SCHEMA DI CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE ED USO DEI CAMPI DA TENNIS COMUNALI UBICATI IN ORTONA VIA GIOVANNI XXIII
SCHEMA DI CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE ED USO DEI CAMPI DA TENNIS COMUNALI UBICATI IN ORTONA VIA XXXXXXXX XXXXX
L’anno duemila , il giorno del mese di , ( / / ) nella residenza comunale, avanti a me, , Segretario del Comune di Ortona, autorizzato a rogare, nell’interesse del Comune, gli atti in forma pubblica amministrativa, sono comparsi i signori:
a)- , nato a ( ) il , che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse del Comune di Ortona, codice fiscale , che rappresenta nella sua qualità di Dirigente dei Servizi Sociali Culturali e Tempo Libero, in forza del decreto sindacale n. 17 del 08.10.2012; di seguito nel presente atto denominato semplicemente «CONCEDENTE»;
b)- nato a il , residente a
in via , in qualità di rappresentante legale di
con sede in
, codice fiscale e partita IVA , di seguito nel presente atto denominato semplicemente «CONCESSIONARIO»;
comparenti della cui identità personale e capacità giuridica io Segretario comunale sono personalmente certo.
PREMESSO che:
- In esecuzione della Delibera G.C. n.
del
immediatamente eseguibile e della
Determinazione n., del Dirigente del Settore Servizi Sociali Culturali e Tempo Libero, ai
sensi dell’art. 83 del D.lgs.163/2006 e della L.R. n.27 del 19.6.2012 il Comune di Ortona ha bandito procedura di selezione per affidare in concessione, mediante stipula di convenzione, la gestione e l’uso dei Campi da Tennis comunali, delle aree pertinenti e dei servizi igienici e deposito adiacenti gli stessi, come da planimetria allegato sub “A” costituente parte integrante e sostanziale del presente atto, ubicati in questa Via Xxxxxxxx XXXXX, per la durata di anni 10 (dieci);
- con medesima deliberazione di Giunta Comunale n. in data , immediatamente eseguibile, sono stati stabiliti i criteri generali per la selezione ai fini dell'affidamento in concessione della gestione dei suddetti impianti sportivi;
- a seguito di procedura selettiva, con determinazione del Dirigente dei Servizi Sociali Culturali e Tempo Libero n. del è stato individuato il soggetto concessionario per l'affidamento dell'uso e della gestione dei suddetti impianti
sportivi;
- che si rende necessario addivenire alla stipula della presente convenzione, redatta conformemente allo schema approvato con determinazione dirigenziale n. del ;
Ciò premesso, tra le parti come sopra costituite si conviene e si stipula quanto segue: ART. 1
OGGETTO
Il Comune di Ortona concede in uso a in persona del suo legale rappresentante , che accetta, i seguenti impianti sportivi:
• n.1 campi da tennis con fondo in terra rossa, coperto con tensostruttura reticolare, illuminato;
• n. 2 campi da tennis con fondo in terra rossa, illuminati;
• n.1 edificio spogliatoi maschile e femminile in muratura, con docce e servizi, delle dimensioni di circa mt.10,60 x mt.6,03, sovrastato da pannelli solari non a disposizione della struttura e non rientranti;
• n.1 locale reception e deposito in muratura di forma esagonale, disposto su due livelli comunicanti con all’interno servizio igienico e caminetto;
• le aree, anche verdi annesse e pertinenti;
• locali servizi tecnici annessi.
come meglio indicato nella planimetria che si allega sub A) alla presente convenzione costituendone parte integrante e sostanziale, ubicati in Ortona, Xxx Xxxxxxxx XXXXX.
Nelle strutture potrà essere praticata unicamente la disciplina sportiva del Tennis.
Sono vietate attività di spettacolo e altre quali: concerti, intrattenimenti danzanti, riunioni politico - sindacali, comizi, feste e sagre, se non espressamente autorizzate dall’Amministrazione Comunale. Allo stato le strutture necessitano di lavori manutentivi e sono privi dei certificati di usabilità che dovranno essere eseguiti ed acquisiti con oneri a carico del concessionario.
