BANDO PER LA CONCESSIONE
Servizio aiuti e premi in agricoltura Allegato alla Determinazione . n. /2022 del
BANDO PER LA CONCESSIONE
DI AIUTI A FAVORE DEL COMPARTO SUINICOLO
CUP G78H22000410002
Legge Regionale 9 marzo 2022, n. 3, art. 9 comma 8. Legge di stabilità 2022.
Deliberazione della Giunta Regionale n. 9/46 del 24.03.2022.
Disposizioni a favore del comparto suinicolo.
INDICE
1) OBIETTIVI GENERALI
2) PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI
3) DOTAZIONE FINANZIARIA
4) SOGGETTO RESPONSABILE DELL’ATTUAZIONE
5) SOGGETTI BENEFICIARI E CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ ALL'AIUTO
6) TIPOLOGIA ED INTENSITA’ DELL’AIUTO
7) TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AIUTO
8) RICEVIBILITA’ E ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE DI AIUTO
9) LIQUIDAZIONE E MODALITA’ DI PAGAMENTO
10) RINUNCIA
11) RICORSI
12) DISPOSIZIONI FINALI
13) PUBBLICITA’ DEL BANDO
14) INFORMAZIONI E CHIARIMENTI
15) INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679
1. OBIETTIVI GENERALI
La Regione Sardegna per l’anno 2022 con le disposizioni della Legge Regionale del 9 marzo 2022 n. 3, art. 9 comma 8, per far fronte alla mancanza di liquidità delle imprese della produzione agricola primaria del comparto suinicolo con sede in Sardegna conseguente all'aumento dei prezzi delle materie prime e al perdurare degli effetti dell'emergenza epidemiologica da COVID 19, ha messo in atto un’importante azione volta a preservare la continuità dell’attività economica, durante e dopo l’epidemia da COVID 19.
Le restrizioni dovute alla diffusione dell'epidemia di COVID 19 con la conseguente chiusura di attività commerciali e l'aumento dei costi delle materie prime utilizzate negli allevamenti, hanno fortemente interessato il comparto suinicolo, con pesanti ricadute sulla redditività e sulla stabilità economica delle aziende coinvolte.
L’intervento, di cui al presente bando è finalizzato all’attuazione di una apposita azione di sostegno alle imprese che allevano suini.
2. PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI
- Legge 7 agosto 1990, n. 241 Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e successive modifiche e integrazioni.
- Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa e successive modifiche e integrazioni.
- Decreto 31 maggio 2017, n. 115 Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni.
- Decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 200. Attuazione della direttiva 2008/71/CE relativa all’identificazione e alla registrazione dei suini.
- Comunicazione della Commissione europea C(2021) 8442 final del 18 novembre 2021, e successive modifiche ed integrazioni e della Decisione della Commissione europea C(2022) 381 final del 18 gennaio 2022 "Sesto emendamento al Quadro Temporaneo degli aiuti di Stato alle imprese per fronteggiare la crisi derivante dall’emergenza COVID-19".
- Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006.
- Legge Regionale Legge regionale n. 3 del 9 marzo 2022, art. 9, comma, 8.
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 47/50 del 24/09/2020.
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 9/46 del 24.03.2022. Disposizioni a favore del comparto suinicolo. Missione 16, Programma 01, Titolo1, CdR 00.06.01.01. Capitolo SC08.8724. Legge regionale n. 3 del 9 marzo 2022, art. 9, comma 8.
3. DOTAZIONE FINANZIARIA
Per la concessione di aiuti a favore delle Piccole Medie Imprese (PMI) che operano nel comparto suinicolo regionale la dotazione finanziaria complessiva è pari a € 4.800.000,00.
4. SOGGETTO RESPONSABILE DELL’ATTUAZIONE
All’erogazione degli aiuti provvede l’Agenzia Regionale Laore Sardegna ai sensi della Legge Regionale n. 17 del 22 novembre 2021 Art. 37) e della Deliberazione della Giunta Regionale n. 9/46 del 24.03.2022 - Disposizioni a favore del comparto suinicolo.
5. SOGGETTI BENEFICIARI E CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA' ALL'AIUTO
I soggetti beneficiari dell’aiuto sono le Piccole Medie Imprese (PMI), così come definite nell’Allegato I al Regolamento (UE) n. 702/20141 della Commissione del 25 giugno 2014.
Il soggetto beneficiario deve essere proprietario detentore e/o detentore di un numero pari o superiore a n. 10 riproduttori femmine, risultanti nella Banca Dati Nazionale dell’Anagrafe Zootecnica (BDN) al 31 dicembre 2021.
