CONVENZIONE DI TIROCINIO CURRICULARE TRA
CONVENZIONE DI TIROCINIO CURRICULARE TRA
Alma Mater Studiorum Università di Bologna, (C.F. 80007010376) con sede in Bologna, Via Zamboni n. 33, rappresentata nella persona di Dott.ssa XXXXXXX XXXXXXX (C.F. TCCDNL62B61H501U), in qualità di Dirigente Area Formazione e Dottorato (d'ora innanzi l'Università)
E
ATS Sardegna - Azienda Tutela Salute (C.F. 92005870909) con sede legale in Xxx Xxxxxx Xxxxx, 00 - 00000 XXXXXXX (XX), rappresentata nella persona del Commissario Straordinario Dott. Xxxxxxx Xxxxxxx (C.F. TMSMSM70L15I452G). Delegato alla stipula della convenzione Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxx – Responsabile SC Formazione, Ricerca e Cambiamento Organizzativo, con deliberazione n. 1091 del 23.10.2018 (d'ora innanzi Soggetto ospitante) PREMESSO CHE
a) ai sensi dell’art.18 della legge n.196/1997 e successivo D.M. n.142/1998, le Università possono promuovere tirocini a beneficio di coloro che abbiano già assolto all’obbligo scolastico; b) in sintonia con le forme di concertazione previste dalla Riforma degli studi universitari si condivide la necessità di sviluppare adeguate forme di raccordo tra il mondo della formazione e il mondo del lavoro, al fine di migliorare la qualità dei processi formativi per favorire la diffusione della cultura d’impresa; c) il Regolamento generale d’ateneo per lo svolgimento dei tirocini (d’ora in poi Regolamento) attualmente vigente disciplina le tipologie e le modalità di svolgimento dei tirocini curriculari.
Si conviene e si stipula quanto segue:
Art. 1 - Oggetto della convenzione. Con la stipula della presente convenzione il Soggetto ospitante si rende disponibile ad accogliere studenti dell’Università per lo svolgimento di tirocini curriculari e professionalizzanti.
Art. 2 - Finalità. Il tirocinio consiste in un periodo di formazione a completamento del percorso di studi e persegue obiettivi didattici, di orientamento e di acquisizione di conoscenza del mondo produttivo che non si configura come un rapporto di lavoro.
Art. 3 - Modalità di svolgimento, programma di tirocinio e durata. L'Università assegna per ogni tirocinante un tutor accademico, quale responsabile didattico-organizzativo dello svolgimento del tirocinio. Il Soggetto ospitante individua un tutor interno, incaricato di seguire il percorso formativo dello stesso e di attestarne le attività svolte. Il tirocinio curriculare è promosso sulla base di un programma, approvato tramite applicativo tirocini, che ne espliciti i contenuti formativi e organizzativi, secondo il modello predisposto dall’Università. La durata del tirocinio è determinata dal numero di crediti formativi universitari (CFU) a esso attribuiti nel piano didattico del corso di studio dello studente. Al termine del tirocinio il Soggetto ospitante è tenuto a compilare il questionario di valutazione predisposto dall’Università. Art. 4 - Registro presenze. Al tirocinante viene rilasciato dall'Università un registro presenze, che deve essere compilato dal tirocinante e controfirmato dal tutor del Soggetto ospitante, al fine dell’attestazione delle presenze e dell’attività svolta.
Art. 5 - Obblighi assicurativi. I tirocinanti sono coperti dall’Università con
assicurazione contro gli infortuni che dovessero subire durante lo svolgimento delle attività previste dal tirocinio, ovunque svolte, nonché con assicurazione
per responsabilità civile per i danni che dovessero involontariamente causare a terzi (persone e/o cose) durante l'effettuazione delle predette attività. In caso di infortunio il Soggetto ospitante si impegna a dare tempestiva comunicazione all’Università affinché questa possa procedere agli adempimenti previsti dalla normativa vigente.
Art. 6 - Tutela della sicurezza e della salute degli studenti tirocinanti. Il Soggetto ospitante si impegna a garantire al tirocinante le condizioni di sicurezza e di igiene previste dalla normativa vigente. Gli obblighi a carico dello studente tirocinante sono declinati nel programma di tirocinio.
Art. 7 - Risultati dell'attività. La disciplina dei diritti di proprietà intellettuale su eventuali risultati prodotti nell'ambito dell'attività di tirocinio è rimessa a specifici accordi in tal senso occorsi tra il tirocinante e il Soggetto ospitante. Gli accordi predetti fanno salvi in ogni caso il diritto morale del tirocinante alla paternità dei risultati eventualmente prodotti e il diritto alla pubblicazione degli stessi, ferma restando la tutela di eventuali informazioni riservate del Soggetto ospitante.
Art. 8 - Trattamento dei dati personali. Le Parti si impegnano a trattare i dati personali dei soggetti coinvolti nei programmi di tirocinio in ottemperanza a quanto stabilito dal D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii e dal Regolamento (UE) 2016/679. Ciascuna delle Parti, in qualità di autonomo Titolare del trattamento dei dati personali di cui venga in possesso, dovrà trattare i dati nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia ed esclusivamente per le finalità connesse all’esecuzione del presente accordo.
Art. 9 - Durata. La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione e ha la durata di cinque anni. Le parti possono recedere unilateralmente
mediante comunicazione scritta a mezzo PEC, sottoscritta digitalmente dal firmatario del presente atto. Eventuali tirocini in corso devono comunque essere portati a termine.
Art. 10 - Controversie. Le parti si impegnano a risolvere amichevolmente tra loro eventuali controversie derivanti dalla presente convenzione. Per qualunque controversia dovesse insorgere tra le parti in ordine all’interpretazione, esecuzione e risoluzione della presente convenzione sarà competente il foro di Cagliari in via esclusiva.
Art. 11 - Imposta di bollo e registrazione. La presente convenzione è redatta in n. 1 esemplare digitale che le Parti, sottoscrivendola digitalmente, dichiarano di approvare in ogni sua parte e per intero. L’imposta di bollo, se dovuta, sarà assolta in modo virtuale dall’Università che, a seguito di autorizzazione dell’Agenzia delle Entrate n. 140328 del 13/12/2018, provvederà a versare all’erario l’intero importo. La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d’uso, ai sensi dell’art. 5 comma 2 del
D.P.R. n. 131/1986, a cura e spese della parte richiedente.
Per l'Università
Dott.ssa XXXXXXX XXXXXXX
Firmato digitalmente* Per il Soggetto ospitante
Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxx (delegato alla stipula) Firmato digitalmente*
* La data di stipula coincide con la data di apposizione dell’ultima firma digitale. Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii.