CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
ALL. D
OGGETTO: Procedura negoziata telematica, ai sensi del combinato disposto degli artt. 40 e 63, comma 2, lett. b), n. 2, del D.Lgs. n. 50/2016, per la fornitura di N. 1 Piattaforma “nCounter Sprint Profiler System” e di N. 1 Strumento automatico “nCounter Prep Station 5s” nell’ambito del Progetto di Ricerca dal titolo “Sviluppo di una piattaforma genomico- computazionale avanzata per la Medicina Personalizzata condivisa tra gli IRCCS afferenti ad Alleanza Contro il Cancro (ACC)” – Partners XXXXXXX – Convenzione stipulata con il Ministero della Salute n. CC 2014 – 2015 n. 2360981 – 18/15 – Cat. B” (Finanziamento in Conto Capitale Anno 2014-2015) . Responsabile Scientifico: Xxxx. X. Xxxxx - CUP H66J15001920003 - CIG: 827190719A
Articolo 1 - Stazione appaltante
Stazione appaltante è l’Istituto Nazionale Tumori “Fondazione X. Xxxxxxx”, xxx Xxxxxxx Xxxxxxx
x. 00 - 00000 Xxxxxx (xx seguito INT o Istituto).
Articolo 2 - Valore della fornitura
Importo complessivo a base di gara (IVA esclusa): € 326.245,00, (euro trecentoventiseimiladuecentoquarantacinque/00) al netto dell’IVA, come da legge, e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.
Costi per la sicurezza per i rischi da interferenze: € 100,00 (cento/00).
Articolo 3 - Fonti normative
L’esecuzione della fornitura e dei servizi oggetto del presente capitolato è regolato in via graduata:
• dalle clausole del presente Capitolato e dagli atti ivi richiamati, nonché dall’Offerta tecnica ed Economica dell’aggiudicatario, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
• dal D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE, 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e comunque dalle norme di settore in materia di appalti pubblici;
• per quanto non espressamente previsto nelle predette fonti, si rinvia formalmente al Codice Civile ed alle norme comunitarie e nazionali vigenti in materia di contratti di diritto privato.
Articolo 4 - Oggetto della fornitura.
ll presente documento disciplina le condizioni contrattuali relative alla fornitura di N. 1 Piattaforma “nCounter Sprint Profiler System” e di N. 1 Strumento automatico “nCounter Prep Station 5s” per il
Dipartimento di Ricerca Traslazionale a supporto dei percorsi oncologici dell’Istituto Nazionale Tumori “Fondazione X. Xxxxxxx”- come meglio dettagliato nell’allegato al presente.
Articolo 5 - Modalità e termini di esecuzione
1. Il termine di esecuzione della fornitura, comprensivo dei necessari lavori e/o servizi di installazione è fissato in sessanta giorni naturali e consecutivi dalla data di stipula del contratto di fornitura.
2. Per l’esecuzione della Fornitura, il Fornitore si obbliga a rispettare le modalità e i termini stabiliti nel Capitolato, o nell’offerta tecnica, qualora migliorativa.
3. La consegna si intende comprensiva di ogni onere e spesa, ivi compreso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli relativi alle attività di trasporto, imballaggio, facchinaggio, rimozione, asporto degli imballaggi e smaltimento dei materiali di risulta.
4. Per lo scarico del materiale il fornitore non potrà avvalersi del personale di INT, ogni operazione dovrà essere eseguita dal fornitore o dal corriere indicato dal fornitore previo eventuale accertamento dell’ubicazione dei locali entro i quali dovrà essere consegnata la merce.
5. Il Fornitore dovrà garantire l’osservanza delle norme di una corretta conservazione e movimentazione della merce durante le fasi di trasporto e qualora gli imballi non corrispondessero a queste regole e presentassero difetti, lacerazioni o tracce di manomissione o altre evidenti difformità rispetto a quanto ordinato, la merce verrà rifiutata e il Fornitore dovrà provvedere alla immediata sostituzione della medesima.
Articolo 6 - Presa in consegna, prove di funzionalità e attestazione di regolare esecuzione
1. INT accerterà la conformità dei prodotti forniti ed installati a quanto previsto nel capitolato e relativi allegati ed effettuerà le prove di funzionalità della fornitura entro 30 giorni dalla consegna.
2. Durante le suddette prove preliminari il Fornitore, a propria cura e spese, dovrà mettere a disposizione di INT tutte le strumentazioni atte a testare i sistemi oggetto della Fornitura.
