SCHEMA DI CONTRATTO D’APPALTO
Lavori di | |
CUP: | CIG: |
SCHEMA DI CONTRATTO D’APPALTO
(articolo 43, comma 1, regolamento generale, d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207)
importi in euro | ||
1 | Importo esecuzione lavoro | |
2 | Costi di sicurezza per l’attuazione dei piani di sicurezza | |
A | Totale appalto (1 + 2) |
Il progettista
Il responsabile del servizio
Il responsabile unico del procedimento
Attenzione: Le note in caratteri azzurri indicano le parti da adattare e/o completare da parte della Stazione appaltante DOPO l’aggiudicazione in base ai risultati derivanti dalla procedura di gara.
Indice:
PREMESSA
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1 Oggetto del contratto. Articolo 2 Ammontare del contratto.
Articolo 3 Condizioni generali del contratto.
Articolo 4 Domicilio e rappresentanza dell’appaltatore, direzione del cantiere.
TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI
Articolo 5 Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori. Articolo 6 Penale per i ritardi - Premio di accelerazione. Articolo 7 Sospensioni o riprese dei lavori.
Articolo 8 Oneri a carico dell’appaltatore. Articolo 9 Contabilità dei lavori.
Articolo 10 Invariabilità del corrispettivo.
Articolo 11 Variazioni al progetto e al corrispettivo. Articolo 12 Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo. Articolo 13 Ritardo nei pagamenti.
Articolo 14 Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione. Articolo 15 Risoluzione del contratto.
Articolo 16 Controversie.
TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI
Articolo 17 Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza. Articolo 18 Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.
Articolo 19 Adempimenti in materia antimafia e in materia penale. Articolo 20 Subappalto.
Articolo 21 Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva. Articolo 22 Obblighi assicurativi.
TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 23 Documenti che fanno parte del contratto. Articolo 24 Richiamo alle norme legislative e regolamentari.
Articolo 25 Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.
CONTRATTO D’APPALTO
Repertorio n. del
per l’esecuzione dei lavori di
in località
(adattare al caso specifico)
L’anno duemila , il giorno del mese di , presso l’ufficio di
, avanti a me, dott.
Ufficiale rogante, autorizzato a rogare - nell’interesse dell’ASST - gli atti in forma pubblica amministrativa, sono comparsi i signori:
a)-
nato a il , che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse dell’ASST ,
codice fiscale e partita IVA , che
rappresenta nella sua qualità di , di seguito nel presente atto denominato semplicemente «stazione appaltante»;
b)-
nato a il , residente in , via , in qualità di
dell’impresa
, via ,
con sede in
codice fiscale e partita IVA , che agisce quale impresa appaltatrice in forma singola
(oppure, in alternativa, in caso di aggiudicazione ad un raggruppamento temporaneo di imprese)
capogruppo mandatario del raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario di imprese costituito con atto notaio in , rep. /racc. in data , tra essa medesima e le seguenti imprese mandanti:
1- impresa con sede in , via , ; codice fiscale e partita IVA ;
2- impresa con sede in , via , ; codice fiscale e partita IVA ;
3- impresa con sede in , via , ; codice fiscale e partita IVA ;
4- impresa con sede in , via , ; codice fiscale e partita IVA ;
comparenti della cui identità personale e capacità giuridica io Ufficiale rogante personalmente certo.
Di comune accordo le parti sopra nominate, in possesso dei requisiti di legge, rinunciano all’assistenza di testimoni con il mio consenso.
