CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE DI
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CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE DI
SASSARI
CONTRATTO DI APPALTO CONDIZIONATO (SCHEMA)
PROCEDURA APERTA, DA ESPLETARSI MEDIANTE L’UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA TELEMATICA SARDEGNACAT, FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA NELL’AGGLOMERATO INDUSTRIALE DI ALGHERO - SAN MARCO (SS) DI UN IMPIANTO DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI PROVENIENTI DALLO SPAZZAMENTO DELLE STRADE E DEI RIFIUTI PROVENIENTI DALLA PULIZIA DEGLI ARENILI (POSIDONIA SPIAGGIATA).
CUP: G19J21005080005 CIG: 8817505350
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L'anno duemilaventuno, il giorno del mese di ( / /2021),
TRA
il Consorzio Industriale Provinciale di Sassari – P.I. 00124720905 – con sede in Xxxxxxx, xxxxx Xxxxxxx 00 – Centro Direzionale Corte Santa Xxxxx – (appresso denominato “Stazione appaltante” o “Appaltante” o “Consorzio”), nella persona dell’ Xxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxxx C.F. DMNSVT64R08I452D che interviene nella sua qualità di Direttore Generale, residente a Sassari con domicilio per la carica presso gli Uffici consortili di Sassari,
E
il Sig. , il quale interviene in veste di legale rappresentante della Ditta con sede in , in via
C.F./P.I. , che nel prosieguo del presente atto verrà chiamata per brevità anche “Appaltatore”.
PREMESSO CHE
− Con Disposizione Dirigenziale n. 350 del 11/05/2021 è stato disposto di nominare l’Xxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxxx quale Responsabile Unico del Procedimento per la “Fornitura di un impianto di trattamento per il recupero dei rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dei rifiuti provenienti dalla pulizia degli arenili
− con Determina a contrarre, adottata con Disposizione Dirigenziale n. 477 del 24/06/2021, è stato deliberato di procedere all’espletamento di apposita gara, avente ad oggetto la “Fornitura nell’agglomerato industriale di Alghero – San Marco (SS) di un impianto di trattamento dei rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e de rifiuti provenienti dalla pulizia degli arenili (posidonia spiaggiata)”, da espletare nelle forme della procedura aperta, ai sensi degli artt. 58 e 60 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii., mediante l’utilizzo della piattaforma telematica SardegnaCAT e da aggiudicare con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
− con la medesima Disposizione Dirigenziale n. 477 del 24/06/2021, è stato deliberato di impegnare l’importo stimato di 5.000.000,00 di euro, oltre IVA di legge, per la fornitura di cui trattasi;
− con Disposizione Dirigenziale n. del / /2021 è stato disposto di nominare l’Ing. quale Direttore dell’esecuzione del contratto per la “Fornitura nell’agglomerato industriale di Alghero – San Marco (SS) di un impianto di trattamento dei rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e de rifiuti provenienti dalla pulizia degli arenili spiaggiata)”;
− La Ditta ha partecipato alla procedura aperta indetta dal Consorzio, avente ad oggetto la “Fornitura nell’agglomerato industriale di Alghero – San Marco (SS) di un impianto di trattamento dei rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e de rifiuti provenienti dalla pulizia degli arenili (posidonia spiaggiata)”
− La Ditta , con Disposizione Dirigenziale n.
del / /2021, è stata dichiarata aggiudicataria della procedura di cui al capoverso precedente con il ribasso percentuale di , %
Tutto ciò premesso, le Parti come sopra costituite convengono e stipulano quanto segue:
Art. 1 - Richiamo delle premesse e della documentazione di gara
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto. Costituiscono parte integrante al presente contratto condizionato, ancorché non materialmente allegati, i seguenti atti e documenti: Bando di gara, Disciplinare di gara, Capitolato Speciale d'Appalto, Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale e relativi allegati.
Costituiscono, altresì, parte integrante al presente Contratto l’offerta tecnica e l’offerta economica presentate dalla ditta aggiudicataria, ancorché non materialmente allegate.
