Accordo locale
Accordo locale
per il Comune di Limbiate (MONZA E BRIANZA)
ai sensi dell’art.2, comma 3, legge 9 dicembre 1998 n.431 e del D.M. 5 marzo 1999 così come successivamente modificato dal Decreto Interministeriale 30 dicembre 2002.
Premesso che:
⮚ in data 5 marzo 1999 il Ministro del Lavori Pubblici, di concerto con il Ministro delle Finanze, ha emanato il decreto di cui all’art.4, comma 2, legge 9 dicembre 1998 n.431, successivamente modificato dal Decreto Interministeriale 30 dicembre 2002, contenente criteri generali per la definizione dei canoni di locazione da determinare nell’ambito degli Accordi locali previsti dall’art.2, comma 3 della citata legge;
⮚ ai sensi dell’art.2, comma 3, legge 9 dicembre n.431, il Comune di Limbiate ha convocato le Associazioni Sindacali dei conduttori e della proprietà edilizia maggiormente rappresentative, allo scopo di promuovere la definizione dell’Accordo locale da applicarsi nel territorio del Comune di Limbiate;
⮚ l’Accordo Locale, secondo il disposto dell’art.1, commi 1, 2 e 3 del D.M. 5 marzo 1999 così come successivamente modificato dal Decreto Interministeriale 30 dicembre 2002 – acquisite le informazioni concernenti la delimitazione delle microzone censuarie ai sensi del D.P.R. 138/1998 ed individuata l’unica zona urbana omogenea del Comune di Limbiate– deve stabilire, fasce di oscillazione del canone di locazione all’interno delle quali le parti contrattuali private, assistite – a loro richiesta – dalle rispettive organizzazioni sindacali, tenendo conto degli elementi previsti al successivo comma 4 della norma citata, devono concordare il canone effettivo di locazione per l’unità immobiliare oggetto del contratto;
⮚ i canoni di locazione per gli immobili situati nel territorio del Comune di Limbiate di proprietà delle imprese di assicurazione, degli Enti privatizzati e di soggetti –persone fisiche o giuridiche – detentori di grandi patrimoni immobiliari, nonché degli Enti previdenziali pubblici, secondo il disposto dell’art.1 commi 5 e 6, del D.M. 5 marzo 1999, così come successivamente modificato dal Decreto Interministeriale 30 dicembre 2002 – devono essere definiti all’interno dei valori minimi e massimi delle fasce di oscillazione, riferiti ad un’unica zona urbana omogenea, in base ad appositi accordi integrativi locali fra le stesse proprietà, assistite – a loro richiesta – dall’Associazione di rappresentanza prescelta fra quelle firmatarie dell’Accordo locale, e le Organizzazioni sindacali dei conduttori, rappresentative dell’inquilinato, in ogni caso firmatarie dell’Accordo locale;
⮚ secondo il disposto degli artt.1, 2, e 3, ultimi commi, del D.M. 5 marzo 1999, così come successivamente modificato dal Decreto Interministeriale 30 dicembre 2002 – i contratti di locazione realizzati in base all’Accordo locale, anche per la conformità del contratto ai fini dell’applicazione delle norme di agevolazione fiscale (ove prevista) di cui all’art.2, comma 4, e all’art.8, comma 1, della legge 9 dicembre 1998 n.431, devono essere stipulati esclusivamente utilizzando i contratti tipo stabiliti dallo stesso Decreto Interministeriale 30 dicembre 2002 ;
⮚ ai sensi dell’art.2, comma 4, della legge 9 dicembre 1998 n.431, per promuovere la realizzazione dell’Accordo locale, il Comune ha facoltà di deliberare aliquote dell’imposta comunale sugli immobili (IMU) più favorevoli per i proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili alle condizioni definite dall’Accordo locale stesso;