PREMESSO
(adattare al caso specifico)
a) che con determinazione del responsabile/del dirigente del servizio n. in data , è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di
per un importo dei lavori da appaltare di euro , di cui euro oggetto dell’offerta di ribasso ed euro per Costi di sicurezza già predeterminati dalla stazione appaltante e non oggetto dell’offerta;
b) che è stata assunta determinazione a contrattare da parte del responsabile/del dirigente del servizio n. in data ;
c) che in seguito a , il cui verbale di gara è conservato agli atti, è stata adottata la proposta di aggiudicazione, che ai sensi dell’articolo 33, comma 1, del decreto legislativo n. 50 del 2016, è stata approvata con determinazione del responsabile/del dirigente del servizio n. in data (oppure) è stata approvata tacitamente dopo che sia trascorso il termine di trenta giorni (oppure) è stata approvata unitamente al provvedimento di cui alla lettera d);
d) che con determinazione del responsabile/del dirigente del servizio n. in data , è stata disposta l’aggiudicazione ai sensi dell’articolo 32, commi 5 e 6, del decreto legislativo n. 50 del 2016, divenuta efficace in data (se non è stato assunto un provvedimento di approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi della lettera c), aggiungere) unitamente con l’approvazione della proposta di aggiudicazione in quanto non sono stati rilevati motivi ostativi;
e) che il possesso dei requisiti dell’appaltatore è stato verificato positivamente, come risulta dalla nota del Responsabile del procedimento n. in data , con la conseguente efficacia dell’aggiudicazione di cui alla precedente lettera d), ai sensi dell’articolo 32, commi 7 e 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016;
f) che è trascorso il periodo di sospensione di cui all’articolo 32, comma 9, del decreto legislativo n. 50 del 2016, senza che siano pendenti ricorsi;
TUTTO CIO’ PREMESSO
Le parti convengono e stipulano quanto segue:
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1. Oggetto del contratto
1. La stazione appaltante concede all’appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l’appalto per l’esecuzione dei lavori citati in premessa. L’appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati, con particolare riferimento al Capitolato Speciale d’appalto, nonché all’osservanza della disciplina di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (nel seguito
«Codice dei contratti») e del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, nei limiti della sua applicabilità.
2. Sono richiamate esplicitamente tutte le definizioni previste dall’articolo 1 del Capitolato Speciale d’appalto.
3. Anche ai fini dell’articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010:
a) il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all’intervento è il seguente: ;
b) il Codice Unico di Progetto (CUP) dell’intervento è il seguente: .
Articolo 2. Ammontare del contratto.
1. L’importo contrattuale, in seguito al ribasso di gara offerto dall’appaltatore e oggetto di aggiudicazione, nella misura del % ( per cento), ammonta a euro
(diconsi euro ), di cui:
a) euro per lavori veri e propri,
b) euro per Costi di sicurezza per l’attuazione dei piani di sicurezza.
2. L’importo contrattuale è al netto dell’I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale.
3. Il contratto è stipulato interamente “a corpo” ai sensi dell’articolo 43, comma 6, del d.P.R. n. 207 del 2010, per cui l’importo contrattuale resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantità e alla qualità di detti lavori.
Articolo 3. Condizioni generali del contratto.
1. L'appalto è concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal capitolato speciale d'appalto, integrante il progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.
2. È parte integrante del contratto e costituisce vincolo contrattuale inderogabile l’elenco dei prezzi unitari del progetto esecutivo ai quali è applicato il ribasso contrattuale.
3. Il capitolato speciale d’appalto e il computo metrico estimativo, ai sensi dell’articolo 32, comma 13-bis, del Codice, sono parte integrante del contratto. Tuttavia, non costituiscono vincolo contrattuale le quantità esposte nel computo metrico estimativo, per le quali vale quanto previsto all’articolo 2, comma 3, né lo costituiscono i prezzi unitari esposti nello stesso computo metrico estimativo, per i quali vale quanto previsto al precedente comma 2.
4. L’appaltatore ha dichiarato di applicare al proprio personale il contratto collettivo nazionale di lavoro per il settore unico edilizia nonché i contratti integrativi e territoriali per la Regione/Provincia di . (se del caso aggiungere) Tale contratto è applicato in via prevalente per circa il % del personale impiegato, e sono altresì applicati i seguenti contratti collettivi:
a) per il settore per circa il % del personale impiegato;
b) per il settore per circa il % del personale impiegato;
c) per il settore per circa il % del personale impiegato.
5. Il Capitolato speciale d’appalto allegato al progetto posto a base di gara costituisce parte integrante e sostanziale per presente contratto e l’appaltatore, con la sottoscrizione del presenta contratto, dichiara di conoscerlo nei minimi dettagli e di accettarlo integralmente senza ulteriori assensi e senza riserva alcuna. Per quanto non previsto direttamente dal predetto Capitolato speciale d’appalto trova applicazione il decreto ministeriale 7 marzo 2018, n. 49.