I soggetti beneficiari inoltre dovranno essere in regola con gli obblighi di censimento degli animali presso la Banca Dati Nazionale dell’Anagrafe Zootecnica (BDN) ed avere effettuato un censimento nel corso del 2021.
L' intervento sarà attuato con i seguenti criteri:
a. l’aiuto nella forma di sovvenzione diretta previsto per singolo riproduttore femmina è stabilito in € 150,00;
b. il numero massimo di riproduttori femmine per soggetto beneficiario per il quale viene concesso l'aiuto è di 250 capi;
c. l'aiuto massimo concedibile per soggetto beneficiario è stabilito in € 37.500,00.
Qualora il richiedente sia esclusivamente detentore di animali è necessario fornire una dichiarazione del proprietario di assenso alla presentazione della domanda di aiuto.
1 Allegato I, art. 2, del Reg. (UE) 702/2014:
1. La categoria delle microimprese e delle piccole e medie imprese (PMI) è costituita da imprese che occupano meno di 250 per sone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR.
2. All'interno della categoria delle PMI, si definisce “piccola impresa” un'impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EUR.
3. All'interno della categoria delle PMI, si definisce “microimpresa” un'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di EUR.
Le PMI, inoltre, devono possedere i seguenti requisiti al 31 dicembre 2021 e fino all’erogazione dell’aiuto:
1) essere condotte da imprenditore agricolo2 di cui all’art. 2135 del Codice Civile;
2) essere attive nel settore della produzione agricola primaria;
3) avere sede operativa nella Regione Sardegna;
4) essere iscritte nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura;
5) essere iscritte all'Anagrafe Unica delle Aziende Agricole con la costituzione del Fascicolo aziendale ai sensi del DPR 503/99;
6) essere in possesso di posizione contributiva presso l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (INPS) o rientrare nei casi di esonero all’iscrizione al citato istituto o in possesso di iscrizione presso altro Ente previdenziale.
Le iscrizioni nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura e all'Anagrafe Unica delle Aziende Agricole devono risultare vigenti al 31 dicembre 2021 e aggiornate fino all'erogazione dell'aiuto.
Possono beneficiare dell’aiuto anche le società agricole di cui all’art. 2 del decreto legislativo 26 marzo 2004, n. 99, che hanno quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attività di cui all'art. 2135 del Codice Civile e che nella ragione sociale o denominazione sociale contengono l'indicazione di società agricola e siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) nel caso di società di persone, quando almeno un socio sia iscritto alla gestione previdenziale agricola INPS in qualità di Coltivatore Diretto (CD) o Imprenditore Agricolo Professionale (IAP). Per le società in accomandita la qualifica si riferisce ai soci accomandatari;
b) nel caso di società di capitali o cooperative, quando almeno un amministratore, che sia anche socio per la società cooperativa, sia iscritto alla gestione previdenziale agricola INPS in qualità di CD o IAP.
Le micro e piccole imprese, così come definite nell’Allegato I al Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014, che risultavano già in difficoltà al 31 dicembre 2019 in
2 Imprenditori agricoli di cui all’art. 2135 c.c..
E’ imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.
Il D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228, come modificato dal D.L. 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2017, n. 123, ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Si considerano imprenditori agricoli le cooperative di imprenditori agricoli ed i loro consorzi quando utilizzano per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2135, terzo comma, del codice civile, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico".
A decorrere dal 01/07/1990, è stata riconosciuta la figura dell’ IMPRENDITORE AGRICOLO A TITOLO PRINCIPALE - (IATP),. Con il D.lgs. 99/2004 è stato istituita la nuova qualifica di IMPRENDITORE AGRICOLO PROFESSIONALE (IAP) estendendone l'applicabilità anche ai soci di società agricole.
Viene considerato IAP colui il quale, in possesso di conoscenze e competenze professionali ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, dedichi alle attività agricole di cui all'art. 2135 del codice civile, direttamente o in qualità di socio di società, almeno il 50% del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dalle attività medesime almeno il cinquanta per cento del proprio reddito globale da lavoro.
Le pensioni di ogni genere, gli assegni ad esse equiparati, le indennità e le somme percepite per l'espletamento di cariche pubbliche, ovvero in società, associazioni ed altri enti operanti nel settore agricolo, sono escluse dal computo del reddito globale da lavoro. Per l'imprenditore che operi nelle zone svantaggiate di cui all'articolo 17 del citato regolamento (CE) n. 1257/1999, i requisiti di cui al presente comma sono ridotti al 25%.