Dette prove e verifiche preliminari saranno effettuate in contraddittorio con i tecnici del Fornitore e di esse e dei risultati ottenuti si compilerà un apposito verbale di collaudo sottoscritto dal responsabile della Fornitura o delegato per il Fornitore e, per INT, dal Responsabile dell’esecuzione del contratto. L’assenza di rappresentanti del Fornitore alle operazioni di collaudo è considerata acquiescenza alle constatazioni ed ai risultati cui giungono i rappresentanti di INT. Una copia del verbale sarà, in tal caso, inviata via pec al Fornitore.
3. In caso di esito positivo delle suddette prove, entro 30 giorni dall’ultimazione delle prestazioni, il responsabile dell’esecuzione del contratto emetterà l’attestazione di regolare esecuzione e la data del relativo verbale verrà considerata quale “data di accettazione della fornitura”.
4. Qualora dal verbale di collaudo emergesse la necessità di qualunque lavoro di riparazione, sostituzione o completamento, INT richiederà formalmente per iscritto il completamento dell’esecuzione. Fermo il disposto di cui all’art. 9 - Penali, in caso di rifiuto o ritardo nell’esecuzione di tali opere, INT provvederà direttamente, addebitando al Fornitore ogni conseguente onere.
5. Il collaudo non esonera il Fornitore dalle garanzie e responsabilità contrattuali e di legge.
Articolo 7 – Assistenza Tecnica
1. L’assistenza tecnica della fornitura deve essere:
- Assistenza tecnica full risk “nCounter”: 12 mesi o più, in conformità a quanto previsto nell’offerta presentata dalla Ditta aggiudicataria, dalla data del collaudo con esito positivo;
- Assistenza tecnica full risk “nCounter DX”: 24 mesi o più, in conformità a quanto previsto nell’offerta presentata dalla Ditta aggiudicataria, dalla data del collaudo con esito positivo;
- Assistenza tecnica full risk “prep station”: 24 mesi o più, in conformità a quanto previsto nell’offerta presentata dalla Ditta aggiudicataria, dalla data del collaudo con esito positivo.
2. Nel periodo di assistenza tecnica il Fornitore dovrà:
• garantire il ripristino del corretto funzionamento della fornitura entro e non oltre 15 giorni naturali e consecutivi dalla segnalazione;
• sostituire l’apparecchiatura con altra nuova qualora il guasto non sia risolto entro il termine sopra indicato.
3. Le spese di trasporto e/o i costi dei pezzi di ricambio eventualmente necessari per riparazioni di non funzionamento saranno a carico del Fornitore.
Si specifica che quanto sopra indicato è da intendersi requisito minimo per l’assistenza tecnica, a cui il Fornitore potrà aggiungere eventuali ulteriori attività di manutenzione.
Articolo 8 - Penali
1. In caso di mancato rispetto dei termini e delle condizioni contrattuali, INT applicherà al Fornitore le penali di seguito previste.
2. In caso di mancata consegna della fornitura entro il termine di cui all’art . 5 o di altro ritardo contrattuale anche relativo agli interventi di assistenza tecnica e manutenzione (se richiesti e previsti), il Fornitore sarà obbligato a versare una penale pari all’1 per mille dell’ammontare netto della fornitura per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo.
3. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che danno luogo all’applicazione delle penali vengono contestati per iscritto al Fornitore dall’INT contraente; il Fornitore deve comunicare per iscritto in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di giorni 3 (tre) dal ricevimento della stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili, a insindacabile giudizio di INT, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, sono applicate al Fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.
4. INT potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% del valore complessivo della Fornitura.
5. INT potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente articolo, con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dei servizi resi dal Fornitore, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
6. Il Fornitore prende atto che l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell’Istituto a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni.
7. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
Articolo 9 - Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità
1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto della fornitura, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l’attivazione e la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all’esecuzione contrattuale.
2. Il Fornitore garantisce l’esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d’arte, nel rispetto nelle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Capitolato e nei suoi Allegati, pena la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale.
3. Le prestazioni contrattuali debbono necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nell’allegato al presente (Dettaglio Tecnico) e negli atti di gara di cui alle premesse e all’Offerta Tecnica del Fornitore, ove migliorativa per l’Istituto. In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla validità del contratto.
4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla validità del contratto, restano ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con i corrispettivi contrattuali ed il Fornitore non può, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti dell’Istituto, per quanto di propria competenza, assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea.
5. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l’Istituto da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.
6. Le attività contrattuali da svolgersi presso i locali e/o i terreni di INT debbono essere eseguite senza interferire nel normale lavoro degli uffici; le modalità ed i tempi debbono comunque essere sempre concordati con INT stessa. Il Fornitore prende atto che, nel corso dell’esecuzione contrattuale, i locali e/o terreni di INT continuano ad essere utilizzati per la loro destinazione istituzionale dal proprio personale e/o da terzi autorizzati; il Fornitore si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze dei suddetti soggetti, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto e senza ostacolare il pubblico transito.
7. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l’esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte da INT e/o da terzi autorizzati.
8. Il Fornitore si impegna ad avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali, di personale specializzato che può accedere nei locali di INT nel rispetto di tutte le relative prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso, fermo restando che è cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure.
9. Il Fornitore si obbliga a consentire all’Istituto, per quanto di rispettiva competenza, di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto della Fornitura, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
Articolo 10 - Obbligazioni specifiche del Fornitore
1. Il Fornitore si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti del Capitolato, a:
a) impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l’esecuzione della fornitura secondo quanto specificato nel Capitolato e nei suoi allegati;
b) nell’adempimento delle proprie prestazioni e obbligazioni, osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte dall’Istituto;
c) comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell’esecuzione del contratto.
2. Il Fornitore si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto della Fornitura nei luoghi indicati da INT.
Articolo 11 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro
1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
2. Il Fornitore si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi ed Integrativi di Lavoro applicabili alla data di stipula del presente Contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
3. Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i su-indicati Contratti Collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente Contratto.
4. Il Fornitore si impegna, anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 1381 c.c., a far rispettare gli obblighi di cui ai precedenti commi del presente articolo anche agli eventuali esecutori di parti delle attività oggetto del Contratto.
5. Si applica per quanto riguarda la verifica della regolarità contributiva del Fornitore aggiudicatario quanto previsto dal Decreto Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 30 gennaio 2015 “Semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC)”.
Articolo 12 - Corrispettivi
1. I corrispettivi contrattuali dovuti al Fornitore sono determinati sulla base dell’Offerta economica del Fornitore.
2. Tutti i predetti corrispettivi si riferiscono alle forniture ed ai servizi prestati a perfetta regola d’arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali, e gli stessi sono dovuti unicamente al Fornitore e, pertanto, qualsiasi terzo, ivi compresi eventuali sub-fornitori o subappaltatori non possono vantare alcun diritto nei confronti di INT.
3. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall’esecuzione della Fornitura e dall’osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
4. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea.
5. Il Fornitore non può vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati.
Articolo 13 - Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa
1. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 e 8 della L. 136/2010 e s.m.i., il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. L’esecuzione delle transazioni, relative al presente contratto, eseguite senza avvalersi di bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento o di incasso idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del presente contratto, secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010 e s.m.
4. Il fornitore, si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, un apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136. La mancata apposizione della clausola costituisce causa di risoluzione del contratto.
5. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all’art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e s.m.i.
Articolo 14 - Fatturazione e pagamenti
1. La fattura, dovrà essere emessa al positivo espletamento della fornitura.
La fattura del fornitore deve essere intestata e recapitata all’Istituto Nazionale Tumori “Fondazione X. Xxxxxxx”, xxx Xxxxxxx Xxxxxxx x. 00 - 00000 Xxxxxx C.F./P.I.: 00911350635 e devono riportare, oltre al riferimento al numero dell´ordine, tutti i dati richiesti dall´art. 42 D.L. 66/2014 convertito in legge 23/6/2014, n.89.
La fattura deve pertanto riportare:
- numero e data fattura
- data di emissione
- ragione sociale e CF/P. IVA del fornitore
- oggetto della fornitura
- importo totale con indicazione del regime IVA applicato e di eventuali altri oneri e spese
- scadenza della fattura
- codice identificativo di gara (CIG )
- qualsiasi altra informazione necessaria.
Verranno accettate e potranno essere pagate solo fatture inviate in forma elettronica ai sensi del
D.M. MEF n. 55 del 3 aprile 2013 e dell'art. 25 D.L. 66/2014 convertito nella Legge n. 89 del 23 giugno 2014. Le fatture dovranno riportare il Codice Univoco Ufficio dell’Istituto “RS8N5T”, reperibile anche al sito xxx.xxxxxxxx.xxx.xx).
2. Il mancato rispetto delle condizioni sopra riportate sospende i termini di pagamento.
Il pagamento sarà effettuato entro 60 giorni dalla data di accettazione della fornitura, quale individuata al precedente articolo 6 o – se successiva – entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura.
In caso di ritardo, il saggio degli interessi decorrenti dalla data di scadenza del termine di pagamento come sopra individuato, sarà riconosciuto nella misura prevista dal D.lgs. 231/2002, salvo diverso accordo con l’aggiudicatario. Per i fini di cui all’art. 1194 c.c. le parti convengono che i pagamenti effettuati, ancorché in ritardo, siano da imputare prima alla quota capitale e solo successivamente agli interessi e alle spese eventualmente dovuti.