Articolo 4. Domicilio e rappresentanza dell’appaltatore, direzione del cantiere.
1. Ai sensi e per gli effetti tutti dell’articolo 2 del capitolato generale d’appalto approvato con d.m. 19 aprile 2000, n. 145, l’appaltatore ha eletto domicilio nel comune di , all’indirizzo , presso .
2. Ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del capitolato generale d’appalto, i pagamenti a favore dell’appaltatore saranno effettuati mediante .
3. Ai sensi dell’articolo 3, commi 2 e seguenti del capitolato generale d’appalto, come risulta dal documento allegato al presente contratto sotto la lettera « », è/sono autorizzato/i a riscuotere, ricevere e
quietanzare le somme ricevute in conto o a saldo, per conto dell’appaltatore, i signor
autorizzato/i ad operare sul conto di cui al comma 4.
4. I pagamenti saranno effettuati mediante bonifico sul conto corrente corrispondente al seguente codice IBAN:
IT acceso presso
, ovvero su altro conto bancario o postale comunicato alla stazione appaltante, unitamente alle generalità dei soggetti autorizzati ad operare sul conto, se diverso, entro 7 giorni dall’accensione del conto stesso.
5. Ai sensi dell’articolo 4 del capitolato generale d’appalto, l'appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza, per atto pubblico e deposito presso la stazione appaltante, a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto. L'appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante. L'appaltatore o il suo rappresentante deve garantire, per tutta la durata dell'appalto, la presenza sul luogo dei lavori. La stazione appaltante può esigere il cambiamento immediato del rappresentante dell’appaltatore, previa motivata comunicazione.
6. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall’appaltatore alla stazione appaltante la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità.
TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI
Articolo 5. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.
(scegliere una delle seguenti opzioni) (opzione 1: inizio lavori post-contratto)
1. I lavori devono essere consegnati e iniziati entro giorni dalla presente stipula.
(opzione 2: inizio lavori d’urgenza già avvenuto prima della stipula del contratto)
1. I lavori sono stati consegnati e iniziati prima della stipulazione del contratto, per i motivi descritti nel verbale di consegna che qui si intende integralmente riportato, ai sensi dell’articolo 32, comma 8, periodi terzo e quinto, e comma 13, del Codice dei contratti.
2. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni ( ) naturali decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.
(se nel capitolato speciale sono previste scadenze differenziate di varie lavorazioni, oppure è prevista l’esecuzione dell’appalto articolata in più parti, aggiungere il seguente comma)
3. La consegna di cui al comma 1 è riferita alla prima delle consegne frazionate previste dal capitolato speciale. Il tempo utile di cui al comma 2 è riferito all’ultimazione integrale dei lavori, per l’ultimazione delle singole parti frazionate o funzionalmente autonome previste dal capitolato speciale, si fa riferimento a quest’ultimo.
Articolo 6. Penali
1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l’esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori è applicata una penale pari allo 0,8 per mille (euro zero e centesimi ottanta ogni mille) dell’importo contrattuale.
2. La penale, con l’applicazione della stessa aliquota di cui al comma 1 e con le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto, trova applicazione anche in caso di ritardo nell’inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, nel ripristino di lavori non accettabili o danneggiati. La misura complessiva della penale non può superare il 10% dell’importo del contratto, pena la facoltà, per la stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell’appaltatore.
(se nel capitolato speciale sono previste scadenze differenziate di varie lavorazioni, oppure è prevista l’esecuzione dell’appalto articolata in più parti, aggiungere il seguente periodo)
La stessa penale trova applicazione al ritardo nelle singole scadenze delle varie lavorazioni e parti in cui è articolato il lavoro, in proporzione a queste.