Art. 2 - Oggetto
Il presente Contratto Condizionato ha per oggetto la predisposizione della documentazione tecnico specialistica e di tutti gli elaborati necessari per la verifica di assoggettabilità a VIA dell’impianto, nonché la predisposizione della documentazione tecnico specialistica e di tutti gli elaborati necessari per l’ottenimento dell’Autorizzazione Unica ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 152/2006 per un importo complessivo pari ad € oltre IVA, al netto del ribasso percentuale dello , % offerto dall’Appaltatore sull’importo posto a base di gara. Con la stipula del presente contratto Condizionato e ferme le condizioni autorizzative sospensive, le parti si impegnano a stipulare successivamente, con le tempistiche, le modalità ed alle condizioni appresso specificate, il Contratto Definitivo.
Il Contratto Definitivo avrà per oggetto la predisposizione della documentazione progettuale “cantierabile”, la fornitura in opera, l’avviamento e la successiva supervisione di un impianto di trattamento per il recupero dei rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dei rifiuti provenienti dalla pulizia degli arenili (posidonia spiaggiata), con tecnologia “soil washing”, presso l’agglomerato industriale di Alghero – San Marco.
La Stazione appaltante acconsente a meglio identificare, in sede di stipula del contratto definitivo, le caratteristiche della fornitura a seguito di eventuali prescrizioni dettate dagli enti competenti in sede di verifica di assoggettabilità a
VIA e/o all’ottenimento dell’autorizzazione unica ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 152/2006.
La ditta fornitrice provvederà ad espletare prima della sottoscrizione del Contratto Definitivo tutte le attività necessarie finalizzate al conseguimento di tutti gli atti autorizzativi indispensabili per addivenire alla fornitura.
Ai fini dello svolgimento delle attività che precedono, la Stazione Appaltante si impegna a prestare la massima cooperazione affinché la ditta fornitrice possa ottenere ogni Autorizzazione e/o espletare ogni pratica.
In caso di mancata trasmissione, per cause imputabili direttamente all’appaltatore, di eventuali integrazioni richieste dagli enti competenti per la verifica di assoggettabilità a VIA o per l’ottenimento dell’Autorizzazione Unica ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 152/2006 dell’impianto entro i termini stabiliti per presentare le integrazioni, la Stazione appaltante ha facoltà di dichiarare inefficace il presente contratto ed il venir meno dell’obbligo di stipula del Contratto Definitivo, nonché di procedere all’incameramento della garanzia provvisoria
Art. 3 – Contratto Definitivo e Condizioni Sospensive
Il presente contratto condizionato è sottoposto alle seguenti condizioni sospensive:
1) Nel caso la procedura di verifica di assoggettabilità a disponga l’assoggettabilità a VIA dell’impianto e la VIA si concluda con un giudizio di compatibilità ambientale negativo non si procederà alla stipula del Contratto definitivo
2) Nel caso in cui, ottenuto il giudizio di compatibilità ambientale positivo oppure la non assoggettabilità a VIA, l’impianto non conseguisse l’Autorizzazione Unica ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 152/2006 non si procederà alla stipula del contratto definitivo.
Il verificarsi di una delle condizioni di cui ai punti precedenti renderà inefficace e senza effetti il presente contratto condizionato e non si addiverrà alla stipula del contratto definitivo.
Le Parti convengono che nell’ipotesi di inefficacia del presente contratto per il mancato avveramento delle condizioni sospensive, la Stazione appaltante dovrà
restituire all’appaltatore eventuali garanzie versate, senza ulteriori oneri e/o responsabilità a carico dell’appaltatore.
Fermo restando quanto sopra esposto, nell’ipotesi di inefficacia del presente Contratto Condizionato per il verificarsi di una delle condizioni di cui ai punti
1) o 2), la Stazione Appaltante dichiara sin d’ora di non aver null’altro a che pretendere dall’appaltatore a qualsiasi titolo, anche indirettamente connesso. Nell’ipotesi di inefficacia del presente Contratto Condizionato per il verificarsi delle condizioni di cui ai punti 1) o 2), l’appaltatore dichiara sin d’ora di non aver null’altro a che pretendere dalla Stazione appaltante a parte il corrispettivo pattuito per la fase di verifica o autorizzativa avviata, conformemente alla ripartizione di cui all’articolo 5 del presente Contratto.
Le Parti convengono sin d’ora che il Contratto Definitivo sarà stipulato presso il notaio designato dalla Stazione appaltante, il cui nominativo dovrà essere comunicato a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno e/o P.E.C. con almeno 20 (venti) giorni di anticipo rispetto alla data di stipula.