⮚ a tal fine il Comune, con atto di deliberazione di Consiglio Comunale n 26 del 21/05/2014 ha approvato il “Regolamento per la disciplina dell’Imposta Comunale propria” che all’ art. 2 comma
2 definisce l’ambito di applicazione delle aliquote differenziate, indicando espressamente
:”Immobili destinati ad abitazione con contratti d’affitto a canone concordato ai sensi dell’art. 2 comma 4, della legge 431/1998;
⮚ che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 21/05/2014 è stata fissata l’aliquota per “immobili destinati ad abitazione con contratti d’affitto a canone concordato ai sensi dell’art. 2, comma 4 della Legge 431/1998”;
⮚ è facoltà del Comune deliberare, anche per gli effetti dell’art.11, comma 5, della legge 9 dicembre 1998 n.431, risorse finanziarie aggiuntive, ricavate dal proprio bilancio, per l’erogazione dei contributi integrativi ai conduttori per il pagamento del canone di locazione, come previsto al comma 4 della norma citata;
⮚ tutto ciò premesso, l’anno 2014, il giorno ventuno del mese di ottobre, in Limbiate nella Sede del Comune tra le Associazioni sindacali territoriali dei conduttori:
S.U.N.I.A. – C.G.I.L, con sede legale in Xxxxx, Xxx Xxxxxxx 00, rappresentata dalla Sig.ra Xxxxxxxx Xxxxxxx
S.I.C.E.T. – C.I.S.L, con sede legale in Monza, xxx Xxxxx 00/x, rappresentata dal Sig. Xxxxxxx Xxxxxx
U.N.I.A.T. – U.I.L, con sede legale in Xxxxx, Xxx Xxxxxx 00 dal Sig. Xxxx Xxxxxx
Unione Inquilini. Monza, con sede legale in Xxxxx, Xxx Xxxxx,0 rappresentata da Sig. Xxxx Xxxxx e le Associazioni della proprietà edilizia:
Confedilizia con sede in Monza P.zza Diaz n. 2 rappresentata dall’Avv. Xxxxxx Xxxxxxx
ASPPI, con sede legale in Seregno Via Medici da Seregno n. 14 rappresentata da Avv. Xxxxxxxx Xxxxxx UPPI, con sede in Xxx Xxxxx Xxxxxxxx 0/0 00000 Xxxxxx rappresentata dal Sig. Xxxxx Xxxxxxx
Alla presenza
del Sindaco Xxxx. Xxxxxxxx Xx Xxxx dell’Assessore Xxxxxx Xxxxx
si conviene e si stipula quanto segue:
1. PREMESSE – Le premesse sono parte integrante del presente Accordo.
2. AMBITO DI APPLICAZIONE – I criteri e le modalità per la determinazione del canone di locazione e il contratto tipo stabiliti dal presente Accordo, per ciascuno dei regimi pattizi previsti dalla legge 9 dicembre 1998 n.431, art.2 comma 4 e art.5, si applicano esclusivamente agli immobili locati ad uso abitativo situati nel territorio del Comune di Limbiate
3. TERMINI DI VALIDITA’ DELL’ACCORDO LOCALE – Il presente Accordo è valido per la durata di tre anni a decorrere dalla data di stipula o comunque fino al rinnovo della Convenzione nazionale e del successivo Decreto Ministeriale, come stabilito dall’art.4, comma 1, della legge 9 dicembre 1998 n.431. Alla predetta scadenza e fino alla stipula di un nuovo Accordo o, in caso di mancata stipula, fino all’emanazione del Decreto sostitutivo previsto dall’art.4, comma 3, della citata legge, continuerà ad applicarsi il presente Accordo.
Per il rinnovo dell’Accordo locale si applicano le procedure previste all’art.2 della citata legge.
4. CONTRATTI DI LOCAZIONE AI SENSI DELL’ART.2, COMMA 3, LEGGE 9 DICEMBRE 1998 N.431 – Le parti private potranno stipulare contratti di locazione ai sensi dell’art.2, comma 3, legge 9 dicembre 1998 n.431 applicando le modalità per la determinazione del canone e il contratto tipo come di seguito definiti.
4.1 MODALITA’ PER LA DETERMINAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE SITUATI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI LIMBIATE, IN CONFORMITA’ AI CRITERI PREVISTI ALL’ART.1 DEL D.M. 5 MARZO 1999, COSÌ COME SUCCESSIVAMENTE MODIFICATO DAL DECRETO INTERMINISTERIALE 30 DICEMBRE 2002 .
