LINEE GUIDA PER IL CONTRATTO INTEGRATIVO CNR
LINEE GUIDA PER IL CONTRATTO INTEGRATIVO CNR
Coordinamento Nazionale CNR
PREMESSA
Il nuovo CCNL EPR, dopo notevoli ritardi accumulati in anni di stagnanti burocrazie e tentativi di riforma del sistema pubblico nazionale di ricerca, diventa operativo proprio in una delicata fase in cui unilaterali azioni del governo tendono ad indebolire e minare il sistema stesso.
La contrattazione integrativa di ente si inserisce in tale contesto. Essa, oltre a definire un impianto di salario accessorio calibrato sulle esigenze di ogni singolo ente, può rappresentare un utile strumento per ribadire il ruolo determinante degli Enti pubblici di ricerca nel sistema di ricerca nazionale attraverso l’assunzione di obiettivi condivisi dalle parti, seppure nel necessario rispetto della separazione dei ruoli.
In coerenza con le vigenti leggi, il nuovo CCNL attribuisce agli Enti un maggior grado di autonomia operativa consentendo, nell’ambito delle disponibilità di bilancio, di destinare risorse aggiuntive finalizzate al miglioramento qualitativo e quantitativo della produttività.
In un sistema pubblico di ricerca operante in un contesto produttivo ed economico in costante evoluzione, appare indispensabile la realizzazione di percorsi formativi continui, concordati e certificati e il perfezionamento dei meccanismi reali di riconoscimento della professionalità acquisita in modo tale da stimolare il personale ad operare attivamente contribuendo così peraltro al rilancio dello stesso sistema.
Obiettivi quali maggior efficienza e miglior utilizzo delle risorse possono essere raggiunti attraverso il perfezionamento negoziato dell’assetto organizzativo interno.
Il piano triennale di fabbisogno del personale dovrà programmare le opportunità di sviluppo di carriera attraverso processi di verifica conformi al rinnovato ordinamento professionale, oltre che prevedere un adeguato numero di assunzioni a tempo indeterminato che tenga conto del turn over e del personale necessario a fronteggiare le future sfide, in particolare laddove l’utilizzo di personale a tempo determinato risultasse costante e continuativo.
In linea con il disposto contrattuale, che prevede un’unica sessione negoziale per la stipula del CCNI, il presente documento implementa la piattaforma presentata unitariamente con CISL-FIR e UILPA-UR. Con esso la CGIL-SNUR punta, da un lato, ad evitare la frammentazione in occasione dell’imminente confronto con l’Ente; dall’altro affronta, con approccio squisitamente pragmatico, tematiche tradizionalmente non prese in esame in occasione delle vertenze per i rinnovi dei precedenti Contratti Collettivi Decentrati. La sintesi effettuata, che tiene conto degli spunti emersi in seno al Coordinamento Nazionale CNR, costituisce un documento aperto ad ulteriori auspicabili momenti di discussione con le altre XX.XX. confederali; da subito, è da considerarsi l’asse rivendicativo della CGIL-SNUR nell’ambito della sessione unica negoziale della quale è stata chiesta all’Ente l’avvio immediato.
In base a quanto sopra esposto, riteniamo necessario avviare immediatamente il confronto con l’Ente sull’insieme degli istituti di seguito elencati, senza pregiudiziale alcuna. In sede di negoziazione andrà opportunamente definito e calendarizzato l’ordine di discussione dei vari argomenti, sulla base delle priorità individuate nella Piattaforma CGIL-SNUR CISL-FIR UILPA-UR per il CCNI del CNR, inoltrata all’ente in data 20 novembre 2002, dando opportuna priorità agli istituti di carattere economico per i quali si dovrà provvedere alla ratifica formale dell’intesa, non appena raggiunta, per consentirne l’immediata applicazione.
