Vittoria Senza Tempo
FASCICOLO INFORMATIVO
Assicurazione vita Temporanea in caso di morte a vita intera ed a premio annuo costante - tar. 321N
Xxxxxxxx Xxxxx Tempo
per “Oggi per il Domani”
Il presente Fascicolo Informativo contiene:
◼ Informativa ex art.13 del D.lgs.196 del 30/6/2003
◼ Scheda Sintetica
◼ Nota Informativa
◼ Condizioni di Polizza
◼ Regolamento del Fondo Vittoria Rendimento Mensile
◼ Glossario
◼ Moduli amministrativi
◼ Fac-simile proposta
deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione della polizza
Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Scheda Sintetica e la Nota Informativa
Capogruppo del Gruppo Vittoria Assicurazioni
Informativa ex art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196
Indice
(A) Trattamento dei dati personali per finalità assicurative pag. 1
(B) Modalità d'uso dei dati personali pag. 2
(C) Diritti dell'interessato pag. 2
Scheda sintetica
1. Informazioni generali pag. 1
2. Caratteristiche del contratto pag. 2
3. Prestazioni assicurative e garanzie offerte pag. 2
4. Costi pag. 3
5. Illustrazione dei dati storici di rendimento della gestione separata pag. 4
6. Diritto di ripensamento pag. 4
Nota Informativa
A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE
1. Informazioni generali pag. 1
2. Informazioni sulla situazione patrimoniale della Società pag. 1
B. INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SULLE GARANZIE OFFERTE
3. Prestazioni assicurative e garanzie offerte pag. 1
4. Premi pag. 3
5. Modalità di calcolo e di assegnazione dei proventi annui pag. 4
C. INFORMAZIONI SUI COSTI, SCONTI, REGIME FISCALE
6. Costi pag. 6
7. Sconti pag. 10
8. Regime fiscale pag. 10
D. ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
9. Modalità di perfezionamento del contratto pag. 11
10. Risoluzione del contratto e sospensione del pagamento dei premi pag. 12
11. Riscatto pag. 13
12. Revoca della proposta pag. 15
13. Diritto di recesso pag. 15
14. Documentazione da consegnare alla Società per la liquidazione delle
prestazioni e termini di prescrizione pag. 15
15. Legge applicabile al contratto pag. 16
16. Lingua in cui è redatto il contratto pag. 16
17. Reclami pag. 16
18. Informativa in corso di contratto pag. 17
19. Conflitto di interessi pag. 18
E. PROGETTO ESEMPLIFICATIVO DELLE PRESTAZIONI
20. Finalità e ipotesi adottate pag. 18
21. Descrizione delle prestazioni riportate nel Progetto pag. 19
Condizioni di Polizza
Art. 1 - Prestazioni pag. 1
Art. 2 - Entrata in vigore del contratto pag. 1
Art. 3 - Facoltà di revoca della proposta pag. 1
Art. 4 - Diritto di recesso dal contratto pag. 1
Art. 5 - Pagamento dei premi pag. 1
Art. 6 - Interruzione del pagamento del premi. Riattivazione pag. 2
Art. 7 - Dichiarazioni del Contraente e dell’Assicurato pag. 2
Art. 8 - Rischi assicurati ed esclusioni pag. 2
Art. 9 - Clausola di Carenza pag. 3
Art. 10 - Assicurazione Complementare Infortuni pag. 4 Art. 11 - Rendimento finanziario attribuito al contratto – Clausola di rivalutazione pag. 5 Art. 12 - Riduzione pag. 6
Art. 13 - Riscatto pag. 7
Art. 14 - Opzioni esecitabili in caso di riscatto totale pag. 7
Art. 15 - Cessione, pegno e vincolo pag. 8
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Art. 16 - Beneficiari pag. 8
Art. 17 - Pagamenti della Società pag. 8
Art. 18 - Foro Competente pag. 9
Glossario Moduli
Fac-simile proposta
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Informativa ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196
Ai sensi della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali (di seguito il “Codice”), Vittoria Assicurazioni S.p.A. (di seguito la “Società”) in qualità di “Titolare” del trattamento La informa sull’uso dei Suoi dati personali e sui Suoi diritti1.
(A) Trattamento dei dati personali per finalità assicurative2
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Al fine di fornirLe i servizi e/o i prodotti assicurativi richiesti o in Suo favore previsti, la nostra Società deve disporre di dati personali che La riguardano dati raccolti presso di Lei o presso altri xxxxxxxx0 e/o dati che devono essere forniti da Lei o da terzi per obblighi di legge4 - e deve trattarli, nel quadro delle finalità assicurative, secondo le ordinarie e molteplici attività e modalità operative dell'assicurazione. Le chiediamo, di conseguenza, di esprimere il consenso per il trattamento dei Suoi dati strettamente necessari per la fornitura dei suddetti servizi e/o prodotti assicurativi. Il consenso che Le chiediamo riguarda anche gli eventuali dati sensibili5 strettamente inerenti alla fornitura dei servizi e/o prodotti assicurativi citati il trattamento dei quali, come il trattamento delle altre categorie di dati oggetto di particolare tutela6, è ammesso, nei limiti in concreto strettamente necessari, dalle relative autorizzazioni di carattere generale rilasciate dal Garante per la protezione dei dati personali. Inoltre, esclusivamente per le finalità sopra indicate e sempre limitatamente a quanto di stretta competenza in relazione allo specifico rapporto intercorrente tra Lei e la nostra Società, i dati, secondo i casi, possono o debbono essere comunicati ad altri soggetti appartenenti al settore assicurativo o correlati con funzione meramente organizzativa o aventi natura pubblica che operano in Italia o all'estero come autonomi titolari, soggetti tutti così costituenti la c.d. "catena assicurativa”7. Il consenso che Le chiediamo riguarda, pertanto, oltre alle nostre comunicazioni e trasferimenti, anche gli specifici trattamenti e le comunicazioni e trasferimenti all'interno della "catena assicurativa" effettuati dai predetti soggetti. Precisiamo che senza i Suoi dati non potremmo fornirLe, in tutto o in parte, i servizi e/o i prodotti assicurativi citati.
1 Come previsto dall'art. 13 del Codice (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196).
2 La "finalità assicurativa" richiede necessariamente, tenuto conto anche della raccomandazione del Consiglio d'Europa REC(2002)9, che i dati siano trattati per: predisposizione e stipulazione di polizze assicurative; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri o pagamento di altre prestazioni; riassicurazione; coassicurazione; prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; costituzione, esercizio e difesa di diritti dell'Assicuratore; adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; analisi di nuovi mercati assicurativi; gestione e controllo interno; attività statistiche.
3 Ad esempio: altri soggetti inerenti al rapporto che La riguarda (contraenti di assicurazioni in cui Lei risulti assicurato, beneficiario ecc.; coobbligati); altri operatori assicurativi (quali agenti, broker di assicurazione, imprese di assicurazione ecc.); soggetti che, per soddisfare le Sue richieste (quali una copertura assicurativa, la liquidazione di un sinistro ecc.), forniscono informazioni commerciali; organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo (v. nota 7, punto d e punto e); ¬altri soggetti pubblici (v. nota 7, punto f).
4 Ad esempio, ai sensi della normativa contro il riciclaggio di denaro di cui al decreto Legislativo n.231 del 21/11/2007 e al decreto legislativo n. 109 del 22/6/2007 e successive modifiche. In adempimento alle suddette normative la Società è tenuta alla identificazione della clientela anche ai fini della individuazione delle operazioni anomale da segnalare all’UIF. Pertanto la mancata fornitura dei dati richiesti potrebbe determinare l’impossibilità di eseguire l’operazione richiesta.
5 Cioè dati di cui all'art. 4, comma 1, lett. d), del Codice, quali dati relativi allo stato di salute, alle opinioni politiche, sindacali, religiose.
6 Ad esempio: dati relativi a procedimenti giudiziari o indagini.
7 Secondo il particolare rapporto assicurativo, i dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti:
a. assicuratori, coassicuratori (indicati nel contratto) e riassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori, ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche, società di gestione del risparmio, sim; legali;
b. società di servizi per il quietanzamento; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento delle prestazioni; società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi postali (per trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela) (indicate sul plico postale); società di revisione e di consulenza (indicata negli atti di bilancio); società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; (v. tuttavia anche nota 10);
c. società del Gruppo a cui appartiene la nostra Società (controllanti, controllate o collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge);
d. ANIA Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (Via della Xxxxxx, 70 Roma), per la raccolta, elaborazione e reciproco scambio con le imprese assicuratrici, alle quali i dati possono essere comunicati, di elementi, notizie e dati strumentali all'esercizio dell'attività assicurativa e alla tutela dei diritti dell'industria assicurativa rispetto alle frodi;
e. Organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo – che operano in reciproco scambio con tutte le imprese di assicurazione consorziate, alle quali i dati possono essere comunicati – individuati in base ai contratti e ai rami assicurativi interessati;
− IVASS – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (Via del Quirinale, 21 – Roma);
− CONSAP – Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici (Via Yser, 14 - Roma) la quale, in base alle specifiche normative,
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(B) Modalità d’uso dei dati personali
I dati sono xxxxxxxx0 dalla nostra Società titolare del trattamento solo con modalità e procedure, anche informatiche e telematiche, strettamente necessarie per fornirLe i servizi e/o prodotti assicurativi richiesti o in Suo favore previsti, ovvero, qualora vi abbia acconsentito, per ricerche di mercato, indagini statistiche e attività promozionali; sono utilizzate le medesime modalità e procedure anche quando i dati vengono comunicati – in Italia o all'estero per i suddetti fini ai soggetti in precedenza già indicati nella presente informativa, i quali a loro volta sono impegnati a trattarli usando solo modalità e procedure strettamente necessarie per le specifiche finalità indicate nella presente informativa e conformi alla normativa. Nella nostra Società, i dati sono trattati da tutti i dipendenti e collaboratori nell'ambito delle rispettive funzioni e in conformità delle istruzioni ricevute, sempre e solo per il conseguimento delle specifiche finalità indicate nella presente informativa; lo stesso avviene presso i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati. Per talune attività utilizziamo soggetti di nostra fiducia - operanti talvolta anche all'estero che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica od organizzativa9; lo stesso fanno anche i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati. Il consenso sopra più volte richiesto comprende, ovviamente, anche le modalità, procedure, comunicazioni e trasferimenti qui indicati.
(C) Diritti dell’interessato
Lei ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati presso i singoli titolari di trattamento, cioè presso la nostra Società o presso i soggetti sopra indicati a cui li comunichiamo, e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, di chiederne il blocco e di opporsi al loro trattamento10. Per l'esercizio dei Suoi diritti, nonché per informazioni più dettagliate circa i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati sono comunicati o che ne vengono a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, Lei può rivolgersi a: Vittoria Assicurazioni S.p.A. – Assistenza Clienti, Via Xxxxxxx Xxxxxxxx n. 2 – 00000 Xxxxxx (X. verde 800.016611, e-mail xxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx).
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Sulla base di quanto sopra, Lei può esprimere il consenso per gli specifici trattamenti, comprese le comunicazioni e i trasferimenti, effettuati dalla nostra Società e per gli altrettanto specifici trattamenti, comprese le comunicazioni e i trasferimenti, effettuati dai soggetti della "catena assicurativa".
gestisce tra gli altri: il Fondo di garanzia per le vittime della strada; Il Fondo di garanzia per le vittime della caccia; il Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, dell’estorsione e dell’usura; il Fondo dei “rapporti dormienti”; la Stanza di compensazione, prevista dal D.P.R. n. 254 del 18 luglio 2006 per i sinistri r.c. auto liquidati ai sensi della convenzione CARD, ecc.;
− Ufficio Centrale Italiano – UCI. S.c. a r.l. (Corso Sempione, 39 – Milano), il quale gestisce e liquida i sinistri provocati in Italia da veicoli immatricolati in Stati esteri alle condizioni cui all’art. 6 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, come modificato dalla legge 7 agosto 1990, n. 242; garantisce le “carte verdi” emesse dalle imprese assicuratrici socie; garantisce il rimborso dei sinistri causati all’estero da veicoli immatricolati in Italia non assicurati o assicurati presso imprese assicuratrici poste in liquidazione coatta amministrativa;
− COVIP – Commissione di vigilanza sui fondi pensione (Via in Xxxxxxx, 00 – Roma);
− Banca d’Italia - UIF – Unità di Informazione Finanziaria (Via IV Fontane, 123 – Roma), ai sensi della normativa antiriciclaggio;
− CONSOB - Commissione Nazionale per le Società e la Borsa - Xxx Xxxxxxx 0, Xxxx;
− Istituti nazionali che operano con finalità assistenziali e previdenziali, quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: l’INPS – Istituto Nazionale per la previdenza Sociale (Via Xxxx il Grande, 21 – Roma) e l’INAIL – Istituto nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (P.le Pastore, 6 – Roma);
− Istituti scientifici di studi assicurativi, di istruzione professionale e stampa tecnica assicurativa;
− Enti e organi nazionali nei quali le imprese di assicurazione sono rappresentante;
− Altri soggetti o banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria.
L’elenco completo di tutti i predetti soggetti è costantemente aggiornato e può essere conosciuto agevolmente e gratuitamente chiedendolo al Servizio indicato nell’informativa oppure consultando il sito internet xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.
8 Il trattamento può comportare le seguenti operazioni previste dall'art. 4, comma 1, lett. a), del Codice: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione, distruzione di dati; è invece esclusa l'operazione di diffusione di dati.
9 Questi soggetti sono società o persone fisiche nostre dirette collaboratrici e svolgono le funzioni di responsabili del nostro trattamento dei dati. Nel caso invece che operino in autonomia come distinti "titolari" di trattamento rientrano, come detto, nella
c.d. "catena assicurativa" con funzione organizzativa (v. nota 7 b).
10 Tali diritti sono previsti e disciplinati dagli artt. 7 10 del Codice. La cancellazione e il blocco riguardano i dati trattati in violazione di legge. Per l'integrazione occorre vantare un interesse. L'opposizione può essere sempre esercitata nei riguardi del materiale commerciale pubblicitario, della vendita diretta o delle ricerche di mercato; negli altri casi l'opposizione presuppone un motivo legittimo.
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Scheda Sintetica
La presente Scheda sintetica è redatta secondo lo schema predisposto dall’IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’IVASS.
ATTENZIONE: LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO.
La presente Scheda sintetica è volta a fornire al contraente un’informazione di sintesi sulle caratteristiche, sulle garanzie, sui costi e sugli eventuali rischi presenti nel contratto e deve essere letta congiuntamente alla Nota Informativa.
1. Informazioni generali
1.a) Impresa di assicurazione
Vittoria Assicurazioni S.p.A. – Gruppo Vittoria Assicurazioni.
1.b) Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’impresa
Il patrimonio netto dell’Impresa ammonta a 353.228.631 euro1: il capitale sociale è 67.378.924 euro, mentre le riserve patrimoniali sono pari a 285.849.707 euro. L’indice di solvibilità riferito alla gestione vita è 1,8. Esso rappresenta il rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente.
1.c) Denominazione del contratto
Xxxxxxxx Xxxxx Tempo per “Oggi per il Domani”
1.d) Tipologia del contratto
Contratto di assicurazione caso morte a vita intera a capitale rivalutabile ed a premio annuo costante.
Le prestazioni assicurate dal presente contratto sono contrattualmente garantite dall’impresa e si rivalutano annualmente in base al rendimento di una gestione separata di attivi.
1.e) Durata
Le garanzie offerte sul presente contratto sono operanti finché l’Assicurato è in vita.
Per questo contatto la durata fissa del pagamento dei premi, decisa dal Contraente all’atto della sottoscrizione della Proposta, può essere stabilita da un minimo di 10 anni ad un massimo di 25 anni.
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È possibile esercitare il diritto di riscatto trascorsi almeno tre anni dalla decorrenza del contratto e nel solo caso in cui siano stati versati interamente almeno tre annualità di premio.
1 Al netto del dividendo distribuito.
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1.f) Pagamento dei premi
Pagamento dei premi in annualità anticipate costanti. Premio annuo minimo: 600,00 euro.
La somma dei premi annui pattuiti non può essere superiore a 1.000.000,00 euro.
2. Caratteristiche del contratto
Tale contratto è rivolto a chi desidera tutelare i propri cari dalla perdita economica conseguente al proprio decesso, cercando nel contempo di incrementare il capitale assicurato attraverso soluzioni non rischiose e che garantiscano rendimenti relativamente stabili nel tempo e un rendimento minimo garantito su base annua.
Il contratto consiste in una assicurazione a vita intera la cui prestazione assicurata è funzione dell’età dell’Assicurato, dell’importo e del numero dei premi versati, dello stato di salute dell’Assicurato e delle sue abitudini di vita (professione, sport praticati), nonché delle rivalutazioni annualmente riconosciute. Tali rivalutazioni dipendono dal rendimento ottenuto dalla gestione interna separata “Fondo a Vittoria Rendimento Mensile” e, una volta riconosciute, restano consolidate, cioè acquisite in via definitiva.
Una parte del premio versato viene utilizzata dalla Società per far fronte ai costi del contratto e non concorre pertanto alla formazione del capitale che sarà pagato in caso di decesso dell’Assicurato. Per la comprensione del meccanismo di partecipazione ai rendimenti finanziari, dello sviluppo delle prestazioni e del valore di riscatto si rimanda al Progetto Esemplificativo illustrato nella Sezione E della Nota Informativa.
La Società è tenuta a consegnare il Progetto Esemplificativo elaborato in forma personalizzata al più tardi al momento in cui il Contraente è informato che il contratto è concluso.
3. Prestazioni assicurative e garanzie offerte
Il contratto prevede le seguenti tipologie di prestazione:
A) Prestazioni in caso di decesso dell’Assicurato
Il pagamento ai Beneficiari designati in polizza del capitale assicurato rivalutato.
B) Prestazione Complementare Infortuni (facoltativa)
Qualora nel corso della durata di pagamento dei premi l’Assicurato subisca un infortunio la cui conseguenza sia il decesso, la Società garantisce il pagamento di un ulteriore capitale. Nel caso in cui l’infortunio sia conseguente alla circolazione su mezzi di trasporto terrestri tale capitale sarà raddoppiato.
C) Opzioni contrattuali
Su richiesta del Contraente, da effettuarsi in epoca successiva alla scadenza del pagamento dei premi, il corrispondente valore di riscatto, al netto delle imposte, potrà essere convertito in una delle seguenti forme:
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• una rendita annua pagabile fino a che l’Assicurato è in vita;
• una rendita pagabile in modo certo per i primi cinque o dieci anni e successivamente fino a che l’Assicurato è in vita;
• una rendita annua pagabile fino al decesso dell’Assicurato e successivamente reversibile, in misura totale o parziale, a favore di una persona preventivamente designata fino a quando questa è in vita.
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La rendita annua non può essere riscattata durante il periodo di godimento e viene rivalutata ad ogni anniversario della data di decorrenza del contratto.
Garanzie offerte
Il contratto prevede il riconoscimento di un tasso di interesse annuo minimo garantito del 2% in base al quale, in corrispondenza dell’età dell’Assicurato, del suo stato di salute e delle sue abitudini di vita (professione, sport praticati), dell’importo del premio e della durata pagamento premi è calcolato il capitale assicurato iniziale indicato in polizza.
Il rendimento finanziario annualmente attribuito al contratto eccedente il tasso minimo contrattualmente garantito del 2% determina la rivalutazione del capitale che resta definitivamente acquisita.
Nel caso in cui il Contraente non completi la prima annualità di premio il contratto si risolve e le rate corrisposte restano acquisite dalla Società.
In caso di riscatto il Contraente, limitatamente ai primi anni di durata, sopporta il rischio di ottenere un importo inferiore ai premi versati.
Maggiori informazioni sono fornite in Nota Informativa alla Sezione B. In ogni caso le coperture assicurative ed i meccanismi di rivalutazione delle prestazioni sono regolati dagli articoli 1 e 11 delle Condizioni di Polizza.
4. Costi
La Società, al fine di svolgere l’attività di collocamento e di gestione dei contratti e di incasso dei premi, preleva dei costi secondo la misura e le modalità dettagliatamente illustrate in Nota Informativa alla Sezione C.
I costi gravanti sui premi e quelli prelevati dalla gestione separata riducono l’ammontare delle prestazioni.
Per fornire un’indicazione complessiva dei costi che gravano a vario titolo sul contratto viene di seguito riportato l’indicatore sintetico “Costo percentuale medio annuo” che indica di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi, il tasso di rendimento del contratto rispetto a quello di una analoga operazione non gravata da costi.
Il predetto indicatore ha una valenza orientativa in quanto calcolato su parametri prefissati.
Il Costo percentuale medio annuo (CPMA) è calcolato con riferimento al premio della prestazione principale e non tiene pertanto conto dei premi delle coperture complementari e/o accessorie. Il Costo percentuale medio annuo in caso di riscatto nei primi anni di durata contrattuale può risultare significativamente superiore al costo riportato in corrispondenza del 5° anno.