Le Parti prendono atto e convengono che il Contratto Definitivo potrà essere modificato, quanto al contenuto qui previsto, solo di comune accordo tra le Parti e se strettamente necessario ai fini del rogito.
Resta impregiudicata la facoltà della Stazione Appaltante di interrompere l’appalto a conclusione della fase di verifica o della fase autorizzativa. All’appaltatore sarà riconosciuto esclusivamente il corrispettivo pattuito per la fase di verifica o autorizzativa avviata, conformemente alla ripartizione di cui all’articolo 5 del presente Contratto.
Art. 4 - Durata
I termini di esecuzione previsti dal presente contratto sono stabiliti secondo quanto segue:
1) Predisposizione della documentazione tecnico specialistica e di tutti gli elaborati necessari per la verifica di assoggettabilità a VIA dell’impianto. La documentazione dovrà essere consegnata alla Stazione appaltante entro
30 giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di stipula del presente contratto condizionato, che regolamenta la fase autorizzativa
dell’appalto. L’appaltatore si impegna altresì a supportare la Stazione appaltante per tutta la durata dell’iter di verifica;
2) Predisposizione della documentazione tecnico specialistica e di tutti gli elaborati necessari per l’ottenimento dell’autorizzazione unica ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 152/2006. La documentazione dovrà essere consegnata alla Stazione appaltante entro 45 giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di ricezione da parte dell’aggiudicatario della comunicazione della Stazione appaltante di avvenuta pubblicazione della Delibera della Giunta Regionale concernente la non assoggettabilità a VIA dell’impianto. Nel caso in cui la procedura di verifica di assoggettabilità a VIA dovesse concludersi con l’assoggettabilità a VIA, la documentazione per l’ottenimento dell’autorizzazione unica ex art. 208 D.Lgs. 152/2006 dovrà essere consegnata alla Stazione appaltante entro 45 giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di ricezione da parte dell’aggiudicatario della comunicazione della Stazione appaltante di avvenuta pubblicazione della Delibera della Giunta Regionale che riporta il giudizio di compatibilità ambientale positivo. L’appaltatore si impegna a supportare la stazione appaltante per tutta la durata dell’iter di verifica.
Art. 5 - Importo Contrattuale
L’importo contrattuale ammonta a € oltre IVA ed è cosi ripartito:
- Predisposizione della documentazione tecnico-specialistica e supporto durante l’iter per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale: € _ ( ) oltre IVA;
- Predisposizione della documentazione tecnico-specialistica e supporto durante l’iter per il rilascio dell’autorizzazione unica ex art. 208 D.Lgs 152/2006: € ( ) oltre IVA;
Art. 6 – Garanzie
A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, la ditta appaltatrice ha prestato apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell'art. 103 D.Lgs 50/2016 mediante polizza numero
in data / /2021, rilasciata dalla Compagnia per l'importo di euro .
La garanzia è prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni previste nel presente contratto condizionato, compreso l'obbligo di stipulare il successivo Contratto Definitivo se richiesto dalla Staziona appaltante, nonché del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse.
Il Consorzio potrà chiedere all’aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; la garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta della stazione appaltante.
Il Consorzio, ha altresì il diritto di avvalersi della cauzione per le finalità di cui all’art 103 comma 2 del Codice, al quale si rinvia.
La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dall’affidamento, l’acquisizione della cauzione provvisoria e l’affidamento al concorrente che segue in graduatoria. La garanzia fideiussoria in questione è svincolata alla firma del contratto definitivo. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidette, è automatico senza necessità del benestare dell’Appaltatore, con la sola condizione della preventiva consegna, da parte di quest’ultimo, del documento, in originale o in copia autentica, attestante l’avvenuta esecuzione della prestazione. Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall' articolo 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016.
Art. 7 - Condizioni generali della fornitura
L'appalto è concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dall'offerta economica presentata dalla ditta appaltatrice in sede di gara, dal Bando di gara, dal Disciplinare di gara, dal Capitolato Speciale d’Appalto, dal Capitolato Speciale Tecnico Prestazionale e dai relativi allegati tutti, che l'Impresa dichiara di aver letto attentamente, di conoscere e di accettare senza riserva alcuna e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.