DISPOSIZIONI GENERALI
Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto integrativo
Ai sensi dell’articolo 35 del CCNL il contratto collettivo nazionale integrativo (CCNI) ha durata quadriennale. Sono fatte salve le materie previste dal CCNL che, per la loro natura, richiedano tempi diversi o verifiche periodiche. Per le materie di carattere economico, ad eccezione degli istituti da esaminare con cadenze più ravvicinate (straordinari, ecc.), vanno previsti momenti di verifica con cadenza annuale.
Ai sensi del comma 4 del suddetto articolo il CCNI deve contenere apposite clausole circa tempi, modalità e procedure di verifica della sua attuazione. In tal senso, su richiesta delle parti, si procede a verifiche della sua corretta applicazione, garantendo almeno un incontro annuale.
Il CCNI conserva la sua efficacia fino alla stipulazione del CCNI successivo.
I contratti decentrati stipulati ai sensi del CCNL del 7 ottobre 1996 (quadriennio 94/97) e del CCNL del 5 marzo 1998 (quadriennio 94/97) conservano la loro efficacia sino alla sottoscrizione del CCNI, fatta salva la diversa quantificazione delle risorse previste dal CCNL. Nel caso in cui il processo negoziale rivelasse tempi troppo lunghi, le parti procedono all’eventuale stipula di accordi stralcio, in particolare per quanto concerne le parti direttamente implicanti l’erogazione, l’aggiornamento e la e ridefinizione di risorse destinate ai trattamenti economici accessori.
STRUTTURA E FUNZIONALITÀ DEL RAPPORTO DI LAVORO
Articolo 8 (Assenze e permessi retribuiti) del CCNL
L’Ente dovrà provvedere a mezzo circolare ad informare il personale sia della possibilità di autocertificazione dei permessi per nascita dei figli o per gravi motivi personali o familiari, sia della possibilità di fruire in alternativa e senza particolari formalità di diciotto ore complessive di permessi, anche in modo frazionato, nell’arco dell’anno. Mediante la stessa circolare, l’Ente comunicherà anche tutte le modifiche normative introdotte dal CCNL e dal CCNI (ferie, assenze per malattia, ecc.).
Articoli 11 (Congedi per la formazione), 12 (Aspettativa per motivi personali) e 13 (Aspettativa per dottorato di ricerca o borsa di studio) del CCNL
Xxxxxxxx la possibilità di consentire ai dipendenti interessati, compatibilmente con le vigenti disposizioni di legge, del permesso di prestare servizio retribuito presso altri datori di lavoro pubblici o privati nei periodi di congedo e aspettativa citati.
Articolo 16 (Diritto allo studio) del CCNL
Integrare l’elenco di titoli o attestati elencati al comma 2 con i crediti formativi conseguiti a seguito della frequenza dei corsi promossi dalle Università o da altre pubbliche istituzioni accreditate. In particolare, con apposita circolare, l’Ente chiarisce che il diritto alla fruizione delle 150 ore è esercitabile, oltre che in caso di frequenza di singoli corsi universitari, anche nel caso dei corsi di qualificazione professionale.
Articolo 17 (Assenze per malattia) del CCNL
Prevedere modalità di autocertificazione di assenze per malattia, definendo la modalità e il massimo numero annuo di assenze autocertificabili.
Attuare il disposto del comma 3, assumendo come orizzonte temporale di riferimento il periodo di validità del CCNL sul piano normativo (decorrenza dal 1° gennaio 1998).
