Accordo sostitutivo ex art 11 l. 241/90
Accordo sostitutivo ex art 11 l. 241/90
tra il Comune di Cazzago Brabbia e "EDILE COMMERCIALE" S.p.a.
*** tra
-Edile Commerciale s.p.a., in persona del legale rapp.te Xxxxxx Xxxxxxxx con sede legale in Varese, Via Giordani 43/A (C.F. - P.IVA: 00629960121), proprietaria dei terreni censiti nel Comune di Cazzago Brabbia al fg 9 mapp. 2319, soggetto nel seguito del presente atto denominato anche "E.C.", da una parte
e
-il Comune di Cazzago Brabbia (VA), P.IVA: 00259700128 in persona dell'xxx. Xxxxx Xxxxxx, in qualità di Legale Rappresentante, domiciliato presso la residenza municipale del Comune di Cazzago Brabbia (Va) sita in Piazza Libertà n.1, nel seguito del presente atto denominato anche semplicemente "Comune", dall'altra
***
PREMESSO CHE:
1. Edile Commerciale s.p.a. è proprietaria di un compendio immobiliare produttivo (area impianto di betonaggio) sito in Cazzago Brabbia (mappali n 000 x x 0000);
2. "E.C." ha presentato due domande di condono edilizio in data 29 marzo 1986 n 49 (numero progressivo: 0134782700/5 e nr 0134782700/6) , ai sensi degli artt 31 e segg l. 47/85, per abusi in "tipologia 7" interessanti porzione del mappale nr 723 (ora mappale n 2319) contiguo al compendio immobiliare di cui al punto 1 (domande aventi il medesimo oggetto:"ampliamento dei piazzali di manovra ad uso dell'impianto produttivo di betonaggio", con anno di ultimazione dichiarato rispettivamente 1979 e 1983);
3. "E.C." ha presentato altresì, su richiesta del Comune di Cazzago Brabbia, documentazione integrativa in data 30 giugno 1998 ed in data 26 settembre 2001;
4. il Comune di Cazzago Brabbia con nota 27/04/2011 prot n 1323 ha comunicato a "E.C." l'avvio della fase decisionale sull'istanza di condono;
5. l'istruttoria del condono edilizio non si è mai conclusa, ed è stata comunque caratterizzata da una fase subprocedimentale che ha coinvolto la Provincia di Varese nell'ottica di cessione di aree correlate a <<Palude Brabbia>>;
6. Il Comune non ha assunto alcun provvedimento finale sul condono, bensì ha rappresentato la necessità di un diverso inquadramento della domanda di condono;
7. allo stato attuale, l'area oggetto di condono (non più utilizzata per le esigenze aziendali) si è rinaturalizzata spontaneamente tramite crescita di vegetazione autoctona;
8. con istanza protocollata il 18/10/2016 (al nr 2483) "E.C." ha comunicato la volontà di rinunciare alla domanda di sanatoria essendosi le superfici interessate rinaturalizzate e di fatto ripristinate nell'assetto originario (e non più funzionali, quindi, alle esigenze dell'impianto di betonaggio), proponendo contestualmente una definizione negoziata con il Comune quanto all'assetto delle aree già oggetto di condono che preveda:
a. rinuncia da parte di "E.C." all'istanza di condono;
b. archiviazione del procedimento da parte del Comune;
c. manutenzione da parte di "E.C." della strada consorziale e <<dei Gorè>>, con mantenimento del sedime originario;
d. ricostruzione del sedime originario senza sconfinamento nei mappali a sud della medesima;
e. opere di sistemazione, in capo a "E.C.", della viabilità locale ex art 20 D.Lgs. n.
50/2016, nei termini di cui all'allegato “A" della succitata istanza del 18/10/2016, nonché per come descritti e specificati negli elaborati progettuali depositati.
CONSIDERATO:
9. Ravvisata l'opportunità e la sussistenza dei presupposti nel caso specifico di applicare le norme in materia di procedimento amministrativo di cui all'art 11 comma 1 della L. 241/90 e s.m.i., con l'obiettivo di regolamentare e definire le modalità di interazione fra
l'Amministrazione Comunale e la proprietà interessata quanto alla rinuncia al condono edilizio e azioni conseguenti;
10. Ritenuto a garanzia dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art 11 comma 4 bis della legge n. 241 del 1990, che il presente accordo soddisfi l'interesse pubblico di definire la procedura amministrativa avviata da E.C. nel 1986 in termini di presa d'atto della rinuncia al condono e di contestuale presa d'atto della volontà espressa da "E.C." di eseguire opere di manutenzione e di sistemazione, evitando ogni possibile contenzioso e riportando comunque l'azione amministrativa nell'alveo di canoni di economicità e legalità ex. art 1 Legge n.241/90 risalendo l'istanza di "E.C." al 1986;
11. Ritenuto, pertanto, di dover procedere all'adozione di un accordo procedimentale al fine di definire l'assetto delle aree di cui in premesse a seguito della rinuncia al condono edilizio;