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base all’art. 2, punto 14, del citato Regolamento (UE), possono beneficiare dell’aiuto purché non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza ai sensi del diritto nazionale e non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio o aiuti per la ristrutturazione.
Sono escluse dall’aiuto le medie imprese, così come definite nell’Allegato I al Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014, che si trovavano già in difficoltà alla data del 31 dicembre 2019 in base all’art. 2, punto 14, del citato Regolamento (UE).
Il Rappresentante Legale e/o Procuratore del Soggetto beneficiario devono possedere i seguenti requisiti:
- non devono sussistere cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’art. 67 del D.lgs. n. 159 del 6 settembre 2011 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione) nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia o tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 84, comma 4, del medesimo decreto.
6. TIPOLOGIA ED INTENSITA’ DELL’AIUTO L’aiuto è concesso in forma di sovvenzione diretta.
L’aiuto è erogato alle condizioni e nel rispetto dei massimali come da Comunicazione della Commissione europea C(2021) 8442 final del 18 novembre 2021, e successive modifiche ed integrazioni e della Decisione della Commissione europea C(2022) 381 final del 18 gennaio 2022 "Sesto emendamento al Quadro Temporaneo degli aiuti di Stato alle imprese per fronteggiare la crisi derivante dall’emergenza COVID-19".
Il Quadro Temporaneo di cui sopra prevede, un massimale in funzione della tipologia di impresa di € 290.000,00 per impresa unica3 operante nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e di € 2.300.000,00 per le altre tipologie di imprese al lordo delle imposte e di ogni altro onere.
Qualora le concessioni non vengano adottate entro il termine di vigenza del suddetto Quadro temporaneo, emanato per fronteggiare la crisi derivante dall’emergenza da COVID 19, l’aiuto potrà essere concesso sulla base e nei limiti consentiti da ulteriori disposizioni normative che la Regione Sardegna potrà attivare successivamente all’emanazione del presente bando.
L’importo dell’aiuto sarà determinato in base al numero totale di riproduttori femmine presenti in azienda alla data del 31 dicembre 2021, come risultanti dai dati registrati nella Banca Dati Nazionale dell’Anagrafe Zootecnica (BDN) al 31 dicembre 2021, per un importo a capo di euro 150,00.
3 Impresa unica s'intende l’insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:
a. un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa;
b. un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un’altra impresa;
c. un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest’ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest’ultima;
d. un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell’altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest’ultima.
7. TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AIUTO
La domanda di aiuto, corredata eventualmente da uno o più modelli Allegato (dichiarazione del proprietario di assenso alla presentazione della domanda di aiuto), dovrà essere presentata all’Agenzia Laore Sardegna – Servizio aiuti e premi in agricoltura, esclusivamente mediante la procedura telematica resa disponibile dall’Agenzia Laore all’indirizzo:
xxxxx://xxxx-xxxxx.xxxxxxx.xxxxxxxx.xx.
Per l’accesso alla piattaforma informatica è necessario essere il possesso di uno dei seguenti mezzi di autenticazione:
- Identità Digitale SPID di livello 2;
- Carta d'Identità Elettronica (CIE);
- Carta Nazionale dei Servizi (CNS).
Per la sottoscrizione e trasmissione delle domande, il soggetto firmatario rappresentante legale dell’impresa, dovrà essere in possesso di firma digitale in corso di validità.
La compilazione delle domande sarà possibile a partire dalle ore 12:00 del 14 giugno 2022 e sino alle ore 14:00 del 21 giugno 2022. Al di fuori dei termini indicati la piattaforma inibirà automaticamente sia la compilazione che la trasmissione delle domande ancorchè siano state parzialmente o completamente compilate.
La compilazione della domanda di aiuto sarà agevolata dal sistema informatico, che in funzione del CUAA (Codice Fiscale e/o della partita IVA) indicato riporterà in domanda:
- i dati anagrafici e l’IBAN acquisiti dal Fascicolo aziendale SIAN;
- i dati sulla consistenza dei riproduttori femmine presenti nella Banca Dati Nazionale dell’Anagrafe Zootecnica (BDN) alla data del 31.12.2021.
Il sistema non consentirà la creazione di una domanda se, per il CUUA indicato:
- non è presente un Fascicolo aziendale sul SIAN o risulta chiuso o costituito dopo il 31.12.2021.