Per la determinazione del canone nei contratti di locazione stipulati ai sensi dell’art.2, comma 3, legge 9 dicembre 1998 n.431, si applicano i criteri e le modalità seguenti:
4.1. a) INDIVIDUAZIONE DELLE “ZONE URBANE OMOGENEE”.
Le “zone urbane omogenee”, secondo il disposto dell’art.1, comma 2, del D.M. 5 marzo 1999, così come successivamente modificato dal Decreto Interministeriale 30 dicembre 2002, sono delimitate sulla base della divisione del territorio comunale un’unica zona, come definite dall’Ufficio Tecnico del Comune di Limbiate ai sensi del D.P.R. 138/1998, e sulla base degli accorpamenti stabiliti dal presente Accordo, facendo riferimento per quanto riguarda il canone, al bollettino della Camera di Commercio di Monza e Brianza pubblicato a marzo 2013;
Il territorio del Comune di Limbiate è composto da un’unica zona omogenea.
4.1. b) CRITERI PER LA DEFINIZIONE DEI “VALORI DI RIFERIMENTO” MINIMO E MASSIMO DEI CANONI DI LOCAZIONE.
Nell’ambito della zona urbana viene definita la fascia di oscillazione rappresentata in € 60/75 al mq. come valore massimo.
Le fasce di oscillazione, per ciascuna zona urbana omogenea, sono delimitate con riferimento alla sotto specificata lista degli elementi oggettivi relativi all’immobile:
ELEMENTI DI TIPO A
A 1 = bagno interno completo di tutti gli elementi (tazza; lavabo; vasca da bagno o doccia) e con almeno una finestra o dispositivo di areazione meccanica;
A 2 = impianti tecnologici essenziali e funzionanti: adduzione acqua potabile; impianto predisposto per l’installazione di uno scaldabagno che eroghi acqua calda in bagno; impianto elettrico; impianto gas.
ELEMENTI DI TIPO B
B 1 = cucina abitabile con almeno una finestra;
B 2 = ascensore per unità abitative situate al 2° piano o piano superiore;
B 3 = stato di manutenzione e conservazione dell’unità immobiliare normale in tutti i suoi elementi costitutivi: impianti tecnologici, infissi, pavimenti, pareti e soffitti;
B 4 = impianti tecnologici, di esalazione e scarico conformi alle norme igienico sanitarie e di sicurezza vigenti alla data di stipula del contratto:
B 5 = riscaldamento centralizzato o autonomo. ELEMENTI DI TIPO C
C 1 = doppio bagno di cui almeno uno completo di tutti gli elementi (tazza; lavabo; vasca da bagno o doccia) e con almeno una finestra o dispositivo di areazione meccanica;
C 2 = autorimessa o posto auto coperto (esclusivo o in comune); C 3 = giardino condominiale;
C 4 = stato di manutenzione e conservazione dell’unità immobiliare buono in tutti i suoi elementi costitutivi: impianti tecnologici propri dell’abitazione, infissi, pavimenti, pareti e soffitti;
C 5 = stato di manutenzione e conservazione dello stabile normale in tutti i suoi elementi costitutivi: impianti tecnologici comuni, facciate, coperture, scale e spazi comuni interni;
C 6 = porte blindate e doppi vetri;
C 7 = prossimità dell’abitazione all’insieme dei servizi: rete dei pubblici trasporti, esercizi commerciali e servizi sociali.
Ai fini dell’individuazione delle fasce di oscillazione deve verificarsi, per ciascuna di esse, la seguente composizione degli elementi oggettivi relativi all’immobile, come sopra specificati: FASCIA 1 = Gli immobili sono collocati in questa fascia:
a) se manca uno solo degli elementi di TIPO A o comunque se di tipologia catastale A/5; b) se, pur dotati di riscaldamento, esso è realizzato con stufe nei singoli locali, comunque alimentate, fatta eccezione per gli immobili che hanno almeno quattro elementi del TIPO B;
c) se hanno meno di tre elementi di TIPO B, pur avendo tutti gli elementi di TIPO A. SUB-FASCIA 2 = Gli immobili sono collocati in questa fascia:
a) se hanno tutti gli elementi di TIPO A e almeno tre elementi di TIPO B;
b) se hanno tutti gli elementi minimi di TIPO A e B, richiesti per la fascia 2, e meno di tre elementi di TIPO C.
