LA GIUNTA REGIONE ABRUZZO
BOZZA SCHEMA PROTOCOLLO DI LEGALITA’
tra
LA GIUNTA REGIONE ABRUZZO
e
le seguenti tipologie di società ed enti da essa controllati o partecipati:
- SOCIETA’ IN CONTROLLO PUBBLICO
- SOCIETA’ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA NON DI CONTROLLO
- ENTI DI DIRITTO PRIVATO IN CONTROLLO PUBBLICO O PARTECIPATI
- ENTI DI DIRITTO PRIVATO A PARTECIPAZIONE PUBBLICA NON DI CONTROLLO
- ENTI PUBBLICI ECONOMICI (enti comunque istituiti, vigilati, finanziati dalla P.A., ovvero i cui amministratori sono nominati dalla P.A.)
di seguito congiuntamente indicati come “le Parti”.
Visto l’articolo 15, comma 1, della legge 7 agosto 1990 n. 241, e successive modifiche e integrazioni, in base al quale le pubbliche amministrazioni possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
Visto il D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 recante “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300”;
Visto l’art. 1, comma 2-bis, della legge 6 novembre 2012, n. 190, che reca: “Il Piano nazionale anticorruzione è adottato sentiti il Comitato interministeriale di cui al comma 4 e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Il Piano ha durata triennale ed è aggiornato annualmente. Esso costituisce atto di indirizzo per le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai fini dell'adozione dei propri piani triennali di prevenzione della corruzione, e per gli altri soggetti di cui all'articolo 2-bis, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai fini dell'adozione di misure di prevenzione della corruzione integrative di quelle adottate ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, anche per assicurare l'attuazione dei compiti di cui al comma 4, lettera a). Esso, inoltre, anche in relazione alla dimensione e ai diversi settori di attività degli enti, individua i principali rischi di corruzione e i relativi rimedi e contiene l'indicazione di obiettivi, tempi e modalità di adozione e attuazione delle misure di contrasto alla corruzione.”;
Visto l’art. 1, comma 17, della legge 6 novembre 2012, n. 190, che reca: “Le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara.”;
Visto l’art. 1, comma 34, della richiamata legge n. 190/2012 che reca: “Le disposizioni dei commi da 15 a 33 si applicano alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, agli enti pubblici nazionali, nonché alle società partecipate dalle amministrazioni pubbliche e dalle loro controllate, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea”.
Visto l’art. 2-bis, del D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 - “Ambito soggettivo di applicazione“ che reca:
1. Ai fini del presente decreto, per "pubbliche amministrazioni" si intendono tutte le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi comprese le autorità portuali, nonché le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione.
2. La medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 si applica anche, in quanto compatibile:
a) agli enti pubblici economici e agli ordini professionali;
b) alle società in controllo pubblico come definite dal decreto legislativo emanato in attuazione dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124. Sono escluse le società quotate come definite dallo stesso decreto legislativo emanato in attuazione dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124;
c) alle associazioni, alle fondazioni e agli enti di diritto privato comunque denominati, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, la cui attività sia finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell'ultimo triennio da pubbliche amministrazioni e in cui la totalità dei titolari o dei componenti dell'organo d'amministrazione o di indirizzo sia designata da pubbliche amministrazioni;
3. La medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 si applica, in quanto compatibile, limitatamente ai dati e ai documenti inerenti all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea, alle società in partecipazione pubblica come definite dal decreto legislativo emanato in attuazione dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124, e alle associazioni, alle fondazioni e agli enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici.;
Visto l’art. 22, del D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 - “Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati, e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonché alle partecipazioni in società di diritto privato” che reca:
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, ciascuna amministrazione pubblica e aggiorna annualmente:
a) l'elenco degli enti pubblici, comunque denominati, istituiti, vigilati o finanziati dall'amministrazione medesima nonché di quelli per i quali l'amministrazione abbia il potere di nomina degli amministratori
dell'ente, con l'elencazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate;
b) l'elenco delle società di cui detiene direttamente quote di partecipazione anche minoritaria indicandone l'entità, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate;
c) l'elenco degli enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo dell'amministrazione, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate. Ai fini delle presenti disposizioni sono enti di diritto privato in controllo pubblico gli enti di diritto privato sottoposti a controllo da parte di amministrazioni pubbliche, oppure gli enti costituiti o vigilati da pubbliche amministrazioni nei quali siano a queste riconosciuti, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi;
d) una o più rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti tra l'amministrazione e gli enti di cui al precedente comma;
d-bis) i provvedimenti in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica, acquisto di partecipazioni in società già costituite, gestione delle partecipazioni pubbliche, alienazione di partecipazioni sociali, quotazione di società a controllo pubblico in mercati regolamentati e razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, previsti dal decreto legislativo adottato ai sensi dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124.