Per i pagamenti di importo superiore ad euro 10.000,00, l’Istituto procederà alle verifiche previste dal D.M. n.40/2008.
Gli interessi scaduti non producono interessi ai sensi dell’art. 1283 c.c.
3. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note le variazioni circa le proprie coordinate bancarie; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni vengono pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
4. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore può sospendere la fornitura e, comunque, lo svolgimento delle attività previste nella Fornitura. Qualora il Fornitore si renda inadempiente a tale obbligo, il contratto potrà essere risolto di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a/r o pec, da parte dell’Istituto.
5. E’ ammessa la cessione dei crediti maturati dal Fornitore nei confronti di INT a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nel rispetto ed alle condizioni di cui all’art. 106 comma 13 del D.Lgs. 50/2016. In ogni caso è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per INT di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili al Fornitore cedente, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l’eventuale compensazione dei crediti derivanti dall’applicazione delle penali.
Articolo 15 - Trasparenza
1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione della presente Fornitura;
b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione della Fornitura stessa;
c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l’esecuzione e/o la gestione della presente Fornitura rispetto agli obblighi con essa assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
2. Qualora non risulti conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata della presente Fornitura, la stessa si intende risolta di diritto ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 c.c., per fatto e colpa del Fornitore, che è conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.
Articolo 16 - Riservatezza
1. Il Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione della Fornitura.
2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della Fornitura.
3. L’obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
4. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l’Istituto ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto di Fornitura, fermo restando che il Fornitore è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
6. Il Fornitore può citare i termini essenziali della Fornitura nei casi in cui sia condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore stesso a gare e appalti, previa comunicazione all’Istituto delle modalità e dei contenuti di detta citazione.
7. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.lgs.196/2003 e s.m.i. e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.
Articolo 17 - Risoluzione
1. A prescindere dalle cause generali di risoluzione dei contratti di fornitura, INT potrà risolvere il contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/r o pec, nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Capitolato e nei suoi Allegati.
2. In ogni caso INT può risolvere di diritto ai sensi dell’art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/r o pec, il contratto nei seguenti casi:
a) qualora il Fornitore abbia accumulato penali per un importo pari o superiore alla misura percentuale massima di cui al precedente art. 9;
b) accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura di gara;
c) violazione delle norme in materia di subappalto, cessione del contratto e dei crediti;
d) mancata copertura dei rischi durante la vigenza contrattuale, ai sensi dell’ articolo “Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa”;
e) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro INT, ai sensi dell’ articolo “Brevetti industriali e diritti d’autore”;
f) in caso di violazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.
3. In tutti i predetti casi di risoluzione l’Istituto ha diritto di ritenere definitivamente la cauzione definitiva, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.
Articolo 18 - Recesso
1. L’Istituto ha diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente dalla Fornitura, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r o via PEC.
2. L’Istituto ha altresì diritto di recedere per sopravvenienza, durante l’esecuzione del contratto, di una convenzione stipulata da CONSIP spa e/o Xx.Xx.Xx. SpA a condizioni più vantaggiose rispetto a quelle del contratto stipulato, ai sensi dell’art. 1 comma 13 del D.L. n. 95/2012,
3. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
i) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
ii) qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l’affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti dalla lettera d’invito e/o dal Bando dal Disciplinare di gara relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo;
iii) qualora taluno dei componenti l’Organo di Amministrazione o l’Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Direttore tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia.
4. Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per INT.
5. In caso di recesso, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 c.c.
Articolo 19 - Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa
1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore stesso quanto di INT e/o di terzi, in virtù della Fornitura, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
2. Il Fornitore, inoltre, dichiara di essere in possesso di una adeguata polizza assicurativa a beneficio anche di INT e dei terzi, per l’intera durata della presente Fornitura, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Fornitore in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui alla Fornitura. In particolare detta polizza tiene indenne INT, ivi compresi i suoi dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno il Fornitore possa arrecare ad INT, ai suoi dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell’esecuzione di tutte le attività di cui alla Fornitura. Resta inteso che l’esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale, per INT e, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta la Fornitura si risolve di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito.
Articolo 20 - Subappalto
1. Il subappalto, se previsto dal Fornitore in sede di offerta, è ammesso nei limiti ed alle condizioni di cui all’art. 105 del D.lgs. 50/2016 e nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 3, c. 9, della legge 13 agosto 2010, n. 136.
