Accordo
Accordo
relativo all’attuazione dell’Accordo di Parigi tra la Confederazione Svizzera e la Georgia
Concluso il 18 ottobre 2021
Entrato in vigore il 17 dicembre 2021
La Confederazione Svizzera e
la Georgia,
di seguito denominate «Parti»,
tenendo conto delle relazioni amichevoli tra le Parti;
intendendo rafforzare tali relazioni e la cooperazione proficua tra le Parti;
riaffermando l’impegno delle Parti a favore della democrazia, dello Stato di diritto, dei diritti umani e dei diritti fondamentali, in accordo con il diritto internazionale, tra cui lo Statuto delle Nazioni Unite1 e la Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo;
ricordando l’Accordo di Parigi, concluso il 12 dicembre 20152, in particolare gli articoli 4, 6 e 13 e le decisioni pertinenti adottate in virtù di detto Accordo;
riaffermando la loro intenzione di modificare il presente Accordo in funzione delle ulteriori direttive che saranno adottate dalla Conferenza delle Parti dell’Accordo di Parigi (Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties of the Paris Agreement, CMA);
ricordando gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite;
sottolineando la necessità di ridurre a zero le emissioni globali nette di carbonio entro il 2050 tenendo conto dell’articolo 4 paragrafo 1 dell’Accordo di Parigi e dei risultati pubblicati nel rapporto speciale del Gruppo intergovernativo sul cambia- mento climatico (Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC) sulle ripercus- sioni di un riscaldamento globale pari a 1,5 gradi centigradi al di sopra dei livelli pre-industriali e sui relativi percorsi di riduzione delle emissioni globali di gas a effetto serra;
ricordando l’importanza di formulare e comunicare al segretariato dell’Accordo di Parigi la messa a punto di strategie a lungo termine a basse emissioni di gas a effetto serra conformemente all’articolo 4 paragrafo 19 dell’Accordo di Parigi;
osservando che la cooperazione di cui all’articolo 6 dell’Accordo di Parigi permette di accrescere l’ambizione delle azioni di mitigazione e di adattamento;
RU 2021 755
1 RS 0.120
2 RS 0.814.012
riaffermando l’impegno nell’assicurare la trasparenza ed evitare la doppia contabi- lizzazione, nel proteggere l’ambiente e nel promuovere uno sviluppo sostenibile nel rispetto dei diritti dell’uomo;
riconoscendo che l’attuale contributo determinato a livello nazionale dalla Confede- razione Svizzera nel quadro dell’Accordo di Parigi comprende l’utilizzo di risultati di mitigazione trasferiti a livello internazionale;
osservando che la Georgia considera il trasferimento internazionale delle riduzioni di emissioni a condizione che non costituisca un ostacolo per il raggiungimento del contributo determinato a livello nazionale;
osservando che ogni Parte può assumere il ruolo di Parte trasferente o Parte riceven- te conformemente al presente Accordo,
hanno convenuto quanto segue:
Art. 1 Definizioni generali
Ai fini del presente Accordo si applicano le seguenti definizioni:
1. «Risultato di mitigazione trasferito a livello internazionale»:
a. un «risultato di mitigazione» che corrisponde alla riduzione o all’assorbimento di emissioni pari a una tonnellata metrica di CO2 equivalente (CO2eq) applicando metodi e orientamenti conformemente all’articolo 4 paragrafo 13 dell’Accordo di Parigi;
b. un «risultato di mitigazione trasferito a livello internazionale», di segui- to denominato «ITMO» (Internationally Transferred Mitigation Outco- me), è un risultato di mitigazione trasferito e riconosciuto conforme- mente all’articolo 8.
2. «Ente ricevente» è un ente che riceve gli ITMO riconosciuti in virtù del pre- sente Accordo.
3. «Attività di mitigazione» è un progetto o un programma volto a limitare le emissioni di gas a effetto serra.
4. «Autorizzazione» designa la dichiarazione formale con la quale ogni Parte, conformemente all’articolo 5 del presente Accordo, si impegna pubblica- mente, in attesa che siano soddisfatti tutti i requisiti necessari al trasferimen- to di cui all’articolo 7, a riconoscere il trasferimento internazionale di risul- tati di mitigazione e il relativo utilizzo ai fini del raggiungimento degli
«NDC» (Nationally Determined Contribution) o per altri scopi di mitigazio- ne.
