CONVENZIONE
tra la
Repubblica e Cantone Ticino rappresentata dal Consiglio di Stato (in seguito il Cantone)
la
Fondazione del Monte San Giorgio rappresentata dal Vicepresidente e dalla Site Manager
(in seguito la Fondazione) e il
Comune di Meride
rappresentato dal Sindaco e dal Segretario (in seguito il Comune)
concernente
l’applicazione dell’Accordo programmatico del 1° gennaio 2012 tra l’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM) e il Cantone Ticino relativo al perseguimento degli obiettivi programmatici
nel settore Patrimonio mondiale dell’UNESCO
per il sito
Monte San Giorgio
1. Oggetto
Oggetto della presente convenzione è l’attuazione dei progetti e dei provvedimenti atti a conseguire gli obiettivi stabiliti dall’Accordo programmatico del 1° gennaio 2012 tra l’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM) e il Cantone Ticino nel settore Patrimonio mondiale dell’UNESCO per il sito Monte San Giorgio.
Come tale essa precisa la ripartizione dei compiti tra Cantone, Fondazione e Comune e regola gli aspetti procedurali nonché quelli finanziari.
2. Basi legali di riferimento
Le basi legali di riferimento della presente convenzione sono:
- la Legge cantonale sulla protezione della natura del 12 dicembre 2001, in particolare i suoi art. 4, 22 cpv. 2 e 28 cpv. 1;
- il Regolamento sulla ricerca e sulla raccolta di rocce, minerali e fossili del 25 gennaio 2005, in particolare i suoi art. 1 cpv. 1 e 5 cpv. 1 lett. a);
- il Messaggio governativo n. 5943 del 3 luglio 2007 e relativo Decreto legislativo del 4 dicembre 2007 concernente la concessione di un contributo agli investimenti di fr. 600'000.- al Comune di Meride per la ristrutturazione del vecchio “Museo dei fossili” in nuovo “Museo e centro visitatori (visitor center) del Monte San Giorgio”, così come di un contributo di fr. 160'000.- alla costituenda Fondazione del Monte San Giorgio a copertura parziale delle spese di gestione (su mandato di prestazione);
- l’Accordo programmatico del 1° gennaio 2012 tra l’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM) e il Cantone Ticino concernente gli obiettivi programmatici nel settore Patrimonio mondiale dell’UNESCO per il sito Monte San Giorgio;
- lo Statuto della Fondazione del Monte San Giorgio del 20 agosto 2008.
3. Perimetro
La presente convenzione si applica all’intero territorio del sito del Patrimonio mondiale dell’UNESCO (v. carta geografica annessa).
4. Obiettivi
L’Accordo programmatico tra Confederazione e Cantone ha per oggetto i seguenti obiettivi strategici:
1. salvaguardia del valore universale eccezionale del patrimonio mondiale naturale
2. sensibilizzazione e formazione
3. gestione del sapere, della ricerca e del monitoraggio
4. comunicazione e garanzia territoriale
5. Competenze e progetti settoriali
Il perseguimento degli obiettivi di cui al punto precedente avviene attraverso progetti settoriali specifici elaborati dal Cantone, dalla Fondazione e dal Comune sulla base delle rispettive competenze.
La tabella che segue elenca i progetti settoriali (descritti in dettaglio nelle allegate Schede di progetto), nonché la ripartizione delle competenze per la loro attuazione.