L’impresa appaltatrice si impegna ad eseguire le predette prestazioni, salvaguardando le esigenze dell’Amministrazione e di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni all’attività̀ lavorativa in atto.
Art. 8 - Modalità di pagamento
Ai sensi dell'articolo 35, comma 18, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. è prevista la corresponsione in favore dell’appaltatore di una anticipazione pari al 20% sul valore del contratto di appalto. Ai sensi dell’articolo sopra citato, l’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all’anticipazione.
Le prestazioni oggetto del presente contratto condizionato saranno liquidate con le seguenti modalità:
Predisposizione della documentazione tecnico specialistica e di tutti gli elaborati necessari per la verifica di assoggettabilità a VIA dell’impianto: l’aggiudicatario, a seguito della consegna della documentazione predetta, previa accettazione della stessa da parte del Direttore dell'Esecuzione del Contratto, provvederà a trasmettere la relativa fattura, dell’importo pari € , al netto del ribasso d’asta contrattuale, tramite il sistema di interscambio. La fattura emessa deve indicare il riferimento al presente appalto, incluso il CIG, la descrizione delle prestazioni cui si riferisce e deve essere intestata e trasmessa al Consorzio. Il Consorzio provvederà a liquidare la fattura entro 90 giorni dalla sua ricezione.
Predisposizione della documentazione tecnico specialistica e di tutti gli elaborati necessari per il conseguimento dell’autorizzazione unica ex art. 208 del D.Lgs 152/2006: l’aggiudicatario, a seguito della consegna della documentazione predetta, previa accettazione della stessa da parte del Direttore dell'Esecuzione del Contratto, provvederà a trasmettere la relativa fattura, dell’importo pari €
, al netto del ribasso d’asta contrattuale, tramite il sistema di interscambio. La fattura emessa deve indicare il riferimento al presente appalto, incluso il CIG, la descrizione delle prestazioni cui si riferisce e deve essere intestata e trasmessa al Consorzio. Il Consorzio provvederà a liquidare la fattura entro 90 giorni dalla sua ricezione.
Il pagamento avverrà nel rispetto di quanto previsto dalle vigenti norme in particolare in tema di acquisizione di ufficio del DURC e di accertamento dell’assenza di irregolarità fiscali gravi secondo la procedura prevista dall’art 48 bis del DPR 602/1973, dal Decreto attuativo del MEF n. 40 del 18/01/2008
(pubblicato in GU n. 63 del 14/03/2008), e dai successivi Decreti ministeriali adottati in materia.
Se l’impresa affidataria non risulta in regola con gli obblighi dettati dalle disposizioni vigenti in materia del regolarità retributiva e contributiva, il Consorzio Provinciale Industriale di Sassari procederà in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 30 commi 5 e 6 del D.Lgs. 50/2016. L’Appaltatore non potrà pretendere interessi per l’eventuale ritardo del pagamento dovuto, qualora questo dipenda dall’espletamento di obblighi normativi necessari a renderlo esecutivo.
Art. 9 - Tracciabilità flussi finanziari
Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 3 della legge 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia", si stabilisce che, le parti del presente contratto:
a) assumono ogni obbligo relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010;
b) stabiliscono che il contratto è sottoposto a clausola risolutiva espressa che verrà attivata in tutti i casi in cui le transazioni non siano state eseguite avvalendosi di banche o della società Poste Italiane Spa;
c) stabiliscono che l'appaltatore, il subappaltatore o il sub contraente che avessero notizia di inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo procedono senza indugio alla risoluzione immediata del contratto, con contestuale informazione alla stazione appaltante e alla prefettura - ufficio del territorio del Governo territorialmente competente;è fatto obbligo all’appaltatore, ai sensi e per gli effetti della legge 136/2010, inserire nei contratti sottoscritti con i sub appaltatori e sub contraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate — per lavori, servizi e/o forniture di cui al comma 1 dell’ articolo 3 della predetta legge, a pena di nullità assoluta, la specifica clausola con cui le parti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge citata.
L’impresa appaltatrice è tenuta a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta
in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.
In relazione a quanto sopra, l’Appaltatore ha comunicato i seguenti dati:
1. n. : conto corrente bancario dedicato ai pagamenti della presente commessa pubblica identificato dal codice
IBAN:
;
acceso presso
2. generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto:
(C.F.: ) nato a
:
Art. 10- Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro
La Ditta aggiudicataria si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.