3. Sono previsti addebiti e penali straordinarie per gravi inadempimenti, diversi dal ritardo di cui al comma 1, per le cause, nella misura alle condizioni di cui all’articolo 66 del Capitolato speciale d’appalto, che l’appaltatore dichiara di conoscere e di accettare, autonome e ulteriori rispetto a misure sanzionatorie previste da altre disposizioni di legge, di regolamento o del medesimo Capitolato speciale, con particolare riferimento ma non solo, a violazioni o inadempimenti:
a) in materia di sicurezza e salute nei cantieri e nelle materie connesse;
b) delle modalità esecutive, accettazione dei materiali, ordini della DL;
c) degli obblighi di comunicazione;
d) di altre obbligazioni descritte o richiamate dal Capitolato speciale;
e) inadempimenti rispetto all’offerta tecnica dell’appaltatore, presentata in gara, modulati sulla base dei pesi attribuiti ai singoli elementi di valutazione della stessa offerta tecnica.
Articolo 7. Sospensioni e riprese dei lavori.
1. È ammessa la sospensione dei lavori su ordine del direttore dei lavori nei casi di avverse condizioni climatologiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d’arte dei lavori, compresa la necessità di procedere alla redazione di varianti in corso d’opera nei casi previsti dall’articolo 106 del Codice dei contratti.
2. La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato la interruzione.
3. Se l’appaltatore ritiene essere cessate le cause della sospensione dei lavori senza che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa può diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dei lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa dell’appaltatore. La diffida è necessaria per poter iscrivere riserva all’atto della ripresa dei lavori se l’appaltatore intende far valere l’illegittima maggiore durata della sospensione.
4. Se i periodi di sospensione superano un quarto della durata complessiva prevista per l’esecuzione dei lavori oppure i sei mesi complessivi, l’appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone allo scioglimento, l’appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. In ogni altro caso, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all’appaltatore alcun compenso e indennizzo.
5. Alle sospensioni dei lavori previste dal capitolato speciale d’appalto come funzionali all’andamento dei lavori e integranti le modalità di esecuzione degli stessi si applicano le disposizioni procedurali di cui al presente articolo ad eccezione del comma 4.
Articolo 8. Oneri a carico dell’appaltatore.
1. Sono a carico dell’appaltatore tutti gli oneri già previsti dal capitolato speciale d’appalto, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale.
2. In ogni caso si intendono comprese nei lavori e perciò a carico dell’appaltatore le spese per:
a) l’impianto, la manutenzione e l’illuminazione dei cantieri;
b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d’opera;
c) attrezzi e opere provvisionali e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;
d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno in cui comincia la consegna fino all’emissione del certificato di collaudo provvisorio;
e) le vie di accesso al cantiere;
f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione dei lavori;
g) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per l’abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;
h) la custodia e la conservazione delle opere fino all’emissione del certificato di collaudo provvisorio.
3. L’appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.
4. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell’impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L’assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese
operanti nel cantiere, con l’indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
5. L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l’organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell’appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L’appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell’impiego dei materiali.
6. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quan- to concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel capitolato speciale di appalto, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato nonché quanto previsto dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 106 e dagli articoli 16 e 17 del capitolato generale d’appalto.
7. Sono altresì a carico dell’appaltatore gli oneri di cui all’articolo 25.
Articolo 9. Contabilità dei lavori.
1. La contabilità dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti.
2. La contabilità dei lavori a corpo è effettuata, per ogni categoria di lavorazione in cui il lavoro è stato suddiviso, secondo la quota percentuale eseguita rispetto all'aliquota relativa alla stessa categoria, rilevata dal capitolato speciale d'appalto. Le progressive quote percentuali delle varie categorie di lavorazioni che sono eseguite sono desunte da valutazioni autonome del direttore dei lavori che può controllare l'attendibilità attraverso un riscontro nel computometrico; in ogni caso tale computometrico non ha alcuna rilevanza contrattuale e i suoi dati non sono vincolanti. Il corrispettivo è determinato applicando la percentuale della quota eseguita all’aliquota contrattuale della relativa lavorazione e rapportandone il risultato all’importo contrattuale netto del lavoro a corpo.
3. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se l’appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.
4. Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si procede secondo le relative speciali disposizioni, ai sensi dell’articolo 14, comma 3 del d.m. n. 49 del 2018 e dell’articolo 245 del Capitolato speciale d’appalto.