5. «Rapporto biennale di trasparenza» si riferisce ai rapporti di cui all’articolo 13 dell’Accordo di Parigi.
6. «Rettifica corrispondente» è un elemento dei rapporti previsti dall’Accordo di Parigi volto a garantire che si evitino doppie contabilizzazioni degli ITMO in applicazione dell’articolo 4 paragrafo 13, dell’articolo 6 paragrafo 2 e dell’articolo 13 paragrafo 7 lettera b dell’Accordo di Parigi.
7. «Ente autorizzato a effettuare trasferimenti» è l’ente autorizzato dalla Parte trasferente, in conformità alle procedure nazionali, a trasferire risultati di mitigazione riconosciuti in virtù del presente Accordo.
8. «Certificazione» corrisponde all’iscrizione in un registro di un risultato di mitigazione trasferibile.
9. «Descrittivo dell’attività di mitigazione» o «MADD» (Mitigation Activity Design Document) è un documento che descrive l’attività di mitigazione.
10. «Rapporto di monitoraggio» è un rapporto sugli indicatori che consentono di verificare i risultati di un’attività di mitigazione. La responsabilità della pre- parazione di tale rapporto compete all’Ente autorizzato a effettuare trasferi- menti.
11. «Contributo determinato a livello nazionale» o NDC corrisponde al contri- buto di una Parte dell’Accordo di Parigi conformemente all’articolo 3.
12. «Periodo di attuazione dell’NDC» corrisponde al periodo a disposizione di una Parte dell’Accordo di Parigi per raggiungere l’NDC.
13. «Riconoscimento di trasferimento» corrisponde all’iscrizione di un’informazione in un registro per confermare un trasferimento, senza certi- ficazione di quote.
14. «Registro» è un sistema digitale per tracciare i risultati di mitigazione.
15. «Parte ricevente» è la Parte del presente Accordo che riconosce nel proprio registro in quanto ITMO i risultati di mitigazione trasferiti a livello interna- zionale.
16. «Parte trasferente» è la Parte del presente Accordo che riconosce nel proprio registro in quanto aggiunte al livello di emissioni coperto dal proprio NDC i risultati di mitigazione trasferiti a livello internazionale.
17. «Organismo di verifica» è l’organismo indipendente di terza parte che veri- fica i rapporti di monitoraggio.
18. «Rapporto di verifica» è il rapporto allestito dall’organismo di verifica per confermare l’esattezza di un rapporto di monitoraggio;
19. «Anno» corrisponde all’anno in cui è stato ottenuto un risultato di mitiga- zione.
Art. 2 Scopo
Il presente Accordo mira a stabilire il quadro legale per il trasferimento di risultati di mitigazione da utilizzare ai fini del raggiungimento degli NDC o per scopi di miti- gazione diversi dal conseguimento dell’NDC. A tale riguardo, entrambe le Parti promuovono lo sviluppo sostenibile e garantiscono l’integrità ambientale e la traspa- renza, anche a livello di governo, come pure una contabilizzazione efficace volta a evitare doppie contabilizzazioni.
