CONTRATTO D’AFFITTO PER CONCESSIONE DEL DIRITTO DI GODIMENTO DI UN TERRENO INSERITO NELL’ATEG25, AI FINI DELLO SFRUTTAMENTO DEL GIACIMENTO DI CAVA AUTORIZZATO.
CONTRATTO D’AFFITTO PER CONCESSIONE DEL DIRITTO DI GODIMENTO DI UN TERRENO INSERITO NELL’ATEG25, AI FINI DELLO SFRUTTAMENTO DEL GIACIMENTO DI CAVA AUTORIZZATO.
Con la presente scrittura, tra le Parti:
AZIENDA OSPEDALIERA “SPEDALI CIVILI” DI BRESCIA, con sede legale in Brescia, Piazzale Spedali Civili n. 1 (c.f. 00298840174 - p.i. 01109200178) in persona del legale rappresentante pro tempore dr. Xxxx Xxxxxxx (c.f. BLL ZEI 62A21 B157 W), nato a Brescia il 21/01/1962, con domicilio eletto presso la sede dell’Azienda Ospedaliera in Brescia Piazzale Spedali Civili n. 1, c.a.p. 25123, e di seguito definita
LOCATRICE
--------------------con sede legale in------------, Via , Codice Fiscale ed iscrizione al Registro
delle Imprese di Brescia n.-------------------------------, in persona del proprio rappresentante legale ------
e di seguito definita:
CONDUTTRICE
P R E M E S S O
A) che la LOCATRICE, Azienda Ospedaliera Spedali Civili di Brescia è proprietaria di un terreno ubicato nel Comune di Rezzato (BS) ed identificato al N.C.T.R. Foglio 35, mapp. 31 e 35;
- Che il terreno risulta inserito nell’Ambito Territoriale Estrattivo denominato ATEg25, approvato dalla Regione Lombardia con Deliberazione del Consiglio Regionale del 25/11/2004 n.VII/1114 recante il “Piano cave della provincia di Brescia – Settori Sabbie e ghiaie – L.R. n.14/98”;
- che lo Studio di Impatto Ambientale inerente l’Ambito Territoriale Estrattivo g25 è stato approvato dalla Regione Lombardia con Atto n. 391 del 21.01.2011;
- Che con Decreto del Direttore dell’Area Ambiente della Provincia di Brescia, n. 3685 del 28/10/2011 è stato approvato il progetto di Gestione Produttiva dell’Ambito Territoriale Estrattivo n. g25 del vigente P.P.C. – settore “Sabbia e Ghiaie” sito in località Cascina Castella, dei Comuni di Brescia e Rezzato (BS);
- Che il Volume del materiale estraibile assegnato ad oggi (prof. Max 10 m) è pari a 194.080 m3, come da Progetto di gestione Produttiva ATEg25 approvato con atto provinciale n.3685 del 28/10/2011.
B) che il summenzionato terreno è meglio individuato in rosso sulla planimetria che si allega al presente contratto “all. a)”, planimetria che, debitamente sottoscritta dalle parti, costituisce parte integrante e fondamentale del presente contratto;
C) che nel proseguo del presente contratto, il terreno ubicato nel Comune di Rezzato (BS) ed identificato al N.C.T.R. Foglio 35, mapp. 31 e 35 sarà denominato, per brevità, il TERRENO;
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D) che la CONDUTTRICE è risultata aggiudicataria dell’asta pubblica espletata in data
…………………e pertanto ha piena facoltà di utilizzare il TERRENO in questione, ai fini della esercizio dell’attività di cava, secondo la finalità produttiva del TERRENO, previo ottenimento dell’Autorizzazione prevista dagli artt. 12-14 della L.R. n.14/1998, a totale suo onere e carico, compresa la sottoscrizione della Convenzione ivi prevista con il Comune di Rezzato;
E) che ad oggi il summenzionato TERRENO risulta concesso in affitto all’Azienda Xxxxxxxx Xxxxxxxx; Tutto ciò premesso e confermato, le Parti convengono e stabiliscono quanto segue.
Art. 1 – PREMESSE
Le premesse costituiscono parte fondamentale e integrante del presente contratto.
Art. 2 – CANONE CONTRATTUALE
Il canone annuo della locazione è stabilito e accettato dalle parti, come risultante dall’esito dell’asta espletata, è pattuito nella somma omnicomprensiva di Euro ---------------------------------- per l’intera durata contrattuale.
La somma dovrà essere corrisposta in n. 6 rate semestrali ognuna di importo pari ad ----------------------
----------------------, decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto.
Art. 3 – DURATA DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE
La durata della locazione è stabilita in anni 3 (tre), a decorrere dalla sottoscrizione del presente contratto.
E’ tassativamente vietato il rinnovo tacito del presente contratto.
Resta in ogni caso fermo il diritto in capo alle parti di prorogare consensualmente per iscritto, prima della scadenza, il termine del presente contratto.
Art. 4 – MODALITA’ DI GODIMENTO E SFRUTTAMENTO DEL FONDO AFFITTATO.
