COLLEGIO DI MILANO
COLLEGIO DI MILANO
composto dai signori:
(MI) LAPERTOSA Presidente
(MI) LUCCHINI GUASTALLA Membro designato dalla Banca d'Italia (MI) SANTONI Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) XXXXXXX Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(MI) PERICU Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti
Relatore (MI) LUCCHINI GUASTALLA
Nella seduta del 08/10/2015 dopo aver esaminato:
- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell’intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica
FATTO
Parte ricorrente chiede l’accertamento della validità della fideiussione (a tempo determinato). La Banca, con una nota, ha comunicato la volontà di recedere dal contratto di garanzia prestato. I clienti chiedono, inoltre, “il pagamento” della stessa in quanto sarebbe stata prevista in sostituzione di un deposito cauzionale. La Banca conferma il rifiuto al pagamento in assenza di uno specifico inadempimento del debitore principale.
Più precisamente, i ricorrenti hanno rappresentato di essere beneficiari di una fideiussione “a prima richiesta” rilasciata dalla Banca convenuta, emessa in data 14/05/2010 con scadenza 30/04/2016, per l’importo di € 15.000 a garanzia del corretto e puntuale adempimento di tutte le obbligazioni relative ad un contratto di locazione per uso commerciale.
Dall’inizio della locazione, il conduttore provvedeva regolarmente al pagamento dei canoni; in data 15/09/14, la Banca inviava richiesta di recesso con effetto immediato dal contratto di garanzia “in ragione di mutate condizioni nel rapporto intrattenuto con il debitore principale”, chiedendo ai beneficiari di rendere noti eventuali inadempimenti dell’obbligazione garantita, entro 15 giorni, ai fini della liquidazione.
I beneficiari rispondevano con nota del 22/09/2014, chiedendo il pagamento dell’importo totale di € 15.000, ma la garante, con nota del 23/09/14, rispondeva che, “non venendo […] dichiarato alcun inadempimento in capo ‘al debitore principale’”, non avrebbe proceduto al pagamento.
La parte attrice sporgeva reclamo in data 21/10/14, rappresentando quanto occorso e chiedendo l’immediato adempimento dell’obbligazione assunta.
Parte ricorrente ha chiesto che il Collegio “si pronunci in ordine al mancato pagamento della garanzia […] confermando la validità della medesima e delle richieste fatte”.
Nelle proprie controdeduzioni la Banca ha rappresentato, in fatto:
- 14/05/2010: emissione della garanzia per l'importo massimo di € 15.000,00 con ad oggetto il "corretto e puntuale adempimento di tutte le obbligazioni assunte dal Debitore Principale [omissis] per effetto del Contralto di locazione per uso commerciale" sottoscritto tra le parti con decorrenza dal 01.05.2010”;
- 15/9/2014: la Banca ha comunicato il recesso dal contratto di garanzia;
- 22/9/2014: i ricorrenti hanno richiesto il pagamento, "a liberazione dell'importo", di € 15.000,00;
- 23/9/2014: la Banca ha evidenzialo che "non sussistevano le condizioni per l'escussione della garanzia”;
- 27/9/2014: parte attrice ha reiterato la richiesta di pagamento […] “in sostituzione del previsto deposito cauzionale";
- 14/10/14: per il tramite di un avvocato, la Banca ha ribadito che il pagamento non fosse dovuto per la mancanza di un concreto inadempimento dell’obbligato principale.
Nel merito, la convenuta ha chiesto di rigettare le richieste di parte ricorrente in quanto:
- “le mutate condizioni nel rapporto intrattenuto con il debitore principale […], e di cui alla […] comunicazione di recesso dl 15/9/2014, avvenivano anche in concomitanza del fatto che s[ono] […] venuti a conoscenza dell'avvenuta dismissione di ogni attività da parte della predetta ditta del signor [omissis] in favore di altre società [omissis]: sì che attualmente la partita iva della predetta ditta risulta inattiva e così risulta ceduta ogni attività aziendale, ivi compreso, dunque (deve legittimamente presumersi) il contratto di locazione per il quale [la Banca] ha rilasciato la garanzia di cui è causa. Ciò, senza che i predetti beneficiari della fideiussione abbiano mai dato comunicazione alcuna al Banco: ciò che potrebbe pure determinare la liberazione dai nostri impegni fideiussori per il fatto del creditore, anche ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 1955 c.c.”;
- “è altresì un dato di fatto pacifico che, a fronte della […] dichiarazione di recesso, i predetti beneficiari, lungi dal contestarne il fondamento, hanno dato atto della stessa, dichiarando di aver preso nota di quanto comunicato circa la volontà del[la] Banc[a] di recedere dal contratto di garanzia "a suo tempo" rilasciato […] Ciò che […] ha determinato l'accettazione del recesso”;
- “nessuna precisa indicazione dell’inadempimento (in capo a[l debitore principale] ) di alcuna obbligazione del contratto di locazione, con indicazione del relativo importo all'interno del massimale garantito, […] è mai stata comunicata dai beneficiari, i quali si sono limitati a pretendere il pagamento di somme per il solo fatto del (accettato) recesso del Banco dalla obbligazione fideiussoria.