Art. 3 Integrità ambientale
Per assicurare l’integrità ambientale dei risultati di mitigazione il cui trasferimento e utilizzo sono autorizzati si applicano i seguenti principi e requisiti minimi:
1. i risultati di mitigazione sono reali, verificati, aggiunti ai risultati che sareb- bero comunque stati ottenuti e durabili o raggiunti in un sistema che ne ga- rantisca la durabilità, ad esempio compensando in modo appropriato even- tuali riconversioni;
2. i risultati di mitigazione si riferiscono alle mitigazioni ottenute a partire dal 2021;
3. l’anno di un risultato di mitigazione e il relativo utilizzo rientrano nello stes- so periodo di attuazione dell’NDC;
4. i risultati di mitigazione sono generati da attività che:
a. non comportano un aumento delle emissioni globali,
b. sono in linea con le strategie di ogni Parte per uno sviluppo a basse emissioni,
c. favoriscono la transizione verso uno sviluppo a basse emissioni con- formemente alla riduzione a zero delle emissioni nette di carbonio entro il 2050,
d. non comprendono attività basate sull’energia nucleare ed evitano di mantenere livelli di emissioni, tecnologie o pratiche ad elevate emissio- ni di carbonio incompatibili con il raggiungimento dell’obiettivo a lun- go termine dell’Accordo di Parigi, in particolare qualsiasi attività basata sull’utilizzo costante di combustibili fossili,
e. promuovono un’azione climatica più intensa e tutelano contro incentivi a favore di un abbassamento delle ambizioni delle Parti interessate,
f. limitano il rischio di rilascio di carbonio,
g. considerano valori di riferimento prudenziali ai fini di uno sviluppo che preveda il minimo delle emissioni,
h. tengono conto di tutte le politiche nazionali esistenti e previste, anche a livello legislativo,
i. prendono in considerazione altri fattori finalizzati a incentivare la Parte trasferente a intensificare la propria azione climatica,
j. collegano i risultati di mitigazione alle fonti di finanziamento, ove op- portuno,
k. prevengono ripercussioni sull’ambiente e sulla società, ad esempio sulla qualità dell’aria e sulla biodiversità, sulle disuguaglianze sociali e sulla discriminazione di gruppi di popolazione basata sul genere, sull’etnia o sull’età.
Art. 4 Sviluppo sostenibile
I risultati di mitigazione il cui trasferimento e utilizzo sono autorizzati sono generati da attività che:
1. sono conformi allo sviluppo sostenibile e alle strategie e politiche corrispon- denti;
2. sono conformi alle strategie di sviluppo a lungo termine a basse emissioni, se del caso, e promuovono uno sviluppo a basse emissioni;
3. prevengono altre ripercussioni sull’ambiente e rispettano le normative na- zionali e internazionali in materia ambientale;
4. prevengono i conflitti sociali e rispettano i diritti dell’uomo.
Art. 5 Autorizzazione
1. Il trasferimento internazionale e l’utilizzo di risultati di mitigazione ai fini del raggiungimento degli NDC o di altri scopi di mitigazione diversi dal raggiungimento degli NDC richiede l’autorizzazione di ogni Parte conformemente all’articolo 6 paragrafo 3 dell’Accordo di Parigi, agli articoli 3 e 4 del presente Accordo e ai rispettivi requisiti nazionali.
2. Ogni Parte stabilisce una procedura che consente agli enti di inoltrare richieste di autorizzazione, pubblica i propri requisiti nazionali, tra cui l’inoltro di un MADD, e informa l’altra Parte in caso di modifiche.
3. Ogni Parte pubblica le proprie autorizzazioni, compreso il MADD, in inglese nel rispettivo registro di cui all’articolo 9 paragrafo 1 del presente Accordo e informa l’altra Parte, anche in merito a eventuali modifiche o aggiornamenti apportati nelle autorizzazioni. Ogni Parte inoltra le autorizzazioni al segretariato dell’Accordo di Parigi o a un ente ad hoc stabilito nelle decisioni pertinenti della CMA.
4. Ogni Parte può rivedere la coerenza tra le autorizzazioni corrispondenti e pubbli- care una dichiarazione in caso di incoerenze. In assenza di tale dichiarazione, il trasferimento è autorizzato conformemente al paragrafo 1 del presente articolo dopo 30 giorni civili a decorrere dalla data di pubblicazione delle autorizzazioni da parte di entrambe le Parti.
5. Su richiesta dell’Ente autorizzato a effettuare trasferimenti, ogni Parte può ag- giornare o modificare le proprie autorizzazioni secondo le procedure di cui al pre- sente articolo. Gli aggiornamenti e le modifiche assumono validità secondo le moda- lità previste al paragrafo 4 del presente articolo.
Art. 6 Forma dell’autorizzazione
1. La dichiarazione di autorizzazione fa riferimento al MADD e comprende:
a. l’identificazione dell’attività di mitigazione che genera i risultati di mitiga- zione;
b. la definizione in particolare delle metodologie standard o di riferimento ap- plicate e dei requisiti per i rapporti di monitoraggio e di verifica;
c. la definizione del periodo di certificazione per l’attività di mitigazione;
d. se del caso, la definizione del/i periodo/i di attuazione degli NDC durante cui è consentito utilizzare gli ITMO;
e. il massimo totale cumulato dei risultati di mitigazione il cui trasferimento e utilizzo sono autorizzati;
f. se del caso, il riferimento all’autorizzazione corrispondente dell’altra Parte.