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A titolo di esempio, con riferimento alla tabella che segue, si ipotizza che l’assicurato sia un maschio di 45 anni, che decide di versare un premio annuo di 1.500,00 euro per venti anni. Il Costo percentuale medio al decimo anno è pari al 5,00%. Ciò significa che i costi gravanti sul contratto in caso di riscatto al decimo anno riducono il potenziale rendimento del 5,00% per ogni anno del rapporto contrattuale. Il Costo percentuale medio del ventesimo anno, nella stessa tabella pari all’1,96%, indica di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi, il potenziale tasso di rendimento in caso di mantenimento del contratto fino al termine del pagamento premi.
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Gestione separata “Fondo Vittoria Rendimento Mensile”
Ipotesi adottate
Premio periodico: 1.500,00 euro; Sesso: ininfluente;
Tasso di rendimento degli attivi: 4,00%
Età: 45 anni | ||||||||
Durata: 15 anni | Durata: 20 anni | Durata: 25 anni | ||||||
Anno | CPMA1 | Evento2 | Anno | CPMA1 | Evento2 | Anno | CPMA1 | Evento2 |
5 | 10,94% | R | 5 | 13,21% | R | 5 | 16,22% | R |
10 | 3,94% | R | 10 | 5,00% | R | 10 | 6,55% | R |
15 | 2,23% | R | 15 | 2,84% | R | 15 | 3,85% | R |
20 | 1,96% | R | 20 | 2,68% | R | |||
25 | 2,10% | R |
1 Costo Percentuale Medio Annuo.
2 R = riscatto.
5. Illustrazione dei dati storici di rendimento della gestione separata
In questa sezione è rappresentato il tasso di rendimento realizzato dalla gestione separata “Fondo Vittoria Rendimento Mensile” negli ultimi 5 anni ed il corrispondente tasso di rendimento minimo riconosciuto agli assicurati. Il dato è confrontato con il tasso di rendimento medio dei titoli di Stato e con l’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai.
Anno | Rendimento realizzato dalla gestione separata | Rendimento minimo riconosciuto agli assicurati | Rendimento medio dei titoli di Stato | Inflazione |
2008 | 4,91% | 3,93% | 4,46% | 3,23% |
2009 | 4,23% | 3,38% | 3,54% | 0,75% |
2010 | 4,04% | 3,23% | 3,35% | 1,55% |
2011 | 4,13% | 3,30% | 4,89% | 2,73% |
2012 | 3,40% | 2,72% | 4,64% | 2,97% |
Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
6. Diritto di ripensamento
Il contraente ha la facoltà di revocare la proposta o di recedere dal contratto. Per le relative modalità leggere la Sezione D della Nota Informativa.
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Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx S.p.A. è responsabile della veridicità dei dati e delle notizie contenuti nella presente Scheda sintetica.
L’Amministratore Delegato Xxxxxxx Xxxxxxx
Data dell’ultimo aggiornamento: 31 maggio 2013
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Nota Informativa
La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’IVASS.
Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di polizza prima della sottoscrizione del contratto.
A. INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE
1. Informazioni generali
a) Vittoria Assicurazioni S.p.A. – Gruppo Vittoria Assicurazioni;
b) Sede e Direzione - Rami Vita: Xxxxxx, 00000 Xxxxxx, Xxx Xxxxxxx Xxxxxxxx x. 0;
c) Telefono x00 00 00 00 00 – Fax x00 00 00 00 00 00;
Sito web: xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx; Posta elettronica: xxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx;
d) La Società, costituita nel 1921, è stata autorizzata all’esercizio delle assicurazioni a norma dell’art. 65 del R.D.L. 29/04/1923 n. 966. La Compagnia è autorizzata all’esercizio delle attività ricomprese nei Rami I, II, III, IV, V e VI di cui all’art. 2, comma 1, D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209.
Iscritta all’Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione sez. I n. 1.00014 – Capogruppo del Gruppo Vittoria Assicurazioni iscritto all’Albo dei Gruppi Assicurativi n. 008.
2. Informazioni sulla situazione patrimoniale della Società
Il patrimonio netto dell’Impresa ammonta a 353.228.631 euro1: il capitale sociale è 67.378.924 euro, mentre le riserve patrimoniali sono pari a 285.849.707 euro. L’indice di solvibilità riferito alla gestione vita è 1,8. Esso rappresenta il rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente.
B. INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SULLE GARANZIE OFFERTE
3. Prestazioni assicurative e garanzie offerte
Il contratto qui descritto consiste in una assicurazione caso morte a vita intera a premio annuo costante.
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La durata del contratto è a vita intera, ovvero coincide con la vita dell’Assicurato.
1 Al netto del dividendo distribuito.
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Il contratto prevede le seguenti prestazioni assicurative:
a) Prestazioni in caso di decesso dell’Assicurato
A fronte della sottoscrizione del presente contratto e del pagamento dei premi pattuiti da parte del Contraente, Vittoria Assicurazioni assume l’impegno di corrispondere ai Beneficiari designati, in caso di decesso dell’Assicurato, il capitale assicurato rivalutato ossia il capitale assicurato iniziale indicato in polizza incrementato delle rivalutazioni riconosciute annualmente in base al rendimento finanziario del Fondo Vittoria Rendimento Mensile come illustrato al successivo Punto 5).
L’importo del capitale assicurato iniziale è funzione dell’ammontare del premio annuo sottoscritto, della durata pagamento premi e dell’età dell’Assicurato alla data di decorrenza del contratto; tale importo è determinato in base ad un tasso d’interesse annuo (detto anche tasso tecnico) del 2%.
Questa assicurazione richiede il preventivo accertamento delle condizioni di salute dell’Assicurato mediante visita medica. È tuttavia possibile, nel caso in cui il capitale assicurato risulti non superiore a euro 300.000,00 e l’età dell’Assicurato alla decorrenza sia compresa tra i 18 e i 60 anni, limitarsi alla compilazione di un questionario ma, in tal caso, l’efficacia della garanzia risulterà limitata per alcuni mesi (carenza). In tali casi rimane convenuto che, qualora il decesso dell’Assicurato avvenga entro i primi 6 mesi dal perfezionamento del contratto, e il contratto sia al corrente con il pagamento dei premi, la Società corrisponderà in luogo del capitale assicurato una somma pari all’importo dei premi versati al netto dei diritti di cui al successivo Punto 6.1.1.
Si rimanda all’articolo 9 (Clausola di Carenza) per gli aspetti di dettaglio.
Modalità assuntive specifiche sono previste per la garanzia dovuta al decesso dovuto ad infezione da H.I.V. (AIDS e patologie ad essa collegate), per maggiori informazioni si rimanda al citato articolo 9 delle Condizioni di Xxxxxxx.
Dall’applicazione del tasso tecnico ne discende che sui premi versati, al netto della parte di premio utilizzata per far fronte ai rischi demografici e dei costi indicati al successivo Punto 6.1.1, Vittoria Assicurazioni garantisce un beneficio finanziario minimo del 2% annuo.
Le rivalutazioni del capitale assicurato vengono riconosciute ad ogni ricorrenza annuale della data di decorrenza del contratto e restano definitivamente acquisite; pertanto in occasione delle successive rivalutazioni anniversarie l’importo raggiunto dal capitale assicurato può solo aumentare, al limite restare invariato, ma mai diminuire.
Al Contraente, purché siano state corrisposte almeno le prime tre annualità di premio, sono inoltre riconosciuti i seguenti diritti:
• il diritto di sospendere il pagamento dei premi con conseguente riduzione del capitale assicurato così come illustrato al successivo Punto 10.2;
• il diritto di riscattare il contratto nei limiti e con le modalità di cui al successivo Punto 11).
Si raccomanda al Contraente di leggere le raccomandazioni e le avvertenze contenute in Proposta e relative alla compilazione del questionario sanitario.
Si rinvia agli articoli 1 (Prestazioni), 7 (Dichiarazioni del Contraente e dell’Assicurato) ed 8 (Rischi assicurati ed esclusioni) delle Condizioni di Polizza per gli aspetti di dettaglio.
b) Garanzia Complementare Infortuni (facoltativa)
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Il presente contratto mette a disposizione una prestazione assicurata in via complementare facoltativa per il caso di Infortunio.
All’atto della sottoscrizione della Proposta il Contraente può decidere se sottoscrivere anche la copertura complementare per il caso di infortunio. In tal caso la Società garantisce il pagamento di un ulteriore capitale nel caso in cui, nel corso della durata contrattuale, l’Assicurato subisca un infortunio la cui conseguenza sia il decesso.
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Qualora l’infortunio sia conseguente ad incidente della circolazione tale capitale sarà raddoppiato.
Ai fini della presente copertura si considera infortunio l’evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, le quali siano causa diretta ed esclusiva della morte dell’Assicurato.
La copertura della complementare infortuni ha una durata pari a quella fissa del pagamento dei premi, stabilita dal Contraente alla stipula del contratto, ed il relativo premio annuo non concorre alla determinazione del capitale liquidabile in caso di riscatto.
Si raccomanda al Contraente di leggere le raccomandazioni e le avvertenze contenute in Proposta e relative alla compilazione del questionario sanitario.
Si rimanda all’articolo 10 (Assicurazione Complementare Infortuni) per gli aspetti di dettaglio.
Opzioni di polizza
Al termine del periodo di pagamento dei premi il contratto prevede la facoltà per il Contraente di convertire il capitale liquidabile in caso di riscatto totale, al netto delle imposte, in una rendita rivalutabile sulla testa dell’Assicurato.
Le possibili opzioni di rendita sono le seguenti:
• rendita annua da corrispondere finché l’Assicurato sia in vita;
• rendita annua da corrispondere in modo certo per un prestabilito numero di anni e, successivamente, finché l’Assicurato sia in vita;
• rendita annua vitalizia su due teste, quella dell’Assicurato e quella di altra persona designata ( Reversionario), reversibile totalmente o parzialmente sulla testa superstite.
Le opzioni di conversione prima elencate sono possibili a condizione che il conseguente importo di rendita annua risulti non inferiore a 3.000,00 euro.
I coefficienti di conversione per la determinazione della rendita annua di opzione, le condizioni regolanti l’erogazione e la rivalutazione della stessa saranno quelle in vigore al momento dell’esercizio di opzione.
Al Contraente che esprima per iscritto la sua intenzione di avvalersi dell’opzione di conversione, la Società, entro venti giorni dal ricevimento di tale comunicazione fornirà, tramite l’Intermediario cui il Contratto è appoggiato o mediante invio postale, la Scheda sintetica, la Nota Informativa e le Condizioni di Polizza relative all’opzione prescelta.
4. Premi
Il Contraente acquisisce tutti i diritti contrattuali con il pagamento in via anticipata (ossia all’inizio di ogni annualità contrattuale) di un premio annuo il cui importo non può risultare inferiore a 600,00 euro, al netto dei diritti e di eventuali sovrappremi.
La somma dei premi annui pattuiti non può essere superiore a 1.000.000,00 euro.
Il premio resta costante per tutto il periodo di pagamento. Il premio del primo anno, anche se frazionato in più rate, è dovuto per intero.
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Il periodo di pagamento dei premi annui viene stabilito dal Contraente all’atto della sottoscrizione del contratto; in ogni caso questo non può risultare inferiore ad anni 10 o superiore ad anni 25.
Presupposto per la corretta determinazione del premio è l’accertamento dello stato di salute dell’Assicurato e delle sue abitudini di vita (professione, sport praticati).
Il fattore “sesso” dell’Assicurato è ininfluente nella determinazione del premio e della prestazione.
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È di fondamentale importanza che le dichiarazioni rese siano complete e veritiere per evitare il rischio di successive, legittime, contestazioni da parte della Società che potrebbero anche pregiudicare il diritto dei Beneficiari ad ottenere il pagamento della prestazione.
Sul premio annuo pattuito, a copertura delle spese di amministrazione e commerciali sostenute dalla Società vengono applicati i costi illustrati al successivo Punto 6.1.1.
Il presente contratto viene stipulato tra il Contraente e la Società in virtù di un accordo (Convenzione) stipulato tra Vittoria Assicurazioni S.p.A. e il Datore di lavoro che tratterrà sulla busta paga del Contraente il premio mensile dovuto da quest’ultimo e lo verserà alla Società. A tal fine, congiuntamente alla Proposta, il Contraente è chiamato a compilare apposita Scheda di Delega indirizzata al proprio Datore di lavoro che è parte integrante della proposta stessa. Con tale modalità di pagamento il premio annuo viene frazionato mensilmente senza l’applicazione di alcun interesse.
All’eventuale venir meno del rapporto di lavoro o in caso di congedo, il Contraente ha la facoltà di non interrompere il contratto facendosi direttamente carico del pagamento dei premi residui. In tale circostanza le rate di premio potranno essere corrisposte direttamente a favore di Vittoria Assicurazioni S.p.A. o a favore dell’Intermediario presso il quale il Contraente deciderà di appoggiare la polizza, mediante:
• pagamento con moneta elettronica;
• assegno circolare o assegno bancario non trasferibile;
• bonifico bancario.
A giustificazione del mancato pagamento del premio il Contraente non può opporre che la Società non abbia inviato alcun avviso di scadenza né provveduto all’incasso a domicilio.
Il pagamento di ciascuna rata premio è dovuto alla relativa data di scadenza: qualora esso avvenga nei trenta giorni successivi a tale data non è applicato alcun interesse per ritardato pagamento. Nel caso in cui una rata di premio venga corrisposta oltre il trentesimo giorno dalla sua data di scadenza, la Società applicherà, in riferimento a tutti i giorni di ritardo da tale data, interessi per ritardato pagamento calcolati ad un tasso posto uguale alla misura di rivalutazione di cui al Punto 5.2, riconosciuta dalla Società alla ricorrenza anniversaria che precede la data di scadenza di tale rata, incrementata di due punti percentuali e che comunque non potrà essere inferiore al saggio legale d’interesse.
Tali interessi saranno riscossi dalla Società incrementando del rispettivo importo la rata immediatamente successiva o, se la rata di premio corrisposta in ritardo è l’ultima di quelle dovute, deducendo il rispettivo importo dal capitale assicurato.
Entro un anno dalla data di scadenza della prima rata di premio non pagata, il Contraente ha comunque diritto di riattivare l’assicurazione pagando le rate di premio aumentate degli interessi di riattivazione. La riattivazione è comunque subordinata alla verifica dello stato di salute dell’Assicurato. Trascorsi 24 mesi dalla scadenza della prima rata non pagata, l’assicurazione non può più essere riattivata.
Come illustrato con maggior dettaglio al successivo Punto 10.1 il mancato pagamento delle prime tre annualità di premo comporta la risoluzione del contratto e la perdita per il Contraente delle rate di premo corrisposte, così come il pagamento delle prime tre annualità di premio è condizione necessaria per acquisire il diritto alla riduzione illustrata al successivo Punto 10.2 e il diritto al riscatto illustrato al successivo Punto 11).
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5. Modalità di calcolo e di assegnazione dei proventi annui
Ad ogni ricorrenza annua della data di decorrenza, la Società riconosce una rivalutazione del capitale assicurato che viene determinata in base al rendimento finanziario attribuito al contratto. Il rendimento attribuito al contratto a sua volta dipende dal rendimento ottenuto dalla gestione interna separata “Fondo Vittoria Rendimento Mensile”.
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Ai fini di una maggiore comprensione delle modalità di riconoscimento del rendimento finanziario nonché delle modalità di calcolo delle prestazioni assicurate, la Società si impegna a consegnare al Contraente, al più tardi al momento della conclusione del contratto, uno sviluppo del Progetto Esemplificativo illustrato alla successiva Sezione E, elaborato in forma personalizzata in base alle caratteristiche del contratto (età dell’Assicurato, premio annuo, durata pagamento premi e frazionamento).
Si rinvia all’articolo 11 delle Condizioni di Polizza relativo alla clausola di rivalutazione ed al Regolamento della gestione separata che forma parte integrante delle Condizioni stesse.
5.1 Rendimento attribuito al contratto
Il rendimento finanziario annualmente attribuito al contratto è una quota parte del rendimento del Fondo Vittoria Rendimento Mensile dichiarato dalla Società per il mese in cui cade la ricorrenza anniversaria di polizza.
La quota del rendimento attribuito al contratto è pari all’80%, fermo restando un tasso d’interesse annuo minimo garantito (detto anche tasso tecnico) del 2%, già conteggiato nella prestazione alla stipula del contratto.
Esempio
Data di decorrenza polizza: 15/12/2012 Data di ricorrenza anniversaria: 15/12/2016
Rendimento Mensile dichiarato per il mese di dicembre 2013 (rendimento ipotetico utilizzato ai soli fini esemplificativi) : 4,00%
Rendimento attribuito al contratto: 4,00% x 80% = 3,20%
5.2 Misura di rivalutazione
La misura di rivalutazione annua è ottenuta scorporando dal rendimento finanziario attribuito il prima richiamato tasso tecnico del 2% anticipatamente riconosciuto dalla Società nel calcolo del capitale iniziale.
Pertanto la misura annua di rivalutazione si ottiene dividendo per il coefficiente di 1,02 (ossia scontando finanziariamente al tasso d’interesse del 2%, per il periodo di un anno) la differenza fra il rendimento attribuito e il suddetto tasso tecnico. Nel caso in cui la misura di rivalutazione così calcolata risulti negativa (ossia qualora il rendimento attribuito al contratto non superi la misura del 2%), la misura di rivalutazione viene posta uguale a zero ed il capitale assicurato non subisce alcuna rivalutazione.
Esempio
Rendimento attribuito al contratto: 3,20%
Misura di rivalutazione: (3,20% – 2,00%) / 1,02 = 1,18%
5.3 Rivalutazione annuale del capitale assicurato
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Il capitale assicurato viene rivalutato ad ogni ricorrenza anniversaria di polizza, applicando la misura di rivalutazione determinata come appena specificato al precedente Punto 5.2. La rivalutazione viene applicata con un procedimento differenziato a seconda che sia ancora in corso, o sia terminato, il periodo di pagamento dei premi. La modalità di rivalutazione prevista per il periodo successivo al pagamento dei premi viene applicata anche ai contratti il cui capitale assicurato sia stato ridotto a seguito di interruzione del pagamento dei premi.
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La rivalutazione riconosciuta annualmente al contratto resta definitivamente acquisita; il contratto quindi si considera come sottoscritto sin dall’origine per un capitale d’importo pari a quello raggiunto a seguito di detta rivalutazione.
5.3.1 Rivalutazione durante il periodo di pagamento dei premi
Nel corso del periodo di pagamento dei premi il capitale assicurato viene rivalutato sommando ad esso i seguenti due importi:
• l’importo ottenuto moltiplicando il capitale assicurato iniziale per la misura di rivalutazione ridotta nella proporzione in cui il numero di premi annui corrisposti sta a quello dei premi annui pattuiti;
• l’importo ottenuto moltiplicando la misura di rivalutazione per la differenza tra il capitale assicurato alla precedente ricorrenza anniversaria ed il capitale assicurato iniziale.
Esempio
Data di rivalutazione: 15/12/2016, anno 4 Premi annui corrisposti: 4
Durata pagamento premi: 20 anni
Capitale assicurato iniziale: 43.524,01 euro
Capitale assicurato rivalutato alla ricorrenza anniversaria precedente (15/12/2015, 3): 43.679,30 euro
Misura di rivalutazione: 1,18%
Primo importo di rivalutazione: 43.524,01 x 1,18% x 4 / 20 = 102,72 euro
Secondo importo di rivalutazione: (43.679,30 – 43.524,01) x 1,18% = 1,83 euro
Capitale assicurato rivalutato: 43.679,30 + 102,72 + 1,83 = 43.783,85 euro
5.3.2 Rivalutazione trascorso il periodo di pagamento dei premi o in caso di riduzione del capitale assicurato
Trascorso il previsto periodo di pagamento dei premi, il capitale assicurato viene rivalutato incrementando quest’ultimo dell’intera misura di rivalutazione.
Esempio
Data di rivalutazione: 15/12/2033, anno 21
Capitale assicurato rivalutato alla ricorrenza anniversaria precedente (15/12/2032, anno 20): 49.341,93 euro – Misura di rivalutazione: 1,18%
Importo di rivalutazione: 49.341,93 x 1,18% = 582,23 euro
Capitale assicurato rivalutato: 49.341,93 + 582,23 = 49.924,16 euro
Tale procedimento viene applicato anche nel caso in cui il capitale assicurato sia stato ridotto a seguito dell’interruzione del pagamento dei premi anticipata rispetto a quanto inizialmente pattuito.
C. INFORMAZIONI SUI COSTI, SCONTI, REGIME FISCALE
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6. Costi
6.1 Costi gravanti direttamente sul Contraente
La sottoscrizione del presente contratto comporta a carico diretto del Contraente dei costi certi, quelli cioè che gravano sul premio versato e sui proventi liquidati annualmente, e dei costi eventuali, quelli cioè che possono derivare dall’operazione di riscatto.