A carico dell’affidatario saranno posti tutti i lavori e i costi relativi alla messa a norma definitiva dell’impianto e l’acquisizione della documentazione relativa alla sua usabilità, da concordarsi con l’Ufficio Tecnico comunale, con possibilità di scomputo delle somme dal canone da versarsi, fino a concorrenza dello stesso.
ART. 2
SCOPO DELLA CONCESSIONE
Lo scopo della presente convenzione consiste dell’affidare in concessione la gestione e manutenzione ordinaria dei campi da Tennis ubicati in Ortona, Via Xxxxxxxx XXXXX con servizi e aree verdi annesse, alle condizioni e con le modalità di cui al bando di selezione, del relativo capitolato e della presente convenzione, al concessionario in grado di garantire la salvaguardia dell’impianto sportivo, il suo utilizzo ottimale e lo svolgimento nello stesso di attività sportive compatibili, a favore di tutti i cittadini.
L’affidamento in gestione ha natura di rapporto concessorio e comporta l’uso, la manutenzione ordinaria e la custodia degli immobili, ivi compresi gli impianti di pertinenza, secondo le modalità stabilite nel capitolato e nella presente convenzione nonchè la programmazione e il coordinamento dell’attività sportiva, compresa la promozione della struttura e la pubblicizzazione delle attività stessa.
Il concessionario introiterà direttamente le entrate derivanti dalle tariffe praticate, che dovranno essere preventivamente approvate dal Comune di Ortona, così come la disponibilità oraria e le modalità di utilizzo e prenotazione delle strutture;
La concessione avrà durata di anni 10 (dieci). E’ esclusa la proroga tacita. Potrà consentita la proroga della concessione in atto, nelle more di aggiudicazione di nuova gara.
ART. 3
DECORRENZA - DURATA – RECESSO
Il rapporto disciplinato dalla presente convenzione, avrà durata di anni 10 (dieci), ed avrà validità dalla data di sottoscrizione della presente convenzione.
E’ esclusa la proroga tacita. Potrà consentita la proroga della concessione in atto, nelle more di aggiudicazione di nuova gara.
Qualora, allo scadere del termine naturale previsto dalla convenzione, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del concessionario, l'Amministrazione Comunale non abbia ancora provveduto ad affidare in concessione il servizio per il periodo successivo, il concessionario è obbligato ad erogare il servizio fino alla data di affidamento al nuovo concessionario, alle stesse condizioni contrattuali vigenti alla data di scadenza.
Dalla data di efficacia del recesso, il concessionario dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno al concedente.
Per motivi di pubblica utilità l’Amministrazione potrà recedere, revocare o sospendere, in tutto o in parte, la vigenza della presente concessione, senza che ciò comporti alcun diritto di risarcimento per il concessionario.
Si potrà procedere alla risoluzione del contratto nei seguenti casi:
a) quando il concedente ed il concessionario, per mutuo consenso, sono d'accordo sull'estinzione del contratto prima dell'avvenuto compimento dello stesso; il gestore ha diritto alla restituzione della cauzione definitiva;
b) per sopravvenuta, assoluta e definitiva impossibilità della prestazione da parte del concessionario per causa ad esso non imputabile; il concessionario ha diritto alla restituzione della cauzione definitiva;
c) per frode, grave negligenza e inadempimento, mancato rispetto degli obblighi e delle condizioni sottoscritte, cessazione di attività; il Comune incamera la cauzione definitiva, salvo l’ulteriore diritto al risarcimento danni;
d) per ricorso al subaffidamento: il Comune incamera la cauzione definitiva;
e) mancata reintegrazione della cauzione definitiva a seguito dei prelevamenti operati dal Comune per fatti connessi con l'esecuzione del contratto; il Comune incamera la parte restante della cauzione;
f) mutamento (dello statuto) della natura giuridica e/o dell’attività del concessionario, ove il concedente decida di non continuare il rapporto contrattuale con il medesimo, il concessionario ha diritto alla restituzione della cauzione definitiva; la medesima procedura si adotta in caso di affitto e usufrutto dell'azienda;
g) ove il concedente, in qualunque momento dell'esecuzione, comunichi al concessionario di voler sciogliere unilateralmente il contratto per comprovati motivi di pubblico interesse; il concessionario ha diritto alla restituzione della cauzione definitiva;
h) per fallimento dell’impresa;
i) Negli altri casi previsti dal presente capitolato e dalla vigente normativa.