2. L’autorizzazione della Parte trasferente comprende l’identificazione dell’Ente autorizzato a effettuare trasferimenti.
Art. 7 Monitoraggio, verifica ed esame
1. Per ogni attività di mitigazione che genera gli ITMO riconosciuti in virtù del presente Accordo sono richiesti rapporti di monitoraggio e relative verifiche. Un organismo di verifica approvato da entrambe le Parti e scelto dall’Ente autorizzato a effettuare trasferimenti allestisce un rapporto di verifica e inoltra i rapporti di moni- toraggio e di verifica a ogni Parte.
2. Ogni Parte pubblica informazioni in merito agli organismi di verifica riconosciu- ti.
3. Ogni Parte pubblica i rapporti di monitoraggio e di verifica.
4. Ogni Parte esamina i rapporti di monitoraggio e di verifica basandosi sui requisiti definiti nell’autorizzazione di cui all’articolo 6 paragrafo 1 lettera b del presente Accordo. L’autorizzazione di ogni Parte entra in vigore se non pervengono obiezioni entro 90 giorni civili a decorrere dalla data di inoltro dei rapporti di monitoraggio e di verifica da parte dell’organismo di verifica.
5. Entro 90 giorni civili a decorrere dalla data di inoltro dei rapporti di monitoraggio e di verifica da parte dell’organismo di verifica, la Parte trasferente esamina se i risultati di mitigazione il cui trasferimento è autorizzato soddisfano i seguenti requi- siti per il trasferimento:
a. i risultati di mitigazione non sono oggetto di doppie contabilizzazioni in altri sistemi nazionali o internazionali o per altri scopi;
b. non risultano discrepanze con le disposizioni che figurano nell’autorizzazione;
c. non risulta alcuna violazione dei diritti dell’uomo o di normative nazionali della Parte trasferente nell’attuazione delle attività di mitigazione che gene- rano i risultati di mitigazione.
La Parte trasferente pubblica una dichiarazione di esame inoltrandone una notifica alla Parte ricevente e all’Ente autorizzato a effettuare trasferimenti.
6. Entro 30 giorni civili a decorrere dall’esito positivo dell’esame della Parte trasfe- rente, la Parte ricevente conferma che i requisiti per il trasferimento sono soddisfatti. La Parte ricevente pubblica tale conferma inoltrandone una notifica alla Parte trasfe- rente e all’Ente autorizzato a effettuare trasferimenti.
Art. 8 Riconoscimento dei trasferimenti
Ogni Parte riconosce i trasferimenti autorizzati di risultati di mitigazione per i quali sono disponibili dichiarazioni positive delle Parti conformemente all’articolo 7 paragrafi 5 e 6 del presente Accordo:
1. Su richiesta dell’Ente autorizzato a effettuare trasferimenti, la Parte trasferente notifica il trasferimento all’entità ricevente e alla Parte ricevente. La notifica com- prende l’identificazione dell’Ente ricevente e indicazioni sulla quantità di risultati di mitigazione trasferiti, identificativi univoci per ogni risultato di mitigazione che ne specifichino l’origine e l’anno, il metodo applicabile per le rettifiche corrispondenti di cui all’articolo 10 del presente Accordo nonché un riferimento alla relativa auto- rizzazione.
2. La Parte trasferente riconosce il trasferimento dei risultati di mitigazione nel registro di cui all’articolo 9 paragrafo 1 come pure il carattere aggiuntivo di tali risultati di mitigazione conformemente all’articolo 10 paragrafo 1 lettera b del presente Accordo.
3. La Parte ricevente riconosce i risultati di mitigazione trasferiti in quanto ITMO nel registro di cui all’articolo 9 paragrafo 1 del presente Accordo.
Art. 9 Registro
1. Per il riconoscimento dei trasferimenti, ogni Parte definisce e utilizza un registro dalle caratteristiche seguenti:
a. è pubblico;
b. è aggiornato conformemente alla pubblicazione di autorizzazioni di cui all’articolo 5 paragrafo 3 del presente Accordo e al riconoscimento di trasfe- rimenti di cui all’articolo 8 paragrafi 2 e 3 del presente Accordo;
c. comprende identificativi univoci per tutti gli ITMO riconosciuti in virtù del presente Accordo, indicazioni sull’origine e sull’anno, un riferimento alle autorizzazioni nonché la documentazione richiesta per il riconoscimento del trasferimento di risultati di mitigazione.