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6.1.1 Costi gravanti sul premio
Tipologia | Importo | Descrizione |
Diritti di emissione del contratto | 1,50 euro | Applicati sulla sola prima rata. |
Diritti di quietanzamento | 1,50 euro | Applicati su ogni rata di premio successiva alla prima. |
Caricamento in cifra fissa (costo fisso) | 30,00 euro | Applicato ad ogni versamento annuo. |
Caricamento percentuale | 8,00% del premio al netto del costo fisso | Applicato ad ogni versamento. |
Qualora il Contraente richieda il frazionamento del premio annuo, l’importo delle rate sarà determinato applicando interessi di frazionamento in dipendenza della rateazione prescelta. Nella tabella seguente vengono indicati gli interessi applicati a seconda della rateazione del premio:
Interessi di frazionamento | |
fraz. semestrale | 1,50% del premio |
fraz. quadrimestrale | 1,75% del premio |
fraz. trimestrale | 2,00% del premio |
fraz. mensile | 2,50% del premio |
Per il Contraente che, in virtù della Convenzione di cui al precedente Punto 4), corrisponda i premi dovuti tramite trattenuta sul proprio stipendio non verrà applicato alcun interesse di frazionamento.
La Società si impegna, nel Progetto esemplificativo elaborato in forma personalizzata, a comunicare i costi gravanti sulla specifica combinazione di età dell’Assicurato, durata pagamento premi, frazionamento e importo del premio annuo pattuito.
6.1.2 Costi per riscatto
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Come descritto più in dettaglio al successivo Punto 11), il valore di riscatto si ottiene applicando al capitale assicurato a quell’epoca, il coefficiente riportato nella Tabella A, coefficiente preso in corrispondenza dell’età raggiunta dall’Assicurato al momento della richiesta di riscatto.
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Tabella A - Coefficienti per la determinazione del valore di riscatto per ogni mille euro di capitale assicurato
Età | Coefficienti | Età | Coefficienti | Età | Coefficienti |
18 | 305,160 | 43 | 484,439 | 68 | 733,020 |
19 | 310,862 | 44 | 493,378 | 69 | 743,172 |
20 | 316,626 | 45 | 502,441 | 70 | 753,217 |
21 | 322,473 | 46 | 511,631 | 71 | 763,206 |
22 | 328,413 | 47 | 520,944 | 72 | 773,071 |
23 | 334,470 | 48 | 530,355 | 73 | 782,852 |
24 | 340,652 | 49 | 539,850 | 74 | 792,471 |
25 | 346,969 | 50 | 549,455 | 75 | 801,895 |
26 | 353,424 | 51 | 559,146 | 76 | 811,063 |
27 | 360,018 | 52 | 568,946 | 77 | 820,103 |
28 | 366,756 | 53 | 578,828 | 78 | 828,866 |
29 | 373,639 | 54 | 588,840 | 79 | 837,428 |
30 | 380,652 | 55 | 598,949 | 80 | 845,969 |
31 | 387,797 | 56 | 609,104 | 81 | 854,664 |
32 | 395,091 | 57 | 619,291 | 82 | 863,273 |
33 | 402,517 | 58 | 629,505 | 83 | 871,488 |
34 | 410,085 | 59 | 639,686 | 84 | 878,691 |
35 | 417,780 | 60 | 649,926 | 85 | 885,038 |
36 | 425,623 | 61 | 660,236 | 86 | 890,972 |
37 | 433,612 | 62 | 670,602 | 87 | 896,672 |
38 | 441,733 | 63 | 681,076 | 88 | 902,628 |
39 | 450,000 | 64 | 691,570 | 89 | 908,486 |
40 | 458,402 | 65 | 702,041 | 90 | 914,093 |
41 | 466,941 | 66 | 712,435 | ||
42 | 475,628 | 67 | 722,764 |
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Per età non intere i coefficienti della Tabella A si calcolano per interpolazione lineare.
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Nella tabella sottostante sono indicate le penalizzazioni del riscatto: le percentuali indicate sono relative al premio annuo pagato.
N. dei premi pagati | N. dei premi pattuiti | |||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
3 | 52,50% | 54,55% | 56,25% | 57,69% | 58,93% | 60,00% |
4 | 45,00% | 47,73% | 50,00% | 51,92% | 53,57% | 55,00% |
5 | 37,50% | 40,91% | 43,75% | 46,15% | 48,21% | 50,00% |
6 | 30,00% | 34,09% | 37,50% | 40,38% | 42,86% | 45,00% |
7 | 22,50% | 27,27% | 31,25% | 34,62% | 37,50% | 40,00% |
8 | 15,00% | 20,45% | 25,00% | 28,85% | 32,14% | 35,00% |
9 | 7,50% | 13,64% | 18,75% | 23,08% | 26,79% | 30,00% |
10 | – | 6,82% | 12,50% | 17,31% | 21,43% | 25,00% |
11 | – | – | 6,25% | 11,54% | 16,07% | 20,00% |
12 | – | – | – | 5,77% | 10,71% | 15,00% |
13 | – | – | – | – | 5,36% | 10,00% |
14 | – | – | – | – | – | 5,00% |
N. dei premi pagati | N. dei premi pattuiti | ||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
3 | 60,94% | 61,76% | 62,50% | 63,16% | 63,75% |
4 | 56,25% | 57,35% | 58,33% | 59,21% | 60,00% |
5 | 51,56% | 52,94% | 54,17% | 55,26% | 56,25% |
6 | 46,88% | 48,53% | 50,00% | 51,32% | 52,50% |
7 | 42,19% | 44,12% | 45,83% | 47,37% | 48,75% |
8 | 37,50% | 39,71% | 41,67% | 43,42% | 45,00% |
9 | 32,81% | 35,29% | 37,50% | 39,47% | 41,25% |
10 | 28,13% | 30,88% | 33,33% | 35,53% | 37,50% |
11 | 23,44% | 26,47% | 29,17% | 31,58% | 33,75% |
12 | 18,75% | 22,06% | 25,00% | 27,63% | 30,00% |
13 | 14,06% | 17,65% | 20,83% | 23,68% | 26,25% |
14 | 9,38% | 13,24% | 16,67% | 19,74% | 22,50% |
15 | 4,69% | 8,82% | 12,50% | 15,79% | 18,75% |
16 | – | 4,41% | 8,33% | 11,84% | 15,00% |
17 | – | – | 4,17% | 7,89% | 11,25% |
18 | – | – | – | 3,95% | 7,50% |
19 | – | – | – | – | 3,75% |
20 | – | – | – | – | – |
6.2 Costi applicati mediante prelievo sul rendimento del Fondo a Gestione Separata
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Posto che il rendimento attribuito al contratto è pari all’80% del rendimento del Fondo, la restante quota del 20% non riconosciuta al contratto si sostanzia in un costo indirettamente a carico del Contraente. L’entità di tale costo può eventualmente ridursi fino ad azzerarsi tanto più il rendimento del Fondo risulti prossimo al tasso tecnico del 2% già riconosciuto al contratto nel calcolo del capitale iniziale.
* * *
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La quota parte percepita dagli Intermediari, con riferimento all’intero flusso commissionale previsto dal contratto, è pari al 32,60% (con riferimento a titolo esemplificativo a un contratto con premio annuo di 600,00 euro e durata contrattuale di 15 anni).
7. Sconti
Sul presente contratto non sono previsti sconti o riduzioni di premio.
8. Regime fiscale
Di seguito vengono illustrati il regime fiscale previsto per i premi e le prestazioni dalla normativa in vigore al momento della redazione della presente Nota Informativa.
8.1 Tassazione del premio
Il premio versato sul presente contratto non è gravato da alcun tipo di imposta a carico del Contraente.
8.2 Detrazione fiscale del premio
Il presente contratto prevede una detrazione d’imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.Pe.F) pari al 19% della componente di premio annuo versata a copertura del rischio di morte, fino ad un massimo di 1.291,14 euro.
8.3 Tassazione delle somme assicurate
8.3.1 Capitale liquidato in caso di decesso dell’Assicurato
Il capitale corrisposto a seguito di decesso dell’Assicurato è esente dall’imposta I.R.Pe.F., e pertanto non concorre nella costituzione del reddito imponibile dei Beneficiari persone fisiche non esercenti attività d’impresa.
8.3.2 Somme liquidate dalla Società
Le prestazioni liquidate dalla Società, a scadenza e in caso di riscatto, sono diversamente trattate fiscalmente a seconda che il Beneficiario sia o meno un soggetto che esercita attività di impresa.
Nel caso in cui il Beneficiario sia un soggetto che esercita attività di impresa, al capitale liquidato a scadenza o per riscatto la Società non applicherà alcuna ritenuta o imposta sostitutiva.
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Nel caso in cui il Beneficiario sia un soggetto che non esercita attività di impresa, le somme liquidate a scadenza o per riscatto sono soggette ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 20%, applicata sulla differenza (se positiva) tra il valore a scadenza o di riscatto e l’ammontare dei premi versati che non abbiano fruito della detrazione IRPEF. Tale differenza è ridotta del 37,50% per la quota-parte riferibile a proventi di obbligazioni ed altri titoli di Stato di cui all’art. 31 del DPR 601/73 ed a questi equiparati e di obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella lista di cui all’articolo 168-bis del TUIR, c.d. White List (ovvero quei Paesi che assicurano sulla base di convenzioni un adeguato scambio di informazioni); le modalità di individuazione della quota di proventi da escludere dalla base imponibile sono stabilite con il Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 13.12.2011.
8.3.3 Rendita di opzione
La rendita percepibile a seguito dell’eventuale esercizio delle opzioni contrattuali illustrate al precedente Punto 3), ottenuta convertendo il capitale al netto della tassazione indicata al
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punto precedente, è soggetta ad un diverso trattamento fiscale a seconda che il beneficiario sia o no un soggetto che esercita attività d’impresa.
Nel caso in cui il Beneficiario sia un soggetto che eserciti attività di impresa la Società liquiderà la rendita senza applicare alcuna tassazione sostitutiva o ritenuta.
Nel caso in cui il Beneficiario sia un soggetto che non eserciti attività di impresa, le rate di rendita sono soggette ad imposta a titolo di ritenuta definitiva nella misura del 20%, limitatamente alla quota parte di ogni rata derivante dal rendimento maturato per ciascun periodi d’imposta successivo all’inizio della corresponsione, ridotto del 37,50% per la quota parte dello stesso riferibile alle obbligazioni ed altri titoli di Stato di cui all’art. 31 del DPR 601/73 ed a questi equiparati ed alle obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella lista di cui all’articolo 168-bis del TUIR, c.d. White List (ovvero quei Paesi che assicurano sulla base di convenzioni un adeguato scambio di informazioni); le modalità di individuazione della quota di proventi da escludere dalla base imponibile sono stabilite con il Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 13.12.2011.
La Società liquiderà quindi la rendita al netto di tale imposta.
D. ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
9. Modalità di perfezionamento del contratto
Il contratto viene stipulato dal Contraente compilando e sottoscrivendo la Proposta e la Scheda di Delega per l’addebito delle rate di premio incluse nel presente Fascicolo. La Proposta sarà valutata dalla Società che si riserva il diritto di richiedere ulteriori informazioni, visite mediche e/o accertamenti sanitari prima di decidere se accettare o meno la sottoscrizione del contratto. In caso di accettazione della proposta la Società, sulla scorta della Scheda di Delega sottoscritta dal Contraente, si farà carico di richiedere al Datore di lavoro di quest’ultimo l’attivazione delle trattenute sullo stipendio delle rate di premio mensili pattuite. Una volta ottenuta conferma dell’attivazione delle trattenute, la Società emetterà il contratto inviandone duplice copia al Contraente che tratterà la copia di propria competenza e restituirà alla Società, sottoscritta, quella di competenza di quest’ultima.
Il contratto si considera concluso nel momento in cui il Contraente riceve dalla Società le copie del contratto da sottoscrivere. Tutte le garanzie assicurative saranno efficaci a partire dalla data di decorrenza indicata nel contratto, che sarà fissata al giorno 27 del mese in cui sarà stata effettuata la prima trattenuta sullo stipendio del Contraente.
Nel caso in cui la prima rata di premio dovuta venisse trattenuta sullo stipendio del Contraente in data antecedente alla decorrenza del contratto, la copertura in caso di decesso è da intendersi attiva fin dalla data di tale eventuale primo addebito.
VITTORIA SENZA TEMPO
Nel caso in cui, per qualsiasi motivo e nonostante la conferma da parte del Datore di lavoro dell’attivazione delle trattenute, queste ultime non dovessero aver luogo entro i successivi sessanta giorni dalla data di decorrenza il contratto deve intendersi inefficace fino a quando alla Società non vengano corrisposte tutte le rate di premio nel frattempo scadute. Trascorso il termine di sessanta giorni dalla data di decorrenza senza il pagamento di alcun premio la Società si riserva il diritto di svolgere le opportune verifiche presso il Datore di lavoro e, se del caso, ad annullare il contratto dandone comunicazione scritta al Contraente.
9.1 Condizioni per la sottoscrizione
La scelta della durata pagamento premi va effettuata in relazione agli obiettivi perseguiti e compatibilmente con l’età dell’Assicurato; in ogni caso sono in vigore i seguenti limiti
tariffari:
• età contrattuale dell’Assicurato alla decorrenza: compresa tra i 18 e gli 80 anni;
• età contrattuale dell’Assicurato al termine del pagamento premi: non superiore a 90 anni.
Per età contrattuale dell’Assicurato si intende l’età, espressa in anni interi, compiuta all’ultimo compleanno. Qualora alla data di decorrenza siano trascorsi dall’ultimo compleanno sei mesi o più, l’età utilizzata per il calcolo del capitale assicurato (età computabile) viene aumentata di un anno.
Si rimanda altresì all’articolo 2 (Entrata in vigore del contratto) delle Condizioni di Polizza.
10. Risoluzione del contratto e sospensione del pagamento dei premi
La risoluzione del contratto, con la conseguente decadenza di tutte le garanzie e di tutti gli impegni contrattuali, può avvenire a seguito di:
• recesso da parte del Contraente: nei limiti e nelle modalità illustrate al successivo Punto 13);
• interruzione del pagamento della prime tre annualità di premio: in tal caso le rate di premio già corrisposte restano acquisite dalla Società e nulla è più dovuto al Contraente;
• riscatto totale: a seguito di richiesta scritta del Contraente la Società provvede a liquidare a quest’ultimo l’importo secondo quanto indicato al successivo Punto 11);
• decesso dell’Assicurato: a seguito di tale evento insorge l’obbligo della Società di corrispondere ai Beneficiari designati il capitale calcolato come indicato al Punto 3).
Si rinvia altresì agli articoli 4 (Diritto di recesso dal contratto) e 13 (Riscatto) delle Condizioni di Polizza.
10.1 Interruzione del pagamento dei premi
Nel caso in cui il Contraente non completi il pagamento delle prime tre annualità di premio il contratto si risolve decadendo così ogni impegno da esso derivante. In tale circostanza, le rate già corrisposte dal Contraente restano acquisite dalla Società determinando per il Contraente la perdita totale di quanto versato.
Nel caso in cui il Contraente interrompa il pagamento dei premi pattuiti dopo che di essi ne siano state corrisposte le prime tre annualità, il contratto resta in vigore per il capitale ridotto calcolato come di seguito illustrato.
Si rinvia altresì all’articolo 6 (Interruzione del pagamento dei premi. Riattivazione) delle Condizioni di Polizza.
10.2 Riduzione del capitale assicurato
VITTORIA SENZA TEMPO
Qualora il Contraente interrompa il pagamento dei premi dopo che siano state corrisposte almeno tre annualità di premio, il contratto rimane in vigore, libero da ulteriori premi, per un capitale ridotto che sarà determinato dividendo il valore di riscatto – calcolato al momento della sospensione del pagamento dei premi ai sensi del successivo Punto 11) – per il coefficiente riportato nella Tabella A del precedente Punto 6.1.2, preso in corrispondenza dell’età raggiunta dall’Assicurato allo stesso momento.
Il capitale ridotto verrà rivalutato annualmente ad ogni ricorrenza anniversaria che coincida o sia successiva alla sospensione del pagamento dei premi secondo le modalità illustrate
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al precedente Punto 5.3.2.
Il capitale ridotto può essere riscattato in qualsiasi momento per un importo ottenuto moltiplicando il capitale ridotto in vigore al momento della richiesta del riscatto per il coefficiente riportato nella tabella suddetta preso in corrispondenza dell’età raggiunta dell’Assicurato in quel momento.
Esempio
Interruzione del pagamento dei premi: 15/12/2016, anno 4 Premi annui corrisposti: 4
Durata pagamento premi: 20 anni Capitale iniziale: 43.524,01 euro
Capitale di riscatto alla data del 15/12/2016: 3.949,46 euro Età raggiunta: 49 anni
Coefficiente di cui alla Tabella A: 539,850
Capitale ridotto alla data del 15/12/2016: 3.949,46 / 539,850 x 1.000: 7.299,18 euro
Per una maggiore comprensione del procedimento di calcolo del capitale ridotto il Contraente può far riferimento al Progetto Esemplificativo delle prestazioni illustrato alla successiva Sezione E e, per una puntuale valutazione dei valori di riduzione corrispondenti al contratto sottoscritto, al progetto personalizzato di cui si fa cenno nella medesima Sezione.
La riduzione è altresì normata all’articolo 12 delle Condizioni di Polizza.
10.3 Ripresa del pagamento dei premi. Riattivazione
Il Contraente ha la facoltà di ripristinare il pagamento dei premi entro un anno dalla data di scadenza della prima rata di premio non corrisposta. In tal caso a fronte del pagamento del premio di riattivazione il contratto viene pienamente ripristinato e con esso l’ammontare del capitale assicurato. La riattivazione è comunque subordinata alla verifica dello stato di salute dell’Assicurato. Trascorsi 24 mesi dalla data di scadenza della prima rata non pagata, l’assicurazione non può più essere riattivata.
Il premio di riattivazione è dato dalla somma di tutte le rate di premio non corrisposte fino al momento della riattivazione incrementate degli interessi di riattivazione calcolati nel regime dell’interesse semplice al saggio annuo di riattivazione per il periodo trascorso dalla data di scadenza di ciascuna rata e la data di riattivazione.
Il saggio annuo di riattivazione è ottenuto incrementando di due punti percentuali la misura di rivalutazione di cui al Punto 5.2 riconosciuta dalla Società alla ricorrenza anniversaria che precede la data di scadenza di ciascuna rata, con un limite minimo pari al saggio legale d’interesse.
11. Riscatto
Dopo il pagamento di almeno tre annualità di premio, il contratto, su esplicita richiesta del Contraente, è riscattabile.
Il contratto può essere riscattato sia durante il pagamento dei premi che in epoca successiva.
VITTORIA SENZA TEMPO
• Durante il pagamento dei premi
Il valore di riscatto si ottiene:
1) sommando al capitale inizialmente assicurato, ridotto nella proporzione in cui i premi annui corrisposti – con eventuali frazioni – sta al numero dei premi annui pattuiti, la
differenza fra il capitale rivalutato in vigore al momento della richiesta del riscatto e il capitale inizialmente assicurato;
2) moltiplicando l’importo così ottenuto per il coefficiente riportato nella Tabella A del Punto 6.1.2, preso in corrispondenza dell’età raggiunta dall’Assicurato al momento della richiesta del riscatto;
3) detraendo dall’ammontare così ottenuto il 75% del premio annuo netto costante, ridotto della proporzione in cui il numero dei premi annui non corrisposti, con eventuali frazioni, sta al numero dei premi annui pattuiti.
Qualora la durata del pagamento dei premi sia inferiore a dieci anni, l’importo di cui al Punto 3) viene ridotto a tanti decimi quanti sono gli anni di durata del pagamento dei premi.
• Dopo il pagamento di tutti i premi pattuiti
Il valore di riscatto si ottiene moltiplicando il capitale rivalutato in vigore al momento della richiesta del riscatto per il coefficiente riportato nella Tabella A del Punto 6.1.2, preso in corrispondenza dell’età raggiunta dall’Assicurato in quel momento.
Per età non intere i coefficienti in tabella si calcolano per interpolazione lineare.
Esempio
Data di richiesta di riscatto: 15/12/2016 (fine anno 4) Durata del pagamento dei premi: 20 anni
Premi annui corrisposti: 4
Premio annuo al netto del diritto di quietanzamento: 1.498,50 euro Capitale assicurato alla data del 15/12/2016: 43.783,85 euro
Primo importo di riscatto: 43.524,01 x 4/20 + (43.783,85 – 43.524,01) = 8.964,64 Età raggiunta : 49 anni
Coefficiente di cui alla Tabella A): 539,850
Secondo importo di riscatto: 8.964,64 x 539,85/1.000 = 4.839,56 euro Terzo importo di riscatto: 75% x 1.498,50 x (20-4)/20 = 899,10 euro
Capitale di riscatto alla data del 15/12/2016: 4.839,56 – 899,10 = 3.940,46 euro
Il Contraente deve procedere alla sottoscrizione del contratto nella consapevolezza che esercitando il riscatto nei primi anni della durata contrattuale non sussiste la certezza che l’importo complessivamente percepito a seguito del riscatto risulti superiore ai premi versati.
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Per un dettaglio dei costi conseguenti all’operazione di riscatto si consulti il precedente Punto 6.1.2, per una maggiore comprensione del procedimento di calcolo degli importi liquidabili in caso di riscatto il Contraente può far riferimento al Progetto Esemplificativo delle prestazioni illustrato alla successiva Sezione E e, per una puntuale valutazione dei valori di riscatto corrispondenti al contratto sottoscritto, al progetto personalizzato di cui si fa cenno nella medesima Sezione.