12. Richiamato l'art 11 della L. 241/90 "Accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento";
13. Richiamata la delibera di indirizzo di Giunta comunale nr 29 in data 21 ottobre 2016;
14. Visto il parere espresso dal Responsabile del Servizio Tecnico ai sensi dell'art 11, 4 bis L.
241/90 nonché il parere espresso dal legale incaricato dal Comune e protocollato il 10/01/2017 al nr. 0054, da intendersi qui richiamati per relationem;
15. Vista la delibera di Consiglio comunale nr ,esecutiva, di approvazione dello schema di
accordo sostitutivo ex. art. 11 Legge n.241/90;
Tutto ciò premesso e considerato, parte integrante e sostanziale del presente atto, si conviene quanto segue.
Art 1 Efficacia delle premesse
Il presente accordo è concluso, in ragione di quanto enunciato nelle premesse quale parte integrante della medesima, ai sensi e per gli effetti dell’art 11 della Legge 241/90.
"E.C." si obbliga in solido per sé ed aventi causa a qualsiasi titolo; si deve pertanto intendere che, in caso di alienazione, parziale o totale, delle aree oggetto dell’Accordo, gli obblighi assunti con la presente convenzione si trasferiscono anche agli acquirenti e ciò indipendentemente da eventuali diverse o contrarie clausole di vendita, le quali non hanno efficacia nei confronti del Comune.
La parte privata si impegna pertanto, in caso di eventuali cessioni/trasferimenti ad altro titolo/costituzione di diritti reali di godimento, ad inserire nei relativi atti specifico richiamo al presente Accordo con una clausola del seguente tenore letterale che dovrà essere specificamente approvata dall’altro contraente ai sensi dell’art.1341 C.C. “(l’acquirente/altro) dichiara di essere a perfetta conoscenza di tutte le clausole contenute nell’Accordo ex. art. 11 L.241/90 approvato con Delibera di Consiglio Comunale n del …… accettandone i relativi effetti formali e
sostanziali”.
E.C. è tenuta a comunicare all’Amministrazione comunale ogni variazione del titolo di proprietà al fine dell’applicabilità delle obbligazioni nello stesso contenute.
In caso di trasferimento resteranno comunque in capo a "E.C." gli obblighi assunti con il presente accordo.
Art.2 – Obbligo assunto da "E.C."-Esecuzione delle opere
a) "E.C." si impegna ad assumere gli oneri che seguono, precisando che il presente atto è da considerarsi vincolante e irrevocabile in solido fino al completo assolvimento degli obblighi stabiliti nel presente Accordo, attestato con appositi atti deliberativi o certificativi da parte del Comune.
b) "E.C." si impegna a realizzare, nei termini di cui alla documentazione allegata, i seguenti interventi e secondo i crono programmi indicati nei relativi sottoelencati progetti delle opere;
- ripristino e asfaltature delle vie xxx Xxxxxxxx – Rogorè- del Sasso (progetto depositato in data 05/04/2017 ed assunto con prot. n. 0859)
-ripristino e asfaltature della via Verdi (progetto depositato in data 05/04/2017 ed assunto con prot. n. 0858);
-realizzazione di marciapiede in fregio alla via Xxxxxxxx XXXXX (S.P.36) – lato nord (progetto depositato in data 05/04/2017 ed assunto con prot. n. 0860);
c) "E.C." dichiara infine, espressamente ed irrevocabilmente di rinunciare a qualsiasi richiesta di risarcimento dei danni per l'omessa definizione del condono edilizio dal 1986 ad oggi.
ART-3-. - Dichiarazioni del Comune
Il Comune di Cazzago Brabbia prende atto in esecuzione della delibera di Consiglio Comunale n. …..
del ….. e a mezzo del Sindaco xxx. Xxxxxx Xxxxx della rinuncia al condono presentato da “E.C.” nell’anno 1986, valendo il presente accordo sul punto quale formale archiviazione del procedimento di sanatoria di cui in premesse e contestuale presa d’atto dell’assetto dei luoghi, nonché della inesistenza dei presupposti per l’adozione di ulteriori provvedimenti.