La Ditta aggiudicataria si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni. La Ditta aggiudicataria si obbliga altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i su indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano la ditta aggiudicataria anche nel caso in cui questa non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.
Art. 11- Rapporti contrattuali e direzione dell’esecuzione del contratto Il Consorzio verifica il regolare andamento dell’esecuzione del contratto da parte dell’appaltatore attraverso il Direttore dell’esecuzione del contratto, nelle modalità di seguito disciplinate.
Le indicazioni tecniche per l'espletamento delle attività saranno impartite dal Responsabile del Procedimento tramite il Direttore dell’esecuzione del contratto. Detto soggetto avrà il compito di controllare che l'appalto sia eseguito tecnicamente secondo i tempi, le modalità ed i programmi contenuti nel Contratto e nei documenti di riferimento.
L’Appaltatore dovrà fare in modo che all’interno della propria organizzazione vi sia un unico centro di riferimento al quale il Consorzio possa rivolgersi per le richieste, le informazioni, le segnalazioni di disservizi o di anomalie ed ogni altra comunicazione relativa al rapporto contrattuale.
In tal senso, l’Appaltatore si impegna a designare, a suo totale carico ed onere, una figura Responsabile della esecuzione del contratto, costantemente reperibile, il cui nominativo, qualifica e recapito sarà indicato per iscritto prima della stipulazione del contratto. Il soggetto individuato quale Responsabile del contratto provvederà, per conto dell’Appaltatore, a vigilare affinché ogni fase dell'appalto risponda a quanto stabilito dai documenti contrattuali e sarà il naturale corrispondente del Direttore dell’esecuzione per conto del Consorzio. Il Consorzio verifica il regolare andamento dell’esecuzione del contratto da parte dell’appaltatore attraverso il Direttore dell’esecuzione del contratto.
Al Direttore dell’esecuzione del contratto compete:
a) il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico-contabile dell’esecuzione del contratto;
b) il controllo sulla regolare esecuzione del contratto da parte dell’appaltatore nonché l’esecuzione delle attività di verifica di conformità;
c) lo svolgimento di tutte le attività ad esso demandate dal Codice degli appalti (D.Lgs. 50/2016), dalle Linee Guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dell’esecuzione (D.M. 49/2018), e dalle linee guida ANAC nonché di tutte le attività che si rendano opportune per assicurare il perseguimento dei compiti ad esso assegnati dal Consorzio.
Art. 12 - Sospensione del contratto
Fermo quanto disposto dall’art 107 del D.Lgs. n. 50/2016, l’Appaltatore non può sospendere l’esecuzione delle prestazioni contrattuali in seguito a decisione unilaterale, nemmeno nel caso in cui siano in atto controversie con il Consorzio.
L'eventuale sospensione delle prestazioni per decisione unilaterale dell’Appaltatore costituisce inadempienza contrattuale e la conseguente risoluzione del contratto per colpa.
In tal caso il Consorzio procederà all’incameramento della cauzione definitiva, fatta comunque salva la facoltà di procedere nei confronti dell’Appaltatore per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti dal Consorzio e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattuale.
Le interruzioni/sospensioni della fornitura per cause di forza maggiore non imputabili a nessuna delle parti, non danno luogo a responsabilità per nessuna delle parti, né ad indennizzi di sorta.
In ottemperanza all'art. 107 del D.Lgs. 50/2016, in tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscano in via temporanea che la fornitura proceda utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il direttore dell'esecuzione può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto. La sospensione verrà disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione indicando il nuovo termine contrattuale.
La sospensione potrà, altresì, essere disposta dal RUP per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica, disposta con atto motivato delle amministrazioni competenti. In tal caso qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione della fornitura stessa, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'esecutore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo sarà dovuto all'esecutore negli altri casi.
