DELIBERA N. 4 DEL 24.1.2019
Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale
DELIBERA N. 4 DEL 24.1.2019
L’anno 2018 addì 24 mese di gennaio, il Comitato di gestione dell'Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno settentrionale ha adottato la seguente deliberazione
AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE, PER IL TRAMITE DEL COMUNE DI LIVORNO, DELLE AREE DI VIA DEI TRASPORTATORI FINALIZZATO ALLA COSTRUZIONE DEL DEPURATORE CONSORTILE DA PARTE DEL GESTORE UNICO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO DELLA CONFERENZA TERRITORIALE N. 5 TOSCANA COSTA
Il Comitato di gestione, visto l’articolo 6, comma 4, lett. c) della legge 28 gennaio 1994, n.84 ss.mm.ii. premette che:
premesso che:
in sede di Valutazione Ambientale Strategica del Piano Regolatore Portuale, approvato dal Consiglio Regionale della Toscana con Delibera n. 36 in data 25.3.2015 ai sensi dell’art. 5 della
L. n. 84/1994, l’Autorità regionale competente, con propria Determinazione n. 4 del 3 giugno 2014, ha segnalato, al fine del superamento della criticità rappresentata dalla qualità delle acque portuali l’opportunità di definire una più efficace collaborazione tra l'AdSP ed il Comune di Livorno, ognuno per le proprie responsabilità e competenze, per la realizzazione di un depuratore consortile in porto ed il potenziamento dell'acquedotto industriale portuale;
in data 15.12.2016 è stato sottoscritto il protocollo d’intesa tra Comune di Livorno, Autorità Idrica Toscana, Autorità Portuale di Livorno (oggi Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale – AdSP MTS) e A.S.A. Azienda Servizi Ambientali S. p. A. per la gestione del servizio idrico integrato del porto di Livorno in cui sono affrontati i temi sollevati dall’AIT;
il D. Lgs. 169/2016 ha modificato l’articolazione delle competenze dell’Autorità di Sistema portuale, prevedendo il superamento del DM 14 novembre 1994 inerente i servizi pubblici di interesse generale, come esplicitato nella nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 3746 del 8 febbraio 2016 nella quale è precisata la portata della competenza in materia di affidamento del servizio idrico da parte delle nuove Autorità di Sistema Portuale;
in particolare, la nota rappresenta l’evoluzione della normativa tramite i contenuti del D. Lgs. 152/2006 il quale con agli articoli 147 e 150, sancisce il principio dell'unicità della gestione del servizio idrico integrato e conseguentemente riconduce al gestore unico anche le gestioni in precedenza affidate da altri consorzi ed enti pubblici;
nel medesimo testo normativo, agli articoli 141 e seguenti sono disciplinate la gestione delle risorse idriche e del servizio idrico integrato (inteso come l'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili e di depurazione delle acque reflue)
determinando, tra l’altro, il principio di unicità della gestione del servizio idrico integrato in ciascun ambito territoriale ottimale;
Tutto ciò premesso:
− Visto che il porto di Livorno è ricompreso nel perimetro dell'ambito territoriale ottimale per il servizio idrico integrato individuato dall'art. 2 della L.R. 69/2011;
− Visto che il servizio idrico integrato nel territorio della Conferenza Territoriale 5, a cui appartiene il Comune di Livorno compresa l'area portuale amministrata per quanto di competenza dall'Autorità Portuale di Livorno, è affidato fino al 2026 ad A.S.A. S.p.A., in virtù della concessione di affidamento in essere;
− Considerato che A.S.A. S.p.A. è subentrata, come concordato nel protocollo summenzionato, ai sensi dell’art. 172, comma 2 del D. Lgs. 152/2006, nella gestione del servizio idrico integrato del porto di Livorno dal 1.1.2017 come stabilito dall’Ordinanza n. 32 del Commissario dell’Autorità Portuale di Livorno in data 29.12.2016;
− Visto il Protocollo d’Intesa tra Regione Toscana, Autorità Idrica Toscana, Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno Settentrionale, Comune di Livorno e A.S.A. S.p.A. del 3 novembre 2017, finalizzato alla delocalizzazione del depuratore della città di Livorno, con il quale è stata individuata l’area di via dei Trasportatori di cui sopra, quale possibile luogo dove realizzare il nuovo depuratore sia della città che del porto di Livorno;