Il Comune come sopra rappresentato dà, altresì, atto che la esecuzione delle opere oggetto dell'obbligazione assunta all'art 2 avviene -ai sensi dell'art 20 nuovo codice appalti (D.Lgs nr 50/2016) - a titolo di liberalità e quale contributo extra a favore del Comune.
Il Comune dichiara che per le succitate opere sono state espletate le verifiche richieste dall'art 20 D.Lgs nr 50/2016.
Il Comune avrà facoltà di vigilare la corretta esecuzione delle opere.
Il Comune, sussistendone i presupposti, attesterà la avvenuta conclusione dei lavori (che dovrà formare oggetto di comunicazione da parte di "E.C.") e la conformità delle opere a quanto previsto all'art 2.
Art.4 – Obblighi del Comune
Il Comune si impegna a mettere a disposizione della parte privata le aree di sua proprietà interessate dalla esecuzione delle opere.
Durante l’esecuzione dei lavori, il Comune ha la facoltà discrezionale di esercitare ogni tipo di controllo necessario o ritenuto opportuno, rimanendo in ogni caso esonerato da qualsiasi responsabilità circa la corretta esecuzione delle opere sopra citate;
Le caratteristiche tecniche e progettuali delle opere risultano definite nei termini di cui alla documentazione allegata come da progetti delle opere depositati.
Qualora l’opera concordata non possa essere realizzata per qualsivoglia motivo, non dipendente dalle parti o per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, il Comune si riserva la facoltà di individuare, in via sostitutiva, un’altra opera di pari valore da realizzare a carico di "E.C." e secondo le tempistiche da definire con apposito provvedimento e a seguito di formale comunicazione scritta da parte del Comune della nuova opera individuata;
"E.C.", per se e per i propri aventi causa, nell’ipotesi di inadempimento delle obbligazioni assunte a qualsiasi titolo con il presente accordo, riconosce al Comune ampia facoltà di sostituirsi ad esso nella esecuzione delle opere, con diritto di rivalsa.
Art 5 Inadempienze contrattuali
"E.C.", si assume ogni tipo di responsabilità per inadempimento contrattuale. Il mancato e colpevole inadempimento del contratto determinerà nei confronti di “E.C.” l'obbligo del risarcimento dei danni procurati al Comune di Cazzago Brabbia.
Art 6 Vigilanza
Il Comune si riserva la facoltà di vigilare mediante i propri uffici sul corretto adempimento delle obbligazioni assunte da "E.C." con il presente atto.
Qualora venissero riscontrate difformità in sede di esecuzione quanto alle obbligazioni assunte al punto 2) il competente Responsabile diffiderà "E.C." ad adeguarsi agli obblighi contrattuali entro il termine di 30 giorni, mediante atto da comunicarsi con PEC. Comunque, nel caso di palese violazione degli obblighi previsti nell’accordo il Comune, previa diffida ad adempiere con assegnazione di termine non inferiore a giorni 15, è sin da ora autorizzato a mettere in atto le azioni sostitutive in danno.
Art. 7 Pubblicità degli Atti
Ai sensi del comma 2 art. 11 della L.241/90 che testualmente recita:
il presente accordo acquisterà validità in seguito alla sua approvazione in Consiglio Comunale ed è soggetto alla sola registrazione presso gli uffici competenti.
Art. 8 Allegati
Costituiscono allegati parte del presente accordo gli elaborati di seguito elencati:
- ripristino e asfaltature delle vie xxx Xxxxxxxx – Rogorè- del Sasso (progetto depositato in data 05/04/2017 ed assunto con prot. n. 0859)
-ripristino e asfaltature della via Verdi (progetto depositato in data 05/04/2017 ed assunto con prot. n. 0858);
-realizzazione di marciapiede in fregio alla via Xxxxxxxx XXXXX (S.P.36) – lato nord (progetto depositato in data 05/04/2017 ed assunto con prot. n. 0860);
Art. 9 Controversie tre le parti
Ogni controversia che dovesse insorgere in ordine alla interpretazione, esecuzione e risoluzione in corso o al termine del presente accordo, sarà deferita ex lege al Giudice amministrativo, con esclusione di ogni meccanismo automatico di ricorso all'arbitrato.
Art. 10 Oneri di redazione, fiscali e di registrazione
Tutte le spese del presente accordo sono a carico di “E.C.”.
Art. 11 Norma di rinvio
Per quanto non disciplinato dalla presente convenzione, si rinvia all’art 11 della l. 241/90. Luogo, ……Data …….
letto, approvato e sottoscritto
COMUNE DI CAZZAGO BRABBIA
Il Sindaco
EDILE COMMERCIALE s.p.a.
Il Legale Rappresentante