FASCIA 3= Gli immobili sono collocati in questa fascia se hanno tutti gli elementi di TIPO A, almeno tre elementi di TIPO B e tre elementi di TIPO C ed in ogni caso non possono essere collocati in questa fascia gli immobili se di tipologia catastale, A/4 e A/6.
Il riferimento alla tipologia catastale s’intende fatte salve le situazioni reali verificate. ELEMENTI DI TIPO D
D 1 = presenza di elementi accessori: balconi o terrazzo; D 2 = presenza di elementi funzionali: cantina o soffitta;
D 3 = appartamenti con vetustà inferiore a 30 anni, tranne che si tratti di immobili di pregio edilizio, ancorché non vincolati ai sensi di legge;
D 4 = assenza di fonti specifiche di inquinamento ambientale ed acustico; D 5 = affaccio esterno di pregio;
D 6 = giardino privato o spazio aperto esclusivo; D 7 = posto auto scoperto;
D 8 = appartamenti fatti oggetto, negli ultimi 10 anni, d’intervento edilizio manutentivo per il quale è richiesta la dichiarazione in Comune d’inizio attività DIA/SCIA
D 9 = terrazza di superficie superiore a 20 mq.
La presenza di almeno cinque degli elementi di TIPO D, sopra specificati, comporta la possibilità di applicare all’unità immobiliare il valore massimo del canone della fascia di appartenenza.
4.1. c) DEFINIZIONE DEI “VALORI DI RIFERIMENTO” MASSIMO DEI CANONI DI LOCAZIONE.
Nell’ambito della “zona urbana omogenea” sono definiti per ciascuna fascia di oscillazione e per le relative fasce i seguenti valori massimi dei canoni di locazione, espressi in Euro 60/75 mq annuo fasce valore massimo Euro/mq.
ZONA UNICA | |
Appartamenti non arredati – canone annuo di locazione oltre i due locali | € MQ. 60.00 - 75,00 |
FASCIA 1 | 60,00 |
FASCIA 2 | 65,00 |
FASCIA 3 | 75,00 |
4.1. d) DETERMINAZIONE DEL “VALORE EFFETTIVO” DEL CANONE DI LOCAZIONE. Individuata la fascia di oscillazione relativa all’unica zona urbana omogenea in cui è ubicato l’immobile e stabilita la fascia in relazione agli elementi oggettivi che caratterizzano lo stesso immobile, le parti contrattuali determineranno l’importo del canone effettivo secondo quanto disposto al comma 4 dell’art.1 del D.M. 5 marzo 1999 così come successivamente modificato dal Decreto Interministeriale 30 dicembre 2002.
Alloggio ammobiliato – Quando l’alloggio sia completamente arredato, con mobilio efficiente ed elettrodomestici funzionanti, i valori delle fasce potranno aumentare fino ad un massimo:
a) del 15% se la superficie dell’alloggio è pari o inferiore a mq.60;
b) del 10% negli altri casi.
Superficie alloggio – La superficie cui applicare il canone di locazione unitario come sopra definito è quella prevista dal D.P.R. 138/1998. Qualora la superficie dell’abitazione – intesa come somma delle superfici dei vani principali e dei vani accessori a servizio diretto di quelli principali - quali bagni, ripostigli, ingressi, corridoi e simili – sia inferiore a 60 mq., si potrà applicare a detta superficie una maggiorazione del 15%, fino al limite di 60 mq..
Aggiornamento del canone di locazione – Il canone di locazione potrà essere aggiornato annualmente nella misura massima del 75% della variazione annuale dell’indice dei prezzi al consumo accertata dall’ISTAT per le famiglie degli operai e degli impiegati verificatasi nell’anno contrattuale precedente quello di decorrenza dell’aggiornamento.
4.2 CONTRATTO TIPO PER LE LOCAZIONI AI SENSI DELL’ART.2, COMMA 3, LEGGE 9 DICEMBRE 1998 N.431.
Per le locazioni da stipulare in applicazione dell’art.2, comma 3, legge 9 dicembre 1998 n.431 le parti private potranno valersi esclusivamente del contratto tipo locale convenuto nel presente Accordo (allegato 2), in conformità al modello di contratto di cui all’allegato A del Decreto Interministeriale 30 dicembre 2002 (Locazione abitativa agevolata).