2. Le Parti possono definire un registro comune per l’emissione, il trasferimento e il tracciamento delle unità internazionali che rappresentano gli ITMO.
Art. 10 Rettifiche corrispondenti
1. Per evitare doppie contabilizzazioni di risultati di mitigazione trasferiti, le Parti effettuano rettifiche corrispondenti come segue:
a. alle emissioni e agli assorbimenti per i settori e i gas a effetto serra coperti dall’NDC;
b. addizionando tutti i risultati di mitigazione trasferiti per la prima volta e sot- traendo i risultati di mitigazione utilizzati per raggiungere l’NDC di una Par- te.
2. Ogni Parte avente un NDC riferito a più anni addiziona o sottrae al suo livello di emissioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo la somma di tutti i risultati di mitigazione trasferiti per la prima volta o utilizzati per raggiungere il proprio NDC.
3. Ogni Parte avente un NDC riferito a un singolo anno addiziona o sottrae al suo livello di emissioni di cui all’articolo 10 paragrafo 1 la somma di tutti i risultati di mitigazione trasferiti per la prima volta o utilizzati per raggiungere il proprio NDC nel relativo periodo di attuazione, dividendolo poi per il numero di anni compresi in tale periodo.
4. In alternativa, ogni Parte avente un NDC riferito a un singolo anno può definire un percorso di riduzione delle emissioni riferito a più anni, diversi percorsi o un budget per il periodo di attuazione dell’NDC conformemente all’attuazione e al raggiungimento del proprio NDC. La Parte in questione effettua rettifiche corrispon- denti conformemente al paragrafo 2 del presente articolo e comunica al segretariato dell’Accordo di Parigi, al più tardi in occasione del primo trasferimento riconosciuto in virtù del presente Accordo, il percorso di riduzione delle emissioni riferito a più anni, i diversi percorsi o il budget per il periodo di attuazione dell’NDC.
5. Conformemente all’articolo 13 paragrafo 7 lettera b dell’Accordo di Parigi, ogni Parte tiene conto delle rettifiche corrispondenti di cui ai paragrafi 1–4 del presente articolo per determinare in che misura ha raggiunto il proprio NDC.
Art. 11 Rapporto annuale
Ogni Parte inoltra al segretariato dell’Accordo di Parigi un rapporto annuale conte- nente informazioni quantitative in merito ai risultati di mitigazione trasferiti, ricevu- ti, posseduti, annullati e utilizzati, facendo riferimento allo scopo di utilizzo e corre- date da indicazioni che consentono di identificare in modo univoco gli ITMO, anche in relazione alla Parte trasferente o all’Ente ricevente, l’origine, l’anno e riferimenti ai rispettivi rapporti di monitoraggio e di verifica.
Art. 12 Rapporto biennale
Conformemente all’articolo 13 paragrafo 7 lettera b dell’Accordo di Parigi e alle modalità, procedure e linee guida di cui all’articolo 13 paragrafo 13 di detto Accor- do, ogni Parte fornisce un rapporto contenente le informazioni seguenti:
1. nel rapporto biennale sulla trasparenza comprendente l’inventario relativo all’anno finale dell’NDC, ogni Parte applica le rettifiche corrispondenti di cui all’articolo 10 paragrafi 1–4 del presente Accordo per determinare in che misura ha raggiunto il proprio NDC;
2. in ogni rapporto biennale sulla trasparenza inoltrato in relazione al periodo di attuazione dell’NDC in questione, ogni Parte fornisce le indicazioni seguenti:
a. informazioni annue sui risultati di mitigazione trasferiti per la prima volta e utilizzati;
b. se del caso, bilanci annui delle emissioni conformemente all’articolo 10 pa- ragrafo 1 del presente Accordo;
c. informazioni qualitative sui risultati di mitigazione trasferiti, con indicazioni sulle rettifiche corrispondenti effettuate conformemente al presente Accordo nonché indicazioni sui requisiti e sulle disposizioni per assicurare l’integrità ambientale e promuovere lo sviluppo sostenibile applicati in virtù del pre- sente Accordo.