PARTICOLARI TIPI DI CONTRATTO
Articolo 19 (Rapporto di lavoro a tempo parziale) del CCNL
Al fine di agevolare la trasformazione dei rapporti a tempo parziale, coerentemente con lo spirito delle
vigenti norme finalizzate ad un risparmio economico, è necessario:
assicurare al personale che abbia optato per tale istituto gli stessi livelli di flessibilità previsti per il personale a tempo pieno, in particolare per quanto concerne l’orario di lavoro;
prevedere una deroga a quanto previsto dall’articolo 5, comma 2 del CCNL in relazione alla possibilità di fruire del buono pasto anche in caso di orario di lavoro ordinario di durata inferiore alle sei ore giornaliere, prevedendo ad esempio un computo mensile delle ore per determinare il numero proporzionale di buoni pasto da corrispondere ovvero una erogazione sulla base della percentuale scelta e riconosciuta;
recepire il disposto dell’articolo 19, comma 5 del CCNL che pone come unico limite una durata della prestazione lavorativa del dipendente non inferiore al 30% di quella a tempo pieno;
garantire, in relazione all’articolo 16 (Diritto allo studio) del CCNL, la possibilità di fruire per intero delle 150 ore previste;
evidenziare l’entità delle risorse derivate dall’applicazione del disposto dell’articolo 4, comma 1, lettera
e) del CCNL – II biennio economico, in base al quale le economie conseguenti alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale ai sensi e nei limiti dell’articolo 1, commi 57 e seguenti della legge n. 662/1996 e successive modifiche e integrazioni vanno incluse nelle risorse destinate al finanziamento del trattamento accessorio.
Articolo 20 (Assunzioni a tempo determinato) del CCNL
All’attivazione di assunzioni a tempo determinato nell’ambito della programmazione del fabbisogno di personale deve trovare riscontro ed essere evidenziato un corrispondente incremento del fondo per il trattamento economico accessorio.
Attivare, estendendo il dettato dell’articolo 22 bis, comma 2 del CCNL, una apposita commissione paritetica bilaterale di monitoraggio e proposta sull’utilizzo dei contratti di cui al citato articolo, calendarizzandone i due incontri annui e prevedendo, a fronte di un accertato costante utilizzo di tali prestazioni, l’assunzione proporzionale di personale a tempo indeterminato nell’ambito della programmazione triennale del fabbisogno di personale.
Individuare forme adeguate di riconoscimento dei periodi di servizio prestato mediante rapporti di lavoro a tempo determinato al fine di raggiungere i requisiti di anzianità stabiliti per la partecipazione a concorsi per la progressione economica e/o di carriera. È auspicabile l’attivazione della dichiarazione a verbale dell’ARaN riportata sul CCNL – II biennio economico: riconoscimento ai fini giuridici ed economici, sino ad un massimo di otto anni e con effetto retroattivo, dell’attività svolta alle dipendenze di Enti ed istituzioni di ricerca, pubblici o privati, italiani o stranieri.
Garantire al personale cessato che abbia avuto rapporti di lavoro a tempo determinato una contribuzione contro la disoccupazione involontaria. (Vedere il testo della risposta al quesito posto dall’ISTAT alla Direzione Centrale delle entrate Contributive dell'INPS ed il comunicato dello SNUR CGIL ISTAT).
FLESSIBILITÀ DEL RAPPORTO DI LAVORO
Articolo 21 (Telelavoro) del CCNL
Disciplinare la materia, in considerazione sia delle esigenze dell’Ente, sia dei diritti dei lavoratori interessati individuando, anche con riferimento ai processi di riorganizzazione in atto:
i criteri generali per la domanda da parte del dipendente di trasformazione dell’ordinaria prestazione lavorativa a prestazione lavorativa in forma di telelavoro anche in relazione a processi di riorganizzazione derivanti da modifiche di natura ordinamentale;
i criteri generali per l'articolazione del tempo di lavoro e per la determinazione delle fasce di reperibilità
telematica;
i criteri generali di concessione da parte dell’ente di prestazioni lavorative di telelavoro, come previsto dall’articolo 34, comma 3, lettera k) del CCNL;
le forme di copertura assicurativa delle attrezzature in dotazione e del loro uso; adeguate iniziative di formazione legate alle specificità dell’Ente;
modalità di sperimentazione di forme di telelavoro nei periodi di gravidanza e puerperio.
Articoli 22 (Lavoro interinale) e 22 bis (Forme contrattuali flessibili di lavoro) del CCNL
Prevedere adeguati incrementi del fondo per il salario accessorio per garantire l’erogazione delle voci necessarie ai lavoratori temporanei.