Allo scopo di prevenire l’insorgenza di contenziosi, od eventualmente favorirne il superamento, circa la corretta interpretazione e applicazione del presente Accordo, le Organizzazioni di categoria firmatarie
dell’Accordo stesso, s’impegnano a promuovere presso i propri associati e a sviluppare, se richiesto dalle parti contraenti, la fase di contrattazione preventiva per la stipula dei contratti di locazione.
Ognuna delle parti potrà attivare una procedura di accertamento contrattuale della conformità del canone all’Accordo locale, valendosi delle rispettive Associazioni, anche nel corso della locazione.
Per consentire detta procedura di accertamento, ciascuna parte potrà adire per ogni controversia che dovesse sorgere in merito alla interpretazione ed esecuzione del contratto, nonché in ordine all’esatta applicazione dell’Accordo locale, anche a riguardo del canone di locazione, una Commissione di Conciliazione, ai sensi dell’art.14 del modello di contratto di cui all’allegato A del Decreto Interministeriale 30 dicembre 2002 (Locazione abitativa agevolata) (allegato 2 del presente Accordo).
5. CONTRATTI DI LOCAZIONE AI SENSI DELL’ART.5, COMMA 1, LEGGE 9 DICEMBRE 1998
N.431 (USI TRANSITORI).
Le parti private potranno stipulare contratti di locazione ai sensi dell’art.5, comma 1, legge 9 dicembre 1998 n.431 applicando le modalità per la determinazione del canone e il contratto tipo come di seguito definiti.
5.1 MODALITA’ PER LA DETERMINAZIONE DEL CANONE DI LOCAZIONE, SECONDO I CRITERI DELL’ART.2 DEL D.M. 5 MARZO 1999, COSÌ COME SUCCESSIVAMENTE MODIFICATO DAL DECRETO INTERMINISTERIALE 30 DICEMBRE 2002 .
Il canone di locazione nei contratti stipulati ai sensi dell’art.5, comma 1, legge 9 dicembre 1998 n.431 è determinato dalle parti private applicando il contratto tipo come di seguito definito restando alla loro contrattazione la determinazione del canone ai sensi dell’art.2, comma 4 del D.M. 5 marzo 1999, così come successivamente modificato dal Decreto Interministeriale 30 dicembre 2002.
5.2 CONTRATTO TIPO PER LE LOCAZIONI AI SENSI DELL’ART.5, COMMA 1, LEGGE 9 DICEMBRE 1998 N.431.
Per le locazioni da stipulare in applicazione dell’art.5, comma 1, legge 9 dicembre 1998 n.431 le parti private possono avvalersi esclusivamente del contratto tipo locale convenuto nel presente Accordo (allegato 3), in conformità al modello di contratto di cui all’allegato C del Decreto Interministeriale 30 dicembre 2002 (Locazione abitativa di natura transitoria).
Per la durata del contratto di locazione vale quanto previsto dall’art.2, comma 1, del D.M. 5 marzo 1999, così come successivamente modificato dal Decreto Interministeriale 30 dicembre 2002 .
Ai fini della qualificazione dell’esigenza del locatore e/o del conduttore che giustifica la transitorietà del contratto, come previsto dall’art.2 e dall’art.3 del contratto tipo come definito dal Decreto Interministeriale 30 dicembre 2002 (allegato 5), sono individuate le condizioni seguenti:
a) quando il locatore abbia l’esigenza di adibire l’immobile ad abitazione propria, dei figli, dei genitori o di parenti fino al 2° grado per motivi di:
trasferimento temporaneo della sede di lavoro; matrimonio dei figli;
separazione o divorzio;
vicinanza momentanea a congiunti con necessità di assistenza.
b) quando il locatore sia un'associazione/fondazione senza fini di lucro, che abbia fra le proprie finalità statutarie la realizzazione di programmi di accompagnamento e sostegno alle famiglie in difficoltà economica e sociale,e conceda in locazione un appartamento per accogliere temporaneamente un nucleo familiare in grave emergenza abitativa
c) quando il conduttore abbia l’esigenza di abitare l’immobile per motivi di: trasferimento temporaneo della sede di lavoro;
separazione o divorzio;
assegnazione di alloggio di edilizia residenziale pubblica o acquisto di abitazione in cooperativa o presso privati entro 18 mesi;
vicinanza momentanea a congiunti con necessità di assistenza.
