CAMPO DI APPLICAZIONE
NOTE OPERATIVE SULL’ACCORDO PER L’APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 61 DISCIPLINA SPECIALE PARTE PRIMA DELL CCNL 09/02/2000 RIGUARDANTE LA TRASFERTA
ACCORDO REGIONALE SULLA TRASFERTA DEL 24 SETTEMBRE 2003
CAMPO DI APPLICAZIONE
L’accordo si applica alle imprese con sede legale in Xxxxxx Xxxxxxx ed iscritte ad una Cassa Edile di una qualsiasi Provincia della Regione.
Requisiti dell’impresa:
A) almeno 2 anni di anzianità di iscrizione continuativa alla Cassa Edile alla data della richiesta;
B) non abbia in corso contenziosi nei confronti delle Casse Xxxxx;
C) siano titolari o contitolari del lavoro o siano sub affidatari di parte dell’opera per importi non inferiori a 750.000 €;
D) cooperativa che, ai sensi dell’art. 30 bis, lettera D) del vigente CCNL, distacchi temporaneamente in trasferta personale dipendente presso una società consortile partecipata;
E) avanzino richiesta per lavoratori già dipendenti dell’impresa prima dell’apertura dei cantieri. I lavoratori assunti direttamente sul cantiere dovranno essere iscritti nella Cassa Edile della Provincia ove si svolgono i lavori.
NORMATIVA
Nulla di quanto è previsto, modifica gli obblighi e adempimenti previsti dalla legge 55/90 e dal CCNL in vigore, relativi al rilascio della certificazione liberatoria, che rimane di titolarità alla Cassa Edile della Provincia in cui si svolgono i lavori.
- In caso di esecuzione di opere in una Provincia diversa da quella di provenienza, le aziende in possesso dei requisiti sopra indicati, potranno richiedere alla Cassa Edile della Provincia dove eseguiranno i lavori, l’autorizzazione a mantenere l’iscrizione alla Cassa Edile della Provincia di provenienza;
- Le denunce relative alle contribuzioni e agli accantonamenti dell’attività svolta in regime di ‘fuori Provincia’, vanno presentate alla Cassa Edile di provenienza, la quale a sua volta, attraverso il server regionale, ne darà dettagliata comunicazione alla Cassa Edile del luogo dove si svolgono i lavori;
- Nei casi non regolamentati dal presente accordo e rientranti nella fattispecie di cantieri per i quali sia prevista una durata superiore a tre mesi, l’impresa dovrà iscrivere gli operai in trasferta alla Cassa Edile del luogo in cui si svolgono i lavori, fermo restando che i tre mesi si riferiscono alla durata del cantiere e non al rapporto di lavoro di ogni singolo lavoratore del suddetto cantiere;
OPERATIVITA’
L’impresa che intende usufruire delle facilitazioni previste dall’accordo sulla trasferta, ne fa richiesta compilando il modulo “RICHIESTA AUTORIZZAZIONE” indirizzato alla C.E. del luogo ove si svolgono i lavori ed alla C.E. di origine dell’impresa.
La Cassa Edile del luogo ove si svolgono i lavori, ricevuta la richiesta di applicazione dell’accordo regionale sulla trasferta, verificata l’esistenza dei requisiti necessari, mediante visione attraverso il server regionale dei dati dell’impresa richiedente, rilascerà automaticamente l’autorizzazione, con comunicazione all’impresa interessata e per conoscenza alla Cassa Edile di origine.
L’impresa autorizzata ad applicare l’accordo, presenta una sola denuncia mensile alla Cassa Edile di origine, comprensiva di tutti i cantieri sia in provincia di origine che dei cantieri fuori provincia. La denuncia mensile dovrà contenere le informazioni per cantiere, almeno di quelli interessati dall’applicazione della normativa. Le denunce inserite nel server Regionale, riguarderanno tutti i dati dell’impresa relativi ai 2 mesi precedenti la richiesta ed inizio di trasferta.
La Cassa Edile di origine incasserà tutta la contribuzione prevista in applicazione del contratto applicato nel proprio territorio e verserà alla Cassa ove si svolgono i lavori i contributi previsti dall’accordo per le quote di adesione contrattuale, quote delega per adesione sindacale, contributi Comitato paritetico CTP e RLST.
La Cassa Edile di origine al fine di consentire il rilascio della certificazione liberatoria da parte della Cassa Edile dove si svolgono i lavori, comunicherà su richiesta l’avvenuto versamento dei contributi in regola nelle modalità previste dai propri regolamenti.
Per quanto riguarda le deleghe di adesione sindacale, dei lavoratori in trasferta, la Cassa Edile opera con le seguenti modalità:
La quota delega sarà calcolata sull’accantonamento versato dal lavoratore con i criteri in essere della Cassa Edile di origine, la quota da versare alle organizzazioni del luogo ove si svolgono i lavori, sarà calcolata in dodicesimi per il periodo nel quale il lavoratore è stato in trasferta, (si precisa che per periodi superiori a 15gg si considera un mese intero).
Il versamento alla Cassa ove si svolgono i lavori avverrà contestualmente al pagamento dell’accantonamento, con le modalità in essere nella Cassa Edile di origine del lavoratore e comunque entro il 31.12 di ogni anno.
La diffusione dei dati relativi ai nominativi dei lavoratori trasferisti, iscritta al sindacato, avverrà nei modi e nelle forme previste dagli accordi vigenti nei singoli territori ove si svolgono i lavori e saranno consultabili da tutte le organizzazioni interessate per territorio.
Ogni variazione dovrà essere comunicata in tempo reale.