Il concedente si riserva inoltre di valutare e decidere l’immediata risoluzione del contratto anche nei seguenti casi:
j) accertata somministrazione da parte di dirigenti, tecnici o medici tesserati dall’organismo sportivo concessionario, verso atleti, compresi i non tesserati, o i tesserati di altre società, di prodotti o procedimenti diretti ad alterare la prestazione sportiva così come elencati e descritti nelle liste periodicamente pubblicate dalla World anti doping Agency (Wada), ivi compreso l’uso al fine di alterare la prestazione sportiva di principi regolarmente inseriti nella farmacopea nazionale ma concepiti per la cura di specifiche affezioni: il Comune incamera la cauzione definitiva;
k) reiterata inosservanza delle normative statali e regionali concernenti la tutela della salute degli atleti, con particolare riguardo all’acquisizione delle certificazioni di idoneità alle attività sportive, fatta salva ogni ulteriore azione risarcitoria: il Comune incamera la cauzione definitiva;
l) gravi e reiterati episodi di comportamento antisportivo e/o violento, nonché di vandalismo nei confronti di oggetti, strutture, attrezzature o mezzi pubblici di trasporto dei quali si siano resi responsabili gli atleti appartenenti alle squadre dell’organismo concessionario nell’ambito delle attività sportive programmate, anche al di fuori dell’impianto oggetto del presente affidamento, sanzionati in via definitiva dalle competenti autorità: il concedente incamera la cauzione definitiva;
m) irregolarità e/o reati di carattere contabile e/o fiscale commessi da tesserati dall’organismo sportivo concessionario nella conduzione dell’organismo medesimo,
anche in relazione a partite non attinenti la gestione dell’impianto, sanzionati in via definitiva dalle competenti autorità: il concedente incamera la cauzione definitiva;
n) abusiva posa in opera all’interno delle aree oggetto del presente affidamento di manufatti non autorizzati quali xxxxxxx, magazzini, ripostigli comunque realizzati e destinati, salva ogni altra azione a tutela: il concedente incamera la cauzione definitiva.
In caso di recesso unilaterale da parte del concessionario, lo stesso sarà obbligato a risarcire gli eventuali danni derivati agli utenti per le manifestazioni già programmate.
La risoluzione del contratto viene disposta con atto dell'organo competente.
L'avvio e la conclusione del procedimento risolutorio sono comunicati al concessionario con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, indirizzata al concessionario nel domicilio legale indicato in contratto, salve le ulteriori disposizioni di cui alla legge 7/8/1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni;
Nel caso di risoluzione per mancato o non conforme adempimento del servizio l’Amministrazione, qualora ciò sia possibile, intimerà per iscritto al concessionario di adempiere entro un congruo termine. Qualora lo stesso non adempia nei termini indicati, l’Amministrazione potrà procedere alla risoluzione incamerando la cauzione, salvo l’ulteriore risarcimento del danno.
ART. 4
MANUTENZIONE ORDINARIA
Oltre a quanto già previsto dall’art.2 della presente convenzione, il concessionario, a proprie spese, dovrà eseguire sull’impianto oggetto della presente convenzione, tutti gli interventi di manutenzione ordinaria necessari al fine di mantenere i campi da gioco in condizioni idonee alla pratica delle attività sportive, nonché mantenere gli spogliatoi e le altre strutture assegnate idonee e funzionali all’uso cui sono destinate e le pertinenze in modo adeguato.
Si intende per manutenzione ordinaria oltre all'accurata pulizia dell’area effettuata in tempi e con modalità tali da garantire igiene e sicurezza degli atleti e decoro dell’area stessa:
- La sostituzione delle lampade dell’impianto di illuminazione.