6. CONTRATTI DI LOCAZIONE AI SENSI DELL’ART.5, COMMA 2, LEGGE 9 DICEMBRE 1998
N.431 (USI TRANSITORI PER STUDENTI).
Le parti private potranno stipulare contratti di locazione ai sensi dell’art.5, comma 2, legge 9 dicembre 1998 n.431 applicando le modalità per la determinazione del canone e il contratto tipo come di seguito definiti.
6.1 MODALITA’ PER LA DETERMINAZIONE DEL CANONE DI LOCAZIONE, SECONDO I CRITERI DELL’ART.3 DEL D.M. 5 MARZO 1999, COSÌ COME SUCCESSIVAMENTE MODIFICATO DAL DECRETO INTERMINISTERIALE 30 DICEMBRE 2002 .
Il canone di locazione nei contratti stipulati ai sensi dell’art.5, comma 2, legge 9 dicembre 1998 n.431 è determinato dalle parti private applicando i criteri e le modalità previste ai precedenti punti 4.1 a), 4.1 b), 4.1.c) e 4.1 d) del presente accordo.
6.2 CONTRATTO TIPO PER LE LOCAZIONI AI SENSI DELL’ART.5, COMMA 2, LEGGE 9 DICEMBRE 1998 N.431.
Per le locazioni da stipulare in applicazione dell’art.5, comma 2, legge 9 dicembre 1998 n.431 le parti private potranno valersi esclusivamente del contratto tipo locale convenuto nel presente Accordo (allegato 4), in conformità al modello di contratto di cui all’allegato E del Decreto Interministeriale 30 dicembre 2002 (Locazione abitativa per studenti universitari). Per la durata del contratto di locazione vale quanto previsto dall’art.3, comma 2, del D.M. 5 marzo 1999, così come successivamente modificato dal Decreto Interministeriale 30 dicembre 2002 .
Tale fattispecie contrattuale è utilizzabile esclusivamente nelle seguenti ipotesi:
a) quando l’inquilino sia iscritto ad un corso di laurea in Comune diverso da quello di residenza.
7. ACCORDI INTEGRATIVI E PER COMPARTI IMMOBILIARI.
Per la stipula dei contratti di locazione degli immobili situati nel territorio del Comune di Limbiate di proprietà delle Imprese di assicurazione, degli Enti privatizzati e di soggetti – persone fisiche o giuridiche – detentori di grandi patrimoni immobiliari, nonché degli Enti previdenziali pubblici, secondo il disposto dell’art.1 commi 5 e 6, del D.M. 5 marzo 1999, così come successivamente modificato dal Decreto Interministeriale 30 dicembre 2002, fra le stesse proprietà, assistite – a loro richiesta
– dall’Associazione di rappresentanza prescelta fra quelle firmatarie dell’Accordo locale, e le Organizzazioni sindacali dei conduttori, rappresentative dell’inquilinato, in ogni caso firmatarie dell’Accordo locale, devono essere definiti “accordi integrativi e di comparto”.
Gli “accordi integrativi e di comparto” stabiliranno i canoni di locazione nei limiti previsti dal presente Accordo locale.
8. COMMISSIONE DI CONCILIAZIONE STRAGIUDIZIALE.
Su iniziativa delle parti contraenti, tramite le rispettive Organizzazioni di categoria, si procederà alla costituzione di un’apposita Commissione di Conciliazione, ai sensi dell’art.6 del Decreto Interministeriale 30 dicembre 2002, costituita con le modalità indicate negli allegati tipi di contratto.
La Commissione di Conciliazione opererà con le modalità di seguito indicate.
a) La domanda di conciliazione
Il procedimento di conciliazione può essere attivato su richiesta di una delle parti, anche attraverso la propria Associazione.