2. L’affidamento in subappalto di attività a terzi non comporta alcuna modifica agli obblighi e agli oneri contrattuali del Fornitore, che rimane responsabile in solido nei confronti di INT, per quanto di rispettiva ragione, per l’esecuzione di tutte le attività contrattualmente previste.
3. Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare ad INT o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
4. La cessione in subappalto di attività deve essere approvata da INT. Qualora il Fornitore ceda in subappalto attività senza la preventiva approvazione, è facoltà dell'Istituto risolvere la Fornitura.
Articolo 21 - Divieto di cessione del contratto
1. E’ fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto, a pena di nullità delle cessioni stesse.
2. Per la cessione dei crediti si applicano le disposizioni di cui all’art. 106 comma 13 del D.Lgs. 50/2016.
3. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commi, INT ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.
Articolo 22 - Brevetti industriali e diritti d’autore
1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all’uso di dispositivi o all’adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
2. Qualora venga promossa nei confronti delle INT una azione giudiziaria da parte di terzi per violazione di diritti di brevetto, di autore o di privativa industriale in relazione alle attività prestate in oggetto della presente Fornitura, il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne INT, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico di INT medesima.
3. INT si impegna ad informare prontamente il Fornitore delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma; in caso di difesa congiunta, il Fornitore riconosce ad INT la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dal Fornitore.
4. Nell’ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui ai commi precedenti tentate nei confronti di INT, quest’ultima, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, per quanto di rispettiva ragione, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi erogati.
Articolo 23 - Responsabile della Fornitura
1. Il Fornitore si obbliga ad individuare il Responsabile della Fornitura, con capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore, il quale è Referente nei confronti della Istituto.
Articolo 24 - Responsabile del procedimento (RUP)
1. È designato quale Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 50/2016, il Dott. Xxxxxxx Xxxxxx.
Articolo 25 - Foro competente
1. La definizione delle controversie in ordine alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione della presente Fornitura nonché in ogni caso e comunque relative ai rapporti tra il Fornitore e l’Istituto è inderogabilmente devoluta al Foro di Napoli.
2. Qualora la controversia dovesse insorgere durante l'esecuzione della Fornitura, il Fornitore sarà comunque tenuto a proseguire, senza ritardi o sospensioni, nell'esecuzione della stessa; in caso di inadempimento a tale obbligo si applica quanto previsto all'articolo "Risoluzione".
Articolo 26 - Trattamento dei dati, consenso al trattamento
1. Con il perfezionamento del rapporto contrattuale della presente Fornitura, le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione della Fornitura medesima, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dall’art. 13 del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), ivi comprese quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti dell’interessato previste dal Decreto medesimo.
2. I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed avvengono nel rispetto delle misure di sicurezza di cui agli artt. 31 e ss. del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
3. Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell’interessato di cui all’art. 7 del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
Articolo 27- Codice di comportamento
1. Gli obblighi di condotta previsti dal “Codice di comportamento dell’Istituto Nazionale per lo Studio e la Cura dei Tumori Fondazione X.Xxxxxxx”, come aggiornato dalla delibera n. 468 del 03/7/2016, ai sensi e per gli effetti del DPR 16 aprile 2013 n. 62 “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici” sono estesi, per quanto compatibili, ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi o che realizzino opere in favore dell’amministrazione.
2. Pertanto il fornitore è tenuto ad osservare, per quanto compatibili con la tipologia del contratto, i suddetti codici pubblicati sul sito istituzionale di INT/sezione disciplina ‘xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx.xx/XxxxxxxxXxxxxxx/xxxxxxxxxx.xxxx’).
3. In caso di violazione dei suddetti obblighi INT si riserva di risolvere anticipatamente il presente contratto nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità.
Articolo 28 - Oneri fiscali e spese contrattuali
1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relative alla Fornitura ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle notarili, bolli, carte bollate, tasse di registrazione, ecc. ad eccezione di quelle che fanno carico ad INT per legge.
2. In particolare il documento di accettazione dell’offerta da parte di INT equivale a scrittura privata, ai sensi dell’art. 2 della Tariffa , parte I, allegata al DPR 642/72 e pertanto deve essere assoggettata ad imposta di bollo, che INT assolverà in maniera virtuale con oneri a carico del Fornitore.
Articolo 29 - Direttore Esecuzione Contratto (DEC)
Dott.ssa Xxxxxxxxx Xxxxxxx, Ricercatore Sanitario della S.C. Anatomia Patologica dell’Ente.
Il R.U.P.
Direttore S.C. Gestione beni e Servizi Dott. Xxxxxxx Xxxxxx
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2, del Dlgs n. 39/1993.