Art. 13 Evitare doppie contabilizzazioni nell’ambito del finanziamento climatico internazionale
Le risorse finanziarie per l’acquisizione degli ITMO riconosciuti in virtù del presen- te Accordo non sono considerate assistenza fornita o mobilitata conformemente agli articoli 9, 10 e 11 dell’Accordo di Parigi, salvo disposizione diversa delle Parti del presente Accordo conformemente all’articolo 13 paragrafo 13 dell’Accordo di Parigi.
Art. 14 Autorità competenti
1. La Georgia ha autorizzato il Ministry of Environmental Protection and Agricultu- re ad agire in suo nome per raggiungere gli obiettivi e attuarli in virtù del presente Accordo.
2. La Confederazione Svizzera ha autorizzato il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni, rappresentato dall’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM), ad agire in suo nome per raggiungere gli obiettivi e attuarli in virtù del presente Accordo.
Art. 15 Preoccupazione comune
Le Parti convengono di unire i loro sforzi per combattere la corruzione e, in partico- lare, dichiarano che ogni regalo, offerta, pagamento, rimunerazione o vantaggio di qualsivoglia tipo e destinato a chiunque, direttamente o indirettamente, per ottenere un’autorizzazione o il riconoscimento di un trasferimento di cui al presente Accordo è considerato atto illegale o pratica di corruzione. Qualsivoglia atto di questo tipo rappresenta un motivo sufficiente per sospendere il riconoscimento di trasferimenti conformemente all’articolo 20 del presente Accordo. Le Parti si informano a vicenda senza indugio in caso di sospetto fondato di atto illegale o pratica di corruzione.
Art. 16 Entrata in vigore
Il presente Accordo entra in vigore 60 giorni dopo la firma delle Parti.
Art. 17 Emendamenti
Qualsivoglia emendamento o modifica al presente Accordo richiede la forma scritta e l’accordo di entrambe le Parti.
Art. 18 Risoluzione delle controversie
Eventuali controversie tra le Parti in merito all’interpretazione o all’applicazione del presente Accordo sono risolte per via diplomatica tramite negoziati diretti.
Art. 19 Denuncia del presente Accordo
1. Ogni Parte può denunciare il presente Accordo mediante notifica scritta all’altra Parte. Tale denuncia entra in vigore dopo quattro anni civili a decorrere dal termine del periodo di attuazione dell’NDC durante il quale la denuncia è stata notificata, ovvero al più presto nel 2034.
2. La Parte trasferente informa senza indugio gli Enti autorizzati a effettuare i trasferimenti in merito alla denuncia dell’Accordo.
Art. 20 Sospensione del riconoscimento di trasferimenti
1. Ogni Parte può sospendere il riconoscimento di un trasferimento se:
a. l’altra Parte non rispetta l’articolo 4 paragrafo 2 dell’Accordo di Parigi, te- nuto conto che la valutazione del mancato rispetto si fonda sulle considera- zioni pertinenti fatte dal comitato istituito conformemente all’articolo 15 dell’Accordo di Parigi;
b. l’altra Parte non rispetta le disposizioni del presente Accordo.
2. La sospensione del riconoscimento di trasferimenti è comunicata all’altra Parte mediante notifica scritta ed entra in vigore dopo 30 giorni civili a decorrere dalla data di ricezione della notifica scritta o in seguito, secondo quanto specificato in detta notifica.
Art. 21 Estinzione
1. Il presente Accordo e tutte le autorizzazioni in virtù del presente Accordo si estinguono nel momento in cui una delle Parti si ritira dall’Accordo di Parigi.
2. L’estinzione entra in vigore il giorno stesso dell’entrata in vigore del ritiro della Parte dall’Accordo di Parigi.
I firmatari autorizzati a tempo debito dai rispettivi Governi hanno firmato il presente Accordo.
Fatto a Berna, il 18 ottobre 2021, in due originali in lingua inglese, georgiana e tedesca, ogni testo facente ugualmente fede. In caso di divergenze prevale la versio- ne inglese.
Per la Confederazione Svizzera: Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx | Per la Georgia: Xxxxx Xxxxxxxxxxxx |