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, per ciascuno degli enti di cui alle lettere da a) a c) del comma 1 sono pubblicati i dati relativi alla ragione sociale, alla misura della eventuale partecipazione dell'amministrazione, alla durata dell'impegno, all'onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione, al numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo, al trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante, ai risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari. Sono altresì pubblicati i dati relativi agli incarichi di amministratore dell'ente e il relativo trattamento economico complessivo.
3. Nel sito dell'amministrazione è inserito il collegamento con i siti istituzionali dei soggetti di cui al comma 1.
4. Nel caso di mancata o incompleta pubblicazione dei dati relativi agli enti di cui al comma 1, è vietata l'erogazione in loro favore di somme a qualsivoglia titolo da parte dell'amministrazione interessata ad esclusione dei pagamenti che le amministrazioni sono tenute ad erogare a fronte di obbligazioni contrattuali per prestazioni svolte in loro favore da parte di uno degli enti e società indicati nelle categorie di cui al comma 1, lettere da a) a c).
5. Le amministrazioni titolari di partecipazioni di controllo promuovono l'applicazione dei principi di trasparenza di cui ai commi 1, lettera b), e 2, da parte delle società direttamente controllate nei confronti delle società indirettamente controllate dalle medesime amministrazioni.
6. Le disposizioni di cui al presente articolo non trovano applicazione nei confronti delle società, partecipate da amministrazioni pubbliche, con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione europea, e loro controllate.
Visto il D.Lgs. del 8 aprile 2013, n. 39 recante: “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”.
Visto il D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, il quale ha disciplinato l'ambito di applicazione della normativa trasparenza e anticorruzione definendo che "La medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 si applica anche: a) agli enti di diritto pubblico non territoriali nazionali, regionali o locali, comunque denominati, istituiti, vigilati, finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce l'incarico, ovvero i cui amministratori siano da questa nominati; b) limitatamente all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea, agli enti di diritto privato in controllo pubblico, ossia alle società e agli altri enti di diritto privato che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici, sottoposti a controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile da parte di pubbliche amministrazioni, oppure agli enti nei quali siano riconosciuti alle pubbliche amministrazioni, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi". Preso atto che con il medesimo D.L. 90/2014, relativamente all'ambito di applicazione della normativa anticorruzione e trasparenza, il Legislatore ha anche stabilito che: "Alle società partecipate dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 1, in caso di partecipazione non maggioritaria, si applicano, limitatamente all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea, le disposizioni dell'articolo 1, commi da 15 a 33, della legge 6 novembre 2012, n.190";
Vista la Determinazione ANAC n. 8 del 17 giugno 2015 recante: ''Linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalla Pubbliche amministrazione e degli enti pubblici economici", con la quale l'Autorità Nazionale Anticorruzione ("ANAC") ha fornito chiarimenti in merito ai soggetti controllati e partecipati e in merito all'intensità degli obblighi che questi sono tenuti ad assolvere, sancendo che:
- Le Linee Guida sono innanzitutto indirizzate alle società e agli enti di diritto privato controllati e partecipate dalle pubbliche amministrazioni, nonché agli enti pubblici economici";
- Le linee guida sono rivolte, inoltre, alle amministrazioni pubbliche che vigilano, partecipano e controllano gli enti di diritto privato e gli enti pubblici economici. Ad avviso dell'Autorità, infatti, spetta in primo luogo a dette amministrazioni promuovere l'applicazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e di
trasparenza da parte di tali enti. Ciò in ragione dei poteri che le amministrazioni esercitano nei confronti degli stessi ovvero del legame organizzativo, funzionale o finanziario che li correla";
- Per quanto attiene alla trasparenza, fermo restando quanto già stabilito anche in termini di sanzioni dall’art. 22 del D.lgs. n. 33/2013, le società e gli enti destinatari delle Linee guida adeguano tempestivamente i propri siti web con i dati e le informazioni da pubblicare, tenuto conto che le disposizioni in materia di trasparenza di cui al D.lgs.