Prevedere la tempestiva informazione e consultazione anche dei soggetti sindacali a livello locale – articolo 40, comma 2, lettera b) del CCNL – oltre che dei rappresentanti delle XX.XX. nazionali di categoria firmatarie del CCNL, in relazione al numero, ai motivi, al contenuto, anche economico, alla durata prevista dei contratti di lavoro temporaneo e dei relativi costi.
Attivare, ai sensi dell’articolo 22 bis, comma 2 del CCNL, una apposita commissione paritetica bilaterale di monitoraggio e proposta sull’utilizzo delle forme contrattuali flessibili, calendarizzandone i due incontri annui e prevedendo, a fronte di un accertato costante utilizzo di tali prestazioni, l’assunzione proporzionale di personale a tempo indeterminato nell’ambito della programmazione triennale del fabbisogno di personale. Analoghi osservatori di monitoraggio delle forme lavoro atipiche e/o a tempo determinato vanno attivati a livello territoriale, programmando almeno due incontri annuali tra i titolari del potere di rappresentanza dell’Ente a livello locale e le RSU e le XX.XX. territoriali di categoria firmatarie del CCNL.
Individuare, per tutte le forme contrattuali flessibili impiegate dall’Ente, schemi di contratto di lavoro tipo mirati all’estensione a tali lavoratori dei diritti previsti dalle vigenti disposizioni di legge (congedi parentali, contribuzione previdenziale, ecc.).
Divieto di ricorrere a lavoro temporaneo per le alte professionalità (ricercatori, tecnologi, personale tecnico e amministrativo in posizione apicale).
MOBILITÀ VERSO ALTRI ENTI E PASSAGGIO DIRETTO AD ALTRE AMMINISTRAZIONI
Articoli 32 (Mobilità verso enti del comparto o altre amministrazioni) e 33 (Passaggio diretto ad altre amministrazioni del personale in eccedenza) del CCNL
Calendarizzare apposite riunioni, al fine di chiarire gli aspetti legati alla mobilità da e verso altri Enti e amministrazioni.
RELAZIONI SINDACALI
Articolo 34 (Contrattazione integrativa collettiva) del CCNL
a) Criteri generali relativi alle forme di incentivazione del personale dal IV al IX livello, in relazione a obiettivi e programmi di innovazione organizzativa, incremento della produttività e miglioramento della qualità del servizio, con particolare riferimento a:
a1) criteri generali di distribuzione della quota di risorse destinate ai sistemi di incentivazione del personale, in relazione ai progetti e programmi e tra i gruppi e i singoli;
a2) criteri generali di scelta del personale da adibire ai progetti, in modo funzionale alle priorità organizzative e al miglioramento del servizio.
Tali forme di incentivazione sostituiscono le forme di premio della produttività individuale previste dai
contratti precedenti ed abolite dal vigente CCNL; si rivendica l’assorbimento integrale della quota di salario accessorio destinata dai precedenti Contratti Decentrati al finanziamento della produttività individuale nel fondo per la corresponsione dell’indennità d’Ente.
Le innovazioni, nell’ambito degli obiettivi, condivisi dalle parti, di migliorare e mantenere elevate la qualità, l’efficienza e l’efficacia dell’attività di ricerca e dei servizi istituzionali individuano chiaramente il nesso con la programmazione dell’attività. Occorre pertanto, in sede di definizione dei criteri e di individuazione delle risorse, identificare in modo chiaro i legami con gli obiettivi fissati dai programmi triennali e quantificare, nell’ambito della disponibilità di bilancio dell’Ente, incrementi del fondo per il trattamento economico accessorio commisurati sia alla rilevanza degli obiettivi sia ai dipendenti coinvolti.
Alla definizione dei criteri a livello nazionale, è necessario far seguire anche momenti di verifica a livello locale.
b) Criteri generali per la corresponsione dei compensi del personale dal IV al IX livello con riguardo alle condizioni di lavoro disagiate ovvero comportanti esposizione a rischio, assunzione di specifiche responsabilità, possesso di titoli professionali specifici, nonché a prestazioni finanziate da apposite disposizioni di legge.