Scheda | Titolo del progetto | Obiettivi strategici dell’Accordo programmatico | Competenza |
MSG1 | Ricerche paleontologiche e stratigrafiche sul Monte San Giorgio | 1. Salvaguardia del valore universale eccezionale 3. Gestione del sapere, della ricerca e del monitoraggio | Xxxxxxx |
XXX0 | Piattaforma e commissione scientifica transnazionale del Monte San Giorgio | 1. Salvaguardia del valore universale eccezionale 3. Gestione del sapere, della ricerca e del monitoraggio | Cantone |
MSG3 | Esposizione permanente del nuovo Museo e Centro visitatori del Monte San Giorgio | 1. Salvaguardia del valore universale eccezionale 2. Sensibilizzazione e formazione | Comune |
MSG4 | Gestione del sito | 2. Sensibilizzazione e formazione 3. Gestione del sapere, della ricerca e del monitoraggio 4. Comunicazione e garanzia territoriale | Fondazione |
MSG5 | Comunicazione e didattica del sito | 2. Sensibilizzazione e ambientale formazione 3. Gestione del sapere, della ricerca e del monitoraggio 4. Comunicazione e garanzia territoriale | Fondazione |
MSG6 | Attività divulgativa e promozionale del nuovo Museo e Centro visitatori del Monte San Giorgio | 1. Salvaguardia del valore universale eccezionale 2. Sensibilizzazione e formazione 4. Comunicazione e garanzia territoriale | Fondazione |
6. Prestazioni della Fondazione e del Comune
La Fondazione e il Comune sono incaricati dell’attuazione dei progetti di loro competenza stabiliti al punto 5. Entro i limiti delle proprie competenze, essi si impegnano a rispettare i contenuti dell’Accordo programmatico tra la Confederazione e il Cantone (allegato alla presente convenzione) e a fare tutto il possibile per il raggiungimento degli obiettivi prefissati nel programma quadriennale 2012-2015, secondo quanto stabilito nelle Schede di progetto.
La Fondazione e il Comune si impegnano a condurre i singoli progetti in modo parsimonioso e conformemente ai tempi e agli scopi previsti, nonché a garantire a lungo termine le rispettive prestazioni.
Essi si impegnano a segnalare tempestivamente al Cantone ogni modifica dovesse intervenire nel programma quadriennale. Ciò in modo particolare nel caso in cui gli obiettivi non potessero essere raggiunti o non potessero essere raggiunti per tempo, secondo quanto
previsto dagli indicatori di prestazione dell’Accordo programmatico tra Confederazione e Cantone.
La Fondazione e il Comune si impegnano a svolgere il programma quadriennale in stretta collaborazione con i servizi cantonali competenti, in particolare sostenendo le attività scientifiche e didattiche di competenza del Museo cantonale di storia naturale ai sensi del presente accordo.
7. Contributi finanziari
Per le prestazioni di cui al punto 6 il Cantone versa alla Fondazione un contributo complessivo di fr. 535’753.- e al Comune un contributo complessivo di fr. 216'000.- per gli anni 2012-2015.
Tali contributi sono interamente coperti dai sussidi globali della Confederazione secondo quanto convenuto nell’Accordo programmatico tra Confederazione e Cantone.
I contributi sono ripartiti per progettto e per anno nel modo seguente:
Progetto | 2012 (1° anno) | 2013 (2° anno) | 2014 (3° anno) | 2015 (4° anno) | 2012-2015 |
MSG3 | 105'000.- | 111'000.- | 216'000.- | ||
Totale Comune | 105'000.- | 111'000.- | 216'000.- | ||
MSG4 | 67'880.-.- | 67’880.- | 67’880.- | 67'880.- | 271’520.- |
MSG5 | 41’501.- | 41’501.- | 41’501.- | 41’501.- | 166’005.- |
MSG6 | 5’000.- | 15’000.- | 35'000.- | 43'228.- | 98'228.- |
Totale Fondazione | 114’381.- | 124’381.- | 144’381.- | 152'609.- | 535’753.- |
In aggiunta al finanziamento della Confederazione, il Cantone assicura un contributo di fr. 32'000.- a favore del Comune per il completamento dell’impianto museografico (v. Scheda di progetto MSG3) e un credito ricorrente di fr. 40'000.- a favore della Fondazione quale partecipazione alle spese di attività e di gestione della nuova struttura museale per i primi quattro anni, conformemente al Messaggio governativo n. 5943 del 3 luglio 2007 e relativo Decreto legislativo del 4 dicembre 2007 (v. Scheda di progetto MSG6).
8. Modalità di pagamento
I contributi di cui al punto precedente sono versati in funzione delle scadenze stabilite nell’Accordo programmatico (punto 7), ovvero in rate annuali versate a giugno/luglio.
Il versamento è in ogni caso subordinato all’adempimento cumulativo delle seguenti condizioni:
- la Confederazione ha versato la propria rata del sussidio globale;
- la Fondazione e il Comune hanno presentato tempestivamente al Cantone il rapporto annuale di cui al punto 9.1.