Nel caso in cui il Contraente decida di avvalersi delle opzioni contrattuali di cui al Punto 3), deve comunicare per iscritto alla Società tale volontà.
VITTORIA SENZA TEMPO
Al termine del periodo di pagamento dei premi è data facoltà al Contraente di riscattare parzialmente il contratto a condizione che il capitale residuo sia almeno pari a 1.500,00 euro e che il capitale riscattato sia almeno pari a 1.000,00 euro. A seguito del riscatto parziale il capitale assicurato verrà ridotto per un importo pari al valore di riscatto parziale diviso per il coefficiente riportato nella Tabella A del Punto 6.1.2, preso in corrispondenza dell’età raggiunta dall’Assicurato al momento della richiesta di riscatto.
La Società fornirà non oltre venti giorni dal ricevimento della richiesta, l’informazione relativa al valore di riscatto maturato a quel momento, e ad eventuali altre richieste di informazioni
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in merito al rapporto assicurativo, diverse dai reclami. La richiesta del Contraente può avvenire:
- scrivendo a Vittoria Assicurazioni S.p.A. – Assistenza Clienti, xxx Xxxxxxx Xxxxxxxx 0 - 00000 Xxxxxx;
- contattando il numero verde 800.016611;
- inviando una e-mail all’indirizzo di posta elettronica xxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx.
12. Revoca della proposta
Nella fase che precede la conclusione del contratto, il Contraente ha sempre la facoltà di revocare la proposta di emissione del contratto senza l’addebito di alcun onere, dandone comunicazione alla Società con lettera raccomandata, contenente gli elementi identificativi della proposta, indirizzata al seguente recapito:
Vittoria Assicurazioni S.p.A. – Direzione Vita Xxx Xxxxxxx Xxxxxxxx 0 - 00000 Xxxxxx
Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione della revoca la Società rimborsa al Contraente il premio da questi eventualmente corrisposto.
13. Diritto di recesso
Il Contraente ha diritto di recedere dal contratto entro trenta giorni dal momento in cui il contratto è concluso, dandone comunicazione alla Direzione della Società con le medesime modalità indicate al precedente Punto 12).
La conclusione del contratto si considera avvenuta quando la rata di premio dovuta al perfezionamento è stata versata ed il Contraente ha ricevuto la comunicazione dell’accettazione della proposta da parte della Società o, in luogo di tale accettazione, l’originale di polizza sottoscritta dalla medesima.
Il recesso ha l’effetto di liberare le Parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno di spedizione della comunicazione di recesso quale risulta dal timbro postale di invio.
Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del recesso la Società rimborsa al Contraente, previa consegna della polizza e delle eventuali appendici, il premio da questi eventualmente corrisposto al netto dei diritti di emissione.
14. Documentazione da consegnare alla Società per la liquidazione delle prestazioni e termini di prescrizione
Il pagamento da parte della Società del valore di riscatto e del capitale assicurato in caso di decesso dell’Assicurato, avviene entro il termine massimo di 30 giorni dalla data di presentazione di tutti i documenti necessari, elencati per i vari casi all’articolo 17 delle Condizioni di Polizza. Decorso tale termine, sono dovuti gli interessi moratori al saggio legale di interesse, a partire dal termine stesso, a favore dei Beneficiari.
VITTORIA SENZA TEMPO
La data in cui la richiesta di liquidazione viene consegnata alla Società completa di tutti i documenti necessari è la data presa in considerazione nei procedimenti di calcolo dell’importo di riscatto illustrati al precedente Punto 11).
Si ricorda che il Codice Civile (art. 2952) dispone che i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in dieci anni, come previsto dall’articolo 22 del D.L. n. 179 del 18/10/2012 (entrato in vigore il 20/10/2012), e convertito dalla L. 17/12/2012 n. 221, da
quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda, avuto riguardo a quanto previsto in materia di rapporti dormienti (Legge n. 266 del 23/12/2005 e successive modificazioni ed integrazioni). In particolare il D.L. 155/2008, convertito nella Legge 4 dicembre 2008 n. 190, ha stabilito che le somme dovute su polizze per le quali sia maturata la prescrizione, vengano versate al fondo che, come richiesto dalla Legge Finanziaria 2006, è stato istituito presso il Ministero delle Finanze a favore delle vittime delle frodi finanziarie.
Ogni pagamento viene effettuato dalla Società a favore degli aventi diritto tramite l’Intermediario in cui il contratto è stato stipulato oppure mediante bonifico bancario sul conto corrente indicato dal Beneficiario.
15. Legge applicabile al contratto
Al contratto si applica la legge italiana.
16. Lingua in cui è redatto il contratto
Il contratto e tutte le comunicazioni ad esso relative vengono redatti in lingua italiana, salvo che le parti non ne concordino la redazione in un’altra lingua.
17. Reclami
Fatta salva in ogni caso la facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria, eventuali reclami aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell’attribuzione di responsabilità della effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all’avente diritto, devono essere inoltrati per iscritto alla Vittoria Assicurazioni S.p.A. – Servizio Reclami, Xxx Xxxxxxx Xxxxxxxx x. 0 - 00000 Xxxxxx (fax 02/00.00.00.00 – e-mail xxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx). Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all’IVASS – Via del Quirinale n. 21 – 00000 Xxxx.
Devono essere presentati direttamente all’IVASS, in quanto di competenza esclusiva, i reclami concernenti:
a) l’accertamento dell’osservanza delle disposizioni del Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle Assicurazioni – e delle relative norme di attuazione, nonché delle norme sulla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore, da parte delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi;
b) le liti transfrontaliere in materia di servizi finanziari per le quali il reclamante chiede l’attivazione della procedura FIN-NET.
In particolare i reclami indirizzati all’IVASS dovranno contenere:
– nome, cognome e domicilio del reclamante con eventuale recapito telefonico;
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– individuazione del/i soggetto/i di cui si lamenta l’operato;
– breve descrizione del motivo di lamentela;
– copia del reclamo già presentato direttamente all’impresa corredato dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa;
– ogni documento utile a descrivere compiutamente le circostanze del reclamo.
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Non rientrano nella competenza dell’IVASS:
a) i reclami relativi alla quantificazione delle prestazioni assicurative e all’attribuzione di responsabilità, che devono essere indirizzati direttamente all’impresa: in caso di ricezione l’IVASS provvederà ad inoltrarli all’impresa di assicurazione entro 90 giorni dal ricevimento, dandone contestuale notizia ai reclamanti;
b) i reclami per i quali sia già stata adita l’Autorità Giudiziaria: l’IVASS provvederà ad informare i reclamanti che gli stessi esulano dalla propria competenza;
c) i reclami concernenti l’accertamento dell’osservanza delle disposizioni del Testo Unico dell’intermediazione finanziaria e delle relative norme di attuazione disciplinanti la sollecitazione all’investimento di prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione, nonché il comportamento dei soggetti abilitati e delle imprese di assicurazione, relativamente alla vendita diretta, nella sottoscrizione e nel collocamento dei prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione, i quali vanno inviati alla CONSOB – Xxx X.X. Xxxxxxx 0 – 00000 Xxxx;
d) i reclami concernenti l’accertamento dell’osservanza delle disposizioni del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 e delle relative norme di attuazione disciplinanti la trasparenza e le modalità di offerta al pubblico delle forme pensionistiche complementari, i quali vanno inviati alla COVIP – Via in Arcione 71 – 00187 Roma.
In caso di ricezione dei reclami di cui alle lettere c) e d), l’IVASS provvederà ad inoltrarli senza ritardo alle competenti Autorità, dandone contestuale notizia ai reclamanti.
18. Informativa in corso di contratto
La Società fornirà per iscritto al Contraente le eventuali variazioni delle informazioni contenute nella presente Nota Informativa o nel Regolamento del Fondo Vittoria Rendimento Mensile che dovessero intervenire anche per effetto di modifiche alla normativa successive alla conclusione del contratto.
Annualmente, entro sessanta giorni da ogni ricorrenza anniversaria della data di decorrenza, la Società comunicherà per iscritto al Contraente:
• il totale dei premi versati dalla data di perfezionamento del contratto fino a quella della precedente informativa annuale;
• l’ammontare del capitale rivalutato alla data della precedente informativa annuale;
• il dettaglio delle rate di premio corrisposte nel corso dell’ultima annualità contrattuale con l’evidenza di quelle il cui pagamento eventualmente risulti in arretrato;
• il rendimento ottenuto dal Fondo in riferimento al mese della ricorrenza anniversaria e l’aliquota di partecipazione riconosciuta;
• il rendimento attribuito al contratto a tale data e la misura di rivalutazione applicata;
• l’ammontare del capitale rivalutato alla ricorrenza anniversaria;
• il valore del capitale ridotto maturato alla ricorrenza anniversaria;
• il valore di riscatto maturato alla ricorrenza anniversaria.
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La Società fornisce riscontro per iscritto ad ogni richiesta di informazione presentata dal Contraente o dagli aventi diritto in merito all’evoluzione del rapporto assicurativo e alle modalità di determinazione della prestazione assicurativa entro venti giorni dalla ricezione della richiesta scritta.
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19. Conflitto di interessi
Al fine di perseguire i migliori rendimenti del Fondo Vittoria Rendimento Mensile, Vittoria Assicurazioni iscrive negli attivi di quest’ultimo partecipazioni relative a società immobiliari controllate dalla medesima.
In ogni caso Vittoria Assicurazioni, in presenza di un potenziale conflitto di interessi, opera in modo da non recare pregiudizio ai Contraenti.
Alla data di redazione della presente Nota Informativa la Società non ha in essere alcun accordo in base al quale percepisca da terzi commissioni in relazione a quote di OICR o altre attività iscritte nel Fondo. Qualora in futuro venissero sottoscritti accordi di tale natura la Società si impegna a:
• sottoscrivere i medesimi perseguendo il miglior risultato per il Contraente;
• riconoscere al Fondo le commissioni e più in generale le utilità percepite in modo tale che queste concorrano alla determinazione dei rendimenti annui del Fondo;
• indicare nel rendiconto annuale del rendimento del Fondo le utilità ricevute e retrocesse agli Assicurati.
19.1 Comunicazioni del Contraente alla Società
A norma di quanto previsto dall’art. 1926 del codice civile, si segnala che è comunque incluso nella garanzia assicurativa, senza obbligo di comunicazione da parte del Contraente, il rischio derivante da qualunque cambiamento relativo all’attività professionale purché intervenuto successivamente alla stipulazione del contratto.
E. PROGETTO ESEMPLIFICATIVO DELLE PRESTAZIONI
20. Finalità e ipotesi adottate
Al fine di illustrare al Contraente lo sviluppo delle prestazioni contrattuali nonché gli importi minimi garantiti dalla Società, a corredo della presente Nota Informativa viene fornito un prospetto esemplificativo dello sviluppo delle prestazioni.
Tale elaborazione costituisce una esemplificazione del capitale assicurato, dei valori di riduzione e dei valori di riscatto previsti dal contratto. L’elaborazione è effettuata in base ad una predefinita combinazione di età dell’Assicurato, premio annuo, durata pagamento premi e periodicità di versamenti.
La Società si impegna a consegnare al Contraente, comunque non oltre la conclusione del contratto, analogo progetto esemplificativo personalizzato elaborato a partire dai dati anagrafici dell’Assicurato, dall’importo di premio che egli intende effettivamente versare, dalla durata pagamento premi e dalla periodicità di versamento prescelte.
Gli sviluppi delle prestazioni assicurate e dei valori di riscatto riportati nel progetto sono calcolati sulla base di due diversi valori:
a) il tasso di rendimento minimo garantito contrattualmente (il tasso tecnico del 2%);
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b) una ipotesi di rendimento annuo costante stabilita dall’IVASS e pari, al momento di redazione del presente Progetto, al 4%.
I valori sviluppati in base al tasso minimo garantito – Sezione A) del progetto – rappresentano le prestazioni certe che la Società è tenuta a corrispondere in base alle condizioni di polizza e non tengono pertanto conto di ipotesi su future partecipazioni agli utili.
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I valori sviluppati in base all’ipotesi di rendimento stabilita dall’IVASS – Sezione B) del progetto – sono meramente indicativi e non impegnano in alcun modo la Società. Non vi è infatti alcuna certezza che le ipotesi adottate in tale sviluppo delle prestazioni si realizzeranno effettivamente. I risultati finanziari conseguibili dalla gestione degli investimenti potrebbero discostarsi dalle ipotesi di rendimento impiegate.
21. Descrizione delle prestazioni riportate nel Progetto
Il Progetto Esemplificativo è costituito da due tabelle in ciascuna delle quali, per alcuni anni, si riporta lo sviluppo delle prestazioni assicurate anno dopo anno, calcolate al lordo degli oneri fiscali.
Nella prima tabella si riporta lo sviluppo delle prestazioni in base al rendimento minimo garantito, ossia secondo l’ipotesi che il rendimento del Fondo Vittoria Rendimento Mensile risulti, per tutta la durata contrattuale, tale che non venga riconosciuta alcuna rivalutazione delle prestazioni. In tale ipotesi quindi al contratto resta attribuito il solo beneficio finanziario derivante dall’applicazione del tasso tecnico del 2% utilizzato nel calcolo del capitale iniziale.
Nella seconda tabella si riporta lo sviluppo delle prestazioni nell’ipotesi che il rendimento del Fondo Vittoria Rendimento Mensile risulti, per tutta la durata contrattuale, pari al 4%.
Conseguentemente il rendimento attribuito al contratto, pari all’80% di tale ipotetico rendimento, è del 3,2% annuo costante e la misura di rivalutazione, come esemplificato al precedente Punto 5.2, dell’1,18%.
In ciascuna delle tabelle, nella seconda e terza colonna vengono riportati per ogni anno della durata contrattuale, rispettivamente l’ammontare del premio annuo dovuto e il totale dei premi corrisposti fino a quel momento.
Nella quarta colonna è indicato il capitale assicurato alla fine dell’anno in base alla rivalutazione che deriva dall’ipotesi adottata, applicata con il procedimento illustrato al Punto 5.3. In particolare, nello sviluppo della tabella a) la misura di rivalutazione è nulla e quindi il capitale assicurato di anno in anno resta invariato.
Nella quinta colonna il capitale indicato rappresenta il valore di riscatto liquidabile alla fine di ogni anno, calcolato come descritto al precedente Punto 11) e nell’ipotesi che siano stati corrisposti tutti i premi dovuti fino a quel momento. Ad esempio, nella tabella a), il valore di riscatto maturato alla fine del terzo anno, pari a euro 3.537,98 presuppone il pagamento delle prime tre annualità di premio per un totale di premi versati pari 4.503,50 euro.
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Nella sesta colonna viene indicato il capitale ridotto maturato alla fine dell’anno, anche in questo caso nell’ipotesi che siano stati corrisposti tutti i premi dovuti fino a quel momento e nella settima colonna il capitale ridotto rivalutato fino al termine del pagamento dei premi. Ad esempio nella tabella b) il capitale ridotto di euro 11.118,26 maturato alla fine del quinto anno presuppone il pagamento delle prime cinque annualità di premio per un totale di 7.503,50 euro.
Progetto esemplificativo delle prestazioni
a) Sviluppo del capitale assicurato, dei valori di riduzione e dei valori di riscatto in base al rendimento minimo garantito (tasso tecnico del 2%)
Età dell’Assicurato: 45 anni; Sesso: Ininfluente;
Premio annuo: 1.500,00 euro; Rateazione: annuale;
Durata pagamento premi: 20 anni; Capitale iniziale: 43.524,01 euro
Interruzione del pagamento | ||||||
dei premi | ||||||
Anno | Premio annuo | Totale premi versati | Capitale assicurato a fine anno | Valore di riscatto a fine anno | Capitale ridotto a fine anno | Capitale ridotto al termine del pagamento |
dei premi | ||||||
1 | 1.500,00 | 1.500,00 | 43.524,01 | - | - | - |
2 | 1.500,00 | 3.000,00 | 43.524,01 | - | - | - |
3 | 1.500,00 | 4.500,00 | 43.524,01 | 2.507,180 | 4.727,36 | 4.727,36 |
4 | 1.500,00 | 6.000,00 | 43.524,01 | 3.800,190 | 7.039,34 | 7.039,34 |
5 | 1.500,00 | 7.500,00 | 43.524,01 | 5.135,710 | 9.346,92 | 9.346,92 |
6 | 1.500,00 | 9.000,00 | 43.524,01 | 6.514,170 | 11.650,21 | 11.650,21 |
7 | 1.500,00 | 10.500,00 | 43.524,01 | 7.936,470 | 13.949,43 | 13.949,43 |
8 | 1.500,00 | 12.000,00 | 43.524,01 | 9.402,840 | 16.244,62 | 16.244,62 |
9 | 1.500,00 | 13.500,00 | 43.524,01 | 10.914,770 | 18.536,05 | 18.536,05 |
10 | 1.500,00 | 15.000,00 | 43.524,01 | 12.472,390 | 20.823,79 | 20.823,79 |
11 | 1.500,00 | 16.500,00 | 43.524,01 | 14.075,110 | 23.107,89 | 23.107,89 |
12 | 1.500,00 | 18.000,00 | 43.524,01 | 15.722,870 | 25.388,50 | 25.388,50 |
13 | 1.500,00 | 19.500,00 | 43.524,01 | 17.415,720 | 27.665,74 | 27.665,74 |
14 | 1.500,00 | 21.000,00 | 43.524,01 | 19.152,030 | 29.939,74 | 29.939,74 |
15 | 1.500,00 | 22.500,00 | 43.524,01 | 20.934,570 | 32.210,70 | 32.210,70 |
16 | 1.500,00 | 24.000,00 | 43.524,01 | 22.764,120 | 34.478,76 | 34.478,76 |
17 | 1.500,00 | 25.500,00 | 43.524,01 | 24.640,610 | 36.744,02 | 36.744,02 |
18 | 1.500,00 | 27.000,00 | 43.524,01 | 26.566,460 | 39.006,60 | 39.006,60 |
19 | 1.500,00 | 28.500,00 | 43.524,01 | 28.538,710 | 41.266,55 | 41.266,55 |
20 | 1.500,00 | 30.000,00 | 43.524,01 | 30.555,640 | 43.524,01 | 43.524,01 |
21 | 43.524,01 | 31.064,220 | 43.524,01 | 43.524,01 | ||
22 | 43.524,01 | 31.569,980 | 43.524,01 | 43.524,01 | ||
23 | 43.524,01 | 32.072,550 | 43.524,01 | 43.524,01 | ||
24 | 43.524,01 | 32.570,600 | 43.524,01 | 43.524,01 | ||
25 | 43.524,01 | 33.063,990 | 43.524,01 | 43.524,01 | ||
26 | 43.524,01 | 33.554,950 | 43.524,01 | 43.524,01 | ||
27 | 43.524,01 | 34.040,510 | 43.524,01 | 43.524,01 | ||
28 | 43.524,01 | 34.522,410 | 43.524,01 | 43.524,01 | ||
29 | 43.524,01 | 34.997,260 | 43.524,01 | 43.524,01 | ||
30 | 43.524,01 | 35.463,620 | 43.524,01 | 43.524,01 |
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Le prestazioni indicate nella tabella sono al lordo degli oneri fiscali.