- apertura, chiusura, sorveglianza degli impianti durante le attività, custodia delle chiavi, dei beni e delle attrezzature, controllo e gestione degli ingressi e delle aree riservate a particolari categorie (tale mansione comporta anche l’impedire l’accesso a persone non autorizzate e l’uso improprio delle attrezzature);
- pulizie giornaliere e periodiche;
- conduzione, manutenzione e controlli igienico - sanitari;
- osservanza, per tutta la vigenza della convenzione, della normativa vigente in materia di sicurezza ( D.M. 18.3.1996, D.M 06.06.2005, X.Xxx. 81/2008, D.Lgs. 106/2009) sia in
materia di previsione incendi, di primo soccorso e di “emergenza” in generale;
- riscossione delle quote d’uso a carico dell’utenza;
- pulizia, taglio delle erbe, manutenzione ed irrigazione dei tappeti erbosi adiacenti gli impianti nonché taglio delle cime degli alberi che eventualmente aggettano all’interno dell’impianto;
- imbiancature periodiche, verniciature delle parti in ferro;
- direzione dell’impianto con nomina di un responsabile da comunicare all’atto dell’inizio della gestione;
- tenuta della contabilità delle entrate e delle spese, con obbligo di sottoporla ad ogni richiesta di controllo da parte del Comune di Ortona;
- tenuta in perfetta efficienza, con reintegro scorte di medicamenti di consumo per apparati e altre attrezzature di pronto soccorso;
- altre prestazioni urgenti collegate ad eventi imprevedibili e finalizzate al corretto utilizzo dell’impianto e alla continuità delle attività svolte nel medesimo;
- segnalazione all’ufficio comunale competente di ogni e qualsiasi problematica venutasi a
creare in corso di esecuzione del servizio
- Riparazione degli impianti elettrici, idrici e igienico sanitari con rinnovi e sostituzioni dei componenti deteriorati, comprese tutte le opere necessarie a mantenerli in efficienza;
- Riparazione con eventuali rinnovi e sostituzioni dei componenti, trattamenti protettivi e verniciature dei serramenti, e delle opere in ferro e in legno esistenti;
- Piccole riparazioni, con eventuali demolizioni e riprese additive, degli intonaci e rivestimenti murali;
- Piccole riparazioni dei rivestimenti e pavimenti garantendo una costante analisi e un immediata informazione al Comune di Ortona degli eventuali distacchi;
- Riparazione e mantenimento delle stuccature, con eventuali sostituzioni parziali, dei pavimenti e dei rivestimenti in materiale ceramico;
- Sostituzione di ogni tipo di vetro danneggiato;
- Piccole riparazioni delle opere in lattoneria;
- Verniciature periodiche e riparazioni delle ringhiere e corrimani;
- controllo dell’efficienza degli scarichi a pavimento (assenza di ristagni d’acqua, in particolare per le docce);
- controllo dell’efficienza delle lampade e dello stato dei corpi illuminanti (eventuali rotture, distacchi ect.);
- regolazione dell’intensità luminosa a seconda delle esigenze e del livello di attività;
- controllo esterno del quadro elettrico generale e dei quadri secondari (accensione spie, posizione interruttori, stato dei fusibili ect.), per accertare lo stato di sicurezza e protezione delle apparecchiature;
- manutenzione di tutte le parti della tensostruttura di copertura;
- manutenzione e tenuta delle aree verdi concesse compresi gli alberi e potatura degli alberi aggettanti all’interno dell’area che ricomprende la struttura sportiva assegnata.
Sono inoltre a carico del concessionario le spese:
- per la volturazione, creazione o allaccio di tutte le utenze quali luce, gas, acqua, telefono ecc.;
- per i consumi di acqua, energia elettrica, combustibili vari, spese telefoniche;
- per la manutenzione ordinaria degli impianti tecnologici compreso il controllo annuale della caldaia per il riscaldamento;
In caso di accertato pericolo per l’incolumità delle persone il concessionario provvederà immediatamente a propria cura e spese ai necessari transennamenti e/o provvedimenti temporanei per il pubblico, dandone comunicazione all’Amministrazione fino alla rimozione del pericolo.
Il concessionario si obbliga comunque a mantenere l’impianto in perfetto stato di efficienza e conservazione adeguato all’utilizzo quotidiano da parte degli atleti, così da poterlo riconsegnare al concedente, al termine della convenzione, in perfetto stato di funzionalità salvo il normale deterioramento d’uso.
ART. 5
MANUTENZIONE STRAORDINARIA
Rimane a carico del Comune di Ortona la manutenzione straordinaria degli impianti e delle attrezzature.