5. I costi di sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori, con la sola eccezione del prezzo che è quello contrattuale prestabilito dalla stazione appaltante e non oggetto dell’offerta in sede di gara.
Articolo 10. Invariabilità del corrispettivo.
1. Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l’articolo 1664, primo comma, del codice civile.
Articolo 11. Variazioni al progetto e al corrispettivo.
1. Se la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiede e ordina modifiche o varianti in corso d’opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all’articolo 106 del Codice dei contratti, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di concordamento.
2. In tal caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina di cui agli articoli 43, comma 8, del
d.P.R. n. 207 del 2010.
Articolo 12. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo.
1. In applicazione dell’articolo 35, comma 18, del Codice dei contratti, è dovuta all’appaltatore una somma, a titolo di anticipazione, pari al 20% (venti per cento) dell’importo del contratto, da erogare dopo la sottoscrizione del contratto medesimo ed entro 15 (quindici) giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertato dal RUP, recuperata in corso d’opera proporzionalmente ai pagamenti di cui al comma 2.
2. All’appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto, alle condizioni previste dal Codice dei contratti e dal Capitolato speciale d’appalto, al maturare di ogni stato di avanzamento dei lavori di importo al netto della ritenuta dello 0,50% di cui all’articolo 30, comma 5, secondo periodo, del Codice dei contratti e dell’importo delle rate di acconto precedenti, non inferiore al % ( per cento), dell’importo contrattuale (oppure) non inferiore a euro (oppure) ogni ( ) mese/i di lavoro al netto degli eventuali periodi di sospensione e condizione che raggiungano almeno il 10% (dieci per cento) dell’importo del contratto e non vi siano ritardi nell’esecuzione imputabili all’appaltatore.
3. Sono fatte salve le eventuali ritenute per gli inadempimenti dell’appaltatore in merito agli obblighi contributivi, previdenziali o retributivi relativi all’impresa o ai subappaltatori; sono inoltre fatte salve le eventuali ritenute provvisorie in seguito all’applicazione delle eventuali penali di cui all’articolo 6, che saranno contabilizzate in via definitiva e salvo conguaglio in sede di conto finale. Sull’importo di ogni certificato di pagamento è operata la trattenuta di un importo percentuale pari alla percentuale dell’anticipazione a titolo di graduale recupero della medesima.
4. In deroga al comma 2:
a) se l’importo contabilizzato dei lavori eseguiti, detratti gli importi delle eventuali penali e deprezzamenti, raggiungono un importo pari o superiore al % ( per cento) dell’importo contrattuale, può essere emesso un SAL purché non eccedente tale percentuale, anche se l’importo della relativa rata sia inferiore all’importo minimo di cui al comma 1. L’importo residuo dei lavori è contabilizzato esclusivamente nel conto finale;
b) se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 45 giorni, per cause non dipendenti dall’appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, l’appaltatore può chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 2.
5. Il pagamento della rata di saldo e di qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'impresa in forza del presente contratto è effettuato dopo l’ultimazione dei lavori e la redazione del conto finale entro 90 giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.
6. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla presentazione di una garanzia fideiussoria, ai sensi dell'articolo 103, comma 6, del Codice dei contratti, dello stesso importo aumentato degli interessi legali calcolati per un biennio, con scadenza non inferiore a 24 (ventiquattro mesi) mesi dalla data di emissione del certificato di cui all’articolo 14, comma 1. In ogni caso se il pagamento è superiore a 5.000,00 euro, esso è subordinato alla verifica che il destinatario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica cartelle esattoriali.
7. In ottemperanza all’articolo 3 della legge n. 136 del 2010:
a) tutti i movimenti finanziari relativi all’intervento a favore dell’appaltatore, dei subappaltatori, dei sub- contraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all’intervento, devono avvenire mediante bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall’ordinamento giuridico quale idoneo alla tracciabilità, sui conti dedicati di cui all’articolo 4, comma 4;
b) ogni pagamento deve riportare il CIG e il CUP di cui all’articolo 1, comma 2;
c) devono comunque essere osservate le disposizioni di cui al predetto articolo 3 della legge n. 136 del 2010;
d) la violazione delle prescrizioni di cui alle lettere a), b) e c) costituisce causa di risoluzione del presente contratto alle condizioni del Capitolato speciale d’appalto;
e) le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all’intervento di cui al presente contratto; in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.
