ORDINANZA N. 424 / 2017
Xxxxx xx Xxxxxx
Xxxxx Xxxxxxx 00 – 00000 Xxxxxx (Xx) – Tel. 000.0000000 xxxxxx.xxxxxx.xx@xxxxxxxxx.xx
X.XXX 00529840019
DIREZIONE SERVIZI AL TERRITORIO AMBIENTE
ORDINANZA N. 424 / 2017
OGGETTO: "NUOVO ACCORDO DI PROGRAMMA PER L'ADOZIONE COORDINATA E CONGIUNTA DI MISURE PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELL'ARIA NEL BACINO PADANO", ADOZIONE DELLO SCHEMA DEI PROVVEDIMENTI STABILI DI LIMITAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE E DELLE MISURE TEMPORANEE OMOGENEE DA ADOTTARSI IN CASO DI SITUAZIONI DI PERDURANTE ACCUMULO DEGLI INQUINANTI.
IL SINDACO
Vista la Direttiva Europea 2008/50/CE del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa, stabilisce all'art. 23 che se in determinate zone o agglomerati i livelli di inquinanti presenti nell'aria ambiente superano un valore limite o un valore obiettivo qualsiasi, più qualunque margine di tolleranza eventualmente applicabile, gli Stati membri provvedono a disporre piani per la qualità dell'aria per le zone e gli agglomerati in questione al fine di conseguire il relativo valore limite o valore obiettivo specificato negli allegati XI e XIV. In caso di superamento di tali valori limite dopo il termine previsto per il loro raggiungimento, i piani per la qualità dell'aria stabiliscono misure appropriate affinché il periodo di superamento sia il più breve possibile.
Visto il DLgs 155/2010 (recante l'attuazione della direttiva europea 2008/50/CE) il quale all'articolo 9 demanda alle Regioni e alle Province autonome l'adozione dei piani per la qualità dell'aria, recanti per l'appunto le misure necessarie ad agire sulle principali sorgenti di emissione aventi influenza su tali aree di superamento.
Preso atto che, nonostante il progressivo miglioramento della qualità dell'aria, permane il superamento dei valori limite stabiliti per il materiale particolato PM10 e per il biossido di azoto NO 2 e le procedure di infrazione avviate dalla Commissione europea sono pervenute ad una fase avanzata (parere motivato
– infrazione n. 2014/2147 del 28/04/2017 per le violazioni dei valori limite del materiale particolato PM10 e parere motivato – infrazione n. 2015/2043 del 15/02/2017 per le violazioni del valore limite
del biossido di azoto).
Dato atto che in data 09 giugno 2017 a Bologna, in coerenza allo schema di Accordo approvato con D.G.R.. n. 22-5139 del 5 giugno 2017, è stato sottoscritto dal Ministro dell'Ambiente e dai Presidenti delle regioni Xxxxxx Xxxxxxx, Lombardia, Piemonte e Veneto, un “Nuovo accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano”, strumento finalizzato a definire, in un quadro condiviso, importanti misure addizionali di risanamento da inserire nei piani di qualità dell'aria e da applicare in modo coordinato e congiunto nel territorio del Bacino Padano.
Considerato che il “Nuovo accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano” prevede che alcune delle misure contenute nell'accordo debbano essere attuate entro sei mesi dalla data di sottoscrizione dell'Accordo e che le misure contenute nell'Allegato 1 dell'Accordo “ Criteri per l'individuazione e la gestione delle situazioni di perdurante accumulo degli inquinanti” debbano essere attivate a partire dal 01 ottobre 2017.
Considerato che le azioni individuate nel “Nuovo accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano” rappresentano un insieme di azioni di minima da applicare in maniera congiunta nei territori delle Regioni che hanno sottoscritto l'Accordo e che le stesse azioni possono essere adottate in maniera più stringente da parte dei soggetti interessati dall'Accordo stesso.