E’ consentito, previo accordo tra le parti, l’esecuzione da parte del concessionario di lavori di competenza del concedente, con costo degli stessi a scomputo del canone concessorio.
Gli impianti sono consegnati allo stato attuale in cui si trovano, come da relativo verbale di consegna.
Il concessionario non potrà procedere autonomamente ad opere di manutenzione straordinaria, o costruzione di altri impianti o recinzioni o migliorie sull’area oggetto di affidamento se non previamente autorizzate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
Nessun onere sarà a carico del concedente per eventuali migliorie apportate e tali opere rimarranno comunque nella proprietà del concedente stesso alla scadenza del contratto.
ART. 6
USO DELLE STRUTTURE SPORTIVE
Il concessionario assume l’onere di osservare scrupolosamente gli obblighi previsti nella presente convenzione, pena la revoca della stessa.
Il concessionario si impegna a garantire la salvaguardia dell’impianto sportivo, il suo utilizzo ottimale e lo svolgimento in esso l’attività sportiva del tennis, a favore di tutti i cittadini
Durante l’utilizzo delle strutture sportive oggetto della presente convenzione il concessionario garantisce il mantenimento di un corretto contegno civile e morale da parte degli atleti e del personale di servizio. Nel corso dell’utilizzo della struttura da parte degli atleti dovrà essere sempre presente un custode-responsabile incaricato del concessionario il cui nominato deve essere comunicato al concedente.
Il concedente potrà richiedere la sostituzione degli incaricati della ditta concessionaria per incapacità o grave negligenza o per comportamento scorretto nei rapporti con gli atleti ed i cittadini. E’ comunque riservato al concedente il diritto di far uso degli impianti per manifestazioni che riterrà opportuno effettuarvi o far effettuare, dandone specifico preavviso di quindici (15) giorni, per tali utilizzazioni, nel limite di dieci giornate l’anno, l’uso degli impianti avverrà a titolo gratuito.
Per eventuali danni causati alle strutture sportive durante l’uso delle stesse per manifestazioni programmate, questi saranno a carico del concedente.
ART. 7
PROGRAMMAZIONE USO IMPIANTI
Il concessionario introiterà direttamente le entrate derivanti dalle tariffe praticate, che dovranno essere preventivamente approvate dal concedente, così come la disponibilità oraria e le modalità di utilizzo e prenotazione delle strutture;
ART. 8
ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO
Il concessionario di impegna a versare al concedente il canone annuo per l’affidamento della gestione dell’impianto sportivo, pari alla somma di €. offerta in sede di gara, oltre
I.V.A. vigente.
Il canone dovrà essere versato al concedente per il primo anno entro 30 (trenta) giorni all’aggiudicazione definitiva, e per i seguenti entro il 30 gennaio dell’anno di riferimento,
In ogni caso il pagamento della somma, sia per la prima che per le successive annualità, costituirà condizione per la gestione dell’impianto.
Il mancato pagamento comporterà automaticamente la revoca dell’affidamento, così come anche la mancata realizzazione di quanto indicato e dichiarato nel progetto tecnico di gestione pluriennale degli impianti o degli incrementi e migliorie proposte in sede di offerta tecnica.
ART. 9
STATO DI CONSISTENZA DEGLI IMPIANTI
Al momento della consegna della struttura un incaricato del concedente redigerà, in contraddittorio con il legale rappresentante della ditta concessionaria, lo stato di consistenza dell’impianto.
Alla scadenza della convenzione gli immobili oggetto dello stato di consistenza dovranno essere riconsegnati al concedente nelle medesime condizioni in cui si trovano descritti nello stato di consistenza stesso, salvo il normale deterioramento d’uso e con il trasferimento, senza riconoscimento economico, degli interventi di miglioria effettuati.
In ogni caso il concedente si riserva di effettuare visite periodiche negli impianti oggetto di concessione e di prescrivere l’esecuzione di quei lavori di manutenzione ordinaria che si reputino necessari ad assicurare alla struttura la funzionalità.
ART. 10 RESPONSABILITA’
Il Concessionario assume la piena ed incondizionata responsabilità civile verso terzi e a tal fine si obbliga a stipulare apposita adeguata polizza assicurativa con primaria società.