8. Ogni pagamento è subordinato alle condizioni previste dal Capitolato speciale e, in particolare, all’acquisizione dell’attestazione del proprio revisore o collegio sindacale, se esistenti, o del proprio intermediario incaricato degli adempimenti contributivi (commercialista o consulente del lavoro), che confermi l’avvenuto regolare pagamento delle retribuzioni al personale impiegato, fino all’ultima mensilità utile.
Articolo 13. Ritardo nei pagamenti.
1. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi alle rate di acconto o di saldo, nonché in caso di ritardo nei relativi pagamenti, rispetto ai termini previsti nel capitolato speciale d'appalto, spettano all'appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella misura, con le modalità e i termini di cui al medesimo Capitolato speciale d’appalto.
2. Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il 20% (venti per cento) dell'importo netto contrattuale, l'appaltatore ha facoltà di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, oppure, previa costituzione in mora della Stazione appaltante, promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto.
Articolo 14. Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione.
1. Il certificato di collaudo provvisorio è emesso entro il termine perentorio di ( ) mesi dall’ultimazione dei lavori, ha carattere provvisorio e deve essere approvato dalla Stazione appaltante.
2. Il certificato di cui al comma 1 assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione; il silenzio di quest’ultima protrattosi per due mesi oltre predetto termine di due anni equivale ad approvazione.
3. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato all’emissione del certificato di collaudo provvisorio, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.
4. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, del certificato di collaudo provvisorio; resta nella facoltà della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.
(in caso di lavori non soggetti a collaudo)
5. Salvo che dopo la stipula del presente contratto il RUP determini di provvedere mediante certificato di collaudo, nel presente contratto, per certificato di collaudo si intende il certificato di regolare esecuzione, confermato dal responsabile del procedimento.
Articolo 15. Risoluzione del contratto.
1. La stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto nei casi di cui all’articolo 108, comma 1, del Codice.
2. La stazione appaltante deve di risolvere il contratto ei casi di cui all’articolo 108, comma 2, del Codice e all’articolo 54 del Capitolato speciale d’appalto.
3. La stazione appaltante risolve altresì il contratto nei casi previsti dall’articolo 108, commi 3 e 4 del Codice e può risolvere il contratto in tutti gli altri casi previsti dal Capitolato speciale d’appalto.
4. La risoluzione avviene mediante semplice lettera raccomandata con preavviso e messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti.
3. L'appaltatore è sempre tenuto al pagamento delle penali e al risarcimento dei danni a lui imputabili; si applica altresì l’articolo 108, commi da 5 a 9, del Codice.
Articolo 16. Controversie.
1. Se sono iscritte riserve sui documenti contabili per un importo compreso tra quelli di cui al comma 2, il responsabile del procedimento esperisce un tentativo di accordo xxxxxxx, acquisita immediatamente la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, del collaudatore, formulando all’appaltatore e alla stazione appaltante, entro novanta giorni dalla apposizione dell'ultima delle riserve, proposta motivata di accordo bonario sulla quale le parti si devono pronunciare nei termini di legge.
2. La procedura di cui al comma 1 è esperibile a condizione che il responsabile del procedimento, ad un esame sommario delle riserve, riconosca:
a) che queste siano pertinenti e non imputabili a modifiche progettuali per le quali sia necessaria una variante in corso d’opera ai sensi dell’articolo 106 del Codice dei contratti;
b) che il loro importo non sia inferiore al 5% né superiore al 15% dell’importo contrattuale.
3. La procedura può essere reiterata. La medesima procedura si applica, a prescindere dall’importo, per le riserve non risolte al momento dell’emissione del certificato di collaudo provvisorio. Per ogni altro aspetto trovano applicazione gli articoli 50, 51 e 52 del Capitolato speciale d’appalto.