Infine, la Banca ha concluso affermando che “a) se la fideiussione è venuta meno (per fatto proprio dei beneficiari e/o per il consenso al riguardo manifestato), è certo che nessun obbligo di pagamento incomba sul [garante]; b) se la fideiussione fosse invece ritenuta tuttora in essere, è certo che nessun pagamento è dovuto non essendo stata
formulata richiesta di escussione da parte dei beneficiari sulla base dci presupposti previsti nella fideiussione stessa”.
L’intermediario resistente ha chiesto il “rigetto del ricorso e della richiesta di pronunciamento avanzata dai ricorrenti”.
DIRITTO
Prima di esaminare nel merito la controversia, sembra opportuno riportare alcuni aspetti essenziali ai fini della decisione.
Parte attrice formula due domande relativamente al contratto di garanzia stipulato con la resistente, sulle quali la Banca controdeduce esplicitamente:
a. Accertamento della validità del contratto di garanzia – dichiarato “decaduto” dall’intermediario
b. Richiesta di restituzione della somma di € 15.000 a titolo di escussione della garanzia prestata.
Il contratto di garanzia – a termine - sottoscritto tra le parti è accluso agli atti.
Le clausole contrattuali non prevedono la possibilità di recesso anticipato di una delle parti.
I ricorrenti affermano che il conduttore non sarebbe mai venuto meno alle proprie obbligazioni rendendosi inadempiente e gli stessi avrebbero avuto conoscenza delle “mutate condizioni” del debitore dalla comunicazione di recesso inviata dalla Banca in data 15/9/14.
Pertanto, chiedono il pagamento di € 15.000, in quanto la garanzia sarebbe stata prestata, anche, “in sostituzione del previsto deposito cauzionale”.
Non è prodotta in atti copia del contratto di locazione sottoscritto tra i beneficiari della garanzia e il conduttore dell’immobile.
La Banca eccepisce l’intervenuta “dismissione di ogni attività da parte della [società debitrice principale] in favore di altre società [omissis]: sì che attualmente la partita iva della predetta ditta risulta inattiva e così risulta ceduta ogni attività aziendale, ivi compreso, dunque (deve legittimamente presumersi) il contratto di locazione per il quale [la Banca] ha rilasciato la garanzia di cui è causa. Ciò, senza che i predetti beneficiari della fideiussione abbiano mai dato comunicazione alcuna al[la] Banc[a]: ciò che potrebbe pure
determinare la liberazione dai nostri impegni fideiussori per il fatto del creditore, anche ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 1955 c.c.”.
Il ricorrente nulla dice su tale circostanza.
Ciò chiarito e venendo all’esame del merito della presente vertenza, va anzitutto rilevato che il contratto di fideiussione in essere tra le parti non prevede alcun diritto di recesso in favore del garante, il quale, fin dal sorgere dell’obbligazione, era a conoscenza dell’entità del credito garantito e della durata del rapporto di garanzia.
Ne deriva che il recesso comunicato dalla resistente non può che qualificarsi come privo di qualsiasi effetto e il relativo obbligo fideiussorio tuttora in essere.
Quanto appena rilevato, tuttavia, non legittima parte ricorrente a pretendere l’immediato ed integrale pagamento dell’intero importo garantito per le seguenti ragioni.
È noto, infatti, come la prassi delle controgaranzie risulti diffusa per le garanzie autonome o a prima richiesta, ovvero quelle suscettibili di escussione senza che il garante possa opporre eccezioni di sorta (salvo l’exceptio doli). Nel caso all’origine del presente procedimento ci si trova innanzi ad una fattispecie siffatta, ma le modalità con le quali la garanzia può essere escussa – seppure senza necessità di escussione né di messa in mora del debitore principale, ma a semplice “prima richiesta” – prevedono tuttavia che il soggetto garantito dichiari l’inadempimento del debitore principale, circostanza che, nella vicenda all’origine della presente vertenza, non pare essersi mai realizzata.
Ne deriva che – pur perdurando l’obbligo fideiussorio – il diritto a vedersi corrisposto l’importo oggetto della garanzia non può, allo stato, dirsi attuale.
PER QUESTI MOTIVI
Il Collegio accerta la perdurante vigenza dell’obbligo fideiussorio in capo all’intermediario resistente; non accoglie nel resto.
Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.
IL PRESIDENTE
firma 1