L’operazione di riscatto comporta una penalizzazione economica. Come si vince dalla tabella,
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il recupero dei premi versati potrà avvenire, sulla base del tasso minimo garantito previsto dal contratto – Sezione a) – solo dopo che dalla data di decorrenza siano trascorsi venti anni.
b) Sviluppo del capitale assicurato, dei valori di riduzione e dei valori di riscatto in base all’ipotesi di rendimento costante del Fondo Vittoria Rendimento Mensile del 4%
Età dell’Assicurato: 45 anni; Sesso: Ininfluente;
Premio annuo: 1.500,00 euro; Rateazione: annuale;
Interruzione del pagamento | ||||||
dei premi | ||||||
Anno | Premio annuo | Totale premi versati | Capitale assicurato a fine anno | Valore di riscatto a fine anno | Capitale ridotto a fine anno | Capitale ridotto al termine del pagamento |
dei premi | ||||||
1 | 1.500,00 | 1.500,00 | 43.549,69 | - | - | - |
2 | 1.500,00 | 3.000,00 | 43.601,35 | - | - | - |
3 | 1.500,00 | 4.500,00 | 43.679,30 | 2.589,540 | 4.882,65 | 5.960,26 |
4 | 1.500,00 | 6.000,00 | 43.783,85 | 3.940,460 | 7.299,18 | 8.806,20 |
5 | 1.500,00 | 7.500,00 | 43.915,31 | 5.350,720 | 9.738,23 | 11.611,82 |
6 | 1.500,00 | 9.000,00 | 44.074,00 | 6.821,700 | 12.200,21 | 14.377,81 |
7 | 1.500,00 | 10.500,00 | 44.260,25 | 8.355,340 | 14.685,65 | 17.105,03 |
8 | 1.500,00 | 12.000,00 | 44.474,37 | 9.952,940 | 17.194,99 | 19.794,20 |
9 | 1.500,00 | 13.500,00 | 44.716,70 | 11.617,070 | 19.728,74 | 22.446,09 |
10 | 1.500,00 | 15.000,00 | 44.987,56 | 13.348,990 | 22.287,36 | 25.061,40 |
11 | 1.500,00 | 16.500,00 | 45.287,30 | 15.149,140 | 24.871,19 | 27.640,67 |
12 | 1.500,00 | 18.000,00 | 45.616,26 | 17.018,580 | 27.480,75 | 30.184,64 |
13 | 1.500,00 | 19.500,00 | 45.974,78 | 18.958,490 | 30.116,50 | 32.693,94 |
14 | 1.500,00 | 21.000,00 | 46.363,20 | 20.968,220 | 32.778,93 | 35.169,22 |
15 | 1.500,00 | 22.500,00 | 46.781,89 | 23.051,950 | 35.468,58 | 37.611,20 |
16 | 1.500,00 | 24.000,00 | 47.231,20 | 25.211,740 | 38.185,95 | 40.020,48 |
17 | 1.500,00 | 25.500,00 | 47.711,49 | 27.448,750 | 40.931,51 | 42.397,65 |
18 | 1.500,00 | 27.000,00 | 48.223,13 | 29.766,910 | 43.705,71 | 44.743,25 |
19 | 1.500,00 | 28.500,00 | 48.766,49 | 32.164,250 | 46.509,03 | 47.057,84 |
20 | 1.500,00 | 30.000,00 | 49.341,93 | 34.640,060 | 49.341,93 | 49.341,93 |
21 | 49.924,16 | 35.623,920 | 49.924,16 | 49.924,16 | ||
22 | 50.513,27 | 36.621,560 | 50.513,27 | 50.513,27 | ||
23 | 51.109,33 | 37.632,740 | 51.109,33 | 51.109,33 | ||
24 | 51.712,42 | 38.655,990 | 51.712,42 | 51.712,42 | ||
25 | 52.322,62 | 39.691,260 | 52.322,62 | 52.322,62 | ||
26 | 52.940,03 | 40.741,310 | 52.940,03 | 52.940,03 | ||
27 | 53.564,72 | 41.802,690 | 53.564,72 | 53.564,72 | ||
28 | 54.196,79 | 42.877,610 | 54.196,79 | 54.196,79 | ||
29 | 54.836,31 | 43.961,930 | 54.836,31 | 54.836,31 | ||
30 | 55.483,38 | 45.053,780 | 55.483,38 | 55.483,38 |
Durata pagamento premi: 20 anni; Capitale iniziale: 43.524,01 euro; Aliquota di partecipazione: 80%; Rendimento attribuito: 3,20%.
Le prestazioni indicate nella tabella sono al lordo degli oneri fiscali.
* * *
Vittoria Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.
L’Amministratore Delegato Xxxxxxx Xxxxxxx
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Data dell’ultimo aggiornamento: 31 maggio 2013
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Condizioni di Polizza
Art. 1 - Prestazioni
Con il presente contratto la Società, a fronte del pagamento di un premio annuo, assume l’obbligo di corrispondere a favore dei Beneficiari designati, in caso di decesso dell’Assicurato, il capitale assicurato a tale epoca determinato a partire dal capitale iniziale indicato in polizza. Il capitale assicurato viene rivalutato annualmente con le modalità stabilite al successivo articolo 11.
Il presente contratto riconosce inoltre al Contraente il diritto di riscatto così come regolato al successivo articolo 13.
Art. 2 - Entrata in vigore del contratto
Il contratto entra in vigore immediatamente, ma non prima della data di decorrenza, con la sottoscrizione della polizza ed il contestuale pagamento del premio convenuto.
Art. 3 - Facoltà di revoca della proposta
Nella fase che precede la conclusione del contratto, il Contraente ha sempre la facoltà di revocare la proposta di emissione del contratto senza l’addebito di alcun onere. L’esercizio della facoltà di revoca richiede da parte del Contraente apposita comunicazione scritta alla Società. Quest’ultima, entro trenta giorni dal ricevimento di detta comunicazione, rimborsa al Contraente il premio eventualmente corrisposto.
Art. 4 - Diritto di recesso dal contratto
Il Contraente ha diritto di recedere dal contratto entro trenta giorni dal momento in cui il contratto è concluso, dandone comunicazione alla Direzione della Società con lettera raccomandata contenente gli elementi identificativi del contratto.
La conclusione del contratto si considera avvenuta quando è stata versata la prima rata di premio e il Contraente ha ricevuto la comunicazione dell’accettazione della proposta da parte della Società o, in luogo di tale accettazione, ha ricevuto l’originale di polizza sottoscritto dalla medesima.
Il recesso ha l’effetto di liberare le Parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno di spedizione della comunicazione di recesso quale risulta dal timbro postale di invio.
Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del recesso la Società rimborsa al Contraente il premio versato, al netto dei diritti di emissione indicati in Polizza, previa consegna dell’originale di polizza e delle eventuali appendici.
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Art. 5 - Pagamento dei premi
A fronte del capitale iniziale indicato in polizza, il Contraente è tenuto al pagamento di un premio annuo anticipato. Il contratto è stipulabile per un importo di premio annuo
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che non può risultare inferiore a 600,00 euro, al netto dei diritti e di eventuali sovrappremi, e resta costante per tutta la durata pagamento premi.
La somma dei premi annui pattuiti non può essere superiore a 1.000.000,00 euro.
Il premio annuo è dovuto in via anticipata ad ogni ricorrenza anniversaria della data di decorrenza. Il periodo di pagamento dei premi annui viene fissato dal Contraente all’atto della sottoscrizione della proposta.
Qualora il pagamento dei premi non avvenisse tramite il Datore di lavoro del Contraente, a discrezione di quest’ultimo il premio annuo può essere corrisposto in rate semestrali, quadrimestrali, trimestrali o mensili con l’applicazione di interessi dipendenti dal frazionamento stesso.
Rate di premio eventualmente corrisposte dopo che siano trascorsi più di trenta giorni dalla rispettiva data di scadenza determinano l’applicazione di interessi per ritardato pagamento calcolati in riferimento al periodo trascorso dalla data di scadenza della rata fino a quella di pagamento della stessa, ad un tasso pari alla misura di rivalutazione definita al successivo articolo 11, lettera c), aumentata di due punti percentuali con un minimo pari al saggio legale d’interesse.
Art. 6 - Interruzione del pagamento dei premi. Riattivazione
Nel caso in cui il Contraente non completi il pagamento delle prime tre annualità di premio il contratto si risolve decadendo così ogni impegno da esso derivante. In tale circostanza, le rate già corrisposte dal Contraente restano acquisite dalla Società determinando per il Contraente la perdita totale di quanto versato.
Qualora il pagamento dei premi venga interrotto successivamente al pagamento della prime tre annualità di premio il contratto resta in vigore per il capitale ridotto determinato come previsto dal successivo articolo 12.
Purché non sia trascorso più di un anno dalla data di scadenza della prima rata di premio rimasta insoluta il Contraente ha la facoltà di riprendere il normale versamento dei premi con il pagamento del premio di riattivazione. La riattivazione è comunque subordinata alla verifica dello stato di salute dell’Assicurato. Trascorsi 24 mesi dalla scadenza della prima rata non pagata, l’assicurazione non può più essere riattivata.
Il premio di riattivazione è costituito dalla somma di tutte le rate di premio non pagate aventi data di scadenza anteriore o uguale alla data di riattivazione; ciascuna di dette rate sarà incrementata degli interessi di riattivazione calcolati in riferimento ai giorni trascorsi dalla rispettiva data di scadenza al saggio di riattivazione, pari al tasso maggiore tra la misura di rivalutazione definita al successivo articolo 11, lettera c), aumentata di due punti percentuali e il saggio legale d’interesse.
Art. 7 - Dichiarazioni del Contraente e dell’Assicurato
VITTORIA SENZA TEMPO
Trascorsi sei mesi dall’entrata in vigore dell’Assicurazione o dalla sua riattivazione, la Polizza è incontestabile per reticenze o dichiarazioni erronee rese dal Contraente e dall’Assicurato nella proposta di assicurazione e negli altri documenti, salvo il caso che la verità sia stata alterata o taciuta in malafede, e salvo la rettifica del capitale assicurato in base all’età dell’Assicurato, qualora quella dichiarata risulti errata.
Art. 8 - Rischi assicurati ed esclusioni
Il presente contratto assicura il rischio di morte qualunque possa esserne la causa, senza limiti territoriali e senza tener conto dei cambiamenti di professione dell’Assicurato.
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È escluso dalla garanzia soltanto il decesso causato da:
• dolo del Contraente o del Beneficiario;
• partecipazione attiva dell’Assicurato a delitti dolosi;
• partecipazione attiva dell’Assicurato a fatti di guerra, salvo che non derivi da obblighi verso lo Stato Italiano; in questo caso la garanzia può essere prestata, su richiesta del Contraente, alle condizioni stabilite dal competente Ministero;
• incidente di volo, se l’Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo con pilota non titolare di brevetto idoneo;
• suicidio, se avviene nei primi due anni dall’entrata in vigore dell’assicurazione o, trascorso questo periodo, nei primi dodici mesi dall’eventuale riattivazione dell’Assicurazione.
In questi casi la Società paga il solo importo della riserva matematica calcolato al momento del decesso.
Art. 9 - Clausola di Carenza
In questi casi la Società paga il solo importo della riserva matematica calcolato al momento del decesso.
A) Carenza “senza visita medica”
Le disposizioni contenute in questo articolo sono applicabili qualora specificatamente richiamate nel testo di Xxxxxxx.
Premesso che l’Assicurato può richiedere che gli venga accordata la piena copertura assicurativa senza periodo di carenza, purché si sottoponga a visita medica accettando le modalità e gli eventuali oneri che ne dovessero derivare, qualora il presente contratto venga assunto senza visita medica rimane convenuto che, qualora il decesso dell’Assicurato avvenga entro i primi sei mesi dal perfezionamento della polizza e la polizza stessa sia al corrente col pagamento dei premi, la Compagnia corrisponderà, in luogo del capitale assicurato, una somma pari all’importo dei premi versati, al netto dei diritti indicati in polizza. Qualora la polizza fosse emessa in sostituzione di uno o più precedenti contratti, espressamente richiamati nel testo della polizza stessa, l’applicazione della suddetta limitazione avverrà tenendo conto dell’entità, forma e durata effettiva, a partire dalle rispettive date di perfezionamento, delle assicurazioni sostituite.
La Compagnia non applicherà entro i primi sei mesi dal perfezionamento del contratto la limitazione sopra indicata e pertanto la somma da essa dovuta sarà pari all’intero capitale assicurato, qualora il decesso sia conseguenza diretta:
a) di una delle seguenti malattie infettive acute sopravvenute dopo l’entrata in vigore della polizza: tifo, paratifo, difterite, scarlattina, morbillo, vaiolo, poliomielite anteriore acuta, meningite cerebro-spinale, polmonite, encefalite epidemica, carbonchio, febbri puerperali, tifo esantematico, epatite virale A e B, leptospirosi, ittero emorragica, colera, mononucleosi infettiva, parotite epidemica, peste, rabbia, pertosse, rosolia, vaccinia generalizzata, encefalite post-vaccinica;
b) di shock anafilattico sopravvenuto dopo l’entrata in vigore della polizza;
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c) di infortunio avvenuto dopo l’entrata in vigore della polizza, intendendo per infortunio (fermo quanto disposto dall’art. 8 delle presenti condizioni, l’evento dovuto a causa fortuita, improvvisa, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili che abbiano come conseguenza la morte).
Rimane inoltre convenuto che qualora il decesso dell’Assicurato avvenga entro i primi cinque anni dal perfezionamento della polizza e sia dovuto alla sindrome da
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immunodeficienza acquisita (AIDS), ovvero ad altra patologia ad essa collegata, il capitale assicurato non sarà pagato.
Art. 10 - Assicurazione Complementare Infortuni
Le disposizioni contenute in questo articolo sono applicabili qualora specificatamente richiamate nel testo di Xxxxxxx.
Art. 10.1 - Definizione di Infortunio
È considerato infortunio l’evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, le quali siano causa diretta ed esclusiva della morte dell’Assicurato.
Sono considerati infortuni:
• l’asfissia non di origine morbosa;
• gli avvelenamenti acuti da ingestione o assorbimento di sostanze;
• le affezioni conseguenti a morsi di animali o punture di aracnidi o di insetti, escluse, per questi ultimi, quelle delle quali gli insetti siano portatori necessari;
• l’annegamento;
• l’assideramento o congelamento;
• la folgorazione;
• i colpi di sole o di calore;
• le lesioni determinate da sforzi (esclusi gli infarti e le xxxxx);
• gli infortuni derivanti da tumulti popolari, atti di terrorismo, vandalismi, attentati, a condizione che l’Assicurato non vi abbia preso parte attiva.
Sono compresi in garanzia:
• gli infortuni derivanti da malore ed incoscienza;
• gli infortuni derivanti da imprudenze e negligenze anche gravi.
Art. 10.2 - Oggetto della garanzia
La Società liquiderà la somma assicurata qualora:
1) l’infortunio provochi la morte dell’Assicurato, anche se successiva alla scadenza del contratto, ma verificatasi entro due anni dal giorno nel quale è avvenuto l’infortunio stesso.
La somma assicurata viene corrisposta ai Beneficiari caso morte indicati in Polizza.
2) l’infortunio sia conseguente ad incidente della circolazione. Per infortunio conseguente ad incidente della circolazione s’intende quell’infortunio:
a. cagionato da veicoli o mezzi meccanici in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate, nonché su aree private, in cui l’Assicurato rimanga vittima come pedone, conducente o passeggero;
b. occorso all’Assicurato in qualità di passeggero di qualsiasi mezzo di locomozione e trasporto pubblico, terrestre, marittimo o aereo.
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La liquidazione di questo capitale avverrà con le stesse modalità previste in ciascun caso di operatività dell’assicurazione complementare infortuni.
Art. 10.3 - Limiti di garanzia
Salvo patto speciale non sono compresi nell’assicurazione gli infortuni derivanti:
a) dalla pratica di: pugilato, atletica pesante, lotta nelle sue varie forme, alpinismo con scalata di rocce o accesso a ghiacciai (salvo, in questo ultimo caso, nelle
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aree appositamente attrezzate per la pratica dello sci), salto dal trampolino con sci o idrosci, guidoslitta, immersioni con autorespiratore, speleologia, paracadutismo, deltaplano e sport aerei in genere, equitazione, sci acrobatico, bob, rugby;
b) da partecipazioni a gare e corse (e relative prove) calcistiche e ciclistiche, salvo che esse abbiano carattere ricreativo; da partecipazione a gare e corse (e relative prove) con veicoli e natanti a motore, salvo che si tratti di regolarità pura.
c) gli infortuni derivanti da guerra, insurrezione, movimenti tellurici, inondazioni ed eruzioni vulcaniche; da delitti dolosi compiuti o tentati dall’Assicurato;
d) gli infortuni che siano conseguenza diretta od indiretta di trasmutazione del nucleo dell’atomo e di radiazioni provocate artificialmente dall’accelerazione di particelle atomiche e da esposizione a radiazioni ionizzanti;
e) gli infortuni derivanti da stato di ubriachezza, dall’abuso di alcoolici o psicofarmaci o da uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni, da guida di veicoli o natanti senza l’abilitazione prescritta dalle norme vigenti;
f) gli infortuni occorsi in occasione di partecipazione ad imprese temerarie, salvo in questo ultimo caso che si tratti di atti compiuti dall’Assicurato per dovere di solidarietà umana o per legittima difesa;
g) le lesioni determinate da sforzi ed in ogni caso gli infarti;
h) le conseguenze di operazioni chirurgiche e di accertamenti e cure mediche non resi necessari da infortunio;
i) gli infortuni derivanti da incidenti di volo, quando l’Assicurato si trovi a bordo di aeromobili non autorizzati al trasporto pubblico o comunque in qualità di pilota o membro dell’equipaggio.
In ogni caso resta inteso che tale copertura non comprende gli infortuni conseguenti a contaminazioni nucleari, biologiche e chimiche prodotte da atti di terrorismo.
Art. 10.4 - Infortuni aeronautici
L’assicurazione è estesa agli infortuni che colpiscano l’Assicurato durante voli effettuati in qualità di passeggero su aeromobili, compresi gli elicotteri, da trasporto pubblico di imprese di linee aeree regolari anche durante i viaggi straordinari e speciali. In ogni caso la garanzia è operativa sino alla concorrenza della somma assicurata, purché non superi euro 516.000,00.
Art. 10.5 - Rinuncia al diritto di surroga
La Società rinuncia a favore dell’Assicurato e dei suoi aventi diritto alla surrogazione, di cui all’art. 1916 del Codice Civile, verso i terzi responsabili dell’infortunio.
Art. 10.6 - Limiti territoriali
L’assicurazione viene prestata per tutto il mondo.
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Art. 11 - Rendimento finanziario attribuito al contratto - Clausola di rivalutazione
La presente polizza fa parte di una speciale categoria di contratti di assicurazione ai quali la Società riconosce un rendimento finanziario. Ai fini di tale riconoscimento la Società gestisce secondo quanto previsto dal Regolamento del Fondo Vittoria Rendimento Mensile, attività di importo non inferiore alle relative riserve matematiche.
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a) Rendimento ottenuto
La Società dichiara mensilmente entro il giorno 1 del mese che precede l’anniversario della data di decorrenza, il rendimento di cui al Punto 3) del Regolamento che fa riferimento ai dodici mesi che precedono il terzo mese antecedente tale ricorrenza anniversaria.
b) Rendimento attribuito
Al contratto, ai fini della rivalutazione delle prestazioni, viene attribuito un rendimento pari al rendimento ottenuto di cui alla precedente lettera a) moltiplicato per un’aliquota di partecipazione non inferiore all’80%.
c) Misura di rivalutazione
Il capitale assicurato viene annualmente rivalutato nella misura di rivalutazione corrispondente al rendimento attribuito di cui alla precedente lettera b).
La misura annua di rivalutazione si ottiene scontando, per il periodo di un anno al tasso tecnico del 2%, la differenza fra il rendimento attribuito ed il suddetto tasso tecnico già conteggiato nel calcolo del capitale iniziale.
d) Rivalutazione del capitale
Nel corso del periodo di pagamento dei premi, il capitale rivalutato è determinato sommando al capitale in vigore nel periodo annuale precedente:
• un importo ottenuto moltiplicando il capitale iniziale per la misura di rivalutazione ridotta nella proporzione in cui il numero dei premi annui corrisposti sta al numero di premi annui contrattualmente pattuiti;
• un ulteriore importo ottenuto moltiplicando la misura della rivalutazione per la differenza tra il capitale in vigore nel periodo annuale precedente e quello iniziale.
Terminato il periodo di pagamento dei premi, o nel caso in cui il contratto sia stato ridotto ai sensi dell’articolo 12, il capitale rivalutato è determinato sommando al capitale in vigore alla ricorrenza anniversaria precedente l’importo ottenuto moltiplicando quest’ultimo per la misura di rivalutazione di cui alla lettera c).
Art. 12 - Riduzione
Qualora il Contraente interrompa il pagamento dei premi dopo che siano state corrisposte almeno tre annualità di premio, il contratto rimane in vigore, libero da ulteriori premi, per un capitale ridotto che sarà determinato dividendo il valore di riscatto – calcolato al momento della sospensione del pagamento dei premi ai sensi del successivo art. 13 – per il coefficiente riportato nella Tabella A (riportata al Punto 6.1.2 della Nota Informativa), preso in corrispondenza dell’età raggiunta dall’Assicurato allo stesso momento.
Il capitale ridotto così calcolato verrà rivalutato ad ogni ricorrenza anniversaria che coincida o sia successiva alla sospensione del pagamento dei premi secondo quanto stabilito al precedente articolo 11, lettera d).
VITTORIA SENZA TEMPO
Il capitale ridotto può essere riscattato in qualsiasi momento per un importo ottenuto moltiplicando il capitale ridotto in vigore al momento della richiesta del riscatto per il coefficiente riportato nella Tabella A suddetta preso in corrispondenza dell’età raggiunta dell’Assicurato in quel momento.
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Art. 13 - Riscatto
Dopo il pagamento di almeno tre annualità di premio, il contratto, su esplicita richiesta del Contraente, è riscattabile.
Il contratto può essere riscattato sia durante il pagamento dei premi che in epoca successiva.
A) Il valore di riscatto durante il pagamento dei premi si ottiene:
1) sommando al capitale inizialmente assicurato, ridotto nella proporzione in cui i premi annui corrisposti – con eventuali frazioni – sta al numero dei premi annui pattuiti, la differenza fra il capitale rivalutato in vigore al momento della richiesta del riscatto e il capitale inizialmente assicurato.
2) moltiplicando l’importo così ottenuto per il coefficiente riportato nella Tabella A (di cui al Punto 6.1.2 della Nota Informativa), preso in corrispondenza dell’età raggiunta dall’Assicurato al momento della richiesta del riscatto;
3) detraendo dall’ammontare così ottenuto il 75% del premio annuo netto costante, ridotto della proporzione in cui il numero dei premi annui non corrisposti, con eventuali frazioni, sta al numero dei premi annui pattuiti.
