerca infatti avere un contratto di lavoro subordinato, un assegno di ricerca o un contratto di collaborazione non dipende da qualità individuali o da presunte finalità formative ma dalla presenza o meno di risorse sufficienti e dalle politiche di reclutamento adottate dagli enti. L'assegno di ricerca infatti è un contratto di collaborazione su attività di ricerca che gode di un beneficio fiscale essendo esente da irpef utilizzato in quanto comporta un risparmio dei costi per l'amministrazione erogante. È di tutta evidenza che si tratta di una fattispecie contrattuale da rivedere e superare in quanto utilizzata in sostituzione del lavoro subordinato per svolgere le medesime mansioni di ricerca. In attesa dell'abrogazione di questa fattispecie o quanto meno di una riconduzioni a finalità corrette quanto meno si riconosca il lavoro di chi è stato impiegato per anni suo malgrado con questa forma contrattuale.
L’emendamento include nella platea di coloro che beneficeranno della riserva i lavoratori con contratto a tempo determinato che matureranno il requisito dei 3 anni al momento
dell’emanazione del bando evitando o quanto meno limitando l’odiosa ingiustizia di vedersi esclusi da questa pur limitata opportunità per pochi mesi.
6-quater. Per gli anni 2013, 2014 e 2015, le amministrazioni pubbliche che hanno proceduto, ai sensi dell’articolo 1, comma 519 della legge finanziaria 27 dicembre 2006, n. 296 e comma 560, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, a indire procedure selettive pubbliche per titoli ed esami, possono, in relazione al proprio effettivo fabbisogno e alle risorse finanziarie disponibili, procedere alla stabilizzazione, a domanda, del personale non dirigenziale di cui all’articolo 1, comma 558, della legge citata, e articolo 1 comma 519 per i soggetti assunti con contratto di lavoro a tempo determinato, sottoscritto a conclusione delle procedure selettive precedentemente indicate, che hanno maturato, alla data di entrata in vigore del presente decreto, almeno tre anni di servizio alle loro dipendenze negli ultimi cinque anni. Nelle more delle procedure di stabilizzazione di cui al presente comma, i contratti di lavoro in essere possono essere prorogati fino a conclusione delle procedure stesse.
Motivazione
La norma estende il completamento delle procedure di stabilizzazione previste dalla legge finanziaria 27 dicembre 2006 n. 296 a tutte le amministrazioni e non solo agli enti sottoposti a patto di stabilità. Sarebbe difficile spiegare per quale ragione si opererebbe una simile esclusione trattandosi di assunzioni che evidentemente avvengono per tutti nel limite delle risorse disponibili.
6-quinquies. I lavoratori precari vincitori di un pubblico concorso, anche per ricoprire una posizione a tempo determinato, per la qualifica ricoperta alla data di entrata in vigore del presente decreto sono esclusi dalle procedure concorsuali.
Motivazione
L’emendamento esplicita la ratio della norma che è chiaramente quella di non ripetere un concorso pubblico dove già è stato espletato rispettando i requisiti dell’articolo 35 D.Lgs 165 2001 per essere assunti nella stessa qualifica a tempo determinato. Ciò consentirebbe anche un effettivo risparmio per l’erario.
9. Le amministrazioni pubbliche che nella programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all’articolo 39, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, relativa al periodo 2013-2015, prevedono di effettuare procedure concorsuali ai sensi dell’articolo 35, comma 3-bis, lettera a) del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o ai sensi del comma 6 del presente articolo, possono prorogare, nel rispetto dei vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente in materia e, in particolare, dei limiti massimi della spesa annua per la stipula dei contratti a tempo determinato previsti dall’articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, i contratti di lavoro
a tempo determinato dei soggetti che hanno maturato, alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, almeno tre anni di servizio alle proprie dipendenze. La proroga può essere disposta, in relazione al proprio effettivo fabbisogno, alle risorse finanziarie disponibili e ai posti in dotazione organica vacanti, indicati nella
programmazione triennale di cui al precedente periodo, fino al completamento delle procedure concorsuali e comunque non oltre il 31 dicembre 2015.
Aggiungere
La presente norma non si applica per il personale degli enti pubblici di ricerca e le università il cui costo non grava sul fondo di funzionamento ordinario in quanto collocati su progetti di ricerca e a supporto dell’attività didattica.
Motivazione
L’emendamento esplicita che la norma in questione non trova applicazione per i contratti a termine collocati su progetti di ricerca o supporto alla didattica sulla base di una deroga già prevista da anni trattandosi di risorse esterne al bilancio dello stato.