Art. 13- Risoluzione del contratto
Il Consorzio avrà la facoltà di risolvere il contratto, oltre che nei casi previsti dall'art. 108 D.Lgs. 50/2016, anche ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 del C.C. con tutte le conseguenze che tale risoluzione comporta, sia di legge e
sia previste dalle disposizioni del presente accordo quadro, nelle seguenti ipotesi:
a) in caso di apertura di una procedura di fallimento, di liquidazione, di concordato preventivo e di qualsiasi altra condizione equivalente a carico dell'appaltatore;
b) per inosservanza di norme legislative e regolamentari in materia di sicurezza e prevenzione infortuni;
c) mancata consegna della documentazione tecnico specialistica decorsi 30 giorni dal termine di scadenza fissato dall’art. 4 del presente contratto;
d) qualora l'appaltatore non si conformi, nel termine di volta in volta indicato, all'ingiunzione di porre rimedio a negligenze o inadempienze contrattuali che compromettano gravemente la corretta esecuzione del contratto di appalto nei termini prescritti;
e) per ripetuta inosservanza di indicazioni, ordini e direttive impartite dalla stazione appaltante;
Nelle ipotesi di cui sopra, il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito di dichiarazione del Consorzio in forma di lettera raccomandata o a mezzo PEC, di volersi avvalere della clausola risolutiva. L’impresa affidataria, inoltre, incorrerà nella perdita della cauzione definitiva che resta incamerata dal Consorzio, salvo il risarcimento dei maggiori danni per l’interruzione della fornitura e per tutte le altre circostanze che possono verificarsi.
Per ottenere la rifusione dei danni, il rimborso delle spese e il pagamento delle penalità (qualora l'impresa affidataria, opportunamente avvisata, non adempirà a ciò), il Consorzio potrà rivalersi sui crediti dell'impresa stessa per la fornitura già eseguita, ovvero sulla cauzione che deve essere immediatamente integrata.
Art. 14 - Recesso
Si rinvia alle prescrizioni di cui all'art. 109 del d.lgs. 50/2016.
Art. 15 – Penalità
Nel caso in cui la documentazione tecnico specialistica oggetto del presente appalto non venga consegnata da parte dell'impresa Appaltatrice nei termini stabiliti, secondo le indicazioni contenute negli atti di gara, in particolare nel Capitolato Speciale e nell’offerta tecnica presentata in sede di gara, o vengano
riscontrate carenze e inadempimenti nella documentazione stessa, oltre all’obbligo di ovviare all’infrazione contestata entro il termine stabilito in sede di contestazione, saranno addebitate le penalità di seguito indicate. E’ considerato inadempimento delle obbligazioni, il ritardo anche di un solo giorno rispetto sia ai termini di consegna della documentazione, sia ai termini per il ritiro di quelli eventualmente contestati. Nelle ipotesi di ritardata esecuzione delle prestazioni contrattuali, che non siano imputabili al Consorzio Industriale Provinciale di Sassari, a cause di forza maggiore e/o a caso fortuito, verrà applicata una penale pari all’uno per mille (1‰) dell’importo del contratto per ogni giorno solare di ritardo rispetto ai termini di consegna previsti. Non verranno considerati ritardi nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali i periodi di inattività dovuti ad eventi non imputabili all’Appaltatore, quali ad esempio calamità naturali o condizioni meteo climatiche avverse. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali di cui al precedente periodo verranno contestati all’appaltatore per iscritto dal Direttore dell’esecuzione del contratto sentito il Responsabile del Procedimento. L’appaltatore dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio del Consorzio Industriale Provinciale di Sassari, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, potranno essere applicate le penali sopra indicate. Nel caso di applicazione delle penali, il Consorzio Industriale Provinciale di Sassari, provvederà a recuperare ad incamerare la cauzione. L’applicazione delle penali non preclude eventuali ulteriori azioni per maggiori danni o per eventuali altre violazioni contrattuali. Per reiterati inadempimenti, il Consorzio Industriale Provinciale di Sassari avrà il diritto di chiedere la risoluzione del contratto in ogni momento. In ogni caso si procederà alla risoluzione contrattuale qualora il totale delle penali dovesse superare il 10% dell'importo del contratto attuativo, al netto di IVA. Resta intesa la facoltà per il Consorzio Industriale Provinciale di Sassari di chiedere, oltre al pagamento delle penali, il risarcimento di tutti i danni eventualmente subiti.
Art. 16 - Divieto di cessione del contratto – cessione del credito
E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto. È ammessa la cessione dei crediti nei limiti delle disposizioni indicate all’articolo 106 comma 13 del D.Lgs. n. 50/2016 e della l. 21 febbraio 1991, n. 52.