Il richiedente dovrà quindi completare la domanda di aiuto contrassegnando le dichiarazioni previste e specificando il numero di riproduttori femmine al 31/12/2021 richieste a premio, e allegare le dichiarazioni di assenso dei proprietari per gli allevamenti di cui è solo detentore.
Una volta completata la compilazione della domanda sul sistema informatico, il richiedente per finalizzare la trasmissione dovrà:
- validare la domanda e scaricare sul proprio PC la stampa in formato pdf della Domanda di aiuto validata;
- sottoscrivere con firma digitale del titolare/legale rappresentante il file pdf della Domanda generata e scaricata dal sistema;
- caricare a sistema il file della Domanda di aiuto firmata digitalmente;
- trasmettere la Domanda di aiuto utilizzando esclusivamente l’apposita funzionalità della piattaforma che si attiverà all’atto del caricamento della domanda di aiuto firmata digitalmente.
Al momento della trasmissione il sistema attribuisce alla domanda un codice univoco e la data e l’ora di trasmissione telematica. Il richiedente potrà stampare una ricevuta di avvenuta trasmissione che riporta l’indicazione del codice domanda e la data e l’ora di trasmissione telematica attribuita dal sistema.
La pratica trasmessa sarà protocollata dall’Agenzia Laore Sardegna e sarà inviata, all’indirizzo PEC indicato in Fascicolo aziendale SIAN, una nota di avvenuta protocollazione insieme gli estremi di protocollo attribuiti alla domanda di aiuto.
Si specifica che:
- saranno ammesse esclusivamente le domande di aiuto generate dal sistema informatico, firmate digitalmente dal richiedente e trasmesse mediante la piattaforma informatica;
- le domande che non hanno completato il processo di trasmissione telematica o inviate mediante mezzi diversi dalla piattaforma informatica non saranno considerate trasmesse;
- il soggetto beneficiario, titolare di diversi Codici Aziendali ASL, dovrà presentare un’unica domanda di aiuto.
Qualora un soggetto beneficiario dovesse inviare più domande di aiuto, sarà considerata valida l’ultima istanza pervenuta entro i termini succitati, che annullerà e sostituirà quella/e precedentemente inviata/e.
Ogni successiva comunicazione e trasmissione documentale all’Agenzia Laore Sardegna nell’ambito del procedimento sarà possibile esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: xxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxx@xxxxxxxxx.xx.
Il rispetto dei termini di presentazione della domanda di aiuto, corredata eventualmente dall’Allegato (dichiarazione del proprietario di assenso alla presentazione della domanda di aiuto), rimane a cura degli interessati, non essendo in alcun modo l’Agenzia Laore Sardegna responsabile di qualsivoglia ritardo rispetto ai termini fissati.
La guida alla compilazione e trasmissione della domanda di aiuto sarà pubblicata prima dell’apertura dei termini tra la documentazione del bando.
8. RICEVIBILITÀ E ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE DI AIUTO
Le Domande di aiuto, corredate eventualmente dall’Allegato, saranno considerate non ricevibili nei seguenti casi:
a. non compilate e trasmesse attraverso la piattaforma telematica;
b. non sottoscritte con firma digitale del legale rappresentante;
c. prive dell’Allegato (dichiarazione del proprietario di assenso alla presentazione della domanda di aiuto) qualora necessario;
d. pervenute prima delle ore 12:00 del 14 giugno 2022 e dopo la scadenza del 21 giugno 2022 alle ore 14:00;
e. che abbiano una consistenza di riproduttori femmine inferiore a 10 come risultanti nella Banca Dati Nazionale dell’Anagrafe Zootecnica (BDN) al 31 dicembre 2021.
Terminata la prima fase di ricevibilità l’istanza verrà avviata alla fase di istruttoria che riguarderà l’esame delle dichiarazioni rese e le interrogazioni delle banche dati dei registri RNA, SIAN in merito al rispetto dei massimali e alle regole del “cumulo” sugli aiuti di Stato.
La concessione sarà registrata nell’apposita sezione del SIAN con l’acquisizione del relativo SIAN-COR.
L’entità dell’aiuto sarà commisurato al numero di riproduttori femmine richieste nella Domanda di aiuto e comunque in misura non superiore a quanto risultante nella Banca Dati Nazionale dell’Anagrafe Zootecnica (BDN) al 31 dicembre 2021.
Qualora l’istruttoria richieda eventuali integrazioni documentali, verrà assegnato il termine perentorio di dieci giorni per la presentazione delle stesse, decorso inutilmente tale termine, la domanda sarà dichiarata inammissibile.