La CONDUTTRICE avrà pieno diritto di godere pienamente di ogni e qualsiasi utilità ricavabile dal TERRENO produttivo affittato, con l’unica limitazione discendente dagli atti di approvazione del Progetto Produttivo e nel Provvedimento di approvazione della Valutazione d’Impatto Ambientale richiamati nelle premesse nonchè nella Autorizzazione ex art. 12-14 di cui alla L.R. n.14/1998.
Al termine del periodo d’affitto, così come infra determinato, la CONDUTTRICE avrà l’obbligo di provvedere a quanto previsto dall’Autorizzazione di cui agli artt. 12-14 della L.R. n.14/1998 (compreso il recupero finale).
Resta a carico della CONDUTTRICE la realizzazione (anche in economia) della viabilità interna dell’area di cava afferente il terreno di proprietà della LOCATRICE, secondo un costo stimato nel preventivo progettuale della Viabilità d’Ambito in Euro 70.000,00 oltre I.V.A..
Resta inteso che nessun costo potrà essere accollato alla LOCATRICE, per alcuna ragione e/o titolo, nel caso in cui le opere inerenti la viabilità interna risultino di importo superiore a quello qui previsto e presunto.
Saranno inoltre a carico della CONDUTTRICE i costi per la richiesta di nuove autorizzazioni o
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varianti all’esistente, nonché le eventuali opere accessorie necessarie a consentire lo svolgimento dell’attività estrattiva, nonché i costi annuali di manutenzione degli impianti di monitoraggio, la presentazione agli enti competenti dei dati rilevati ed i costi per rilievi strumentali ai fini della quantificazione del materiale scavato;
La CONDUTTRICE si obbliga ad eseguire a proprie spese tutte le operazioni necessarie e comunque accessorie all’esercizio dell’attività di cava;
E’ espressamente vietata in qualsiasi forma attuata, la cessione del contratto.
L’Azienda Ospedaliera si riserva l’insindacabile facoltà di concedere o meno, autorizzazioni al subentro od in deroga qualora ne sussistessero giustificate condizioni, previa richiesta formale da parte della CONDUTTRICE, inoltrata a mezzo di Raccomandata R/R indirizzata alla sede legale dell’A.O. La CONDUTTRICE nell’ambito della propria autonomia organizzativa e gestionale potrà decidere i quantitativi da scavarsi annualmente, impegnandosi comunque a comunicare alla LOCATRICE i quantitativi effettivamente scavati, ogni 6 mesi decorrenti dal rilascio dell’Autorizzazione di cui all’art.12 della L.R. n.14/1198.
L’A.O. in qualità di LOCATRICE si riserva il diritto di verificare i quantitativi estratti, anche tramite sopralluoghi in situ, e rilievi appositamente commissionati.
La LOCATRICE nella sua veste di proprietario dell’area, non ha alcuna ingerenza nell’attività di godimento del bene che viene diretta e gestita in conformità alle autorizzazioni di legge, con esclusivi poteri da parte della CONDUTTRICE, al quale è riconosciuto il completo godimento e disponibilità del terreno. Conseguentemente ogni responsabilità sia di natura civile che amministrativa e penale inerente o conseguente all’attività di cava, nonché la custodia e la sicurezza dell’area medesima, ricade esclusivamente sulla CONDUTTRICE che si obbliga a tenere indenne la LOCATRICE da qualsiasi onere o richiesta risarcitoria, anche nel caso di responsabilità solidale o concorrente.
Resta inteso che la la CONDUTTRICE potrà procedere ad estrarre materiale di cava nella quantità
massima assentita e dichiarata pari a 194.080 m3.
La CONDUTTRICE prende atto ed accetta, che nel caso cui proceda ad escavare quantitativi maggiori di quelli autorizzati ed assentiti, fatto salvo il maggior danno e l’applicazione delle vigenti normative in materia, dovrà corrispondere alla LOCATRICE la somma di 7,00 €/ m3 di materiale scavato.
Art. 5 - CONSEGNA DEI TERRENI E OBBLIGO DI IMMEDIATA COOPERAZIONE
La CONDUTTRICE prende atto ed accetta che il TERRENO è attualmente coltivato da un’Azienda Agricola, e pertanto esso verrà consegnato dalla LOCATRICE alla CONDUTTRICE al termine della corrente Annata Agraria, al fine di consentire all’Azienda Agricola il raccolto dei frutti pendenti.
Salvo improrogabili motivi che dovranno essere comunicati formalmente alla LOCATRICE, e da questa accettati e consentiti, non potrà pertanto darsi luogo alla consegna anticipata del TERRENO.
E’ interesse esclusivo ed onere della LOCATRICE procedere nel più breve tempo possibile alla richiesta dell’ Autorizzazione prevista dagli articoli 12-14 della L.R. n.14/1998
Tuttavia, a partire dalla comunicazione di Aggiudicazione, la LOCATRICE sarà tenuta a prestare la massima cooperazione consentendo che gli incaricati della CONDUTTRICE possano accedere ai TERRENI per provvedere ai rilievi tecnici e/o, comunque, svolgere ogni attività e/o incombente necessario e/o utile per la presentazione delle domande e/o istanze necessarie all’ottenimento dell’ Autorizzazione prevista dagli articoli 12-14 della L.R. n.14/1998, restando inteso, a tale scopo, che la LOCATRICE sarà comunque tenuta a prestare, ove richiesto, il suo consenso e/o manifestazione di
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volontà e/o a porre in essere tutti gli atti necessari affinché le predette procedure e l’iter autorizzativo tutto possano avviarsi e positivamente concludersi con il rilascio dell’Autorizzazione medesima.