Visto che la Regione Piemonte con D.G.R. n. 42-5805 del 20 ottobre 2017 dà attuazione agli impegni previsti dal “Nuovo accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano” approvando:
A) i criteri per l'individuazione e la gestione delle situazioni di perdurante accumulo degli inquinanti e delle relative misure temporanee omogenee da adottarsi;
B) le modalità comuni alle regioni Xxxxxx Xxxxxxx, Lombardia, Piemonte e Veneto, per l'informazione al pubblico in relazione alle misure attuate in caso di situazioni di perdurante accumulo degli inquinanti;
C) le date di inizio e fine delle misure e l'indicazione delle autorità competenti all'attuazione.
Vista l'ordinanza del Sindaco n. 356/2010 con la quale nel territorio del Comune di Rivoli si era interdetta la circolazione nei giorni feriali a tutti i veicoli benzina con omologazioni precedenti all'EURO 1, a tutti i veicoli diesel con omologazione precedente all'EURO 3 ed immatricolati da più di 10 anni ed a tutti i ciclomotori e motocicli a due tempi con omologazioni precedenti l'EURO 1 ed immatricolati da più di 10 anni, con orari e modalità differenziate per alcune categorie e fatta eccezione per le previste esenzioni.
Vista l'ordinanza 414/2016, con la quale sono state attuate le misure antismog in coerenza con il Protocollo operativo approvato dalla Regione Piemonte, ora superato dall'adesione al “Nuovo accordo di programma per l'azione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano”.
Ritenuto opportuno per la tutela della salute pubblica adottare provvedimenti finalizzati al contenimento dell'emissione di sostanze inquinanti e riduzione dell'inquinamento a livelli che limitino al minimo gli effetti nocivi per la salute umana
Visto l'art 50 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali, adottato con D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 relativo alle competenze ed ai poteri del Sindaco quale Autorità Locale.
Visto il DLgs n. 285/1992 e. s.m.i. (Nuovo Codice della Strada), ed in particolare il combinato disposto
dell'art. 7 comma 1 lettera a) e dell'art. 6 comma 1, che prevede la sospensione temporanea, con ordinanza del Sindaco, della circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli per motivi di tutela della salute.
I N V I T A
Tutta la popolazione ad usare il meno possibile l'automobile per la mobilità urbana e a privilegiare l'uso del mezzo pubblico e di altri mezzi di trasporto a basso impatto ambientale.
A gestire gli impianti di riscaldamento degli edifici adibiti a civile abitazione in modo che la temperatura degli ambienti non superi i 20°C, così come previsto dalla normativa vigente e a gestire gli impianti di riscaldamento degli altri edifici in modo da limitare al minimo indispensabile gli orari di accensione e la temperatura degli ambienti.
O R D I N A
L'istituzione delle limitazioni stabili, in continuità con l'ordinanza del sindaco n. 365/2010 che viene modificata, e temporanee, al raggiungimento delle soglie stabilite dal “Nuovo Accordo di Programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano” e in conformità alla X.X.X. xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx x. 00-0000 del 20 ottobre 2017, secondo le seguenti indicazioni:
1. LIMITAZIONI PERMANENTI ALLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE
Per le limitazioni permanenti alla circolazione veicolare, richiamata l'ordinanza del Sindaco n. 356/2010, si stabilisce quanto segue:
Nelle giornate feriali da lunedì a venerdì è interdetta la circolazione:
• Per i veicoli adibiti al trasporto di persone è vietata la circolazione dinamica di tutti i veicoli aventi al massimo 8 posti a sedere oltre il conducente (categoria M1):
◦ alimentati a benzina con omologazioni precedenti all'EURO 1 (Direttiva 91/441/CE) dalle ore 8,00 alle ore 19,00;
◦ dotati di motore diesel con omologazioni precedenti all'EURO 3 (Direttiva 98/69/CE) ed immatricolati da più di 10 anni con la seguente diversificazione:
▪ dalle ore 9,00 alle ore 17,00 per i veicoli condotti da residenti nel Comune di Rivoli,
▪ dalle ore 8,00 alle ore 19,00 per i veicoli condotti da non residenti nel Comune di Rivoli.