Ridefinire i criteri di erogazione delle varie indennità, operando verifiche nelle varie sedi valorizzando il ruolo del livello di contrattazione locale;
Individuare, in attuazione dell’articolo 4, commi 3 e 4 del CCNL - II Biennio Economico, nell’ambito della capacità di bilancio dell’Ente, le risorse necessarie per il finanziamento delle attuali indennità erogate al personale operante in condizioni territoriali di eccezionale gravosità (Disagiata sede, ecc.);
È necessario che l’Ente proceda con urgenza ad un monitoraggio ed ad un eventuale riordino dei servizi tecnici e amministrativi delle UU.OO. evidenziando i casi in cui personale con responsabilità di strategico interesse dell’’Ente viene da anni impropriamente impiegato stabilmente per sopperire alle carenze di organico. È necessario che l’Ente, in assenza di alternative concrete ed immediate, riconosca al personale tecnico ed amministrativo a lungo impiegato in un ruolo con sempre maggiori ed oggettive responsabilità la nuova professionalità conseguita. Tale professionalità può essere riconosciuta attraverso il bando dei concorsi riservati di cui all’art. 56 del CCNL ed individuando le risorse necessarie per il finanziamento di nuove indennità nell’ambito della capacità di bilancio dell’Ente, in attuazione dell’articolo 4, commi 3 e 4 del CCNL – II Biennio Economico e previa contrattazione con le OO. SS.. Contestualmente è necessario rilevare la consistenza del personale sottoinquadrato che, in possesso del titolo di studio previsto per l’accesso ai profili di ricercatore e tecnologo, svolge attività di ricerca o sviluppo tecnologico, individuando, nell’ambito della corrente programmazione del fabbisogno di personale, strumenti atti ad offrire adeguate opportunità di sviluppo professionale.
È necessaria un’approfondita verifica della rispondenza delle varie situazioni lavorative ai criteri per la corresponsione dei compensi con riguardo alle condizioni di lavoro comportanti esposizione a rischio.
Individuazione di forme di incentivazione della mobilità conseguente a processi di riorganizzazione derivanti da modifiche di natura ordinamentale.
c) Linee di indirizzo e programmazione generale per i programmi annuali e pluriennali delle attività di formazione, riqualificazione e aggiornamento del personale, volti ad adeguarne la professionalità ai processi di innovazione.
Messa a punto di strumenti per il rilascio ed il riconoscimento di crediti formativi spendibili sia in occasione di concorsi interni, sia all’esterno dell’Ente.
Compatibilità tra rapporto di lavoro e frequenza dei corsi di dottorato di ricerca. Nell’ambito della programmazione delle attività di formazione, vanno individuati criteri che consentano al ricercatore o
tecnologo la possibilità di frequentare corsi di dottorato di ricerca senza assegni. In particolare, occorrerà considerare: i) la compatibilità dei carichi didattici previsti con l’orario di lavoro (cfr. articolo 58 commi 1, 2, 4 e 5 articolo 61 comma 7 del CCNL); ii) la compatibilità con gli obblighi stabiliti dall’articolo 13 del D. Lgs. 381/99 (vincolo dell’attinenza della tesi di dottorato con l’attività svolta dal ricercatore o tecnologo).
d) Linee di indirizzo e criteri per la garanzia e il miglioramento dell’ambiente di lavoro, per gli interventi rivolti alla prevenzione e alla sicurezza sui luoghi di lavoro.
Individuazione, anche alla luce degli esiti del confronto in corso presso l’ARaN, di criteri che possano portare in tempi rapidi all’elezione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS). Questi, da eleggere a livello locale, potranno esprimere forme di coordinamento a livello nazionale.
Criteri generali per l’organizzazione del Servizio di Prevenzione e Protezione alla luce sia del processo di revisione straordinaria della rete scientifica sia, in generale, dei provvedimenti di riordino in atto.