In linea di principio, i pagamenti rateali vengono effettuati indipendentemente dal grado di conseguimento dell'obiettivo. Sono fatte salve la riduzione o la cessazione dei pagamenti in caso di inadempienze nell’ambito della prestazione.
9. Controlli di adempimento, accompagnamento del programma e vigilanza finanziaria
I controlli di adempimento e l'accompagnamento del programma (controlling) comprendono i seguenti elementi: rapporti annuali e finali, controlli a campione, scambi di esperienze e consulenze specialistiche. Le disposizioni dell’Accordo programmatico che vincolano il Cantone nei confronti della Confederazione, fanno stato anche per i rapporti tra Cantone, Fondazione e Comune.
9.1 Rapporti annuali
La Fondazione e il Comune informano annualmente il Cantone sul grado di attuazione delle misure e sul grado di conseguimento degli obiettivi, sui contributi ricevuti, sulle spese sostenute e su tutti i mezzi impiegati per il conseguimento degli obiettivi. Per l'allestimento del rapporto annuale fa stato il modello messo a disposizione dalla Confederazione.
9.2 Rapporto finale
Il rapporto finale informa sul grado di conseguimento degli obiettivi, sui contributi ricevuti, sulle spese sostenute e su tutti i mezzi impiegati per il conseguimento degli obiettivi. Il rapporto finale contiene inoltre un apprezzamento globale delle misure. Per l'allestimento del rapporto finale fa stato il modello messo a disposizione dalla Confederazione.
9.3 Termini di inoltro
I rapporti annuali e finali devono essere inoltrati entro la fine di febbraio dell'anno successivo, unitamente alla domanda di pagamento dei contributi convenuti per l’anno programmatico interessato. Il Cantone analizza i rapporti e comunica i risultati alla Fondazione e al Comune.
9.4 Controlli a campione
Riservati i diritti della Confederazione risultanti dall’Accordo programmatico, il Cantone può effettuare in ogni momento controlli a campione. La Fondazione e il Comune consentono al Cantone di prendere visione di tutti i documenti rilevanti ai fini della presente convenzione.
9.5 Vigilanza finanziaria
Il Controllo federale delle finanze e il Controllo cantonale delle finanze possono verificare in loco l'esistenza, la completezza e l'esattezza dei dati trasmessi dalla Fondazione e dal Comune. Nel quadro dei loro controlli il Controllo federale delle finanze e il Controllo cantonale delle finanze hanno accesso ai dati relativi all’attuazione della presente convenzione.
Se un procedimento comune non è possibile, il Controllo federale delle finanze e il Controllo cantonale delle finanze possono effettuare i controlli in loco anche da soli. Il Controllo cantonale delle finanze deve sempre essere invitato al colloquio conclusivo.
Tutte le parti ricevono direttamente tutti i rapporti di verifica in relazione con la presente convenzione.
10. Adempimento
Le prestazioni della presente convenzione sono considerate adempiute se, al termine della sua durata:
a) gli obiettivi programmatici sono stati raggiunti conformemente a quanto convenuto nel quadro dell’Accordo programmatico tra Confederazione e Cantone e secondo gli indicatori di prestazione dei progetti settoriali di cui al punto 5,
b) il rapporto finale è stato accettato dall’UFAM e dal Cantone e
c) i contributi federali sono stati riversati dal Cantone alla Fondazione e al Comune.
11. Miglioramento successivo
Se uno o più obiettivi della presente convenzione tra Cantone, Fondazione e Comune non sono stati conseguiti durante il periodo concertato, il Cantone può concedere alla Fondazione e al Comune un ulteriore termine di scadenza (al massimo un anno) per conseguire quanto convenuto. Per questi miglioramenti non sono previsti altri contributi oltre a quelli di cui al capitolo 6. L'obbligo di miglioramento decade se la Fondazione e il Comune possono provare che senza colpa propria la prestazione convenuta non può essere eseguita.
12. Restituzione
Se, considerati anche i punti 11 e 13, gli obiettivi della presente convenzione tra Cantone, Fondazione e Comune non sono stati totalmente conseguiti, la Fondazione e il Comune hanno unicamente diritto ai contributi in misura proporzionale al conseguimento degli obiettivi. Riservati i diritti della Confederazione, il Cantone può richiedere la restituzione degli importi che eccedono il diritto effettivo. La pretesa di restituzione può essere compensata con la conseguente diminuzione degli importi a cui la Fondazione e il Comune avrebbero diritto in un prossimo periodo programmatico.