È altresì vietata la circolazione dinamica dei ciclomotori e motocicli con motore termico a due tempi delle categorie L1 e L3 con omologazione precedente alla normativa EURO 1 (Direttiva 97/24/CE) ed immatricolati da più di 10 anni.
• Per i veicoli adibiti al trasporto merci dalle ore 8,30 alle ore 13,00 e dalle ore 14,30 alle 19,00 è vietata la circolazione dinamica di tutti i veicoli aventi massa massima inferiore alle 3,5 ton. utilizzati per il trasporto e la distribuzione di merci e per l'esercizio delle attività commerciali, artigianali, industriali, agricole e di servizio(categoria N1):
◦ alimentati a benzina con omologazioni precedenti all'EURO 1 (Direttiva 91/441/CE),
◦ dotati di motore diesel con omologazioni precedenti all'EURO 3 (Direttiva 98/69/CE)i.
È altresì vietata la circolazione dinamica dei ciclomotori e motocicli con motore termico a due tempi a tre ruote delle categorie L2, L4 e L5 con omologazione precedente alla normativa EURO 1 (Direttiva 97/24/CE).
I veicoli per trasporto persone di categoria M1 utilizzati dagli agenti di commercio che siano iscritti al ruolo presso la Camera di Commercio ai sensi della legge 204/1985 sono oggetto degli
stessi orari di limitazione dei veicoli adibiti al trasporto merci di categoria N1. L'iscrizione al ruolo deve essere attestata da un documento della Camera di Commercio.
2. MODALITÀ DI ATTIVAZIONE DELLE ULTERIORI MISURE TEMPORANEE OMOGENEE DA ADOTTARSI IN CASO DI SITUAZIONI DI PERDURANTE ACCUMULO DEGLI INQUINANTI
Al raggiungimento delle soglie stabilite dal “Nuovo Accordo di Programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano” e in conformità alla X.X.X. xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx x. 00-0000 del 20 ottobre 2017, l'adozione delle seguenti misure temporanee omogenee, valide tutti i giorni, dal lunedì alla domenica (festivi compresi):
• Livello “ARANCIO” è attivato dopo 4 giorni consecutivi di superamento, misurato nella stazione di riferimento, del valore di 50 µg/m3 della concentrazione di PM10, sulla base della verifica effettuata nelle giornate di lunedì e giovedì (giornate di controllo) sui quattro giorni antecedenti.
1) Divieto di circolazione veicolare dalle 08.30 alle 18.30 dei veicoli adibiti al trasporto di persone aventi al massimo 8 posti a sedere oltre il conducente (categoria M1) dotati di motore diesel con omologazioni fino all'EURO 4 (Direttiva 98/69/CE).
2) Divieto di circolazione veicolare dalle 08.30 alle 12.30 dei veicoli adibiti al trasporto merci (categoria N1, N2, N3) dotati di motore diesel con omologazioni fino all'EURO 3/III (Direttiva 98/69/CE e Direttiva 99/96/EC) .
3) Divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe 3 stelle in base alla classificazione ambientale introdotta dal decreto attuativo dell'articolo 290, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152.
4) Divieto assoluto, per qualsiasi tipologia (falò rituali, barbecue e fuochi d'artificio, scopo intrattenimento, etc…), di combustioni all'aperto anche relativamente alle deroghe consentite dall'art. 182, comma 0 xxx, xxx xxxxxxx legislativo 3 aprile 2006 n. 152 rappresentate dai piccoli cumuli di residui vegetali bruciati in loco.
5) Introduzione del limite a 19°C (con tolleranza di 2°C) per le temperature medie nelle abitazioni e spazi ed esercizi commerciali.