4. Ai sensi dell’articolo 9 del decreto ministeriale 7 marzo 2018, n. 49, per ogni altro aspetto le modalità per l’iscrizione delle riserve da parte dell’appaltatore e della relativa gestione, sono disciplinate inderogabilmente dal Capitolato speciale d’appalto.
5. È sempre ammessa la transazione tra le parti ai sensi dell’articolo 208 del Codice dei contratti.
6. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto sono devolute all’autorità giudiziaria al Tribunale ordinario del Foro competente per territorio in relazione alla sede della Stazione appaltante, con esclusione della competenza arbitrale.
TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI
Articolo 17. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.
1. L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.
2. L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.
3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori, nei modi, termini e misura previsti dall’ordinamento, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.
4. L'appaltatore e gli eventuali subappaltatori, sono obbligati, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori, con riferimento all’articolo 3, comma 4.
5. Ai sensi dall’articolo 90, comma 9, lettera b), del decreto legislativo n. 81 del 2008, dell’articolo 6 del d.P.R. n. 207 del 2010, dell’articolo 31 della legge n. 98 del 2013, è stato acquisito apposito Documento unico di regolarità contributiva in data numero .
Articolo 18. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.
1. L'appaltatore, ha depositato presso la stazione appaltante:
a) il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
b) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del decreto legislativo n. 81 del 2008, del quale assume ogni onere e obbligo;
c) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui alla lettera b).
2. Il piano di sicurezza e di coordinamento di cui al comma 1, lettera b) e il piano operativo di sicurezza di cui al comma 1, lettera c) formano parte integrante del presente contratto d'appalto.
3. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere oppure i processi lavorativi utilizzati.
4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.
5. L’appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «incident and injury free».
Articolo 19. Adempimenti in materia antimafia e in materia penale.
1. Ai sensi del decreto legislativo n. 159 del 2011, si prende atto che in relazione all’appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale di cui agli articoli 6 e 67 del citato decreto legislativo, in materia antimafia.
(opzione 2: contratti di importo superiore a 150.000, con attività diverse da quelle di cui all’articolo 1, comma 53, della legge n. 190 del 2012)
2. Ai fini del comma 1, si prende atto della comunicazione antimafia / l’informazione antimafia, (1) archiviata al protocollo informatico della stazione appaltante alla posizione numero , acquisita mediante la consultazione della Banca dati ai sensi degli articoli 96 e 97 del citato decreto legislativo n. 159 del 2011.
(opzione 3)
2. Ai fini del comma 1, è stata accertata l’idonea iscrizione dell’appaltatore (in caso di concorrente singolo) nella white list tenuta dalla prefettura (Ufficio Territoriale di Governo) di , nella/e sezione/i
dalla data del (oppure, in caso di RTI) (2) nelle white list come segue:
- impresa , presso la prefettura (Ufficio Territoriale di Governo) di
nella/e sezione/i dalla data del ;
- impresa , presso la prefettura (Ufficio Territoriale di Governo) di
nella/e sezione/i dalla data del ;
- impresa , presso la prefettura (Ufficio Territoriale di Governo) di
nella/e sezione/i dalla data del .
Articolo 20. Subappalto.
1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.
(se l'aggiudicatario ha indicato, in sede di offerta, i lavori da subappaltare)
2. Previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto dell'articolo 105 del Codice dei contratti, i lavori che l'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto.
3. L’autorizzazione al subappalto è altresì subordinata agli adempimenti di cui all’articolo 19, comma 2.
4. Restano comunque fermi i limiti al subappalto previsti dall’articolo 105, commi 1 e 2, del Codice dei contratti, nonché dal Capitolato Speciale d’appalto, ivi compreso il divieto di subappalto a favore di operatorie economici che hanno partecipato, come offerenti, al procedimento di affidamento dell’appalto.
5. La stazione appaltante provvede al pagamento diretto dei subappaltatori in base allo stato di avanzamento.
(oppure, in alternativa)
5. La stazione appaltante, di norma, non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori; tuttavia provvede al pagamento diretto dei subappaltatori qualora questi siano micro impese o piccole imprese.