L’istanza, su apposito modulo, deve contenere le generalità delle parti, l’oggetto della controversia, una sommaria descrizione delle ragioni addotte, le domande della parte e la copia del contratto di locazione in corso ed ogni altro eventuale documento ritenuto utile, nonché l’indicazione dell’Associazione di cui intende avvalersi per l’assistenza nel tentativo di conciliazione e la quale, per lo scopo, dovrà nominare un proprio rappresentante come componente la Commissione di Conciliazione.
L’istanza viene depositata presso la segreteria della Commissione.
b) La segreteria
Presso le Associazioni interessate è istituita una segreteria per il coordinamento dello svolgimento del procedimento.
La segreteria si occupa della comunicazione alle parti e alle Associazioni designate per la nomina dei conciliatori della convocazione della Commissione di Conciliazione.
La segreteria provvede a rimettere copia dei verbali di conciliazione alle parti interessate al procedimento.
c) Procedura di conciliazione
A seguito dell’istanza di conciliazione presentata dalla parte, la segreteria notifica all’altra l’inizio della procedura. Quest’ultima deve far conoscere entro venti giorni dal ricevimento della comunicazione la propria disponibilità ed accettare il tentativo di conciliazione e l’Associazione di cui intende valersi per l’assistenza nel tentativo di conciliazione.
La prima riunione della Commissione di Conciliazione è convocata dalla segreteria entro i venti giorni successivi.
La Commissione si riunisce il giorno stabilito alla presenza delle parti, esamina il contenzioso, del caso aggiornando la seduta per l’esame di eventuali perizie o per le conclusioni. Se il tentativo di conciliazione riesce, viene redatto un verbale di conciliazione sottoscritto dalle parti. Del verbale è fornita copia alle parti a cura della segreteria della Commissione.
Gli eventuali oneri fiscali per la registrazione, ove prevista dalla legge, del verbale di conciliazione sono a carico delle parti in eguale misura.
9. VERIFICA DELL’APPLICAZIONE DELL’ACCORDO
Le parti firmatarie del presente Accordo si riuniranno fra 12 mesi per verificare congiuntamente l’applicazione e l’impatto dell’Accordo.
10. ULTERIORI AGEVOLAZIONI
L'Amministrazione si impegna ad applicare, ai proprietari che sottoscrivano i contratti previsti nel presente accordo, la detrazione prevista per l'abitazione principale ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. 504/92, fatta salva la modifica del Regolamento Comunale IMU da approvarsi da parte del Consiglio Comunale.
11.ALLEGATI
Allegato 1 = Planimetria della Città di Limbiate – scala 1:15.000 –
Allegato 2 = Contratto tipo locale ai sensi dell’art.2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998 n.431 (Locazione abitativa agevolata).
Allegato 3 = Contratto tipo locale ai sensi dell’art.5, comma 1, della legge 9 dicembre 1998 n.431 (Locazione abitativa di natura transitoria).
Allegato 4 = Contratto tipo locale ai sensi dell’art.5, comma 2, della legge 9 dicembre 1998 n.431 (Locazione abitativa per studenti universitari).
Allegato 5= Decreto Interministeriale del 30/12/2002 LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO
S.U.N.I.A. – C.G.I.L, con sede legale in Xxxxx, Xxx Xxxxxxx 00, rappresentata dalla Sig.ra Xxxxxxxx Xxxxxxx
S.I.C.E.T. – C.I.S.L, con sede legale in Monza, xxx Xxxxx 00/x, rappresentata dal Sig. Xxxxxxx Xxxxxx
U.N.I.A.T. – U.I.L, con sede legale in Monza, xxx Xxxxxxx Xxxxxx 00, rappresentata dal Sig. Xxxx Xxxxxx
Unione Inquilini Monza, con sede legale a Xxxxx Xxx Xxxxx 0 rappresentata dal Sig. Xxxx Xxxxx
e le Associazioni della proprietà edilizia:
Confedilizia con sede in Monza P.zza Diaz n. 2 rappresentata dall’Avv. Xxxxxx Xxxxxxx
ASPPI, con sede legale in Seregno Via Medici da Seregno n. rappresentata da Avv. Xxxxxxxx Xxxxxx
-
U.P.P.I., con sede legale in Milano, via Xxxxx Xxxxxxxx 1/3 rappresentata da Xxxxxxx Xxxxx