Criteri generali per l’erogazione, nell’ambito della capacità di bilancio dell’Ente, di un’indennità di responsabilità ai Responsabili del servizio di prevenzione e protezione nei nuovi Istituti.
e) Linee di indirizzo e criteri per l’attuazione degli adempimenti volti a facilitare l’attività dei dipendenti disabili, nonché i criteri generali per l’applicazione della normativa in materia.
f) Implicazioni in ordine alla qualità del lavoro e alle professionalità dei dipendenti in conseguenza delle innovazioni degli assetti organizzativi, tecnologiche e della domanda di servizi.
Costituzione di un Comitato bilaterale con rappresentanti dell’Ente e delle OO. SS. con lo scopo di monitorare e discutere le questioni relative ai punti e) e f).
g) Criteri generali per le politiche dell’orario di lavoro.
Individuazione di criteri di flessibilità d’orario che, compatibilmente con l’esigenza di garantire il corretto funzionamento di strutture e servizi, tengano conto delle esigenze individuali dei dipendenti.
Estensione del meccanismo del recupero compensativo di giornate intere anche al personale tecnico e amministrativo individuando, come previsto dall’articolo 49, comma 4 del CCNL, ulteriori criteri generali per la fruizione dei riposi compensativi.
Adozione, anche in forma di sperimentazione, di particolari meccanismi di flessibilità d’orario in caso di maternità e puerperio o particolari situazioni personali e familiari.
Lavoro a tempo parziale: flessibilità d’orario e lavoro supplementare.
h) Modalità e verifiche per l’attuazione della riduzione dell’orario di lavoro, a integrazione e nel quadro delle disposizioni contenute nel CCNL.
Riduzione a 35 ore dell’orario del personale turnista, e negli eventuali altri casi previsti dalle vigenti norme. E’ necessario verificare l’effettiva necessità al ricorso ai turni in alcune situazioni, e quindi ridefinire l’iter per la richiesta da parte delle UU. OO. e per l’attivazione delle lavorazioni o delle attività che richiedano prestazioni in turno.
i) Criteri generali per la determinazione delle priorità nei casi di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e viceversa.
Cfr. capitolo “Particolari tipi di contratto” – Articolo 19 (Rapporto di lavoro a tempo parziale) del CCNL.
j) Criteri generali per la istituzione e gestione delle attività socio-assistenziali per il personale.
Revisione dei criteri per l’assegnazione dei sussidi. Opportunità del ricorso a polizze sanitarie integrative.
Verifica della possibilità di destinare una quota di risorse per l’erogazione di contributi a favore di dipendenti con figli in età prescolare. Definizione dei criteri corrispondenti.
k) Forme di copertura assicurativa delle attrezzature utilizzate nel telelavoro e dell’uso delle stesse.
Cfr. capitolo “Flessibilità del rapporto di lavoro” – Articolo 21 (Telelavoro) del CCNL.
l) Iniziative per l’attuazione delle disposizioni vigenti in materia di pari opportunità, xxx comprese le proposte di azioni positive.
Esame dei documenti predisposti dal Comitato Pari Opportunità.
Individuazione e attuazione di provvedimenti che consentano misure di sostegno alla maternità e alla paternità per il personale assunto con contratto a tempo determinato e per i titolari di borse di studio, assegni di ricerca e, in generale, forme contrattuali flessibili.
m) Criteri generali per l’attribuzione dell’indennità di cui all’articolo 8, comma 1 del CCNL 5 marzo 1998 (Area della Dirigenza e delle relative specifiche tipologie professionali).
Verifica dei criteri attualmente adottati.
Valutazione dell’opportunità di erogazione dell’indennità di sede disagiata, previa verifiche della consistenza del fondo e dei criteri di erogazione, al personale ricercatore e tecnologo.
n) Criteri generali di priorità per il trasferimento, a domanda, da una sede ad altra dell’Ente.
Verifica dei criteri attualmente adottati.
o) Definizione dei casi che richiedono la deroga, in via eccezionale, per le attività connesse agli organi collegiali e dei vertici dirigenziali, dal limite individuale massimo di 200 ore annue di lavoro straordinario.
Verifica dei criteri attualmente adottati.
p) Criteri generali per la ripartizione delle risorse destinate alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario tra le strutture individuate dall’ordinamento.