B) Il valore di riscatto dopo il pagamento di tutti i premi pattuiti si ottiene:
• moltiplicando il capitale rivalutato in vigore al momento della richiesta del riscatto per il coefficiente riportato nella Tabella A summenzionata, preso in corrispondenza dell’età raggiunta dall’Assicurato in quel momento.
Per età non intere i coefficienti in Tabella A si calcolano per interpolazione lineare.
Ai fini del calcolo di riscatto, come data di richiesta dello stesso viene considerata la data in cui è stata consegnata alla Società tutta la documentazione necessaria elencata al successivo articolo 17.
Al termine del periodo di pagamento dei premi è data facoltà al Contraente di riscattare parzialmente il contratto a condizione che il capitale residuo sia almeno pari a 1.500,00 euro e che il capitale riscattato sia almeno pari a 1.000,00 euro. A seguito del riscatto parziale il capitale assicurato verrà ridotto per un importo pari al valore di riscatto parziale diviso per il coefficiente riportato nella summenzionata Tabella A, preso in corrispondenza dell’età raggiunta dall’Assicurato al momento della richiesta di riscatto.
Art. 14 - Opzioni esercitabili in caso di riscatto totale
Al termine del periodo di pagamento dei premi su richiesta del Contraente, il capitale liquidabile in caso di riscatto totale, al netto delle imposte, può essere convertito in una rendita rivalutabile sulla testa dell’Assicurato.
Le opzioni di rendita sono le seguenti:
• rendita annua da corrispondere finché il Vitaliziato sia in vita;
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• rendita annua da corrispondere in modo certo per un prestabilito numero di anni e, successivamente, finché il Vitaliziato sia in vita;
• rendita annua vitalizia su due teste, quella del Vitaliziato e quella di altra persona designata, reversibile totalmente o parzialmente sulla testa superstite.
La conversione del capitale in rendita è possibile a condizione che l’importo annuo di quest’ultima risulti non inferiore a 3.000,00 euro.
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I coefficienti di conversione per la determinazione della rendita annua di opzione, le condizioni regolanti l’erogazione e la rivalutazione della stessa saranno quelle in vigore al momento dell’esercizio di opzione e saranno preventivamente sottoposte all’approvazione del Contraente.
Art. 15 - Cessione, pegno e vincolo
Il Contraente può cedere ad altri il contratto, così come può darlo in pegno o comunque vincolare le somme assicurate. Tali atti diventano efficaci soltanto quando la Società, a seguito di comunicazione scritta del Contraente, ne abbia fatto annotazione sull’originale di polizza o su appendice.
Nel caso di pegno o vincolo, le operazioni di riscatto, a seconda dei casi, richiedono l’assenso scritto del Creditore pignoratizio o del Vincolatario.
Art.16 - Beneficiari
Il Contraente designa, al momento della sottoscrizione del contratto, il Beneficiario e può in qualsiasi momento revocare o modificare tale designazione per iscritto (artt. 1920 e 1921 C.C.), con le modalità indicate nell’ultimo capoverso.
La designazione dei Beneficiari non può essere revocata e modificata nei seguenti casi:
• dopo che il Contraente ed il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto alla Società, rispettivamente, la rinuncia al potere di xxxxxx e l’accettazione del beneficio;
• dopo la morte del Contraente;
• dopo che, verificatosi l’evento previsto, il Beneficiario abbia comunicato per iscritto alla Società di volersi avvalere del beneficio.
In tali casi, le operazioni di recesso, pegno o vincolo di polizza, richiedono l’assenso scritto dei Beneficiari.
La dichiarazione di revoca o modifica del Beneficiario deve essere fatta a mezzo raccomandata o disposta per testamento, purché la designazione testamentaria faccia riferimento in maniera espressa alla polizza vita.
Art. 17 - Pagamenti della Società
Tutti i pagamenti della Società avvengono dietro espressa richiesta degli aventi diritto.
La richiesta di liquidazione viene formulata compilando il corrispondente modulo allegato alle presenti condizioni o comunque fornendo le informazioni ivi richieste, allegando i documenti necessari a verificare l’effettiva esistenza dell’obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto. La richiesta di liquidazione può essere consegnata all’Intermediario presso cui è stato stipulato il contratto o essere inviata direttamente alla Direzione della Società. In ogni caso la richiesta deve essere indirizzata a:
Vittoria Assicurazioni S.p.A. – Direzione Vita – Xxx Xxxxxxx Xxxxxxxx, 0 – 20149.
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Ai fini del calcolo del valore di riscatto come data di richiesta di liquidazione viene considerata la data in cui quest’ultima è stata consegnata alla Società completa di tutta la documentazione necessaria.
La Società esegue il pagamento dovuto al più tardi entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione di cui sopra. Decorso tale termine, sono dovuti gli interessi moratori, a partire dal termine stesso, calcolati in base al saggio legale di interesse. Il pagamento viene
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effettuato tramite l’Intermediario presso il quale il contratto è stato stipulato o direttamente mediante bonifico bancario sul conto corrente indicato dal Beneficiario.
a) Liquidazioni per riscatto
Alla richiesta di riscatto sottoscritta dal Contraente vanno allegati i seguenti documenti:
• originale di polizza o dichiarazione di smarrimento della stessa, con eventuali appendici (solo nel caso di riscatto totale);
• in presenza di pegno o vincolo, atto di assenso alla richiesta sottoscritta dal Creditore o dal Vincolatario;
• copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del Contraente.
b) Liquidazioni per decesso dell’Assicurato
La richiesta di liquidazione del contratto a seguito di decesso dell’Assicurato viene effettuata dai Beneficiari designati allegando i seguenti documenti:
• originale di polizza o dichiarazione di smarrimento della stessa, con eventuali appendici;
• certificato anagrafico di morte dell’Assicurato;
• solo qualora Assicurato e Contraente siano la stessa persona: atto notorio o dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà contenente anche l’indicazione che il Contraente è deceduto senza lasciare testamento; nel caso in cui esista un testamento è necessario fornire copia autentica di quest’ultimo;
– qualora la designazione dei Beneficiari sia stata resa in forma generica (ad esempio il coniuge, i figli, ecc.) la documentazione idonea a identificare tali aventi diritto;
– in presenza di pegno o vincolo, atto di assenso alla richiesta sottoscritta dal Creditore o dal Vincolatario;
– copia di un documento di riconoscimento in corso di validità di ogni avente diritto;
– decreto del giudice tutelare se uno o più aventi diritto alla liquidazione sono minorenni o incapaci.
Art. 18 - Foro Competente
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Per le eventuali controversie relative al presente contratto il Foro Competente è quello del luogo di residenza o di domicilio del Consumatore.
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Regolamento del Fondo Vittoria Rendimento Mensile
a) Viene attuata una speciale forma di gestione degli investimenti, separata da quella delle altre attività della Vittoria Assicurazioni S.p.A., che viene contraddistinta con il nome “FONDO VITTORIA RENDIMENTO MENSILE”.
La gestione del FONDO VITTORIA RENDIMENTO MENSILE è conforme al Regolamento ISVAP n. 38 del 3 giugno 2011 (di seguito il “Regolamento n. 38”) e si atterrà a eventuali successive disposizioni.
b) Il FONDO VITTORIA RENDIMENTO MENSILE è denominato in Euro.
c) Il periodo di osservazione per la determinazione del tasso medio di rendimento decorre dal 1° gennaio fino al 31 dicembre del medesimo anno. All’interno del periodo di osservazione, viene inoltre determinato un tasso medio di rendimento al termine di ciascun mese di calendario con riferimento ai 12 mesi di calendario trascorsi; tale rendimento viene eventualmente riconosciuto ove previsto dalle condizioni di polizza.
d) IL FONDO VITTORIA RENDIMENTO MENSILE ha per obiettivo la rivalutazione dei capitali investiti, garantendo nel tempo una equa partecipazione degli assicurati ai risultati finanziari della gestione. A tal fine persegue una strategia di investimento prevalentemente orientata verso titoli obbligazionari e strumenti di liquidità denominati in Euro, anche tramite l’acquisto di quote di Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (OICR). Il Fondo può inoltre investire in quote o azioni di società immobiliari, in altri titoli di capitale e in generale in tutte le attività ammesse dalla normativa di settore, nel rispetto dei seguenti limiti:
• gli investimenti in titoli obbligazionari e in strumenti di liquidità denominati in Euro, effettuati direttamente o tramite l’acquisto di quote di OICR, dovranno rappresentare almeno il 55% del portafoglio;
• gli investimenti nel comparto immobiliare (terreni, fabbricati, società immobiliari, quote o azioni di società immobiliari o quote di OICR immobiliari) non potranno superare il 40% del portafoglio;
• gli investimenti diversi da quelli ai punti precedenti non potranno superare il 30% del portafoglio.
Tali limiti potranno essere temporaneamente derogati in particolari momenti di vita del Fondo, ad esempio nel caso di termine prossimo della gestione del Fondo.
La gestione può comprendere investimenti in strumenti finanziari o altri attivi emessi, gestiti o promossi da soggetti appartenenti al Gruppo Vittoria Assicurazioni o collegati allo stesso elencati nell’art. 5 del Regolamento ISVAP 27 maggio 2008, n.25. Tali investimenti non potranno superare il 30% del portafoglio.
Gli strumenti finanziari derivati possono venire utilizzati nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa vigente in materia di attività a copertura delle riserve tecniche.
e) Il Fondo Vittoria rendimento Mensile non è dedicato a un particolare segmento di clientela o tipo di polizze.
f) Il valore delle attività della gestione separata non potrà essere inferiore alle riserve matematiche costituite per i contratti a prestazioni rivalutabili in base ai rendimenti realizzati dalla gestione stessa.
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g) La Società si riserva di effettuare modifiche al presente regolamento derivanti dall’adeguamento dello stesso alla normativa primaria e secondaria vigente oppure, se ciò non è sfavorevole agli assicurati, a fronte di mutati criteri gestionali. Inoltre, la Società si riserva di apportare al presente Regolamento, quelle modifiche che si rendessero necessarie a seguito di cambiamenti dell’attuale legislazione fiscale.
h) Sul FONDO VITTORIA RENDIMENTO MENSILE possono gravare unicamente le spese relative all’attività di verifica contabile effettuata dalla società di revisione e quelle
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effettivamente sostenute per l’acquisto e la vendita delle attività della gestione separata. Non sono consentite altre forme di prelievo, in qualsiasi modo effettuate.
i) il rendimento del FONDO VITTORIA RENDIMENTO MENSILE beneficia di eventuali utili derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti dall’impresa in virtù di accordi con soggetti terzi e riconducibili al patrimonio della gestione.
j) Il tasso medio di rendimento della gestione separata, relativo al periodo di osservazione di cui alla lettera c) del presente Regolamento, è determinato rapportando il risultato finanziario della gestione separata alla giacenza media delle attività della gestione stessa. Il risultato finanziario della gestione separata è costituito dai proventi finanziari di competenza conseguiti dalla gestione stessa, comprensivi degli scarti di emissione e di negoziazione di competenza, dagli utili realizzati e dalle perdite sofferte nel periodo di osservazione. Gli utili realizzati comprendono anche quelli derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti dall’impresa in virtù di accordi con soggetti terzi e riconducibili al patrimonio della gestione separata. Le plusvalenze e le minusvalenze vanno prese in considerazione, nel calcolo del risultato finanziario, solo se effettivamente realizzate nel periodo di osservazione. Il risultato finanziario è calcolato al netto delle spese effettivamente sostenute per l’acquisto e la vendita delle attività, per l’attività di verifica contabile ed al lordo delle ritenute di acconto fiscale. Gli utili e le perdite da realizzo sono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nel libro mastro della gestione separata di cui all’articolo 12 del Regolamento n. 38. Il valore di iscrizione nel libro mastro di una attività di nuova acquisizione è pari al prezzo di acquisto. La giacenza media delle attività della gestione separata è pari alla somma delle giacenze medie nel periodo di osservazione dei depositi in numerario, degli investimenti e di ogni altra attività della gestione separata. La giacenza media nel periodo di osservazione degli investimenti e delle altre attività è determinata in base al valore di iscrizione nel libro mastro della gestione separata. I criteri di valutazione impiegati ai fini del calcolo della giacenza media non possono essere modificati, salvo in casi eccezionali. In tale eventualità, il rendiconto riepilogativo della gestione separata di cui all’articolo 13 del Regolamento n.38 è accompagnato da una nota illustrativa che riporta le motivazioni dei cambiamenti nei criteri di valutazione ed il loro impatto economico sul tasso medio di rendimento della gestione separata.
k) Il FONDO VITTORIA RENDIMENTO MENSILE è annualmente sottoposto alla verifica da
parte di una Società di revisione iscritta nell’apposito registro previsto dalla normativa vigente.
l) Il presente regolamento è parte integrante delle condizioni di assicurazione.
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Data dell’ultimo aggiornamento: 31 maggio 2013
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Glossario
Per agevolare la comprensione dei termini assicurativi che con maggior frequenza ricorrono nel presente fascicolo, di seguito si riportano quelli d’uso più comune con le relative definizioni:
Anno (annuo)
Periodo di tempo la cui durata è pari a 360 giorni.
Annuale (durata)
Periodo di tempo la cui durata è pari a 360 giorni.
Appendice
Documento che forma parte integrante del Contratto e che viene emesso unitamente o in seguito a questo ai fini dell’efficacia delle modifiche del Contratto.
Assicurato
È la persona fisica, che può coincidere o meno con il Contraente, sulla cui vita è stipulato il Contratto di assicurazione. Le prestazioni del Contratto sono determinate in funzione dei suoi dati anagrafici e degli eventi attinenti alla sua vita.
Beneficiari
Sono le persone fisiche o giuridiche designate dal Contraente che hanno il diritto di riscuotere le prestazioni garantite al verificarsi degli eventi previsti dal contratto.
Capitale assicurato
È il capitale iniziale indicato in polizza determinato in funzione del premio annuo, dell’età dell’Assicurato, della durata contrattuale e della frequenza di pagamento prescelta incrementato delle rivalutazioni annue di volta in volta riconosciute al contratto.
Carenza
Periodo di tempo che intercorre tra l’entrata in vigore del Contratto e l’inizio della garanzia.
Cessione
È la possibilità del Contraente di trasferire diritti ed obblighi contrattuali a terzi.
Conclusione del contratto
È l’atto che esprime l’accettazione da parte della Società della proposta di contratto sottoscritta dal Contraente. L’accettazione può avvenire mediante espressa comunicazione scritta da parte della Società o con la consegna dell’originale di polizza sottoscritta dalla medesima.
Condizioni di Polizza
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Insieme delle clausole che disciplinano il Contratto di assicurazione.
Conflitto di interesse
Insieme di tutte quelle situazioni in cui l’interesse della Società può collidere con quello del Contraente.
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Contraente
È la persona fisica o giuridica che stipula il contratto con la Società, paga il premio e dispone dei diritti derivanti dal contratto stesso.
Costi gravanti sul premio
Parte del premio versato dal Contraente destinata a coprire i costi commerciali e amministrativi della Società.
Data di decorrenza
È la data d’inizio del contratto e, sempre che il premio sia stato regolarmente corrisposto, dalla quale decorre l’efficacia del contratto.
Durata pagamento premi
È il periodo durante il quale è previsto il pagamento dei premi.
Fascicolo Informativo
L’insieme della documentazione informativa da consegnare al potenziale cliente, composto da:
• Informativa sulla privacy e sulle tecniche di comunicazione a distanza;
• Scheda Sintetica;
• Nota Informativa;
• Condizioni di Polizza, comprensive del Regolamento del Fondo;
• Glossario;
• Moduli amministrativi;
• Proposta.
IVASS
Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione sulla base delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo.
Fondo (o Fondo a Gestione Separata)
È una speciale forma di gestione degli investimenti separata dalle altre attività della Società i cui rendimenti determinano l’ammontare delle prestazioni contrattuali. Le prestazioni del presente contratto sono collegate al Fondo Vittoria Rendimento Mensile.
Mese (mensile)
Periodo di tempo la cui durata è pari a 30 giorni.
Nota Informativa
È il documento redatto secondo le disposizioni dell’IVASS che la Società deve consegnare al Contraente prima della sottoscrizione del contratto di assicurazione e che contiene informazioni relative alla Società, al contratto stesso e alle sue caratteristiche finanziarie ed assicurative.
Pegno
È l’atto mediante il quale la polizza viene data in pegno a favore di xxxxx. Tale atto diventa efficace solo a seguito di annotazione sulla polizza o su appendice.
Premio
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È la somma che il Contraente paga a fronte delle prestazioni garantite dal contratto.
Polizza
È il documento che comprova l’esistenza del contratto. Essa è rappresentata dal simplo di polizza appositamente predisposto dalla Società o, in suo difetto, dalla proposta di polizza corredata dalla comunicazione della Società di accettazione della stessa.
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Proposta
È il documento mediante il quale è manifestata la volontà del Contraente – in qualità di Proponente – di stipulare il contratto ed in cui vengono raccolti i dati necessari per l’emissione di quest’ultimo.
Opzioni
Sono le diverse scelte esercitabili dal Contraente in caso di riscatto totale del contratto mediante le quali è possibile convertire l’importo liquidato in una rendita vitalizia.
Recesso
Consiste nella facoltà del Contraente di annullare il contratto entro trenta giorni dalla sua conclusione.
Regolamento Isvap 38/2011
Concerne la costituzione e l’amministrazione delle gestioni separate, ivi compresa l’individuazione dei limiti degli importi che possono essere movimentati sia in fase di ingresso che in fase di uscita dalla gestione, nonché, in caso di superamento di tali limiti, idonei presidi da adottare. Il fine è la maggior tutela possibile della generalità dei Contraenti.
Revoca della proposta
È la possibilità del Contraente di annullare la proposta fino al momento della conclusione del contratto
Ricorrenza anniversaria
È la data coincidente con un anniversario della data di decorrenza della polizza.
Riduzione
Diminuzione della prestazione inizialmente assicurata conseguente alla scelta effettuata dal contraente di sospendere il pagamento dei premi periodici, determinata tenendo conto dei premi effettivamente pagati rispetto a quelli originariamente pattuiti.
Riscatto parziale
È la facoltà del Contraente di richiedere anticipatamente parte del capitale maturato e riscuotere un importo determinato secondo quanto indicato nelle Condizioni Contrattuali.
Riscatto totale
È la facoltà del Contraente di estinguere anticipatamente il contratto e riscuotere un importo determinato secondo quanto indicato nelle Condizioni Contrattuali.
Riserva Matematica
È l’importo che la Società costituisce accantonando parte del premio versato per far fronte agli obblighi futuri assunti verso i Beneficiari.
Società
È l’impresa autorizzata ad esercitare l’attività assicurativa. Nel presente contratto il termine Società viene utilizzato per indicare Vittoria Assicurazioni S.p.A.
Tasso tecnico
È il tasso di interesse annuo utilizzato per calcolare alla decorrenza del contratto e in base ai premi pattuiti l’ammontare delle prestazioni iniziali.
VITTORIA SENZA TEMPO
Vincolo
È l’atto in base al quale le prestazioni contrattuali possono essere vincolate a favore di terzi. Il vincolo diventa efficace solo con specifica annotazione sulla polizza o su appendice.
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Vittoria Assicurazioni S.p.A. - Cap. Soc. Euro 67.378.924 int. vers.
P. IVA, C.F. e Reg. Imprese di Milano n. 01329510158 - Sede e Direzione: Italia 20149 - Xxxxxx - Xxx Xxxxxxx Xxxxxxxx, 0 - Iscritta all’Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione sezione I n.1.00014 - Capogruppo del Gruppo Vittoria Assicurazioni iscritto all’Albo dei Gruppi Assicurativi n. 008
Direzione Vita/Ufficio Gestione
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2° UFFICIO ATTI PRIVATI DEMANIO
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Vittoria Assicurazioni S.p.A. - Cap. Soc. Euro 67.378.924 int. vers.
Direzione Vita/Ufficio Liquidazioni
P. IVA, C.F. e Reg. Imprese di Milano n. 01329510158 - Sede e Direzione: Italia 20149 - Xxxxxx - Xxx Xxxxxxx Xxxxxxxx, 0 - Iscritta all’Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione sezione I n.1.00014 - Capogruppo del Gruppo Vittoria Assicurazioni iscritto all’Albo dei Gruppi Assicurativi n. 008
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Vittoria Assicurazioni S.p.A. - Cap. Soc. Euro 67.378.924 int. vers.
P. IVA, C.F. e Reg. Imprese di Milano n. 01329510158 - Sede e Direzione: Italia 20149 - Xxxxxx - Xxx Xxxxxxx Xxxxxxxx, 0 - Iscritta all’Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione sezione I n.1.00014 - Capogruppo del Gruppo Vittoria Assicurazioni iscritto all’Albo dei Gruppi Assicurativi n. 008
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Proposta di Assicurazione per Forze Armate e Personale Civile del Ministero della Difesa, Polizia di Stato, Guardia di Finanza e Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco
800-083435
P R O G R A M M A
per
OGGI il DOMANI
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La ringraziamo innanzi tutto per la preferenza accordata al piano assicurativo “Programma Oggi per il Domani”, predisposto da Vittoria Assicurazioni per garantire tutti coloro che si stanno preparando o hanno già assunto un compito particolarmente importante all'interno del nostro Paese.