Le domande di aiuto saranno istruite in ordine di trasmissione e potranno essere finanziate nei limiti delle risorse stanziate con la Legge n. 3 del 9 Marzo 2022 art. 9 comma 8 e con la delibera di Giunta Regionale 9/46 del 24/03/2022.
L’ordine di trasmissione sarà determinato dalla data e ora di trasmissione telematica attribuite dal sistema alla domanda di aiuto.
Sarà effettuato un controllo a campione, che dovrà interessare almeno il 5% delle domande pervenute, nell’ambito del quale, laddove ritenuto necessario, potranno essere esperiti accertamenti e richieste di esibizioni documentali.
In caso di accertamento di false dichiarazioni rese per negligenza grave oppure nei casi di false dichiarazioni rese intenzionalmente, si procederà al rigetto dell’istanza di aiuto, xxxxx restando gli obblighi di comunicazione all’Autorità giudiziaria.
Secondo quanto stabilito dagli articoli 75 e 76 del DPR 28.12.2000 n. 445 e s.m.i. chi rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del Codice penale e delle leggi speciali in materia e decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
L’istruttoria si conclude con la determinazione dirigenziale di concessione o diniego dell’aiuto e la pubblicazione nel sito istituzionale dell’Agenzia Laore Sardegna.
La pubblicazione della determinazione nell’apposita sezione del sito istituzionale dell’Agenzia Laore Sardegna ha valore di comunicazione per i beneficiari e da tale data decorrono i termini per eventuali ricorsi.
9. LIQUIDAZIONE E MODALITA’ DI PAGAMENTO
L'aiuto sarà erogato esclusivamente mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato o cointestato al soggetto beneficiario, riferibile alla coordinata (IBAN) indicata nella domanda di aiuto, selezionata dal soggetto beneficiario tra quelle indicate nel Fascicolo aziendale SIAN.
Non sono ammesse altre forme di pagamento. La liquidazione dell’aiuto, verrà effettuata:
- previa verifica del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC);
- previa verifica nella Banca Dati Nazionale Antimafia (BDNA) ove previsto dalla normativa vigente.
10. RINUNCIA
Il soggetto beneficiario, qualora intenda rinunciare in tutto o in parte all’aiuto richiesto, dovrà darne tempestiva comunicazione all’Agenzia Laore Sardegna - Servizio aiuti e premi in agricoltura al seguente indirizzo: xxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxx@xxxxxxxxx.xx.
11. RICORSI
A seguito dell’emanazione del provvedimento definitivo e pubblicazione della determinazione nell’apposita sezione del sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx , il beneficiario può presentare:
- ricorso gerarchico al Direttore generale dell’Agenzia Laore Sardegna , entro 30 giorni consecutivi dalla pubblicazione del provvedimento;
- ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni consecutivi dalla pubblicazione del provvedimento;
- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni consecutivi dalla pubblicazione del provvedimento.
Per tutte le controversie che si dovessero verificare si elegge quale Xxxx competente quello di Cagliari.
12. DISPOSIZIONI FINALI
Per quanto non previsto nel presente bando si farà riferimento alle pertinenti norme e disposizioni comunitarie, nazionali e regionali ed eventuali ulteriori disposizioni impartite dall’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale .
13. PUBBLICITA’ DEL BANDO
Il presente bando è pubblicato nella sezione “Bandi e gare” del sito istituzionale dell’Agenzia Laore Sardegna xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx.
14. INFORMAZIONI E CHIARIMENTI
Richieste di informazioni e chiarimenti possono essere inviate all’indirizzo di posta elettronica del Responsabile del Procedimento al dottor Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxx.xx .
15. INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, recante disposizioni a tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati personali, desideriamo informare che i dati personali forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuta l’Agenzia Laore Sardegna.
Titolare del trattamento (art. 4 Regolamento (UE) 2016/679).
Il Titolare del trattamento è l’Agenzia Laore Sardegna - via Caprera, n. 8 09123 Cagliari - C.F. 03122560927 email: xxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxx.xx , xxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxx@xxxxxxxxx.xx .
Contitolarità del trattamento dei i dati (art. 26 Regolamento (UE) 2016/679)
L’Assessorato Regionale dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale della Regione Xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx, xxx Xxxxxxxx x. 0 è contitolare del trattamento dei dati email xxxxxxxxxxx@xxxxxxx.xxxxxxxx.xx – PEC xxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxx.xxxxxxxx.xx .