n. 33/2013 si applicano a tali soggetti già in virtù di quanto previsto dall’art. 24bis del D.L. n. 90/2014;
- Per le misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza da introdurre nelle società e negli altri enti di diritto privato partecipati, le amministrazioni partecipanti promuovono, tempestivamente la stipula dei protocolli di legalità, ove è indicata la cadenza temporale delle misure da adottare negli enti;
Visto il D.Lgs 25 maggio 2016, n. 97 recante: “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;
Visto il D.Lgs 19 agosto 2016, n. 175, recante: “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”;
Visto il D.Lgs 16 giugno 2017, n. 100, recante: “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 19
agosto 2016, n. 175, recante Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”;
Visto il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) approvato con Deliberazione CIVIT (ora ANAC) n. 72/2013, aggiornato con Deliberazione ANAC n. 12/20185 e successivamente con deliberazione ANAC n. 831/2016;
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 109 del 14/03/2017 recante “Approvazione disciplinare per il Controllo analogo sulle Società in house della Regione Abruzzo”;
Preso atto di quanto indicato nelle suddette Linee guida di cui alla deliberazione ANAC n. 8 del 17 giugno 2015 e del nuovo quadro normativo di riferimento;
Considerata la necessità di massimizzare il grado di efficacia complessiva delle misure volte alla prevenzione e al contrasto della corruzione nelle pubbliche amministrazioni, di cui all’art. 1, comma 2, del D.lgs. n. 165/2001, all’art. 2-bis della legge n. 190 /2012 e all’art. 2.bis del D.lgs. n. 33/2013;
Considerata, altresì, la necessità di rendere effettiva e più efficace l’attività di contrasto al fenomeno corruttivo e di repressione dei reati contro la Pubblica Amministrazione, anche attraverso l’accesso tempestivo alle informazioni acquisite in via amministrativa;
Ritenuto dunque opportuno strutturare una collaborazione tra le “Parti” al fine di assicurare il più proficuo svolgimento della predetta attività di contrasto e prevenzione della corruzione;
Tutto quanto considerato, “le Parti”
CONVENGONO QUANTO SEGUE
Art. l - Oggetto
1. Il presente Protocollo ha ad oggetto la promozione, la collaborazione e la condivisione, tra la Regione Abruzzo e le società e gli enti di cui all’art. 1, commi 2bis, 17 e 34 della legge n. 190/2012, all’art. 2bis del D.lgs. n. 33/2013 e alla deliberazione ANAC n. 8 del 17 giugno 2015, della politica di legalità e trasparenza delle richiamate società ed enti in conformità alla normativa di riferimento. Tale attività consiste nella:
a) Condivisione della strutturazione, implementazione e monitoraggio di misure di prevenzione della corruzione e attuative della trasparenza da parte delle società e degli enti, come meglio sopra individuate;
b) Predisposizione di costanti flussi informativi tra le “Parti” finalizzati a meglio perseguire l'oggetto del presente Protocollo.
Art. 2 - Impegni delle parti – Tempistica
1. Le società e gli enti di cui all’art. 1 si impegnano, nel più breve termine e comunque entro il 31 dicembre di ogni anno a porre in essere gli adempimenti ivi prescritti e quelli indicati nella normativa di riferimento in vigore, inviandone formale comunicazione alla struttura regionale di riferimento (Direzione/Dipartimento/Servizio), che a sua volta svolge attività di promozione, verifica, controllo e monitoraggio degli adempimenti.
Art. 3 - Rapporti tra i Responsabili Prevenzione della Corruzione e Trasparenza
1. Il RPCT della Giunta Regionale D’Abruzzo e i RPCT delle società e degli enti di cui all’art. 1, unitamente alle strutture regionali di riferimento, collaborano attivamente al perseguimento della politica anticorruzione e trasparenza dei rispettivi enti, creando un raccordo sulle misure di prevenzione relative alle attività che, a vario titolo, risultano essere in comune.
2. Al fine di meglio coordinarsi e di tenersi reciprocamente aggiornati, il RPCT della Giunta Regionale D’Abruzzo, i RPCT delle società e degli enti di cui all’art. 1 ed i responsabili delle strutture regionali di riferimento si incontrano, con cadenza annuale, per valutare lo stato di adeguamento alla normativa di riferimento o per condividere attività congiunte dirette alla soluzione di problematiche comuni.
3. Relativamente all'attività di monitoraggio e controllo cui ciascun RPCT è tenuto, le società e gli enti di cui all’art. 1 concordano che il proprio RPCT comunichi, alle strutture regionali vigilanti di riferimento, gli esiti dell'attività di monitoraggio e controllo svolti affinché i responsabili delle medesime strutture regionale
vigilanti della Regione Abruzzo possano menzionarla nella propria reportistica e tenerne conto in sede di erogazione di somme nel rispetto del divieto di cui all’art. 22, comma 4, del D.lgs. n. 33/2013.
Art. 4 - Durata
1. Il presente protocollo ha durata triennale decorrente dalla sottoscrizione e si intende tacitamente rinnovabile alla scadenza. Eventuali modifiche ed integrazioni potranno essere apportate 30 giorni prima della scadenza, ovvero integrato o modificato di comune accordo prima della scadenza, tenendo conto degli aggiornamenti normativi e organizzativi dei rispettivi enti-società.
Art. 5 – Rinvio alle fonti
1. Per tutto quanto non disciplinato dal presente Protocollo di Legalità, si fa espresso rinvio alla normativa in materia, alle linee guida approvate dall’Autorità Nazionale Anticorruzione, ad orientamenti e comunicazioni della medesima Autorità, nonché alla normativa eventualmente emanata successivamente alla sottoscrizione del presente protocollo.
L’Aquila, lì
Il Presidente della Regione Abruzzo Il Legale Rappresentante (Xxxx. Xxxxxxx D’Xxxxxxx) della/del Società/Ente