6) Divieto per tutti i veicoli di sostare con il motore acceso;
7) Divieto di spandimento dei liquami zootecnici e, in presenza di divieto regionale, divieto di rilasciare le relative deroghe. Sono tuttavia ammesse in deroga le seguenti tecniche di spandimento:
1. Iniezione superficiale (solchi aperti).
2. Iniezione profonda (solchi chiusi).
3. Sulle sole superfici inerbite (prati avvicendati e permanenti) spandimento a bande, applicando una delle seguenti tecniche:
• Spandimento a raso in strisce; Spandimento con scarificazione.
8) Potenziamento dei controlli con particolare riguardo rispetto ai divieti di limitazione della circolazione veicolare, di utilizzo degli impianti termici a biomassa legnosa, di combustioni all'aperto e di divieto di spandimento dei liquami.
• Livello “ROSSO” è attivato dopo 10 giorni consecutivi di superamento, misurato nella stazione di riferimento del valore limite di 50 µg/m3 della concentrazione PM10, sulla base della verifica effettuata nelle giornate di lunedì e giovedì (giornate di controllo) sui 10 giorni antecedenti.
1) Divieto di circolazione veicolare dalle 08.30 alle 18.30 dei veicoli adibiti al trasporto di persone aventi al massimo 8 posti a sedere oltre il conducente (categoria M1) dotati di motore diesel con omologazioni fino all'EURO 4 (Direttiva 98/69/CE).
2) Divieto di circolazione veicolare dalle 08.30 alle 18.30 dei veicoli adibiti al trasporto merci (categoria N1, N2, N3) dotati di motore diesel con omologazioni fino all'EURO 3/III (Direttiva 98/69/CE e Direttiva 99/96/EC).
3) Divieto di circolazione veicolare dalle 08.30 alle 12.30 dei veicoli adibiti al trasporto merci (categoria N1, N2, N3) dotati di motore diesel con omologazioni fino all'EURO 4 (Direttiva 98/69/CE).
4) Divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe 3 stelle in base alla classificazione ambientale introdotta dal decreto attuativo dell'articolo 290, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152.
5) Divieto assoluto, per qualsiasi tipologia (falò rituali, barbecue e fuochi d'artificio, scopo intrattenimento, etc…), di combustioni all'aperto anche relativamente alle deroghe consentite dall'art. 182, comma 0 xxx, xxx xxxxxxx legislativo 3 aprile 2006 n. 152 rappresentate dai piccoli cumuli di residui vegetali bruciati in loco.
6) Introduzione del limite a 19°C (con tolleranza di 2°C) per le temperature medie nelle abitazioni e spazi ed esercizi commerciali.
7) Divieto per tutti i veicoli di sostare con il motore acceso;
8) Divieto di spandimento dei liquami zootecnici e, in presenza di divieto regionale, divieto di rilasciare le relative deroghe. Sono tuttavia ammesse in deroga le seguenti tecniche di spandimento:
– Iniezione superficiale (solchi aperti).
– I niezione profonda (solchi chiusi).
– Sulle sole superfici inerbite (prati avvicendati e permanenti) spandimento a bande, applicando una delle seguenti tecniche:
• Spandimento a raso in strisce;
• Spandimento con scarificazione.
9) Potenziamento dei controlli con particolare riguardo a rispetto divieti di limitazione della circolazione veicolare, di utilizzo degli impianti termici a biomassa legnosa, di combustioni all'aperto e di divieto di spandimento dei liquami.