(in alternativa ai precedenti commi 2, 3, 4 e 5, se l'aggiudicatario ha dichiarato di non avvalersi del subappalto oppure non ha indicato, in sede di offerta, i lavori da subappaltare)
2. Non è ammesso il subappalto.
Articolo 21. Garanzia fideiussoria a titolo di garanzia definitiva.
1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati,
l'appaltatore ha prestato apposita garanzia definitiva) mediante
numero
in data
rilasciata dalla società/dall'istituto
agenzia/filiale di
pari al per cento dell'importo del presente contratto.
per l'importo di euro
2. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell’80 per cento dell'iniziale importo garantito.
3. La garanzia, per il rimanente ammontare del 2 per cento, cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio.
4. La garanzia deve essere integrata, nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 2, ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.
5. Trova applicazione la disciplina di cui allo schema 1.2 allegato al d.m. 19 gennaio 2018, n. 31.
Articolo 22. Obblighi assicurativi.
1. Ai sensi dell’articolo 103, comma 7, del Codice dei contratti l’appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo.
2. L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, con polizza numero in data rilasciata dalla società/dall'istituto
agenzia/filiale di , come segue:
a) per danni di esecuzione per un massimale di euro (euro ), ripartito come da Capitolato speciale d’appalto;
b) per responsabilità civile terzi per un massimale di euro ( ).
3. Le polizze di cui al presente articolo devono essere rilasciate alle condizioni e in conformità agli schemi tipo allegati al d.m. 19 gennaio 2018, n. 31.
TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 23. Documenti che fanno parte del contratto.
1. Costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto:
a) il Capitolato Speciale d’appalto integrato dalle condizioni offerte dall’appaltatore in sede di gara;
b) gli elaborati grafici progettuali e le relazioni integrati dalle condizioni offerte dall’appaltatore in sede di gara;
c) l'elenco dei prezzi unitari di cui all’articolo 3, comma 2;
d) i piani di sicurezza previsti dal decreto legislativo n. 81 del 2008;
e) il cronoprogramma;
f) le polizze di garanzia di cui ai precedenti articoli 21 e 22;
g) il computo metrico estimativo, ferme restando le limitazioni di cui all’articolo 3, comma 3;
h) il capitolato generale, approvato con d.m. n. 145 del 2000, per quanto non previsto nel Capitolato Speciale d’appalto.
2. I documenti elencati al precedente comma 1, lettera a) e lettera c) sono allegati al presente contratto. Gli altri documenti elencati al precedente comma 1, pur essendo parte integrante e sostanziale del contratto, sottoscritti dalle parti, sono conservati dalla Stazione appaltante presso
.
3. Fanno altresì inoltre parte del contratto, alle condizioni di cui al precedente comma 2, secondo periodo, i seguenti documenti:
a) ;
b) ;
c) .
Articolo 24. Richiamo alle norme legislative e regolamentari.
1. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il Codice dei contratti e il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, in quanto applicabile.
2. L’appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione, né all’interruzione dell’attività, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 né essere nelle condizioni di divieto a contrattare di cui all’articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001.
3. In caso di sopravvenuta inefficacia del contratto in seguito ad annullamento giurisdizionale dell’aggiudicazione definitiva, trovano applicazione gli articoli 121, 122, 123 e 124 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.
Articolo 25. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.
1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.
2. Sono altresì a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello di emissione del certificato di collaudo provvisorio.
3. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.
4. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della stazione appaltante.
E richiesto, io Ufficiale rogante, ho ricevuto quest'atto da me pubblicato mediante lettura fattane alle parti che a mia richiesta l'hanno dichiarato conforme alla loro volontà ed in segno di accettazione lo sottoscrivono.
Fatto in triplice esemplare, letto, confermato e sottoscritto.
Il Rappresentante della stazione appaltante L'appaltatore
L’Ufficiale rogante
1 Per contratti di importo inferiore a euro 5.548.000 sopprimere le parole «/ l’informazione antimafia», per contratti di importo pari o superiore a euro 5.548.000 sopprimere le parole «la comunicazione antimafia/».
2 Replicare le indicazioni rituali per ciascuna delle imprese in caso di Raggruppamento temporaneo; replicare le singole indicazioni in caso di iscrizione in più sezioni della white list con date di decorrenza diverse.