Art. 6 - GARANZIE
La LOCATRICE garantisce il libero e pacifico godimento, libero da qualsiasi diritto e/o pretesa di terzi del TERRENO per tutta la durata del contratto di locazione, nonché, in generale, l’insussistenza di quant’altro di ostativo al libero e legittimo godimento del bene, salvo quanto più avanti indicato, prestando fin da ora ogni più ampia garanzia di legge per i casi di evizione totale e/o parziale, turbativa e/o molestie da parte di terzi. Assicurando, infine, che il bene medesimo è esente da vizi o difetti di qualsiasi genere, che possano in qualche modo compromettere la funzionalità o, comunque, pregiudicare la sua piena utilizzabilità anche ai fini della richiesta di Autorizzazione ex artt. 12-14 della L.R. n.14/1998 garantendosi altresì la libertà da rapporti locativi e/o di comodato e/o obbligatori di qualsivoglia natura in favore di chicchessia, e salvi limiti e vincoli discendenti e/o richiamati dagli atti autorizzativi di cui al punto A) delle Premesse.
La LOCATRICE prende atto ed accetta, senza riserva alcuna, che successivamente all’adozione degli
atti autorizzativi richiamati nelle premesse al punto A) è stato pubblicato “Avviso al Pubblico” in data 20/04/2012 dalla Società Terna Rete Italia S.p.A. per l’ottenimento dell’Autorizzazione alla costruzione e all’esercizio delle opere necessarie alla “Razionalizzazione della rete AAT/AT nell’area di Brescia. “Stazione elettrica 380/132kV Brescia Sud-Est” ed opere connesse”, opere interessanti anche i mappali oggetto della presente procedura (disponibile in copia agli atti d’ufficio); il tutto ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto dell’art.1 sexies del D.L. 29/08/2003 n.239, convertito con modificazioni in Legge 27/10/2003 n.290 e ss.mm.ii. e del T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici n.1775 del 11/12/1933.
Art. 7 – OPERE E MIGLIORIE
La CONDUTTRICE è sin da ora autorizzata dalla LOCATRICE, a realizzare a propria cura e spese, tutte le opere e tutte le migliorie necessarie all’inizio e all’esercizio dell’attività produttiva connessa al godimento del TERRENO.
Art. 8 POLIZZE FIDEJUSSORIE
1) A garanzia degli obblighi qui assunti, la CONDUTTRICE a vincolato / depositato a favore della LOCATRICE, tramite polizza fideiussoria rilasciata da ----------------------------, per l’importo di ------------
------------, pari all’importo contrattuale.
La polizza definitiva costituita potrà essere svincolata dell’importo corrispondente al versamento delle singole rate semestrali, a richiesta della CONDUTTRICE e conseguente dichiarazione espressa della LOCATRICE, dietro verifica dell’esatto versamento della singola rata.
2) La CONDUTTRICE deposita inoltre a favore della LOCATRICE, una polizza fideiussoria rilasciata da
----------------------------, pari al 10% dell’importo contrattuale di aggiudicazione a garanzia dll’effettiva esecuzione delle opere di riassetto ambientale previste nella Convenzione ex art. 15 della L.R. n.14/1998 e comunque fino effettiva restituzione del terreno alla fine dei 3 anni di durata del contratto.
La polizza così costituita copre anche il caso in cui, fatto salvo il maggior danno e l’applicazione delle vigenti normative in materia, la CONDUTTRICE scavi e/o asporti quantitativi superiori a quelli attualmente assentiti e dichiarati pari a 194.080 m3.
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La CONDUTTRICE pertanto, prende atto ed accetta, che nel caso cui proceda ad escavare quantitativi maggiori di quelli aturoizzati ed assentiti, dovrà corrispondere alla LOCATRICE la somma di 7,00 €/ m3 di materiale scavato, salvo i maggiori danni che detta attività dovesse comportare.
Art. 9. FORO COMPETENTE
Per quanto riguarda eventuali controversie e per ogni eventuale provvedimento giudiziario, le parti riconoscono ed accettano la competenza esclusiva del Foro di Brescia.
Art. 10. PRECISAZIONE FISCALE, REGISTRAZIONE E SPESE
Agli effetti fiscali si dichiara in € il valore del presente contratto.
L'imposta di Registro, le spese di registrazione, nonché il versamento dell’I:V.A. di legge, se dovuta, del
CONTRATTO sono a carico esclusivo della CONDUTTRICE.
Art. 11. – MODIFICHE DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI
Qualsiasi modifica del CONTRATTO non sarà valida ed efficace ove non risulti da atto scritto firmato dalle parti.
Letto, confermato e sottoscritto in ……………., addì ……
LA LOCATRICE LA CONDUTTRICE
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