Veicoli esentati dalle limitazioni emergenziali temporanee
Le limitazioni alla circolazione non si applicano ai seguenti veicoli:
1. veicoli elettrici o ibridi funzionanti a motore elettrico ed a idrogeno;
2. motocicli e ciclomotori a quattro tempi;
3. veicoli destinati al trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente (categorie M2, M3);
4. veicoli delle Forze Armate, degli Organi di Polizia, dei Vigili del Fuoco, dei Servizi di Soccorso, della Protezione Civile in servizio e autoveicoli ad uso speciale adibiti alla
rimozione forzata di veicoli, veicoli destinati a interventi su mezzi o rete trasporto pubblico, veicoli destinati alla raccolta rifiuti e nettezza urbana, veicoli adibiti ai servizi pubblici di cattura animali vaganti e raccolta spoglie animali, veicoli utilizzati per riprese cinematografiche, veicoli per consegna e ritiro di prodotti postali, veicoli adibiti a controlli ispettivi appartenenti ad enti pubblici , veicoli adibiti a servizi essenziali;
5. taxi di turno, autobus in servizio pubblico di linea, autobus e autoveicoli in servizio di noleggio con conducente;
6. veicoli del car sharing ;
7. veicoli con almeno tre persone a bordo se omologate a quatto o più posti oppure con almeno 2 persone a bordo se omologati a 2/3 posti (car-pooling);
8. veicoli per trasporto persone di categoria M1 utilizzati dagli agenti di commercio che siano iscritti al ruolo presso la Camera di Commercio; l'iscrizione al ruolo deve essere attestata da un documento della Camera di Commercio;
9. veicoli delle Associazioni o Società sportive appartenenti a Federazioni affiliate al CONI o altre Federazioni riconosciute ufficialmente, o veicoli privati utilizzati da iscritti alle stesse con dichiarazione del Presidente (o documento che attesti l'effettivo svolgimento della manifestazione) indicante luogo e orario della manifestazione sportiva nella quale l'iscritto è direttamente impegnato. Veicoli utilizzati da arbitri o direttori di gara o cronometristi con dichiarazione del Presidente della rispettiva Federazione indicante luogo e orario della manifestazione sportiva nella quale l'iscritto è direttamente impegnato;
10. macchine operatrici, macchine agricole, mezzi d'opera;
11. veicoli che l'art. 53 del Codice della Strada definisce “motoveicoli per trasporti specifici” e “motoveicoli per uso speciale”:
• “Motoveicoli per trasporti specifici”: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni e caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo. Sono classificati motoveicoli per trasporti specifici i motoveicoli dotati di una delle seguenti carrozzerie permanentemente installate:
• furgone isotermico o coibentato, con o senza gruppo refrigerante, riconosciuto idoneo per il trasporto di derrate in regime di temperatura controllata;
• contenitore ribaltabile chiuso con aperture sul solo lato superiore, per il trasporto di rifiuti solidi;
• cisterne per il trasporto di liquidi o liquami;
• cisterne o contenitori appositamente attrezzati per il trasporto di materiali sfusi o pulverulenti;
• altre carrozzerie riconosciute idonee al trasporto specifico dal Ministero dei Trasporti - Direzione Generale della M.C.T.C.
• “Motoveicoli per uso speciale”: veicoli a tre ruote caratterizzati da particolari attrezzature installate permanentemente sugli stessi; su tali veicoli è consentito il trasporto del personale e dei materiali connessi con il ciclo operativo delle attrezzature. Sono classificati per usi speciali i motoveicoli:
• attrezzati con scala;
• attrezzati con pompa;
• attrezzati con gru;
• attrezzati con pedana o cestello elevabile;
• attrezzati per mostra pubblicitaria;
• attrezzati con spazzatrici;
• attrezzati con innaffiatrici;
• attrezzati con ambulatorio o laboratorio mobile;