Le amministrazioni, per ragioni oggettive connesse all’espletamento delle loro funzioni fondamentali corrispondenti a mansioni non coperte dal personale a tempo indeterminato, possono prorogare i contratti a tempo determinato oltre i limiti temporali previsti dalla legge o dal CCNL enti pubblici di ricerca e sperimentazione, attraverso accordi decentrati in virtù dell'articolo 5 comma 4 bis D.Lgs 368 2001.
Motivazione
La norma che consente di prorogare i contratti fino al 31 dicembre 2015 per le amministrazioni intenzionate a bandire i concorsi riservati di diventare un boomerang se questi non verranno banditi o non potranno essere banditi o com’è altamente probabile non saranno sufficienti a coprire le esigenze reali e quindi non corrisponderanno ai posti in dotazione organica. L'emendamento ha il fine di esplicitare una possibilità già prevista dalla legge: quella di prorogare i contratti a termine sulla base di accordi decentrati in cui vengono individuati precise e inderogabili necessità delle amministrazioni. Ciò peraltro farebbe salvi gli accordi siglati presso molti enti di ricerca come CNR, INFN, INGV, ISFOL, INVALSI.
Del resto non si capisce come sarebbe possibile individuare a priori i lavoratori cui prorogare il contratto in ragione di un concorso ancora da bandire di cui per definizione è incerto l’esito.
ARTICOLO 4
aggiuntivi Comma 17
Fermo restando che l'accesso ai ruoli della pubblica amministrazione è comunque subordinato all'espletamento di procedure selettive di natura concorsuale o prevista da norme di legge, al fine di consentire agli Enti pubblici di ricerca di svolgere con pienezza le proprie funzioni istituzionali, i suddetti enti sono autorizzati ad assumere il personale in possesso dei requisiti di cui agli articoli 1, comma 519, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e 3, comma 90, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché del personale in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 2, del Contratto collettivo nazionale di lavoro degli Enti pubblici di ricerca sottoscritto in data 7 aprile 2006, entro il limite dell'80 per cento delle proprie entrate correnti complessive, come risultanti dal bilancio consuntivo dell'anno precedente, e comunque senza oneri aggiuntivi a carico dello Stato.
Motivazione
Sulla base della stessa ratio la norma prevede che coloro i quali sono in possesso dei requisiti previsti per la stabilizzazione di cui alle leggi finanziarie 2007 e 2008 possano essere assunti senza ripetere nuove procedure essendo già collocati utilmente in
graduatorie composte sulla base di procedure selettive e di verifica dell'attività svolta. Si tratta anche questa di una situazione che riguarda solo gli enti pubblici di ricerca dove proprio per mancanza di turn over e spazi nella dotazione organica le stabilizzazioni non furono mai completate. L'emendamento proprio perché la creazione di reali opportunità occupazionali richiederà alcuni anni prevede che i contratti a termine vengano prorogati per un tempo congruo. La norma prevede poi che gli enti di ricerca possano adeguare la dotazione organica alle esigenze reali e alle funzioni che svolgono proprio per evitare c situazioni paradossali come quelle degli ultimi anni (dotazioni sottodimensionate) possano essere finalmente sanate. Infatti proprio questi vincoli e non la mancanza di risorse hanno contribuito a produrre precariato in questo settore.
Comma 18
Fermo restando che l'accesso ai ruoli della pubblica amministrazione è comunque subordinato all'espletamento di procedure selettive di natura concorsuale o prevista da norme di legge il divieto di trasformazione del contratto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato non si applica al comparto degli enti pubblici di ricerca e università, ove vigono norme previste nei CCNL che autorizzano tale trasformazione qualora l'assunzione a tempo determinato sia avvenuta con le medesime modalità e procedure previste dalla legge per i concorsi a tempo indeterminato».
Motivazione
L'emendamento riconosce che in virtù della medesima peculiarità gli enti possano effettuare il reclutamento mediante procedure di tenure track. Si tratta della modalità già prevista dall'articolo articolo 5, comma 2, del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro degli Enti Pubblici di Ricerca sottoscritto in data 7 aprile 2006 e ribadita in uno specifico accordo tra il precedente governo e le organizzazioni sindacali oltre che prevista all'articolo 24 comma 3 lettera b legge 240/2010. Infatti il personale degli epr con contratto a termine è prevalentemente assunto sulla base di procedure concorsuali. In molti casi per ottenere nuovi contratti alla scadenza dei precedenti in mancanza di posizioni da bandire a tempo indeterminato gli stessi lavoratori sono selezionati più e più volte. È un costo inutile ai limiti del danno erariale ripetere la stessa selezione oltre che un atto umiliante per coloro che lavorano da anni senza avere mai avuto la possibilità di concorrere per una posizione a tempo indeterminato.