Il consulente Xxxxxxxx Xx avrà già sicuramente illustrato nel dettaglio le informazioni relative a "Programma Oggi per il Domani": questo fascicolo ne riporta invece gli aspetti for ali.
Nel Fascicolo Informativo, di cui la presente proposta è parte integrante, potrà trovare tutti i riferimenti normativi relativi a contratto, nonché le modalità per la denuncia di eventuali sinistri.
Sottoscrivendo
tale
programma,
comprendente anche la specifica delega al pagamento tramite trattenuta sullo stipendio che sarà effettuata direttamente dall’Amministrazione a cui Lei fa capo, darà
corso al piano assicurativo prescelto.
MILE
Gentile Cliente,
FA
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A tal proposito precisiamo che in tempi successivi Le sarà recapitata la documentazione attestante la copertura assicurativa e La informiamo che, per qualsiasi chiarimento o comunicazione, potrà contattare il Servizio Clienti Vittoria, al Numero Verde riportato in copertina.
Nel ringraziarLa infine per la Sua scelta, desideriamo formularLe i nostri migliori saluti.
Vittoria Assicurazioni S.p.A.
MILE
Riconosciuta per affidabilità ed efficienza, Vittoria Assicurazioni opera oggi in tutti i settori assicurativi e fonda la propria attività su una lunga esperienza maturata fin dal 1921, sempre in primo piano nella tutela assicurativa e previdenziale delle realtà sia familiari che aziendali, con una capillare organizzazione commerciale costituita da oltre 600 punti vendita tra Agenzie e Sub-Agenzie e diversi Istituti Bancari.
Grazie alla maturata esperienza nel cam o
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assicurativo nell’arco di quasi un secolo, oggi si può tranquillamente afferma e che la professionalità, l’impegno e la serietà con cui Vittoria Assicurazioni tutela i propri clienti, uniti alla trasparenza dei con ratti e la massima chiarezza verso i suoi assicurati, abbiano
riscontrato la p ena soddisfazione ed i
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consensi di molte realtà socio-economiche con cui la compagnia assicurativa interagisce, in particolare le 300.000 famiglie italiane che
affid no la propria tutela a Xxxxxxxx
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P R O G R A M M A
per il
SOCIETÀ PER AZIONI - CAP. SOC. EURO 67.378.924 INT. VERS. - P.IVA, C.F. E REG. IMPRESE DI MILANO N. 01329510158 - SEDE E DIREZIONE: ITALIA - 20149 MILANO - VIA
OGGI
DOMANI
XXXXXXX XXXXXXXX 2- ISCRITTA ALL’ALBO IMPRESE DI ASSICURAZIONE E RIASSICURAZIONE SEZIONE I N.1.00014 - CAPOGRUPPO DEL GRUPPO VITTORIA ASSICURAZIONI ISCRITTO ALL’ALBO DEI GRUPPI ASSICURATIVI N. 008
V I T A
QUESTIONARIO PER LA VALUTAZIONE DELL’ADEGUATEZZA AI SENSI DELL’ART. 52 DEL REGOLAMENTO ISVAP 5/2006
COGNOME
NOME
GENTILE CLIENTE, IL PRESENTE QUESTIONARIO HA LO SCOPO DI ACQUISIRE, NEL SUO INTERESSE, INFORMAZIONI NECESSARIE A VALUTARE L’ADEGUATEZZA DEL CONTRATTO CHE INTENDE SOTTOSCRIVERE NEL RISPETTO DELLE SUE ESIGENZE, TENENDO PRESENTE CHE LA MANCANZA DI TALI INFORMAZIONI OSTACOLA LA
RISPARMIO
VALUTAZIONE DELLA CONGRUITÀ DELLA POLIZZA, QUALORA LEI NON INTENDA FORNIRE TALI INFORMAZIONI, LE CHIEDIAMO GENTILMENTE DI S “DICHIARAZIONE DI RIFIUTO DI FORNIRE LE INFORMAZIONI RICHIESTE” SOTTO RIPORTATA.
TTOSCRIVERE LA
1. OBIETTIVI ASSICURATIVI-PREVIDENZIALI CHE INTENDE PERSEGUIRE CON IL CONTRATTO: intendo
PERSEGUIRE RENDIMENTI FINANZIARI INTERESSANTI ASSUMENDO UN CERTO GRADO DI RISCHIO FINANZIARIO TALE PER CUI IL RISULTATO FINALE POTREBBE RISULTARE INFERIORE ALLE ATTESE, AL LIMITE ANCHE ALLA SOMMA INIZIALMENTE INVESTITA.
COSTITUIRE UNA PENSIONE INTEGRATIVA DA PERCEPIRE ALLA MATURAZIONE DEI DIRITTI PENSIONISTICI DI BASE. INTENDO A SICURARMI LA CONTINUITÀ DI REDDITO MEDIANTE UNA RENDITA VITALIZIA DA PERCEPIRE IMMEDIATAMENTE IMPIEGANDO UN CAPITALE GIÀ DISPO IBILE.
PERSEGUIRE RENDIMENTI FINANZIARI CARATTERIZZATI DA UNA CERTA STABILITÀ NEL TEMPO CON LA GARANZIA DI UN RENDIMENTO MINIMO.
ATTIVARE DELLE COPERTURE ASSICURATIVE SULLA MIA PERSONA CONTRO EVENTI INATTESI A TUTELA DEI MIEI FAMILIARI E/O DELLE NECESSITÀ CHE POSSONO EMERGERE IN ETÀ AVANZATA.
ATTUALMENTE POSSIEDE ALTRI CONTRATTI VITA?
POCO PROBABILE
PROBABILE
HO DELLE PERSONE A CARICO (NON NECESSARIAMENTE E NON SOLO FISCALMENTE) QUALI CONIUGE, FIGLI O ALTRE
PROTEZIONE
RISPARMIO
PREVIDENZA
INVESTIMENTO
4. RISCHIO FINANZIARIO CHE INTENDE ASSUMERE CON L’INVESTIMENTO
NO
SI
3. ALTRI SOGGETTI DA TUTELARE
ALTA
BASSA
2. ASPETTATIVE DI LIQUIDITÀ DELL’INVESTIMENTO:
come ritiene la necessità di dover ricorrere anticipatamente, rispetto al previsto, alle risorse impiegate nell’investimento?
NESSUNO
PROTEZIONE
RISPARMIO
PREVIDENZA
INVESTIMENTO
1.A SITUAZIONE ASSICURATIVA ATTUALE
M
M
M
M
M
M
M
NON SONO DISPOSTO AD ACCETTARE OSCILLAZIONI DEL VALORE DEL MIO INVESTIMENTO NEL TEMPO E DI CONSEGUENZA ACCETTO RENDIMENTI MODESTI MA SICURI NEL TEMPO.
SONO DISPOSTO AD ACCETTARE POSSIBILI LIMITATE OSCILLAZIONI DEL VALORE DEL MIO INVESTIMENTO NEL TEMPO CON LA PROSPETTIVA DI UNA LIMITATA OTTIMIZZAZIONE DEI RENDIMENTI.
SONO DISPOSTO AD ACCETTARE POSSIBILI OSCILLAZIONI DEL VALORE DEL MIO INVESTIMENTO NEL TEMPO CON LA PROSPETTIVA DI UNA OTTIMIZZAZIONE DEI RENDIMENTI E NELLA CONSAPEVOLEZZA CHE CIÒ COMPORTA IL RISCHIO DI RISULTATI INFERIORI AL CAPITALE INVESTITO. SONO DISPOSTO AD ACCETTARE POSSIBILI FORTI OSCILLAZIONI DEL VALORE DEL MIO INVESTIMENTO NEL TEMPO CON LA PROSPETTIVA DI UNA FORTE OTTIMIZZAZIONE DEI RENDIMENTI E NELLA CONSAPEVOLEZZA CHE CIÒ COMPORTA IL RISCHIO DI RISULTATI ANCHE NOTEVOLMENTE INFERIORI AL CAPITALE INVESTITO.
NON OLTRE I 5 ANN
NON OLTRE I 10 ANNI
OLTRE I 10 ANNI
NON OLTRE 10.000 EURO
NON OLTRE 50.000 EURO
OLTRE 50.000 EURO
CONTRATTO A TEMPO INDET RMINATO
CONTRATTO TEMPORANE , XX.XX.XX, A PROGETTO, ECC.
PENSIONATO
NON OLTRE 5.000 EURO
NON OLTRE 15.000 EURO
OLTRE 15.000 EURO
ALTO
MEDIO
BASSO
NULLO
DICHIARAZIONE DI ADEGUATEZZA DEL CONTRATTO
ALTA
MEDIA
BASSA
8. CAPACITÀ DI RISPARMIO ANNUO (TENUTO CONTO DELLA SUA ATTUALE SITUAZIONE FINANZIARIA)
RESTI INVARIATO O DIMINUISCA
AUMENTI
7.A CRESCITA FUTURA DEL REDDITO ANNUO: RITENGO CHE IN FUTURO IL MIO REDDITO ANNUO
NON OCCUPATO
AUTONOMO/LIBERO PROFESSIONISTA
OCCUPATO CON:
7. INFORMAZIONI SULLO STATO OCCUPAZIONALE
ALTA
MEDIA
BASSA
6. DISPONIBILITÀ PATRIMONIALE PER L’INVESTIMENTO
LUNGO
MEDIO
BREVE
5. ORIZZONTE TEMPORALE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI
A
DICHIARO DI ESSERE STATO INFORMATO DAL QUI PRESENTE INTERMEDIARIO CHE, SULLA BASE DELLE INFORMAZIONI DA ME FORNITE, LA PROPOSTA ASSICURATIVA RISULTA ADEGUATA ALLE MIE ESIGENZE ASSICURATIVE
DATA FIRMA DEL CONTRAENTE FIRMA DELL’INTERMEDIARIO
DICHIARAZIONE DI RIFIUTO DI FORNIRE LE INFORMAZIONI
DICHIARO DI NON VOLER RISPONDERE ALLE DOMANDE RIPORTATE NEL “QUESTIONARIO PER LA VALUTAZIONE DELL’ADEGUATEZZA DEL CONTRATTO”, NELLA CONSAPEVOLEZZA CHE CIÒ OSTACOLA LA VALUTAZIONE DELL’ADEGUATEZZA DEL CONTRATTO ALLE MIE ESIGENZE ASSICURATIVE.
DATA FIRMA DEL CONTRAENTE FIRMA DELL’INTERMEDIARIO
DICHIARAZIONE DI VOLONTÀ DI SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO IN CASO DI POSSIBILE INADEGUATEZZA
U
U
MOTIVO DELL’INADEGUATEZZA DELL’OFFERTA: DICHIARO DI ESSERE STATO INFORMATO DAL QUI PRESENTE INTERMEDIARIO DEI MOTIVI PER I QUALI, SULLA BASE DELLE INFORMAZIONI DISPONIBILI, LA PROPOSTA ASSICURATIVA NON RISULTA, O POTREBBE NON RISULTARE, ADEGUATA ALLE MIE ESIGENZE ASSICURATIVE. DICHIARO ALTRESÌ DI VOLER COMUNQUE SOTTOSCRIVERE IL RELATIVO CONTRATTO.
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2° UFFICIO ATTI PRIVATI DEMANIO
MILANO
FIRMA DEL CONTRAENTE
2° UFFICIO ATTI PRIVATI DEMANIO
MILANO
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DATA FIRMA DELL’INTERMEDIARIO
SOCIETÀ PER AZIONI - CAP. SOC. EURO 67.378.924 INT. VERS. - P.IVA, C.F. E REG. IMPRESE DI MILANO N. 01329510158 - SEDE E DIREZIONE: ITALIA - 20149 MILANO - VIA XXXXXXX XXXXXXXX 2- ISCRITTA ALL’ALBO IMPRESE DI ASSICURAZIONE E RIASSICURAZIONE SEZIONE I N.1.00014 - CAPOGRUPPO DEL GRUPPO VITTORIA ASSICURAZIONI ISCRITTO ALL’ALBO DEI GRUPPI ASSICURATIVI N. 008
P R O G R A M M A
OGGI per il DOMANI
V I T A
PROGRAMMA VITA INTERA (TAR. 321 NM – FASCICOLO INF. MOD. PB 002.023.1212001.182.1011 E PROGETTO ESEMPLIFICATIVO PERSONALIZZATO)
PROPOSTA DI ASSICURAZIONE - PROGRAMMA VITA
PROPOSTA X. | XXXXXXX /CODICE | CODICE PRODUTTORE | SUBCODICE PRODUTTORE |
CONTRAENTE/ASSICURATO | ||||||||||||
TITOLO - COGNOME E NOME | CODICE FISCALE | |||||||||||
RESIDENZA - INDIRIZZO | N. | LOCALITÀ | PROV. | CAP | ||||||||
RECAPITO TELEFONICO | INDIRIZZO E-MAIL | |||||||||||
DATA DI NASCITA / / | LUOGO DI NASCITA | PROV. | PROFESSIONE | |||||||||
STATO TABAGICO | 🞏FUMATORE | 🞏NON FUMATORE | ||||||||||
COD. SOTTOGR. | COD. GRUPPO | DOCUMENTO IDENTIFICATIVO VALIDO | N. DOCUMENTO | RILASCIATO DA | IN DATA / / |
ASSICURATO (DA COMPILARE OVE NON SIA COINCIDENTE CON IL CONTRAENTE) | ||||
TITOLO - COGNOME E NOME | CODICE FISCALE | |||
RESIDENZA - INDIRIZZO | N. | LOCALITÀ | PROV. | CAP |
RECAPITO TELEFONICO | INDIRIZZO E-MAIL | |||
DATA DI NASCITA / / | LUOGO DI NASCITA | PROV. | PROFESSIONE | |
STATO TABAGICO 🞏FUMATORE 🞏NON FUMATORE |
FORMA ASSICURATIVA OGGI PER IL DOMANI - VITA CROCESEGNARE LA FORMA DI ASSICURAZIONE (O LE FORME) PRESCELTA (PRESCELTE) | |||||||
🞏PROGRAMMA VITTORIA SENZA TEMPO OGGI PER IL DOMANI (TAR. 000 X - XXXXXXXXX INF. MOD. PB 002.023.0613 E PROGETTO ESEMPLIFICATIVO PERSONALIZZATO) 🞏PROGRAMMA VITTORIA IN CRESCITA - COSTANTE (TAR. 372 A - FASCICOLO INF. MOD. PB 001.193.0613 E PROGETTO ESEMPLIFICATIVO PERSONALIZZATO) 🞏PROGRAMMA VITTORIA TUTELA FUTURO - CLASSIC (TAR. 107 C - FASCICOLO INF. MOD. PB 002.021.0613) 🞏PROGRAMMA VITTORIA FIANCO A FIANCO - LTC (TAR. 112 C - FASCICOLO INF. MOD. PB 002.022.0613) | |||||||
PROGRAMMA VITA | N. DI MENSILITÀ | RATA MENSILE (EURO) | COMPRENSIVA DEL DIRITTO DI EMISSIONE/QUIETANZAMENTO € 1,50 | ||||
🞏 VITTORIA SENZA TEMPO OGGI PER IL DOMANI (TAR. 321 N) | 120 | 180 240 | 300 | 🞎€ 50 | 🞎€ 75 | 🞎€ 85 | 🞎€ 100 |
🞏 VITTORIA IN CRESCITA - COSTANTE (TAR. 372 A) | 120 | 180 240 | 🞎€ 50 | 🞎€ 75 | 🞎€ 85 | 🞎€ 100 | |
🞏 VITTORIA TUTELA FUTURO - CLASSIC (TAR. 107 C) | 120 | 180 240 | 300 | 🞎€ 15 | 🞎€ 25 | ||
🞏 VITTORIA FIANCO A FIANCO - LTC (TAR. 112 C) | VITALIZIA | 🞎€ 15 | 🞎€ 25 |
GARANZIE COMPLEMENTARI
🞏ESONERO PAGAMENTO PREMI (PROGRAMMA 107 C)
🞏 ASSICURAZIONE COMPLEMENTARE INFORTUNI (SOLO PER I PROGRAMMI 321 NM E 107 CA)
🞏SENZA VISITA MEDICA
🞏VINCOLO A FAVORE DI
APPENDICI RICHIESTE
🞏
🞏 IL CONIUGE
🞏 I FIGLI IN PARTI UGUALI
🞏 GLI EREDI TESTAMENTARI LEGITTIMI
BENEFICIARI IN CASO DI MORTE DELL’ASSICURATO (PROGRAMMI 321 NMN , 372 A E 107 CA - DA NON CROCESEGNARE PER IL PROGRAMMA 112 CA)
🞏
🞏
IN CASO DI PIÙ DI UN BENEFICIARIO, INDICARE LA PERCENTUALE DEL BENEFICIO
BENEFICIARIO/I IN CASO DI VITA DELL’ASSICURATO A SCADENZA (PROGRAMMA 372 A)
M
A
PROGRAMMA CAPITALE DIFFERITO (TAR. 372 A - FASCICOLO INF. MOD. PB 001.193.1011 E PROGETTO ESEMPLIFICATIVO PERSONALIZZATO)
PROGRAMMA TEMPORANEA CASO MORTE (TAR. 107 CA - MOD. FASCICOLO INFORMATIVO PB 002.021.1212001.191.1011)
PROGRAMMA LTC (TAR. 112 CA - MOD. FASCICOLO INFORMATIVO PB 002.022.1212001.192.1011)
VITA XXXXXX (XXX. 000 X)
XXXXXXXX XXXXXXXXX (XXX. 372 A)
TEMPORANEA CASO XXXXX (XXX. 000 XX)
XXX (XXX. 112 CA)
120 180 240
120 180 240
120 180 240
(TAR. 321 N)
(TAR. 107 C)
(TAR. 112 C)
120
120
120
180
DICHIARAZIONI
IL CONTRAENTE/ASSICURANDO PRENDE ATTO CHE:
A) LE DICHIARAZIONI NON VERITIERE, INESATTE O RETICENTI RESE DAL SOGGETTO LEGITTIMATO A FORNIRE LE INFORMAZIONI RICHIESTE PER LA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO POSSONO COMPROMETTERE IL DIRITTO ALLA PRESTAZIONE;
B) PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA PROPOSTA CONTENENTE IL QUESTIONARIO, IL SOGGETTO DI CUI ALLA LETTERA A) DEVE VERIFICARE L’ESATTEZZA DELLE DICHIARAZIONI RIPORTATE NEL QUESTIONARIO STESSO;
M
A
A
C) ANCHE NEI CASI NON ESPRESSAMENTE PREVISTI DALL’IMPRESA, L’ASSICURANDO PUÒ CHIEDERE DI ESSERE SOTTOPOSTO A VISITA MEDICA PER CERTIFICARE L’EFFETTIVO STATO DI SALUTE, SOPPORTANDONE LE SPESE CONSEGUENTI.
PER LA SOTTOSCRIZIONE DEL PROGRAMMA “VITA INTERA” (321 N ), DEL PROGRAMMA “TEMPORANEA CASO MORTE” (107 C) E/ O DEL PROGRAMMA “LTC” (112 C) E’ NECESSARIO CHE L’ASSICURANDO RISPONDA ALLE SOTTOSTANTI 12 DOMANDE (LA COMPILAZIONE NON E’ RICHIESTA PER IL PROGRAMMA “CAPITALE DIFFERITO” - 372 A). IN CASO DI RISPOSTA POSITIVA AD UNA O PIU’ DOMANDE, L’ATTIVAZIONE DEL PROGRAMMA E’ SUBORDINATA AGLI ACCERTAMENTI SANITARI CHE LA SOCIETA’ SI RISERVA DI SVOLGERE, RICHIEDENDO ALL’ASSICURANDO IDONEA DOCUMENTAZIONE IN PROPOSITO.
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per il
SOCIETÀ PER AZIONI - CAP. SOC. EURO 67.378.924 INT. VERS. - P.IVA, C.F. E REG. IMPRESE DI MILANO N. 01329510158 - SEDE E DIREZIONE: ITALIA - 20149 MILANO - VIA
OGGI
DOMANI
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V I T A
PROPOSTA DI ASSICURAZIONE - PROGRAMMA VITA
DICHIARAZIONI
1 L’ASSICURANDO SVOLGE UNA DELLE SEGUENTI PROFESSIONI?
AUTOTRASPORTATORE DI MATERIALE ESPLOSIVO, PIROTECNICO, ADDETTO A LAVORI IN POZZI, CAVE, GALLERIE O MINIERE, GAS E MATERIE VELENOSE, PALOMBARO, SOMMERGIBILISTA, PARACADUTISTA, MILITARE CHE PARTECIPA A MISSIONI ALL’ESTERO, ADDETTI ALLA SICUREZZA PUBBLICA APPA TENENTI A CORPI SPECIALI, ADDETTI ALLA SICUREZZA PRIVATA IN MISSIONI ALL’ESTERO, ADDETTI AD ORGANI DI INFORMAZIONE IN ATTIVITÀ ALL’ESTERO?