• attrezzati con saldatrici;
• attrezzati con scavatrici;
• attrezzati con perforatrici;
• attrezzati con sega;
• attrezzati con gruppo elettrogeno;
• dotati di altre attrezzature riconosciute idonee al trasporto specifico dal Ministero dei Trasporti - Direzione Generale della M.C.T.C
12. I veicoli che l'art. 54 del Codice della Strada definisce “autoveicoli per trasporti specifici” e “autoveicoli per uso speciale”:
• “Autoveicoli per trasporti specifici” veicoli destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni, caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo. Sono classificati, autoveicoli per trasporti specifici gli autoveicoli dotati di una delle seguenti carrozzerie permanentemente installate:
• furgone isotermico, o coibentato, con o senza gruppo refrigerante, riconosciuto idoneo per il trasporto di derrate in regime di temperatura controllata;
• carrozzeria idonea per il carico, la compattazione, il trasporto e lo scarico di rifiuti solidi urbani;
• cisterne per il trasporto di liquidi o liquami;
• cisterna, o contenitore appositamente attrezzato, per il trasporto di materiali sfusi o pulvirulenti;
• telai attrezzati con dispositivi di ancoraggio per il trasporto di containers o casse mobili di tipo unificato;
• telai con selle per il trasporto di coils;
• betoniere;
• carrozzerie destinate al trasporto di persone in particolari condizioni e distinte da una particolare attrezzatura idonea a tale scopo;
• carrozzerie particolarmente attrezzate per il trasporto di materie classificate pericolose ai sensi dell'ADR o di normative comunitarie in proposito;
• carrozzerie speciali, a guide carrabili e rampe di carico, idonee esclusivamente al trasporto di veicoli;
• carrozzerie, anche ad altezza variabile, per il trasporto esclusivo di animali vivi;
• furgoni blindati per trasporto valori;
• altre carrozzerie riconosciute idonee per i trasporti specifici dal Ministero dei Trasporti - Direzione Generale della M.C.T.C.;
• “Autoveicoli per uso speciale” veicoli caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature e destinati prevalentemente al trasporto proprio. Su tali veicoli è consentito il trasporto del personale e dei materiali connessi col ciclo operativo delle attrezzature e di persone e cose connesse alla destinazione d'uso delle attrezzature stesse. Sono classificati per uso speciale i seguenti autoveicoli:
• trattrici stradali;
• autospazzatrici;
• autospazzaneve;
• autopompe;
• autoinnaffiatrici;
• autoveicoli attrezzi;
• autoveicoli scala ed autoveicoli per riparazione linee elettriche;
• autoveicoli gru;
• autoveicoli per il soccorso stradale;
• autoveicoli con pedana o cestello elevabile;
• autosgranatrici;
• autotrebbiatrici;
• autoambulanze;
• autofunebri;
• autofurgoni carrozzati per trasporto di detenuti;
• autoveicoli per disinfezioni;
• auto pubblicitarie e per mostre pubblicitarie purché provviste di carrozzeria apposita che non consenta altri usi e nelle quali le cose trasportate non abbandonino mai il veicolo;
• autoveicoli per radio, televisione, cinema;
• autoveicoli adibiti a spettacoli viaggianti;
• autoveicoli attrezzati ad ambulatori mobili;
• autocappella;
• auto attrezzate per irrorare i campi;
• autosaldatrici;
• auto con installazioni telegrafiche;
• autoscavatrici;
• autoperforatrici;
• autosega;
• autoveicoli attrezzati con gruppi elettrogeni;
• autopompe per xxxxxxxxxxxx;
• autoveicoli per uso abitazione;
• autoveicoli per uso ufficio;
• autoveicoli per uso officina;
• autoveicoli per uso negozio;
• autoveicoli attrezzati a laboratori mobili o con apparecchiature mobili di rilevamento;
• altri autoveicoli dotati di attrezzature riconosciute idonee per l'uso speciale dal Ministero dei Trasporti - Direzione Generale della M.C.T.C.