Verifica dei criteri attualmente adottati.
Anche allo scopo di verificare il rispetto del limite massimo individuale, le strutture forniscono informazione ai soggetti sindacali a livello locale – articolo 40, comma 2, lettera b) del CCNL.
Articolo 44 (Contributi sindacali) del CCNL
L’Ente è tenuto a corrispondere i contributi previsti per l’attivazione delle deleghe sindacali entro il primo giorno del mese successivo a quello del rilascio. Comunica altresì con cadenza mensile l’elenco delle deleghe attive a ciascuna delle OO. SS. firmatarie del CCNI.
PERSONALE DAL IV AL IX LIVELLO
Articoli 48 (Orario di lavoro), 49 (Conto ore individuale) e 50 (Permessi brevi) del CCNL
Verificare la rispondenza dell’articolazione dell’orario di lavoro nelle varie UU. OO. al disposto del comma 3, lettere a), b), c) e d). In particolare, attraverso la contrattazione integrativa a livello nazionale, occorrerà individuare i criteri che consentano l’utilizzazione di tutti i possibili istituti di flessibilità d’orario, demandando a successivi momenti di contrattazione locale le modalità applicative nelle varie UU. OO..
Valutare le modalità di attuazione della riduzione dell’orario di lavoro a 35 ore prevista per il personale operante in turni o coinvolto in sistemi d’orario comportanti significative oscillazioni degli orari individuali.
Individuare ulteriori criteri generali per la fruizione dei riposi compensativi, prevedendo ad esempio la possibilità di recuperare sino a undici giornate intere nell’arco dell’anno e oltre il limite del trimestre successivo al 31 dicembre le ore di lavoro straordinario accantonate nel conto ore individuale.
Articolo 52 (Mobilità tra profili a parità di livello) del CCNL
Istituzione di una commissione, analoga a quella prevista dall’articolo 65 (Mobilità tra i profili di ricercatori e tecnologi) del CCNL, che valuti le richieste di cambiamento di profilo a parità di livello, con
particolare attenzione alla valutazione delle professionalità acquisite, in conformità a criteri definiti in sede di contrattazione integrativa.
Articoli 53 (Progressioni economiche per il personale appartenente ai livelli IV-IX) e 54 (Progressione di livello nei profili) del CCNL
Verifica dei di tempi e modalità di attuazione dei disposti contrattuali in prima applicazione.
Prevedere, a regime, un’adeguata programmazione delle risorse da destinare al a tali istituti contrattuali. Le parti, in fase di stipula del CCNI, calendarizzeranno incontri con cadenza almeno annuale anche al fine di verificare tempi e modi di attuazione del disposto contrattuale.
Articolo 56 (Accesso ai livelli di base) del CCNL
Cfr. capitolo “Relazioni sindacali” – Articolo 34 (Contrattazione integrativa collettiva) del CCNL. – lettera
b), terzo capoverso.
Articolo 71 (Indennità di Ente) del CCNL
Si chiede, visti i commi 3 e 4 dell’articolo 4 del CCNL – II Biennio Economico, di destinare quota parte delle risorse destinate da tale articolo al finanziamento del salario accessorio all’aumento della indennità di Ente mensile e/o annuale, in considerazione del fatto che la pianta organica approvata dall’Ente sulla base degli obiettivi strategici e produttivi assunti, da anni risulta incompleta e che quindi, omettendo di procedere ad un congruo incremento stabile di personale, si è oggettivamente ed inevitabilmente aggravato il carico di lavoro del personale in servizio. Le indennità di Ente mensile ed annuale sono considerate utili ai fini dell’indennità premio di fine servizio e del trattamento di fine rapporto.
RICERCATORI E TECNOLOGI
Articolo 61 (Formazione e aggiornamento) del CCNL
Ai sensi comma 2, si chiede che vengano previsti appositi stanziamenti destinati alla formazione e all’aggiornamento pari alla misura del 2% del monte retributivo riferito a ricercatori e tecnologi. I fondi finalizzati alla formazione e aggiornamento, ove non utilizzati nel corso dell’esercizio finanziario di riferimento, resteranno vincolati alla stessa finalizzazione nei successivi esercizi finanziari.