− Visto il Provvedimento presidenziale n. 312 del 14.12.2018 con il quale l’area ex Erg sita in Livorno via dei Trasportatori, meglio identificata al Catasto Terreni e Fabbricati foglio n. 5, p.lla n. 221 e acquisita con contratto a rogito notaio Xxxxxxxxx Xxxxxxx di Livorno rep. n. 87311 del 15 maggio 2003, è stata ricompresa nell’elenco dei beni rientranti nel patrimonio indisponibile dell’AdSP-MTS al fine di essere assegnata in concessione al Comune di Livorno con vincolo di destinazione alla realizzazione dell’impianto di depurazione, d’interesse anche di questa AdSP-MTS;
− preso atto che la delocalizzazione dell’attuale depuratore consente il rilascio nella disponibilità dell’Autorità di Sistema Portuale di aree demaniali marittime di cui sarà possibile una adeguata valorizzazione economica stante la prossima vicinanza al centro urbano;
− rilevato che l’articolo 10 del protocollo d’intesa sopra richiamato, prevede la sottoscrizione di uno o più “Accordi di programma” ai sensi e per gli effetti degli artt. 34-bis e ss. della L.R. Toscana 23 luglio 2009, n. 40, con cui saranno definiti i reciproci impegni tra AdSP MTS ed ASA S.p.A per lo sviluppo del servizio idrico integrato del porto di Livorno;
− dato atto che la disponibilità del bene di proprietà dell’Amministrazione avviene in favore di un soggetto pubblico quale il Comune di Livorno e soprattutto nel perseguimento di un interesse pubblico la cui rilevanza assume una valenza da ponderare con criteri adeguati alla funzione ed all’obiettivo perseguito, rispetto al mero valore economico del bene stesso;
− considerato altresì che è comunque necessario stabilire una durata della concessione unitamente ad un valore di disponibilità, ancorché destinato ad usi pubblici, dell’immobile di proprietà dell’Amministrazione secondo criteri oggettivi ed in grado di garantire la tutela patrimoniali dell’Ente;
− visto l’articolo 168 del D. Lgs. 16 aprile 2016 n.50 e s.m.i. in cui è contenuto il criterio per la determinazione della durata di una concessione precisando il riferimento: < al periodo di tempo necessario al recupero dell’investimento unitamente alla remunerazione del capitale investito … >;
− visto altresì che l’investimento per la costruzione sarà sostenuto dal Gestore del Servizio Idrico Integrato, con la previsione di remunerazione del capitale secondo le disposizioni sopra indicate declinate nell’affidamento disciplinato dal citato D. Lgs. n. 152/206 s.m.i.;
− considerato altresì che l’intervento programmato sull’area di proprietà dell’Amministrazione prevede spese inerenti la bonifica/riqualificazione dell’area preliminari e successivi all’esecuzione dell’intervento il cui onere sarebbe stato imputabile all’Ente proprietario per ogni e qualsiasi intervento altrimenti progettato sull’area stessa;
− rilevato quindi che tali oneri saranno sostenuti dai soggetti incaricati della gestione del Servizio Idrico Integrato in luogo dell’Amministrazione, con la valorizzazione dell’immobile di proprietà mediante la costruzione di un impianto consortile, con effetti positivi sotto il profilo ambientale per l’ambito portuale, riguardo al collettamento degli scarichi oggi non collegati unitamente alla disponibilità di risorsa idrica potabile e industriale per le attività presenti nel medesimo ambito;
− ritenuto quindi opportuno affidare in concessione l’area come sopra individuata, per il tramite del Comune di Livorno, al gestore unico del servizio idrico integrato sia della città che del porto di Livorno rinviando all’Accordo di Programma la definizione dei rapporti economici per l’utilizzo dell’immobile fermo restando i principi gestionali e contabili sopra indicati;
− Sentita l’illustrazione del Segretario generale;