13. Adempimento alternativo
Se una prestazione convenuta, o parte di essa, non può - momentaneamente o definitivamente - essere realizzata dalla Fondazione e dal Comune senza che essi ne abbiano colpa, i servizi specializzati competenti del Cantone, quali delegati degli organi autorizzati a firmare la presente convenzione, possono assegnare il contributo della Confederazione conferito a questa prestazione (o a parte di essa) a una prestazione alternativa paragonabile, purché questa corrisponda al risultato della prestazione originariamente concertata. La giustificazione di un eventuale adempimento alternativo viene fornita con i rapporti annuali e finali.
14. Modifica della convenzione
Se, nel corso della durata della convenzione, le condizioni quadro mutano in modo tale da rendere il conseguimento degli obiettivi oltremodo difficoltoso o facilitato, le parti definiscono nuovamente l'oggetto della convenzione oppure la revocano anticipatamente.
Per la revisione della convenzione una parte deve notificare alle altre una richiesta motivata.
Pena la loro invalidità, le modifiche della presente convenzione necessitano della forma scritta e devono essere firmate dai rappresentanti autorizzati di tutte le parti.
15. Clausola di salvaguardia
Se una disposizione della presente convenzione risulta essere, in tutto o in parte, inefficace, essa non invalida l'intera convenzione. Tale disposizione è quindi da interpretarsi come se avesse per quanto possibile raggiunto lo scopo auspicato.
16. Principio di cooperazione
Le parti si impegnano a risolvere, possibilmente con spirito cooperativo, tutte le divergenze di opinione e le controversie concernenti la presente convenzione. Prima di adire le vie legali, devono segnatamente essere prese in considerazione perizie, gestione dei conflitti, mediazione e altre procedure atte ad appianare le divergenze di opinione.
17. Risoluzione delle controversie
Per tutte le controversie derivanti dalla presente convenzione che non possono essere risolte secondo i punti precedenti è competente il Tribunale cantonale amministrativo quale istanza arbitrale.
18. Servizio cantonale delegato
Il Museo cantonale di storia naturale è delegato a rappresentare lo Stato nei rapporti con la Fondazione e il Comune, fatta eccezione delle decisioni espressamente riservate dalla presente convenzione al Consiglio di Stato o ad altre istanze.
La Fondazione e il Comune sono tenuti a trasmettere al Museo cantonale di storia naturale tutte le comunicazioni relative alla presente convenzione.
19. Allegati
Alla presente convenzione sono annessi, quale parte integrante, i seguenti documenti:
- Accordo programmatico tra la Confederazione (UFAM) e il Cantone Ticino
- Schede di progetto MSG1-MSG6
- Carta del perimetro del sito
20. Validità ed entrata in vigore
La validità della presente convenzione, allestita in quattro esemplari originali (uno per ciascuna parte e uno per la Confederazione), è subordinata alla ratifica del Consiglio di Stato.
La presente convenzione entra in vigore con effetto retroattivo al 1° gennaio 2012 e ha una durata sino al 31 dicembre 2015, sempre che gli effetti delle singole disposizioni non vincolino le parti oltre questa durata.
Le parti s’impegnano a rinegoziare il rinnovo della convenzione per il prossimo periodo dell’Accordo programmatico tra Confederazione e Cantone.
Per proposta:
PER IL MUSEO CANTONALE DI STORIA NATURALE
Il Direttore:
X. Xxxxxxxx
Per accettazione:
PER LA FONDAZIONE DEL MONTE SAN GIORGIO:
Il Vicepresidente La Site Manager
F. Xxxxxx X. Xxxxx
PER IL COMUNE DI MERIDE
Il Sindaco Il Segretario
X. Xxxxxxxx X. Xxxxxxx
La presente convenzione è ratificata dal Consiglio di Stato mediante risoluzione n. del
PER IL CONSIGLIO DI STATO:
Il Presidente Il Cancelliere
X. Xxxxxxxxx X. Xxxxxxxx