INDICARE PROFESSIONE
2 L’ASSICURANDO SVOLGE UNA ATTIVITÀ SPORTIVA PERICOLOSA COME:
ALPINISMO (OLTRE IL 3° GRADO UIAA), SCI ALPINO FUORI PISTA, BOBLEIGH (GUIDOSLITTA), SKELETON (SLITTINO), IMMERSIONI SUBACQUEE CO AUTORESPIRATORE, SPELEOLOGIA, SALTI DAL TRAMPOLINO CON SCI O IDROSCI, GARE DI AUTOMOBILISMO E/O MOTOCICLISMO, MOTONAUTICA, PARACADUTISMO, PARAPENDIO, DELTAPLANO E ATTIVITÀ AFFINI?
INDICARE ATTIVITÀ SPORTIVA
3 IL PESO DELL’ASSICURANDO ESPRESSO IN CHILOGRAMMI SUPERA DI 15 LA PARTE DECIMALE DELLA SUA ALTEZZA ESPRESSA IN METRI?
MI
4 LA PRESSIONE ARTERIOSA DELL’ASSICURANDO È SUPERIORE A 150 DI MASSIMA OD A 90 DI MINIMA?
5 L’ASSICURANDO SOFFRE O HA SOFFERTO DI MALATTIE O MENOMAZIONI PSICO - FISICHE, TALI DA ALTERARE IL NORMALE BUONO STATO DI SALUTE E PER LE QUALI SIA STATO RICOVERATO? (AD ESCLUSIONE DI: XXXXX, APPENDICITE, COLECISTI, TONSILLE, VENE VARICOSE, EMORROIDI, PATOLOGIE TRAUMATICHE)
6 L’ASSICURANDO È IN TRATTAMENTO FARMACOLOGICO CONTINUATIVO PER MALATTIE CRONICHE?
7 L’ASSICURANDO HA EFFETTUATO TEST PER EPATITE B, C O HIV CHE ABBIANO AVUTO ESITO POSITIVO?
8. L’ASSICURANDO È AFFETTO DA ALCOLISMO, FA O HA MAI FATTO USO DI SOSTANZE STUPEFACENTI?
A
RISPONDERE ALLE ULTERIORI 4 DOMANDE ESCLUSIVAMENTE NEL CASO DI STIPULA DEL PROGRAMMA “LTC” 112 C.
9. BENEFICIA DI ESENZIONE TOTALE DAL TICKET SANITARIO IN RAGIONE DI PATOLOGIE CRONICHE, E/O RARE OPPURE HA FATTO RICHIESTA PER OTTENERLA?
10.LE VIENE O LE E’ STATA RICONOSCIUTA UNA PENSIONE DI INVALIDITA’ SUPERIORE OD UGUALE AL 10%, OPPURE HA GIA’ FATTO RICHIESTA PER LA PENSIONE DI INVALIDITÀ?
11.NEGLI ULTIMI 5 ANNI, E’ STATO SOTTOPOSTO A TERAPIE DI DURATA SUPERIORE A 3 SETTIMANE (TRAMITE FARMACI, KINESITERAPIA. PSICOTERAPIA, ALTRI) PER AFFEZIONI DIVERSE DA IPERCOLESTEROLEMIA, MALATTIE DELLA TIROIDE O MENOPAUSA?
12. DEVE SOTTOPORSI A BREVE AD ANALISI CLINICHE, AD UN TRATTAMENTO FARMACOLOGICO, AD UN INTERVENTO CHIRURGICO O ESSERE RICOVERATO IN OSPEDALE?
L’ASSICURANDO:
🞏SI 🞏NO
🞏SI 🞏NO
🞏SI 🞏NO
🞏SI 🞏NO
🞏SI 🞏NO
🞏SI 🞏NO
🞏SI 🞏NO
🞏SI 🞏NO
🞏SI 🞏NO
🞏SI 🞏NO
🞏SI 🞏NO
🞏SI 🞏NO
- SI OBBLIGA, QUANDO CIÒ SIA PREVISTO DALLA FORMA DI ASSICURAZIONE STIPULATA, A PRODURRE ALLA SOCIETA' ED A LASCIARE IN PROPRIETA' DELLA STESSA, LA DOCUMENTAZIONE SANITARIA CHE GLI E' STATA RICHIESTA, E CHE POTRA' PREVEDERE IL TEST HIV. XXXXX' RIVOLGERSI A MEDICI DI GRADIMENTO DELLA SOCIETA' UTILIZZANDO SUPPORTI DALLA STESSA PREDISPOSTI E XXXX' TENUTO A REGOLARE DIRETTAMENTE LE SPESE CONSEGUENTI.
- PROSCIOGLIE DAL SEGRETO PROFESSIONALE TUTTI I MEDICI CHE LO HANNO CURATO O VISITATO E LE ALTRE PERSONE, GLI ENTI ASSISTENZIALI, LE CASE DI CURA, ECC. AI QUALI LA VITTORIA ASSICURAZIONI CREDERA', IN OGNI TEMPO, ANCHE DOPO LA SUA MORTE, DI RIVOLGERSI PER INFORMAZIONI. ACCONSENTE ALTRESI' CHE TALI INFORMAZIONI SIANO, PER FINALITA' TECNICHE, STATISTICHE, ASSICURATIVE E RIASSICURATIVE COMUNICATE AD ALTRI ENTI.
Il SOTTOSCRITTO CONTRAENTE/ASSICURANDO DICHIARA DI AVER PRESO ATTO DELL'INFORMATIVA RESA AI FINI DELL'ART. 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30/06/2003, N. 196, E ACCONSENTE AL TRATTAMENTO ED ALLA COMUNICAZIONE DEI PROPRI DATI PERSONALI, NELL'AMBITO E CON I LIMITI INDICATI NELL'INFORMATIVA, A CONDIZIONE CHE SIANO RISPETTATE LE DISPOSIZIONI DELLA NORMATIVA VIGENTE.
PRENDE INOLTRE ATTO CHE IL PREMIO E/O LE GARANZIE ASSICURATIVE PRESTATE RIPORTATI SUL SIMPLO DI POLIZZA POTREBBERO RISULTARE DIVERSI DA QUELLI INDICATI IN PROPOSTA (AD ES. PER L’ESCLUSIONE DI UNA GARANZIA ACCESSORIA RISCHIESTA). IN TAL CASO SI CONSIDERERANNO VALIDI ED EFFICACI LE GARANZIE E I PREMI INDICATI SULLA POLIZZA.
LUOGO E DATA IL CONTRAENTE/ASSICURANDO
GENERALITÀ E FIRMA DI CHI RACCOGLIE I D TI
IL CONTRAENTE DICHIARA:
- DI AVER RICEVUTO IL FASCICOL INFORMATIVO RELATIVO AL PROGRAMMA/ AI PROGRAMMI VITA SCELTO/I, CONTENENTE/I LE CONDIZIONI DI POLIZZA, DI AVERNE PRESO
VISIONE E DI ACCETTARLE C ME PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATTO/I E IN PARTICOLARE, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEGLI ARTT. 1341 E 1342 DEL CODICE CIVILE DI APPROVARE ESPRESSAME TE LE CONDIZIONI EVENTUALMENTE PREVISTE E QUI RICHIAMATE:
- STATO TABAGICO - RISCHI ASSICURATI ED ESCLUSIONI - INTERRUZIONE DEL PAGAMENTO DEI PREMI. RIATTIVAZIONE - RIDUZIONE - RISCATTO - DIRITTO DI RECESSO DI CONTRATTO; CLAUSOLA DI CARENZA CONTRATTUALE; ASSICURAZIONE COMPLEMENTARE INFORTUNI; COMPLEMENTARE ESONERO PREMI; RIVEDIBILITA’ DELLA NON AUTOSUFFICIENZA
- DI ESSERE A CONOSCENZA CHE LA PRESENTE PROPOSTA È REVOCABILE IN QUALSIASI MOMENTO FINCHÈ IL CONTRATTO NON SIA CONCLUSO, SENZA ADDEBITO DI ALCUN ONERE DA PARTE DELLA SOCIETÀ.
- DI ESSERE A CONOSCENZA CHE UNA VOLTA STIPULATO IL CONTRATTO EGLI PUÒ RECEDERE DAL MEDESIMO ENTRO 30 GIORNI DALLA SUA CONCLUSIONE MEDIANTE COMUNICAZIONE A MEZZO RACCOMANDATA, PERCEPENDO IL RIMBORSO DEL PREMIO VERSATO AL NETTO DELLE SPESE DI EMISSIONE SOPRA INDICATE.
- DI PRENDERE ATTO CHE LA MODALITÀ DI PAGAMENTO E’ LA TRATTENUTA MENSILE DALLO STIPENDIO, PREVIA COMPILAZIONE E SOTTOSCRIZIONE DELLA ALLEGATA SCHEDA DI DELEGA, E SOTTOSCRIZIONE DELLA DICHIARAZIONE DI BENESTARE DA PARTE DELL’AMMINISTRAZIONE DELEGATA (DATORE DI LAVORO) SULLA MEDESIMA SCHEDA DI DELEGA.
ATTENZIONE: IL PAGAMENTO DEL PREMIO NON POTRA’ ESSERE EFFETTUATO CON MODALITA’ DIFFERENTI DA QUELLA DELLA TRATTENUTA DALLO STIPENDIO ATTUATA NEI TERMINI E MODALITA’ CONCORDATE CON L’AMMINISTRAZIONE DELEGATA.
IL CONTRAENTE
ISVAP,
il CONTRAENTE DICHIARA DI AVER RICEVUTO IL FASCICOLO INFORMATIVO DEL/ DEI PROGRAMMA/I SOTTOSCRITTO/I, COME PREVISTO DALLE VIGENTI DISPOSIZIONI IVASS, ED IL PROGETTO ESEMPLIFICATIVO PERSONALIZZATO OVE CONTEMPLATO DALLA NORMA.
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2° UFFICIO ATTI PRIVATI DEMANIO
MILANO
2° UFFICIO ATTI PRIVATI DEMANIO
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IL CONTRAENTE
COPIA PER IL CLIENTE
SOCIETÀ PER AZIONI - CAP. SOC. EURO 67.378.924 INT. VERS. - P.IVA, C.F. E REG. IMPRESE DI MILANO N. 01329510158 - SEDE E DIREZIONE: ITALIA - 20149 MILANO - VIA XXXXXXX XXXXXXXX 2- ISCRITTA ALL’ALBO IMPRESE DI ASSICURAZIONE E RIASSICURAZIONE SEZIONE I N.1.00014 - CAPOGRUPPO DEL GRUPPO VITTORIA ASSICURAZIONI ISCRITTO ALL’ALBO DEI GRUPPI ASSICURATIVI N. 008
P R O G R A M M A
OGGI per il DOMANI
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ISTANZA DI DELEGAZIONE DI PAGAMENTO PER CONTRATTI DI ASSICURAZIONE CONFORME ALL’ALLEGATO D) DELLA CIRC.17/1/11 DEL M.E.F.
AMMINISTRAZIONE DI APPARTENENZA
ASPEVI MILANO S.R.L. AGENZIA SPECIALE DI VITTORIA ASSICURAZIONI S.P.A. - XXX XXXXXX, 0 00000 XXXXXX - XXXXXX XXXXX 800.083435 - FAX 00.00.00.00.00
IL SOTTOSCRITTO | ||||
NOME | COGNOME | |||
DATA DI NASCITA | LUOGO DI NASCITA | PROV. | CODICE FISCALE | |
INDIRIZZO | N. | LOCALITÀ | PROV. | CAP |
PARTITA STIPENDIALE | GRADO | REPARTO DI APPARTENENZA | MATRICOLA | |
TELEFONO | CEL. | FAX | POSTA ELETTRONICA |
I
IL SOTTOSCRITTO HA STIPULATO UN CONTRATTO CON VITTORIA ASSICURAZIONI, CHE DAL CANTO SUO, HA COMPILATO E SOTTOSCRITTO LA PARTE RISERVATA DELLA PRESENTE ISTANZA, ATTESTANDO LA PRESENZA DI UNA POLIZZA ASSICURATIVA AFFERENTE A RISCHI CONNESSI, IN SENSO LATO, ALLA PERSONA UMANA; VISTA LA CIRCOLARE 17 GENNAIO 2011 N.1/RGS, RECANTE ISTRUZIONI IN MATERIA DI TRATTENUTE MENSILI SUGLI STIPENDI DEI DIPENDENTI PUBBLICI, MEDIANTE DELEGAZIONE DI PAGAMENTO
CHIEDE DI AVVALERSI DELLA DELEGAZIONE DI PAGAMENTO PER QUANTO CONCERNE IL PAGAMENTO DEI PREMI ASSICURATIVI SOTTO SPECIFICATI E, PER L’EFFETTO,
AUTORIZZA LA PROPRIA AMMINISTRAZIONE E CON ESSA L’UFFICIO CHE GESTISCE LA PROPRIA PARTITA STIPENDIALE A:
1) TRATTENERE IRREVOCABILMENTE DALLE COMPETENZE MENSILI SPETTANTI L’IMPORTO SOTTO INDICATO;
2) EFFETTUARE LE TRATTENUTE NELLA MISURA SOTTO ESPOSTA, ANCHE QUALORA LE PROPRIE SPETTANZE FOSSERO TEMPORANEAMENTE RIDOTTE PER QUALSIASI R GIONE, A CONDIZIONE CHE SIA GARANTITA LA CONSER- VAZIONE DELLA METÀ DELLO STIPENDIO, AL NETTO DI RITENUTE FISCALI E PREVIDENZIALI, IN GODIMENTO PRIMA DELLA RIDUZIONE PER LA DELEGAZIONE, ESCLUDENDO COMUNQUE DAL CALCOLO IL TRATTAMENTO DI FAMIGLIA;
3) RIPRENDERE AD EFFETTUARE LE TRATTENUTE, IN CASO DI LORO SOSPENSIONE PER LA TEMPORANEA RIDUZIONE DELLE PROPRIE SPETTANZE, ALL’ATTO DEL RIPRISTINO DELLE SPETTANZE STESSE;
4) VERSARE QUANTO TRATTENUTO IN ESECUZIONE DELLA DELEGAZIONE SUL CONTO CORRENTE POSTALE IBAN XX00X0000000000000000000000, INTESTATO A VITTORIA ASSICURAZIONI S.P.A. O SUL CONTO CORRENTE BANCARIO INTESA SAN PAOLO IBAN XX00X0000000000000000000000 INTESTATO AD ASPEVI MLANO S.R.L., OVVERO SU ALTRO CONTO DI VITTORIA ASSICURAZIONI, DIETRO FORMALE RICHIESTA DELLA STESSA.
VITA INTERA (TAR. 000 X)X
XXXXXXXX XXXXXXXXX (XXX. 372 A)
TEMPORANEA CASO XXXXX (XXX. 000 XX)
XXX (XXX. 112 CA)
120 180 240
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120 180 240
PROGRAMMA VITA
DATA INIZIO RITENUTE / / PER LA DURATA E GLI IMPORTI RIFERITI ALLA PROPOSTA SOTTOSCRITTA
DURATA DELEGA: 120 MESI, 180 MESI, 240 MESI, IN FUNZIONE E CON IL LIMITE DELLA DURATA DEL CONTRATTO E DEI SUCCESSIVI RINNOVI
LUOGO E DATA
L’INTERMEDIARIO (TIMBRO E FIRMA)
LE COPERTURE ASSICURATIVE SELEZIONATE NELLA PRO OSTA DECORRONO DALLE ORE 24,00 DEL GIORNO 27 DEL MESE IN CUI L’AMMINISTRAZIONE MILITARE HA EFFETTUATO LA PRIMA TRATTENUTA SULLO STIPENDIO DEL CONTRAENTE.
PARTE RISERVATA A VITTORIA ASSICURAZIONI S.P.A. (Istituto Delegatario)
AMMONTARE PREMIO MENSILE (IN LETTERE)
EURO
AMMONTARE PREMIO MENSILE (IN CIFRE)
EURO
N. PRATICA
IL SOTTOSCRITTO PRENDE ATTO CHE L’EFFETTUAZIONE DELLA TRATTENUTA DELLO STIPENDIO VARRÀ COME CERTIFICAZIONE DI PAGAMENTO PER LE SCADENZE MENSILI DELLA POLIZZA E CHE IN CASO DI CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO, IL SALDO DELLE RATE ANCORA A SCADENZA, A COMPLETAMENTO DELL’ANNUALITÀ IN CORSO GLI VERRÀ TRATTENUTO SULLE INDENNITÀ CHE GLI COMPETONO NEL LIMITE DELL’AMMONTARE DELLO STESSO; INOLTRE DALLA ANNUALITA’ SUCCESSIVA NON AVRÀ PIÙ DIRITTO ALLE AGEVOLAZIONI PREVISTE DALLA CONVE ZIONE, MANTENENDO LE MEDESIME GARANZIE A CONDIZIONI DIVERSE. I VOLONTARI IN FERMA PREFISSATA, ALLIEVI UFFICIALI, ALLIEVI MARESCIALLI, CON LA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO (CONGEDO) - PER QUALSIASI MOTIVO - NON SONO ESONERATI DAL PAGAMENTO DELLE MENSILITÀ MANCANTI, IN QUANTO IL CONTRATTO ASSICURATIVO RIMANE IN VIGORE A CONDIZIONI STANDARD.
PROGRAMMA VITA | N. DI MENSILITÀ | RATA MENSILE (EURO) | ||||||
🞏VITTORIA SENZA TEMPO OGGI PER IL DOMANI (TAR. 321 N) | 120 | 180 | 240 | 300 | 🞎€ 50 | 🞎€ 75 | 🞎€ 85 | 🞎€ 100 |
🞏VITTORIA IN CRESCITA - COSTANTE (TAR. 372 A) | 120 | 180 | 240 | 🞎€ 50 | 🞎€ 75 | 🞎€ 85 | 🞎€ 100 | |
🞏VITTORIA TUTELA FUTURO - CLASSIC (TAR. 107 C) | 120 | 180 | 240 | 300 | 🞎€ 15 | 🞎€ 25 | ||
🞏VITTORIA FIANCO A FIANCO - LT (TAR. 112 C) | VITALIZIA | 🞎€ 15 🞎€ 25 |
DURATA DELEGA: 120 MESI CON IL LIMITE DELLA DURATA DEL CONTRATTO E DEI SUCCESSIVI RINNOVI
DURATA DELEGA: 120 MESI, 180 MESI, 240 MESI, IN FUNZIONE E CON IL LIMITE DELLA DURATA DEL CONTRATTO E DEI SUCCESSIVI RINNOVI
EURO
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INFINE L’ISTANTE SI IMPEGNA A COMUNICARE TEMPESTIVAMENTE ALL’ISTITUTO DELEGATARIO OGNI SUO TRASFERIMENTO E A CONFERIRE ANALOGO MANDATO PER LA PROSECUZIONE DEL PAGAMENTO DEL PREMIO, ESSENDO CONSAPEVO E CHE VITTORIA ASSICURAZIONI POTRÀ ESPERIRE NEI PROPRI CONFRONTI, PER I PAGAMENTI RIMASTI INEVASI, LE AZIONI PREVISTE DALLA LEGGE.
LUOGO E DATA FIRMA DELL’ISTANTE
COMPILARE SOLO IN CASO DI SOSTITUZIONE DELLA RITENUTA - LA RITENUTA AUTORIZZATA CON IL PRESENTE ATTO SOSTITUISCE QUELLA CORRENTE DI EURO
N. PRATICA CHE SI INTENDE REVOCATA DAL / /
LUOGO E DATA
FIRMA DELL’ISTANTE
AUTENTICAZIONE DELLE SOTTOSCRIZIONI (ai sensi degli Artt. 21 e 38 del D.P.R. n. 445/2000)
IL PRESENTE ATTO È SOTTOSCRITTO IN MIA PRESENZA DALLA PERSONA ISTANTE, IDENTIFICATO A MEZZO
LUOGO E DATA
IL FUNZIONARIO (TIMBRO E FIRMA)
OPPURE
AUTENTICAZIONE MEDIANTE COPIA FOTOGRAFICA NON AUTENTICATA DEL DOCUMENTO D’IDENTITÀ ALLEGATO.
ALLEGATI DICHIARAZIONE DI BENESTARE DELL’AMMINISTRAZIONE DELEGATA - QUESTA AMMINISTRAZIONE DICHIARA DI AVER RICEVUTO L’ORIGINALE DELLA DELEGA E DI CONSEGUENZA SI IMPEGNA AD EFFETTUARE LA RITENUTA, IN MODO CONTINUATIVO, NELLA MISURA E PER LA DURATA CONVENUTI
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2° UFFICIO ATTI PRIVATI DEMANIO
MILANO
2° UFFICIO ATTI PRIVATI DEMANIO
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LUOGO E DATA TIMBRO E FIRMA
COPIA PER IL CLIENTE
Il presente Fascicolo Informativo è stato aggiornato in data 31/05/2013
Capogruppo del Gruppo Vittoria Assicurazioni
Vittoria Assicurazioni S.p.A. - Cap. Soc. Euro 67.378.924 int. vers. - P. IVA, C.F. e Reg. Imprese di Milano n. 01329510158 - Sede e Direzione: Italia 20149 Xxxxxx Xxx Xxxxxxx Xxxxxxxx, 0 Iscritta all’Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione sezione I n.1.00014 - Capo- gruppo del Gruppo Vittoria Assicurazioni iscritto all’Albo dei Gruppi Assicurativi n. 008
PB 002.023.0613 - VITTORIA SENZA TEMPO