Copia della polizza dovrà essere trasmessa al concedente entro 15 giorni dall’aggiudicazione provvisoria e, comunque, prima dell'inizio della gestione.
Il concedente non risponderà di alcun danno che possa derivare a persone o cose in seguito ad eventuali incidenti durante le gare, allenamenti ed ogni altro utilizzo diretto degli impianti da parte del Concessionario.
ART. 11
PUBBLICITA’ COMMERCIALE
Al concessionario competono in esclusiva gli introiti derivanti dalla vendita di spazi pubblicitari all’interno degli impianti, rispetto alla quale determina autonomamente i relativi corrispettivi e sostiene altresì ogni eventuale costo di allestimento.
Il concessionario, ai fini di cui sopra, dovrà tuttavia presentare un progetto da sottoporre all’approvazione dei competenti organi comunali. Il progetto dovrà comprendere tra l’altro l’indicazione dei corrispettivi richiesti.
Ogni concessione dovrà avere scadenza temporalmente coincidente con quella del contratto di affidamento.
In caso di cessione dei diritti pubblicitari ad agenzia specializzata, il relativo contratto dovrà avere scadenza coincidente a quella del contratto di affidamento.
Il concessionario sarà comunque tenuto all’osservanza delle disposizioni impartite dal concedente, pena la decadenza dal diritto di disporre degli spazi.
E’ fatto salvo in ogni caso il pagamento delle imposte dovute per legge.
Il concedente si riserva il diritto di veto per ogni forma di pubblicità che costituisca violazione di legge o che a proprio insindacabile parere contrasti con la sensibilità comune.
E’ parimenti vietata la pubblicità elettorale o comunque di partiti o formazioni politiche.
ART. 12
INADEMPIMENTO E REVOCA
Oltre che nei casi espressamente previsti nella presente convenzione, nel bando di gara e nel relativo capitolato, la presente convenzione, previa diffida del concedente può essere revocata anche in caso di rilevata incapacità o gravi negligenze nella gestione ed utilizzo della struttura.
ART. 13 DISPOSIZIONI FINALI
Il rapporto tra il concedente e Concessionario si configura come atto di concessione amministrativa della gestione di un servizio e pertanto il rapporto stesso oltre ad essere oggetto di revoca per motivi di interesse pubblico, non è soggetto alle norme della Legge 27.01.1963, n. 19, sulla tutela giuridica dell’avviamento commerciale.
ART. 15
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il concedente, ai sensi dell’art. 13 della Legge 30.06.2003, n. 196, e successive modificazioni, informa il concessionario che tutti dati forniti dallo stesso saranno raccolti, registrati, organizzati e
conservati per le finalità di gestione del servizio e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.
Il trattamento dei dati avrà luogo mediante strumenti sia di tipo cartaceo che informatico, idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza, anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto contrattuale, per le finalità del rapporto medesimo.
Il titolare del trattamento è il Comune di Ortona.
ART. 16
ESCLUSIONE DELL’ARBITRATO
Ove il concessionario ritenga insoddisfacenti le decisioni del responsabile del procedimento di cui all’art.30 del capitolato, la definizione della controversia è attribuita al Foro di Chieti. E’ infatti esclusa la possibilità di deferire le controversie attinenti alla convenzione di affidamento ad arbitri
ART. 17 SPESE
Trattandosi di prestazione soggetta ad I.V.A., si chiede la registrazione a tassa fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 131/1986 e s.m.i., con onere a carico del concessionario.
E richiesto io Segretario Comunale rogante ho ricevuto quest’atto, ne ho data lettura alle parti che, a mia richiesta, l’hanno dichiarato conforme alla loro volontà ed in segno di accettazione lo sottoscrivono.
Questo atto composto da numero ( ) facciate e da numero
( ) xxxxx, escluse le sottoscrizioni, scritto sotto la mia direzione da persona di mia fiducia mediante apparecchiature informatiche e completato da me ufficiale rogante viene dai comparenti e da me medesimo firmato come segue:
IL CONCEDENTE
Il Dirigente dei Servizi Sociali Culturali e Tempo Libero del Comune di Ortona
IL CONCESSIONARIO
Il rappresentante legale
Il Segretario Comunale