In deroga alle limitazioni possono circolare altresì i seguenti veicoli purché accompagnati da idonea documentazione:
1. veicoli utilizzati per il trasporto di portatori di handicap, in possesso del contrassegno di cui all'art.188 del Codice della Strada, e di soggetti affetti da gravi patologie debitamente
documentate con certificazione rilasciata dagli Enti competenti, ivi comprese le persone che hanno subito un trapianto di organi, che sono immunodepresse o che si recano presso strutture sanitarie per interventi di urgenza. Per il tragitto percorso senza la presenza della persona portatrice di handicap o affetta da gravi patologie, è necessario essere in possesso di dichiarazione rilasciata dalle scuole, uffici, ambulatori, ecc., nella quale sia specificato l'indirizzo nonché l'orario di inizio e termine dell'attività scolastica, lavorativa, di terapia ecc.;
2. veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie od esami o dimesse da Ospedali e Case di cura in grado di esibire relativa certificazione medica o prenotazione o foglio dimissione. Per il tragitto percorso senza la persona che deve essere sottoposta a terapia od esami è necessario esibire copia della certificazione medica o della prenotazione, nonché dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (autodichiarazione), nella quale il conducente dichiari il percorso e l'orario;
3. veicoli utilizzati da operatori assistenziali in servizio con certificazione del datore di lavoro o dell'Ente per cui operano che dichiari che l'operatore sta prestando assistenza domiciliare a persone affette da patologie per cui l'assistenza domiciliare è indispensabile; veicoli utilizzati da persone che svolgono servizi di assistenza domiciliare a persone affette da grave patologia con certificazione in originale rilasciata dagli Enti competenti o dal medico di famiglia;
4. veicoli di interesse storico e collezionistico di cui all'art. 60 del codice della strada iscritti agli appositi registri;
5. veicoli utilizzati per il trasporto di persone che partecipano a cerimonie funebri o a cerimonie religiose o civili non ordinarie, purché forniti di adeguata documentazione (sarà sufficiente esibire gli inviti o le attestazioni rilasciate dai ministri officianti);
6. veicoli utilizzati da lavoratori i cui luoghi di lavoro non sono serviti, negli orari di lavoro, dai mezzi pubblici nel raggio di 1.000 m; la condizione deve essere certificata da una lettera del datore di lavoro che attesti l'assenza del servizio pubblico, le generalità del guidatore, il numero di targa del mezzo, il luogo di lavoro e l'orario di lavoro;
7. veicoli di imprese che svolgono attività per conto del Comune di Rivoli o per conto di Aziende di sottoservizi, forniti di adeguata documentazione dell'Ente per cui lavorano o che eseguono interventi programmati con apposita autorizzazione;
8. veicoli utilizzati da medici in visita domiciliare e/o ambulatoriale con medico a bordo e con tessera dell'Ordine professionale; veicoli utilizzati da medici e operatori sanitari in turno di reperibilità nell'orario del blocco; veicoli utilizzati da infermieri e ostetriche in visita domiciliare e/o ambulatoriale, con il titolare a bordo e con dichiarazione dei rispettivi Collegi Professionali attestante la libera professione;
9. veicoli al servizio di testate televisive con a bordo i mezzi di supporto, di ripresa, i gruppi elettrogeni, i ponti radio ecc., veicoli utilizzati per la distribuzione della stampa periodica, veicoli utilizzati da giornalisti iscritti all'Ordine in possesso di dichiarazione rilasciata dalla testata per cui lavorano da cui risulti che sono in servizio negli orari del blocco;
10. veicoli o mezzi d'opera che effettuano traslochi o per i quali sono state precedentemente rilasciate autorizzazioni per l'occupazione di suolo pubblico dagli uffici competenti;
11. veicoli di imprese che eseguono lavori per conto del Comune o per conto di Aziende di sottoservizi, forniti di adeguata documentazione dell'Ente per cui lavorano o che eseguono interventi programmati con autorizzazione di manomissione per interventi su sottoservizi;
12. veicoli utilizzati nell'organizzazione di manifestazioni per le quali sono state precedentemente rilasciati atti concessori di occupazione suolo pubblico, forniti di apposita documentazione;
13. veicoli utilizzati da Enti o Associazioni per manifestazioni patrocinate e/o organizzate dal comune;
14. veicoli per il trasporto di pasti per il rifornimento di mense;
15. veicoli di residenti in altre regioni italiane o all'estero muniti della copia scritta della prenotazione o della ricevuta della struttura ricettiva, limitatamente al percorso tra quest'ultima – se è interno del perimetro del blocco – e i confini dell'area soggetta al blocco per l'arrivo e la partenza;
16. veicoli diretti verso le officine e centri autorizzati al fine di effettuare la revisione dei veicoli o la rottamazione del veicolo purché muniti di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà redatta su carta intestata della ditta che effettua l'intervento e sottoscritta dal titolare indicante data e ora dell'appuntamento e la targa del veicolo; tali veicoli, quando in uscita da officine e/o centri di revisione autorizzati, dovranno essere accompagnati dalla fattura comprovante l'avvenuta erogazione della fornitura/servizio da parte dell'azienda interessata.