Ai sensi del comma 3 va attivata la contrattazione sulle linee di indirizzo generale per l’attività di formazione ed aggiornamento di ricercatori e tecnologi. Cfr. anche capitolo “Relazioni sindacali” – Articolo 34 (Contrattazione integrativa collettiva) del CCNL. – punto c).
Possibilità di finanziamento delle 100 ore annuali previste dall’articolo 61, comma 7 mediante il fondo per la formazione di cui al comma 2 dello stesso articolo. Definizione dei criteri.
Articolo 62 (Periodi sabbatici) del CCNL
Definizione delle regole per la fruizione dei periodi sabbatici e quantificazione delle risorse che, nell’ambito della propria capacità di bilancio, l’Ente rende disponibili per il finanziamento dell’istituto contrattuale.
Articolo 63 (Norme sull’accesso ai profili di ricercatori e tecnologi) del CCNL
Vanno chiariti i termini applicativi del comma 4 che prevede l’attivazione da parte dell’Ente, a richiesta degli interessati, di procedure di verifica e valutazione dell’attività almeno triennale svolta con contratto a tempo determinato da ricercatori e tecnologi in servizio alla data di sottoscrizione del CCNL ai fini della qualificazione dell’attività in parola come attività di ricerca scientifica ai sensi dell’articolo 11 del D. Lgs. n. 19/1999.
Tale verifica con valutazione potrebbe essere effettuata dai Comitati d’Istituto dell’Istituto presso cui il ricercatore o tecnologo ha prestato attività, almeno triennale, con contratti a termine e/o strumenti formativi/lavorativi di altra natura, ivi comprese le eventuali forme di lavoro parasubordinato. Vanno
altresì individuate adeguati criteri di verifica e valutazione per i casi nei quali sussita un’articolazione dei suddetti percorsi lavorativi/formativi presso diversi Istituti dell’Ente o presso altri Enti del comparto e/o Università.
Articolo 64 (Opportunità di sviluppo professionale) del CCNL
Xxxxx concordati tempi e modalità di attuazione dell’istituto contrattuale in fase di prima applicazione, attribuendo priorità assoluta alle opportunità di sviluppo professionale per il personale ricercatore e tecnologo in situazione di “anomala permanenza” rispetto al disposto dell’articolo 8, comma 3 del CCNL – II biennio economico.
Prevedere, a regime, un’adeguata programmazione delle risorse da destinare a tale istituto contrattuale. Le parti, in fase di stipula del CCNI, calendarizzeranno incontri con cadenza almeno annuale anche al fine di verificare tempi e modi di attuazione del disposto contrattuale.
Articolo 65 (Mobilità tra i profili di ricercatori e tecnologi) del CCNL
Mantenimento dell’anzianità giuridica ed economica dei ricercatori e tecnologi che richiedono la mobilità tra profili.
L’Ente provvede a fornire con urgenza alle OO. SS. l’informazione in merito ai criteri da adottare per la valutazione dei requisiti professionali richiesti per il profilo e livello di destinazione.
Articolo 9 (Altri istituti del trattamento economico accessorio) del CCNL – II biennio economico
In relazione alle indennità di cui alle lettere a),b),c),d) del comma 1 è necessaria una ridefinizione ed una approfondita verifica della rispondenza delle varie situazioni lavorative ai criteri per la corresponsione dei compensi.
È necessario individuare le situazioni nelle quali il personale opera in condizioni territoriali di eccezionale gravosità, in obiettivi di interesse strategico per gli Enti, in situazioni di emergenza o di straordinaria necessità, in condizioni di lavoro comportanti esposizione a rischio, ed approntare specifiche indennità, la cui consistenza è da definire in sede di contrattazione integrativa, e per il cui finanziamento è necessario, in attuazione dei commi 3 e 4, reperire ulteriori risorse nell’ambito della capacità di bilancio dell’Ente.