Art. 17 - Procedure in caso di fallimento dell’appaltatore, di risoluzione contrattuale o di misure straordinarie di gestione
Si applicano le disposizioni dell’art 48 commi 17 e 18 del D.Lgs. 50/2016 in caso di ipotesi di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero altra procedura concorsuale a carico del mandatario o del mandante o di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento di imprenditore individuale.
Trovano applicazione le disposizioni di cui all’art. 110 del codice appalti e tutte le ss.mm.ii. apportate allo stesso.
Art. 18 - Estensione codice di comportamento dei dipendenti pubblici L’impresa appaltatrice dovrà provvedere, pena la decadenza dal contratto, ad informare i propri dipendenti e collaboratori dell’estensione nei loro confronti, ai sensi del D.P.R. 16.04.2013 numero 62, degli obblighi di condotta previsti nel codice di comportamento dei dipendenti pubblici adottato dal Consorzio Industriale Provinciale di Sassari con Delibera C.d.A. n. 742/2016 del 12/12/2016.
Art. 19 – Divieti - Incompatibilità
All'impresa appaltatrice è fatto divieto, durante l’esecuzione del contratto e per il biennio successivo, di intrattenere rapporti di servizio o di fornitura o professionali in genere con gli amministratori, i dirigenti e loro familiari (coniuge o conviventi) di questo Ente. Ai sensi dell’articolo 53 comma 16 ter del Decreto Legislativo 165/2001, l’aggiudicatario, sottoscrivendo il presente contratto, dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato od autonomo e, comunque, di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti che
hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto di questo Ente, nei loro confronti e per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.
Art. 20 - Controversie
Per qualsiasi eventuale controversia che dovesse insorgere tra l'impresa affidataria ed il Consorzio, circa l'interpretazione e la corretta esecuzione del contratto, si farà ricorso all'autorità giudiziaria ordinaria il cui foro competente è il Tribunale di Sassari. E' esclusa la possibilità di ricorrere all'arbitrato.
Art. 21 - Spese di contratto e oneri fiscali
Ai sensi dell’art. 5 comma 2 del Decreto ministeriale infrastrutture e trasporti del 2 dicembre 2016, sono a carico dell’Appaltatore le spese di pubblicazione obbligatoria degli avvisi e dei bandi di gara. Tali spese sono rimborsate alla Stazione Appaltante entro 60 giorni dall’aggiudicazione.
Le spese di stipulazione del contratto e di copia e stampa di elaborati relativi all’appalto, le spese di registrazione e di bollo del contratto di appalto, dei suoi allegati e degli eventuali atti aggiuntivi, nonché le spese di bollo e delle copie occorrenti per gli atti di contabilità e di collaudo dei lavori e di tutti i documenti relativi alla gestione del contratto, sono a carico dell’Appaltatore.
I prezzi dell’appalto sono sempre considerati al netto dell’imposta sul valore aggiunto (IVA).
Art. 22 - Domicilio dell’appaltatore
L’Appaltatore ha comunicato che intende eleggere il proprio domicilio per tutti gli effetti del contratto presso la sede della , via
. Il domicilio legale suindicato, viene eletto e mantenuto per tutta la durata dell’appalto, fino a conclusione di qualsiasi eventuale controversia, e costituisce il luogo dove l’Appaltante, in ogni tempo, potranno indirizzare ordini e notificare eventuali atti giudiziari.
Art. 23 - Documenti che fanno parte integrante del contratto. Norme di rinvio.
Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto si rinvia alla vigente normativa, comunitaria, statale e regionale in materia di contratti
pubblici, con particolare riferimento al D.Lgs.n. 50/2016, e alle norme del Codice Civile e altre disposizioni in materia di contratti di diritto privato.
Formano parte integrante e sostanziale del presente atto i seguenti documenti anche se ad esso non materialmente allegati:
a) Capitolato Speciale d’appalto;
b) Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale;
c) Offerta tecnica presentata in sede di gara;
d) Offerta economica presentata in sede di gara;
e) Garanzia definitive;
f) Polizze RCT e RCO.
p. l’Impresa Il Legale Rappresentante ( ) | p. il Consorzio Il Direttore Generale (Xxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxxx) |