Responsabile della protezione dei dati (RDP) (art. 37 Regolamento (UE) 2016/679).
Il contatto e-mail del responsabile della protezione dei dati (RDP) è il seguente Pec: xxx@xxx.xxxxxxx.xxxxxxxx.xx , email: xxx@xxxxxxx.xxxxxxxx.xx , tel. 000 000 0000.
Delegato dal Titolare del trattamento (art. 29 Regolamento (UE) 2016/679).
Il Delegato al trattamento dei dati personali è il Direttore del Servizio aiuti e premi in agricoltura, può essere contattato presso la sede del Titolare del trattamento all’indirizzo sopra indicato. Il contatto del Delegato al trattamento cui indirizzare qualsiasi richiesta circa il trattamento dei dati da parte dell’Agenzia Laore Sardegna è: xxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxx.xx , xxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxx@xxxxxxxxx.xx .
Responsabile esterno del trattamento dei dati personali è la Società Sardegna IT, P. IVA n. 03074520929 in persona del suo legale rappresentante, Amministratore Delegato (di seguito anche “Responsabile”), per l’esecuzione del contratto di affidamento del servizio di gestione dei procedimenti online attraverso la piattaforma SIAR.
Finalità del trattamento.
I dati personali forniti sono necessari per lo svolgimento delle attività istruttorie dell’Agenzia Laore Sardegna e saranno trattati per la concessione e l’erogazione dei contributi a favore del comparto suinicolo regionale ai sensi della Legge Regionale 9 marzo 2022, n. 3, e della Deliberazione della Giunta Regionale n. 9/46 del 24.03.2022.
Modalità di trattamento e conservazione.
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del Regolamento (UE) 2016/679 in materia di misure di sicurezza, a opera di
soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 29 del Regolamento (UE) 2016/679.
Segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679, i dati personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati.
Ambito di comunicazione e diffusione.
Alcuni dati personali sono resi pubblici ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali in materia di trasparenza.
In particolare, i dati dei beneficiari degli aiuti comunitari, nazionali e regionali vengono pubblicati nel sito web istituzionale dell’Agenzia Laore Sardegna. Tali dati possono essere trattati da organismi di audit e di controllo dell’Unione Europea, nazionali e regionali.
In funzione di obblighi di legge o contrattuali, per lo svolgimento di funzioni istituzionali i dati personali possono essere comunicati ad altri soggetti pubblici in adempimento a disposizioni comunitarie, nazionali e regionali.
Resta comunque fermo il divieto di diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute dell’interessato.
Natura del conferimento dei dati personali trattati.
I dati richiesti nella modulistica predisposta per la presentazione delle istanze devono essere forniti obbligatoriamente in quanto essi sono indispensabili per il raggiungimento delle finalità previste da norme giuridiche vincolanti.
Il rifiuto di fornire i dati obbligatori comporta per l’Agenzia Laore Sardegna l’impossibilità di eseguire le prestazioni e i compiti per le quali tali dati sono necessari.
Tali dati sono anche sottoposti a verifiche tramite accessi a dati di altre pubbliche amministrazioni.
Ambiti particolari di trattamento.
L’invio volontario di messaggi di posta elettronica ordinaria o certificata a qualunque casella del dominio dell’Agenzia Laore Sardegna determina l’acquisizione dell’indirizzo e-mail o PEC del mittente, nonché degli altri eventuali dati personali contenuti nella comunicazione.
Tale indirizzo potrà essere utilizzato dall’Agenzia Laore Sardegna per l’invio di comunicazioni attinenti le finalità del trattamento.
Trasferimento dei dati personali.
I dati non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti all’Unione Europea.
Esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione.
L’Agenzia Laore Sardegna non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679.
Diritti dell’interessato.
In ogni momento, l’interessato potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 21 del Regolamento (UE) 2016/679, il diritto di:
a. chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;
b. ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione;
c. ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
d. ottenere la limitazione del trattamento;
e. ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti;
f. opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto;
g. opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione.
h. chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
i. revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;
j. proporre reclamo a un’autorità di controllo - Garante per la protezione dei dati personali - Piazza di Monte Citorio n. 121 – 00000 Xxxx.
L’interessato può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata al Delegato dal Titolare del trattamento ai contatti sopra riportati.
Il direttore del Servizio Aiuti e premi in agricoltura Xxxxxx Xxxxx
XXXXX XXXXXX 10.06.2022
09:19:00 UTC