− Considerato che la nota di seduta del Comitato di gestione prevede di deliberare in merito alla “Destinazione dell’area ex ERG di via dei Trasportatori al patrimonio indisponibile dell’Ente ai fini del conferimento gratuito al Gestore Unico del servizio idrico integrato per il tramite del Comune di Livorno per la realizzazione del nuovo depuratore della città e del porto di Livorno" e che tale richiamo alla gratuità della concessione è da intendersi tra quelle rientranti nelle fattispecie previste dall’art. 153, comma 1, del D. Lgs. 152/2006 che prevede che le infrastrutture idriche di proprietà degli enti locali ai sensi dell'articolo 143 (gli acquedotti, le fognature, gli impianti di depurazione e le altre infrastrutture idriche di proprietà pubblica, fino al punto di consegna e/o misurazione) sono affidate in concessione d'uso gratuita, per tutta la durata della gestione, al gestore del servizio idrico integrato, il quale ne assume i relativi oneri nei termini previsti dalla convenzione e dal relativo disciplinare;
− Considerato, inoltre, che il regolamento d’uso delle aree demaniali marittime vigente del porto di Livorno prevede (all’Art. 7 – TARIFFA O), che alle concessioni rilasciate a enti pubblici e privati per fini di beneficenza o altri fini di pubblico interesse si applica un canone di mero riconoscimento del carattere demaniale del bene ai sensi degli articoli 39 del Cod. Nav. e 37 del Reg. Cod. Nav pari ad un decimo di quello normalmente applicato;
− Visto l'esito della votazione conclusasi, come da verbale, con esito unanime favorevole alla proposta del Presidente,
DELIBERA
1. di concedere, per i motivi espressi in narrativa, al Comune di Livorno l’area ex Erg sita in Livorno via dei Trasportatori, meglio identificata al Catasto Terreni e Fabbricati foglio n. 5, p.lla n. 221 e acquisita con contratto a rogito notaio Xxxxxxxxx Xxxxxxx di Livorno rep. n. 87311 del 15 maggio 2003, per la consegna al gestore unico del servizio idrico integrato della conferenza territoriale n.5 Toscana Costa finalizzata alla costruzione del nuovo impianto di depurazione della città e del porto di Livorno;
2. di dare atto che i rapporti economici conseguenti il rilascio della concessione dell’area saranno definiti nell’“Accordo di programma” da sottoscrivere, entro un anno dal rilascio della medesima concessione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 34-bis e ss. della L.R. Toscana 23 luglio 2009, n. 40, in applicazione dell’articolo 10 del protocollo di intesa, declinati secondo i seguenti principi ed indirizzi:
a. la durata della concessione sia determinata in riferimento agli investimenti sostenuti dal Concessionario del Servizio Idrico integrato, per la realizzazione delle opere e dell’impianto nel suo complesso, evidenziate nel Piano Economico Finanziario da definire ai sensi dell’articolo 168 del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;
b. la previsione del riconoscimento all’Autorità di Sistema Portuale, per il tramite del concessionario del Servizio idrico integrato, di un canone complessivo proporzionale al costo sostenuto per la bonifica e valorizzazione dell’area di proprietà, da determinarsi in quote annuali per la durata della concessione determinata ai sensi del punto precedente;
c. la previsione nel Piano Economico Finanziario, di cui al punto a) del presente dispositivo, dell’ammortamento delle infrastrutture realizzate con il loro incameramento alla scadenza della concessione senza alcun indennizzo o rimborso, per la successiva riassegnazione in disponibilità contro pagamento di canone, al futuro gestore del servizio;
3. nelle more della definizione dell’Accordo di Programma, la concessione da sottoscrivere con il Comune dovrà prevedere:
a) il Comune riconosce, per il tramite del concessionario del Servizio Idrico Integrato un canone ricognitorio della proprietà pari ad un decimo del valore dell’area scoperta determinato ai sensi della Tariffa L) del vigente Regolamento d’uso dei beni demaniali e comunque della Tariffa per la medesima finalità nel caso di modifica del regolamento il cui importo sarà da considerare nel quadro economico del P.E.F. per la determinazione della durata;
b) una clausola risolutiva espressa della concessione in caso di mancata attuazione degli obiettivi previsti dalla presente Deliberazione con restituzione dell’area libera da persone e cose all’Autorità di Sistema Portuale – MTS -
4. La presente Xxxxxxxx non comporta oneri a carico dell’AdSP MTS ed è pubblicata sul sito istituzionale dell’ente.
Il Segretario generale Il Presidente Dott. Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx* Xxx. Xxxxxxx Xxxxxxx*
*firma digitale ex art. 24 del d.lgs. 82/2005