L'orario ed il tragitto per cui è consentito circolare devono essere congrui con la motivazione dell'esonero.
Nel caso di sciopero del trasporto pubblico locale, nelle ipotesi ritenute meritevoli, il Sindaco, tramite ordinanza, potrà prevedere la sospensione delle limitazioni del traffico previste dal provvedimento.
C O M U N I C A
Che le misure temporanee, sono attive il giorno successivo a quello di controllo (lunedì e giovedì) e restano in vigore fino al giorno di controllo successivo (martedì-giovedì e venerdì-lunedì) e sono comunicate sui seguenti siti internet:
• sulla home page del sito internet della Regione Piemonte xxxx://xxx.xxxxxxx.xxxxxxxx.xx
• sul sito di ARPA Piemonte xxxx://xxx.xxxx.xxxxxxxx.xxx.xx/
• sul sito dell'accordo padano xxxx://xxx.x00.xxxxxxx.xxxxxxxxx.xx/#/xxxxxxxxxx-xxxx/xxx/xxxx
• sul sito internet del comune di Rivoli xxxx://xxx.xxxxxx.xxxxxx.xx.xx/
Il territorio interessato dalle limitazioni alla circolazione veicolare è limitato all'area urbana del comune, con l'esclusione delle due frazioni di Bruere e Tetti Neirotti, fatta eccezione per le seguenti strade che permettono l'accesso ai parcheggi comunali di interscambio e la circonvallazione della città per gli utenti della strada che transitano nel territorio comunale:
◦ i tratti delle autostrade o delle tangenziali insistenti sul territorio cittadino;
◦ strada statale 25/corso Susa, dal confine comunale fino all'intersezione con Via Alpignano;
◦ l'intero tratto di Corso Allamano insistente sul territorio comunale;
◦ l'intero tratto di Corso Einaudi;
◦ l'intero tratto di Corso Francia;
◦ l'intero tratto di Corso Xxxxx Xxxx;
◦ via Villarbasse e via Rivalta, dai confini comunali sino all'intersezione con corso Xxxxx Xxxx,
◦ via Alpignano, da corso Susa fino al confine con Alpignano;
◦ xxx Xxxxx x xxxxx Xx Xxxxxxx, dai confini comunali fino all'ingresso della tangenziale;
◦ via Bruere dalla frazione Bruere a Corso Francia;
◦ il tratto della xxxxxx xxxxxxxxxxx 000 xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx comunale;
◦ corso IV Novembre dalla frazione Tetti Neirotti al corso Allamano;
◦ strada Xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx 000 dal Corso Allamano al confine comunale.
La presente ordinanza è emessa in continuità con l'ordinanza 356/2010, richiamandone ed integrandone i contenuti, e revoca la precedente ordinanza n. 414/2016.
A V V E R T E
Che in caso di inottemperanza al dispositivo del presente atto, i trasgressori saranno sanzionati a termini di legge, ovvero:
• ai sensi dell'art.6 o 7 del Codice della Strada., relativamente ai provvedimenti adottati in materia di circolazione stradale;
• ai sensi dell'art. 7bis del d.lgs 267 del 2000 relativamente agli altri provvedimenti.
Che ai sensi dell'art. 3, comma IV della Legge 07/08/1990 n. 241 e s.m.i. contro la presente Ordinanza è ammesso il ricorso al TAR Piemonte, nel termine di 60 gg dalla pubblicazione della stessa o, in alternativa, entro 120 giorni mediante Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
Si ricorda che le dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/2000, sono punite ai sensi del Codice Penale.
Il presente provvedimento diventa immediatamente esecutivo con la pubblicazione all'Xxxx Xxxxxxxx.
Lì, 31/10/2017 IL SINDACO
DESSI' FRANCO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 X.X.xx n 82/2005 e s.m.i.)